AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Pagina creata da Samuele Corsi
 
CONTINUA A LEGGERE
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL
FIUME PO
COMUNICATO

Adozione delle deliberazioni n. 4/2021, n. 5/2021 e n. 6/2021      da
parte della Conferenza istituzionale permanente nella seduta del   20
dicembre 2021. (22A00527)

(GU n.23 del 29-1-2022)

    In data 20 dicembre 2021 la Conferenza istituzionale permanente
dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato le
seguenti deliberazioni:
      n. 4/2021: III° ciclo del Piano di gestione acque del distretto
idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14
direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano         di
gestione acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli
articoli 65 e 66 del decreto legislativo 152/2006.
      n. 5/2021: II° ciclo Piani di gestione rischio alluvioni. I°
aggiornamento - Art. 14, comma 3 direttiva 2007/60/CE. Adozione
dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli articoli 65 e 66 del
decreto legislativo 152 del 2006.
      n. 6/2021: Art. 68 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni: adozione di un «Progetto di
Variante al "Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18
dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"».
    Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione
di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel
Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D.L. 16
luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al segretario generale
per l'adozione di un regolamento recante «Disciplina delle procedure
di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe
della pericolosita' e del Rischio di alluvione del PGRA vigenti nel
Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori
materiali».
    Tali deliberazioni sono consultabili sul sito: www.adbpo.gov.it
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021                                      Deliberazione n. 4/2021

Oggetto: III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume
         Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione
         dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico
         del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006.

                 LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia
ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino”
sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
    nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale
    di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera
    in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma
    la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
    il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
    di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle
    Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle
    risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui
    alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)”;
- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

                                                   1
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

    decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
    mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato
    dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle
    Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime
    Autorità”;
-   ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente
    (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la
    CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di
    bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di
    bacino (…); b) individua tempi e modalità (…); c) determina quali componenti del
    Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali
    costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per
    garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino
    e i suoi stralci”;
-   al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il
    Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
    idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (…) e il piano di
    gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE
    (…)”;
VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1, lett. c)
ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico del fiume Po;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle
Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le
sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data
17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante
“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e
finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino
distrettuale … e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino
distrettuale …, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135
del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11
prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175” nonché l’art.
175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche
direttiva acque o DQA) che all’art. 13 comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici
siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore” della stessa
“e, successivamente, ogni sei anni” e all’art. 14 stabilisce che “Gli Stati membri

                                                    2
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (…) all'elaborazione, al
riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati
membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e
il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle
misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo
cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione
delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima
dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di
gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il
piano si riferisce”;

VISTO, ALTRESI’, l'art. 11, comma 8 della direttiva acque secondo cui “i programmi
di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove
o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro
tre anni dalla loro approvazione”;
VISTI gli articoli 65 e 66 del D.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino
distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il
comma 7 che prevede che “Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva
di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di
bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un
periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti
documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre
anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale
provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino
idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c)
copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce”;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021,
n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - I aggiornamento (in
seguito PGAPo o PdGPo 2015) approvato con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

VISTO il “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)”,
adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume
Po n. 8 del 7 dicembre 2016, e successivamente approvato con DPCM del 11 dicembre
2017, che costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale del fiume Po di cui
all’art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed espressamente rivolto a dare attuazione ai
principi generali in tema di gestione delle risorse idriche stabiliti dagli artt. 95, 144, 145,
e 146 del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di assicurare

                                                     3
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i
fabbisogni per i diversi usi;

VISTI i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo
Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “Linee guida per le
valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di
qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera
a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”, e n. 30/STA del
13.02.2017 di approvazione delle “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di
determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi
d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000”, emanati dal Ministero dell’Ambiente allo scopo di soddisfare le
richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT
6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro”
previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale
Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto
l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche in
relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto
idrografico del fiume Po” (di seguito anche brevemente definita “Direttiva
Derivazioni”);

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale
Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto
l’adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione
del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti” in attuazione della
misura individuale “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo
dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)” del “Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015”»;

CONSIDERATO CHE l’art. 8, comma 3 della “Direttiva Derivazioni” di cui alla
Deliberazione CIP n. 3/2017 dispone quanto segue “Con riguardo ai rimanenti bacini
idrografici del Distretto del fiume Po – bacini del Fissero- Tartaro Canal Bianco,
Romagnoli, Reno, del Conca-Marecchia - di cui all’art. 64, comma1, lett b), per il
raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti a far data dal giorno
successivo alla pubblicazione di questa Deliberazione sul sito web di questa Autorità di
bacino distrettuale e fino all’adozione del prossimo aggiornamento del PdG Po, le
disposizioni della presente deliberazione assumono il carattere di misure temporanee di
salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 65 del
d.lgs. 152/2006”;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE la Commissione Europea, nella decisione formale
C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019,
ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti
direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente

                                                      4
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

soddisfate le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 2 del 27 dicembre 2018 con la quale si è preso atto del “Calendario e programma
   di lavoro per la presentazione del Piano”, predisposto dall’Autorità di bacino
   distrettuale del fiume Po ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle
   direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione
   dell’avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto
   idrografico del fiume Po;
- n. 9 del 20 dicembre 2019 con la quale si è preso atto della “Valutazione globale
   provvisoria integrata dei principali problemi di gestione delle acque per il riesame e
   l’aggiornamento del Piano di Gestione Acque, del Piano di gestione del Rischio
   Alluvioni e del Piano stralcio del Bilancio idrico del Distretto Idrografico del fiume
   Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027” predisposta dall’Autorità di
   bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs.
   152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di
   aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po;
CONSIDERATO CHE con deliberazione CIP n. 2 del 29 dicembre 2020, ai sensi degli
articoli 65 e 66 del d. lgs. 152/2006, è stato adottato il Progetto di secondo
aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po;

CONSIDERATO che si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione
pubblica prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di promuovere la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto
dall’art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, altresì, che la fase di consultazione pubblica sul Progetto di secondo
aggiornamento del PGA Po è stata coordinata con l’analoga consultazione sul progetto
di primo aggiornamento del PGRA di cui alla Direttiva 2007/60/CE;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM n. 136
del 10 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 6 del 8 febbraio 2021, è stato
stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto
idrografico del fiume Po non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate
raccomandazioni e prescrizioni per l’aggiornamento del medesimo che hanno portato a
specifiche integrazioni del Piano;
CONSIDERATO CHE gli elaborati del II aggiornamento del Piano di Gestione delle
Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2021) sono stati esaminati e
condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 16 dicembre 2021, che ha
espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale
Permanente;

                                                    5
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Tutto ciò visto e considerato,

                                      DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il secondo
aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione –
del distretto idrografico del fiume Po, indicato come Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 (di seguito PdGPo 2021).
Il PdGPo 2021 è costituito dai seguenti elaborati:
Elaborato 0       Relazione Generale
Elaborato 1       Aggiornamento delle caratteristiche del distretto
  Allegato 1.1 Modifiche apportate dal D.Lgs. 172/2015 di riferimento per lo stato
               chimico dei corpi idrici superficiali
  Allegato 1.2 Aggiornamento conoscitivo per la gestione delle risorse idriche:
               bilancio idrico, cambiamenti climatici, carenza idrica e siccità nel
               distretto idrografico del fiume Po
  Allegato 1.3 Condizioni di riferimento tipiche-specifiche dei corpi idrici
               superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Documento di sintesi
Elaborato 2       Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi
  Allegato 2.1 Linee guida SNPA per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva
               2000/60/CE
  Allegato 2.2 Aspetti generali per l’analisi delle pressioni nel distretto idrografico
               del fiume Po
  Allegato 2.3 Metodologia per l’analisi del surplus dell’azoto
  Allegato 2.4 Schemi riepilogativi di riferimento per la definizione dei descrittori
               utilizzati per l’analisi delle pressioni e degli impatti
  Allegato 2.5 Valutazione dei carichi di azoto, fosforo e silice nel fiume Po e nei
               suoi principali affluenti: contributo scientifico di riferimento per il
               bacino del fiume Po
  Allegato 2.6 Relazione di accompagnamento al 2° Inventario del distretto
               idrografico del fiume Po ex art. 78ter del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii
  Allegato 2.7 Relazioni metodologiche per l’analisi delle pressioni e degli impatti a
               scala regionale
  Allegato 2.8 Pressioni antropiche, carichi di nutrienti veicolati e qualità delle acque
               nel distretto idrografico del fiume Po: evoluzione temporale, impatti e
               possibili misure di contenimento. sintesi dei principali risultati delle
               attività di ricerca condotte nel periodo 2014-2020 per il bacino del
               fiume Po e prospettive future

                                                     6
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Elaborato 3      Registro delle aree protette
  Allegato 3.1: Sintesi regionali elaborate per le Aree Protette ad integrazione delle
                informazioni contenute nell’Elaborato 3
  Allegato 3.2: Siti Natura 2000 del distretto idrografico del fiume Po e relative misure
                 di conservazione/piani di gestione
  Allegato 3.3 Applicazione integrata della Direttiva Quadro Acque e delle Direttive
               Habitat e Uccelli per il raggiungimento di obiettivi comuni
Elaborato 4      Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica
                 dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee
Elaborato 5      Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed
                 acque sotterranee del distretto idrografico padano
  Allegato 5.1 Riesame dell’applicazione dell’art.4, comma 7, della direttiva
               2000/60/CE nel Piano di Gestione delle Acque del distretto
               idrografico del fiume Po
Elaborato 6      Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico
  Allegato 6.1 Manuale operativo e metodologico per l’implementazione dell’analisi
               economica e indirizzi metodologici per l’analisi dei costi
               sproporzionati e la gap analysis
  Allegato 6.2 Canoni e sovracanoni per l’uso dell’acqua nel distretto del fiume Po.
               Sintesi del quadro normativo e ricostruzione storica degli importi
  Allegato 6.3 Servizio Idrico Integrato- dati ARERA aggiornati al 2018 e dati ISTAT
                per uso civile
  Allegato 6.4 Servizio industriale: dati ISTAT aggiornati al 2018
  Allegato 6.5 Documento CREA-PB a supporto della redazione del report per
               l’analisi socioeconomica, relativamente all’uso agricolo, zootecnico e
               dell’acquacoltura/pesca, ai fini dell’aggiornamento del Piano di
               gestione del distretto idrografico del fiume Po
  Allegato 6.6 Servizio idroelettrico: dati GSE S.p.A. e TERNA aggiornati al 2018
  Allegato 6.7 Servizio di gestione dei grandi laghi prealpini: dati di riferimento per
               la gestione da parte degli enti competenti
  Allegato 6.8 Revisione della letteratura scientifica a supporto dell’analisi
               economica e sviluppi futuri per il distretto idrografico del fiume Po
Elaborato 7      Programma di misure del PdG Po 2021
  Allegato 7.1 Programmazione operativa per l’attuazione del Piano di gestione del
               distretto idrografico del fiume Po 2015: Reporting PoM 2018
  Allegato 7.2 Aggiornamento al 2020 delle misure di base necessarie per attuare la
               normativa comunitaria sulla protezione delle acque
  Allegato 7.3 Aggiornamento al 2020 degli approfondimenti specifici per le misure
               di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA

                                                 7
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

   Allegato 7.4 Relazione di sintesi sulle linee fondamentali dell’assetto distrettuale
                per il Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico - Sezione Invasi
   Allegato 7.5 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
   Allegato 7.6 Repertorio e database del programma di misure del PdGPo 2021
Elaborato 8       Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e
                  tematiche specifiche
Elaborato 9       Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e
                  consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali
                  conseguenti modifiche del Piano
   Allegato 9.1 Mappa degli attori
   Allegato 9.2 Consultazione: incontri di informazione e partecipazione pubblica sul
                Progetto di Piano – dicembre- 2018 – novembre 2021.
   Allegato 9.3 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di
                consultazione del Progetto di PdGPo 2021
   Allegato 9.4 Provvedimento di esclusione del PdG Po dalla VAS del MiTE (decreto
                 direttoriale di competenza (prot n. MATTM-136 del 10 maggio 2021)
Elaborato 10      Elenco autorità competenti
Elaborato11       Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le
                  informazioni di base di cui all’articolo 14, paragrafo 1 della
                  Direttiva 2000/60/CE
Elaborato 12       Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame
                  e aggiornamento del PdGPo 2015
   Allegato 12.1 Atlante cartografico del PdGPo 2021
   Allegato 12.2 Repertorio e database delle informazioni di supporto per il riesame del
                 PdGPo 2021
ARTICOLO 2 - Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel
rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla
legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all’applicazione delle misure
indicate nell’Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle
disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività
previste nell’ambito degli elaborati di Piano di cui all’articolo 1 devono conformarsi ai
contenuti dell'elaborato “Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione” allegato alla
presente Deliberazione.
ARTICOLO 3 - L’aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito
web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (www.adbpo.gov.it;
https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/) e delle Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni
territorialmente interessate.
ARTICOLO 4 - Si dà mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati

                                                  8
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

all’approvazione del Piano di cui all’art.1, ai fini dell’emissione del prescritto Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia
Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai
rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali
Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano e nell'elaborato Indirizzi attuativi
generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione devono, quindi,
essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

        Il Segretario Generale                                          Il Presidente
          (Meuccio Berselli)                                          (Ilaria Fontana)
   Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI                                   Ilaria Fontana
   Data: 20/12/2021 18:47:49
                                                                               Ministero della
                                                                               Transizione Ecologica
                                                                               Sottosegretaria di Stato
                                                                               21.12.2021 14:15:37
                                                                               GMT+00:00

                                                    9
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

                                 ALLEGATO
      alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente
        dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4/2021
III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po
(PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione
dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume
Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006.

                  Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione

                                        ARTICOLO 1
                                          (Finalità)
1. Il presente Allegato individua gli indirizzi generali necessari per assicurare la piena
    attuazione degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume
    Po. Riesame e aggiornamento al 2021 per il ciclo di pianificazione 2021 - 2027 (di
    seguito PdG Po 2021) nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal Decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s. m. i. nonché
    dalla documentazione tecnica prodotta dalla Commissione Europea nell'ambito
    dell’attività di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (DQA).

                                        ARTICOLO 2
             (Atlante delle misure individuali e Programmazione Operativa)
1. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di Misure di cui all’Elaborato 7 in
   conformità all’art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, entro dicembre 2022 l’Autorità di
   bacino distrettuale del fiume Po (di seguito brevemente definita Autorità di bacino),
   e le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sviluppano un Atlante delle misure
   individuali a supporto della Programmazione operativa di livello distrettuale e
   regionale.
2. La Programmazione operativa è condotta nel rispetto dei principi di cui agli articoli
   69 e seguenti del D. lgs. n. 152/2006 in tema di programmazione attuativa dei Piani
   di bacino e dei Piani di Tutela delle Acque regionali. I Programmi operativi devono
   aggiornare le informazioni contenute nel Programma di Misure del PdGPo 2021, ai
   fini della Reporting WISE POM 2024 e del successivo riesame del Piano al 2027,
   con particolare riferimento alla definizione dei costi e degli strumenti per la
   copertura finanziaria nonché alla individuazione delle misure prioritarie e urgenti.

                                                 10
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

                                         ARTICOLO 3
       (Coordinamento e integrazione della pianificazione e della programmazione
                     nel Distretto idrografico del fiume Po)
1. Ai fini di dare attuazione agli obblighi di integrazione delle politiche ambientali
   promosse dall’Unione Europea, di riferimento per il terzo ciclo di pianificazione
   2021-2027, la Programmazione operativa del PdGPo 2021 di cui al precedente
   articolo 2 deve essere effettuata in coordinamento e sinergia con la programmazione
   nazionale e regionale per la gestione dei fondi strutturali e del Piano Nazionale della
   Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Ai fini di dare applicazione all'art 9 c. 3 lett. b del D. lgs. n. 49/2010 riguardo il
   riesame coordinato della pianificazione delle acque con la pianificazione del rischio
   da alluvioni, l'Autorità di bacino assicura la massima integrazione dei programmi
   degli interventi riguardanti il sistema delle acque considerato nel suo complesso e
   sotto gli aspetti della qualità, della sicurezza e degli usi della risorsa. Deve essere
   sviluppata con particolare attenzione la trattazione degli interventi integrati, in grado
   di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico, il miglioramento
   dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.
4. Per garantire l'attuazione condivisa delle azioni di cui ai precedenti commi, l'Autorità
   di bacino promuove l'organizzazione di appositi tavoli di lavoro intersettoriali a
   livello di Distretto sui temi di maggiore rilevanza contenuti nel PdGPo 2021, al fine
   di valutare la compatibilità degli interventi che perseguono obiettivi settoriali e che
   possono avere effetti sui corpi idrici del distretto idrografico, con particolare
   attenzione alla verifica delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione 4.7 della
   DQA.

                                         ARTICOLO 4
                   (Cooperazione istituzionale e partecipazione pubblica)
1. Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di partecipazione attiva in conformità
   alle previsioni di cui all’articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE durante la fase di
   attuazione del Programma di Misure, l’Autorità di bacino favorirà la massima
   partecipazione permanente dei portatori di interesse attraverso le forme di
   partecipazione ritenute più efficaci.
2. Al fine di garantire lo sviluppo ed il rafforzamento della governance di bacino e di
   favorire la partecipazione pubblica ai processi di pianificazione, l'Autorità di bacino
   partecipa ai contratti di fiume e ad eventuali altre forme pattizie territoriali per il
   raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del PdGPo e di integrazione
   delle misure di piani e programmi a scala territoriale e di area vasta. L'Autorità di
   bacino provvede, inoltre, a favorire forme di coordinamento ed integrazione tra i
   diversi contratti di fiume in essere per rafforzarne le sinergie e garantirne il raccordo
   con la pianificazione di bacino.
3. Allo scopo di ricercare una maggior omogeneità territoriale a scala regionale e
   favorire l'individuazione di metodologie e pratiche condivise anche a scala sovra-
   distrettuale, l'Autorità di bacino potrà promuovere l'allargamento dei tavoli di lavoro
   di cui al comma 4 dell'articolo precedente anche alle Autorità di bacino dei Distretti
   confinanti.

                                                   11
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

                                      ARTICOLO 5
                (Piano per il monitoraggio VAS del Piano di Gestione)
1. Entro il 30 giugno 2022, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n.
   152/2006 e s. m. i., l'Autorità di bacino definisce, in accordo con il MiTE, un Piano
   di Monitoraggio Definitivo VAS del Piano di Gestione del distretto idrografico del
   fiume Po, in coerenza con il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS
   prot. MATTM n. 136 del 10 maggio 2021, e, anche, avvalendosi del contributo del
   sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
   Ricerca Ambientale.
2. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi
   sull'ambiente derivanti dall'attuazione del presente Piano e dei Programmi operativi
   conseguenti e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
   e indicati dalle strategie europee, cosi da individuare tempestivamente gli effetti
   negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai comini precedenti, nell'ambito delle reti di
   monitoraggio di cui all'Elaborato 4 del Piano, l'Autorità di bacino, d'intesa con le
   Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, individua stazioni di monitoraggio
   rappresentative al fine di definire una rete nucleo di distretto funzionale ad un
   maggiore coordinamento dei monitoraggi regionali, al controllo dell’evoluzione delle
   pressioni e degli impatti significatici e alla verifica dell’efficacia delle misure messe
   in atto per la riduzione dei carichi inquinanti.

                                         ARTICOLO 6
      (Integrazione dei Sistemi Informativi a scala di Distretto e aggiornamento dei
                                 quadri conoscitivi)
1. Al fine di garantire il monitoraggio dell’efficacia del Piano di Gestione a livello
   distrettuale, nonché il suo aggiornamento così come previsto dal D. lgs. n. 152/2006
   e dalla Direttiva 2000/60/CE, le Amministrazioni e gli Enti competenti sono tenuti
   mettere a disposizione i dati raccolti e le informazioni di base per la loro integrazione
   a scala di Distretto, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dagli articoli 57, 75
   comma 5 e 123 del D. lgs. n. 152/2006 e del D.M. 17 luglio 2009 in materia di
   attività conoscitiva e di trasmissione delle informazioni.
2. Al fine di garantire il monitoraggio di efficacia del Piano, l'Autorità di bacino
   propone specifici indirizzi e criteri per l'aggiornamento del quadro conoscitivo, che
   saranno organizzati nell'ambito di uno “Schema Direttore delle informazioni e delle
   conoscenze del Distretto del fiume Po” tenendo conto delle Direttive Nazionali ed
   Europee in materia e garantendo sempre l’utilizzo delle informazioni più aggiornate
   disponibili. In particolare, tale Schema dovrà fornire indicazioni riguardo a:
    modalità per aggiornare il quadro conoscitivo, attraverso idonee procedure
     trasparenti di gestione dei flussi di dati;
    rappresentazioni delle conoscenze e delle criticità a scala di sottobacino;

                                                   12
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

     modalità atte a favorire l'accesso alle informazioni mediante sistemi basati sulla
      logica dell'open-data;
     consolidamento di una rete di centri di conoscenza (Università e Centri di
      Ricerca) a scala di Distretto a supporto della pianificazione di bacino.

                                         ARTICOLO 7
      (Redazione di una direttiva tecnica per la gestione uniforme della pesca e per
  agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume
                                            Po)
1. Per contribuire all’attuazione delle finalità e degli obiettivi individuati nel Piano di
   Gestione per il fiume Po, l’Autorità di bacino predispone una direttiva tecnica di
   Piano recante indirizzi e disposizioni idonee a rendere il più possibile uniforme la
   disciplina in materia di gestione della pesca per l’ambito territoriale costituito
   dall’asta del fiume Po, contenente i criteri da perseguire per superare le criticità
   connesse alla frammentazione normativa nella materia, derivante dalla ripartizione
   territoriale dell’ambito territoriale in esame e finalizzata, altresì, ad agevolare il
   contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po.

                                         ARTICOLO 8
              (Riesame e aggiornamento del PdG Po nel sessennio 2021-2027)
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 7, della DQA e di quanto previsto all’art. 117 comma 2
   bis del D. Lgs. 152/2006 il PdG Po è riesaminato e aggiornato ogni sei anni, secondo
   la procedura e le tempistiche individuate nella DQA
2. Fermo quanto previsto al comma 1, l’Autorità di bacino può procedere a riesami,
   modifiche e aggiornamenti intermedi dei documenti di Piano, che sono definite:
   a) sostanziali, qualora incidano sulla classificazione dello stato e sugli obiettivi
      ambientali definiti a scala di corpo idrico di cui all’Elaborato 5 e sulle strategie di
      intervento del PdG Po;
   b) non sostanziali, qualora si riferiscano alla correzione di errori materiali o ad una
      integrazione e rielaborazione dei dati e delle informazioni già contenute nel PdG
      Po 2021 ai fini della ricostruzione di nuovi quadri conoscitivi utili per assicurare
      l’efficacia del PdG Po.
3. Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali di cui al comma 2, lett. a) sono adottati
   e approvati secondo la procedura di cui all’art. 66 del D. Lgs. 152/2006.
4. Le modifiche e gli aggiornamenti non sostanziali di cui al comma 2, lett. b) sono
   approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza
   Operativa, prima della definitiva pubblicazione sul sito web dell’Autorità di bacino.

                                                   13
ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021                                        Deliberazione n. 5/2021

OGGETTO: II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art.
        14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del
        PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152 del 2006.

               LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia
ambientale” ed in particolare la Parte terza, recante “Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione
delle risorse idriche”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino”
sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in
ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64
del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico
del fiume Po;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11
prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175” nonché l’art.
175 del medesimo decreto;

                                                     1
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle
Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le
sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data
17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante
“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e
finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche
direttiva alluvioni) e, in particolare, l’art. 14, comma 3 il quale prevede che “Il piano o i
piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,
compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021
e successivamente ogni sei anni”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in
particolare, l’art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma
3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le Autorità di bacino
distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono,
secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati
a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il
Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa
vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il
distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale
e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono
predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65,
66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

VISTO l’art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
prevede che le Autorità di bacino rendano disponibili copie del progetto di piano di
bacino almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

VISTO l’art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano
di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE è
considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»;

VISTO l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e
contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le
modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

                                                    2
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021,
n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di
alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

VISTO il “Calendario e Programma di lavori” per l’aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino, pubblicato in data
21 dicembre 2018 con Decreto del Segretario Generale n.323 del 20/12/2018 e di cui
questa Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con Deliberazione n. 2 del 27
dicembre 2018 e il “Calendario Unico della Partecipazione”, che delinea il percorso di
partecipazione pubblica integrata per i Piani del Distretto pubblicato in data 21 luglio
2019 a seguito della fase di consultazione pubblica;
VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 27 dicembre
2018 di presa d’atto della “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e
individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di
alluvioni” nel distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell’aggiornamento del Piano di
gestione del rischio alluvioni, Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre
2019, di presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di
alluvione di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14
della Direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 29 dicembre
2020, di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di
alluvione di cui all’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14
della Direttiva medesima;

DATO ATTO che sul Progetto di primo aggiornamento del PGRA si è regolarmente
svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall’art. 9 della
Direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l’analoga consultazione sul
Progetto di secondo aggiornamento del PGA di cui all’art. 14 della Direttiva
2000/60/CE al fine di migliorare l’efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque e dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi
operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di
pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del
3/12/2019, n. 48968 del 25/06/2020, n. 76002 del 30/09/2020, n. 111363 del 15/10/2021
e n. 111364 del 15/10/2021;

VISTO l’art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di
informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino
attuata ai sensi della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per garantire la riduzione delle

                                                   3
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana,
per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività
economiche e sociali;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-137
del 10 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS n. 5 del 8 febbraio 2021 è stato
stabilito che l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto
del fiume Po non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e
prescrizioni per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall’Autorità di bacino sulla base di uno
schema di relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello
nazionale dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui sono
sintetizzati l’aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione
redatto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo
di gestione;
DATO ATTO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvione e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi nella
seduta della Conferenza Operativa del 16 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo
parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale
Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

                                       DELIBERA

ARTICOLO 1 – È adottato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006, il primo
aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del
Fiume Po di cui all’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e all’art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010,
predisposto al fine degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 14 della Direttiva
medesima.
Il Piano si compone dei seguenti elaborati:
    Relazione metodologica
    Allegati alla relazione
         - Allegato 1 - Programma delle misure
         - Allegati 2 - APSFR distrettuali
         2.1 - Schede monografiche APSFR distrettuali
         2.2 - Approfondimenti nelle APSFR arginate
         - Allegati 3 - APSFR regionali

                                                   4
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

          3.1 Relazione Regione Emilia-Romagna
          3.2 Relazione Regione Liguria
          3.3 Relazione Regione Lombardia
          3.4 Relazione Regione Marche
          3.5 Relazione Regione Piemonte
          3.6 Relazione Regione Valle d'Aosta
          3.7 Relazione Regione Veneto
          3.8 Relazione Provincia Autonoma di Trento
          3.9 Relazione Regione Toscana
          - Allegati 4 -Valutazione del danno
          4.1 Relazione metodologica: Modello per la Valutazione Integrata del Danno
             Alluvionale
          4.1 a Annesso alla Relazione metodologica
          4.1 b Report sistema informativo ISYDE
          4.2 Alluvione di Lodi del 2002: sperimentazione ex-post dell’analisi costi-
             benefici
          - Allegato 5 - Metodologia di priorizzazione delle misure
          - Allegato 6 - Esiti delle attività di partecipazione e consultazione pubblica

ARTICOLO 2 - L’aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito
web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e delle Regioni
territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3 - Si dà mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati
all’approvazione del Piano di cui all’art.1, ai fini dell’emissione del prescritto Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia
Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai
rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali
Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed
applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

        Il Segretario Generale                                         Il Presidente
                                                                                   Ilaria Fontana
          (Meuccio Berselli)                                         (Ilaria Fontana)
                                                                                   Ministero della
                                                                                     Transizione Ecologica
 Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI                                           Sottosegretaria di
 Data: 20/12/2021 18:45:33                                                           Stato
                                                                                     21.12.2021 14:16:29
                                                                                     GMT+00:00

                                                   5
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

                          6
ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

 Seduta del 20 dicembre 2021                                  Deliberazione n. 6/2021

OGGETTO: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di
        Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
        idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18
        dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”».
        Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di
        aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto
        conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n.
        76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un
        Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli
        elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio
        di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per
        la correzione di errori materiali”.

               LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “Quadro per l’azione comunitaria in
   materia di acque”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 68 e 175 del suddetto Decreto legislativo e s.m.i.;
- l’articolo 170 del suddetto D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, il comma 11 di
   tale articolo, a norma del quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in
   attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti
   e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “Valutazione e gestione dei rischi di
   alluvioni”;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
   relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per
   promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
   naturali”;
-- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
   (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “Disciplina dell'attribuzione e
   del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

    strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge
    18 maggio 1989, n. 183”;
-   in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni del
    decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;
-   il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
    del Mare, con il quale è stato approvato lo “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale
    del fiume Po”, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria
    Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
-   il DPCM 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale,
    delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
    183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della
    dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi
    dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
    294 del 25 ottobre 2016”;
-   il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre
    2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
-   in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi
    contro il dissesto idrogeologico) del suddetto D. L. n. 76/2020, il quale ha modificato
    l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

 RICHIAMATI
- il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (di
   seguito anche brevemente definito PAI PO), adottato con Deliberazione del Comitato
   Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e
   successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed
   integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- il “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po” (di seguito anche
   brevemente definito PAI Delta), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
   dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato
   con DPCM 13 novembre 2008 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio
   del Piano di bacino del Po;
- il “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del
   torrente Idice – Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno”, adottato dal
   Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione
   n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna
   (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004),
   nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del
   Reno;
- il “Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato”, adottato dal
   Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione
   n. 2/1 del 28 settembre 1999 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-
   Romagna con DGR n. 129 dell’8 febbraio 2000, nonché le successive modifiche ed
   integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “Piano stralcio per il bacino del torrente Senio”, adottato dal Comitato Istituzionale
   dell'Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 2/2 dell’8 giugno 2001 e
   successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1945 del 24
   settembre 2001) e Toscana (con DCR n. 185 del 5 ottobre 2001), nonché le successive
   modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

                                               2
Puoi anche leggere