AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI - Riccardo Bellocchio Rapporti e differenze

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AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI - Riccardo Bellocchio Rapporti e differenze
AMMORTIZZATORI SOCIALI
E ALTRI ISTITUTI
CONTRATTUALI
Rapporti e differenze

                    Riccardo Bellocchio

Milano 29 aprile 2020
AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI - Riccardo Bellocchio Rapporti e differenze
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
                        Durante la fruizione dell’integrazione salariale,
                        l’anzianità di servizio dovrebbe maturare
                        regolarmente, anche se occorre comunque
                        avere riguardo alle previsioni contenute nel
                        CCNL applicato in azienda con riferimento ai
                        diversi fini contrattuali. Si fa presente che
                        laddove la legge faccia espresso riferimento
                        al “lavoro effettivo” per la maturazione di
                        taluni istituti o acquisizione di diritti, allora i
                        periodi di sospensione dal lavoro non
                        dovrebbero esplicare alcun effetto.

Milano 29 aprile 2020
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                        In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        a. maturazione del TFR: in base al disposto di
                        legge (art. 2120 c.c.) nel caso di sospensione
                        o di riduzione dell’orario di lavoro in seguito a
                        ricorso a cassa integrazione guadagni, si
                        computa nel TFR l’equivalente della
                        retribuzione che il lavoratore avrebbe
                        percepito se avesse lavorato regolarmente.

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                        In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        b. rimborso delle quote di TFR: è a carico del datore di
                        lavoro l’onere del Tfr maturato anche durante la Cigs .
                        A seguito dell'abrogazione della legge n. 464/1972
                        (quindi, per i trattamenti di integrazione salariale
                        richiesti a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata
                        in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) - che, all'art. 2, secondo
                        comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere
                        alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle
                        quote di TFR maturate durante il periodo CIG dai
                        lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al
                        termine del periodo integrato - le quote di trattamento
                        di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro (INPS
Milano 29 aprile 2020   circc. n. 9/2017 e n. 24/2017).
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                        In ordine al TFR occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        C. Anticipazione del Tfr : La legge esonera il
                        datore di lavoro dall’obbligo di erogare
                        anticipazioni sul Tfr ai lavoratori nel caso di
                        ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria
                        (art. 4 co. 3 Legge 297/1982)

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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
                        In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        a). CIGO, CIGS, CIGD : Ai lavoratori beneficiari
                        dei trattamenti di integrazione salariale spetta,
                        in rapporto al periodo di paga adottato e alle
                        medesime condizioni dei lavoratori a orario
                        normale, l'assegno per il nucleo familiare.

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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
                        In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        B). FIS : Resterebbero però esclusi da tale trattamento i
                        percettori di assegno ordinario (FIS). L'Inps, infatti, con la
                        circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ribadisce un
                        orientamento già espresso con la circolare n. 130/2017
                        e cioè che "durante il periodo di percezione
                        dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione
                        accessoria degli assegni al nucleo familiare" e ciò a
                        seguito di quanto stabilito dal decreto interministeriale 3
                        febbraio 2016 n. 94343, istitutivo del FIS, che non ne fa
                        menzione.

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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
                        In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        B). FIS : Vi è da segnalare, tuttavia, che la Fondazione Studi
                        dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel suo approfondimento del 2
                        aprile u.s., sostiene che tale differenza di trattamento rispetto
                        all'applicazione di istituti aventi ontologicamente la stessa natura di
                        sostegno al reddito non trova alcun fondamento giuridico, anche alla
                        luce di quanto disposto, in via generale, dal D.lgs. 148/2015,
                        applicandosi al FIS la normativa generale in materia di integrazioni
                        salariali ordinarie. La Fondazione studi prosegue affermando che " Da
                        quanto sopra esposto, si ricava che, sia in riferimento al trattamento
                        CIGO che al trattamento FIS, diversamente da quanto affermato
                        dall'Inps nella circolare 47/2020, durante il periodo di percezione
                        dell'assegno ordinario debba essere erogata la prestazione
                        accessoria degli assegni al nucleo familiare. Inoltre, deve essere
                        riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la
                        prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio
Milano 29 aprile 2020   con i contributi dovuti".
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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
                        In ordine al Anf occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        B). FIS : Al momento, l'orientamento contrario
                        dell'INPS, come visto già espresso in più di una
                        occasione, si consiglia di non erogare l'ANF,
                        con l'auspicio che l'Istituto previdenziale possa
                        tornare sui suoi passi rivalutando la
                        convincente ricostruzione logico-sistematica
                        espressa dalla Fondazione Studi.

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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
                        ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 1115/1968,
                        gli operai in Cassa integrazione guadagni hanno diritto
                        a percepire in misura integrale l'assegno per il nucleo
                        familiare, sia per i periodi di sospensione a zero ore che
                        per quelli ad orario ridotto. Nei periodi di paga con
                        riduzione d'orario, quando non sia raggiunto il minimo di
                        ore lavorate fissato dalla normativa sull'ANF, spettano
                        tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di
                        lavoro effettivamente prestate (art. 59 Testo Unico
                        Assegni familiari – D.P.R. n. 797/1955*), esclusi i periodi di
                        assenza ingiustificata.
                        In definitiva, si applica la disciplina dell'ANF come per i
                        casi di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
                        Il compenso erogato dalla Prefettura
                        competente per l’attività di volontariato
                        promossa dalla Protezione civile svolta dal
                        lavoratore sospeso dal lavoro non è
                        cumulabile con l’integrazione salariale (INPS,
                        circ. 12.12.2002, n. 179). Pertanto, stando alle
                        precisazioni fornite in premessa, sia nei casi di
                        sospensione che di riduzione del rapporto di
                        lavoro, il lavoratore occupato in attività di
                        volontariato percepirà il compenso a carico
                        della Prefettura e non avrà diritto al
                        trattamento di CIG a carico dell’INPS.
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CARICHE ELETTIVE E COMPENSO
                        Il compenso percepito a tale titolo non
                        è cumulabile con l’integrazione
                        salariale (INPS, circ. 12.12.2002, n. 179).
                        Pertanto, sia nei casi di sospensione
                        che di riduzione del rapporto di lavoro,
                        il lavoratore occupato in tali attività
                        percepirà il compenso a carico
                        dell’Ente locale e non avrà diritto al
                        trattamento di Cig a carico dell’Inps

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TRATTENUTA QUINTO
                           STIPENDO/PIGNORAMENTI
                        Di regola, chi ha in corso un contratto con una finanziaria
                        per la cessione del quinto dello stipendio non può chiedere
                        la sospensione del versamento delle relative trattenute, fatte
                        salve diverse disposizioni contrattuali che prevedano, ad
                        esempio, un’assicurazione che intervenga nel caso di
                        perdita/sospensione del lavoro. Naturalmente, la trattenuta
                        presuppone un credito retributivo del lavoratore liquidato
                        dal datore di lavoro/debitore. Se non vi è liquidazione,
                        nessuna trattenuta può/deve essere operata. Se il credito è
                        ridotto, il limite del quinto si calcola sulla base ridotta.
                        L’indennità di cassa integrazione non è una retribuzione
                        corrisposta dal datore di lavoro, semmai è da lui anticipata.
                        Quindi, il pignoramento o la cessione del quinto devono
                        essere richiesti eventualmente all’Inps.
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TRATTENUTA QUINTO
                           STIPENDO/PIGNORAMENTI
                        E’ stato annunciato un intervento legislativo relativo alla
                        sospensione delle trattenute relative al pignoramento dello
                        stipendio nel prossimo decreto.

                        Quindi la situazione potrebbe
                        modificarsi a breve

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TRATTENUTA SINDACALE
                        Non si ravvisano motivi per poter sostenere che,
                        nelle more dell’intervento della integrazione
                        salariale, il datore di lavoro possa unilateralmente
                        sospendere l’effettuazione della trattenuta dei
                        contributi sindacali e procedere al relativo
                        versamento.
                        Ovviamente, la trattenuta sarà effettuata solo nel
                        caso di erogazione di retribuzione o di indennità
                        da parte del datore di lavoro e fino alla capienza.

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DIRITTI SINDACALI
                        In generale, si può affermare che nei periodi di sospensione dal lavoro, il
                        lavoratore mantiene l’esercizio di tutti i diritti non connessi alla prestazione
                        effettiva, così come accade per l’esercizio dei diritti sindacali, per i quali il
                        lavoratore sospeso dal lavoro può rientrare nel luogo di lavoro (per esempio
                        per partecipare a un’assemblea). Un’ulteriore riflessione meritano le
                        seguenti fattispecie sempre in tema di assemblea e partecipazione dei
                        cassaintegrati, purché la contrattazione collettiva non disponga
                        diversamente:
                        a. riduzione dell’attività lavorativa: l’ora dedicata all’assemblea rientrante
                        nel numero delle ore previste contrattualmente, viene regolarmente
                        retribuita dal datore di lavoro. Ai fini dell’integrazione salariale si tratta di ore
                        “lavorate”.
                        b. sospensione totale dell’attività di lavoro: la partecipazione a
                        un’assemblea da parte di un lavoratore sospeso non fa venir meno la
                        corresponsione della CIG.

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INDENNITA’ DI MALATTIA
                        In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi:
                        Regola Generale Il comma 7 dell'articolo dell'art. 3 del D.lgs.
                        148/2015 prevede che "Il trattamento di integrazione
                        salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità' giornaliera
                        di malattia, nonché la eventuale integrazione
                        contrattualmente prevista".
                        Tale disposizione si applica sia agli operai che agli impiegati
                        ed in modalità diversa a seconda che si tratti di sospensione
                        a zero ore o riduzione parziale dell'attività lavorativa, come
                        illustrato dall'INPS in circolare n. 130/2017.

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INDENNITA’ DI MALATTIA
                        In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi:
                        Sospensione a zero ore
                        In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in
                        cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione
                        dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della
                        sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).
                        – Malattia insorta in corso di sospensione
                        Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione lavorativa
                        a zero ore, la stessa non è indennizzabile, pertanto il lavoratore
                        continuerà a percepire l'integrazione salariale e non dovrà
                        comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di
                        prestazione dell'attività lavorativa.
                        Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione
                        dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad
Milano 29 aprile 2020   orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia..
INDENNITA’ DI MALATTIA
                        In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti casi:
                        Sospensione a zero ore
                        – Malattia precedente all'inizio della sospensione
                        Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della
                        sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:
                        1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o
                        simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il
                        lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal
                        trattamento d integrazione salariale dalla data di inizio delle stesse;
                        2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza
                        all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
                        lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Milano 29 aprile 2020
INDENNITA’ DI MALATTIA
                        In ordine alla malattia occorre distinguere i seguenti
                        casi:
                        Riduzione dell'orario di lavoro
                        In caso di riduzione di orario il trattamento di
                        integrazione salariale non è dovuto, in alcun caso,
                        per le giornate di malattia, indipendentemente
                        dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943
                        GS/25 del 8.2.1973).

Milano 29 aprile 2020
Malattia e rapporto con a CIG/CIGD/FIS
            Malattia insorta in corso di        Sospensione a zero ore:
            sospensione                         - il lavoratore continuerà ad usufruire della integrazione salariale;
                                                - non essendoci obbligo di prestazione attività per il lavoratore, non
                                                sussiste nemmeno l'obbligo di comunicare lo stato di malattia.
            Malattia insorta prima della        Riduzione parziale dell'attività:
            sospensione                         - prevale l'erogazione dell'indennità di malattia con eventuale
                                                integrazione, se prevista dalla contrattazione collettiva, a carico
                                                dell'azienda.
                                                Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione
                                                dell'attività lavorativa si avranno due casi:
                                                - se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o
                                                simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il
                                                lavoratore in malattia godrà del solo trattamento di integrazione
                                                salariale dalla data di inizio della stessa;
                                                - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del
                                                personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il
                                                lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a
                                                beneficiare dell'indennità di malattia.
Milano 29 aprile 2020
DONAZIONE SANGUE
                        In caso di assenza dovuta a donazione di sangue, al
                        lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui alla
                        legge n. 219 del 21/10/2005 nel rispetto dei requisiti richiesti.
                        Dunque in caso di donazione di sangue, al lavoratore
                        spettano una giornata di riposo e il trattamento economico
                        per donazione di sangue a carico dell'INPS in sostituzione del
                        trattamento di integrazione salariale. Il trattamento
                        economico viene corrisposto direttamente dal datore di
                        lavoro il quale porrà a conguaglio la retribuzione corrisposta al
                        donatore di sangue con i contributi dovuti all'INPS. La
                        retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle
                        ore non lavorate comprese nella giornata di riposo. In
                        conclusione prevale l'istituto della donazione rispetto a quello
                        del trattamento di integrazione salariale sia nei casi di
                        sospensione che di riduzione di orario.
Milano 29 aprile 2020
FESTIVITA’
                        In premessa si ricorda che il comma 8 dell'art. 3 del D.lgs.
                        148/2015 stabilisce che: "l'integrazione non è dovuta per le
                        festività non retribuite e per le assenze che non comportino
                        retribuzione".
                        In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le
                        festività, che restano a carico del datore di lavoro a
                        prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga
                        oraria o in misura fissa mensile (cfr. msg n. 13552/2009, circ. n.
                        64183/1972 e circ. n. 130/2017).
                        Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere
                        tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in
                        misura fissa mensile.

Milano 29 aprile 2020
Lavoratori retribuiti a paga oraria     – non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno,
                                                            che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro;
                                                            – le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo
                                                            Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo
                                                            Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi
                                                            15 giorni di integrazione salariale.
                                                            – sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno,
                                                            lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione,
                                                            Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni,
                                                            a causa del prolungarsi della sospensione.

                    Lavoratori retribuiti in misura fissa   Tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale
                    mensile                                 settimanale.
                    Sospensione a zero ore                  – retribuzione mensilizzata: le ore sono a carico dell'INPS;
                                                            – retribuzione ad ore: sempre pagate dal datore di lavoro le festività del
                                                            25 aprile e 1° maggio e del 2 giugno nonché tutte le festività che cadono
                                                            nei primi 15 giorni dall'inizio dell'integrazione salariale; dopo i primi 15
                                                            giorni, sono a carico dell'INPS le festività infrasettimanali, escludendo
                                                            sempre sabati e domeniche.

                    Riduzione dell'orario di lavoro         Il pagamento è a carico del datore di lavoro.

Milano 29 aprile 2020
INFORTUNIO SUL LAVORO E
                           MALATTIA PROFESSIONALE COVID
                        Se l'infortunio o la malattia professionale hanno avuto inizio
                        prima dell'intervento della sospensione/riduzione, il
                        dipendente, per tutto il periodo di prognosi, avrà diritto
                        all'indennità di inabilità temporanea INAIL, con integrazione a
                        carico del datore di lavoro.
                        Se l'infortunio avviene durante un periodo di riduzione di orario
                        per intervento di integrazioni salariali o subisce una ricaduta
                        collegata all'infortunio stesso, il trattamento salariale viene
                        sospeso e sostituito dall'indennità INAIL con integrazione a
                        carico del datore di lavoro fino al raggiungimento
                        dell'integrazione salariale.

Milano 29 aprile 2020
INFORTUNIO SUL LAVORO E
                          MALATTIA PROFESSIONALE COVID
                                Infortunio intervenuto durante la cassa integrazione

                                                           Il lavoratore infortunato non
                                                           potrà essere posto in CIG

                                                           Durante il periodo in cui il
                                                           lavoratore è assente per
                        L'infortunio prevale sulla cassa   infortunio sul lavoro il
                        integrazione                       trattamento di integrazione
                                                           salariale viene sospeso e
                                                           sostituito dall'indennità INAIL.

Milano 29 aprile 2020
CONGEDO PER MATERNITÀ
                        L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre
                        sull'integrazione salariale.
                        Inoltre il comma 6 dell'articolo 24 del D.lgs. n. 151/2001 prevede che:
                        "nel caso invece in cui la lavoratrice che, nel caso di congedo di
                        maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal
                        lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento
                        del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
                        integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,
                        all'indennità giornaliera di maternità".
                        Tale indennità di maternità, che prevale sui trattamenti salariali è
                        indubbiamente un trattamento economico e previdenziale più
                        favorevole in quanto prevede anche l'integrazione a carico del
                        datore di lavoro e non prevede limiti di sbarramento alla prestazione.
                        Alla fine del periodo di astensione obbligatoria, se l'attività aziendale
                        è ancora sospesa, la lavoratrice entra in trattamento di integrazione
Milano 29 aprile 2020
                        salariale.
CONGEDO PER MATERNITÀ
                        Indennità di maternità obbligatoria e integrazione salariale

                        Sospensione a zero ore               Prevale l'erogazione dell'indennità
                                                             di maternità

                        Riduzione dell'orario di lavoro      Non sono cumulabili i due
                                                             trattamenti economici, quindi alla
                                                             lavoratrice sarà corrisposta
                                                             l'indennità di maternità dall'INPS

Milano 29 aprile 2020
ASSENZE PER CONGEDI
                        Dalle assenze dovute a impossibilità sopravvenuta
                        dovuta a inabilità al lavoro, derivano un'altra serie
                        di congedi e permessi che rientrano nella sfera di
                        richiesta facoltativa da parte del lavoratore quali il
                        congedo parentale, i permessi per allattamento, il
                        congedo straordinario per gravi motivi familiari e i
                        permessi per assistenza a familiari con handicap.
                        Quale sia il trattamento economico di tali assenze,
                        disciplinate da norme legali e contrattuali, è da
                        valutare volta per volta a seconda se sia
                        intervenuta una sospensione parziale o totale dal
                        lavoro.
Milano 29 aprile 2020
CONGEDO PARENTALE
                        Per il congedo parentale resta affidata all'interessata/o,
                        anche dopo la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro,
                        la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione.
                        Nel caso il lavoratore decida di avvalersi dell'astensione avrà
                        diritto solo alla relativa indennità del 30% - 50% per covid -(nei
                        limiti previsti), senza possibilità di cumulo con il trattamento di
                        integrazione salariale erogato dall'INPS, senz'altro più
                        conveniente per il lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore o la
                        lavoratrice siano già in congedo parentale all'inizio della
                        procedura di integrazione salariale, gli stessi potranno
                        interromperlo entrando in integrazione salariale.
                        In caso di rinuncia al congedo parentale in luogo dell'utilizzo di
                        strumenti alternativi, quali ad esempio il voucher baby-sitting, il
                        relativo contributo è cumulabile con le prestazioni di
Milano 29 aprile 2020   integrazione salariale erogate dall'INPS.
CONGEDO PARENTALE
                        Normalmente in termini economici
                        L'integrazione salariale è più conveniente
                        per il lavoratore dei congedi

                        Occorre valutare i termini di pagamento

Milano 29 aprile 2020
PERMESSI PER ALLATTAMENTO
                                                      Per avere diritto ai permessi per
                                                      allattamento è necessario che nella
                                                      giornata vi siano prestazioni lavorative.
                                                      Pertanto gli stessi spettano solo in caso di
                                                      riduzione di orario qualora coincidano con
                                                      le ore di attività lavorativa.
                                                      Al contrario, in caso di sospensione a zero
                                                      ore prevale il trattamento di integrazione
    Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in
    licenza da CC BY-NC-ND
                                                      salariale.

Milano 29 aprile 2020
CONGEDO EX ART. 42 COMMA 5
                           LEGGE 151/2001
                        Il riferimento è al congedo retribuito a cui possono
                        ricorrere alcuni lavoratori, familiari di soggetti
                        portatori di handicap grave, per la durata massima
                        di due anni nel corso della vita lavorativa per gravi
                        motivi familiari.
                         Durante il congedo si ha diritto ad una indennità a
                        carico dell'Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari
                        all'ultima retribuzione percepita prima del congedo
                        con riconoscimento della contribuzione figurativa.
                        La somma complessivamente spettante (per
                        retribuzione e contribuzione figurativa) non può in
                        ogni caso superare in un anno un determinato
Milano 29 aprile 2020   massimale annualmente rivalutato.
Casistiche: trattamenti e parametri retributivi
Domanda di congedo precedente a zero ore                         - è consentito continuare a fruire del congedo;
alla riduzione/sospensione    parziale                           - erogazione dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5,
                                                                 secondo i parametri ordinari;
                                                                 - il lavoratore non è interessato dalla sospensione
                                                                 dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per
                                                                 integrazione salariale;
                                                                 - nessun contributo integrativo previsto per
                                                                 l'integrazione salariale.

Domanda in corso di integrazione a zero ore                        - non è consentito fruire del congedo;
salariale                                                          - il lavoratore resta nel programma di sospensione
                                                                   dell'attività lavorativa o di riduzione di orario per
                                                                   l'integrazione salariale;
                                                                   - il lavoratore continua a percepire esclusivamente il
                                                                   contributo integrativo per l'integrazione salariale.

                                 parziale                          - è consentito fruire del congedo
                                                                   - trattamento di integrazione salariale per le ore di
                                                                   sospensione;
                                                                   - indennità per congedo straordinario parametrata sulla
                                                                   retribuzione corrisposta in funzione della effettiva
                                                                   prestazione lavorativa;
                                                                   - l'indennità per congedo è calcolata con riferimento
Milano 29 aprile 2020                                              all'ultima retribuzione percepita "al netto" del
                                                                   trattamento integrativo.
PERMESSI 104/92
                        In caso di sospensione totale nel corso del mese, il diritto ai permessi
                        retribuiti non matura.
                        In caso invece di sospensione parziale, la ridotta quantità della prestazione
                        lavorativa richiesta a causa dell'intervento dell'integrazione salariale
                        obbliga, onde evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un
                        lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi
                        del mese, ad effettuare una riduzione proporzionale dei giorni di permesso
                        fruibili.
                        In caso di riduzione di orario, è necessario distinguere tra riduzione verticale
                        dell'orario di lavoro e riduzione orizzontale.
                        Il Ministero del Lavoro (interpello n. 46 del 2008) e l'INPS (circolare n.
                        133/2000), con riguardo al part-time verticale, hanno ribadito che per
                        l'attività limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso
                        spettanti va ridimensionato proporzionalmente in funzione dell'effettiva
                        riduzione della prestazione lavorativa (cfr msg. 3114/2018).
                        Se la riduzione riguarda esclusivamente l'orario giornaliero di lavoro
Milano 29 aprile 2020
                        (riduzione orizzontale), permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso
                        retribuito..
PERMESSI 104/92
                        Permessi ex legge 104 e integrazione salariale

                        Sospensione a zero ore         Nessun permesso

                        Riduzione orario               Riproporzionamento dei
                                                       giorni di permesso

Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro
genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la
presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del
figlio.
Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può
fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare
oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione
separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se
chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo
indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile
se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di
maternità/paternità.

Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità
smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa
non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una
cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere
qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige
anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione
del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non
retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un
valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di
pausa contrattuale dell’altro genitore.

 Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

 La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria
 dell’attività
 da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di
 una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività

 Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                          INCOMPATIBILITA’

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni
da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli
stessi, per un totale complessivo di 15 giorni.

Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori
appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi
giorni, si procederà ad accogliere quella presentata
cronologicamente prima e a respingere le successive.

Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                             INCOMPATIBILITA’

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i
servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata
dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del
congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo
familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile
fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi
giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui
agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso
figlio.
   Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                            INCOMPATIBILITA’

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o
comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo
autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la
fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si
interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le
giornate successive non saranno computate né indennizzate.

L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al
nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

  Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                         INCOMPATIBILITA’
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività
Lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del
reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità
opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per
riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad
orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento
di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia
avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele
hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

NeMilano
   consegue
         29 aprile 2020
                       che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                            INCOMPATIBILITA’
Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire
del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui
all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il
congedo
COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi
i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se
fruiti per lo stesso figlio.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del
congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

  Milano 29 aprile 2020
CONGEDI COVID - MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
                            INCOMPATIBILITA’
Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole
generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate
di permesso.
In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite
riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,
secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore
presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici
diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite
l’utilizzazione di un solo istituto.

  Milano 29 aprile 2020
CONGEDO MATRIMONIALE
                        In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto a
                        fruire di un periodo di congedo dal lavoro retribuito,
                        generalmente pari a due settimane. Per gli impiegati il
                        trattamento è a totale carico del datore di lavoro,
                        mentre per gli operai, 7 giorni su 15 sono a carico
                        dell'INPS.
                        Il trattamento economico previsto per il congedo
                        matrimoniale, poiché più favorevole per il lavoratore,
                        prevale sempre sull'integrazione salariale.
                        Il trattamento per congedo matrimoniale è
                        incumulabile con l'integrazione salariale (circolare INPS
                        n. 248/1992).
Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE
                        Nonostante diversi orientamenti giurisprudenziali, il
                        principio generale è che durante le settimane con
                        sospensione a zero ore il diritto alle ferie non matura,
                        salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria.
                        Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il
                        diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del
                        datore di lavoro.
                        Relativamente al godimento, nelle ipotesi di
                        sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di
                        individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di
                        quelle in corso di maturazione. Pertanto tale periodo
                        può essere anche posticipato al termine della
                        sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa
                        dell'attività produttiva.
Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE
                        In caso di riduzione di orario, poiché permane lo
                        svolgimento dell'attività lavorativa sia pure ad orario
                        ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le
                        regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così
                        come previsto dalla legge e dalla contrattazione
                        collettiva (cfr. Inps, msg n. 9268/2012; Ministero del
                        lavoro, risposta ad interpello 19/2011).
                        In assenza di regolamentazione, il criterio più corretto
                        pare essere quello del riproporzionamento su base
                        annua, stabilendo cioè il rapporto tra le ore lavorabili
                        totali dell'anno e quelle effettivamente prestate o in
                        alternativa, un calcolo in base alla maturazione per
                        ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo
                        lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario.
Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE
                        La soluzione ideale, in mancanza di indicazioni del
                        contratto collettivo applicato, sarebbe quella di stabilire
                        a priori la maturazione delle ferie in occasione
                        dell'esame congiunto e dell'eventuale accordo.
                        Durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun
                        lavoratore potrà beneficiare del trattamento salariale,
                        anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano
                        esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al
                        periodo di chiusura. Il periodo di ferie collettivo non
                        costituisce ripresa di attività lavorativa (Circ. n. 53416/57
                        e n. 130/2017).

Milano 29 aprile 2020
MATURAZIONE DELLE FERIE

                                         Ferie e integrazione salariale

                        Sospensione a        I ratei non maturano
                        zero ore
                        Riduzione            I ratei maturano a carico azienda per
                        dell'orario di       le ore lavorate nel mese sul criterio
                        lavoro               delle frazioni inferiori o superiori a 15
                                             giorni

Milano 29 aprile 2020
RIDUZIONE ORARIO ED EX FESTIVITA’

                                Di norma valgono le regole già
                                individuate per le ferie. I periodi
                                di sospensione a zero ore o
                                periodi di lavoro con riduzione
                                d'orario, non fanno maturare né
                                i permessi per riduzione di orario
                                di lavoro, né quelli accantonati
                                per le festività abolite.
Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG
                            L'integrazione salariale, come indicato
                            all'articolo 3 del D.lgs. 148/2015, è pari all'80%
                            della retribuzione globale (lordo di stipendio più
                            ratei di tredicesima e quattordicesima, più
                            eventuali retribuzioni fisse e continuative) che
                            sarebbe spettata per le ore di lavoro non
                            prestate comprese tra le ore zero ed il limite
                            dell'orario contrattuale, comunque non oltre le
                            40 ore settimanali . Tale integrazione va ridotta di
                            una percentuale pari all'aliquota contributiva a
                            carico dell'apprendista (5.84%).

Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG
                            Fatti i dovuti calcoli, se l'80% della retribuzione ordinaria supera il
                            tetto massimo orario di integrazione, è quest'ultimo importo che
                            deve essere corrisposto per ogni ora di intervento di
                            CIG/FIS/CIGD, non rimanendo evidentemente spazio per
                            l'integrazione salariale relativa alle mensilità o premi aggiuntivi.
                            Se invece il massimale non viene superato, al lavoratore potrà
                            essere corrisposta, oltre alla quota calcolata dell'80% della sua
                            retribuzione, anche una parte delle mensilità aggiuntive ma fino
                            al limite del massimale stabilito.
                            I ratei di mensilità aggiuntiva, dunque, sono per il 100% a carico
                            del datore di lavoro per le ore lavorate e per l'80% a carico INPS
                            per le ore di sospensione del lavoro.
                            Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo va effettuato sulla paga
                            oraria calcolata secondo le ore lavorabili da CCNL.
Milano 29 aprile 2020
MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CIG
                              Mensilità aggiuntive e integrazione salariale

                              Sospensione I ratei maturano a carico dell'INPS (se
                              a zero ore  l'ammontare dell'integrazione salariale è
                                          inferiore al massimale del trattamento di
                                          integrazione salariale, il rateo matura a carico
                                          dell'INPS fino al raggiungimento del
                                          massimale)
                              Riduzione      I ratei maturano a carico azienda per le ore
                              dell'orario di lavorate nel mese
                              lavoro

Milano 29 aprile 2020
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