Basi Dell'Assistenza Infermieristica - INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA - LAUREA I LIVELLO IN INFERMIERISTICA

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Basi Dell'Assistenza Infermieristica - INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA - LAUREA I LIVELLO IN INFERMIERISTICA
CdL Infermieristica

Basi Dell’Assistenza Infermieristica

   INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA

   LAUREA I LIVELLO IN INFERMIERISTICA
                 A.A. 2018/19
       Dott.ssa D.A.I. Sr. Graziella Zecca
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Legge 43/2006 Legge n° 43 - 1/2/2006 - Riforma Ordini Professionali

 Legge     43/2006       (1-2-2006)

 Pubblicato su Gazzetta Ufficiale      40    (17-2-2006)

                                    Legge 1 febbraio 2006, n. 43
  "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-
 sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"
                    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006

                                                 ART. 1.
                                              (Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro
della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di
interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative
norme di attuazione.

                                                 ART. 2.
                                               (Requisiti).

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al
conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante
all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di
libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in
tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi
protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo
universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al
comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le
strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la
completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di
Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture
della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della
salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della
professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali
modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di
nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al
conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il
valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente
legge.

4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la
professione medica.

5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore
o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale".

6. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa
limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica nonché di consigliere regionale".

                                                   ART. 3.

                            (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).
1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle
professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale,
deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli
Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui
all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini
ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle
di nuova configurazione.

                 (Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1,
comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla
lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del
Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario
all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per
ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area
delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni
tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto
ministeriale 29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al
presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia
riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o
più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una
delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo
albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il
rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri
della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o
regionale o nazionale;
h) disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui
al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate
tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino
confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il
termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende
automaticamente prorogato di novanta giorni.

                                               ART. 5.
                       (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per
iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute
previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in
professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla presente legge,
mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite
commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal
Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a
carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna
professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni
e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

                                                  ART. 6.
                             (Istituzione della funzione di coordinamento).

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,
è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente
all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni
di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche
rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività
professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive
modificazioni.

2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di
coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale
conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un
numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di
appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello
rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed
alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.

7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una
determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma
2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.

                                                 ART. 7.
                                           (Disposizioni finali).

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto
dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può
procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), nata con la
legge n.3 dell’11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin), è l’ente di rappresentanza della professione
infermieristica che raccoglie al suo interno tutti gli Ordini provinciali. Dal 15 febbraio 2018,
in base al principio della sussidiarietà, gli Ordini possono svolgere compiti amministrativi in
luogo e per conto dello Stato.
Fnopi: La nuova casa degli Infermieri e degli infermieri pediatrici
Dal 15 febbraio 2018 nasce ufficialmente la Fnopi, Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche. A partire da questa data si cancella anche l’uso del nome “infermieri
professionali” e vigilatrici di infanzia: gli infermieri sono infermieri e basta e le ex vigilatrici di
infanzia sono gli infermieri pediatrici, come ha spiegato Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi.
Prima della nascita della Fnopi gli infermieri sono stati rappresentati dalla Federazione Nazionale
dei Collegi Ipasvi, organo che raccoglieva al suo interno i rappresentanti provenienti dai 103
Collegi provinciali. La struttura veniva gestita da un Comitato Centrale detentore dell’Albo degli
Infermieri. Ne facevano parte gli infermieri, vigilatrici d’infanzia ed assistenti sanitari.
La Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi è stata un Ente di diritto pubblico non economico
sottoposto alla vigilanza diretta del Ministero della Salute ed è stato fondato con la Legge 1049/54 e
regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233 e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221.
Con la legge n.3 del 11 gennaio 2018 i riferimenti dal decreto legislativo n. 233 del 13/09/1946,
ratificati dalla legge n. 561 del 17/04/1956, vengono sostituiti dall’articolo 4 e seguenti della nuova
Legge Lorenzin; avremo degli enti pubblici non economici con funzione sussidiaria allo Stato, al
fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale.
Lo Stato, ci spiegano dalla Federazione, ha delegato all’OPI la tutela e la rappresentanza
della Professione Infermieristica nella sua totalità, a livello nazionale. Tutto questo nell’interesse
degli iscritti e soprattutto dei cittadini, che sono i veri e propri fruitori delle competenze dei
professionisti infermieri.
Fnopi: Di cosa si occupa
La Federazione Nazionale coordina gli Ordini provinciali (in totale 103), che tra i vari compiti
istituzionali hanno anche quello della tenuta degli albi dei professionisti. L’Infermiere Italiano o
straniero in Italia, per esercitare la sua professione, deve essere necessariamente iscritto all’ordine
territoriale competente (si sceglie in base alla residenza e/o al domicilio del luogo lavorativo).
Appartenere ad un Ordine equivale a certificarlo e a garantirlo.
Chi rappresenta gli Ordini provinciali?
Gli organi dirigenziali nazionali e locali vengono eletti ogni quattro anni (Legge n. 3, 11/08/2018).
Gli ordini provinciali – conferma la stessa Fnopi - sono enti di diritto pubblico non economico,
istituiti e regolamentati dalla recente Legge Lorenzin, sopra indicata.
La norma affida agli Ordini due finalità:
1. Esterna: parliamo della tutela del cittadino-utente che ha il diritto, come recita la Costituzione
   italiana (art. 32:” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed
   interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
   a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
   nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), di ricevere prestazioni
   sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze
   rilevanti con la giustizia.
2. Interna: parliamo dell’attività vera e propria degli Infermieri; è rivolta agli infermieri iscritti
   all’Albo, che l’ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere
   disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico,
   esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo
   l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
Quanti sono gli Ordini OPI in Italia e come vengono gestiti
Gli Ordini Provinciali, tutti gestiti da un proprio presidente, da una giunta esecutiva e da
un’assemblea dei consiglieri, sono attualmente 103. I primi si sono costituiti nel 1954 con la Legge
n. 1049 del 29 ottobre 1954; tra gli ultimi nati, quelli di Fermo e di Carbonia-Iglesias.
Chi sovvenziona Ordini provinciali e Federazione Nazionale
Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. Le
quote vengono stabilite dai singoli Ordini e in piena autonomia in base alle necessità locali, a
seconda delle programmazioni annuali degli eventi, come per esempio: corsi di formazione post-
base, orientamento per gli studenti infermieri, orientamento per gli Infermieri Liberi
Professionisti, gestione dell’informazione ordinistica interna ed esterna, consulenza legale, affitto e
quant’altro serva all’amministrazione e gestione della struttura che, oltre ad essere un luogo
virtuale, può diventare anche un contenitore culturale e sociale.
Ogni OPI locale versa poi una parte alla Federazione Nazionale.
Come sono composti gli Ordini locali?
A governare l’Ordine è il Consiglio Direttivo: viene rinnovato ogni quattro anni dopo la
consultazione di tutti gli iscritti che sono chiamati al voto.
Chiunque si può candidare per questo ruolo: si presentano una o più liste e i più suffragati vengono
eletti nell’Assemblea provinciale, che a sua volta elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo:
variano da 7 per gli Ordini con meno di 500 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500.
Attualmente sono 1500 gli Infermieri eletti negli organi rappresentativi della professione
infermieristica.
Il Consiglio Direttivo distribuisce al proprio interno le cariche di:
   presidente (membro di diritto del Consiglio Nazionale della Federazione)
   vice-presidente
   segretario
   tesoriere
   commissione d’albo (composta da membri in rappresentanza della professione infermieristica ed
    infermieristica pediatrica).
Organizzazione della Federazione Nazionale Fnopi
La struttura ha un organigramma ben definito, denominato Comitato Centrale:
   presidente nazionale
   vice-presidente nazionale
   segretaria/o
   tesoriere
   commissione di albo
   undici consiglieri.
A questi organi vanno aggiunti poi:
   collegio dei revisori dei conti (Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori legali, 3 membri, di
    cui 1 supplente)
   struttura organizzativa
   consiglio nazionale (composto da tutti i presidenti provinciali o loro delegati)
   coordinamenti regionali (dove esistenti).
A tutte queste strutture vanno aggiunti gli uffici con dipendenti (1 dirigente di seconda fascia, 6
unità amministrative e collaboratori esterni):
   segreterie locali
   tesoreria
   direzione (affari generali, gestione del personale, ufficio legale e ufficio protocollo)
   ufficio stampa e comunicazione.
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