Zurich Infortuni del Conducente Azienda - SIP
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Zurich Infortuni del Conducente Azienda Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente derivante da infortunio. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Indice Nota Informativa pag. 1 di 4 A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione pag. 1 di 4 B. Informazioni sul Contratto pag. 1 di 4 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 3 di 4 Glossario pag. 1 di 1 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 5 Condizioni Generali pag. 1 di 5 Norme che regolano l’assicurazione Infortuni del Conducente pag. 2 di 5 Garanzie aggiuntive pag. 5 di 5 Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro pag. 1 di 1
Nota Informativa L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement). soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it. nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni nor- mative saranno consultabili sul sito internet (www.zurich.it). B. Informazioni sul contratto Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama rinnovo. l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, AVVERTENZA: esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato. raccomandata A/R almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. A. Informazioni sull’impresa di assicurazione Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 7 delle - Condizioni generali di Assicurazione – “Proroga 1. Informazioni generali dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione”. Il presente contratto viene stipulato con 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni ZURICH INSURANCE plc Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: Rappresentanza Generale per l’Italia • Indennizzo in caso di morte da Infortunio Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia • Indennizzo in caso di Invalidità permanente da Infortunio Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 • Rimborso spese di cura a seguito di Infortunio Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it Sito internet: www.zurich.it Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 18, 19, 21, delle Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni del Conducente. Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich AVVERTENZA House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta Le “Norme che regolano l’Assicurazione infortuni” preve- all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- dono la presenza di limitazioni ed esclusioni, come discipli- zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi- nato nell’art. 17 “Delimitazione dell’assicurazione - tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte Esclusioni”. dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS). Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in AVVERTENZA: Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione Lo stesso articolo prevede il limite di età di 80 anni per diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- essere assicurati in qualità di conducente. pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. AVVERTENZA: Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS Le “Condizioni generali di Assicurazione” prevedono la (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066. presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa dell’Indennizzo come disciplinato nell’art. 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”. Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni AVVERTENZA: di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- GAAP). correnza del Massimale prescelto dall’Assicurato ed indica- Pagina 1 di 4
to in Polizza; le prestazioni in caso di Invalidità permanen- 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio e variazioni te da Infortunio sono assoggettate al regime di Franchigia nella professione previsto dall’art. 20 “Norme che regolano l’Assicurazione infortuni”: AVVERTENZA: non si farà luogo a risarcimento per Invalidità Permanente L’art 4 delle Condizioni generali di Assicurazione quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. “Aggravamento del Rischio” prevede che “iI Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni Se l’Invalidità Permanente supera il 3%della totale, ma non aggravamento del Rischio”. il 25%, verrà corrisposto il risarcimento solo per la parte Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla eccedente il 3%. Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale Se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della tota- del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione le, verrà corrisposto il risarcimento integrale. dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Limitatamente agli infortuni occorsi al Conducente di L’art. 5 delle Condizioni generali di Assicurazione motocicli, ciclomotori nonché di autovetture adibite a noleg- “Diminuzione del Rischio” prevede che “nel caso di diminu- gio senza conducente, non si farà luogo ad indennizzo per zione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio Invalidità Permanente quando questa sia di grado non supe- o le rate di Premio successive alla comunicazione del riore al 5% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinun- risulterà superiore al 5% dell’Invalidità Permanente totale, cia al relativo diritto di recesso”. l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione 6. Premi dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplifi- Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del cazioni numeriche. Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale, senza oneri aggiuntivi. Esempio 1: Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: Modalità di pagamento del premio 100.000,00 euro Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Invalidità permanente riconosciuta 2% Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento: (Franchigia: 3% che si annulla al 25%) • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di Indennizzo: 0,00 euro non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Esempio 2: Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: espressamente in tale qualità; 300.000,00 euro • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Invalidità permanente riconosciuta 5% Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressa- (Franchigia: 3% che si annulla al 25%) mente in tale qualità; Indennizzo: 6.000,00 euro • carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecni- Esempio 3: ca all'utilizzo; Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: • denaro contante per un importo massimo di 750 euro 100.000,00 euro annui per ciascun contratto. Invalidità permanente riconosciuta 27% I premi devono essere pagati alla Compagnia o (Franchigia: 3% che si annulla al 25%) all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, Indennizzo: 27.000,00 euro autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze AVVERTENZA: del Rischio - Nullità Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) AVVERTENZA: oppure per effetto di scontistiche concesse dalla L’art. 1 delle Condizioni generali di Assicurazione Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gesti- “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” prevede te autonomamente. che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di dell’Assicurato/ Contraente relative a circostanze che pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi del- influiscono sulla valutazione del Rischio, possono compor- l’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”. Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- AVVERTENZA citare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre- sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indi- visti dalla Legge. cata in Polizza. Pagina 2 di 4
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate necessarie per la liquidazione del danno e prevede che “Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, La Polizza non prevede adeguamento delle somme assicurate esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture e il Premio non è indicizzato. di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al paga- 8. Diritto di recesso mento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevi- AVVERTENZA: mento della quietanza debitamente sottoscritta L’art 6 delle Condizioni generali di Assicurazione “Recesso dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra in caso di Sinistro” prevede che dopo ogni denuncia di le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei dell’Indennizzo, la Compagnia ha facoltà di recedere Medici, provvederà al pagamento dell’importo da essa sti- dall’Assicurazione con preavviso scritto di 30 giorni. mato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, del suddetto Collegio dei Medici”. la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile relati- va al periodo di Rischio non corso. 13. Reclami 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice secondo le disposizioni che seguono: Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal - Alla Compagnia giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- 10. Legge applicabile al contratto tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. all’avente diritto o dei sinistri. 11. Regime fiscale I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di Le aliquote di imposta applicate alle garanzie previste dalla cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della Polizza sono pari al 2,50% e sono a carico del Contraente. lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro C. Informazioni sulle procedure liquidative e entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello sui reclami stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo I Reclami devono essere inviati per iscritto a: • ZURICH INSURANCE plc AVVERTENZA: Rappresentanza Generale per l’Italia La data di insorgenza del sinistro è quella in cui si è verifi- Ufficio Gestione Reclami cato l'Infortunio. Per la garanzia Indennizzo in caso di Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano morte da Infortunio è la data del decesso; Fax numero: 02.2662.2243 L’art. 25“Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi” preve- E-mail: reclami@zurich.it de che “La denuncia dell’Infortunio con l’indicazione delle Sito internet: cause che lo determinarono corredata di certificato medico, http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o all’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la • o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it Polizza, entro cinque giorni dall’Infortunio o dal momento dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia. la possibilità. - All’IVASS Sempre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che Vanno indirizzati i Reclami: “l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono con- - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle dispo- sentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi sizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consu- curato l’Assicurato stesso; Le spese relative ai certificati matore), da parte delle imprese di Assicurazione e di medici sono a carico dell’Assicurato”. Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito L’art. 29 “Pagamento dell’Indennizzo”, regola le modalità del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di Pagina 3 di 4
riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attiva- bile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attra- elementi: verso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto - nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; recapito telefonico; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare soggetti di cui si lamenta l’operato; in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei- - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nel- qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro l’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di con- nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; troversie relative a materie già soggette alla mediazione - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, e le relative circostanze. di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz- si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può 14. Arbitrato avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. L’art. 27 “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesio- I Reclami devono essere inviati per iscritto a: ni” prevede l’apertura della procedura di arbitrato: In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le I.V.A.S.S. Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, Servizio Tutela degli Utenti, a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il Via del Quirinale 21, 00187 Roma terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Fax numero: 06/421.33.745/353 Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici. Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità AVVERTENZA: Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi all’Autorità giudiziaria. di risoluzione delle controversie quali: 15. Accesso all’Area Clienti Riservata − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e Sul sito www.zurich.it è disponibile l’Area Clienti Riservata s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giu- dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- dizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai curative in essere. contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi- mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territo- cata all’Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le rialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riser- un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le vato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; servizio di supporto all’indirizzo: areaclienti@it.zurich.com. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Il rappresentante legale Camillo Candia Data ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2018 Pagina 4 di 4
Glossario zione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato. Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un Definizioni generali servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richie- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu- ste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci- razione. mento danni o di esecuzione del contratto. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre- Compagnia: la Società Assicuratrice ovvero Zurich stata l’assicurazione Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone. Franchigia: la percentuale o la somma prestabilita che in Definizioni specifiche per caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicurazione Infortuni del la Compagnia non riconosce l’indennizzo. Conducente Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed Polizza: il documento che prova l’assicurazione. esterna che produca lesioni corporali obiettivamente consta- tabili. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva e Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicura- indipendentemente dalla professione svolta. Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015 Pagina 1 di 1
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Condizioni di Assicurazione Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 Condizioni generali Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell’Indennizzo, la Articolo 1 Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio preavviso scritto di 30 giorni. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al influiscono sulla valutazione del Rischio, possono com- periodo di Rischio non corso. portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Articolo 7 del Codice Civile. Proroga dell’Assicurazione e periodo d’Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, Articolo 2 l’Assicurazione di durata non inferiore a un anno è proro- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia gata di un anno e così successivamente. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Articolo 8 pagamento. Oneri fiscali Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio suc- Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° Contraente. giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- Articolo 9 denze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi Foro competente scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazio- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto ne di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualifi- frazionamento in più rate, fatta eccezione per i casi di cabile come “consumatore” ai sensi del Codice del demolizione del veicolo. Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi I premi devono essere pagati alla Compagnia o controversia derivante da o connessa all'interpretazione, all’Intermediario assicurativo, al quale è assegnata la Polizza, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi. all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Articolo 3 Modifiche dell’Assicurazione Articolo 10 Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli- provate per iscritto. go di legge La Polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo Articolo 4 di legge per l’assicurazione infortuni e rimane in vigore Aggravamento del Rischio anche nel caso in cui tale obbligatorietà risulti o sia stabilita Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla successivamente. Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Articolo 11 Compagnia possono comportare la perdita totale o par- Validità territoriale ziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice gli accertamenti dei gradi di Invalidità Permanente non- Civile. ché la liquidazione dei Sinistri sono eseguiti in Italia e in euro. Articolo 5 Diminuzione del Rischio Articolo 12 Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenu- Altre Assicurazioni ta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia Pagina 1 di 5
dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assi- e dagli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine; curazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell’art. 1910 del - gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e Codice Civile. simili, nonché da valanghe, slavine e frane; Se il Contraente intenzionalmente omette di dare l’avviso - gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negli- di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere genza anche dovuti a colpa grave; l’Indennizzo. - gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza. Articolo 13 Rinvio alle norme di legge Articolo 17 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni norme di legge. Sono esclusi dall’Assicurazione: - gli Infortuni, quando l’Assicurato è alla guida del veicolo, dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; - gli Infortuni conseguenti a delitti dolosi dell’Assicurato, restando coperti da garanzia gli Infortuni conseguenti ad Norme che regolano l’assicurazione atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; infortuni del Conducente - gli Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Articolo 14 Oggetto dell’Assicurazione - gli Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, L’Assicurazione vale in tutto il mondo, entro i limiti stabi- dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo liti dal contratto, per gli infortuni che gli Assicurati posso- naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomi- no subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac- indicato sulla scheda di polizza, oppure vi salgano, ne chine acceleratrici, raggi X, etc.); discendano o si prestino a operazioni (es. riparazioni) attor- - gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. no a esso. L’Assicurazione non opera: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; Articolo 15 Responsabilità civile del Contraente - se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- Qualora l’Infortunato o, in caso di morte, i Beneficiari (non sizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione è definito) di cui all’art. 18, o soltanto qualcuno di essi non o all’uso dichiarato in Polizza; accettino a completa tacitazione per l’Infortunio l’indennità - per le persone che usano il veicolo arbitrariamente così pure dovuta ai sensi della Polizza e avanzino verso il Contraente per quelle aventi più di 80 anni di età in qualità di condu- maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, cente. l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di Articolo 18 sentenza o transazione. Caso di Morte Qualora l’Infortunato o gli anzidetti Beneficiari recedano Se in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soc- Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte combenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti ugua- sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal li, sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata Contraente. a causa del medesimo Infortunio, per Invalidità Permanente. Articolo 16 Altre garanzie Articolo 19 L’Assicurazione comprende anche, in relazione alla specifica Caso di Invalidità Permanente garanzia prestata: Se l’Infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente, - l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventua- - l’annegamento a seguito di un incidente occorso con vei- le Franchigia prevista in Polizza - secondo le disposizioni e coli identificati in Polizza; percentuali seguenti, un’indennità calcolata sulla somma - gli Infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Pagina 2 di 5
Descrizione Percentuali Destro Sinistro Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa: del braccio 70% 60% della mano 60% 50% del pollice 22% 18% dell’indice 15% 12% di qualsiasi altro dito della mano 8% 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito 20% 15% Perdita completa della funzione del polso 12% 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede 25% La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un per Invalidità Permanente quando questa sia di grado organo o di un arto viene considerata come perdita anatomi- non superiore al 5% dell’Invalidità Permanente totale; ca dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali se invece essa risulti superiore al 5% dell’Invalidità sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzio- Permanente totale, l’indennità viene corrisposta soltan- nalità perduta. to per la parte eccedente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle Articolo 21 percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al Spese di cura limite massimo del 100%. La Compagnia rimborsa, per ogni Infortunio garantito a ter- Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si deter- mini di Polizza, le spese rese necessarie dall’Infortunio ed mina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi effettivamente sostenute per: elencati. a) spese per il ricovero: Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancini- smo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro val- - onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’ane- gono per il lato sinistro e viceversa. stesista e di ogni altro soggetto partecipante all’inter- vento; diritti di sala operatoria e materiale di interven- Articolo 20 to, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endopro- tesi applicate durante l’intervento; Franchigia per Invalidità Permanente La liquidazione degli Infortuni con postumi di Invalidità - assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti Permanente viene fatta con le seguenti modalità: fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accerta- menti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chi- a) non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente rurgico; quando questa sia di grado non superiore al tre per cento della totale. - rette di degenza (con un limite di spesa fissato in € Se l’Invalidità Permanente supera il tre per cento della 150 giornalieri); totale ma non il venticinque per cento, viene corrisposto b) spese ambulatoriali di pronto soccorso: il risarcimento solo per la parte eccedente il tre per cento. - a seguito d’Infortunio che non comporti ricovero, le Se invece l’Invalidità Permanente supera il venticinque spese sostenute per l’applicazione di apparecchi gessati, per cento della totale, viene corrisposto il risarcimento immobilizzazioni di arti, nonché relativi accertamenti integrale applicando i criteri di cui all’art 19; diagnostici, assistenza medica e medicinali, trasporti b) limitatamente agli Infortuni occorsi al conducente di dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo motocicli, ciclomotori nonché di autovetture adibite a dell’Infortunio all’Ospedale o Casa di Cura per il pron- noleggio senza conducente, non si fa luogo a indennizzo to soccorso. Pagina 3 di 5
Per questa garanzia l’esposizione massima della Compagnia si Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal gior- intende fissata in € 3.000 per ogni singola persona per uno no successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa. o più Sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l’invio di apposito certificato. Articolo 22 L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsen- Rinuncia alla rivalsa tire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aven- indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal ti diritto a ogni azione di regresso verso gli autori o terzi fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effet- avuto in cura l’Assicurato; devono altresì provvedere alla tuate in virtù della Polizza. presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese Articolo 23 relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra Sostituzione del veicolo documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato. Il Contraente è tenuto a notificare l’alienazione del veicolo e Per il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di la sua sostituzione con altro, indicandone le caratteristiche. cura” occorre presentare i documenti di spesa e la docu- La mancata notificazione invalida l’Assicurazione: questa mentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso rimane tuttavia operante per il nuovo veicolo solo se risulti di ricovero. al Pubblico Registro Automobilistico che questo sia stato Qualora l’Infortunio comporti il decesso dell’Assicurato, o acquistato e quello precedente venduto almeno un giorno qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve prima dell’eventuale Infortunio, fermo restando l’obbligo esserne data immediata comunicazione per iscritto del Contraente al pagamento dell’eventuale maggior Premio all’Intermediario assicurativo o alla Compagnia, presentando: dovuto ai sensi dell’art. 4. - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; Articolo 24 - certificato di morte; Vendita del veicolo senza sostituzione - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; Se il Contraente aliena il veicolo senza sostituirlo con un altro, egli può proporre alla Compagnia che - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’Assicurazione venga trasferita all’acquirente. La garanzia l’identificazione degli eredi; assicurativa è sospesa dal momento dell’alienazione del - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra veicolo finché il trasferimento risulti da un’appendice alla gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi Polizza regolarmente perfezionata. la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; Articolo 25 - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’ac- Obblighi in caso di sinistro certamento della modalità di sinistro nonché per la cor- Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente retta identificazione degli eredi o aventi diritto. o dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 5 giorni - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile); da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal - Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute; momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di sepa- anno dalla data di cessazione della Polizza. razione / sentenza di divorzio. La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e conse- Nel caso intervenga il decesso per cause diverse gnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accerta- Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione menti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il cer- parte degli eredi o aventi diritto della tificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parzia- - Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, le, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni mediante produzione di certificato di guarigione o di dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato equivalente documentazione attestante la stabilizzazione il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corre- guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali data da tutta la documentazione medica e da cartella cli- postumi invalidanti permanenti. nica qualora sia intervenuto ricovero; Si precisa che l’Assicurato deve rilasciare eventuale docu- mentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni gene- rispetto all’Infortunio. re in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Articolo 26 Competenti relativa alle circostanze del sinistro. Criteri di indennizzabilità In caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, la La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato. Qualora Pagina 4 di 5
l’Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente inte- montare dell’indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che que- gra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condi- sto sia determinato dal Collegio dei Medici, provvederà al zioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiu- conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio dizio derivante da aggravamenti relativi all’Infortunio denuncia- dei Medici. to, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni Permanente l’Assicurato muore, in conseguenza del medesi- dall’accertamento e comunque dalla avvenuta ricezione di mo Infortunio, la Compagnia corrisponde alle persone indi- tutta la documentazione necessaria al completamento del- cate all’Art. 18 la differenza tra l’indennizzo pagato e quello l’istruttoria. dovuto per il Caso Morte ove quest’ultimo sia superiore al Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carat- primo o non chiede il rimborso nel caso contrario. tere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa: Garanzia aggiuntiva - l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con (valida solo se espressamente richiamata sulla scheda di l’Assicurato, Polizza) - in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile A. Assicurazione Infortuni dei quali sia responsabile il sulla base di quanto previsto all’articolo 25“Obblighi in caso Contraente di sinistro” Qualora in conseguenza di un Infortunio compreso nella garanzia assicurativa il Contraente, come civilmente La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi responsabile secondo le leggi vigenti, debba all’Assicurato diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni o ai suoi aventi diritto un risarcimento per danni corpo- dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo rali superiori all’indennità prevista dalla polizza per l’in- 25 Obblighi in caso di sinistro. fortunio, la Compagnia si assume - in sostituzione di detta indennità - il risarcimento per responsabilità civile Articolo 27 sino a concorrenza del doppio dell’ammontare dell’inden- Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni nità medesima, ma comunque con il massimo di € In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle 1.000.000. lesioni o sul grado d’Invalidità Permanente, le Parti possono definire la controversia conferendo, con scrittura privata, Questa garanzia non è prestata: mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni - per la responsabilità civile derivante da impegni parti- di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per colari assunti oltre la responsabilità civile legale; Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal - quando l’Assicurato sia lo stesso Contraente o, nel Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel caso di Società, un suo amministratore o un suo socio luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. a responsabilità illimitata; Il Collegio Medico risiede nella città sede dell’Istituto di - quando l’Assicurato sia un prossimo congiunto Medicina legale più vicino al luogo di residenza (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella) dell’Assicurato. delle persone indicate nel precedente comma. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Il Contraente deve informare prontamente la medico da essa designato, contribuendo per la metà delle Compagnia delle pretese per responsabilità civile avan- spese e competenze per il terzo medico. zate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in rela- È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri zione a un Infortunio liquidabile ai sensi di Polizza, e l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità trasmettere al più tardi entro tre giorni dal ricevimento Permanente a epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un tutti gli altri documenti, domande e richieste giudiziali anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a mag- e stragiudiziali, relativi all’Infortunio stesso, come gioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si ricerca. La Compagnia, a cui sono conferiti dal rifiuti di firmare il relativo verbale. Contraente i più ampi poteri per la trattazione e liqui- dazione diretta del Sinistro, assume e dirige la causa a Articolo 28 nome del Contraente, nel caso di azione civile, per Pagamento dell’indennizzo mezzo dei legali da essa scelti. Ricevuta la necessaria documentazione menzionata all’art. Nel caso di un procedimento penale, la Compagnia si 25 Obblighi in caso di sinistro, espletate tutte le indagini riserva la facoltà di assumere e dirigere la difesa dell’im- richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garan- putato. zie, la Compagnia si impegna a Salvo che sia formalmente autorizzato dalla - provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni Compagnia, il Contraente deve astenersi da qualsiasi dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sot- riconoscimento anche parziale della propria responsa- toscritta dall’Assicurato. bilità civile o dell’ammontare dei danni, come pure da Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull’am- qualsiasi transazione. Data ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2018 Pagina 5 di 5
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro Gentile cliente, abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida- zione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assi- curativo o alla Compagnia nei termini previsti alle voci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro”.
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata URGENTE all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza Pagine: 1 + . . . Intermediario Spett.le ............................................................................................................. Sig. ....................................................................................................................... assicurativo Fax: ...................................................................................................................... DA: .................................................................................................................................... Tel. ......................................................................................................................... (Assicurato) Sig. ....................................................................................................................... Fax ........................................................................................................................ (Persona da contattare) Denuncia Sinistro: Accaduto il ............................................................................... Polizza n° ...................................................................................................... Luogo ............................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale: Morte Invalidità Permanente Tipo veicolo e targa: Autovetture per uso privato .................................................................................................................................................................................................................................................................. Autocarri fino a q.li 40 p.c. .................................................................................................................................................................................................................................................................. Motocarri in genere ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Motocicli e Ciclomotori ............................................................................................................................................................................................................................................................................. Autoveicoli a uso promiscuo ................................................................................................................................................................................................................................................................ Autocarri di oltre q.li 40 p.c. .............................................................................................................................................................................................................................................................. Numero degli occupanti il veicolo coinvolti: ................................ I dati sopra riferiti sono suscettibili di modifiche ed integrazioni e, pertanto, hanno – allo stato – carattere indicativo. In allegato Vi trasmettiamo: - Copia documentazione medica - ........................................................................................ (specificare) Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro: (prosegue in allegato) Cordiali saluti. Firma dell’Assicurato
Zurich Insurance plc Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it 03.2018 - P.0080
Puoi anche leggere