Servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni degli Assessori regionali: decreto di affidamento diretto e prenotazione delle risorse.
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Decreto n° 3059/PADES del 03/12/2020, Prenumero 3165 Servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni degli Assessori regionali: decreto di affidamento diretto e prenotazione delle risorse. Il Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato Premesso che la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) all’articolo 7, comma 5 prevede che “qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori”; Rilevato che la vigente polizza di copertura assicurativa del rischio infortuni degli Assessoriregionali, emessa da Unipolsai Assicurazioni Spa, verrà a scadenza naturale il 31 dicembre 2020; Precisato: - che la surrichiamata polizza è stata emessa da UnipolSai Assicurazioni Spa a seguito dell’aggiudicazione del lotto 3 “Infortuni cumulativa” della gara sopra soglia indetta con decreto del Direttore del Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali prot. n. 1502/AAL del 23/12/2016; - che il lotto 3 di cui sopra, il cui valore contrattuale complessivo annuo è pari ad euro 29.776,00 comprende anche la copertura Infortuni degli Assessori regionali (Art. 1.1 della Sez. 6 del Capitolato/polizza), il cui valore specifico comunicato dal broker è pari a complessivi euro 900,00 annui; Rilevato che, in vista della scadenza della polizza “Infortuni cumulativa” oggi in corso: - con proprio decreto prot. n. 1437/PADES del 16/06/2020 si è dato avvio alla gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento, tra gli altri, del lotto 3 “Infortuni cumulativa” su delega del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, recependo da tale Servizio, tra le altre, la delega a non inserire la copertura Infortuni Assessori regionali nel lotto 3 poiché, verosimilmente, per esso si sarebbe operato indipendentemente e separatamente; - con successivo proprio decreto n. 2676/PADES del 10/11/2020 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3 “Infortuni cumulativa” della suddetta gara, a favore della Compagnia AVIVA ITALIA SPA, con sede legale Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano
Dato atto che con delibera della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) le attività di approvvigionamento e gestione dei contratti di copertura assicurativa sono state ricondotte dal Servizio logistica al Servizio centrale unica di committenza e provveditorato della medesima Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi e precisamente, ex articolo 29, lettera q) della deliberazione in argomento a questo Servizio è stata attribuita la competenza, tra le altre, a gestire, anche per il tramite di eventuali broker, la copertura assicurativa relativa “agli assessori regionali con riferimento alla polizza di assicurazione prevista all’articolo 7, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13”; Ritenuto pertanto necessario provvedere, a far data dal 31 dicembre 2020, all’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni degli Assessori regionali; Rilevato che ex articolo 7 della L.R. 21/1981 a favore dei Consiglieri regionali è stipulata, dal Consiglio regionale, una polizza infortuni le cui garanzie, i cui massimali e la cui estensione temporale della copertura risultano essere più estesi di quelli oggi in vigore per gli Assessori regionali; Ritenuto opportuno “uniformare” garanzie e massimali della copertura Infortuni Assessori regionali a quelli attualmente in vigore per i Consiglieri regionali e di estendere la copertura del rischio a h24 a favore di ciascun Assessore/assicurato; Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27.1./2006, n. 296, e s.m.i., che prevede l’obbligatorietà anche per l’Amministrazione regionale di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici che stabiliscono lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente interamente in via elettronica ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00; Accertato che la spesa presuntiva per l’affidamento del servizio in oggetto in complessivi euro 1.800,00 lordi annui, sulla base del premio annuo lordo complessivo in corso, precauzionalmente raddoppiato in considerazione delle più estese garanzie/massimali/condizioni temporali richiesti e di eventuali fluttuazioni in aumento dei costi nel mercato; Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”, che ha confermato che per gli acquisti infra euro 1.000,00 (leggi 5.000,00 in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145) permane la possibilità di procedere senza comunicazioni telematiche; Visto l’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)” che prevede che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per beni e servizi fino a 75.000 euro; Ritenuto pertanto di: - provvedere, a far data dal 31 dicembre 2020, all’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni degli Assessori regionali, mediante affidamento diretto ex articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; - di individuare nella Compagnia AVIVA ITALIA SPA, aggiudicatario del lotto 3 “Infortuni cumulativa” della gara avviata con il sopra richiamato decreto n. 1437/2020, l’affidatario “naturale” della copertura in argomento stante che gli infortuni degli Assessori regionali costituiscono una “naturale” sezione della più ampia polizza “Infortuni cumulativa”; 2
- di stabilire che la durata del servizio in parola abbia decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023, con facoltà per il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato di rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per una sola volta, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, Richiamato il contratto di brokeraggio assicurativo Rep. n. 3878 di data 10 luglio 2018, sottoscritto all’esito della relativa procedura aperta sopra soglia comunitaria tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il RTI AfiCurci S.p.A. Broker di Assicurazione (mandante) e Aon Spa (Capogruppo), in base al quale è stata prevista, tra le altre, l’attività di supporto per la copertura dei rischi assicurativi nell’interesse dell’amministrazione regionale; Rilevato che, a seguito dell’individuazione delle nuove garanzie/massimali/condizioni temporali espresse da questo ente per la copertura in argomento e all’individuazione del numero di Assessori regionali da coprire, si è reso necessario verificare sul mercato alcuni elementi essenziali della copertura medesima ed in particolare la quotazione economica del premio; Preso atto che a tal fine il broker, in aderenza alle necessità espresse da questo ente, ha contattato AVIVA ITALIA SPA in via informale e al fine di esperire un’indagine conoscitiva mirata a favore dell’Amministrazione regionale (nota prot. n. 22450 di data 27/11/2020); Rilevato che AVIVA ITALIA SPA si è dichiarata disponibile ad offrire quanto richiesto da questo ente alle seguenti condizioni economiche: - premio lordo annuo pro-capite: euro 87,00 - premio lordo annuo per 10 persone: euro 870,00 Rilevato che sotto il profilo economico il preventivo di AVIVA ITLIA SPA è addirittura inferiore alle attuali condizioni, nonostante la sopra descritta estensione sopra descritta di garanzie/massimali/condizioni temporali; Valutato altresì il preventivo di AVIVA ITALIA SPA: - coerente con la prestazione richiesta; - congruo (al di sotto del prezzo praticato dalla Compagnia “uscente” – euro 90,00 pro capite e quindi euro 900,00 per 10 persone); - competitivo, corrispondente alla migliore quotazione possibile alla luce del vantaggio economico sopra descritto e delle contestuali migliorie apportate alle condizioni generali di copertura; Ritenuto, conseguentemente, di affidare il servizio in argomento a AVIVA ITALIA SPA; Dato atto che con nota, prot. n. 22466/P di data 27/11/2020 è stata inviata via PEC, dal Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato, alla surrichiamata Compagnia assicurativa AVIVA ITALIA S.p.A. – Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano - Cf 09197520159 - Piva 10540250965 - Pec aimuwpec@legalmail.it, la richiesta di conferma del preventivo di spesa già inviato al broker dalla medesima Compagnia in sede di indagine conoscitiva di mercato, per la durata di mesi 12, ed è stato fissato il termine di mercoledì 2 dicembre 2020 per la presentazione della documentazione richiesta; Precisato che sono stati altresì inviati: - il Capitolato/polizza; - lo Schema di contratto; - il modello di tracciabilità dei flussi finanziari; ed è stato richiesto che per il periodo di copertura dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 (con eventuale facoltà di rinnovo al 31 dicembre 2024) la copertura in argomento sia 3
definitivamente “inclusa” nella polizza relativa al lotto 3 “Infortuni cumulativa” della gara europea richiamata in premessa. Precisato altresì che la stazione appaltante si è avvalsa della possibilità dettata dalla delibera numero 140 del 27 febbraio 2019, con la quale l’ANAC ha chiarito che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto, le stazioni appaltanti non sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici; Preso atto che, entro il termine del 2 dicembre 2020, AVIVA ITALIA SPA ha inviato la documentazione richiesta e confermato il preventivo di spesa per la durata di mesi 36 oltre all’eventuale rinnovo di mesi 12; Visto il punto 4.2.2 delle surrichiamate Linee guida n. 4, ai sensi del quale “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”; Dato atto che questo Servizio è già in possesso del DGUE della Compagnia AVIVA ITALIA SPA, acquisito per la gara avviata con il sopra richiamato decreto n. 1437/2020, In quanto tale Compagnia risulta essere aggiudicatario del lotto 3 “Infortuni cumulativa”; Rilevato che in capo all’affidatario sono state avviate e positivamente concluse le “Annotazioni riservate” ANAC, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 11/02/2021, dal quale risulta regolare la posizione contributiva di AVIVA ITALIA SPA; Ritenuto, ex articolo 32, comma 2 del Codice: - di affidare, mediante affidamento diretto ex articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, il servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni Assessori regionali ad AVIVA ITALIA SPA; - che l’affidamento in argomento avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 e con scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023. Lo scrivente Servizio si riserva inoltre la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo come sotto indicato; tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi alla Società almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario; - che il corrispettivo per il servizio è il seguente: PREMIO annuo lordo complessivo (imposte ed altre tasse incluse) euro 870,00 Ritenuto, altresì, di approvare l’allegato Schema di contratto che, unitamente al Capitolato tecnico/polizza e alla conferma del preventivo di spesa costituirà il contratto di servizio, che verrà stipulato mediante 4
scambio di corrispondenza; Ricordato che: - ex articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, anche per posta elettronica certificata; - non sussiste l’obbligo di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari ad euro 0 (zero) e non viene pertanto redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza; - non sussiste l’obbligo di indicare, ex articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice stesso (rectius: dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020); Ritenuto di prenotare le risorse finanziarie atte a garantire la copertura della spesa assicurativa de qua, prevedendo altresì, in via prudenziale, per eventuali franchigie, conguagli e regolazioni di premio, una spesa ulteriore del 10% rispetto al preventivo e così per un totale complessivo di euro 3.828,00, a carico del capitolo 537 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022, così suddivisi: - esercizio finanziario 2021: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); - esercizio finanziario 2022: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); - esercizio finanziario 2023: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); - esercizio finanziario 2024: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); Visti: - la Legge ed il Regolamento di Contabilità generale dello Stato; - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); - la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale” e s.m.i ed in particolare il comma 1 dell’articolo 40, ai sensi del quale “la prenotazione delle risorse è l'atto con il quale l’organo competente appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata”; - la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; - la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); - la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); - la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020); - il “Bilancio finanziario gestionale 2020” ex art. 5 della L.R. 26/2015 approvato con D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni; - il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.; Visto il decreto del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi n. 1926 di data 07/08/2020, con il quale il Vicedirettore centrale della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi 5
generali e sistemi informativi, ing. Luciano Zanelli, è stato preposto alla direzione del Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato; Decreta per le motivazioni in premessa: 1. di affidare, mediante affidamento diretto ex articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, il servizio di copertura assicurativa del rischio infortune Assessori regionali ad AVIVA ITALIA S.p.A. – Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano - Cf 09197520159 - Piva 10540250965 - Pec aimuwpec@legalmail.it, per la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 e con scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023, con facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo come sotto indicato; tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi alla Società almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario; 2. che il corrispettivo per il servizio di cui al punto 1 è il seguente: PREMIO annuo lordo PREMIO lordo RINNOVO di 12 MESI (imposte ed altre tasse per 36 mesi (imposte ed altre tasse incluse) (imposte ed altre tasse incluse) incluse) euro 870,00 euro 2.610,00 euro 870,00 3. di prenotare le risorse finanziarie atte a garantire la copertura della spesa assicurativa de qua, prevedendo altresì, in via prudenziale, per eventuali franchigie, conguagli e regolazioni di premio, una spesa ulteriore del 10% rispetto al preventivo e così per un totale complessivo di euro 3.828,00, a carico del capitolo 537 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022, così suddivisi: • esercizio finanziario 2021: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); • esercizio finanziario 2022: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); • esercizio finanziario 2023: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); • esercizio finanziario 2024: complessivi euro 957,00 (euro 870,00 + euro 87,00); 4. di fare espresso rinvio all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici; 1. che con successivi provvedimenti a firma del Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato, si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa e di liquidazione; 2. di approvare in allegato: • lo Schema di contratto; • il Capitolato tecnico/polizza; • la conferma del preventivo di spesa che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, che verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” come previsto dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012. Il Direttore di Servizio - Ing. Luciano Zanelli – 6
(Sottoscritto digitalmente) 7
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