VADEMECUM MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE - (ai tempi del Covid 19 e non solo)

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VADEMECUM MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE - (ai tempi del Covid 19 e non solo)
“NESSUNO RESTI INDIETRO”

                           VADEMECUM
                           MISURE ORDINARIE
                           E STRAORDINARIE
                           (ai tempi del Covid 19 e
                           non solo)
VADEMECUM MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE - (ai tempi del Covid 19 e non solo)
INTEGRAZIONI SALARIALI/BONUS/INDENNITA’
- Congedi parentali ...........................................................................................1
- Per chi lavora (Dipendenti)...........................................................................2
- Per chi lavora (Integrazione Lavoratori Domestici).............................2
- Per chi lavora (Settore Sport)......................................................................3
- Per chi lavora (Edicolanti)..............................................................................3
- Per chi lavora (Autonomi).............................................................................4
- Per chi lavora stagionalmente .................................................................. 6
- Turismo.................................................................................................................6
- Agricoli..................................................................................................................6
- Spettacolo...........................................................................................................7
- Altre categorie...................................................................................................7
- Per chi ha lavorato...........................................................................................8
ISEE CORRENTE/REDDITO DI CITTADINANZA/EMERGENZA
- Isee Corrente.....................................................................................................9
- Reddito di Cittadinanza..............................................................................10
- Reddito di Emergenza.................................................................................11
OPPORTUNITA’ ORDINARIE/ STRAORDINARIE
- Fondo Morosità Incolpevole.....................................................................13
- Mutuo................................................................................................................14
- Altre opportunità .........................................................................................15
PIN INPS.......................................................................................16
OPPORTUNITA’ COMUNE DI CUNEO
- Bonus Energia.................................................................................................18
- Bonus Gas........................................................................................................19
- Bonus Idrico....................................................................................................20
- Esenzione Parziale Ticket............................................................................21
- Assegno nucleo familiare...........................................................................22
- Assegno maternità........................................................................................24
- Agenzia Sociale per la locazione.............................................................25
- ISEE e DSU...................................................................................................... 26
APPENDICE - STRANIERI......................................................................... 30
VADEMECUM MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE - (ai tempi del Covid 19 e non solo)
PER CHI LAVORA
DESTINATARI:
Famiglie che sono rimaste al lavoro o che stanno tornando a lavoro

CONGEDI PARENTALI (per figli minori)
E’ un congedo per i genitori lavoratori - sia del settore privato che pubblico - di figli con età
fino ai 12 anni - senza limite di età se con disabilità - retribuito al 50%.

- 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati)
- periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020 (chi non ne ha ancora fruito può contare
su 30 giorni di congedo, mentre chi ha già utilizzato i 15 giorni precedenti può usufruire dei 15
rimanenti)
- impossibilità di godere del congedo se l’altro genitore non lavora oppure è in cassa
 integrazione, mentre il congedo è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa in
modalità di smart working.

In alternativa
- per i lavoratori dipendenti del settore privato
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi
viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la
frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

NO         Tali bonus sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

CONGEDI PARENTALI (Legge 104/92)
E’ un congedo per chi assiste un familiare con disabilità grave certificata o al lavoratore
disabile grave.

- aumento dei permessi ordinari riconosciuti a 12 giorni aggiuntivi. Tali 12 giorni si aggiungono
a quelli ordinariamente previsti (3 giorni per maggio, e 3 per giugno) per un totale di 18 giorni
lavorativi di permesso.

- i permessi competono sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati
- sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e
per un familiare.
- per fruire dei permessi aggiuntivi non occorre presentare una nuova richiesta se già si gode
dei tre giorni ordinari; basta in tal caso mettersi d’accordo con il datore di lavoro o con l’ammini-
strazione da cui si dipende.

 SI          - i permessi possono essere usufruiti dal lavoratore che si trova in cassa
             integrazione parziale ma il numero di permessi vanno riparametrati.
             - sono compatibili con il congedo COVID 19 (quindi con i 15 giorni per i soli
             genitori e con retribuzione al 50%) e spettano anche se l’altro genitore o l’altro
             familiare non lavora.
             - sono compatibili con lo svolgimento del lavoro agile (solo in ambito
             privato).

NO           I permessi 104 non sono compatibili con la cassa integrazione a zero ore.
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VADEMECUM MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE - (ai tempi del Covid 19 e non solo)
PER CHI LAVORA (DIPENDENTI)
 DESTINATARI:
 Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato -
 compresi gli apprendisti - a cui è riconosciuto un sostegno al reddito in
 costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di
 sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa

 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
 - pari all’80%della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
 prestate
 - riconosciuta fino a 18 settimane (9+5+4)

 ASSEGNO ORDINARIO
 - ha un importo almeno pari all’integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai
 Fondi di solidarietà
 - riconosciuta per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione
 salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
 - è riconosciuta alle aziende prive di tutela:
 a) tutte le aziende del settore privato incluse quelle agricole, della pesca, del tezo settore e
 enti civilmente riconosciuti
 b) il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente

        NO         Sono esclusi i datori di lavoro domestico

     PER CHI PERCEPISCE LA CASSA INTEGRAZIONE
     ORDINARIA E LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
     - l’azienda anticipa l’integrazione salariale mensilmente e si rivale sull’INPS
     - se l’azienda non è in grado di anticipare chiede il pagamento
     diretto a cura dell’INPS
     - il lavoratore può chiedere l’anticipo in banca

INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI DOMESTICI
          DESTINATARI:
SI        Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o
          più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore
          settimanali, è riconosciuta,
          - per i mesi di aprile e maggio, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun
          mese.
          - l’indennità sale a 600 euro per i contratti superiori a 20 ore settimanali.
          - fino a esaurimento risorse

          REQUISITI RICHIESTI
          - la persona non deve essere titolare di trattamenti pensionistici con la sola
          esclusione della pensione di invalità
          - non deve essere convivente con il datore di lavore
          - richiesta da presentare all’INPS o tramite patronato

          - non cumulabile con i bonus COVID
NO        - incompatibile con il Reddito di Emergenza                                               2
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PER CHI LAVORA (SETTORE SPORT)

DESTINATARI:
Tutti coloro che hanno in essere rapporti di collaborazione presso:
- Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
- Comitato Italiano Paraolimpico
- Federazioni Sportive Nazionali
- Enti di promozione sportiva
- Società e associazioni sportive dilettantistice

Indennità di 600 euro (aprile e maggio)

 NO         Non compatibile con Reddito di Cittadinanza e
            Reddito di Emergenza

PER CHI LAVORA (EDICOLANTI)
DESTINATARI:
Persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.

REQUISITI:
- non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.
- bonus di 500 euro una tantum

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PER CHI LAVORA (AUTONOMI)

INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI
PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI (con Cassa privata)*

              DESTINATARI:
   SI         Lavoratori autonomi iscritti a Casse previdenziali private
              - per marzo previsti 600 euro
              REQUISITI RICHIESTI
              - reddito inferiore a 35/50 mila euro
              Riconosciuto a: Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti, Biologi, Consulenti
              del lavoro, Farmacisti, Agrari, Medici, Psicologi, Veterinari, Ingegneri,
              Architetti, Giornalisti, Infermieri, Rappresentanti Commercio
              - erogato dalla Cassa privata di appartenenza.

* Le Casse di previdenza sono gli enti previdenziali di riferimento per i liberi professionisti.
I contributi previdenziali dei professionisti vengono riscossi da queste casse che hanno il
compito di gestirli.
Non esistono casse di previdenza specifiche per tutti i professionisti: solitamente i professioni-
sti iscritti a un Albo professionale sono obbligati ad iscriversi alla Cassa di riferimento, mentre i
professionisti che non hanno una Cassa autonoma di riferimento devono iscriversi alla Gestione
separata dell’Inps.

INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI
PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI

                DESTINATARI:
    SI          - esercenti professioni e professionisti con PARTITA IVA iscritti alla
                Gestione Separata ma privi di una cassa di previdenza

                REQUISITI RICHIESTI
                - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
                - riduzione del reddito del 33% nel bimestre marzo - aprile (rispetto all’anno
                precedente)
                - periodo di riferimento e bonus:
                a- marzo 600 euro
                b- aprile 600 euro
                c- maggio 1000,00 euro
                - erogato da INPS
 NO             Se titolari di Reddito di Cittadinanza

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INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI
PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI (iscritti alla Gestione Separata)*

    SI           DESTINATARI:
                 - Autonomi COCOPRO, iscritti alla Gestione Separata

                 REQUISITI RICHIESTI
                 - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
                 - riduzione del reddito del 33% nel bimestre marzo - aprile (rispetto all’anno
                 precedente)
                 - periodo di riferimento e bonus:
                 a- marzo 600 euro
                 b- aprile 600 euro
                 c- maggio 1000,00 euro
                 - erogato da INPS
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbliga-
tori. Nasce per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori che ne erano escluse:

- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una speci-
fica cassa previdenziale; può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente
all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa,

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:
gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; i beneficiari di borse di studio
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i beneficiari di borse
di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti e degli assegni per attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; i lavoratori autonomi occasionali;
gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del
Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008); i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

 INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI
 PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI (Gestione AGO)*

                 DESTINATARI:
    SI           - lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’AGO
                 (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri)

                 REQUISITI RICHIESTI
                 - periodo di riferimento e bonus:
                 a- marzo 600 euro
                 b- aprile 600 euro
                 c- maggio 1000,00 euro
                 - erogati da INPS

   NO            Se titolari di Reddito di Cittadinanza

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PER CHI LAVORA STAGIONALMENTE
A) STAGIONALI DEL TURISMO

DESTINATARI:
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiamo
cessato involontariamente il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore della disposizione.

REQUISITI RICHIESTI
- non titolari di pensione nè rapporto di lavoro dipendente o somministrati
- riduzione del reddito del 33% nel bimestre marzo - aprile (rispetto all’anno
precedente)
- periodo di riferimento e bonus:
MARZO 600 euro

    SI              NO
NASPI               RDC

APRILE 600 euro in automatico o nuova domanda

MAGGIO 1000,00 euro

  NO        Se Naspi

- erogati da INPS

C) STAGIONALI AGRICOLI

DESTINATARI:
- Lavoratori agricoli operai a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 50
giornate nel 2019

REQUISITI RICHIESTI
- periodo di riferimento e bonus:
MARZO 600 euro

    SI                              NO
Disoccupazione Agricola        Reddito di Cittadinanza

APRILE 500 euro

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C) STAGIONALI DELLO SPETTACOLO

DESTINATARI:
- Lavoratori stagionali dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dei lavoratori dello
Spettacolo

REQUISITI RICHIESTI
- Almeno 30 contributi gg a marzo
- Reddito inferiore a 50 mila euro
- periodo di riferimento e bonus:
MARZO 600 euro

  SI
RDC

APRILE e MAGGIO 600 euro in automatico o nuova domanda

REQUISITI RICHIESTI
- 7 contributi giornalieri 2019
- no contratto dipendente o pensione

ALTRE CATEGORIE

DESTINATARI:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività (1 gennaio 2019 -
31 gennaio 2020) e che abbiamo svolto almeno 30 gg lavorative.
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30
gg (1 gennaio 2019 - 31 gennaio 2020)
- lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti a forme previdenziali
autonome (1 gennaio 2019 - 23 febbraio 2020 ) sono stati titolari di contratti
autonomi occasionali
- incaricati a vendite a domicilio con reddito annuo superiore a 5000 e titolari di
partita IVA e iscritti alla gestione separata.

Marzo 2020 euro 600
              Non compatibile con Reddito di Cittadinanza
  NO          Se titolari di lavoro subordinato o pensione

Aprile Maggio 600 euro
- Erogazione a carico dell’INPS

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PER CHI HA LAVORATO
Rinnovo Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego
(NASPI)
La Naspi è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involonta-
ria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori
dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo
indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente
l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio
della disoccupazione.

Rientrano in questa categoria:
- apprendisti;
- lavoratori domestici, colf e badanti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico con rapporti di lavoro subordinato

NOVITA’

- indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020 sono
prorogate di ulteriori due mesi.
- ad aver diritto saranno i percettori esclusi dalle indennità introdotte dai precedenti
decreti economici per l’emergenza coronavirus così come dalle ulteriori agevolazioni
previste dal nuovo decreto.
- l’importo dell’assegno di disoccupazione riconosciuto per gli ulteriori due mesi di proro-
ga sarà pari all’ultima indennità mensile spettante per la prestazione originaria.

                                                                                          8
ISEE
  L’indicatore ISEE è un attestazione che
  ha l’obiettivo di certificare ogni anno
  il patrimonio e il reddito di un nucleo
  familiare.
  Attraverso l’indicatore ISEE è possibile
  individuare un valore che attesta il            ISEE CORRENTE
  patrimonio e il reddito dei
  componenti di un nucleo familiare              Permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i
  nell’anno precedente: un valore che            quali è peggiorata la situazione lavorativa o
  “pesa” il reddito e il patrimonio di tutti     economica rispetto a quella precedente,
  i componenti di un nucleo familiare            quando questa interessi un componente del nucleo
  per ogni anno.
  L’ISEE indica quindi non quanto                Deve essersi verificata:
  guadagni ma qual è la tua situazione           - lavoratore dipendente a tempo indeterminato per
  economica.                                     cui sia intervenuta una risoluzione, una sospensione
  Da tenere ben presente che l’ISEE              o una risoluzione del rapporto di lavoro
  tiene conto della situazione familiare,        - lavoratori dipendenti a tempo determinato o con
  cioè di tutti i beni posseduti da una          tipologie flessibili che risultino non occupati alla data
  famiglia, a differenza della                   di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva
  dichiarazione dei redditi che invece           Unica o che sono stati occupati per almeno 120 gg
  tiene conto solo del reddito del               nei dodici mesi precedenti
  dichiarante.                                   - lavoratori autonomi non occupati alla data di
                                                 presentazione della DSU

OPPURE

- variazione del 25% rispetto all’annualità precedente
- per un componente si verifichi l’interruzione di trattamenti previdenziali, assitenziali e indennitari.
- certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiu-
sura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)

                                                                                               9
In generale per i percettori di reddito di cittadinanza:
                  Fino a maggio quindi:
  STOP            - per 2 mesi ai colloqui di lavoro,
                  - per 2 mesi all’obbligo di accettare offerte di lavoro
                  - stop per 2 mesi alle Puc (prestazioni lavorative presso le
                  amministrazioni pubbliche)

                  offerte congrue all’interno del Comune, in particolare:
  OK              Posso stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine
                  non superiore ai trenta giorni, rinnovabili per altri trenta nel limi te di 2000 euro.

Considerata la situazione di emergenza relativa al Covid-19, l’articolo 76 del D.L. 34/2020
estende da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di
cittadinanza prevista dall’articolo 40 del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

La sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune
di appartenenza e alle attività di formazione professionale e orientamento al lavoro,
nonché alle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione
sociale che possono essere svolte a distanza. Sono sospesi anche gli adempimenti
legati ai PUC.

Il DL 34/2020, all’art. 84, prevede inoltre la possibilità per i beneficiari RdC di percepi-
re, per i soli mesi di aprile e maggio 2020, le indennità per Covid-19, se rientrano tra
le categorie di lavoratori individuate dalla legge e se ricevono un importo di Reddito
di cittadinanza inferiore a quello previsto per le indennità Covid-19.

                                                                                    10
Il Reddito di Emergenza (REm) è una misura introdotta dal Governo per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Un indennizzo che ricorda il Reddito di Cittadinanza (RdC).
I due sussidi, tuttavia, non vanno confusi tra loro e, tra l’altro, non sono compatibili.

 REM DESTINATARI
 Il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familia-
 re. Per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico.
 CRITERI DI ACCESSO - REM
 - il richiedente deve risultare residente in Italia;
 - per gli stranieri non è prevista nessuna durata minima e nessuna continuità di
 residenza nè la regolarità del permesso di soggiorno.
 - ISEE del nucleo inferiore a 15.000 euro
 - reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del
 beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di
 seguire il principio di cassa.
 - essere in possesso di un patrimonio mobiliare familiare del 2019 di valore inferiore a 10.000
 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo entro un massimo
 complessivo di 20.000 euro. In caso di presenta all’interno del nucleo di un soggetto defini-
 to come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo viene
 innalzato a 25.000 euro

 NON SI HA DIRETTO SE:
 - uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità
 prevista dal decreto CURA ITALIA, *
 - percettori di Reddito o pensione di Cittadinanza;
 - se pensionati ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
 - se detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato;
 - titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia
 massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

 COMPATIBILITA’ CON NASPI E CASSA INTEGRAZIONE
 - NASPI, il reddito percepito deve essere conteggiato insieme agli altri redditi percepiti dalla
 famiglia, nel mese di aprile, al fine di verificare il requisito del reddito familiare;
 - se in cassa integrazione, il reddito percepito ad aprile deve essere conteggiato con quelli del
 nucleo al fine di verificare il requisito del reddito familiare;
 - in caso di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore
 alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo,
 non si ha diritto alla prestazione.

                                                                                  * - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
                                                        - liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
                   - lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
                                                                   - lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
                                                                                                         - lavoratori dello spettacolo;
                                                                                                                     - lavoratori agricoli;
           - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
11                                                                                                            - lavoratori intermittenti;
                             - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
                                                                                                  - incaricati alle vendite a domicilio;
                                                                                                                  - lavoratori domestici.
CALCOLO DEL REDDITO DI EMERGENZA:
       L’importo minimo complessivo del bonus è pari a €800 (erogato in due quote
       da €400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a
       €1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800).
       L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da
       €840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

       ESEMPI
famiglia di 1 persona                     Importo complessivo €800
                                          (due mensilità da €400)
famiglia di 2 persone maggiorenni         Importo complessivo €1.120
                                          (due mensilità da €560)
famiglia di 3 persone,                    Importo complessivo €1.280
due maggiorenni e un minorenne            (due mensilità da €640)
famiglia di 4 persone,                    Importo complessivo €1.440
due maggiorenni e due minorenni           (due mensilità da €720)
famiglia di 4 persone,                    importo massimo € 1.600
tre maggiorenni e un minorenne            (due mensilità da €800)
famiglia di 5 persone,                    importo massimo € 1.600
due maggiorenni e tre minorenni           (due mensilità da €800)

                                                                             12
OPPORTUNITA’ ORDINARIE
STRAORDINARIE CASA
IN GENERALE - FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Il fondo per la morosità incolpevole è una misura per l’attribuzione di contributi in
favore dei locatari d’immobili ad uso abitativo, in possesso di contratto di locazione,
in forma scritta e regolarmente registrato, relativo ad immobili situati nel territorio di
Cuneo, in situazione di morosità incolpevole a causa della quale si trovino a rischio
di sfratto esecutivo.

MOROSITA’ INCOLPEVOLE = si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità
a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

CAUSE POSSIBILI DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE =

1. perdita del lavoro per licenziamento
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause
di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ab-
bia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesi-
mo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche e assistenziali.

    REQUISITI RICHIESTI PER COMUNE DI CUNEO
 a. avere un reddito derivante da attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore
 ad euro 26.000,00
 b. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per
 la convalida
 c. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo re-
 golarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1,
 A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno
 d. non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell’alloggio
 locato
 e. avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appar-
 tenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno
 f. aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di
 una o più situazioni come indicate in precedenza
 g. non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritto
 di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile
 fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
 Costituisce criterio di preferenza per la concessione dell’eventuale contributo la presen-
 za all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne,
 ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai
 servizi sociali o alle competenti aziende per i servizi sanitari locali per l’attuazione di un   13
 progetto assistenziale individuale.
EMERGENZA COVID POST
               Non è stata riconosciuta una specifica proroga o sospensione al pagamento
               degli affitti: quindi le famiglie devono pagare l’affitto.
               E’ prevista - purchè il proprietario lo consenta - la sospensione o la dilazione
               del pagamento.
               E’ possibile registrare la modifica contrattuale per comunicare la riduzione
   SI          della base imponibile ai fini del calcolo del Registro (se dovuto) e delle
               imposte dirette (Irpef o cedolare secca) senza pagare le imposte di
               registro e bollo, mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un
               ufficio dell’Agenzia.

MUTUI PRIMA CASA

IN GENERALE - LEGGE GASPARRINI
- Per mutui contratti per l’acquisto di prima casa non di valore massimo fino a 250 mila euro
per un periodo massimo di 18 mesi
- proroga del contratto di mutuo per un periodo pari a quello della sospensione
- esclusione di spese di istruttoria e perstazioni di garanzie aggiuntive

MOTIVI PER CUI PUO’ ESSERE RICHIESTO
- cessazione di rapporto di lavoro subordinato (esclusa la risoluzione consensuale o la
maturazione dei requisiti della pensione)
- la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa per un periodo di almeno 30 giorni;
- cessazione del rapporto di agenzia, rappresentanza commerciale o rapporto di collaborazione
- morte, riconoscimento di handicap grave, invalidità civile inferiore all’80% del mutuario.
- ISEE inferiore a 30.000 euro

EMERGENZA COVID POST

- Per mutui contratti per l’acquisto di prima casa non di valore massimo fino a 400 mila
euro per un periodo massimo di 18 mesi
- proroga del contratto di mutuo per un periodo pari a quello della sospensione
- esclusione di spese di istruttoria e perstazioni di garanzie aggiuntive
            - non è previsto limite ISEE
   SI       - si estende non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori
            autonomi e liberi professionisti: per essi è richiesta una contrazione dei
            ricavi in riferimento al trimestre successivo al 21.02.2020 superiore al
            fatturato dell’ultimo trimestre 2019 oppure una contrazione conseguente
            alla chiusura o alla restrizione della propria attività imposta dalle dispozioni
            emergenziali.
            - nel caso di mutui ipotecari non legati all’acquisto della prima casa ma a ri-
            strutturazioni è previsto un accordo tra ABI e Associazione Consumatori che
            prevede la sospensione dei mutui non prima casa.

                                                                                        14
ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE

- BLOCCO DISTACCO UTENZE

- BLOCCO DIFFERIMENTO PAGAMENTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(marzo - aprlie - maggio)

- con il Decreto Cura Italia n.18 del 17 Marzo 2020 la validità delle polizze Rc Auto con scadenza
fino al 31 Luglio 2020 è stata prolungata dai classici 15 giorni a 30 giorni, garantendo pertanto
all’assicurato la conitnuità delle coperture assicurative stipulate e e il pagamento dei sinistri
avvenuti fino a 30 giorni dopo la naturale scadenza di polizza.

- BLOCCO SFRATTI fino al 30 giugno 2020

- BLOCCO PROCEDURE ESECUTIVE SU PRIMA CASA PER SEI MESI

- BLOCCO PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

- RIMBORSO / VOUCHER ABBONAMENTO TRASPORTO / EVENTI / ATTIVITA’ SPORTIVE

- BONUS VACANZA FAMIGLIA

 Fruibile dal 1 luglio al 31 dicembre
 - 150 euro per famiglie monosoggettive
 - 300 euro per nuclei con 2 componenti
 - 500 euro per nuclei con 3 componenti e più

80% di sconto
20% detrazioni di imposta

                                                                                           15
PIN INPS
                             Il PIN (Personal Identification Number) è il codice identificativo
                             personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, in base
                             alle caratteristiche anagrafiche dell’utente e ad altri dati presenti negli
                             archivi. Grazie a questo sistema di riconoscimento, ogni utente può
                             usufruire dei servizi a lui dedicati.

 PIN ORDINARIO E PIN DISPOSITIVO
 PIN ordinario: per consultare i dati della propria posizione contributiva o della propria
 pensione
 PIN dispositivo: è utilizzato per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si
 ha diritto. Quest’ultimo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza sull’identità
 del richiedente: per ottenerlo, il cittadino deve inviare online o via fax copia del proprio
 documento di identità o recarsi personalmente presso una sede INPS.

 COME RICHIEDERE IL PIN
PIN ORDINARIO
Può essere richiesto:

- ONLINE
SI richiede collegandosi al link
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
e occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, un numero di tele-
fono per essere rintracciati dal
Contact center in caso si abbia bisogno di assistenza e, soprattutto, i recapiti cui inviare il PIN.

Si consiglia di inserire almeno due contatti tra cellulare, email e Posta Elettronica Certificata
(PEC), per poter utilizzare in caso di smarrimento del PIN la procedura online di ripristino.

Il sistema verifica la correttezza dell’indirizzo di residenza inserito. Se l’indirizzo è validato, la
prima parte del PIN viene inviata via email o sms, la seconda parte per posta all’indirizzo di
residenza. Se l’indirizzo non corrisponde a quello presente negli archivi INPS, il Contact
center chiama l’utente per fornirgli assistenza diretta.

- CONTACT CENTER
 chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

- PRESSO LA SEDE INPS

IL PIN ORDINARIO DEVE ESSERE CONVERTITO IN DISPOSITIVO
per accedere ad altre prestazioni

- PRESSO LA SEDE INPS

Recandosi in una sede INPS e compilando il modulo MV35 al seguente link
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=781&lingua=it&IdArea=4873

                                                                                             16
- ONLINE
Se si utilizza la procedura online, una volta inserito il PIN ordinario, l’utente deve stampare e firma-
re il modulo di richiesta, scansionare il modulo firmato e un documento di riconoscimento e cari-
carli online.

- CONTACT CENTER
Chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Completate le verifiche, il PIN ordinario viene convertito in PIN dispositivo.

     116 milioni di euro il valore complessivo del Bonus (dai 500 ai 2500 euro) che andrà a beneficio
     di 60 mila realtà del territorio:

     - 88 milioni di euro per 37 mila imprese del commercio e dell’artigianato (bar, gelaterie,
     pasticcerie, catering, ristoranti e agriturismi, ristorazione da asporto e ristorazione non
      in sede fissa, centri estetici, saloni di barbieri e parrucchieri, centri benessere, sale da ballo,
      discoteche, taxi e servizi di noleggio con conducente);

     - 13 milioni di euro per 10 mila attività del commercio ambulante (7 mila non alimentari e 3 mila
     alimentari);

     - 15 milioni di euro per altre 11 mila attività (cartolerie, librerie, negozi d’abbigliamento,
     tessuti, calzature, pelletteria e accessori, agenzie di viaggio, tour operator, cinema
     piemontesi, organizzatori di eventi, scuole guida, studi di tatuaggio e piercing, negozi di
     ottica e di fotografia, scuole di lingue, circoli ricreativi e operatori di altre forme di
     divertimento).

     Immediata e semplice la procedura per accedere al bonus. Già da domani
     Finpiemonte inizierà a predisporre l’invio di una comunicazione via Pec a tutti
     gli interessati, che riceveranno le istruzioni per ricevere il Bonus.
     Una volta risposto alla Pec il contributoverrà accreditato nell’arco di qualche giorno.

                                                                                                17
BONUS PREVISTI DAL
                                           COMUNE DI CUNEO

     BONUS ENERGIA
     - previsto per le famiglie disagiate e per i casi di grave malattia * che imponga l’uso di
     apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita;
     - ha validità di 12 mesi ed è rinnovabile per i casi di grave malattia lo “sconto” sarà
     applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali
     apparecchiature.
     - possono richiedere il bonus gli intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di
     residenza con potenza impegnata fino a 3 kW che abbiano un ISEE inferiore o uguale a
     8.107,50 euro.
     - il limite ISEE è previsto a 20.000 euro se si tratta di famiglia con almeno 4 figli.

     Per accedere al bonus il cittadino deve recarsi presso il Comune di residenza
     - compilando l’apposita modulistica (1)
     - occorre munirsi di attestazione ISEE e/o certificazione ASL
     - copia di un documento di identità

     Sono inoltre necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato
     di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica.

     Lo sconto in bolletta comincia ad essere applicato non prima di due mesi dalla presentazione
     della richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza.

     Per i casi di disagio fisico:

     - cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di
     Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare apposita
     autocertificazione specificando il tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata, l’indirizzo
     presso il quale la medesima apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si
     utilizza l’apparecchiatura elettromedicale;
     - i cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE dovranno munirsi di apposita
     certificazione presso la propria ASL di appartenenza che attesti l’utilizzo dell’apparecchiatura
     elettromedicale, il tipo di apparecchiatura installata, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatu-
     ra è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura elettromedicale. Ove la
     certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura elettro-
     medicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data.

 * In questi casi, per avere accesso al bonus sociale, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:
- la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
- il tipo di apparecchiatura utilizzata;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

(1) http://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/famiglia/bonus-energia.htm
                                                                                                                                      18
BONUS GAS
 - famiglie con basso reddito di ottenere un risparmio sulle bollette del gas pari al 15%
 (si va da un minimo di € 25,00, per bassi consumi, ad un massimo di € 160,00 per le famiglie fino
 a quattro componenti. Inoltre, per le famiglie composte da oltre quattro membri il bonus oscilla
 da un minimo di € 40,00 fino ad un massimo di € 230,00)
 - valore del Bonus Gas è differenziato dalla zona climatica; dalla tipologia di utilizzo e della
 numerosità delle persone residenti nell’abitazione.
 - può essere richiesto presentando domanda su apposita modulistica * al Comune di Cuneo
 e ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il
 consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da nuova certificazione ISEE
 aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
 - i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a € 8.107,50 nonché le famiglie
 numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore ad € 20.000,00.

 Documenti da allegare alla domanda:
 - documento di identità del titolare della fornitura;
 - attestazione ISEE in corso di validità
 - fattura relativa alla fornitura GAS (no bollettino)
 - codice PDR (identificativo presente in bolletta o nel contratto)

 Per il riconoscimento di famiglia numerosa (4 o più figli a carico):
 - autocertificazione

 Se i beneficiari di Pensione/ Reddito di Cittadinanza
 - numero di protocollo assegnato o attestazione utile a documentare la titolarità

 Modalità di rinnovo:
 - deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell’agevolazione
 Anche all’atto di rinnovo devono essere presentati i seguenti documenti:
 - ISEE aggiornato e in corso di validità;
 - certificato attestante l’agevolazione in vigore con modello che rilascia SGAte oppure lettera
 inviata da Poste Italiane o ricevuta del CAF
 - copia documento di identità
 - atto di notorietà (solo in caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico)
 - eventuale delega del richiedente

* http://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/famiglia/bonus-gas.html

                                                                                               19
BONUS IDRICO

- Misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione
di disagio economico e sociale;
- Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno;
Hanno diritto a ottenere il bonus utenti domestici diretti e indiretti che possiedono i seguenti
requisiti:
- indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro
- indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (nucleo con almeno 4 figli a carico)
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza

La domanda va presentata in forma di autocertificazione presso il proprio Comune di
Residenza ad essi va allegata:

- un documento di identità
- attestazione ISEE in corso di validità
- attestazione che contenga i dati di tutti i componeti del nucleo familiare
- attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa
- delega se si presenta la domanda per una terza persona
- codice fonitura (reperibile in bolletta)
- nominativo del gestore idrico

Il bonus viene corrisposto:
- per gli utenti diretti l’erogazione avviene in bolletta e ogni bollette contabilizza il periodo di
agevolazione;
- per gli utenti indiretti il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione con
accredito

Il rinnovo della domanda può avvenire se il titolare ha ancora i requisiti necessari per
l’ammissione e la domanda va presentata un mese prima della scadenza dell’agevolazione in
corso (è richiesta pur sempre la presentazione del certificato ISEE in corso di validità).

In caso di variazione della numerosità del nucleo:
- possono essere comunicate al momento del rinnovo
- con autocertificazione che attesti la variazione del numero dei componenti ma la persisten-
za della condizione di disagio economico il gestore potrà adeguare il corrispettivo del bonus
alla nuova numerosità familiare

In caso di cambio dell’indirizzo di residenza o di cessazione del contratto il gestore corrispon-
derà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura
del restante periodo di agevolazione.

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ESENZIONE TICKET PARZIALE
- è l’intervento del Comune a copertura delle quote di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie (tickets) richieste dal Servizio Sanitario ai soggetti non già direttamente
esentati dall’ASL di residenza.

Requisiti richiesti:
- Residenza del Comune di Cuneo
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a 5.000,00 euro

Non rientrano in questo tipo di esenzione le persone che sono contemporaneamente esenta-
te dall’ASL di residenza e quindi l’intervento viene erogato limitamente alle spese non com-
prese nell’esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario.

Le istanze possono essere presentate presso gli uffici comunali in qualunque periodo
dell’anno.

Possono beneficiarne:
- i minori residenti in Cuneo ed inseriti in affidamento temporaneo presso famiglie residenti o
non residenti su base di un provvedimento emesso dal giudice tutelare.

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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
- L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è stato previsto per le fami-
glie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti almeno tre
figli minori di età. E’ concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’Inps.
- Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parti di essi, in cui nel nucleo
familiare ci siano almeno tre figli minori.

Possono richiedere l’assegno:
 • uno dei genitori, il quale deve essere cittadino italiano, comunitario o cittadino extracomu-
nitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata;
• il tutore del genitore (se il genitore è interdetto);
• i genitori di minori definitivamente adottati;
• i genitori che hanno riconosciuto i minori.

Non possono presentare la richiesta i genitori che:
• non sono residenti (almeno il genitore che risiede con i 3 minori) nel Comune di Cuneo;
• siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi, o siano decaduti dalla potestà di genitore;
• siano minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
• non hanno tre loro figli minori, anche se convivono con tre minori (ad esempio, se il richie-
dente ha avuto un figlio dalla precedente moglie e vive con i due figli che l’attuale convivente
ha avuto dal suo ex marito);
• abbiano meno di 16 anni di età;
 • I tutori dei minori: infatti, possono presentare la domanda esclusivamente i tutori del geni-
tore richiedente se questi è interdetto.

Gli assegni al nucleo famigliare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo,
purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano oppure cittadino di uno Stato
appartenente alla UE. I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare possono
anche non essere cittadini italiani o nati in Italia.

Decorrenza e cessazione del diritto
Se il calcolo della situazione economica equivalente ne consente la concessione, il diritto
all’assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli mi-
nori nella scheda anagrafica del richiedente.

Il diritto cessa in due casi:
       se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella
del richiedente, o, comunque viene meno la presenza di almeno un minore (ad esempio, per-
ché è diventato maggiorenne). In questo caso, il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore;
       quando viene a mancare il valore della situazione economica della famiglia. In questo
caso, il diritto cessa (o va cambiato l’importo dell’assegno) dal 1º gennaio dell’anno in cui vie-
ne a mancare tale requisito.

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Documenti da presentare:
Occorre presentare al Comune di residenza l’attestazione Isee in corso di validità.

Limiti di ISEE minori pari o inferiore a: € 8.745,26
La misura dell’assegno mensile, per il 2019 è di € 144,85; pertanto su base annua (13 mensili-
tà) la prestazione per l’anno corrente varrà € 1.877,46

Quando presentare la richiesta
Le richieste relative all’anno 2020 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2021. La
domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Variazioni della situazione familiare avvenute dopo la richiesta
Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni
della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa,
valgono le seguenti regole:
1.       non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti av-
venute dopo la richiesta, nel corso dell’anno solare per il quale il richiedente chiede gli
assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal
genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in
una eventuale successiva richiesta;
2.       se invece varia la composizione del nucleo famigliare che dà diritto all’assegno,
ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione
degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i
tre figli minori.

Se il richiedente ed i tre figli minori spostano la propria residenza anagrafica presso un altro
Comune:

1. dopo avere presentato la richiesta, ma prima che il Comune di Cuneo l’abbia approvata,
il Comune di Cuneo non sospende l’assegno, ma trasmette i relativi atti al Comune presso
il quale la famiglia è emigrata anagraficamente. Tale Comune potrà valutare se accettare la
richiesta già presentata al Comune di Cuneo;
2. dopo la concessione dell’assegno da parte del Comune di Cuneo: il pagamento avrà luogo
ed il Comune di Cuneo trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emi-
grata anagraficamente.

Il Comune di Cuneo sospende l’assegno nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono
rimasti anagraficamente presso il Comune stesso venga meno la presenza del richiedente e di
almeno uno dei figli minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

Pagamento degli assegni
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno
con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di con-
cessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga (anche mediante
accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) gli asse-
gni con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con
l’importo totale dovuto nel semestre precedente, almeno 45 giorni prima della scadenza del
semestre.

Dove si presentano le richieste
La richiesta di erogazione dell’assegno deve essere presentata al Comune di Cuneo              23
ASSEGNO MATERNITA’

 Si tratta di un contributo a favore delle madri che non beneficiano del trattamento
 previdenziale della indennità di maternità e il cui nucleo disponga di patrimoni e redditi
 limitati.

 Può essere richiesto solo dalla madre del bimbo. Non può essere richiesto dal padre, anche
 se è l’unico genitore del neonato.

 Requisiti della madre
 L’assegno spetta alle madri:
 - cittadine italiane residenti in Cuneo;
 - cittadine comunitarie residenti in Cuneo;
 - cittadine extracomunitarie, in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti
 in Cuneo;

 Le madri devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data del parto.

 Documenti da presentare
 Attestazione ISEE minori in corso di validità pari o inferiore a: € 17.330,01

 Importo dell’assegno
 La misura dell’assegno risulta attualmente fissata in € 1.731,95.

 Pagamento dell’assegno
 Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno
 con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta.
 In caso di concessione, trasmette all’Inps i dati necessari per il pagamento.
 L’Inps paga entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

 Dove si presentano le richieste
 La richiesta di erogazione dell’assegno deve essere presentata al Comune di Cuneo

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AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE
E’ una struttura interna del Comune di Cuneo incaricata di:
- favorire l’incrocio domanda/offerta di alloggi sul mercato privato;
- stabilire strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione ai proprietari;
- svolgere una serie di attività funzionali alla selezione ed individuazione dei conduttori;
- svolgere attività di orientamento ed accompagnamento dei potenziali conduttori;
- monitorare l’andamento del mercato immobiliare privato;
- svolgere ruolo di mediazione tra le parti sociali e diffondere la cultura degli affitti a canone
concordato;
- erogare contributi a favore di locatari ed inquilini destinati a facilitare la mobilità abitativa:
 mettendo in contatto i richiedenti con i proprietari privati di alloggi
 promuovendo la sottoscrizione di contratti concordati a canoni inferiori a quelli praticati sul
libero mercato.

Chi può rivolgersi all’agenzia
Il richiedente (inquilino) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a. avere un reddito derivante da attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro
26.000,00
 b. avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno
c. avere residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di agenzia
d. non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di
residenza e non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell’alloggio
locato.

Contributi per i proprietari
Contributi a fondo perduto per i proprietari di importo variabile crescente in relazione alla durata
del contratto, dell’importo di Euro 1.500 convertito in mensilità di affitto per i proprietari.

Contributi per gli inquilini
Contributi a fondo perduto per i locatari di importo corrispondente a:
- otto mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 6.186 euro
- sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 10.310 euro
- quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino a 26.000 euro

Documenti da presentare
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento del richiedente e, ove ricorra, regolare titolo di soggiorno
- certificazione ISEE in corso di validità
- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato
- autocertificazione attestante la non titolarità di diritti esclusivi di proprietà su alloggi di prestigio
o di tipo civile in Italia e alloggi di tipo economico nella provincia di residenza
 - autocertificazione attestante la categoria catastale dell’alloggio locato.

Stipula di contratti concordati
I contratti concordati prevedono una durata di 3 anni (rinnovabile di altri 2), con l’applicazione di
un canone di locazione stabilito entro limiti minimi e massimi definiti in sede locale tra le organiz-
zazioni più rappresentative dei proprietari e degli inquilini.
Per calcolare l’importo e stipulare un contratto di affitto a canone concordato occorre rivolgersi
alle associazioni dei proprietari e/o degli inquilini.
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ISEE e DSU                                                                       ISEE
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è un indicatore che serve a
valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Per fruire di bonus e agevolazioni i contribuenti possono sin da subito compilare la DSU e
richiedere l’ISEE. Per poterlo calcolare è obbligatorio compilare in tutte le sue parti la
Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non è comunque obbligatorio, anche se consigliato, re-
carsi presso i CAF per poter compilare questo modello, ma è possibile farlo direttamente
online attraverso il sito web dell’INPS: al suo interno sono presenti tutte le informazioni
anagrafiche, reddituali e i bene immobiliari e mobiliari necessarie a descrivere la
situazione economica del nucleo familiare.

Dopo la riforma dell’ISEE del 2015, il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica ha
subito delle importanti modifiche. Infatti, sono stati introdotti diversi moduli da compilare
a seconda dello scopo per il quale si richiede il modello l’ISEE.

La DSU Mini è quella più utilizzata. Infatti, essa viene compilata per richiedere il modello
ISEE semplice, ossia quello necessario per poter richiedere la maggioranza delle agevola-
zioni sociali. Tale modello è composto da diversi moduli:

Modulo MB1: Al suo interno sono presenti tutti i dati personali del nucleo familiare e i
dati relativi alla casa di abitazione.
Modulo FC1: Questo modulo dovrà essere compilato da ogni componente del nucleo
familiare.

Per poter compilare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica online, bisognerà recarsi
direttamente sul sito web dell’INPS ed accedere tramite il proprio PIN nell’area personale.
Effettuato l’accesso nella propria area personale sarà possibile procedere alla compilazione
di questo documento.

Essendo una procedura automatica e semplificata, il contribuente troverà alcuni dati già
compilati, ossia:
- dati anagrafici;
- beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione.

I restanti dati saranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
Ricordiamo che per permettere all’Agenzia delle Entrate e all’Inps di poter acquisire i dati
necessari per la compilazione della DSU, bisognerà rilasciare il consenso al trattamento dei
dati personali.

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