Zurich Infortuni del Conducente Azienda - SIP

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Zurich Infortuni del Conducente
Azienda
Contratto di Assicurazione Morte ed
Invalidità Permanente derivante da infortunio.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Indice

Nota Informativa                                                   pag.   1 di 4
     A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione                 pag.   1 di 4
     B. Informazioni sul Contratto                                 pag.   1 di 4
     C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami     pag.   3 di 4

Glossario                                                          pag.   1 di 1

Condizioni di Assicurazione                                        pag.   1 di 5

     Condizioni Generali                                           pag.   1 di 5

     Norme che regolano l’assicurazione Infortuni del Conducente   pag.   2 di 5

     Garanzie aggiuntive                                           pag.   5 di 5

     Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro                       pag.   1 di 1
Nota Informativa                                                    L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla
                                                                    normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il
                                                                    rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema            Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di
predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è          solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
                                                                    Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di             derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito
Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.             internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi
                                                                    all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure
Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute            scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.
nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni nor-
mative saranno consultabili sul sito internet (www.zurich.it).
                                                                    B. Informazioni sul contratto
Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005
“Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del        Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito
Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama             rinnovo.
l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole
evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità,          AVVERTENZA:
esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero        In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera
oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.        raccomandata A/R almeno due mesi prima della scadenza
                                                                    contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato
                                                                    per il periodo di un anno e così successivamente.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                       Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 7 delle -
                                                                    Condizioni generali di Assicurazione – “Proroga
1. Informazioni generali                                            dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione”.

Il presente contratto viene stipulato con                           3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

ZURICH INSURANCE plc                                                Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
Rappresentanza Generale per l’Italia                                • Indennizzo in caso di morte da Infortunio
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia                 • Indennizzo in caso di Invalidità permanente da Infortunio
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768                    • Rimborso spese di cura a seguito di Infortunio
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it                                        Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 18, 19, 21, delle
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it                            Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni del
                                                                    Conducente.
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo
Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich      AVVERTENZA
House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta         Le “Norme che regolano l’Assicurazione infortuni” preve-
all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-      dono la presenza di limitazioni ed esclusioni, come discipli-
zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi-       nato nell’art. 17 “Delimitazione dell’assicurazione -
tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte              Esclusioni”.
dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in
                                                                    AVVERTENZA:
Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione            Lo stesso articolo prevede il limite di età di 80 anni per
diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-   essere assicurati in qualità di conducente.
pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via
Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.                           AVVERTENZA:
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS
                                                                    Le “Condizioni generali di Assicurazione” prevedono la
(Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
                                                                    presenza di condizioni di sospensione della garanzia che
                                                                    possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa          dell’Indennizzo come disciplinato nell’art. 2 “Pagamento
                                                                    del Premio e decorrenza della garanzia”.
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346
milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni        AVVERTENZA:
di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è
definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish           Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-
GAAP).                                                              correnza del Massimale prescelto dall’Assicurato ed indica-

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to in Polizza; le prestazioni in caso di Invalidità permanen-     5. Aggravamento e diminuzione del Rischio e variazioni
te da Infortunio sono assoggettate al regime di Franchigia        nella professione
previsto dall’art. 20 “Norme che regolano l’Assicurazione
infortuni”:                                                       AVVERTENZA:
non si farà luogo a risarcimento per Invalidità Permanente        L’art 4 delle Condizioni generali di Assicurazione
quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale.      “Aggravamento del Rischio” prevede che “iI Contraente
                                                                  deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni
Se l’Invalidità Permanente supera il 3%della totale, ma non       aggravamento del Rischio”.
il 25%, verrà corrisposto il risarcimento solo per la parte       Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla
eccedente il 3%.                                                  Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale
Se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della tota-       del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione
le, verrà corrisposto il risarcimento integrale.                  dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Limitatamente agli infortuni occorsi al Conducente di             L’art. 5 delle Condizioni generali di Assicurazione
motocicli, ciclomotori nonché di autovetture adibite a noleg-     “Diminuzione del Rischio” prevede che “nel caso di diminu-
gio senza conducente, non si farà luogo ad indennizzo per         zione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio
Invalidità Permanente quando questa sia di grado non supe-        o le rate di Premio successive alla comunicazione del
riore al 5% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa     Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinun-
risulterà superiore al 5% dell’Invalidità Permanente totale,      cia al relativo diritto di recesso”.
l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione    6. Premi
dei meccanismi di funzionamento di applicazione di
Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplifi-   Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del
cazioni numeriche.                                                Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento
                                                                  semestrale, senza oneri aggiuntivi.
Esempio 1:
Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente:                  Modalità di pagamento del premio
                                         100.000,00 euro          Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal
Invalidità permanente riconosciuta                    2%          Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
(Franchigia: 3% che si annulla al 25%)                            • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
Indennizzo:                                     0,00 euro           non trasferibilità, intestati alla Compagnia di
Esempio 2:                                                          Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo,
Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente:                    espressamente in tale qualità;
                                         300.000,00 euro          • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di
Invalidità permanente riconosciuta                   5%             Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressa-
(Franchigia: 3% che si annulla al 25%)                              mente in tale qualità;
Indennizzo:                                6.000,00 euro          • carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di
                                                                    credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecni-
Esempio 3:                                                          ca all'utilizzo;
Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente:                  • denaro contante per un importo massimo di 750 euro
                                         100.000,00 euro            annui per ciascun contratto.
Invalidità permanente riconosciuta                  27%           I premi devono essere pagati alla Compagnia o
(Franchigia: 3% che si annulla al 25%)                            all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,
Indennizzo:                               27.000,00 euro          autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze       AVVERTENZA:
del Rischio - Nullità                                             Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il
                                                                  Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le
                                                                  quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni)
AVVERTENZA:                                                       oppure per effetto di scontistiche concesse dalla
L’art. 1 delle Condizioni generali di Assicurazione               Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gesti-
“Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” prevede     te autonomamente.
che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze                     In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di
dell’Assicurato/ Contraente relative a circostanze che            pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi del-
influiscono sulla valutazione del Rischio, possono compor-        l’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale
tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo      sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli     dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”.                       Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o
                                                                  pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser-
AVVERTENZA                                                        citare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello
Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre-   sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indi-
visti dalla Legge.                                                cata in Polizza.

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7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate                   necessarie per la liquidazione del danno e prevede che
                                                                     “Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche,
La Polizza non prevede adeguamento delle somme assicurate            esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture
e il Premio non è indicizzato.                                       di pagamento in originale), espletate tutte le indagini
                                                                     richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle
                                                                     garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al paga-
8. Diritto di recesso
                                                                     mento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevi-
AVVERTENZA:                                                          mento della quietanza debitamente sottoscritta
L’art 6 delle Condizioni generali di Assicurazione “Recesso          dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra
in caso di Sinistro” prevede che dopo ogni denuncia di               le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia,
Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto            nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei
dell’Indennizzo, la Compagnia ha facoltà di recedere                 Medici, provvederà al pagamento dell’importo da essa sti-
dall’Assicurazione con preavviso scritto di 30 giorni.               mato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione
In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,    del suddetto Collegio dei Medici”.
la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile relati-
va al periodo di Rischio non corso.                                  13. Reclami

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto      Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia,
                                                                     all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice               secondo le disposizioni che seguono:
Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al
pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal       - Alla Compagnia
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.   Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del
                                                                     rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-
10. Legge applicabile al contratto                                   tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-
                                                                     ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.             all’avente diritto o dei sinistri.

11. Regime fiscale                                                   I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,
                                                                     cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della
                                                                     Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di
Le aliquote di imposta applicate alle garanzie previste dalla
                                                                     cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della
Polizza sono pari al 2,50% e sono a carico del Contraente.
                                                                     lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta-
                                                                     mente il fatto e le relative circostanze.
                                                                     La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro
C. Informazioni sulle procedure liquidative e                        entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello
   sui reclami                                                       stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo                          I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
                                                                     • ZURICH INSURANCE plc
AVVERTENZA:                                                            Rappresentanza Generale per l’Italia
La data di insorgenza del sinistro è quella in cui si è verifi-        Ufficio Gestione Reclami
cato l'Infortunio. Per la garanzia Indennizzo in caso di               Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
morte da Infortunio è la data del decesso;                             Fax numero: 02.2662.2243
L’art. 25“Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi” preve-         E-mail: reclami@zurich.it
de che “La denuncia dell’Infortunio con l’indicazione delle            Sito internet:
cause che lo determinarono corredata di certificato medico,            http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm
deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o
all’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la               • o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it
Polizza, entro cinque giorni dall’Infortunio o dal momento             dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto
in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto           un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
la possibilità.
                                                                     - All’IVASS
Sempre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che                   Vanno indirizzati i Reclami:
“l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono con-         - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle dispo-
sentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi            sizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative
indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal              norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla
fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e           commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consu-
curato l’Assicurato stesso; Le spese relative ai certificati           matore), da parte delle imprese di Assicurazione e di
medici sono a carico dell’Assicurato”.                                 Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
                                                                     - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
L’art. 29 “Pagamento dell’Indennizzo”, regola le modalità              del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di

                                                             Pagina 3 di 4
riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.        − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attiva-
                                                                        bile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti
                                                                        all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attra-
elementi:
                                                                        verso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale                 ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
  recapito telefonico;                                                − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L.
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei               132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare
  soggetti di cui si lamenta l’operato;                                 in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;            in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei-
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even-              coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a
  tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nel-            qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro
  l’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e              (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di con-
  nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;                  troversie relative a materie già soggette alla mediazione
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto              obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito,
  e le relative circostanze.                                            di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz-            si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro-
zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza            versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
(www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile         Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
anche tramite il link presente sul sito della Compagnia
www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può              14. Arbitrato
avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.              L’art. 27 “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesio-
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:                       ni” prevede l’apertura della procedura di arbitrato: In caso di
                                                                      divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le
I.V.A.S.S.                                                            Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata,
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,                        di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza,
Servizio Tutela degli Utenti,                                         a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il
Via del Quirinale 21, 00187 Roma                                      terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal
Fax numero: 06/421.33.745/353                                         Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei             luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici.
Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008,              È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne
che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.                riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
                                                                      dell’Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-    Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei
tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero            Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da
competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net           ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se
- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.                  uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da
parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità                AVVERTENZA:
Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come         Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi
sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi        all’Autorità giudiziaria.
di risoluzione delle controversie quali:
                                                                      15. Accesso all’Area Clienti Riservata
− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e
                                                                      Sul sito www.zurich.it è disponibile l’Area Clienti Riservata
  s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giu-
                                                                      dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi-
  dizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai
                                                                      curative in essere.
  contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative
  al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)     A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere
  attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di         le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi-
  mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territo-       cata all’Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le
  rialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare           istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riser-
  un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le        vato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un
  quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;               servizio di supporto all’indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
                                                                                     ZURICH INSURANCE PLC
                                                                              RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
                                                                                       Il rappresentante legale
                                                                                            Camillo Candia

                                            Data ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2018

                                                              Pagina 4 di 4
Glossario                                                          zione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e
                                                                   il danneggiato.

                                                                   Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti
                                                                   di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un
Definizioni generali                                               servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richie-
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu-   ste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci-
razione.                                                           mento danni o di esecuzione del contratto.

                                                                   Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
                                                                   Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre-
Compagnia: la Società Assicuratrice ovvero Zurich                  stata l’assicurazione
Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse
proprio e di altre persone.

Franchigia: la percentuale o la somma prestabilita che in          Definizioni specifiche per
caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale    l’assicurazione Infortuni del
la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
                                                                   Conducente
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia.
                                                                   Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.                   esterna che produca lesioni corporali obiettivamente consta-
                                                                   tabili.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
                                                                   Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva e
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto   irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo,
alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicura-    indipendentemente dalla professione svolta.

                                        Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

                                                           Pagina 1 di 1
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del
Condizioni di Assicurazione                                        Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

                                                                   Articolo 6
Condizioni generali                                                Recesso in caso di Sinistro
                                                                   Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla
                                                                   data del pagamento o del rifiuto dell’Indennizzo, la
Articolo 1                                                         Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio                preavviso scritto di 30 giorni.
Le     dichiarazioni      inesatte     o     le    reticenze       In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che              recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al
influiscono sulla valutazione del Rischio, possono com-            periodo di Rischio non corso.
portare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo     nonché        la    stessa    cessazione
dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894          Articolo 7
del Codice Civile.                                                 Proroga dell’Assicurazione e periodo d’Assicurazione
                                                                   In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
                                                                   spedita almeno 2 mesi prima della scadenza,
Articolo 2
                                                                   l’Assicurazione di durata non inferiore a un anno è proro-
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
                                                                   gata di un anno e così successivamente.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del          Articolo 8
pagamento.                                                         Oneri fiscali
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio suc-         Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del
cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°        Contraente.
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca-          Articolo 9
denze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi          Foro competente
scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.                 Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre-
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazio-         tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto
ne di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore      sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di
ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il          Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualifi-
frazionamento in più rate, fatta eccezione per i casi di           cabile come “consumatore” ai sensi del Codice del
demolizione del veicolo.                                           Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi
I premi devono essere pagati alla Compagnia o                      controversia derivante da o connessa all'interpretazione,
all’Intermediario assicurativo, al quale è assegnata la Polizza,   applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta
autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.        all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio
                                                                   elettivo del consumatore.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione                                       Articolo 10
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere            Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli-
provate per iscritto.                                              go di legge
                                                                   La Polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo
Articolo 4                                                         di legge per l’assicurazione infortuni e rimane in vigore
Aggravamento del Rischio                                           anche nel caso in cui tale obbligatorietà risulti o sia stabilita
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla                 successivamente.
Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla         Articolo 11
Compagnia possono comportare la perdita totale o par-              Validità territoriale
ziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio-        L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che
ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice           gli accertamenti dei gradi di Invalidità Permanente non-
Civile.                                                            ché la liquidazione dei Sinistri sono eseguiti in Italia e in
                                                                   euro.
Articolo 5
Diminuzione del Rischio                                            Articolo 12
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenu-          Altre Assicurazioni
ta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla         Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia

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dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assi-     e dagli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
curazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell’art. 1910 del      - gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e
Codice Civile.                                                      simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
Se il Contraente intenzionalmente omette di dare l’avviso         - gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negli-
di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere             genza anche dovuti a colpa grave;
l’Indennizzo.                                                     - gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza.

Articolo 13
Rinvio alle norme di legge                                        Articolo 17
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le      Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni
norme di legge.                                                   Sono esclusi dall’Assicurazione:
                                                                  - gli Infortuni, quando l’Assicurato è alla guida del veicolo,
                                                                    dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto
                                                                    l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
                                                                  - gli Infortuni conseguenti a delitti dolosi dell’Assicurato,
                                                                    restando coperti da garanzia gli Infortuni conseguenti ad
Norme che regolano l’assicurazione                                  atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana
                                                                    solidarietà;
infortuni del Conducente                                          - gli Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione,
                                                                    terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
Articolo 14
Oggetto dell’Assicurazione                                        - gli Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni,
L’Assicurazione vale in tutto il mondo, entro i limiti stabi-       dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo
liti dal contratto, per gli infortuni che gli Assicurati posso-     naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomi-
no subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore       che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac-
indicato sulla scheda di polizza, oppure vi salgano, ne             chine acceleratrici, raggi X, etc.);
discendano o si prestino a operazioni (es. riparazioni) attor-    - gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
no a esso.                                                        L’Assicurazione non opera:
                                                                  - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle
                                                                    disposizioni in vigore;
Articolo 15
Responsabilità civile del Contraente                              - se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo-
Qualora l’Infortunato o, in caso di morte, i Beneficiari (non       sizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione
è definito) di cui all’art. 18, o soltanto qualcuno di essi non     o all’uso dichiarato in Polizza;
accettino a completa tacitazione per l’Infortunio l’indennità     - per le persone che usano il veicolo arbitrariamente così pure
dovuta ai sensi della Polizza e avanzino verso il Contraente        per quelle aventi più di 80 anni di età in qualità di condu-
maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile,     cente.
l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente,
viene accantonata per essere computata nel risarcimento
che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di       Articolo 18
sentenza o transazione.                                           Caso di Morte
Qualora l’Infortunato o gli anzidetti Beneficiari recedano        Se in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la
dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soc-    Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte
combenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata        agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti ugua-
sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal               li, sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata
Contraente.                                                       a causa del medesimo Infortunio, per Invalidità
                                                                  Permanente.
Articolo 16
Altre garanzie                                                    Articolo 19
L’Assicurazione comprende anche, in relazione alla specifica      Caso di Invalidità Permanente
garanzia prestata:                                                Se l’Infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente,
- l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;        la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventua-
- l’annegamento a seguito di un incidente occorso con vei-        le Franchigia prevista in Polizza - secondo le disposizioni e
  coli identificati in Polizza;                                   percentuali seguenti, un’indennità calcolata sulla somma
- gli Infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna    assicurata per Invalidità Permanente assoluta:

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Descrizione                                                                                   Percentuali
                                                                                   Destro                      Sinistro
 Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro                                    100%
 Paralisi completa                                                                                100%
 Cecità completa                                                                                  100%
 Perdita di un occhio con ablazione                                                                30%
 Perdita completa della facoltà visiva di un occhio                                                25%
 Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti                                               50%
 Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti                                           15%
 Perdita completa:
   del braccio                                                                      70%                          60%
   della mano                                                                       60%                          50%
   del pollice                                                                      22%                          18%
   dell’indice                                                                      15%                          12%
   di qualsiasi altro dito della mano                                                8%                           6%
 Perdita completa della funzione della spalla e del gomito                          20%                          15%
 Perdita completa della funzione del polso                                          12%                          10%
 Perdita di una gamba sopra il ginocchio                                                           60%
 Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio                                      50%
 Perdita completa di un piede                                                                      40%
 Perdita completa di un alluce                                                                      8%
 Perdita di qualsiasi altro dito del piede                                                          3%
 Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio,
 o delle articolazioni di un piede                                                                 25%

La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un             per Invalidità Permanente quando questa sia di grado
organo o di un arto viene considerata come perdita anatomi-             non superiore al 5% dell’Invalidità Permanente totale;
ca dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali             se invece essa risulti superiore al 5% dell’Invalidità
sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzio-             Permanente totale, l’indennità viene corrisposta soltan-
nalità perduta.                                                         to per la parte eccedente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o
arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle         Articolo 21
percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al           Spese di cura
limite massimo del 100%.                                             La Compagnia rimborsa, per ogni Infortunio garantito a ter-
Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si deter-     mini di Polizza, le spese rese necessarie dall’Infortunio ed
mina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi             effettivamente sostenute per:
elencati.                                                            a) spese per il ricovero:
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancini-
smo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro val-      - onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’ane-
gono per il lato sinistro e viceversa.                                    stesista e di ogni altro soggetto partecipante all’inter-
                                                                          vento; diritti di sala operatoria e materiale di interven-
Articolo 20                                                               to, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endopro-
                                                                          tesi applicate durante l’intervento;
Franchigia per Invalidità Permanente
La liquidazione degli Infortuni con postumi di Invalidità               - assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti
Permanente viene fatta con le seguenti modalità:                          fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accerta-
                                                                          menti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chi-
a) non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente
                                                                          rurgico;
   quando questa sia di grado non superiore al tre per
   cento della totale.                                                  - rette di degenza (con un limite di spesa fissato in €
   Se l’Invalidità Permanente supera il tre per cento della               150 giornalieri);
   totale ma non il venticinque per cento, viene corrisposto         b) spese ambulatoriali di pronto soccorso:
   il risarcimento solo per la parte eccedente il tre per cento.        - a seguito d’Infortunio che non comporti ricovero, le
   Se invece l’Invalidità Permanente supera il venticinque                spese sostenute per l’applicazione di apparecchi gessati,
   per cento della totale, viene corrisposto il risarcimento              immobilizzazioni di arti, nonché relativi accertamenti
   integrale applicando i criteri di cui all’art 19;                      diagnostici, assistenza medica e medicinali, trasporti
b) limitatamente agli Infortuni occorsi al conducente di                  dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo
   motocicli, ciclomotori nonché di autovetture adibite a                 dell’Infortunio all’Ospedale o Casa di Cura per il pron-
   noleggio senza conducente, non si fa luogo a indennizzo                to soccorso.

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Per questa garanzia l’esposizione massima della Compagnia si       Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal gior-
intende fissata in € 3.000 per ogni singola persona per uno        no successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa.
o più Sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo       Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità
assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione).             Temporanea devono essere tempestivamente comunicati
                                                                   mediante l’invio di apposito certificato.
Articolo 22
                                                                   L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsen-
Rinuncia alla rivalsa
                                                                   tire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aven-
                                                                   indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal
ti diritto a ogni azione di regresso verso gli autori o terzi
                                                                   fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno
responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effet-
                                                                   avuto in cura l’Assicurato; devono altresì provvedere alla
tuate in virtù della Polizza.
                                                                   presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese
Articolo 23                                                        relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra
Sostituzione del veicolo                                           documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato.
Il Contraente è tenuto a notificare l’alienazione del veicolo e    Per il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di
la sua sostituzione con altro, indicandone le caratteristiche.     cura” occorre presentare i documenti di spesa e la docu-
La mancata notificazione invalida l’Assicurazione: questa          mentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso
rimane tuttavia operante per il nuovo veicolo solo se risulti      di ricovero.
al Pubblico Registro Automobilistico che questo sia stato          Qualora l’Infortunio comporti il decesso dell’Assicurato, o
acquistato e quello precedente venduto almeno un giorno            qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve
prima dell’eventuale Infortunio, fermo restando l’obbligo          esserne data immediata comunicazione per iscritto
del Contraente al pagamento dell’eventuale maggior Premio          all’Intermediario assicurativo o alla Compagnia, presentando:
dovuto ai sensi dell’art. 4.                                       - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia
                                                                      stato ricovero;
Articolo 24                                                        - certificato di morte;
Vendita del veicolo senza sostituzione
                                                                   - certificato di famiglia relativo all’Assicurato;
Se il Contraente aliena il veicolo senza sostituirlo con un
  altro, egli può proporre alla Compagnia che                      - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e
  l’Assicurazione venga trasferita all’acquirente. La garanzia        l’identificazione degli eredi;
  assicurativa è sospesa dal momento dell’alienazione del          - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra
  veicolo finché il trasferimento risulti da un’appendice alla        gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi
  Polizza regolarmente perfezionata.                                  la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego
                                                                      della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
Articolo 25                                                        - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’ac-
Obblighi in caso di sinistro                                          certamento della modalità di sinistro nonché per la cor-
Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente           retta identificazione degli eredi o aventi diritto.
o dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 5 giorni    - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal            - Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto        - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli;
ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1            - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di sepa-
anno dalla data di cessazione della Polizza.                          razione / sentenza di divorzio.
La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e conse-         Nel caso intervenga il decesso per cause diverse
gnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la          dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accerta-
Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione           menti e le verifiche necessarie alla quantificazione
dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno      dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da
e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il cer-      parte degli eredi o aventi diritto della
tificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parzia-
                                                                   - Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti,
le, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni
                                                                      mediante produzione di certificato di guarigione o di
dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato
                                                                      equivalente documentazione attestante la stabilizzazione
il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati
                                                                      dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una
medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di
                                                                      relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corre-
guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali
                                                                      data da tutta la documentazione medica e da cartella cli-
postumi invalidanti permanenti.
                                                                      nica qualora sia intervenuto ricovero;
Si precisa che l’Assicurato deve rilasciare eventuale docu-
mentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o         - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso
altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni gene-          rispetto all’Infortunio.
re in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità
                                                                   Articolo 26
Competenti relativa alle circostanze del sinistro.
                                                                   Criteri di indennizzabilità
In caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, la
                                                                   La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze
Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità
                                                                   dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato. Qualora

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l’Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente inte-        montare dell’indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che que-
gra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condi-          sto sia determinato dal Collegio dei Medici, provvederà al
zioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.             pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale
Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiu-      conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio
dizio derivante da aggravamenti relativi all’Infortunio denuncia-    dei Medici.
to, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.     Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità
L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni           Permanente l’Assicurato muore, in conseguenza del medesi-
dall’accertamento e comunque dalla avvenuta ricezione di             mo Infortunio, la Compagnia corrisponde alle persone indi-
tutta la documentazione necessaria al completamento del-             cate all’Art. 18 la differenza tra l’indennizzo pagato e quello
l’istruttoria.                                                       dovuto per il Caso Morte ove quest’ultimo sia superiore al
Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carat-       primo o non chiede il rimborso nel caso contrario.
tere personale e non è trasmissibile.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti
dall’Infortunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la
Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:   Garanzia aggiuntiva
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con        (valida solo se espressamente richiamata sulla scheda di
l’Assicurato,                                                        Polizza)
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo
con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile            A. Assicurazione Infortuni dei quali sia responsabile il
sulla base di quanto previsto all’articolo 25“Obblighi in caso          Contraente
di sinistro”                                                            Qualora in conseguenza di un Infortunio compreso nella
                                                                        garanzia assicurativa il Contraente, come civilmente
La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi                responsabile secondo le leggi vigenti, debba all’Assicurato
diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni         o ai suoi aventi diritto un risarcimento per danni corpo-
dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo              rali superiori all’indennità prevista dalla polizza per l’in-
25 Obblighi in caso di sinistro.                                        fortunio, la Compagnia si assume - in sostituzione di
                                                                        detta indennità - il risarcimento per responsabilità civile
Articolo 27
                                                                        sino a concorrenza del doppio dell’ammontare dell’inden-
Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni
                                                                        nità medesima, ma comunque con il massimo di €
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle
                                                                        1.000.000.
lesioni o sul grado d’Invalidità Permanente, le Parti possono
definire la controversia conferendo, con scrittura privata,             Questa garanzia non è prestata:
mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni              - per la responsabilità civile derivante da impegni parti-
di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per                 colari assunti oltre la responsabilità civile legale;
Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal            - quando l’Assicurato sia lo stesso Contraente o, nel
Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel                caso di Società, un suo amministratore o un suo socio
luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.                           a responsabilità illimitata;
Il Collegio Medico risiede nella città sede dell’Istituto di            - quando l’Assicurato sia un prossimo congiunto
Medicina legale più vicino al luogo di residenza                          (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella)
dell’Assicurato.                                                          delle persone indicate nel precedente comma.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il            Il Contraente deve informare prontamente la
medico da essa designato, contribuendo per la metà delle                Compagnia delle pretese per responsabilità civile avan-
spese e competenze per il terzo medico.                                 zate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in rela-
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri         zione a un Infortunio liquidabile ai sensi di Polizza, e
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità                trasmettere al più tardi entro tre giorni dal ricevimento
Permanente a epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un             tutti gli altri documenti, domande e richieste giudiziali
anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a mag-                e stragiudiziali, relativi all’Infortunio stesso, come
gioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e              pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni
sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si                 ricerca. La Compagnia, a cui sono conferiti dal
rifiuti di firmare il relativo verbale.                                 Contraente i più ampi poteri per la trattazione e liqui-
                                                                        dazione diretta del Sinistro, assume e dirige la causa a
Articolo 28                                                             nome del Contraente, nel caso di azione civile, per
Pagamento dell’indennizzo                                               mezzo dei legali da essa scelti.
Ricevuta la necessaria documentazione menzionata all’art.               Nel caso di un procedimento penale, la Compagnia si
25 Obblighi in caso di sinistro, espletate tutte le indagini            riserva la facoltà di assumere e dirigere la difesa dell’im-
richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garan-         putato.
zie, la Compagnia si impegna a                                          Salvo che sia formalmente autorizzato dalla
- provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni               Compagnia, il Contraente deve astenersi da qualsiasi
  dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sot-            riconoscimento anche parziale della propria responsa-
  toscritta dall’Assicurato.                                            bilità civile o dell’ammontare dei danni, come pure da
Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull’am-              qualsiasi transazione.
                                           Data ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2018

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Allegato 1:
modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida-
zione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assi-
curativo o alla Compagnia nei termini previsti alle voci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro”.
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata                                                                                                                                                                                                    URGENTE
all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza                                                                                                                                                                                                                                      Pagine: 1 + . . .

Intermediario                           Spett.le               .............................................................................................................                               Sig.          .......................................................................................................................

assicurativo
                                        Fax:          ......................................................................................................................

DA:                                     ....................................................................................................................................                               Tel. .........................................................................................................................
(Assicurato)
                                        Sig.         .......................................................................................................................                               Fax          ........................................................................................................................
                                                                                       (Persona da contattare)

Denuncia Sinistro:                                           Accaduto il                        ...............................................................................                            Polizza n°                     ......................................................................................................

                                                             Luogo                 .............................................................................................................................................................................................................................................................

                                                              ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

    Morte

    Invalidità Permanente

Tipo veicolo e targa:

    Autovetture per uso privato                                               ..................................................................................................................................................................................................................................................................

    Autocarri fino a q.li 40 p.c.                                             ..................................................................................................................................................................................................................................................................

    Motocarri in genere                                 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Motocicli e Ciclomotori .............................................................................................................................................................................................................................................................................

    Autoveicoli a uso promiscuo                                                 ................................................................................................................................................................................................................................................................

    Autocarri di oltre q.li 40 p.c.                                               ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Numero degli occupanti il veicolo coinvolti:                                                                       ................................

I dati sopra riferiti sono suscettibili di modifiche ed integrazioni e, pertanto, hanno – allo stato – carattere indicativo.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia documentazione medica

                                                                       -    ........................................................................................
                                                                                                             (specificare)

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro:

                                                                                                                                                                                                                                                       (prosegue in allegato)

Cordiali saluti.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Firma dell’Assicurato
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