Nutrition & Health Claims - Avv. Dario Dongo 2018 Ph.D. in diritto alimentare europeo Bruxelles - Milano - Genova - Roma ...
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Nutrition & Health Claims Avv. Dario Dongo © 2018 Ph.D. in diritto alimentare europeo Bruxelles – Milano – Genova - Roma dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Art. 30 Contenuto 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Esenzioni • prodotti di microimprese (
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale ALLEGATO XV ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Esempio da dati INRAN: codice alimento 000900 BISCOTTI FROLLINI Valori nutrizionali medi per 100 g Formato tabellare Energia 1914kJ 455kcal Grassi 14g di cui acidi grassi saturi 0g Carboidrati 74g di cui zuccheri 22g Formato lineare Fibre 1,9g Proteine 7,2g Sale 0,56g Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente Valori nutrizionali medi per 100g: energia 1901 kJ, 452 kcal; grassi 13,8g, di cui saturi 0g; carboidrati 73,7g, di cui zuccheri 22g; fibre 1,9g;proteine 7,2g, sale 0,56g. Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Art. 31 Calcolo 1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV ALLEGATO XIV COEFFICIENTI DI CONVERSIONE COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: — carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g — 4 kcal/g — polioli 10 kJ/g — 2,4 kcal/g — proteine 17 kJ/g — 4 kcal/g — grassi 37 kJ/g — 9 kcal/g — salatrim 25 kJ/g — 6 kcal/g — alcol (etanolo) 29 kJ/g — 7 kcal/g — acidi organici 13 kJ/g — 3 kcal/g — fibre 8 kJ/g — 2 kcal/g — eritritolo 0 kJ/g — 0 kcal/g
Ministero della Salute 2016 LINEE GUIDA SULLE TOLLERANZE ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI CONTROLLO UFFICIALE Le presenti linee guida sono state predisposte alla luce del seguente documento della Commissione europea: ”Document guidance for the control of compliance with EU legislation on reg. (EU) 1169/2011, dir. 90/496/EEC and dir. 2002/46/EC with regard to the setting of tolerances for nutrient values declared on a label”.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA L’obiettivo è di fornire una linea guida sia alle Autorità che effettuano il controllo ufficiale sia agli operatori del settore alimentare (OSA) sulla tolleranza applicabile alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta, nell’ottica di assicurare una corretta informazione ai consumatori. La tolleranza rappresenta la differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell’ambito del controllo ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all’esportazione in Paesi terzi. I principi generali contenuti nel capitolo 1 si applicano a: 1) “Dichiarazione nutrizionale” o “Etichettatura nutrizionale” degli alimenti: a) ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011, b) addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006, c) che riportano claim ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006;
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA omissis I capitoli 2 e 4 si applicano a: 1) “Dichiarazione nutrizionale” o “Etichettatura nutrizionale” degli alimenti: a) ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011, b) addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006, c) che riportano claim ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006;
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI La quantità di nutrienti in un alimento può variare rispetto al valore dichiarato in etichetta per diversi fattori. Pertanto occorre definire le modalità con cui dichiararne il tenore nonché quelle con cui valutare eventuali discostamenti dal dichiarato. Lo scostamento in difetto o in eccesso rispetto al valore dichiarato ritenuto ammissibile rappresenta rispettivamente la tolleranza in difetto o in eccesso.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA 1.1 VALORE DICHIARATO Secondo il Regolamento (UE) 1169/2011, il valore dichiarato di energia e di nutrienti deve essere inteso come il valore medio che meglio rappresenta la quantità contenuta nell’alimento anche in relazione alla naturale variabilità riscontrabile, e che dipende da numerosi fattori. Il tenore dichiarato in etichetta dall’OSA deve essere un valore medio ottenuto sulla base di: - analisi effettuate sull’alimento; - conteggio dei contenuti medi degli ingredienti usati sia conosciuti sia calcolati; - conteggio derivato da dati generalmente stabiliti e accettati. Inoltre, poiché la scelta del tenore dichiarato deve essere una media tra i valori possibili, tale tenore non deve coincidere con il limite di tolleranza in difetto per nutrienti di cui si raccomanda al consumatore di ridurre l’apporto oppure con il limite di tolleranza in eccesso nel caso contrario. I valori dichiarati devono essere compresi nei limiti di tolleranza per tutta la shelf life del prodotto.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA 1.4 REGOLE DI ARROTONDAMENTO Le regole di arrotondamento sono utili sia per la dichiarazione dei nutrienti sia per la definizione dei valori di tolleranza (tab. 1). Gli arrotondamenti derivanti da tali regole vanno tenuti in conto durante le analisi effettuate in fase di controllo ufficiale. Pertanto i limiti di tolleranza vanno calcolati sulla base dell’intervallo, risultante dalle regole di arrotondamento, al cui interno si colloca il valore dichiarato. Ad esempio, se il valore dichiarato è 12 g, il calcolo della tolleranza va fatto tenuto conto che tale valore corrisponde, sulla base degli arrotondamenti, ad una quantità compresa tra 11.5 g e 12.4 g.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA Tabella 1: REGOLE DI ARROTONDAMENTO APPLICABILI ALLA DICHIARAZIONE DEI NUTRIENTI Elemento nutritivo Quantità Arrotondamento all’unità di kJ/kcal più vicina senza Energia decimali Grassi*, carboidrati*, zuccheri*, ≥ 10 g per 100g o 100ml al grammo più vicino senza decimali proteine*, fibre*, polioli*, amido* < 10g e < 0.5g per 100g o 100ml al decigrammo più vicino (0.1g) (*Non applicabile alle per quantità irrilevabili o concentrazione “0 g” o “0.5 g” sottocategorie) ≤ 0.5g per 100g o 100ml può essere dichiarato Acidi grassi saturi*, ≥ 10g per 100g o 100ml al grammo più vicino senza decimali monoinsaturi*, polinsaturi* < 10g e > 0.1g per 100g o 100ml al decigrammo più vicino (0.1g) (*Non applicabile alle per quantità irrilevabili o concentrazione “0 g” o “< 0.1 g” sottocategorie) ≤ 0.1 g per 100 g o 100ml può essere dichiarato ≥ 1 g per 100 g o ml al decigrammo più vicino (0.1g) < 1 g e > 0.0125 g per 100 g o ml al centigrammo più vicino (0.01g) Sale per quantità irrilevabile o “0 g” o “
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA CAPITOLO 2 VALORI DI TOLLERANZA APPLICABILI AD ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI La tabella 2 riporta i valori di tolleranza applicabili alla dichiarazione nutrizionale degli alimenti diversi dagli integratori alimentari. Nel caso di nutrienti oggetto di uno o più claim nutrizionali o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 e per alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 possono applicarsi i limiti della tabella 2 oppure quelli della tabella 4 secondo quanto specificato nel Capitolo 4. I valori indicati comprendono l’incertezza di misura associata con il valore misurato.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA Tabella 2: TOLLERANZA PER ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Tolleranza ammissibile, che Quantità Nutriente include l’incertezza di misura In eccesso In difetto Vitamine (ad esclusione della + 50% - 35% vitamina C in alimenti liquidi) Vitamina C in alimenti liquidi + 100% - 35% Minerali + 45% - 35% < 10 g per 100 g: +2g -2g Carboidrati, Zuccheri, Proteine, 10-40 g per 100 g: + 0% - 20% Fibre > 40 g per 100 g: +8g -8g < 10 g per 100 g: + 1,5 g - 1,5 g Grassi 10-40 g per 100 g: + 20% - 20% > 40 g per 100 g: +8g -8g Acidi grassi saturi, < 4 g per 100 g: + 0.8 g - 0.8 g Acidi grassi monoinsaturi, Acidi grassi polinsaturi ≥ 4 g per 100 g: + 20% - 20% < 1.25 g per 100 g: + 0.375 g - 0.375 g Sale ≥ 1.25 g per 100 g: + 20% - 20%
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA CAPITOLO 4 TOLLERANZA APPLICABILE AI LIVELLI DI NUTRIENTI E ALTRE SOSTANZE DICHIARATI QUANDO CORRISPONDENTI AI LIVELLI RICHIESTI PER I CLAIM DAL REGOLAMENTO (CE) 1924/2006 E AI LIVELLI DI VITAMINE E MINERALI AGGIUNTI AGLI ALIMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1925/2006 La tabella 4 riporta i valori di tolleranza applicabili a: - nutrienti e/o ad altre sostanze contenuti in alimenti e in integratori alimentari oggetto di uno o più claim nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006, quando il valore dichiarato in etichetta è uguale a quello stabilito come condizione d’uso del claim; - nutrienti e/o ad altre sostanze contenuti in alimenti e in integratori alimentari oggetto di uno o più claim nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006, quando il valore dichiarato in etichetta, pur diverso da quello specificato nella condizione d’uso del claim, diventa sovrapponibile a quest’ultimo applicando i limiti di tolleranza previsti dalla tabella 2 o dalla tabella 3 rispettivamente;
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA - vitamine e minerali aggiunti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006, quando il valore dichiarato in etichetta è uguale al livello minimo significativo previsto dal regolamento 1925/2006; - vitamine e minerali aggiunti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006, quando il valore dichiarato in etichetta, pur diverso dal valore minimo previsto dal Reg. (CE) 1925/2006, diventa sovrapponibile a quest’ultimo applicando i limiti di tolleranza previsti dalla tabella 2 o dalla tabella 3 rispettivamente. Come regola generale, vale il principio che il valore stabilito come condizione per il claim coincide con il valore di tolleranza (lato 2 della tolleranza) e ammette solo l’incertezza della misura. Si applica pertanto la tabella 4. Nel caso dell’aggiunta di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 il valore minimo significativo corrisponde alla tolleranza in difetto (lato 2 della tolleranza) e ammette solo l’incertezza della misura. Si applica, anche in questo caso, la tabella 4. Lo stesso concetto si applica quando, pur essendo diverso il valore dichiarato in etichetta da quello stabilito per il claim o da quello minimo definito dal regolamento (CE) 1925/2006, applicando le tolleranze delle tabelle 2 o 3 il valore risultante arriva ad essere uguale o, a seconda dei casi, in eccesso o in difetto rispetto a tale valore. I valori indicati comprendono l’incertezza di misura associata con il valore misurato.
Ministero della Salute 2016 / DGSANCO 2012 LINEE GUIDA Tabella 4: Tolleranze ammissibili per nutrienti/altre sostanze oggetto di claim e vitamine e minerali aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 Lato 1 della tolleranza in eccesso o in difetto non Lato 2 della tolleranza legato al claim (inclusa l’incertezza di misura) Vitamine (ad esclusione della vitamina +50% - Incertezza della misura C in alimenti liquidi) Vitamina C in alimenti liquidi +100% - Incertezza della misura Minerali +45% - Incertezza della misura Carboidrati* < 10 g per 100 g: +4 g - Incertezza della misura Proteine* 10-40 g per 100 g: +40% - Incertezza della misura Fibre* > 40 g per 100 g: +16 g - Incertezza della misura Zuccheri < 10 g per 100 g: -4 g - Incertezza della misura 10-40 g per 100 g: -40% - Incertezza della misura > 40 g per 100 g: -16 g - Incertezza della misura Grassi* < 10 g per 100 g: -3 g - Incertezza della misura 10-40 g per 100 g: -40% - Incertezza della misura > 40 g per 100 g: -16 g - Incertezza della misura Acidi grassi saturi* < 4 g per 100 g: -16 g - Incertezza della misura ≥ 4 g per 100 g: -40% - Incertezza della misura Acidi grassi monoinsaturi* < 4 g per 100 g: -16 g - Incertezza della misura Acidi grassi polinsaturi* ≥ 4 g per 100 g: -40% - Incertezza della misura Sale < 1.25 g per 100 g: -0,75 g - Incertezza della misura ≥ 1.25 g per 100 g: -40% - Incertezza della misura * non applicabile alle sottocategorie
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale omissis 3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. 4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Articolo 32 Espressione per 100 g o per 100 ml 1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV. 2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml. 3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale 4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B. 5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Articolo 33 Espressione per porzione o per unità di consumo 1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio: a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2; b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali; c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4. 2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo. 3. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo. 4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale Articolo 34 Presentazione 1. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV. 2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.
Reg. UE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale 3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate: a) nel campo visivo principale; e b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo. 5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.
Reg. UE 1169/11 ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI) 1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento Vitamina A 800 µg Cloruro 800 mg Vitamina D 5 µg Calcio 800 mg Vitamina E 12 mg Fosforo 700 mg Vitamina K 75 µg Magnesio 375 mg Vitamina C 80 mg Ferro 14 mg Tiammina 1,1 mg Zinco 10 mg Riboflavina 1,4 mg Rame 1 mg Niacina 16 mg Manganese 2 mg Vitamina B6 1,4 mg Fluoro 3,5 mg Acido folico 200 µg Selenio 55 µg Vitamina B12 2,5 µg Cromo 40 µg Biotina 50 µg Molibdeno 50 µg Acido pantotenico 6 mg Iodio 150 µg Potassio 2000 mg
Reg. UE 1169/11 ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI) 2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali — 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande, — il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure — il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
Reg. UE 1169/11 ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO PARTE B — CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI) Elementi nutritivi o energetici Consumo di riferimento Valore energetico 8400 kJ (2000 kcal) Grassi totali 70 g Acidi grassi saturi 20 g Carboidrati 260 g Zuccheri 90 g Sale 6g
Nutrition & Health Claims Regolamento (CE) n. 1924/06
Campo di applicazione (1) Indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale (art. 1.2) -> tutte le informazioni B2C riferite all’alimento (e non invece, a esempio, alla composizione di un pasto, o alla dieta complessiva) -> sono comprese le informazioni su internet
Campo di applicazione (2) 1) trademarks (marchi registrati) 2) brand names (marchi non registrati ma consolidati sul mercato e tutelabili secondo la legislazione nazionale) 3) fancy names (categoria residuale) -> Moratoria sino al 19.1.2022 per “1” e “2” anteriori a 1.1.05 -> Trascorsi i quindici anni, i marchi che avranno beneficiato della moratoria dovranno recare anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute, conforme alle disposizioni del regolamento (art. 1.3)
Campo di applicazione (3) ▪ Descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute -> es. “digestivi”, “pastiglie contro la tosse”, “biscotti per la salute” -> possibile deroga, mediante apposita procedura (art. 1.4, 25. 2)
Definizioni: claim ▪ «indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione - non obbligatoria, in base alla legislazione comunitaria o nazionale, - comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che - affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche (art. 2.2.1)
Definizioni: nutrition claim ▪ «indicazione nutrizionale»: indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali, dovute: a) all’energia (kcal.) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene (art. 2.2.4)
Definizioni: health claim ▪ «indicazione sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute (art. 2.2.5) ▪ «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana (art. 2.2.6)
Requisiti generali (memento Circ. Min. Sal. 15.3.08) ▪ L'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: ➢ essere falso, ambiguo o fuorviante ➢ dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti ➢ incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento ➢ affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive ➢ fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche (art. 3)
Condizioni generali (memento Circ. Min. Sal. 15.3.08) ▪ Prove scientifiche generalmente accettate a sostegno dell’effetto benefico ▪ Presenza/assenza della sostanza in quantità significativa o comunque tale da produrre l’effetto indicato ▪ Bio-disponibilità della sostanza ▪ Rilevanza dell’apporto nella quantità ragionevolmente consumata ▪ Comprensibilità indicazione da consumatore medio ▪ Riferimento indicazioni al prodotto pronto per il consumo (art. 5)
Claims nutrizionali ▪ Sono ammesse le sole indicazioni nutrizionali elencate in Allegato, alle condizioni ivi previste (art. 8.1)
Claims nutrizionali: Allegato (1) ▪ A basso contenuto calorico: il prodotto deve contenere non più di 40kcal (170kJ) per 100g, ovvero non più di 20kcal (80kJ) per 100ml. Edulcoranti non più 4kcal (17kJ)/dose unitaria, equivalente a 6g di zucchero (circa un cucchiaino) ▪ A ridotto contenuto calorico/light: il valore energetico deve essere stato ridotto almeno del 30%, con indicazione delle caratteristiche distintive ▪ Senza calorie: solo se il valore energetico del cibo sia inferiore a 4kcal (17kJ) per 100ml. Edulcoranti non più 0,4kcal (1,7kJ)/dose unitaria, equivalente a 6g di zucchero (circa un cucchiaino)
Claims nutrizionali: Allegato (2) ▪ A basso contenuto di grassi: non più di 3g di grassi su 100g, o 1,5g di grassi in 100ml (1,8g di grassi per 100ml, nel caso del latte parzialmente scremato) ▪ Senza grassi: non più di 0,5g di grassi su 100g/100ml. “Le indicazioni con la dicitura "X% senza grassi" sono tuttavia proibite” ▪ A basso contenuto di grassi saturi: i grassi saturi non devono superare 1,5g su 100g, o 0,75g su 100ml, e in ogni caso non possono rappresentare più del 10% dell’apporto energetico ▪ Senza grassi saturi: non più di 0,1g su 100g/ml
Claims nutrizionali: Allegato (3) ▪ A basso contenuto di zuccheri: non più di 5g di zuccheri per 100g per i solidi, o 2,5 g di zuccheri per 100ml per i liquidi ▪ Senza zuccheri: non più di 0,5g su 100g/ml ▪ Senza zuccheri aggiunti: il prodotto non deve aver ricevuto aggiunta neppure di mono- o disaccaridi, né di altri alimenti utilizzati per le loro proprietà dolcificanti. “Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: "CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI"
Claims nutrizionali: nota Da come è redatto il paragrafo senza zuccheri aggiunti si dovrebbe dedurre che in tali prodotti non si possano usare edulcoranti che sono senza dubbio «altri alimenti utilizzati per le loro proprietà dolcificanti». Ciò appare successivamente contraddetto nell’Art. 7 del Reg. CE 1333/08: Condizioni specifiche per gli edulcoranti Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni: a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti;
Claims nutrizionali: Allegato (4) ▪ A basso contenuto di sodio/sale: non più di 0,12g di sodio (o equivalente valore di sale = 0,3g) per 100g/ml ▪ A bassissimo contenuto di sodio/sale: non più di 0,04g di sodio (o equivalente valore di sale = 0,1g) in 100g/ml ▪ Senza sodio/sale: non più di 0,005g di sodio (o equivalente valore di sale = 0,0125g) in 100g/ml ▪ Senza sodio/sale aggiunto: il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto. Non più di 0,12g di sodio (o equivalente valore di sale = 0,3g) in 100g/ml
Claims nutrizionali: Allegato (5) ▪ Fonte di fibre: almeno 3g di fibre in 100g, o 1,5g per 100kcal ▪ Ad alto contenuto di fibre: almeno 6g di fibre in 100g, o 3g per 100kcal ▪ Fonte di proteine: almeno il 12% dell’apporto energetico dell’alimento deve essere provveduto da proteine ▪ Ad alto contenuto di proteine: le proteine devono fornire non meno del 20% del valore energetico
Claims nutrizionali: Allegato (6) • Fonte di …. (nome di vitamina/e) e/o … (nome del minerale/i): solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE (ora All. XIII Parte A del Reg. UE 1169/11) o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti • Alto contenuto di …. (nome di vitamina/e) e/o … (nome del minerale/i): il prodotto deve contenere almeno due volte il valore stabilito per “Fonte di …”
Reg. UE 1169/11 ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI) 1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento Vitamina A 800 µg Cloruro 800 mg Vitamina D 5 µg Calcio 800 mg Vitamina E 12 mg Fosforo 700 mg Vitamina K 75 µg Magnesio 375 mg Vitamina C 80 mg Ferro 14 mg Tiammina 1,1 mg Zinco 10 mg Riboflavina 1,4 mg Rame 1 mg Niacina 16 mg Manganese 2 mg Vitamina B6 1,4 mg Fluoro 3,5 mg Acido folico 200 µg Selenio 55 µg Vitamina B12 2,5 µg Cromo 40 µg Biotina 50 µg Molibdeno 50 µg Acido pantotenico 6 mg Iodio 150 µg Potassio 2000 mg
Reg. UE 1169/11 ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI) 2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: — 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande, — il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure — il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
Claims nutrizionali: Allegato (7) ▪ Contiene (nome di sostanza nutritiva o di altro tipo): devono essere rispettate le condizioni generali di cui all’art. 5 del regolamento (condizioni generali). Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «fonte di». ▪ A tasso accresciuto di (nome della sostanza nutritiva): se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l’incremento deve essere pari o maggiore del 30%, rispetto a prodotto simile
Claims nutrizionali: Allegato (8) ▪ A tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva): la riduzione deve essere almeno del 30% (10% in caso di micronutrienti, 25% per sodio/sale), rispetto a prodotto simile L’indicazione «a tasso ridotto di grassi saturi» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo: a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.
Claims nutrizionali: Allegato (9) ▪ Leggero/Light: “L'indicazione che un prodotto è "leggero" o "light" e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine "ridotto"; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto "leggero" o "light" ▪ Naturalmente/Naturale: “Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine "naturalmente/naturale" può essere inserito all'inizio dell'indicazione” (es. “fonte naturale di proteine”)
Claims nutrizionali: Allegato (10) ▪ Fonte di acidi grassi omega 3: almeno 0,3g di acido alfa-linolenico, o almeno 40mg di acido eicosapentanoico + acido docosaesaenoico, per 100g e per 100kcal ▪ Ricco di acidi grassi omega 3: almeno 0,6g di acido alfa- linolenico, o almeno 80mg di acido eicosapentanoico + acido docosaesaenoico, per 100g e per 100kcal ▪ Ricco di grassi monoinsaturi: almeno il 45% dei grassi presenti nel prodotto derivano da monoinsaturi, e a condizione che questi ultimi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto
Claims nutrizionali: Allegato (11) ▪ Ricco di grassi polinsaturi: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi, e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto ▪ Ricco di grassi insaturi: almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi, e i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto
Claims comparativi (1) ▪ 1. [..] il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto ▪ 2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche” (art. 9) ?
Claims comparativi (2) ▪ Interpretazione n. 1 (Italia): le comparazioni possono venire ammesse soltanto tra prodotti che condividono materie prime, processi, occasioni di consumo ▪ Interpretazione n. 2 (CE): le comparazioni possono venire effettuate tra qualsiasi alimento accomunato dalle occasioni di consumo (es. colazione, merenda)
Dichiarazioni «di fatto» (1) ▪ Claims che si limitino a riferire la presenza o assenza di taluni ingredienti/additivi/coadiuvanti (es. grassi idrogenati, polifosfati) o sostanze (es. polifenoli): qualora tali “dichiarazioni di fatto” non vengano accompagnate da indicazioni o descrizioni su loro funzioni o effetti sulla nutrizione o salute del consumatore (es. effetti antiossidanti dei polifenoli) si reputa che esse siano escluse dal campo di applicazione del regolamento, e perciò ammissibili, a due condizioni:
Dichiarazioni «di fatto» (2) CONDIZIONI: ▪ rispetto dei principi generali stabiliti dal Reg. UE 1169/11, e ▪ non-applicabilità della normativa cd. Parnuts. Il considerando n. 22 del regolamento cita gli esempi di “lactose-free” e “gluten-free”, quali indicazioni sottoposte alle regole specifiche del reg. UE 828/2014)
Indicazioni sulla salute: requisiti specifici (1) ▪ Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali […] e ai requisiti specifici […] e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 (art. 10.1)
Indicazioni sulla salute: requisiti specifici (2) ▪ Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: a) dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano b) quantità dell'alimento e modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive (art. 10.2)
Indicazioni sulla salute: riferimenti generici ▪ Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute deve venire accompagnato, in etichetta, da un claim salutistico – ai sensi degli articoli 13, 14 - atto a motivare il riferimento generico (art. 10.3) ➢ NB: la prescrizione non dovrebbe applicarsi alle informazioni riferite alle sole caratteristiche di natura organolettica. Nella misura in cui queste, pur recando aggettivi (es. buono) e descrizioni favorevoli, si limitino a valorizzare il prodotto nella sua essenza e gradevolezza
Indicazioni sulla salute: claims funzionali (1) ▪ E’ prevista l'elaborazione di un registro comunitario che raccolga le indicazioni sulla salute – purché basate su prove scientifiche generalmente accettate - che descrivono o fanno riferimento a: a) ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, sviluppo e funzioni dell'organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) dimagrimento o controllo del peso, oppure riduzione dello stimolo della fame o maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare [fatta salva la direttiva 96/8/CE] (art. 13)
Indicazioni sulla salute: claims funzionali (2) ▪ La Commissione avrebbe dovuto pubblicare il registro delle informazioni consolidate entro il 31.1.2010, sulla base di elenchi forniti dagli Stati membri (Q1, 2008) e vaglio dell’EFSA (panel NDA, Nutrition, Diet & Allergies)(art. 13.2-3) ▪ I prodotti compresi nel citato registro potranno vantare le corrispondenti virtù salutistiche, fatti salvi i limiti previsti in relazione ai profili nutrizionali (art. 13.1) ▪ Sono escluse le indicazioni che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (invece soggette ad autorizzazione, art. 14)
Indicazioni sulla salute: claims funzionali (3) ▪ Informazioni non figuranti nell’elenco di cui all’articolo 13 (cd. claims funzionali, anche riferiti a funzioni psicologiche e comportamentali o a riduzioni di peso): gli operatori devono presentare una domanda alle autorità sanitarie nazionali, onde avviare una procedura per l’inserimento del nuovo claim nel registro comunitario (Art. 18)
Indicazioni sulla salute: altri claims (1) ▪ Informazioni che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini: -> gli operatori devono attivare una procedura di autorizzazione comunitaria, che coinvolge la Commissione, oltre all‘EFSA (art. 14)
Indicazioni sulla salute: altri claims (2) PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE: ❖ L’operatore presenta domanda (prodotto/sostanza, studi, informazioni protette da segreto industriale, proposta di claim) all’autorità nazionale competente ❖ L’autorità nazionale informa senza indugio l’EFSA (art. 15) ❖ L’EFSA, informati CE e Stati membri, rende pubblica la sintesi della domanda ❖ Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda (salva proroga, sino a 2 mesi, per attingere ulteriori informazioni presso il richiedente), l’EFSA trasmette alla CE e pubblica il proprio parere ❖ Entro 30 gg., chiunque può rivolgere osservazioni alla CE (art. 16)
Indicazioni sulla salute: altri claims (3) c. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE: ❖ Entro 2 mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta al Comitato per la Filiera Alimentare e il Benessere Animale un progetto di decisione. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell’EFSA, la CE motiva le divergenze ❖ La decisione definitiva sulla domanda, adottata dal Comitato, è comunicata dalla CE al richiedente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ▪ Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono venire utilizzate da qualsiasi operatore, nel rispetto delle condizioni stabilite, se il loro uso non è limitato ai sensi dell’articolo 21 (v. seguente diapositiva; art. 17)
Claims sulla salute: protezione dei dati ▪ In entrambi i casi, di registrazione e di autorizzazione, i dati scientifici e le informazioni protetti da proprietà industriale e designati come tali, contenuti nella domanda, non possono venire usati a beneficio di un richiedente successivo, per un periodo di cinque anni. Salva la facoltà di accordi tra le parti interessate (art. 21)
Profili nutrizionali: 1) criterio ▪ Entro il 19.1.09 la Commissione, sulla base di un parere dell’EFSA e sentite le rappresentanze dei Paesi membri, avrebbe dovuto stabilire i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, per gli alimenti e/o loro categorie, tenendo conto: 1) delle quantità di grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio 2) del ruolo, e dell'importanza e del contributo dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini 3) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto (art. 4.1)
Profili nutrizionali: 1) criterio Due metodi possibili: 1) profili nutrizionali specifici, per i diversi gruppi di alimenti (ipotesi favorita, modello SW, NL, CAN, AUS) -> in relazione a ciascun gruppo, definire un criterio di selezione dei diversi alimenti in base al loro contenuto nutrizionale -> fissare i valori massimi (treshold) per taluni nutrienti 2) profilo nutrizionale unico, da applicarsi a tutti gli alimenti (modello UK) -> si attribuiscono a determinati valori punteggi positivi (es. fibre, vitamine e minerali) e negativi (es. grassi saturi e trans, sodio) -> calcolo ‘punteggio nutrizionale’ (scoring) di ogni alimento -> ciascun alimento è valutato, in base a una o più scala/e predefinita/e, a seconda del rispettivo punteggio
Profili nutrizionali: 1) criterio Categorie di alimenti (opinione EFSA): 1) oli vegetali -> importante contributo di acidi grassi insaturi, compresi i mono- e polinsaturi, e vitamina E) 2) grassi spalmabili, burro compreso -> acidi grassi insaturi, compresi mono- e polinsaturi, nonché di vitamine E, A, e D, a seconda dei casi 3) prodotti lattiero-caseari -> calcio e proteine, vitamine B2, B12 e D (quando aggiunta), tracce di zinco e di iodio 4) cereali e prodotti a base di cereali -> carboidrati digeribili e fibre vegetali, vitamine gruppo B, minerali
Profili nutrizionali: 1) criterio Categorie di alimenti (opinione EFSA): 5) frutta, verdura e prodotti derivati -> importanti cibi a bassa densità energetica, offrono un valevole contributo alla dieta per quanto attiene a vitamine (C, folati), minerali (potassio, magnesio), fibre alimentari 6) carni e prodotti a base di carni -> proteine di alta qualità, ferro, vitamine (A, B12, folati, D), acidi grassi monoinsaturi 7) pesce e prodotti ittici -> acidi grassi polinsaturi a lunga catena, proteine, vitamine (A e D), iodio 8) bevande analcoliche -> importanti per l’idratazione
Profili nutrizionali: 1) criterio Valori nutritivi da considerare (opinione EFSA): ▪ acidi grassi saturi -> l’apporto medio di grassi saturi negli adulti di molti Paesi UE eccede i livelli massimi raccomandati di circa il 10% -> rischio aumento colesterolo HDL (malattie cardiovascolari) ▪ sodio -> livelli di assunzione in eccesso rispetto a quanto raccomandato -> rischio aumento pressione sanguigna (malattie cardiovascolari e renali) ▪ acidi trans-grassi -> rischio diminuito, grazie a riformulazione prodotti ▪ zuccheri -> rischio carie dentali non associato a quantità complessiva, piuttosto ad alta frequenza di assunzione
Profili nutrizionali: 1) criterio Valori nutritivi, considerazioni (opinione EFSA): Ampia varietà di valori, da riferire a ciascun gruppo di alimenti . . . ❖ Negativi per la salute: - sodio - grassi saturi - trans-grassi (meritano attenzione solo su alcuni alimenti, es. fritti, snack, prodotti da forno) ❖ Neutri: zuccheri (eventuale attenzione solo su prodotti dolciari e da forno, bevande) ❖ Favorevoli alla salute: - fibre (pertinenti solo per alcune categorie, es. cereali) - grassi insaturi (stima non necessaria, se si valuta la presenza dei saturi)
Profili nutrizionali: 1) criterio Riferimenti: ▪ Relazione tecnica OMS “Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases” (2003) ▪ Linee guida Paesi membri per la nutrizione Processo: ▪ test dei profili su basket of products (ca. 5000 alimenti, selezionati a partire da ca. 20.000 sulla base delle indicazioni degli Stati membri e del sistema associativo industriale)
Profili nutrizionali: 2) tempi ▪ Feb. 2007: mandato della Commissione all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ▪ Feb. 2008 (12 mesi dalla richiesta): termine per il parere dell’EFSA (art. 4.2) ▪ Gen. 2009: in teoria, adozione dei profili da parte della Commissione (art. 4.1) ▪ 24 mesi dopo l’adozione dei profili: termine per la commercializzazione di prodotti non conformi (art. 28.1)
Profili nutrizionali: 3) effetti ▪ I prodotti non conformi ai profili nutrizionali stabiliti dalla CE non potranno recare claims salutistici ▪ Tali prodotti potranno invece presentare claims nutrizionali in due distinte ipotesi: 1) riduzione (o sottrazione) di grassi, grassi saturi, trans- grassi, zuccheri, sodio (art. 4.2.a) 2) un solo valore superiore al profilo stabilito. In questo caso, vicino alla tabella nutrizionale si dovrà scrivere “Elevato contenuto di …” (art. 4.2.b)
Esempio di deroga dai profili un solo valore al di sopra dei limiti del profilo nutrizionale: NO 30 23 15 8 High in B 0 A B C In tabella nutrizionale: SI “A elevato contenuto di …”
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