AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI - Riccardo Bellocchio Rapporti e differenze
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI Rapporti e differenze Riccardo Bellocchio Milano 29 aprile 2020
ANZIANITA’ DI SERVIZIO Durante la fruizione dell’integrazione salariale, l’anzianità di servizio dovrebbe maturare regolarmente, anche se occorre comunque avere riguardo alle previsioni contenute nel CCNL applicato in azienda con riferimento ai diversi fini contrattuali. Si fa presente che laddove la legge faccia espresso riferimento al “lavoro effettivo” per la maturazione di taluni istituti o acquisizione di diritti, allora i periodi di sospensione dal lavoro non dovrebbero esplicare alcun effetto. Milano 29 aprile 2020
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti casi: a. maturazione del TFR: in base al disposto di legge (art. 2120 c.c.) nel caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro in seguito a ricorso a cassa integrazione guadagni, si computa nel TFR l’equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato regolarmente. Milano 29 aprile 2020
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti casi: b. rimborso delle quote di TFR: è a carico del datore di lavoro l’onere del Tfr maturato anche durante la Cigs . A seguito dell'abrogazione della legge n. 464/1972 (quindi, per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) - che, all'art. 2, secondo comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato - le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro (INPS Milano 29 aprile 2020 circc. n. 9/2017 e n. 24/2017).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti casi: C. Anticipazione del Tfr : La legge esonera il datore di lavoro dall’obbligo di erogare anticipazioni sul Tfr ai lavoratori nel caso di ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria (art. 4 co. 3 Legge 297/1982) Milano 29 aprile 2020
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti casi: a). CIGO, CIGS, CIGD : Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare. Milano 29 aprile 2020
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti casi: B). FIS : Resterebbero però esclusi da tale trattamento i percettori di assegno ordinario (FIS). L'Inps, infatti, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ribadisce un orientamento già espresso con la circolare n. 130/2017 e cioè che "durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare" e ciò a seguito di quanto stabilito dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343, istitutivo del FIS, che non ne fa menzione. Milano 29 aprile 2020
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti casi: B). FIS : Vi è da segnalare, tuttavia, che la Fondazione Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel suo approfondimento del 2 aprile u.s., sostiene che tale differenza di trattamento rispetto all'applicazione di istituti aventi ontologicamente la stessa natura di sostegno al reddito non trova alcun fondamento giuridico, anche alla luce di quanto disposto, in via generale, dal D.lgs. 148/2015, applicandosi al FIS la normativa generale in materia di integrazioni salariali ordinarie. La Fondazione studi prosegue affermando che " Da quanto sopra esposto, si ricava che, sia in riferimento al trattamento CIGO che al trattamento FIS, diversamente da quanto affermato dall'Inps nella circolare 47/2020, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario debba essere erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Inoltre, deve essere riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio Milano 29 aprile 2020 con i contributi dovuti".
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti casi: B). FIS : Al momento, l'orientamento contrario dell'INPS, come visto già espresso in più di una occasione, si consiglia di non erogare l'ANF, con l'auspicio che l'Istituto previdenziale possa tornare sui suoi passi rivalutando la convincente ricostruzione logico-sistematica espressa dalla Fondazione Studi. Milano 29 aprile 2020
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 1115/1968, gli operai in Cassa integrazione guadagni hanno diritto a percepire in misura integrale l'assegno per il nucleo familiare, sia per i periodi di sospensione a zero ore che per quelli ad orario ridotto. Nei periodi di paga con riduzione d'orario, quando non sia raggiunto il minimo di ore lavorate fissato dalla normativa sull'ANF, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate (art. 59 Testo Unico Assegni familiari – D.P.R. n. 797/1955*), esclusi i periodi di assenza ingiustificata. In definitiva, si applica la disciplina dell'ANF come per i casi di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Milano 29 aprile 2020
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO Il compenso erogato dalla Prefettura competente per l’attività di volontariato promossa dalla Protezione civile svolta dal lavoratore sospeso dal lavoro non è cumulabile con l’integrazione salariale (INPS, circ. 12.12.2002, n. 179). Pertanto, stando alle precisazioni fornite in premessa, sia nei casi di sospensione che di riduzione del rapporto di lavoro, il lavoratore occupato in attività di volontariato percepirà il compenso a carico della Prefettura e non avrà diritto al trattamento di CIG a carico dell’INPS. Milano 29 aprile 2020
CARICHE ELETTIVE E COMPENSO Il compenso percepito a tale titolo non è cumulabile con l’integrazione salariale (INPS, circ. 12.12.2002, n. 179). Pertanto, sia nei casi di sospensione che di riduzione del rapporto di lavoro, il lavoratore occupato in tali attività percepirà il compenso a carico dell’Ente locale e non avrà diritto al trattamento di Cig a carico dell’Inps Milano 29 aprile 2020
TRATTENUTA QUINTO STIPENDO/PIGNORAMENTI Di regola, chi ha in corso un contratto con una finanziaria per la cessione del quinto dello stipendio non può chiedere la sospensione del versamento delle relative trattenute, fatte salve diverse disposizioni contrattuali che prevedano, ad esempio, un’assicurazione che intervenga nel caso di perdita/sospensione del lavoro. Naturalmente, la trattenuta presuppone un credito retributivo del lavoratore liquidato dal datore di lavoro/debitore. Se non vi è liquidazione, nessuna trattenuta può/deve essere operata. Se il credito è ridotto, il limite del quinto si calcola sulla base ridotta. L’indennità di cassa integrazione non è una retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, semmai è da lui anticipata. Quindi, il pignoramento o la cessione del quinto devono essere richiesti eventualmente all’Inps. Milano 29 aprile 2020
TRATTENUTA QUINTO STIPENDO/PIGNORAMENTI E’ stato annunciato un intervento legislativo relativo alla sospensione delle trattenute relative al pignoramento dello stipendio nel prossimo decreto. Quindi la situazione potrebbe modificarsi a breve Milano 29 aprile 2020
TRATTENUTA SINDACALE Non si ravvisano motivi per poter sostenere che, nelle more dell’intervento della integrazione salariale, il datore di lavoro possa unilateralmente sospendere l’effettuazione della trattenuta dei contributi sindacali e procedere al relativo versamento. Ovviamente, la trattenuta sarà effettuata solo nel caso di erogazione di retribuzione o di indennità da parte del datore di lavoro e fino alla capienza. Milano 29 aprile 2020
DIRITTI SINDACALI In generale, si può affermare che nei periodi di sospensione dal lavoro, il lavoratore mantiene l’esercizio di tutti i diritti non connessi alla prestazione effettiva, così come accade per l’esercizio dei diritti sindacali, per i quali il lavoratore sospeso dal lavoro può rientrare nel luogo di lavoro (per esempio per partecipare a un’assemblea). Un’ulteriore riflessione meritano le seguenti fattispecie sempre in tema di assemblea e partecipazione dei cassaintegrati, purché la contrattazione collettiva non disponga diversamente: a. riduzione dell’attività lavorativa: l’ora dedicata all’assemblea rientrante nel numero delle ore previste contrattualmente, viene regolarmente retribuita dal datore di lavoro. Ai fini dell’integrazione salariale si tratta di ore “lavorate”. b. sospensione totale dell’attività di lavoro: la partecipazione a un’assemblea da parte di un lavoratore sospeso non fa venir meno la corresponsione della CIG. Milano 29 aprile 2020
INDENNITA’ DI MALATTIA In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi: Regola Generale Il comma 7 dell'articolo dell'art. 3 del D.lgs. 148/2015 prevede che "Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità' giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista". Tale disposizione si applica sia agli operai che agli impiegati ed in modalità diversa a seconda che si tratti di sospensione a zero ore o riduzione parziale dell'attività lavorativa, come illustrato dall'INPS in circolare n. 130/2017. Milano 29 aprile 2020
INDENNITA’ DI MALATTIA In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi: Sospensione a zero ore In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009). – Malattia insorta in corso di sospensione Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione lavorativa a zero ore, la stessa non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'integrazione salariale e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa. Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad Milano 29 aprile 2020 orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia..
INDENNITA’ DI MALATTIA In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi: Sospensione a zero ore – Malattia precedente all'inizio della sospensione Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi: 1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal trattamento d integrazione salariale dalla data di inizio delle stesse; 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia. Milano 29 aprile 2020
INDENNITA’ DI MALATTIA In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi: Riduzione dell'orario di lavoro In caso di riduzione di orario il trattamento di integrazione salariale non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973). Milano 29 aprile 2020
Malattia e rapporto con a CIG/CIGD/FIS Malattia insorta in corso di Sospensione a zero ore: sospensione - il lavoratore continuerà ad usufruire della integrazione salariale; - non essendoci obbligo di prestazione attività per il lavoratore, non sussiste nemmeno l'obbligo di comunicare lo stato di malattia. Malattia insorta prima della Riduzione parziale dell'attività: sospensione - prevale l'erogazione dell'indennità di malattia con eventuale integrazione, se prevista dalla contrattazione collettiva, a carico dell'azienda. Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi: - se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia godrà del solo trattamento di integrazione salariale dalla data di inizio della stessa; - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia. Milano 29 aprile 2020
DONAZIONE SANGUE In caso di assenza dovuta a donazione di sangue, al lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui alla legge n. 219 del 21/10/2005 nel rispetto dei requisiti richiesti. Dunque in caso di donazione di sangue, al lavoratore spettano una giornata di riposo e il trattamento economico per donazione di sangue a carico dell'INPS in sostituzione del trattamento di integrazione salariale. Il trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale porrà a conguaglio la retribuzione corrisposta al donatore di sangue con i contributi dovuti all'INPS. La retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo. In conclusione prevale l'istituto della donazione rispetto a quello del trattamento di integrazione salariale sia nei casi di sospensione che di riduzione di orario. Milano 29 aprile 2020
FESTIVITA’ In premessa si ricorda che il comma 8 dell'art. 3 del D.lgs. 148/2015 stabilisce che: "l'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione". In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile (cfr. msg n. 13552/2009, circ. n. 64183/1972 e circ. n. 130/2017). Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Milano 29 aprile 2020
Lavoratori retribuiti a paga oraria – non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; – le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. – sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione. Lavoratori retribuiti in misura fissa Tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale mensile settimanale. Sospensione a zero ore – retribuzione mensilizzata: le ore sono a carico dell'INPS; – retribuzione ad ore: sempre pagate dal datore di lavoro le festività del 25 aprile e 1° maggio e del 2 giugno nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio dell'integrazione salariale; dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'INPS le festività infrasettimanali, escludendo sempre sabati e domeniche. Riduzione dell'orario di lavoro Il pagamento è a carico del datore di lavoro. Milano 29 aprile 2020
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE COVID Se l'infortunio o la malattia professionale hanno avuto inizio prima dell'intervento della sospensione/riduzione, il dipendente, per tutto il periodo di prognosi, avrà diritto all'indennità di inabilità temporanea INAIL, con integrazione a carico del datore di lavoro. Se l'infortunio avviene durante un periodo di riduzione di orario per intervento di integrazioni salariali o subisce una ricaduta collegata all'infortunio stesso, il trattamento salariale viene sospeso e sostituito dall'indennità INAIL con integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'integrazione salariale. Milano 29 aprile 2020
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE COVID Infortunio intervenuto durante la cassa integrazione Il lavoratore infortunato non potrà essere posto in CIG Durante il periodo in cui il lavoratore è assente per L'infortunio prevale sulla cassa infortunio sul lavoro il integrazione trattamento di integrazione salariale viene sospeso e sostituito dall'indennità INAIL. Milano 29 aprile 2020
CONGEDO PER MATERNITÀ L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull'integrazione salariale. Inoltre il comma 6 dell'articolo 24 del D.lgs. n. 151/2001 prevede che: "nel caso invece in cui la lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità". Tale indennità di maternità, che prevale sui trattamenti salariali è indubbiamente un trattamento economico e previdenziale più favorevole in quanto prevede anche l'integrazione a carico del datore di lavoro e non prevede limiti di sbarramento alla prestazione. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria, se l'attività aziendale è ancora sospesa, la lavoratrice entra in trattamento di integrazione Milano 29 aprile 2020 salariale.
CONGEDO PER MATERNITÀ Indennità di maternità obbligatoria e integrazione salariale Sospensione a zero ore Prevale l'erogazione dell'indennità di maternità Riduzione dell'orario di lavoro Non sono cumulabili i due trattamenti economici, quindi alla lavoratrice sarà corrisposta l'indennità di maternità dall'INPS Milano 29 aprile 2020
ASSENZE PER CONGEDI Dalle assenze dovute a impossibilità sopravvenuta dovuta a inabilità al lavoro, derivano un'altra serie di congedi e permessi che rientrano nella sfera di richiesta facoltativa da parte del lavoratore quali il congedo parentale, i permessi per allattamento, il congedo straordinario per gravi motivi familiari e i permessi per assistenza a familiari con handicap. Quale sia il trattamento economico di tali assenze, disciplinate da norme legali e contrattuali, è da valutare volta per volta a seconda se sia intervenuta una sospensione parziale o totale dal lavoro. Milano 29 aprile 2020
CONGEDO PARENTALE Per il congedo parentale resta affidata all'interessata/o, anche dopo la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione. Nel caso il lavoratore decida di avvalersi dell'astensione avrà diritto solo alla relativa indennità del 30% - 50% per covid -(nei limiti previsti), senza possibilità di cumulo con il trattamento di integrazione salariale erogato dall'INPS, senz'altro più conveniente per il lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice siano già in congedo parentale all'inizio della procedura di integrazione salariale, gli stessi potranno interromperlo entrando in integrazione salariale. In caso di rinuncia al congedo parentale in luogo dell'utilizzo di strumenti alternativi, quali ad esempio il voucher baby-sitting, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni di Milano 29 aprile 2020 integrazione salariale erogate dall'INPS.
CONGEDO PARENTALE Normalmente in termini economici L'integrazione salariale è più conveniente per il lavoratore dei congedi Occorre valutare i termini di pagamento Milano 29 aprile 2020
PERMESSI PER ALLATTAMENTO Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative. Pertanto gli stessi spettano solo in caso di riduzione di orario qualora coincidano con le ore di attività lavorativa. Al contrario, in caso di sospensione a zero ore prevale il trattamento di integrazione Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND salariale. Milano 29 aprile 2020
CONGEDO EX ART. 42 COMMA 5 LEGGE 151/2001 Il riferimento è al congedo retribuito a cui possono ricorrere alcuni lavoratori, familiari di soggetti portatori di handicap grave, per la durata massima di due anni nel corso della vita lavorativa per gravi motivi familiari. Durante il congedo si ha diritto ad una indennità a carico dell'Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari all'ultima retribuzione percepita prima del congedo con riconoscimento della contribuzione figurativa. La somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un determinato Milano 29 aprile 2020 massimale annualmente rivalutato.
Casistiche: trattamenti e parametri retributivi Domanda di congedo precedente a zero ore - è consentito continuare a fruire del congedo; alla riduzione/sospensione parziale - erogazione dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5, secondo i parametri ordinari; - il lavoratore non è interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per integrazione salariale; - nessun contributo integrativo previsto per l'integrazione salariale. Domanda in corso di integrazione a zero ore - non è consentito fruire del congedo; salariale - il lavoratore resta nel programma di sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione di orario per l'integrazione salariale; - il lavoratore continua a percepire esclusivamente il contributo integrativo per l'integrazione salariale. parziale - è consentito fruire del congedo - trattamento di integrazione salariale per le ore di sospensione; - indennità per congedo straordinario parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa; - l'indennità per congedo è calcolata con riferimento Milano 29 aprile 2020 all'ultima retribuzione percepita "al netto" del trattamento integrativo.
PERMESSI 104/92 In caso di sospensione totale nel corso del mese, il diritto ai permessi retribuiti non matura. In caso invece di sospensione parziale, la ridotta quantità della prestazione lavorativa richiesta a causa dell'intervento dell'integrazione salariale obbliga, onde evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, ad effettuare una riduzione proporzionale dei giorni di permesso fruibili. In caso di riduzione di orario, è necessario distinguere tra riduzione verticale dell'orario di lavoro e riduzione orizzontale. Il Ministero del Lavoro (interpello n. 46 del 2008) e l'INPS (circolare n. 133/2000), con riguardo al part-time verticale, hanno ribadito che per l'attività limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa (cfr msg. 3114/2018). Se la riduzione riguarda esclusivamente l'orario giornaliero di lavoro Milano 29 aprile 2020 (riduzione orizzontale), permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito..
PERMESSI 104/92 Permessi ex legge 104 e integrazione salariale Sospensione a zero ore Nessun permesso Riduzione orario Riproporzionamento dei giorni di permesso Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 Malattia In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. Maternità/Paternità In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 Lavoro agile La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli. Ferie La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Aspettativa non retribuita L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 Part-time e lavoro intermittente Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore. Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Congedo parentale Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale. Riposi giornalieri della madre o del padre La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività Lavorativa La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19. Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. NeMilano consegue 29 aprile 2020 che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio. Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 INCOMPATIBILITA’ Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto. Milano 29 aprile 2020
CONGEDO MATRIMONIALE In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo dal lavoro retribuito, generalmente pari a due settimane. Per gli impiegati il trattamento è a totale carico del datore di lavoro, mentre per gli operai, 7 giorni su 15 sono a carico dell'INPS. Il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale, poiché più favorevole per il lavoratore, prevale sempre sull'integrazione salariale. Il trattamento per congedo matrimoniale è incumulabile con l'integrazione salariale (circolare INPS n. 248/1992). Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE Nonostante diversi orientamenti giurisprudenziali, il principio generale è che durante le settimane con sospensione a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria. Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro. Relativamente al godimento, nelle ipotesi di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE In caso di riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell'attività lavorativa sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva (cfr. Inps, msg n. 9268/2012; Ministero del lavoro, risposta ad interpello 19/2011). In assenza di regolamentazione, il criterio più corretto pare essere quello del riproporzionamento su base annua, stabilendo cioè il rapporto tra le ore lavorabili totali dell'anno e quelle effettivamente prestate o in alternativa, un calcolo in base alla maturazione per ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario. Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE La soluzione ideale, in mancanza di indicazioni del contratto collettivo applicato, sarebbe quella di stabilire a priori la maturazione delle ferie in occasione dell'esame congiunto e dell'eventuale accordo. Durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare del trattamento salariale, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura. Il periodo di ferie collettivo non costituisce ripresa di attività lavorativa (Circ. n. 53416/57 e n. 130/2017). Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE Ferie e integrazione salariale Sospensione a I ratei non maturano zero ore Riduzione I ratei maturano a carico azienda per dell'orario di le ore lavorate nel mese sul criterio lavoro delle frazioni inferiori o superiori a 15 giorni Milano 29 aprile 2020
RIDUZIONE ORARIO ED EX FESTIVITA’ Di norma valgono le regole già individuate per le ferie. I periodi di sospensione a zero ore o periodi di lavoro con riduzione d'orario, non fanno maturare né i permessi per riduzione di orario di lavoro, né quelli accantonati per le festività abolite. Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG L'integrazione salariale, come indicato all'articolo 3 del D.lgs. 148/2015, è pari all'80% della retribuzione globale (lordo di stipendio più ratei di tredicesima e quattordicesima, più eventuali retribuzioni fisse e continuative) che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore zero ed il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali . Tale integrazione va ridotta di una percentuale pari all'aliquota contributiva a carico dell'apprendista (5.84%). Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG Fatti i dovuti calcoli, se l'80% della retribuzione ordinaria supera il tetto massimo orario di integrazione, è quest'ultimo importo che deve essere corrisposto per ogni ora di intervento di CIG/FIS/CIGD, non rimanendo evidentemente spazio per l'integrazione salariale relativa alle mensilità o premi aggiuntivi. Se invece il massimale non viene superato, al lavoratore potrà essere corrisposta, oltre alla quota calcolata dell'80% della sua retribuzione, anche una parte delle mensilità aggiuntive ma fino al limite del massimale stabilito. I ratei di mensilità aggiuntiva, dunque, sono per il 100% a carico del datore di lavoro per le ore lavorate e per l'80% a carico INPS per le ore di sospensione del lavoro. Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo va effettuato sulla paga oraria calcolata secondo le ore lavorabili da CCNL. Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG Mensilità aggiuntive e integrazione salariale Sospensione I ratei maturano a carico dell'INPS (se a zero ore l'ammontare dell'integrazione salariale è inferiore al massimale del trattamento di integrazione salariale, il rateo matura a carico dell'INPS fino al raggiungimento del massimale) Riduzione I ratei maturano a carico azienda per le ore dell'orario di lavorate nel mese lavoro Milano 29 aprile 2020
Puoi anche leggere