Saluto del Presidente LND Cosimo Sibilia - COMUNICAZIONI - Dipartimento ...

Pagina creata da Raffaele Santini
 
CONTINUA A LEGGERE
Saluto del Presidente LND Cosimo Sibilia - COMUNICAZIONI - Dipartimento ...
Stagione Sportiva 2020/2021
   Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 10/07/2020

                                 COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 18 e delle circolari fino alla 9 della L.N.D. per la stagione
sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
                                     ******************************************

            Saluto del Presidente LND
                  Cosimo Sibilia
Gli abbracci e le lacrime di gioia per la vittoria del campionato, i sorrisi per aver dato il massimo e la
promessa di mettercela tutta anche il prossimo anno.
Tutti avremmo voluto vedere le calciatrici festeggiare in campo la conclusione di una stagione che ci stava
appassionando, come sappiamo ciò non è stato possibile. La cosa che più mi ha sorpreso negli ultimi mesi è
stata quella di percepire quanta passione ci sia per il calcio femminile nel nostro paese, quella stessa
passione che anche stavolta sarà il motore della prossima stagione. Nonostante il particolare momento
storico che ha messo a dura prova tutto il mondo sportivo, l’interesse per il calcio femminile non è andato
mai sopito durante gli ultimi mesi. Anzi, in tante regioni riscontriamo un fermento per la ripresa dell’attività
che sembra non aver esaurito affatto l’entusiasmo generato dalle imprese della Nazionale azzurra agli ultimi
mondiali. La crescita e l'evoluzione dell'intero passano anche dai risultati ottenuti nel dialogo istituzionale: su
proposta della LND infatti, il tavolo tecnico federale "promozione e sviluppo del vertice" ha accelerato di un
anno la riforma delle quattro promozioni dirette dalla Serie C, allargando il format della Serie B a 14 squadre.
Inoltre si è da poco concluso con successo il primo esperimento con gli esports nel femminile, faccio i miei
complimenti alla Sicula Leonzio per aver vinto il torneo e spero che questa disciplina possa svilupparsi
sempre di più.
In attesa di ricevere il via libera per una completa ripresa dell’attività in assoluta sicurezza per tutti i nostri
tesserati, voglio fare infine i miei auguri più sinceri a tutte le società, i dirigenti e le calciatrici per questo
nuovo inizio con l'auspicio di abbracciarci e poter esultare insieme presto.

                                                                                                          Cosimo Sibilia

                                                            1
Saluto del Vice Presidente LND
         Sandro Morgana
“Il coraggio dell’uguaglianza”.

Era questo lo slogan che avevo coniato per il calcio femminile e che, oggi, torna prepotentemente in primo
piano con un nuovo, inedito significato.
L’uguaglianza che cerchiamo, in questa caldissima estate di ‘fase 2’ post emergenza sanitaria Covid - con la
speranza, certo, che non abbia a ripetersi quanto vissuto e patito dal nostro Paese nei mesi scorsi - è
l’uguaglianza a ieri.

Vogliamo, dobbiamo e possiamo tornare ad avere il coraggio di essere come ieri, come prima che il mondo
cambiasse, forse per sempre.

La Stagione Sportiva che ci lasciamo alle spalle, con la sua classifica congelata e con la stessa attività
sportiva ferma per un motivo tanto grande e pauroso che - giustamente - ha messo in secondo piano lo
sport, il divertimento, la socialità, sarà lo spartiacque per il calcio femminile. Ci saranno infatti, come in ogni
ambito della vita, un ‘prima’ ed un ’dopo’ emergenza sanitaria. Compito di ognuno è trovare il coraggio di
affrontare la sfida del futuro con la giusta serenità d’animo.

Nel grande libro del calcio femminile, la stagione 19/20 non sarà un pagina strappata, non si deve
dimenticare il passato, ma anzi sarà il foglio bianco sul quale delineare la ripartenza oggi.

Ed eccoci, finalmente. Si torna a giocare, con tutti i distinguo e le specifiche, ma si torna sui campi, ed è
quello che tutti volevamo.

Relativamente al Campionato Juniores che, speriamo, per le Società di Serie C possa vivere una
dimensione di diversa prospettiva sportiva, non può non evidenziarsi il prezioso lavoro svolto dai Comitati
Regionali, con la fase locale negli scorsi anni, ha permesso al movimento di crescere e maturare, ed è con
gratitudine che oggi possiamo pensare ad una fase diversa in una condizione di grande collaborazione che
deve essere figlia prediletta dell’attività capillare ed insostituibile svolta sul territorio dai nostri Comitati.

L’altra novità è legata al difficile momento che le nostre società hanno vissuto e stanno vivendo. Alla luce
della graduale ripresa economica e sociale in corso, con la piena consapevolezza del disagio che i mesi di
forzata inattività hanno arrecato alle società sportive, patito soprattutto dal calcio femminile del quale
l’imprenditoria locale è alla base della sopravvivenza, comprendendo che la volontà di tornare a giocare
deve necessariamente essere sostenibile e sostenuta per poter fruttare, tutte le Società che parteciperanno
al Campionato di Serie C 2020/2021, riceveranno un primo ‘Contributo Straordinario Covid’ pari ad € 700,00
quale sostegno per agevolare la ripartenza.

Un ulteriore segno della presenza della Lega Nazionale Dilettanti perché finalmente si possa tornare a vivere
serenamente, a giocare con lo spirito giusto.

Colgo l’occasione per augurare un’altra Stagione ricca di soddisfazioni a tutti; insieme, se vogliamo, per
costruire il nostro futuro.
Buon calcio femminile a tutti.

                                                                                                 Sandro Morgana

                                                        2
Art. 32bis N.O.I.F.
1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente
compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di
appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento,
fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7
del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a
mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società
di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente
interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di
decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le
modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
2bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola
durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di
accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento
coinciderà con la durata dell’accordo economico.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al
precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni
dalla conclusione del medesimo Campionato.

                                   ******************************************

                               Art. 43 N.O.I.F.
Si rammenta quanto al Comunicato Ufficiale n. 2 della LND: “Si richiamano le Società associate alla L.N.D.
al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri
tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta
alcuna tutela assicurativa.
Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia
da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno
provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva (agonistica o
non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in
corso di validità”.

                                                        3
Invio liste di svincolo, variazioni
  di tesseramento, trasferimenti
Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Giugno 2020,
così come riportato al CU 328 della L.N.D. del 23 Giugno 2020
  Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le
  variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e
          società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla
Lega Nazionale Dilettanti.
La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i
Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita
a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento
Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe
Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3, 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo)
può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 Maggio 2021. La data di
deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio
a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo),
può essere effettuato:
- da mercoledì 1 Luglio 2020 a mercoledì 31 Marzo 2021 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini
fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” - art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista
dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie
B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
      da martedì 1 Settembre a martedì 15 Settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art.
          113 delle N.O.I.F.
      da mercoledì 16 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della Società
          dilettantistica;
      da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società
          dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti
termini.

                                   ******************************************

                                                        4
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00)
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via
telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste
entro i termini fissati.

                                    ******************************************

2A. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società
appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti
può avvenire nei seguenti periodi:
dal 1 Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00);
dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00);
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.)
Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società
appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile
può avvenire nei seguenti periodi:
dal 1 Luglio 2020 al 15 Settembre 2020 (ore 19.00);
dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00);
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.)
                                    ******************************************

3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie
B, Serie C
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società
dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.)
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti
termini.

                                    ******************************************

                                                           5
4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale
Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma
elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richiesta di tesseramento presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini
fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

                                    ******************************************

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis
N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani
e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:
       da mercoledì 1 Luglio 2020 a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinques delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non
può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.

                                    ******************************************

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1 Febbraio
2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinques delle N.O.I.F. Ai sensi
del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche
di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto
all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.
sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di
tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma
federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva
successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la
piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Un calciatore tesserato come
professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da
quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

                                                           6
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro lunedì 1
Febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da
professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 Marzo 2021, di calciatori italiani
dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle
N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate
all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale
tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
                                   ******************************************

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
A) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di trasferimento da temporaneo a
definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
a) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da Società professionistiche a
Società dilettantistiche:
     da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)
b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a
Società professionistiche:
     da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra
società dilettantistiche:
     da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)
     da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00)

B) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”,
devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati:
       da mercoledì 1 Luglio a lunedì 20 Luglio 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse
pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)
Liste di svincolo suppletive:
       da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse
pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo
periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020.
C) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al
Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto:
a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione
b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti
termini.

                                                         7
D) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre martedì 15 Giugno 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti
provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1 Luglio 2021.
E) Termini e modalità per l’invio delle liste di svincolo di calciatori “giovani”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di
svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
       da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00).
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse
pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo
periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020.

F) Termini e modalità per le variazioni di attività
Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di
attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)

                                  *****************************************

                                                       8
Tesseramento online calciatrici
Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo
svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura online. Le Società
affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella “Area
Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “Tesseramento LND”.
La documentazione prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei
tempi previsti dalla vigente normativa. Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà
monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento del tesseramento Poiché in ambito dilettantistico
il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale attestante la costituzione del
vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si
potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l’utilizzo di un’atleta in cui venga riscontrata,
successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l’irregolarità, invalidità o
nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui questa
abbia partecipato.
                                   ******************************************

                                  Tessera personale calciatrice
Dalla procedura telematica del tesseramento online è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera
personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato
l’elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. Salvare
provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della
copia di un valido documento d’identità ed inviato telematicamente al Dipartimento. Nell’area “Pratiche
cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera. La tessera ha validità triennale e la
Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria “Area Società” per predisporre
l’eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate
in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità
personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:
       Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice
        fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
       Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la
        tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di questo Dipartimento
        Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
       Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla alla
        medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano le stesse a
        spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile.

                                   ******************************************

                                      Tessere accompagnatori
Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri ‘Dirigenti Ufficiali’ e, in
via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione
della ‘Tessera Personale Dirigente Ufficiale’. I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco
solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di
categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In
attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il ‘documento provvisorio’, che potrà essere
stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

                                                          9
Art. 94 ter N.O.I.F.
  Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e
                    accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla
Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di
lavoro autonomo o subordinato.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato
Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A
Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi
economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di
trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi
possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da
corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti
accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale
Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione
Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici
tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia
stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31
ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti
successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei
medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della
società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al
calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può
essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il
deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti
cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che
temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto
di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno
prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della
Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di
spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6.Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi
superiori a Euro 30.658,00.
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il
Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati
Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di
accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono
prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del
calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della
stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale
data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono
essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale
comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto
adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei
suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli
eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo
definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

                                                        10
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che
prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle
parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. ABROGATO
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere
avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici
della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al
Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione
della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione
vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della
L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al
Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere
corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente
tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società
del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile
partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni
sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma
risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo
per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della
Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla
comunicazione della decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D.
divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione
vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà
ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano
integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
12 bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento
Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso
di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti
annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono
prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale
dell’accordo. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data
devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere
depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione
all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere
effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal
competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia
Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31
maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le
suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al campionato di competenza.

                                                         11
Art. 96 N.O.I.F.                                      (premio di preparazione)

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o
“non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati
come “giovani”, con vincolo annuale, per Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono
tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un
“premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle
Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo
della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indiati nella specifica tabella
al comma 5 del presente articolo. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega
Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la
richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di
preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe
professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con
vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da
società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù
di quanto sopra, alla stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega
Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno
dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle società
richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i
corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è
maturato il premio. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per
intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga
tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo
temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in
relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla
precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione
essenziale per il diritto al premio.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne
hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale,
d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione
ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della
Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale –
sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una
penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla
Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso
deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di
spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle
precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la
Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito
prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della
controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del
ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà
avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato
l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione
dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da cinque
componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per
ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il
Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati,
il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin
dall'inizio al procedimento stesso.

                                                         12
4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui
è maturato.
Tabella “premio di preparazione”:

  * In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

                                                                          13
Art. 110 N.O.I.F.
                                      Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga
esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi
eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore:
a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l’originario rapporto con la società
cedente; b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà
alla sua scadenza naturale. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe
Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici
svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del
Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per
la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle
attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa
tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere
lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e
inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di
svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera
indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o
Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal
15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale.
Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale
Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano
esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo
svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo
in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo
svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo
svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa.
Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le
calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali
sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è
automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati
ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei
calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il
trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che
non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

                                                          14
Rapporti tra Società e allenatori
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C
Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno
lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore
dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a
Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i
programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione
Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico
della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle
Società di Serie C Femminile, di Eccellenza 61 Femminile e di Promozione Femminile che intendano
confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La
deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti
Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla
conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi
alla frequenza qualora venga ammesso.
                                  ******************************************

          Date di inizio delle attività
                                       Campionato di Serie C
                                 DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 - ore 14.30

                                  ******************************************

                                       Coppa Italia di Serie C
                                DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 - ore 14.30

                                  ******************************************

                         Fase nazionale Coppa Italia regionale
                                  DOMENICA 23 MAGGIO 2021 - ore 15.00

                                  ******************************************

                                                       15
Campionato Serie C 2020/2021
Il Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 sarà articolato su quattro Gironi da almeno 12
squadre. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione:
     N. 42 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato
      Nazionale di Serie C della passata Stagione Sportiva 2019/2020;
     N. 2 società retrocesse dalla Serie B Stagione Sportiva 2019/2020;
     N. 17 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della passata Stagione
      Sportiva 2019/2020;
In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2020/2021, nel Campionato Nazionale di
Serie C verrà mantenuto il numero di società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al
Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C risultasse
superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell’organico fino al raggiungimento del numero
massimo di società partecipanti al suddetto Campionato.
                                   ******************************************

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2021/2022
Le quattro Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere
l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022.

All’esito della Stagione Sportiva 2020/2021, per la determinazione delle squadre prime classificate nei
rispettivi Gironi, in caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, si procederà così come all’art.
51 delle N.O.I.F., alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale ‘Gino Bozzi’
di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal DCF. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione
all’assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all’obbligo di far
presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la
presenza a bordo campo dell’ambulanza.

                                   ******************************************

RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA PER LA SS 2021/2022
Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto nei rispettivi Gironi del Campionato di Serie C
retrocedono direttamente ai Campionati di Eccellenza dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva
2021/2022.
In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà così
come all’art. 51 delle N.O.I.F. alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale
‘Gino Bozzi’ di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal
Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà
all’effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all’assistenza medica, tutte le società disputanti gli
spareggi dovranno ottemperare all’obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del
Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell’ambulanza.

                                                        16
Puoi anche leggere