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Autorità Nazionale Anticorruzione
                                             Presidente
DELIBERA N. 356 DEL 22 aprile 2020

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Cogema Costruzioni S.r.l. – Procedura aperta telematica per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio scolastico
adibito a scuola dell’infanzia in località Pieve Vecchia – Comune di Lucignano (AR) – Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 253.000,00 – S.A.: Centrale Unica di
Committenza – Unione Montana dei comuni della Valtiberina
PREC 53/20/L
                                                 Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 18186 del 4 marzo 2020, con la quale la società Cogema Costruzioni
s.r.l. contestava il provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della Corbo Group S.p.A., per
mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, essendo stato dichiarato chiuso
il controllo giudiziario cui era stata ammessa, con conseguente sopravvenuta efficacia dell’interdittiva
precedentemente disposta e incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
CONSIDERATO, in particolare, che la contestazione mossa dall’odierno istante verte sulla presunta
illegittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della Corbo Group S.p.A. Nello
specifico, la società aggiudicataria, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento interdittivo ai
sensi dell’articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 da parte della Prefettura di Caserta in data 21 marzo 2018 e
confermato con successivo provvedimento del 30 maggio 2018, era stata ammessa per un anno al
controllo giudiziario ex articolo 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 con provvedimento del 30 novembre 2018
del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, provvedimento che aveva consentito alla società di partecipare
alla procedura di gara in epigrafe. In data 14 gennaio 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
dichiarava concluso il controllo giudiziario e tale circostanza determinava, secondo l’odierno istante, la
sopravvenuta efficacia dell’interdittiva e la conseguente incapacità a contrarre del concorrente, che doveva
essere escluso dalla procedura. Pertanto, secondo quanto prospettato dall’istante, la partecipazione della
Corbo sarebbe divenuta illegittima in considerazione della sua perdita di capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione per effetto della conclusione del controllo giudiziario: infatti, secondo la tesi
sostenuta dalla Cogema Costruzioni s.r.l., tra il momento della chiusura della fase di controllo giudiziario
e l’aggiudicazione definitiva sarebbe tornata efficace l’interdittiva antimafia, con conseguente mancato
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 2, e comma 5, lettera f) del d.lgs. n. 50/2016, dal
momento che il controllo giudiziario non costituisce un superamento dell’interdittiva che può cessare o
per effetto del suo annullamento o per effetto di un successivo provvedimento del prefetto che attesta il
venir meno delle condizioni ostative precedentemente riscontrate;

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VISTO il provvedimento di aggiudicazione del 15 novembre 2019, con cui la procedura di gara in epigrafe
viene aggiudicata alla Corbo Group S.p.A.;
VISTO il DGUE depositato dall’istante da cui risultava la risposta positiva alla dicitura che «l’operatore
economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del d. lgs. n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d. lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5,
lettera f)» a cui l’operatore economico ha aggiunto di essere stato attinto da provvedimento interdittivo
ex articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 emesso dalla Prefettura di Caserta in data 21 marzo 2018
(provvedimento n. 28526), confermato con successivo provvedimento del 30 maggio 2018 n. 51580. Tali
provvedimenti sono inefficaci per effetto del decreto decisorio n. 100 /2018 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 30 novembre 2018, istitutivo del controllo giudiziario ex articolo 34-
bis del d.lgs. 159/2011 con nomina del controllore giudiziario, della durata di un anno. L’operatore
economico ha altresì dichiarato di essere stato iscritto nella white list della prefettura di Caserta (n. 2644
dell’11 gennaio 2019), all’anagrafe Antimafia degli esecutori ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del d.l.
189/2016 in data 10 aprile 2019, nonché alla white list della Prefettura di Modena – sisma 2012 in data 6
maggio 2019. L’impresa ha altresì evidenziato di aver impugnato i provvedimenti prefettizi pregiudizievoli
ed i conseguenti provvedimenti di revoca delle aggiudicazioni conseguite, con giudizio pendente innanzi
al Consiglio di Stato, che in via cautelare ha sospeso il giudizio amministrativo fino al termine dell’efficacia
del controllo giudiziario. Infine, è stato rappresentato come il Tribunale di Catanzaro all’udienza
preliminare con rito abbreviato del 25 settembre 2019 ha assolto Roberto Corbo ai sensi dell’articolo 530,
comma 1, c.p.p. con la formula “perchè il fatto non sussiste” dall’imputazione di concorso esterno in
associazione mafiosa ex articolo 416 bis c.p.;
VISTO il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 gennaio 2020 con cui veniva
dichiarato chiuso il controllo giudiziario ex articolo 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, rilevando l’assenza di
elementi di criticità da segnalare e in cui si prendeva atto dell’intervenuta assoluzione nei confronti del
legale rappresentante della Corbo Goup S.p.A.;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 16 marzo 2020, con nota prot. n. 21884;
VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;
VISTA, in particolare, la memoria depositata dall’aggiudicataria con la quale viene sostenuta la legittimità
del provvedimento disposto nei propri confronti dall’amministrazione;
VISTA, altresì, la memoria depositata congiuntamente dalla Centrale Unica di Committenza della Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di Sansepolcro e dal Comune di Lucignano in cui veniva
sostenuta la legittimità del proprio operato in ragione delle seguenti circostanze: «l’impresa Corbo Group
S.p.A., attinta da provvedimento interdittiva ex art. 91 del d. Lgs. n. 159/2011, era stata ammessa a
partecipare alla procedura in quanto si trovava in situazione di controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs.
n. 159/2011, come dalla stessa dichiarato nel Modello DGUE. Nel provvedimento di definizione e

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chiusura del controllo giudiziario, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 14 gennaio 2020 disponeva
come: “Con riguardo al caso di specie, occorre prendere atto che per la società […] non sia emerso per
l'intero periodo di controllo alcun dato significativo sintomatico di fatti estranei alla normale gestione
aziendale, dovendosi prendere atto dell’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste in capo al
legale rappresentante con sentenza del GUP di Catanzaro del 25/09/2019 in ordine alle vicende di
presunta infiltrazione poste a fondamento dell’interdittiva antimafia e rivelatesi del tutto infondate”».
Inoltre, la stazione appaltante, motivava la propria decisione richiamando sia l’avvenuta iscrizione e
rinnovo dell’iscrizione della società concorrente, negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c. d. white list) da parte della Prefettura Ufficio
territoriale del Governo di Caserta, del 20 febbraio 2020, avvenuta in ragione del fatto che “... non sono
emerse le cause di decadenza, di sospensione, e di divieto di cui all'art. 67 né gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011 a carico degli amministratori,
sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all’articolo 85”; sia l’intervenuto rilascio della
Comunicazione antimafia, del 24 febbraio 2020, da parte del Ministero dell’Interno, contenente la
specificazione che “a carico della suindicata Corbo Group S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all’articolo
85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011”;
VISTO il verbale di aggiudicazione del 13 novembre 2019 e il relativo provvedimento di aggiudicazione
divenuto efficace in data 10 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato depositata in atti, con la quale si precisa che «ai sensi dell’articolo
34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria
prevista dall’articolo 34 o, come nel caso di specie, il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94, derivanti dall’emissione del provvedimento
antimafia […] tale sospensione degli effetti interdittivi, […] comporta anche la sospensione del giudizio
avente ad oggetto l’informativa antimafia»
VISTO il Regolamento di precontenzioso approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 10
nell’adunanza del 9 gennaio 2019;
CONSIDERATO che la questione su cui si controverte attiene agli effetti della cessazione del controllo
giudiziario sul possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 80;
CONSIDERATO che l’articolo 80, comma 2 – come modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera o),
della legge n. 55 del 2019 - dispone tra i motivi di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti
indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del d.lgs.
n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. La disposizione fa salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
d.lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni

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antimafia, nonché a quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 159/2011, in merito al
controllo giudiziario;
CONSIDERATO altresì che il comma 5 dell’articolo 80, dispone l’esclusione di un operatore economico
che versi nella condizione di cui alla lettera f), ovvero che il concorrente sia stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATO che l’articolo 34-bis al comma 6 stabilisce che «le imprese destinatarie di informazione
antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo
provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione
l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale,
sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo
127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente,
anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e,
ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali»;
CONSIDERATO che il comma 2, lettera b) dell’articolo 34-bis si prevede che il controllo giudiziario è
adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e che con il
provvedimento che lo dispone, il tribunale può nominare un giudice delegato e un amministratore
giudiziario, il quale riferisce periodicamente gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al
pubblico ministero;
RILEVATO altresì che il comma 7 dell’articolo 34-bis sancisce che il provvedimento che dispone il
controllo giudiziario ai sensi del comma 6 sospende gli effetti di cui all’articolo 94 del d.lgs. n. 159/2011,
relativi all’interdittiva antimafia ;
CONSIDERATO che il combinato disposto delle disposizioni richiamate determina che gli effetti
dell’interdittiva sono sospesi nei confronti dell’impresa che abbia di propria iniziativa richiesto e poi
ottenuto la misura del controllo giudiziario;
RISCONTRATO che, nel caso di specie, il provvedimento di chiusura del controllo giudiziario è
intervenuto in pendenza delle verifiche post aggiudicazione e che nelle more il legale rappresentante
dell’impresa veniva anche assolto con sentenza del GUP di Catanzaro del 25 settembre 2019
dall’imputazione penale “perché il fatto non sussiste” in ordine alle vicende di presunta infiltrazione poste
a fondamento dell’interdittiva antimafia e rilevatesi del tutto infondate, nonché considerati i
provvedimenti di iscrizione alle white list della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Caserta, dell’11
gennaio 2019 e 20 febbraio 2020, della Prefettura della Prefettura di Modena – sisma 2012 del 6 maggio
2019 e di certificazione antimafia da parte del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2020, adottati nei
confronti dell’operatore economico;

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                                              Presidente
RITENUTO che la valutazione della stazione appaltante di ammettere alla procedura di gara la Corbo
Group S.p.A in vigenza del provvedimento di controllo giudiziario la cui cessazione è intervenuta nelle
more dei controlli post aggiudicazione e la successiva decisione di aggiudicazione del contratto anche
sulla base dei provvedimenti di ammissione alle white list sopra menzionate e del rilascio della certificazione
antimafia da parte del Ministero dell’Interno appare conforme ai principi generali in materia di contratti
pubblici;
RITENUTO, nel caso di specie, infondate le contestazioni sollevate dall’istante;

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ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che l’aggiudicazione
disposta nei confronti della Corbo Group S.p.A. appare conforme ai principi in materia di contratti
pubblici.
 non avendo l’impresa ausiliaria chiesto il
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                                                                            Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2020
Il Segretario Maria Esposito

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