Nutrition & Health Claims - Avv. Dario Dongo 2018 Ph.D. in diritto alimentare europeo Bruxelles - Milano - Genova - Roma ...

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Nutrition & Health Claims - Avv. Dario Dongo 2018 Ph.D. in diritto alimentare europeo Bruxelles - Milano - Genova - Roma ...
Nutrition & Health Claims

Avv. Dario Dongo © 2018
Ph.D. in diritto alimentare europeo
Bruxelles – Milano – Genova - Roma
dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726
Nutrition & Health Claims - Avv. Dario Dongo 2018 Ph.D. in diritto alimentare europeo Bruxelles - Milano - Genova - Roma ...
Legislazione

•   Reg. CE 1924/2006
•   Reg. CE 1925/2006
•   Reg. 432/2012
•   D.lgs. 27/17
Reg. UE 1169/11
               La dichiarazione nutrizionale
Art. 30
Contenuto
1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
   a) il valore energetico; e
   b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1
   può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti
   elementi:
   a) acidi grassi monoinsaturi;
   b) acidi grassi polinsaturi;
   c) polioli;
   d) amido;
   e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti
   in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale
   allegato.
Reg. UE 1169/11
               La dichiarazione nutrizionale
                                   Esenzioni
• prodotti di microimprese (
Reg. UE 1169/11
               La dichiarazione nutrizionale
                               ALLEGATO XV
      ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

          Esempio da dati INRAN: codice alimento 000900 BISCOTTI FROLLINI

                                                          Valori nutrizionali medi per 100 g
Formato tabellare                            Energia                                  1914kJ
                                                                                        455kcal
                                             Grassi                                      14g
                                                di cui acidi grassi saturi                 0g
                                             Carboidrati                                 74g
                                                di cui zuccheri                          22g
Formato lineare                              Fibre                                       1,9g
                                             Proteine                                    7,2g
                                             Sale                                      0,56g
                                              Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio
                                                                naturalmente presente

     Valori nutrizionali medi per 100g: energia 1901 kJ, 452 kcal; grassi 13,8g, di cui saturi 0g;
   carboidrati 73,7g, di cui zuccheri 22g; fibre 1,9g;proteine 7,2g, sale 0,56g. Il contenuto di sale
                     è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente
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            La dichiarazione nutrizionale
Art. 31
Calcolo
1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione
elencati nell’allegato XIV
                               ALLEGATO XIV
                       COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
         COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA
      Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i
                        seguenti coefficienti di conversione:
    — carboidrati (ad esclusione dei polioli)      17 kJ/g — 4 kcal/g
    — polioli                                      10 kJ/g — 2,4 kcal/g
    — proteine                                     17 kJ/g — 4 kcal/g
    — grassi                                       37 kJ/g — 9 kcal/g
    — salatrim                                     25 kJ/g — 6 kcal/g
    — alcol (etanolo)                              29 kJ/g — 7 kcal/g
    — acidi organici                               13 kJ/g — 3 kcal/g
    — fibre                                        8 kJ/g — 2 kcal/g
    — eritritolo                                   0 kJ/g — 0 kcal/g
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    LINEE GUIDA SULLE TOLLERANZE
   ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI
        CONTROLLO UFFICIALE

 Le presenti linee guida sono state predisposte alla luce del
seguente documento della Commissione europea:

”Document guidance for the control of compliance with EU
legislation on reg. (EU) 1169/2011, dir. 90/496/EEC and dir.
2002/46/EC with regard to the setting of tolerances for
nutrient values declared on a label”.
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                                    LINEE GUIDA

L’obiettivo è di fornire una linea guida sia alle Autorità che effettuano il controllo
ufficiale sia agli operatori del settore alimentare (OSA) sulla tolleranza applicabile
alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta, nell’ottica di assicurare una corretta
informazione ai consumatori.

La tolleranza rappresenta la differenza accettabile tra i valori dichiarati in
etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell’ambito del controllo
ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE
o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all’esportazione in Paesi terzi.

I principi generali contenuti nel capitolo 1 si applicano a:

1) “Dichiarazione nutrizionale” o “Etichettatura nutrizionale” degli alimenti:
   a) ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011,
   b) addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006,
   c) che riportano claim ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006;
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                                     LINEE GUIDA

omissis

I capitoli 2 e 4 si applicano a:

1) “Dichiarazione nutrizionale” o “Etichettatura nutrizionale” degli alimenti:

     a) ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011,

     b) addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006,

     c) che riportano claim ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006;
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                                   LINEE GUIDA

CAPITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

La quantità di nutrienti in un alimento può variare rispetto al valore dichiarato in
etichetta per diversi fattori. Pertanto occorre definire le modalità con cui
dichiararne il tenore nonché quelle con cui valutare eventuali discostamenti dal
dichiarato.

Lo scostamento in difetto o in eccesso rispetto al valore dichiarato ritenuto
ammissibile rappresenta rispettivamente la tolleranza in difetto o in eccesso.
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1.1
VALORE DICHIARATO
Secondo il Regolamento (UE) 1169/2011, il valore dichiarato di energia e di nutrienti deve
essere inteso come il valore medio che meglio rappresenta la quantità contenuta
nell’alimento anche in relazione alla naturale variabilità riscontrabile, e che dipende da
numerosi fattori.
Il tenore dichiarato in etichetta dall’OSA deve essere un valore medio ottenuto sulla base
di:
- analisi effettuate sull’alimento;
- conteggio dei contenuti medi degli ingredienti usati sia conosciuti sia calcolati;
- conteggio derivato da dati generalmente stabiliti e accettati.

Inoltre, poiché la scelta del tenore dichiarato deve essere una media tra i valori possibili,
tale tenore non deve coincidere con il limite di tolleranza in difetto per nutrienti di cui si
raccomanda al consumatore di ridurre l’apporto oppure con il limite di tolleranza in
eccesso nel caso contrario.
I valori dichiarati devono essere compresi nei limiti di tolleranza per tutta la shelf life del
prodotto.
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1.4
REGOLE DI ARROTONDAMENTO

Le regole di arrotondamento sono utili sia per la dichiarazione dei nutrienti sia
per la definizione dei valori di tolleranza (tab. 1).

Gli arrotondamenti derivanti da tali regole vanno tenuti in conto durante le
analisi effettuate in fase di controllo ufficiale. Pertanto i limiti di tolleranza vanno
calcolati sulla base dell’intervallo, risultante dalle regole di arrotondamento, al
cui interno si colloca il valore dichiarato.

Ad esempio, se il valore dichiarato è 12 g, il calcolo della tolleranza va fatto
tenuto conto che tale valore corrisponde, sulla base degli arrotondamenti, ad
una quantità compresa tra 11.5 g e 12.4 g.
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        Tabella 1:
        REGOLE DI ARROTONDAMENTO APPLICABILI ALLA DICHIARAZIONE DEI NUTRIENTI
      Elemento nutritivo                            Quantità                              Arrotondamento
                                                                                 all’unità di kJ/kcal più vicina senza
            Energia
                                                                                                decimali
Grassi*, carboidrati*, zuccheri*,           ≥ 10 g per 100g o 100ml              al grammo più vicino senza decimali
  proteine*, fibre*, polioli*,
             amido*                     < 10g e < 0.5g per 100g o 100ml            al decigrammo più vicino (0.1g)

     (*Non applicabile alle         per quantità irrilevabili o concentrazione             “0 g” o “0.5 g”
        sottocategorie)                    ≤ 0.5g per 100g o 100ml                      può essere dichiarato

     Acidi grassi saturi*,                  ≥ 10g per 100g o 100ml               al grammo più vicino senza decimali
  monoinsaturi*, polinsaturi*
                                        < 10g e > 0.1g per 100g o 100ml            al decigrammo più vicino (0.1g)
     (*Non applicabile alle
                                    per quantità irrilevabili o concentrazione              “0 g” o “< 0.1 g”
        sottocategorie)
                                           ≤ 0.1 g per 100 g o 100ml                      può essere dichiarato

                                              ≥ 1 g per 100 g o ml                    al decigrammo più vicino (0.1g)

                                        < 1 g e > 0.0125 g per 100 g o ml            al centigrammo più vicino (0.01g)
              Sale
                                          per quantità irrilevabile o
                                                                                            “0 g” o “
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                                   LINEE GUIDA

CAPITOLO 2

VALORI DI TOLLERANZA APPLICABILI AD ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI

La tabella 2 riporta i valori di tolleranza applicabili alla dichiarazione nutrizionale
degli alimenti diversi dagli integratori alimentari.

Nel caso di nutrienti oggetto di uno o più claim nutrizionali o sulla salute ai sensi
del regolamento (CE) 1924/2006 e per alimenti addizionati di vitamine e minerali
ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 possono applicarsi i limiti della tabella 2
oppure quelli della tabella 4 secondo quanto specificato nel Capitolo 4.

I valori indicati comprendono l’incertezza di misura associata con il valore
misurato.
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                                      LINEE GUIDA
    Tabella 2:
    TOLLERANZA PER ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

                                                          Tolleranza ammissibile, che
                                        Quantità
           Nutriente                                     include l’incertezza di misura
                                                           In eccesso       In difetto
Vitamine (ad esclusione della
                                                            + 50%            - 35%
vitamina C in alimenti liquidi)
Vitamina C in alimenti liquidi                              + 100%          - 35%
          Minerali                                           + 45%          - 35%
                                     < 10 g per 100 g:        +2g            -2g
Carboidrati, Zuccheri, Proteine,
                                    10-40 g per 100 g:        + 0%          - 20%
              Fibre
                                     > 40 g per 100 g:        +8g            -8g
                                     < 10 g per 100 g:      + 1,5 g         - 1,5 g
            Grassi                  10-40 g per 100 g:       + 20%          - 20%
                                     > 40 g per 100 g:        +8g            -8g
      Acidi grassi saturi,           < 4 g per 100 g:       + 0.8 g         - 0.8 g
  Acidi grassi monoinsaturi,
   Acidi grassi polinsaturi          ≥ 4 g per 100 g:       + 20%            - 20%
                                   < 1.25 g per 100 g:     + 0.375 g       - 0.375 g
             Sale
                                   ≥ 1.25 g per 100 g:       + 20%           - 20%
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                                     LINEE GUIDA

CAPITOLO 4

TOLLERANZA APPLICABILE AI LIVELLI DI NUTRIENTI E ALTRE SOSTANZE DICHIARATI
QUANDO CORRISPONDENTI AI LIVELLI RICHIESTI PER I CLAIM DAL REGOLAMENTO
(CE) 1924/2006 E AI LIVELLI DI VITAMINE E MINERALI AGGIUNTI AGLI ALIMENTI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1925/2006

La tabella 4 riporta i valori di tolleranza applicabili a:

- nutrienti e/o ad altre sostanze contenuti in alimenti e in integratori alimentari
  oggetto di uno o più claim nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento (CE)
  1924/2006, quando il valore dichiarato in etichetta è uguale a quello stabilito
  come condizione d’uso del claim;
- nutrienti e/o ad altre sostanze contenuti in alimenti e in integratori alimentari
  oggetto di uno o più claim nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento (CE)
  1924/2006, quando il valore dichiarato in etichetta, pur diverso da quello
  specificato nella condizione d’uso del claim, diventa sovrapponibile a
  quest’ultimo applicando i limiti di tolleranza previsti dalla tabella 2 o dalla tabella
  3 rispettivamente;
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                                        LINEE GUIDA

- vitamine e minerali aggiunti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006, quando il valore
  dichiarato in etichetta è uguale al livello minimo significativo previsto dal regolamento
  1925/2006;
- vitamine e minerali aggiunti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006, quando il valore
  dichiarato in etichetta, pur diverso dal valore minimo previsto dal Reg. (CE) 1925/2006,
  diventa sovrapponibile a quest’ultimo applicando i limiti di tolleranza previsti dalla
  tabella 2 o dalla tabella 3 rispettivamente.

Come regola generale, vale il principio che il valore stabilito come condizione per il claim
coincide con il valore di tolleranza (lato 2 della tolleranza) e ammette solo l’incertezza
della misura. Si applica pertanto la tabella 4.
Nel caso dell’aggiunta di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 il
valore minimo significativo corrisponde alla tolleranza in difetto (lato 2 della tolleranza)
e ammette solo l’incertezza della misura. Si applica, anche in questo caso, la tabella 4.
Lo stesso concetto si applica quando, pur essendo diverso il valore dichiarato in etichetta
da quello stabilito per il claim o da quello minimo definito dal regolamento (CE)
1925/2006, applicando le tolleranze delle tabelle 2 o 3 il valore risultante arriva ad essere
uguale o, a seconda dei casi, in eccesso o in difetto rispetto a tale valore.
I valori indicati comprendono l’incertezza di misura associata con il valore misurato.
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                                             LINEE GUIDA
     Tabella 4:
     Tolleranze ammissibili per nutrienti/altre sostanze oggetto di claim e vitamine e
     minerali aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006
                                         Lato 1 della tolleranza in eccesso o in difetto non
                                                                                                    Lato 2 della tolleranza
                                           legato al claim (inclusa l’incertezza di misura)
Vitamine (ad esclusione della vitamina
                                       +50%                                                    - Incertezza della misura
C in alimenti liquidi)
Vitamina C in alimenti liquidi         +100%                                                   - Incertezza della misura
Minerali                               +45%                                                    - Incertezza della misura
Carboidrati*                           < 10 g per 100 g:                  +4 g                 - Incertezza della misura
Proteine*                              10-40 g per 100 g:                 +40%                 - Incertezza della misura
Fibre*                                 > 40 g per 100 g:                  +16 g                - Incertezza della misura
Zuccheri                               < 10 g per 100 g:                  -4 g                 - Incertezza della misura
                                       10-40 g per 100 g:                 -40%                 - Incertezza della misura
                                       > 40 g per 100 g:                  -16 g                - Incertezza della misura
Grassi*                                < 10 g per 100 g:                  -3 g                 - Incertezza della misura
                                       10-40 g per 100 g:                 -40%                 - Incertezza della misura
                                       > 40 g per 100 g:                  -16 g                - Incertezza della misura
Acidi grassi saturi*                   < 4 g per 100 g:                   -16 g                - Incertezza della misura
                                       ≥ 4 g per 100 g:                   -40%                 - Incertezza della misura
Acidi grassi monoinsaturi*             < 4 g per 100 g:                   -16 g                - Incertezza della misura
Acidi grassi polinsaturi*              ≥ 4 g per 100 g:                   -40%                 - Incertezza della misura
Sale                                   < 1.25 g per 100 g:                -0,75 g              - Incertezza della misura
                                       ≥ 1.25 g per 100 g:                -40%                 - Incertezza della misura

* non applicabile alle sottocategorie
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            La dichiarazione nutrizionale
omissis

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30,
paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la
preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in
modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino
l’alimento pronto per il consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
   a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
   b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi
       agli ingredienti utilizzati; oppure
   c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e
       accettati.
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              La dichiarazione nutrizionale

Articolo 32
Espressione per 100 g o per 100 ml

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30,
   paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate
   nell’allegato XV.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30,
   paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla
   forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100
   ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII,
   parte A, punto 1.
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           La dichiarazione nutrizionale

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il
valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30,
paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml
quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte
B.

5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta
prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di
riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».
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             La dichiarazione nutrizionale
Articolo 33
Espressione per porzione o per unità di consumo
1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui
    all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per
    unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che
    siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il
    numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
     a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32,
         paragrafo 2;
     b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32,
         paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
     c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui
         all’articolo 32, paragrafo 4.
2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3,
    lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni
    di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi
    soltanto per porzione o per unità di consumo.
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         La dichiarazione nutrizionale

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione
o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è
espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

3. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30,
paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la
percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B,
possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale.
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        La dichiarazione nutrizionale
Articolo 34
Presentazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello
   stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un
   formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui
   all’allegato XV.

2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in
   formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle
   cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato
   lineare.
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            La dichiarazione nutrizionale
3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:

     a) nel campo visivo principale; e
     b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13,
        paragrafo 2.

Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un
formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in
   un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un
   prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono
   essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e
   sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove
   essa sia presente.
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                           ALLEGATO XIII
                     CONSUMI DI RIFERIMENTO
  PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
                         MINERALI (ADULTI)
1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento

  Vitamina A              800 µg                  Cloruro                 800 mg
  Vitamina D              5 µg                    Calcio                  800 mg
  Vitamina E              12 mg                   Fosforo                 700 mg
  Vitamina K              75 µg                   Magnesio                375 mg
  Vitamina C              80 mg                   Ferro                   14 mg
  Tiammina                1,1 mg                  Zinco                   10 mg
  Riboflavina             1,4 mg                  Rame                    1 mg
  Niacina                 16 mg                   Manganese               2 mg
  Vitamina B6             1,4 mg                  Fluoro                  3,5 mg
  Acido folico            200 µg                  Selenio                 55 µg
  Vitamina B12            2,5 µg                  Cromo                   40 µg
  Biotina                 50 µg                   Molibdeno               50 µg
  Acido pantotenico       6 mg                    Iodio                   150 µg
  Potassio                2000 mg
Reg. UE 1169/11
                         ALLEGATO XIII
                   CONSUMI DI RIFERIMENTO
PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
                       MINERALI (ADULTI)
2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali

— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml
nel caso di prodotti diversi dalle bevande,

— il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel
caso delle bevande, oppure

— il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se
l’imballaggio contiene una sola porzione.
Reg. UE 1169/11
                        ALLEGATO XIII
                 CONSUMI DI RIFERIMENTO
 PARTE B — CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI
DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI
                      MINERALI (ADULTI)

   Elementi nutritivi o energetici           Consumo di riferimento
Valore energetico                    8400 kJ (2000 kcal)
Grassi totali                        70 g
Acidi grassi saturi                  20 g
Carboidrati                          260 g
Zuccheri                             90 g
Sale                                 6g
Nutrition & Health Claims
   Regolamento (CE) n. 1924/06
Campo di applicazione (1)

Indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in
comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura
sia nella presentazione o nella pubblicità dei
prodotti alimentari forniti al consumatore finale
(art. 1.2)

   -> tutte le informazioni B2C riferite all’alimento
   (e non invece, a esempio, alla composizione di un pasto,
   o alla dieta complessiva)

   -> sono comprese le informazioni su internet
Campo di applicazione (2)

1) trademarks (marchi registrati)
2) brand names (marchi non registrati ma consolidati sul
   mercato e tutelabili secondo la legislazione nazionale)
3) fancy names (categoria residuale)

-> Moratoria sino al 19.1.2022 per “1” e “2” anteriori a 1.1.05

-> Trascorsi i quindici anni, i marchi che avranno beneficiato
   della moratoria dovranno recare anche una corrispondente
   indicazione nutrizionale o sulla salute, conforme alle
   disposizioni del regolamento (art. 1.3)
Campo di applicazione (3)

▪ Descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente
  utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di
  alimenti o bevande che potrebbe avere un effetto sulla
  salute

-> es. “digestivi”, “pastiglie contro la tosse”, “biscotti
        per la salute”

-> possibile deroga, mediante apposita procedura (art.
        1.4, 25. 2)
Definizioni: claim

▪ «indicazione»: qualunque messaggio o
   rappresentazione
       - non obbligatoria, in base alla legislazione
comunitaria o nazionale,
       - comprese le rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che
       - affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari caratteristiche (art.
2.2.1)
Definizioni: nutrition claim

▪ «indicazione nutrizionale»: indicazione che
   affermi, suggerisca o sottintenda che un
   alimento       abbia     particolari     proprietà
   nutrizionali, dovute:
a) all’energia (kcal.) che apporta, apporta a tasso
   ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
   contiene, contiene in proporzioni ridotte o
   accresciute, o non contiene (art. 2.2.4)
Definizioni: health claim
▪ «indicazione sulla salute»: qualunque indicazione
  che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di
  un rapporto tra una categoria di alimenti, un
  alimento o uno dei suoi componenti e la salute
  (art. 2.2.5)
▪ «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di
  malattia»: qualunque indicazione che affermi,
  suggerisca o sottintenda che il consumo di una
  categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei
  suoi componenti riduce significativamente un
  fattore di rischio di sviluppo di una malattia
  umana (art. 2.2.6)
Requisiti generali
                     (memento Circ. Min. Sal. 15.3.08)

▪ L'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
➢ essere falso, ambiguo o fuorviante
➢ dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza
  nutrizionale di altri alimenti
➢ incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento
➢ affermare, suggerire o sottintendere che una dieta
  equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità
  adeguate di tutte le sostanze nutritive
➢ fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che
  potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia
  mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni
  figurative, grafiche o simboliche (art. 3)
Condizioni generali
                   (memento Circ. Min. Sal. 15.3.08)

▪ Prove scientifiche generalmente accettate a sostegno
  dell’effetto benefico
▪ Presenza/assenza della sostanza in quantità significativa o
  comunque tale da produrre l’effetto indicato
▪ Bio-disponibilità della sostanza
▪ Rilevanza dell’apporto nella quantità ragionevolmente
  consumata
▪ Comprensibilità indicazione da consumatore medio
▪ Riferimento indicazioni al prodotto pronto per il consumo
  (art. 5)
Claims nutrizionali

▪ Sono ammesse le sole indicazioni nutrizionali elencate in
  Allegato, alle condizioni ivi previste (art. 8.1)
Claims nutrizionali: Allegato (1)
▪ A basso contenuto calorico:                il prodotto deve
   contenere non più di 40kcal (170kJ) per 100g, ovvero non
   più di 20kcal (80kJ) per 100ml. Edulcoranti non più 4kcal
   (17kJ)/dose unitaria, equivalente a 6g di zucchero (circa un
   cucchiaino)
▪ A ridotto contenuto calorico/light:              il valore
   energetico deve essere stato ridotto almeno del 30%, con
   indicazione delle caratteristiche distintive
▪ Senza calorie: solo se il valore energetico del cibo sia
   inferiore a 4kcal (17kJ) per 100ml. Edulcoranti non più
   0,4kcal (1,7kJ)/dose unitaria, equivalente a 6g di zucchero
   (circa un cucchiaino)
Claims nutrizionali: Allegato (2)

▪ A basso contenuto di grassi: non più di 3g di grassi su
    100g, o 1,5g di grassi in 100ml (1,8g di grassi per 100ml, nel
    caso del latte parzialmente scremato)
▪   Senza grassi: non più di 0,5g di grassi su 100g/100ml. “Le
    indicazioni con la dicitura "X% senza grassi" sono tuttavia
    proibite”
▪   A basso contenuto di grassi saturi: i grassi saturi non
    devono superare 1,5g su 100g, o 0,75g su 100ml, e in ogni
    caso non possono rappresentare più del 10% dell’apporto
    energetico
▪   Senza grassi saturi: non più di 0,1g su 100g/ml
Claims nutrizionali: Allegato (3)

▪ A basso contenuto di zuccheri: non più di 5g di zuccheri
   per 100g per i solidi, o 2,5 g di zuccheri per 100ml per i liquidi

▪ Senza zuccheri: non più di 0,5g su 100g/ml

▪ Senza zuccheri aggiunti: il prodotto non deve aver
   ricevuto aggiunta neppure di mono- o disaccaridi, né di altri
   alimenti utilizzati per le loro proprietà dolcificanti. “Se
   l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione
   seguente deve figurare sull'etichetta: "CONTIENE
   NATURALMENTE ZUCCHERI"
Claims nutrizionali: nota
Da come è redatto il paragrafo senza zuccheri aggiunti si
dovrebbe dedurre che in tali prodotti non si possano usare
edulcoranti che sono senza dubbio «altri alimenti utilizzati per le
loro proprietà dolcificanti».

Ciò appare successivamente contraddetto nell’Art. 7 del Reg. CE
1333/08:
             Condizioni specifiche per gli edulcoranti
Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco
comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli
edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti
funzioni:
a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto
contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza
zuccheri aggiunti;
Claims nutrizionali: Allegato (4)

▪ A basso contenuto di sodio/sale: non più di 0,12g di
   sodio (o equivalente valore di sale = 0,3g) per 100g/ml

▪ A bassissimo contenuto di sodio/sale: non più di 0,04g
   di sodio (o equivalente valore di sale = 0,1g) in 100g/ml

▪ Senza sodio/sale: non più di 0,005g di sodio (o
   equivalente valore di sale = 0,0125g) in 100g/ml

▪ Senza sodio/sale aggiunto: il prodotto non contiene
   sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente
   sodio/sale aggiunto. Non più di 0,12g di sodio (o equivalente
   valore di sale = 0,3g) in 100g/ml
Claims nutrizionali: Allegato (5)

▪ Fonte di fibre: almeno 3g di fibre in 100g, o 1,5g per
   100kcal

▪ Ad alto contenuto di fibre: almeno 6g di fibre in 100g, o
   3g per 100kcal

▪ Fonte di proteine: almeno il 12% dell’apporto energetico
  dell’alimento deve essere provveduto da proteine

▪ Ad alto contenuto di proteine: le proteine devono
  fornire non meno del 20% del valore energetico
Claims nutrizionali: Allegato (6)

• Fonte di …. (nome di vitamina/e) e/o … (nome del
  minerale/i): solo se il prodotto contiene almeno una
   quantità significativa di cui all'allegato della direttiva
   90/496/CEE (ora All. XIII Parte A del Reg. UE 1169/11) o una
   quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del
   regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e
   del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine
   e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti

• Alto contenuto di …. (nome di vitamina/e) e/o …
  (nome del minerale/i): il prodotto deve contenere
   almeno due volte il valore stabilito per “Fonte di …”
Reg. UE 1169/11
                           ALLEGATO XIII
                     CONSUMI DI RIFERIMENTO
  PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
                         MINERALI (ADULTI)
1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento

  Vitamina A              800 µg                  Cloruro                 800 mg
  Vitamina D              5 µg                    Calcio                  800 mg
  Vitamina E              12 mg                   Fosforo                 700 mg
  Vitamina K              75 µg                   Magnesio                375 mg
  Vitamina C              80 mg                   Ferro                   14 mg
  Tiammina                1,1 mg                  Zinco                   10 mg
  Riboflavina             1,4 mg                  Rame                    1 mg
  Niacina                 16 mg                   Manganese               2 mg
  Vitamina B6             1,4 mg                  Fluoro                  3,5 mg
  Acido folico            200 µg                  Selenio                 55 µg
  Vitamina B12            2,5 µg                  Cromo                   40 µg
  Biotina                 50 µg                   Molibdeno               50 µg
  Acido pantotenico       6 mg                    Iodio                   150 µg
  Potassio                2000 mg
Reg. UE 1169/11
                         ALLEGATO XIII
                   CONSUMI DI RIFERIMENTO
PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
                       MINERALI (ADULTI)

  2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali
  Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa
  dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:

  — 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g
  o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,

  — il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per
  100 ml nel caso delle bevande, oppure

  — il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per
  porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
Claims nutrizionali: Allegato (7)

▪ Contiene (nome di sostanza nutritiva o di altro tipo):
   devono essere rispettate le condizioni generali di cui all’art. 5
   del regolamento (condizioni generali). Per le vitamine e i
   minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «fonte
   di».

▪ A tasso accresciuto di (nome della sostanza nutritiva): se
   il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per
   l'indicazione «fonte di» e l’incremento deve essere pari o
   maggiore del 30%, rispetto a prodotto simile
Claims nutrizionali: Allegato (8)
▪ A tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva): la
   riduzione deve essere almeno del 30% (10% in caso di
   micronutrienti, 25% per sodio/sale), rispetto a prodotto
   simile

L’indicazione «a tasso ridotto di grassi saturi» e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo:
a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans
nel prodotto riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del
30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans
in un prodotto analogo; nonché
b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante
l’indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un
prodotto analogo.
Claims nutrizionali: Allegato (9)

▪ Leggero/Light: “L'indicazione che un prodotto è "leggero"
    o "light" e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
    significato per il consumatore sono soggette alle stesse
    condizioni fissate per il termine "ridotto"; l'indicazione è
    inoltre accompagnata da una specificazione delle
    caratteristiche che rendono il prodotto "leggero" o "light"
▪   Naturalmente/Naturale: “Se un alimento soddisfa in
    natura le condizioni stabilite dal presente allegato per
    l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine
    "naturalmente/naturale" può essere inserito all'inizio
    dell'indicazione” (es. “fonte naturale di proteine”)
Claims nutrizionali: Allegato (10)

▪ Fonte di acidi grassi omega 3: almeno 0,3g di acido
   alfa-linolenico, o almeno 40mg di acido eicosapentanoico +
   acido docosaesaenoico, per 100g e per 100kcal

▪ Ricco di acidi grassi omega 3: almeno 0,6g di acido alfa-
   linolenico, o almeno 80mg di acido eicosapentanoico + acido
   docosaesaenoico, per 100g e per 100kcal

▪ Ricco di grassi monoinsaturi: almeno il 45% dei grassi
   presenti nel prodotto derivano da monoinsaturi, e a
   condizione che questi ultimi apportino oltre il 20% del valore
   energetico del prodotto
Claims nutrizionali: Allegato (11)

▪ Ricco di grassi polinsaturi: almeno il 45% degli acidi
   grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi, e
   a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20%
   del valore energetico del prodotto

▪ Ricco di grassi insaturi: almeno il 70% degli acidi grassi
   presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi, e i grassi
   insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del
   prodotto
Claims comparativi (1)

▪ 1. [..] il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della
  stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di
  alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una
  sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il
  confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto
▪ 2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la
  composizione dell'alimento in questione con una gamma di
  alimenti della stessa categoria privi di una composizione che
  consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di
  altre marche” (art. 9)
                                ?
Claims comparativi (2)

▪   Interpretazione n. 1 (Italia): le comparazioni possono venire
    ammesse soltanto tra prodotti che condividono materie
    prime, processi, occasioni di consumo

▪   Interpretazione n. 2 (CE): le comparazioni possono venire
    effettuate tra qualsiasi alimento accomunato dalle
    occasioni di consumo (es. colazione, merenda)
Dichiarazioni «di fatto» (1)

▪ Claims che si limitino a riferire la presenza o assenza di taluni
  ingredienti/additivi/coadiuvanti (es. grassi idrogenati,
  polifosfati) o sostanze (es. polifenoli): qualora tali
  “dichiarazioni di fatto” non vengano accompagnate da
  indicazioni o descrizioni su loro funzioni o effetti sulla
  nutrizione o salute del consumatore (es. effetti antiossidanti
  dei polifenoli) si reputa che esse siano escluse dal campo di
  applicazione del regolamento, e perciò ammissibili, a due
  condizioni:
Dichiarazioni «di fatto» (2)

                          CONDIZIONI:

▪ rispetto dei principi generali stabiliti dal Reg. UE 1169/11, e

▪ non-applicabilità della normativa cd. Parnuts. Il
  considerando n. 22 del regolamento cita gli esempi di
  “lactose-free” e “gluten-free”, quali indicazioni sottoposte alle
  regole specifiche del reg. UE 828/2014)
Indicazioni sulla salute:
                requisiti specifici (1)

▪ Le indicazioni sulla salute sono vietate, a
  meno che non siano conformi ai requisiti
  generali […] e ai requisiti specifici […] e non
  siano autorizzate a norma del presente
  regolamento e incluse nell'elenco delle
  indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e
  14 (art. 10.1)
Indicazioni sulla salute:
                    requisiti specifici (2)

▪    Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se
     sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella
     presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti
     informazioni:
    a) dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed
        equilibrata e di uno stile di vita sano
    b) quantità dell'alimento e modalità di consumo necessarie
        per ottenere l'effetto benefico indicato
    c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che
        dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
    d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero
        presentare un rischio per la salute se consumati in
        quantità eccessive (art. 10.2)
Indicazioni sulla salute:
                      riferimenti generici

▪ Il riferimento a benefici generali e non specifici della
  sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona
  salute complessiva o per il benessere derivante
  dallo stato di salute deve venire accompagnato, in
  etichetta, da un claim salutistico – ai sensi degli articoli 13,
  14 - atto a motivare il riferimento generico (art. 10.3)

➢ NB: la prescrizione non dovrebbe applicarsi alle informazioni
  riferite alle sole caratteristiche di natura organolettica. Nella
  misura in cui queste, pur recando aggettivi (es. buono) e
  descrizioni favorevoli, si limitino a valorizzare il prodotto nella
  sua essenza e gradevolezza
Indicazioni sulla salute:
                    claims funzionali (1)

▪ E’ prevista l'elaborazione di un registro comunitario che
  raccolga le indicazioni sulla salute – purché basate su prove
  scientifiche generalmente accettate - che descrivono o fanno
  riferimento a:
  a) ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la
     crescita, sviluppo e funzioni dell'organismo, o
  b) funzioni psicologiche e comportamentali, o
  c) dimagrimento o controllo del peso, oppure riduzione dello
     stimolo della fame o maggiore senso di sazietà o la
     riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare
     [fatta salva la direttiva 96/8/CE] (art. 13)
Indicazioni sulla salute:
                     claims funzionali (2)

▪ La Commissione avrebbe dovuto pubblicare il registro delle
  informazioni consolidate entro il 31.1.2010, sulla base di
  elenchi forniti dagli Stati membri (Q1, 2008) e vaglio dell’EFSA
  (panel NDA, Nutrition, Diet & Allergies)(art. 13.2-3)
▪ I prodotti compresi nel citato registro potranno vantare le
  corrispondenti virtù salutistiche, fatti salvi i limiti previsti in
  relazione ai profili nutrizionali (art. 13.1)
▪ Sono escluse le indicazioni che si riferiscono alla riduzione
  del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
  bambini (invece soggette ad autorizzazione, art. 14)
Indicazioni sulla salute:
                  claims funzionali (3)

▪ Informazioni non figuranti nell’elenco di cui
  all’articolo 13 (cd. claims funzionali, anche riferiti a
   funzioni psicologiche e comportamentali o a riduzioni di
   peso): gli operatori devono presentare una domanda
   alle autorità sanitarie nazionali, onde avviare una
   procedura per l’inserimento del nuovo claim nel
   registro comunitario (Art. 18)
Indicazioni sulla salute:
                    altri claims (1)

▪ Informazioni che si riferiscono alla riduzione del
  rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
  bambini:

-> gli operatori devono attivare una procedura di
   autorizzazione comunitaria, che coinvolge la
   Commissione, oltre all‘EFSA (art. 14)
Indicazioni sulla salute:
                      altri claims (2)

               PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE:

❖ L’operatore presenta domanda (prodotto/sostanza, studi,
  informazioni protette da segreto industriale, proposta di
  claim) all’autorità nazionale competente
❖ L’autorità nazionale informa senza indugio l’EFSA (art. 15)
❖ L’EFSA, informati CE e Stati membri, rende pubblica la sintesi
  della domanda
❖ Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda (salva proroga,
  sino a 2 mesi, per attingere ulteriori informazioni presso il
  richiedente), l’EFSA trasmette alla CE e pubblica il proprio
  parere
❖ Entro 30 gg., chiunque può rivolgere osservazioni alla CE (art.
  16)
Indicazioni sulla salute:
                       altri claims (3)
              c. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE:

❖ Entro 2 mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la
  Commissione presenta al Comitato per la Filiera Alimentare e
  il Benessere Animale un progetto di decisione. Se il progetto
  di decisione non è conforme al parere dell’EFSA, la CE motiva
  le divergenze
❖ La decisione definitiva sulla domanda, adottata dal Comitato,
  è comunicata dalla CE al richiedente e pubblicata in Gazzetta
  Ufficiale
▪ Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli
  articoli 13 e 14 possono venire utilizzate da qualsiasi
  operatore, nel rispetto delle condizioni stabilite, se il loro uso
  non è limitato ai sensi dell’articolo 21 (v. seguente diapositiva;
  art. 17)
Claims sulla salute:
                 protezione dei dati

▪ In entrambi i casi, di registrazione e di
  autorizzazione, i dati scientifici e le
  informazioni      protetti      da      proprietà
  industriale e designati come tali, contenuti
  nella domanda, non possono venire usati a
  beneficio di un richiedente successivo, per
  un periodo di cinque anni. Salva la facoltà di
  accordi tra le parti interessate (art. 21)
Profili nutrizionali: 1) criterio
▪ Entro il 19.1.09 la Commissione, sulla base di un parere
   dell’EFSA e sentite le rappresentanze dei Paesi membri,
   avrebbe dovuto stabilire i profili nutrizionali specifici,
   comprese le esenzioni, per gli alimenti e/o loro categorie,
                          tenendo conto:
  1) delle quantità di grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi
     trans, zuccheri e sale/sodio
  2) del ruolo, e dell'importanza e del contributo dell'alimento
     (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione
     in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i
     bambini
  3) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e
     della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute
     sia stato scientificamente riconosciuto (art. 4.1)
Profili nutrizionali: 1) criterio

                            Due metodi possibili:

1) profili nutrizionali specifici, per i diversi gruppi di alimenti (ipotesi
   favorita, modello SW, NL, CAN, AUS)
     -> in relazione a ciascun gruppo, definire un criterio di selezione dei
     diversi alimenti in base al loro contenuto nutrizionale
     -> fissare i valori massimi (treshold) per taluni nutrienti

2) profilo nutrizionale unico, da applicarsi a tutti gli alimenti (modello UK)
    -> si attribuiscono a determinati valori punteggi positivi (es. fibre,
    vitamine e minerali) e negativi (es. grassi saturi e trans, sodio)
    -> calcolo ‘punteggio nutrizionale’ (scoring) di ogni alimento
    -> ciascun alimento è valutato, in base a una o più scala/e predefinita/e,
    a seconda del rispettivo punteggio
Profili nutrizionali: 1) criterio

             Categorie di alimenti (opinione EFSA):

1) oli vegetali -> importante contributo di acidi grassi insaturi,
   compresi i mono- e polinsaturi, e vitamina E)
2) grassi spalmabili, burro compreso -> acidi grassi insaturi,
   compresi mono- e polinsaturi, nonché di vitamine E, A, e D, a
   seconda dei casi
3) prodotti lattiero-caseari -> calcio e proteine, vitamine B2,
   B12 e D (quando aggiunta), tracce di zinco e di iodio
4) cereali e prodotti a base di cereali -> carboidrati digeribili e
   fibre vegetali, vitamine gruppo B, minerali
Profili nutrizionali: 1) criterio

             Categorie di alimenti (opinione EFSA):

5) frutta, verdura e prodotti derivati -> importanti cibi a bassa
   densità energetica, offrono un valevole contributo alla dieta
   per quanto attiene a vitamine (C, folati), minerali (potassio,
   magnesio), fibre alimentari
6) carni e prodotti a base di carni -> proteine di alta qualità,
   ferro, vitamine (A, B12, folati, D), acidi grassi monoinsaturi
7) pesce e prodotti ittici -> acidi grassi polinsaturi a lunga
   catena, proteine, vitamine (A e D), iodio
8) bevande analcoliche -> importanti per l’idratazione
Profili nutrizionali: 1) criterio
         Valori nutritivi da considerare (opinione EFSA):
▪ acidi grassi saturi -> l’apporto medio di grassi saturi negli
    adulti di molti Paesi UE eccede i livelli massimi raccomandati
    di circa il 10% -> rischio aumento colesterolo HDL (malattie
    cardiovascolari)
▪ sodio -> livelli di assunzione in eccesso rispetto a quanto
    raccomandato -> rischio aumento pressione sanguigna
    (malattie cardiovascolari e renali)
▪   acidi trans-grassi -> rischio diminuito, grazie a riformulazione
    prodotti
▪   zuccheri -> rischio carie dentali non associato a quantità
    complessiva, piuttosto ad alta frequenza di assunzione
Profili nutrizionali: 1) criterio
         Valori nutritivi, considerazioni (opinione EFSA):
Ampia varietà di valori, da riferire a ciascun gruppo di alimenti . . .
❖ Negativi per la salute:
    - sodio
    - grassi saturi
    - trans-grassi (meritano attenzione solo su alcuni alimenti, es.
fritti, snack, prodotti da forno)
❖ Neutri: zuccheri (eventuale attenzione solo su prodotti
   dolciari e da forno, bevande)

❖ Favorevoli alla salute:
   - fibre (pertinenti solo per alcune categorie, es. cereali)
   - grassi insaturi (stima non necessaria, se si valuta la presenza
dei saturi)
Profili nutrizionali: 1) criterio

                          Riferimenti:

▪ Relazione tecnica OMS “Diet, nutrition and the
  prevention of chronic diseases” (2003)
▪ Linee guida Paesi membri per la nutrizione

                            Processo:

▪ test dei profili su basket of products (ca. 5000 alimenti,
   selezionati a partire da ca. 20.000 sulla base delle indicazioni
   degli Stati membri e del sistema associativo industriale)
Profili nutrizionali: 2) tempi

▪ Feb. 2007: mandato della Commissione all’Autorità Europea
  per la Sicurezza Alimentare
▪ Feb. 2008 (12 mesi dalla richiesta): termine per il parere
  dell’EFSA (art. 4.2)
▪ Gen. 2009: in teoria, adozione dei profili da parte della
  Commissione (art. 4.1)
▪ 24 mesi dopo l’adozione dei profili: termine per la
  commercializzazione di prodotti non conformi (art. 28.1)
Profili nutrizionali: 3) effetti

▪    I prodotti non conformi ai profili nutrizionali stabiliti dalla
     CE non potranno recare claims salutistici
▪    Tali prodotti potranno invece presentare claims nutrizionali
     in due distinte ipotesi:
    1) riduzione (o sottrazione) di grassi, grassi saturi, trans-
       grassi, zuccheri, sodio (art. 4.2.a)

    2) un solo valore superiore al profilo stabilito. In questo
       caso, vicino alla tabella nutrizionale si dovrà scrivere
       “Elevato contenuto di …” (art. 4.2.b)
Esempio di deroga dai profili

un solo valore al di sopra dei limiti del profilo
                 nutrizionale:                      NO

    30

    23

    15

     8

                                                         High in B
     0
            A         B          C

           In tabella nutrizionale:                 SI

         “A elevato contenuto di …”
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