Saluto del Presidente LND Cosimo Sibilia - COMUNICAZIONI - Dipartimento ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Stagione Sportiva 2020/2021 Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 10/07/2020 COMUNICAZIONI Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 18 e delle circolari fino alla 9 della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it ****************************************** Saluto del Presidente LND Cosimo Sibilia Gli abbracci e le lacrime di gioia per la vittoria del campionato, i sorrisi per aver dato il massimo e la promessa di mettercela tutta anche il prossimo anno. Tutti avremmo voluto vedere le calciatrici festeggiare in campo la conclusione di una stagione che ci stava appassionando, come sappiamo ciò non è stato possibile. La cosa che più mi ha sorpreso negli ultimi mesi è stata quella di percepire quanta passione ci sia per il calcio femminile nel nostro paese, quella stessa passione che anche stavolta sarà il motore della prossima stagione. Nonostante il particolare momento storico che ha messo a dura prova tutto il mondo sportivo, l’interesse per il calcio femminile non è andato mai sopito durante gli ultimi mesi. Anzi, in tante regioni riscontriamo un fermento per la ripresa dell’attività che sembra non aver esaurito affatto l’entusiasmo generato dalle imprese della Nazionale azzurra agli ultimi mondiali. La crescita e l'evoluzione dell'intero passano anche dai risultati ottenuti nel dialogo istituzionale: su proposta della LND infatti, il tavolo tecnico federale "promozione e sviluppo del vertice" ha accelerato di un anno la riforma delle quattro promozioni dirette dalla Serie C, allargando il format della Serie B a 14 squadre. Inoltre si è da poco concluso con successo il primo esperimento con gli esports nel femminile, faccio i miei complimenti alla Sicula Leonzio per aver vinto il torneo e spero che questa disciplina possa svilupparsi sempre di più. In attesa di ricevere il via libera per una completa ripresa dell’attività in assoluta sicurezza per tutti i nostri tesserati, voglio fare infine i miei auguri più sinceri a tutte le società, i dirigenti e le calciatrici per questo nuovo inizio con l'auspicio di abbracciarci e poter esultare insieme presto. Cosimo Sibilia 1
Saluto del Vice Presidente LND Sandro Morgana “Il coraggio dell’uguaglianza”. Era questo lo slogan che avevo coniato per il calcio femminile e che, oggi, torna prepotentemente in primo piano con un nuovo, inedito significato. L’uguaglianza che cerchiamo, in questa caldissima estate di ‘fase 2’ post emergenza sanitaria Covid - con la speranza, certo, che non abbia a ripetersi quanto vissuto e patito dal nostro Paese nei mesi scorsi - è l’uguaglianza a ieri. Vogliamo, dobbiamo e possiamo tornare ad avere il coraggio di essere come ieri, come prima che il mondo cambiasse, forse per sempre. La Stagione Sportiva che ci lasciamo alle spalle, con la sua classifica congelata e con la stessa attività sportiva ferma per un motivo tanto grande e pauroso che - giustamente - ha messo in secondo piano lo sport, il divertimento, la socialità, sarà lo spartiacque per il calcio femminile. Ci saranno infatti, come in ogni ambito della vita, un ‘prima’ ed un ’dopo’ emergenza sanitaria. Compito di ognuno è trovare il coraggio di affrontare la sfida del futuro con la giusta serenità d’animo. Nel grande libro del calcio femminile, la stagione 19/20 non sarà un pagina strappata, non si deve dimenticare il passato, ma anzi sarà il foglio bianco sul quale delineare la ripartenza oggi. Ed eccoci, finalmente. Si torna a giocare, con tutti i distinguo e le specifiche, ma si torna sui campi, ed è quello che tutti volevamo. Relativamente al Campionato Juniores che, speriamo, per le Società di Serie C possa vivere una dimensione di diversa prospettiva sportiva, non può non evidenziarsi il prezioso lavoro svolto dai Comitati Regionali, con la fase locale negli scorsi anni, ha permesso al movimento di crescere e maturare, ed è con gratitudine che oggi possiamo pensare ad una fase diversa in una condizione di grande collaborazione che deve essere figlia prediletta dell’attività capillare ed insostituibile svolta sul territorio dai nostri Comitati. L’altra novità è legata al difficile momento che le nostre società hanno vissuto e stanno vivendo. Alla luce della graduale ripresa economica e sociale in corso, con la piena consapevolezza del disagio che i mesi di forzata inattività hanno arrecato alle società sportive, patito soprattutto dal calcio femminile del quale l’imprenditoria locale è alla base della sopravvivenza, comprendendo che la volontà di tornare a giocare deve necessariamente essere sostenibile e sostenuta per poter fruttare, tutte le Società che parteciperanno al Campionato di Serie C 2020/2021, riceveranno un primo ‘Contributo Straordinario Covid’ pari ad € 700,00 quale sostegno per agevolare la ripartenza. Un ulteriore segno della presenza della Lega Nazionale Dilettanti perché finalmente si possa tornare a vivere serenamente, a giocare con lo spirito giusto. Colgo l’occasione per augurare un’altra Stagione ricca di soddisfazioni a tutti; insieme, se vogliamo, per costruire il nostro futuro. Buon calcio femminile a tutti. Sandro Morgana 2
Art. 32bis N.O.I.F. 1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 2bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. ****************************************** Art. 43 N.O.I.F. Si rammenta quanto al Comunicato Ufficiale n. 2 della LND: “Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità”. 3
Invio liste di svincolo, variazioni di tesseramento, trasferimenti Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Giugno 2020, così come riportato al CU 328 della L.N.D. del 23 Giugno 2020 Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2020/2021 Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3, 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato. 1. Variazioni di tesseramento Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: a) Calciatori “giovani dilettanti” Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 Maggio 2021. La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. b) Calciatori “non professionisti” Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato: - da mercoledì 1 Luglio 2020 a mercoledì 31 Marzo 2021 (ore 19.00) La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” - art. 113 N.O.I.F. I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: da martedì 1 Settembre a martedì 15 Settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F. da mercoledì 16 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica; da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica; La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini. ****************************************** 4
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00) b) da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00) Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. ****************************************** 2A. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi: dal 1 Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00); dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00); Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi: dal 1 Luglio 2020 al 15 Settembre 2020 (ore 19.00); dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00); Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) ****************************************** 3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B, Serie C Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.) Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini. ****************************************** 5
4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richiesta di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. ****************************************** 5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F. 6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo: da mercoledì 1 Luglio 2020 a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinques delle N.O.I.F. Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. ****************************************** 7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero a) Calciatori stranieri Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1 Febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinques delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 6
b) Calciatori italiani Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro lunedì 1 Febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 Marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.. Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. ****************************************** 8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: A) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: a) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche: da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche: da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche: da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00) da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00) B) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati: da mercoledì 1 Luglio a lunedì 20 Luglio 2020 (ore 19.00) (vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati) Liste di svincolo suppletive: da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00) (vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020. C) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F. Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto: a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini. 7
D) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 Giugno 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1 Luglio 2021. E) Termini e modalità per l’invio delle liste di svincolo di calciatori “giovani” Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti: da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00). (vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020. F) Termini e modalità per le variazioni di attività Art. 118 delle N.O.I.F. Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00) ***************************************** 8
Tesseramento online calciatrici Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura online. Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella “Area Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “Tesseramento LND”. La documentazione prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei tempi previsti dalla vigente normativa. Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento del tesseramento Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l’utilizzo di un’atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l’irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui questa abbia partecipato. ****************************************** Tessera personale calciatrice Dalla procedura telematica del tesseramento online è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato l’elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato telematicamente al Dipartimento. Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera. La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati. Si ricorda che: Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa. Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di questo Dipartimento Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta. Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla alla medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile. ****************************************** Tessere accompagnatori Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri ‘Dirigenti Ufficiali’ e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della ‘Tessera Personale Dirigente Ufficiale’. I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il ‘documento provvisorio’, che potrà essere stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo. 9
Art. 94 ter N.O.I.F. Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. 1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. 3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato. 4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. 5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno). 6.Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00. 7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali. 10
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 9. ABROGATO 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa. 12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 12 bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell’accordo. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 11
Art. 96 N.O.I.F. (premio di preparazione) 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indiati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il premio. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 12
4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tabella “premio di preparazione”: * In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato. 13
Art. 110 N.O.I.F. Svincolo per inattività della società 1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore: a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l’originario rapporto con la società cedente; b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti. 2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva. 3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici. 4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente. 6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. 7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento. 14
Rapporti tra Società e allenatori I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza 61 Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. ****************************************** Date di inizio delle attività Campionato di Serie C DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 - ore 14.30 ****************************************** Coppa Italia di Serie C DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 - ore 14.30 ****************************************** Fase nazionale Coppa Italia regionale DOMENICA 23 MAGGIO 2021 - ore 15.00 ****************************************** 15
Campionato Serie C 2020/2021 Il Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 sarà articolato su quattro Gironi da almeno 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione: N. 42 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C della passata Stagione Sportiva 2019/2020; N. 2 società retrocesse dalla Serie B Stagione Sportiva 2019/2020; N. 17 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della passata Stagione Sportiva 2019/2020; In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2020/2021, nel Campionato Nazionale di Serie C verrà mantenuto il numero di società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C risultasse superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell’organico fino al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti al suddetto Campionato. ****************************************** PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2021/2022 Le quattro Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022. All’esito della Stagione Sportiva 2020/2021, per la determinazione delle squadre prime classificate nei rispettivi Gironi, in caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, si procederà così come all’art. 51 delle N.O.I.F., alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale ‘Gino Bozzi’ di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal DCF. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all’assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all’obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell’ambulanza. ****************************************** RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA PER LA SS 2021/2022 Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto nei rispettivi Gironi del Campionato di Serie C retrocedono direttamente ai Campionati di Eccellenza dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2021/2022. In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà così come all’art. 51 delle N.O.I.F. alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale ‘Gino Bozzi’ di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all’assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all’obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell’ambulanza. 16
Puoi anche leggere