AVVISO PUBBLICO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - Comune di Cagliari
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AVVISO PUBBLICO per la formazione di una graduatoria per accedere ai benefici relativi alla misura regionale di contrasto all’esclu sione sociale e alla povertà REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS), di cui alla L.R. 18/2016 e alle linee guida Regionali (D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 e D.G.R. 34/25 del 11.08.2021). (scadenza 03/11/2022 ore 13:00) A decorrere dal giorno 14 ottobre 2022 alle ore 9:00 e fino al giorno 3 novembre 2022 alle ore 13:00, i sogget ti interessati, in possesso dei requisiti sottoelencati, possono presentare domanda per l’accesso al programma regionale Reddito di Inclusione Sociale REIS. Art. 1 Premessa Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura regionale istituita con la L.R. n. 18/2016, che prevede un so stegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinata con lo strumento del Reddi to/Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC) adottato a livello nazionale. Il Comune di Cagliari dà applicazione al REIS secondo quanto stabilito dalle linee guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 approvata in via definitiva con D.G.R. 34/25 dell’11.08.2021. L’erogazione del be neficio è condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva, stabilito nel percorso personalizzato finalizzato al superamento della condizione di povertà e all’emancipazione dell’individuo, fatta eccezione per i casi specificati nell’art. 5 del presente avviso. Art. 2. Requisiti di accesso Possono presentare richiesta i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da al meno 6 mesi che, alla data di scadenza del presente avviso, siano residenti nel Comune di Cagliari e di cui alme no un componente il nucleo sia residente in Sardegna da almeno 24 mesi. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi per gli “emigrati di ritorno” e per i loro nuclei fa miliari (art. 3 L.R. 18/2016). Per accedere al REIS il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici: • Indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) fino a euro 12.000,00; • valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non supe riore alla soglia di euro 40.000,00; • valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secon do; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con di sabilità media e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosuffi cienza (come da classificazione delle disabilità elencate nel quadro FC7 della DSU redatta ai fini ISEE); • gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 ed euro 12.000,00, rientran ti nella Priorità 4, di cui all’art. 3 del presente avviso, oltre al possesso dei requisiti sopra descritti, do vranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà ISTAT, articolata per fasce secondo la specifica tabella n.1 sottostante.
Tabella n.1 – Soglia povertà annuale ISTAT Ampiezza famiglia Soglia povertà annuale ISTAT 1 componente € 7.883,64 2 componenti € 13.139,40 3 componenti € 17.475,36 4 componenti € 21.417,24 5 componenti € 24.964,80 6 componenti € 28.31,08 7 e più componenti € 31.534,56 Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente, non si prenderà in considerazione il valore ISR. Per accedere al Reis nessun componente il nucleo familiare deve possedere: • autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la scadenza del presente avviso o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la scadenza del presente avviso (sono esclusi gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); • navi e imbarcazioni da diporto (art 3, co.1 D.lgs 171/2005). Art. 3 Entità del beneficio economico REIS e priorità e sub-priorità di erogazione 3.1 Priorità L'art. 1.2 delle linee guida di cui alla DGR 34/25 dell’11.08.2021 stabilisce che gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare anagraficamente costituito, secondo quanto indicato nelle seguente tabella: Tabella n.2 - Priorità Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Numero Importo ISEE Importo ISEE Importo ISEE Importo ISEE componen € 0 – 3.000 € 3.001 – 6.000 € 6.001 – 9.359 € 9.360- 12.000 ti Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo semestrale mensile semestrale mensile semestrale mensile semestrale mensile 1 € 1.650,00 € 275,00 € 1.350,00 € 225,00 € 840,00 € 140,00 € 540,00 € 90,00 2 € 2.100,00 € 350,00 € 1.800,00 € 300,00 € 1.290,00 € 215,00 € 990,00 € 165,00 3 € 2.550,00 € 425,00 € 2.250,00 € 375,00 € 1.740,00 € 290,00 € 1.440,00 € 240,00 4 e più € 2.730,00 € 455,00 € 2.430,00 € 405,00 € 1.920,00 € 320,00 € 1.620,00 € 270,00 3.2 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità (in relazione al nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico) e secondo il sottostante ordine: 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 2) famiglie composte da 6 persone e più; 3) famiglie composte da 1 o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4) coppie sposate o di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano su perato i 40 anni di età; 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali; Art. 4 Incompatibilità tra REIS e Reddito di Cittadinanza (RdC)/Pensione di Cittadinaza (PdC) Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC/PdC) e quello regionale (REIS), le linee guida regio nali stabiliscono che: 1. il REIS e il Rdc/PdC sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS. 2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc/PdC, non abbia presentato domanda; b) l’istante sia stato ammesso al Rdc/PdC. Art. 4.1 Deroghe all’incompatibilità tra REIS e Rdc/PdC Possono accedere al REIS, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del presente avviso, i nuclei familiari che benefi ciano del RdC/PdC con importo fino a 100,00 euro mensili. Tale soglia è incrementata di euro 100,00 per ogni fi glio minore, ma non potrà essere superiore a 455,00 euro mensili, corrispondenti al beneficio massimo previsto per il REIS. Il beneficio verrà erogato fino al raggiungimento dell’importo mensile che spetterebbe per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente all’ISEE, così come meglio dettagliato nella tabella seguente: Tabella n.3 – Limiti di accesso alla deroga Composizione nucleo familiare Limite di accesso alla deroga 1 o più componenti adulti Limite RdC/PdC fino a € 100 Nuclei con 1 minore Limite RdC/PdC fino a € 200 Limite di accesso per Nuclei con 2 minori Limite RdC/PdC fino a € 300 l’integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2 delle Nuclei con 3 minori Limite RdC/PdC fino a € 400 Linee Guida Nuclei con 4 o più minori Limite RdC/PdC fino a € 455 Nel caso in cui, all’atto della redazione delle graduatorie, l’istante non abbia ancora certezza in merito alla quota del Reddito/Pensione di Cittadinanza (Rdc/PdC), verrà comunque inserito in graduatoria, accantonando le risor se fino agli esiti dell’istruttoria del Rdc/PdC. Art. 5 – Progetti personalizzati di inclusione attiva Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio econo mico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale Per l’attuazione dei progetti di inclusione attiv potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a seme stre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all’anno, qualora il sussidio economico venga ricono sciuto anche per il secondo semestre. Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva: • le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%; • le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/97, se valutate non idonee al coinvolgimento nel progetto dal Servizio Sociale Professionale in raccordo con i competenti Servizi Sanitari specialistici;
• le famiglie che hanno compiti di cura ed istruzione dei figli o cura e assistenza rivolta ai familiari con di sabilità grave. Per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, il Progetto di inclusione REIS coin cide con quello definito per la medesima misura nazionale del RdC e relativi PUC (progetti di pubblica utilità). Per tali nuclei non sussiste l’obbligo di attivazione dei progetti di inclusione attiva e gli stessi non potranno bene ficiare della relativa quota destinata ai progetti di inclusione attiva REIS, ivi compreso il premio scuola di cui al successivo art.6. Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono essere chiamati a svolgere servizi a favore della collettività. Inoltre potrà essere promossa la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore di fami glie con minori, al fine di contrastare il fenomeno della povertà educativa, del divario digitale, per aumentare le opportunità culturali, relazionali (dote educativa, sostegno alla genitorialità). Art. 6 Premio Scuola Ai nuclei familiari con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 anni e i 16 anni), potrà essere erogato, in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 una tantum per ogni minore che abbia conseguito la seguente valutazione, al termine dell’anno scolastico 2021- 2022: Tabella n. 4- Premio scuola Scuola Votazione conseguita Scuola secondaria di I grado Media dell'8/10 Scuola secondaria di II grado Media dell'8/10 Scuola primaria Ottimo o Avanzato Art. 7 Procedura per la presentazione della domanda e cause di esclusione La presentazione della domanda deve avvenire, nella forma dell’autocertificazione, esclusivamente tramite il portale online del Comune di Cagliari all’indirizzo www.comune.cagliari.it, attraverso SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica), a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 3 novembre 2022. La domanda dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare anagraficamente costituito o, qualora nominato dal Tribunale, dall’amministratore di sostegno, tutore o curatore. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono permanere per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, pena l’esclusione dallo stesso. In caso di errori di compilazione sarà possibile eliminare la domanda già presentata e caricarne una nuova fino al termine di scadenza del presente avviso. Sono esclusi dal REIS coloro che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Art. 8 Graduatoria di ammissione e modalità di erogazione del beneficio La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità definite all’art. 3 del presente avviso per tutte le istanze pervenute entro il termine stabilito. Verranno erogati i contributi in oggetto sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Cagliari dalla Regione Sardegna. L'importo REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso, fatta salva la disponibilità di risorse. La durata dei pro getti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio monetario. Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale o carta prepagata for nita di codice IBAN indicato dal soggetto richiedente e comunicato al momento della domanda. Il beneficio economico è destinato esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità; non può essere uti lizzato per il consumo di tabacco, alcool, e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo ai sensi della L.R. n.18/2016.
I benefici economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva. Nella fattispecie relativa all’integrazione REIS-RdC/PdC, il valore dei contributi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite nella Tabella 1 del Decreto Ministeriale n. 206/2014, debitamente rendicontate. L’esito della domanda sarà verificabile accedendo alla piattaforma telematica comunale con la propria identità digitale. Art. 9 Revoca del beneficio Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che: a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione econo mica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso; b) omettano di comunicare tempestivamente l’ammissione al Reddito di cittadinanza, in caso contrario dovran no essere immediatamente restituite al Comune le somme ricevute dalla misura REIS, secondo modalità che verranno successivamente individuate; c) non sottoscrivano il progetto di inclusione attiva, non rispettino gli impegni assunti o interrompano senza al cun giustificato motivo il Progetto medesimo; d) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto; Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno de terminato. Art. 10 Verifiche Il Comune di Cagliari procederà con le verifiche di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false di chiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti uffi ci comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute ne cessarie al loro integrale recupero. Art. 11 Richieste di Riesame Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso il riesame entro il termine di 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell’esclusione dalla graduatoria provvisoria, verificabile accedendo alla piattaforma tele matica comunale con la propria identità digitale. Se entro tale termine non pervengano richieste di riesame, la graduatoria assumerà carattere definitivo. La richiesta di riesame dovrà obbligatoriamente specificare le motivazioni della richiesta, contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, recapito telefonico cellulare, ed essere corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Art. 12 Trattamento dei dati Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedi mento saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679). Art. 13 Pubblicità e Rinvii Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari all’indirizzo: https://www.comune.cagliari.it Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.
Puoi anche leggere