CAPITOLATO ELABORAZIONE E FORNITURA DI UNA BANCA DATI DI QUESITI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE - MEF
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CAPITOLATO ELABORAZIONE E FORNITURA DI UNA BANCA DATI DI QUESITI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE 1
SOMMARIO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1.1 - PREMESSE ART. 1.2 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1.3 - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ART. 1.5 –MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ART. 1.6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE ART. 1.7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE ART. 1.8 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 1.9 -IMPORTO DELL’APPALTO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL FORNITORE 3. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE ART. 3.1 - DURATA DEL CONTRATTO ART. 3.2 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE ART. 3.3 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE ART. 3.4 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE ART. 3.5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 2
ART. 3.6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ART. 3.7 - SUBAPPALTO 4. DISCIPLINA ECONOMICA ART. 4.1 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI ART. 4.3 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 5. CAUZIONE E GARANZIE ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA 6. NORME FINALI ART. 6.1 - RISOLUZIONE ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO ART. 6.3 - RECESSO ART. 6.4 - RESPONSABILITA’ ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI ART. 6.6 - FORO COMPETENTE ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI ART. 6.8 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE ART. 6.9 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 3
1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1.1 - PREMESSE Il Ministero dell’Economia e delle Finanze redige il presente capitolato per regolamentare l’affidamento del servizio di “ELABORAZIONE E FORNITURA DI UNA BANCA DATI DI QUESITI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE” relative alle procedure concorsuali indette per l’assunzione di complessive 400 unità di personale, da inquadrare nell’ Area funzionale III, posizione economica F1 e, più precisamente: 1. ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico-quantitativo (codice concorso 01); 2. novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (codice concorso 02); 3. sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico- finanziario (codice concorso 03); 4. cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico - finanziario (codice concorso 04); 5. quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico - tributario (codice concorso 05); 6. ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (codice concorso 06). Il presente documento descrive le attività che si richiede siano assicurate dalla società aggiudicataria (di seguito fornitore o appaltatore) a cui sarà affidato il servizio di elaborazione dei quesiti, assistenza, supporto tecnico e fornitura dei materiali per lo svolgimento delle prove preselettive. ART. 1.2 – OGGETTO DELL’APPALTO 1. Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di “ELABORAZIONE E FORNITURA DI UNA BANCA DATI DI QUESITI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE”. 2. Il numero complessivo dei partecipanti alle prove preselettive è di circa 95.000. Le prove saranno effettuate presumibilmente nel III quadrimestre dell’anno in corso e si svolgeranno nella città di Roma. ART. 1.3 – DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. 2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia. 4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 1. Per la elaborazione e la fornitura della banca dati: il fornitore dovrà elaborare una banca dati di 7.500 quesiti a risposta multipla (4 risposte di cui una sola inequivocabilmente corretta) nelle materie di seguito indicate e nelle quantità che saranno definite ed indicate dall’Amministrazione: MATERIA 1. economia politica 2. scienza delle finanze 3. statistica, calcolo delle probabilità e demografia 4. econometria 5. elementi di diritto amministrativo e dell’Unione europea 6. economia ed organizzazione aziendale 7. contabilità di Stato e degli enti pubblici 8. ragioneria generale ed applicata 9. diritto societario 10. politica economica 11. economia internazionale 12. economia dei mercati e degli intermediari finanziari 13. diritto del mercato e degli strumenti finanziari 14. diritto dell’Unione europea 15. diritto bancario – assicurativo 16. diritto della regolamentazione dei mercati e della concorrenza 17. diritto tributario 18. diritto tributario internazionale e sistemi fiscali comparati 19. elementi di diritto pubblico e amministrativo 20. diritto pubblico e costituzionale 21. diritto amministrativo 22. elementi di diritto civile 23. logica e comprensione del testo 24. inglese i quesiti devono essere preparati da esperti nelle materie oggetto dei concorsi; i quesiti e le relative risposte devono essere predisposti considerando il livello culturale universitario richiesto quale requisito per l’ammissione a ciascuna procedura concorsuale e secondo le indicazioni sul grado di difficoltà che saranno fornite dall’Amministrazione; 5
in sede di correzione il punteggio deve essere determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa; i quesiti e le relative risposte dovranno essere formulati in maniera chiara ed inequivocabile, che non si presti ad incertezze interpretative; la banca dati contenente i quesiti dovrà essere consegnata in via riservata esclusivamente a persone indicate successivamente dall’Amministrazione per una verifica sulla qualità e rispondenza degli stessi ai requisiti prescritti; l’Amministrazione potrà chiedere in ogni caso la sostituzione dei quesiti ritenuti non adeguati. 2. Per l’organizzazione e la gestione delle prove preselettive il fornitore dovrà: estrarre dalla banca dati dei quesiti per ciascuna delle prove e per ciascuna sessione tre questionari distinti e diversi composti ciascuno da 90 quesiti nelle materie indicate nei rispettivi bandi di concorso e nelle quantità che saranno indicate dall’Amministrazione; ciascuno dei tre questionari dovrà essere riprodotto in forma randomizzata sia nell’ordine delle domande che delle risposte in modo che ciascun candidato partecipante abbia un questionario diverso. Sarà cura dell’Amministrazione indicare i tempi di tale estrazione; predisporre e stampare i questionari con relativi fogli di risposta a lettura ottica e i fogli istruzione necessari in un tempo tale da assicurare l’impossibilità di divulgazione prima dei giorni di svolgimento delle prove; fornire i talloncini anagrafici identificativi precompilati dal fornitore e tutto ciò che occorre per garantire la massima trasparenza e riservatezza; fornire tutto il restante materiale occorrente per l’espletamento delle prove (es. registri firma candidati, segnaletica in aula per il ricevimento dei candidati, materiale di cancelleria ad uso dei candidati ecc.); garantire adeguato supporto agli eventuali candidati disabili, per quanto riguarda le apparecchiature, il personale dedicato, anche tenuto conto di eventuali tempi supplementari; verificare al termine della prova, la corrispondenza del numero degli elaborati ritirati con l’effettivo numero di candidati presenti alla prova; al termine di ogni sessione correggere nella sede di esame, tramite lettore ottico, gli elaborati alla presenza della Commissione esaminatrice. L’abbinamento del codice a barre con le generalità del candidato verrà effettuato dal fornitore al termine dell’ultima prova dell’ultimo giorno alla presenza della Commissione e dei candidati che intendono presenziare all’operazione; predisporre e stampare i risultati delle correzioni e dei successivi abbinamenti (graduatorie) in formato informatico e cartaceo sulla base delle indicazioni concordate con l’Amministrazione, fornendo alla stessa, in formato Excel l’elenco nominativo in ordine alfabetico di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova. Il suddetto elenco dovrà riportare la votazione conseguita da ciascun candidato; 6
custodire e trasportare nella sede di esame i plichi sigillati contenenti le prove (questionari e fogli risposta); al termine dell’ultima prova dell’ultimo giorno, il fornitore raccoglierà tutti i fogli risposta di tutte le sessioni, i talloncini e tutto il materiale relativo alle prove preselettive e provvederà a recapitarlo, secondo modalità e indicazioni fornite dall’Amministrazione, sotto la propria responsabilità al Ministero dell’economia e delle finanze – DAG- Direzione del Personale- Ufficio III- Via XX settembre 97- 00187- Roma. ART. 1.5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO La prova preselettiva sarà svolta in un numero compreso tra 7 e 10 giorni lavorativi, con due sessioni giornaliere, nei locali adibiti e prescelti per lo svolgimento della prova, secondo il calendario disposto dall’Amministrazione con correzione dei quesiti al termine delle singole sessioni. Nella esecuzione del servizio saranno tassativamente previsti i seguenti tempi: la banca dati contenente i quesiti dovrà essere fornita a questa Amministrazione entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto; entro i successivi 30 giorni l’Amministrazione si riserva di verificare la qualità e rispondenza di tutti i quesiti ai requisiti prescritti e potrà chiedere in ogni caso la sostituzione dei quesiti ritenuti non adeguati; entro i successivi ed ulteriori 7 giorni il fornitore provvederà all’eventuale sostituzione dei quesiti non risultati idonei. Entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove dovranno essere consegnati all’Amministrazione l’elenco dei partecipanti alle selezioni, anche su supporto informatico, contenente sia i dati anagrafici che il punteggio conseguito da ciascun candidato, nonché gli elaborati, le schede anagrafiche e i fogli risposta. ART. 1.6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE Il fornitore si impegna: a presentare, nei termini indicati, una relazione dettagliata all’Amministrazione circa le modalità di esecuzione delle singole fasi in cui si articola la procedura preselettiva; ad elaborare una banca dati di 7.500 quesiti a risposta multipla; a predisporre le schede identificative dei candidati (talloncini); ad elaborare e fornire i fogli risposta a lettura ottica e il restante materiale occorrente per l’espletamento delle prove; a provvedere alla custodia in luogo sicuro dei plichi e, il giorno stesso delle prove, alla consegna del materiale nelle aule; a predisporre e stampare per ogni sessione i questionari con relativi fogli di risposta a lettura ottica e i fogli istruzione; a dare lettura delle istruzioni ai candidati sulle modalità di compilazione del talloncino, di apposizione delle etichette adesive e del punteggio da attribuire alle risposte e a rispondere a eventuali richieste di chiarimenti da parte della Commissione; a sostituire il questionario su richiesta della Commissione nel caso di errori di stampa ovvero scarsa leggibilità e cattiva conservazione; 7
a correggere, tramite un congruo numero di lettori ottici, i fogli di risposta; ad abbinare il codice a barre riportato nei fogli risposta con le generalità del candidato; a redigere le graduatorie in formato cartaceo e informatico; a raccogliere e custodire tutti i fogli risposta e tutto il materiale relativo alle prove preselettive; a consegnare tutto il materiale relativo alle prove preselettive secondo le modalità fornite dall’Amministrazione; ad assumere qualunque responsabilità per danni che derivino al personale impegnato nelle attività riguardanti le prove di esame, o causato da questi a cose o persone, in occasione della selezione stessa, ivi compresi gli eventuali risarcimenti dovuti; a garantire un congruo numero di unità di personale di staff durante lo svolgimento delle prove. Tale personale dovrà essere messo a disposizione dal fornitore per supportare le operazioni di realizzazione di ciascuna prova; a gestire le richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 nel limite temporale di sei mesi dall’espletamento delle prove a sua esclusiva cura e spese; a presentare in sede di offerta un esempio di questionario con un campione di 50 quesiti e possibili risposte in relazione alle materie oggetto del concorso. Tali quesiti non potranno essere ricompresi nelle banche dati di quesiti che il fornitore dovrà fornire all’Amministrazione ai fini delle prove; qualora il personale del fornitore violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze e/o errori nello svolgimento delle sue funzioni, questi provvederà a sostituirlo, a seguito di richiesta scritta dell’Amministrazione, fatte salve eventuali più gravi misure applicabili nei confronti del fornitore in base alla legge ed al presente capitolato. ART. 1.7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE L’Amministrazione provvede: a predisporre l’elenco dei partecipanti al fine della fornitura da parte dell’Appaltore di tutto il materiale inerente la prova; ad assicurare il servizio di accoglienza: identificazione dei candidati e consegna del materiale necessario per l’espletamento della prova; a espletare l’attività di vigilanza in aula; a distribuire in aula i questionari e i fogli risposta e a ritirarli al termine della prova. Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione. ART. 1.8 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO L’Amministrazione comunicherà al fornitore le date individuate per l’espletamento delle prove e il servizio avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto. ART. 1.9 - IMPORTO DELL’APPALTO 1. L’importo massimo contrattuale, desunto da indagini comparative con altre pubbliche amministrazioni che hanno indetto procedure analoghe, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € 8
140.000,00 (centoquarantamila euro) IVA esclusa. Oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero. Non è prevista l’indicazione dei costi della manodopera trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale. 2. L’aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è aggiudicato a corpo. 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: il presente Capitolato Speciale. ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. 2. Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare il fornitore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.3 – 4.1 – 6.3. 3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. 5. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Ministero ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità. 6. Con l’inserimento di tale Protocollo di legalità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. 7. Il Ministero verificherà l’applicazione del Protocollo di legalità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL FORNITORE 1. Il fallimento del fornitore comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 e dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 9
3. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE ART. 3.1 - DURATA DEL CONTRATTO Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. ART. 3.2 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE 1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 2. Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all’articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata. ART. 3.3 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE 1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. 2. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all’art. 107 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell’esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dal fornitore ed inviato al RUP. 3. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto 4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al fornitore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. 5. Al fornitore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensione disposte in conformità a quanto sopradetto. 6. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà del fornitore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l’Amministrazione si opponga allo scioglimento, il fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art 107- comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 10
ART. 3.4 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE 1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate: OGGETTO PERCENTUALI 1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di calendario stabilita per 0,5‰ la consegna della banca dati dei quesiti dell’importo netto del contratto 2 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di calendario stabilita per 0,5‰ la sostituzione dei quesiti non risultati idonei dell’importo netto del contratto 3 Per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione degli esiti delle prove 0,5‰ preselettive e di tutto il materiale inerente le prove dell’importo netto del contratto 2. Le penali non potranno essere comunque complessivamente pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto. 3. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione. 4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 5. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. ART. 3.5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Il fornitore si impegna a garantire, nell’esecuzione di tutte le fasi contrattuali, la massima riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli a soggetti diversi da quelli indicati per iscritto dall’Amministrazione, nonché ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza. Il fornitore in particolare dovrà garantire la segretezza sui contenuti e sulle modalità di costruzione dei questionari utilizzati per le prove e sulle fasi di correzione degli elaborati. Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. Il fornitore rilascerà una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi sottoscritta da tutti gli addetti della società stessa che, direttamente o indirettamente, vengano a partecipare alle attività correlate al servizio da erogare. 11
ART. 3.6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. Il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 5. Il fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della legge 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 6. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. 7. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. ART. 3.7 - SUBAPPALTO 1. La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale. 2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. cui espressamente si rinvia. 3. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza. 4. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e del rispetto dei tempi e di tutti gli ulteriori obblighi previsti nel presente capitolato. 12
5. I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 6. I subappaltatori, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. 7. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all’art. 67 del d.lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 8. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni: - che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione, specificando i contenuti della parte oggetto del subappalto; - che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore; - che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; - che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011. 9. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. 10. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto. 11. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010. 13
4. DISCIPLINA ECONOMICA ART. 4.1 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI A - FATTURAZIONE 1. La fatturazione del corrispettivo sarà subordinata all'accertamento da parte dell’Amministrazione della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Il corrispettivo sarà erogato alla conclusione del servizio. 2. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: Ministero dell’economia e delle finanze – DAG- Direzione del Personale- Ufficio III- Via XX settembre 97- 00187- Roma, CF 80415740580, codice IPA 020P3K. B – PAGAMENTI 1. Il pagamento della fattura avverrà nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012. 2. Il pagamento della fattura è subordinato: alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice; alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 3. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 – comma 1 lett d) punto 2 del d.lgs. 50/2016. 2. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti. 3. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, 14
laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. n. 159/2011. 4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 5. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 – comma 13 del d.lgs. 50/2016. ART. 4.3 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 2. La verifica di conformità è conclusa non oltre 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 3. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento, anche qualora la prestazione o parte della stessa sia stata subappaltata. All’atto della firma l’Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e al pagamento di tutte le prestazioni eseguite. 5. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. 5. CAUZIONE E GARANZIE ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA 1. L’appaltatore, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le attività, degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, prima della stipulazione del contratto apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, secondo le modalità indicate dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 15
del Codice Civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione. 3. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e intestate all’Appaltatore. 4. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Verifica Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 5. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA L’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell’Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale: Euro 3.000.000,00 = (tremilioni/00). In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all’avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l’inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione. Qualora l’appaltatore sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. 6. NORME FINALI ART. 6.1 - RISOLUZIONE 16
1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari o superiori al 10% del valore del contratto. 2. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi: mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; violazione degli obblighi di riservatezza; il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato; mancata osservanza da parte del personale dell’Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione. 3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO 1. Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione. 2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 6.3 - RECESSO Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del d.lgs 6 settembre 159/2011, l’Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.: 1. tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione; 2. in tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione ; spese sostenute dall’Appaltatore; 17
un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. ART. 6.4 - RESPONSABILITA’ 1. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 2. E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. 3. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI 1. L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine: potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione; effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione della prestazione. ART. 6.6 - FORO COMPETENTE 1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. ART. 6.8 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE 1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell’ufficiale Rogante dell’Amministrazione. Al fornitore sarà richiesta la disponibilità della firma digitale. 2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore. 3. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. ART. 6.9 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 1. Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice), nonché alle norme vigenti in materia. 2. Ai sensi dell’art. 29 del “Codice” l’Appaltatore è designato dall’Amministrazione (d’ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile). 18
3. Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione affidata. 4. Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario. 5. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso. 6. L’Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale. 7. Il Responsabile risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema. 8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. 19
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