RELATORI - Moscatelli ...

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AvvocatoMarcoMasi
Dott.Comm.SalvatoreCucca
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INDICE

❖ LO STATO DELLA RIFORMA;

❖ IL RUNTS (procedure, effetti….);

❖ LA TRASMIGRAZIONE DI ODV E APS;

❖ LA ISCRIZIONE AL RUNTS DELLE ONLUS;

❖ LE OPERAZIONI STRAORDINARIE.

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RIFORMA DEL TERZO SETTORE.
                                         «A CHE PUNTO SIAMO?»
     A tema oggi il DMLPS n. 106 del 15/09/2020 che «regola» il Registro Unico Nazionale del
                                      Terzo Settore (RUNTS);
                      ❖ Cosa manca (di importante) per completare la Riforma?

a) OK della Commissione Europea per l’efficacia degli artt. 77 («Titoli di solidarietà»), 79, co. 2° bis
   («Rapporto ricavi/costi attività non commerciali»), 80 («Regime forfetario ETS»), e 86 («Regime
   forfetario ODV e APS») nonché per l’applicazione agli enti iscritti al RUNTS di tutto il Titolo X del
   CTS (artt. 79-89 «Regime fiscale ETS») (artt. 101, co. 10° e 104, co. 2°, CTS);

b) D. M. su criteri e limiti per lo svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto
   a quelle di interesse generale (art. 6 CTS);

c) D. M. su meccanismi assicurativi semplificati per assicurazione volontari (art. 18 CTS);

d) D.M. per definizione modalità di esercizio funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio ETS (art.
   96 CTS).
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I TEMPI DEL RUNTS (operatività da «d-day»: fine Aprile 2021?)
❖ Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 (procedura RUNTS) adottato il 15/09/2020 è
  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21/10/2020 (G.U. serie n.261 ):

                                                                 Il Dirigente del MLPS, sulla base dello
       Entro il 21/04/2021, le Regioni
                                                                 stato di realizzazione della piattaforma
       e le Province autonome
                                                                 telematica, fissa il termine («d-day») a
       disciplinano i procedimenti
                                                                 decorrere dal quale ha inizio il
       per       l’emanazione      dei
                                                                 processo di trasferimento al RUNTS di
       provvedimenti di iscrizione e di
                                                                 ODV e APS (art. 30 D.M. n. 106/2020).
       cancellazione degli ETS (art.
       53, co. 2°, CTS).

      Dal giorno successivo al «d-day»
      (si parla di fine Aprile 2021), gli                              L’Agenzia     delle    Entrate
      Enti che lo vogliono potranno                                    comunica al RUNTS e pubblica
      chiedere l’iscrizione al RUNTS                                   l’elenco delle ONLUS in essere
      (art. 38 D.M. n. 106/2020).                                      al «d-day» (art. 34 D.M. n.
                                                                       106/2020).
                                                                                                                         4
RUNTS : DEFINIZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA’
            (art. 53 CTS e art. 1 D.M n. 106 del 15/09/2020 )

Con Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (pubblicato
in G.U. serie n.261 del 21-10-2020), sono state individuate le
procedure per l’iscrizione nel RUNTS (con i relativi documenti utili e
le modalità di deposito degli atti), le regole per la predisposizione, la
tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro, oltre
alle modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro
delle Imprese (Imprese Sociali e altri ETS iscritti nel R.I.).

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RUNTS : DEFINIZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA’
  ❖ Art. 45, CTS: Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Registro Unico Nazionale
     del Terzo Settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in
     collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma [...] (comma 1°).
  ❖ Presso il Ministero, ciascuna Regione e Provincia autonoma opererà una struttura del Registro Unico
    Nazionale del Terzo Settore (comma 1°):

  ✓ Ufficio Statale del RUNTS (istituito nell’ambito della dotazione organica dirigenziale);

  ✓ Ufficio Regionale del RUNTS ;

  ✓ Ufficio Provinciale del RUNTS (per le Province autonome di Trento e Bolzano).
                             Il RUNTS si compone delle seguenti Sezioni (art. 46 CTS):
    a) Organizzazioni di Volontariato.     b) Associazioni di promozione sociale.

    c) Enti filantropici                   d) Le Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali).

    e) Le reti associative.                f) Società di mutuo soccorso.     g) Altri Enti del Terzo Settore

Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (comma 2°)
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INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DEL RUNTS COMPETENTE ( Art. 47 CTS e 5 D.M. n. 106 del 15/09/2020) E
              ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 1°, D.M. n. 106 del 15/09/2020

❖ L’Ufficio del RUNTS competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui
  territorio l’ente ha la propria SEDE LEGALE. Per le RETI ASSOCIATIVE, l’Ufficio del RUNTS
  competente è esclusivamente quello Statale.

Presso ciascuna struttura del RUNTS (Ufficio Statale, Regionale e delle Province autonome)
sono definite le seguenti competenze:

a) uno o più soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e
   CANCELLAZIONE nonché degli altri provvedimenti previsti;
b) uno o più responsabili dei procedimenti di cui alla lettera a) (art. 6, L. 241/1990 sul
   procedimento amministrativo);
c) uno o più addetti alla fase istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale
   (lett. a) ), previo controllo del responsabile del procedimento (lett. b) ).

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COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 2° e 3°, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

A ciascun Ufficio Regionale e Provinciale del RUNTS, nonché all’Ufficio Statale, sono attribuite le seguenti
funzioni generali:

adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE nelle sezioni di propria competenza; l’Ufficio
Statale per gli Enti che intendano iscriversi nella sezione «Reti Associative», anche laddove richiedano
l’iscrizione per un ulteriore sezione (competenza attratta dall’Ufficio Statale).

registrazione delle informazioni, tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e provvedimenti adottati;
l’Ufficio Statale per gli Enti iscritti nella sezione «Reti Associative», anche se iscritti in ulteriore sezione.

revisione, con cadenza almeno triennale, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione
alla relativa sezione del RUNTS; l’Ufficio Statale per gli enti iscritti nella sezione «Reti Associative», anche con
riferimento ai requisiti relativi all’eventuale ulteriore sezione in cui il medesimo Ente risulti iscritto.

 rilascio dei pareri obbligatori sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9 del CTS).

                                                                                                               8
COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 2° e 3°, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

 Esercizio dell’attività di controllo (art. 93, co. 3°, CTS), anche avvalendosi della collaborazione di
 altre amministrazioni o altri Uffici Regionali o Provinciali (ad. es. in caso di sedi secondarie
 dell’ente), in specie:

▪ sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;

▪ sull’effettivo perseguimento delle attività civiche solidaristiche o di utilità sociale (art. 5 CTS);

▪ sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione del RUNTS (ad es. deposito del bilancio
  entro il 30 giugno di ogni anno, deposito del bilancio sociale ove previsto, deposito deliberazioni
  di trasformazione/fusione/scissione/ scioglimento/ estinzione/ ecc.)

 N. B. = l’Ufficio Statale del RUNTS pone in essere le suddette attività di controllo per gli enti iscritti
 nella sezione «Reti Associative», anche con riferimento alle informazioni relative all’eventuale
 iscrizione dei medesimi enti in altra sezione del Registro.

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PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE
                                     (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

La domanda di ISCRIZIONE al RUNTS è presentata telematicamente dal Legale Rappresentante dell’Ente o, su
mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della Rete Associativa cui l’ente aderisce.

   Nel caso di domanda di                                                  Nel caso di domanda di
   iscrizione nella sezione «Reti                                          iscrizione     congiunta     alla
   Associative», la domanda va                                             sezione «Reti Associative» e
   inoltrata all’Ufficio Statale.                                          ad un’ulteriore sezione del
                                                                           Registro, l’istanza è UNITARIA
                                                                           e va presentata all’Ufficio
                                                                           Statale, il quale comunica
N. B. = Le modalità per la predisposizione e l’invio telematico            l’esito positivo della domanda
dell’istanza di iscrizione al RUNTS sono specificate nell’Allegato A al    al      competente        Ufficio
D.M. sul RUNTS.                                                            Regionale o Provinciale ove
                                                                           l’ente ha la propria sede legale.
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Ente, è effettuata ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del DPR n.
445/2000 (Norme in materia di dichiarazioni sostitutive)
                                                                                                         10
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE
                                (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

ALLEGATI alla domanda di iscrizione:
                                                                                 N. B. = Per ogni ente
 ATTO COSTITUTIVO (in caso di              In caso di affiliazione da parte      che richiede l’iscrizione
 impossibilità     al   deposito     o     dell’Ente istante ad una Rete         al     RUNTS         deve
 irrecuperabilità dello stesso, si può     Associativa, una ATTESTAZIONE         corrispondere una sola
 procedere al deposito di adeguata         DI ADESIONE rilasciata dal            istanza.
 documentazione che ne dichiari            Rappresentante       Legale   di      NON è ammessa la
 l’insussistenza o l’irrecuperabilità      quest’ultima.                         presentazione           di
 ex artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000)                                              un’istanza multipla per
                                                                                 più enti.
 STATUTO registrato       all’Agenzia
 delle Entrate;                            La ricevuta dell’avvenuta trasmissione, con esito positivo,
                                           dell’istanza di iscrizione al sistema informatico del RUNTS, è
                                           inviata alla PEC del dichiarante (ad. es. il Rappresentante
BILANCI CONSUNTIVI approvati
                                           Legale) e comunque alla PEC dell’Ente per cui si procede.
(per gli enti attivi da uno o più
esercizi) e i relativi verbali con
                                           A ciascun ente verrà attribuito un numero di repertorio.
delibera di approvazione.
                                                                                                      11
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE
                                      (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Dalla domanda di iscrizione, anche mediante gli allegati, devono risultare:
  Sezione          Denominazione,            Codice Fiscale        Sede legale ed          Indirizzo PEC          Attività di
  del RUNTS        forma giuridica           ed eventuale          eventuali sedi          e almeno un            interesse
  per cui si       e     data    di          P.IVA.                secondarie.             contatto               generale
  presenta         costituzione.                                                           telefonico.            svolte.
  istanza.
                                    Soggetto/soggetti           Sito internet
                                    cui l’ente aderisce         dell’ente, se
 Previsione statutaria dello                                    previsto.              Generalità del Legale Rappresentante
                                    (ad es. come ente
 svolgimento di attività                                                               e altri titolari di cariche sociali, con
                                    associato).
 diverse (art. 6 CTS).                                                                 indicazione dei poteri ed eventuali
                                                          Eventuale iscrizione         limitazioni, e date di nomina.
                                                          al Registro delle
     Se istituito l’Organo di controllo e                 Imprese.
     di      Revisione,     le    relative
     dichiarazioni di accettazione dei                                                       Dichiarazione di presunzione di
                                                          Accreditamento ai fini             commercialità/non commercialità
     membri, con l’assenza di cause di
                                                          dell’accesso al contributo         dell’ente (art. 79,co. 5°, CTS).
     ineleggibilità,     decadenza       e
                                                          del 5XMILLE.
     possesso dei requisiti professionali.
                                                                                                                             12
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE
                                     (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Per ODV e APS, anche mediante gli allegati, devono risultare:

        Numero degli                  Numero degli associati persone                   Numero lavoratori
        associati cui è               fisiche e C.F. degli enti associati              dipendenti    e/o
        riconosciuto il               con         l’indicazione,     per               parasubordinati,
        diritto di voto.              quest’ultimi, dell’iscrizione o                  con apertura di
                                      meno nella medesima sezione                      posizione
                                      del RUNTS per cui si richiede                    assicurativa.
                                      l’iscrizione.

                 Numero dei volontari iscritti nell’apposito Registro dei Volontari, nonché il
                 numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ODV o l’APS si avvale.

                                                                                                           13
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
                                   (Art. 9, D.M. n. 106 del 15/09/2020)
Ricevuta la domanda di iscrizione sulla piattaforma informatica, l’Ufficio competente del RUNTS verifica l’adeguatezza
delle informazione e dei documenti allegati.

     ESITO POSITIVO: l’Ufficio dispone l’ISCRIZIONE dell’Ente con apposito provvedimento entro 60 giorni
comunicandolo all’Ente (PEC o dell’Ente e del dichiarante – Rappresentante Legale);

      DECORRENZA DEL TERMINE di 60 giorni senza alcun provvedimento espresso da parte dell’Ufficio: la domanda si
intende ACCOLTA;

      DOMANDA NON CORRETTA, INCOMPLETA: entro 60 giorni l’Ufficio invita l’ente a completare o rettificare l’istanza
(anche mediante integrazioni documentali), assegnando un termine non superiore a 30 giorni:

                                                                      ESITO POSITIVO e          ESITO NEGATIVO:
                                     ESITO POSITIVO e                 ISCRIZIONE dell’Ente.     provvedimento di rigetto.
Entro 60 giorni dalla                ISCRIZIONE dell’Ente.
domanda
rettificata/completata/in
                                     L’Ufficio comunica i MOTIVI             L’Ente ha ulteriori 10 giorni per
tegrata o, in mancanza,
                                     OSTATIVI      all’accoglimento          presentare      osservazioni,     e/o
dalla decorrenza del
                                     (art. 10bis, L. 241/1990, c.d.          documenti          a         sostegno
termine         assegnato
                                     «Preavviso di rigetto»)                 dell’accoglimento della domanda di
all’Ente:
                                                                             iscrizione.                             14
ISCRIZIONE NEL RUNTS DEGLI ENTI GIA’ DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA
                                 (Art. 22 CTS e Artt. 15, 16 e 17, D.M. n. 106 del 15/09/2020)
Per le ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE e le FONDAZIONI, aventi personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, è il Notaio
che, ricevuto il verbale dell’Organo competente (con la richiesta di iscrizione al RUNTS e l’adeguamento statutario) e
verificata la sussistenza delle condizioni di iscrizione al RUNTS, provvede alla presentazione dell’istanza ENTRO 20 GIORNI (si
applica l’art. 8 del D.M. n. 106/2020)
        Ottenuta l’iscrizione nel RUNTS «l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al Decreto del
        Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è SOSPESA fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel
        Registro Unico Nazionale del Terzo settore» (art. 22, comma 1bis, CTS).

        Nel periodo di sospensione, le associazioni e le fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la
        pregressa iscrizione, ma non si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 361/2000 (art. 22, co. 1bis, CTS e art. 15,
        D.M. n. 106 del 15/09/2020).

        Dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da
        parte dell’Ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma presso cui l’Ente
        è iscritto ai sensi del DPR n. 361/2000 (art. 22, co. 1bis, CTS).

N.B.=     1. Gli elementi informativi riguardanti l’iscrizione al RUNTS delle associazioni o fondazioni già in possesso di
personalità giuridica (DPR 361/2000), devono essere integrati con i necessari riferimenti al Registro delle Persone giuridiche
presso cui l’ente richiedente è iscritto (art. 17, co.2, D.M. n. 106 del 15/09/2020).
         2. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore
dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
                                                                                                                                  15
OTTENIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA MEDIANTE L’ISCRIZIONE/ISTANZA AL RUNTS
                          (Art. 22 CTS e Artt. 16 e 18, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

ART. 22, COMMA 1°, CTS: «Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione
nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.»

  Sia per gli Enti di nuova costituzione (Associazioni o Fondazioni), sia per le Associazioni del Terzo Settore
  iscritte al RUNTS non riconosciute o Associazioni non riconosciute e non iscritte al RUNTS, è il Notaio che
  verificata la presenza delle condizioni previste dal CTS nonché la sussistenza del PATRIMONIO MINIMO,
  procede entro 20 GIORNI al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso l’Ufficio del RUNTS
  competente (art. 16, co. 1° e art. 18 D.M. n. 106 del 15/09/2020).

                                                                                                            16
OTTENIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA MEDIANTE L’ISCRIZIONE/ISTANZA AL RUNTS
                             (Art. 22 CTS e Artt. 16 e 18, D.M. n. 106 del 15/09/2020)
        Si considera PATRIMONIO MINIMO per il conseguimento della personalità giuridica una somma
        liquida e disponibile:
        ❖ non inferiore a 15.000 euro per le ASSOCIAZIONI;
        ❖ non inferiore a 30.000 euro per le FONDAZIONI.

        Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione
        giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti
        nell'apposito registro (ART. 22 CTS, co. 4° e art. 16, co. 2°, D.M. n. 106 del 15/09/2020).
N. B. = Le previsioni di cui all’art. 22 del Codice del Terzo Settore rappresentano un’importante occasione per
tutti gli Enti che intendano acquisire la personalità giuridica:

❖ per la prima volta, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, si passa da un regime concessorio
  (D.P.R. 361/2000) ad una previsione legislativa che definisce specifici requisiti richiesti;

❖ le soglie patrimoniali minime sono più contenute rispetto a quelle previste, ad esempio, per l’iscrizione al
  Registro delle Persone giuridiche presso la Regione Emilia - Romagna (25.000 euro per le Associazioni; 50.000
  euro per le Fondazioni) e la Regione Lombardia (26.000 euro per le ODV e 52.000 euro per tutti gli altri
  soggetti).
                                                                                                           17
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS (Artt. 7 E 26 D.M. n. 106 del 15/09/2020)

L’iscrizione al RUNTS:

      ha effetto COSTITUTIVO della qualifica di «ENTE DEL TERZO SETTORE» e della PERSONALITA’
GIURIDICA nei casi previsti;

        è il presupposto per la fruizione dei BENEFICI previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti
disposizioni in favore degli ETS;

       consente l’utilizzo delle specifiche locuzioni di ciascuna tipologia di ETS (ad es. ODV e APS) nella
denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna ed interna.

N.B.= L’uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 91 CTS,
comma 3°:

✓ sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 Euro a 10.000 Euro, irrogata dall’Ufficio del RUNTS;

✓ la sanzione è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo della locuzione o acronimo sia finalizzato ad ottenere
  da terzi l’erogazione di denaro o altre utilità.
                                                                                                              18
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS (Art. 26 D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Gli atti, le informazioni e i provvedimenti depositati nel RUNTS sono resi CONOSCIBILI AI
TERZI attraverso la PUBBLICAZIONE e «l’accesso alla loro consultazione è libero» (Allegato
A, D.M. n. 106 del 15/09/2020).

      Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che
i terzi ne erano a conoscenza.

      Il RUNTS è consultabile da terzi mediante il portale dedicato.

      Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere anche in modalità interoperabile,
tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso.

     Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti già
depositati al RUNTS.

                                                                                            19
AGGIORNAMENTO E DEPOSITO: DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL RUNTS PER TUTTI GLI ETS
                              (Art. 40 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Ciascun ETS iscritto al RUNTS ha l’obbligo di tenere aggiornate le informazioni che lo riguardano (art. 8, comma
6, D.M. n. 106/2020) nonché di DEPOSITARE esclusivamente in via telematica:

Modifiche       Bilancio, rendiconti raccolta       Eventuali deliberazioni di     Provvedimenti dell’Autorità
dell’Atto       fondi, bilancio sociale (ove        trasformazione, fusione,       Giudiziaria e Tributaria che
costitutivo e   previsto), entro il 30 giugno di    scissione,   liquidazione,     ordinano lo scioglimento,
Statuto;        ogni anno.                          scioglimento, cessazione,      cancellazione o accertano
                                                    estinzione.                    l’estinzione.
                      Variazione        delle
Comunicazione                                       Nomina o cessazione di
                      attività svolte, dei                                          Dichiarazione            di
perdita    natura                                   componenti dell’Organo
                      soggetti titolari delle                                       accreditamento          per
non commerciale                                     di controllo e del
                      cariche sociali con i                                         l’accesso al contributo del
dell’ente.                                          revisore legale dei conti
                      relativi poteri e                                             5XMILLE, se successiva
                      limitazioni.                  indicando le rispettive         all’iscrizione.
                                                    generalità.

N.B. = Tra i soggetti «abilitati» al deposito degli atti suddetti, oltre al legale Rappresentante dell’Ente (o della
Rete Associativa cui l’ente aderisce), vi sono anche i COMMERCIALISTI (iscritti all’albo di riferimento).
                                                                                                                 20
AGGIORNAMENTO E DEPOSITO: DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL RUNTS PER TUTTI GLI ETS
                             (Art. 40 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020)
Con specifico riferimento all’AGGIORNAMENTO del RUNTS circa le informazioni riguardanti l’ETS, quest’ultimo procede
entro 30 giorni dalla modifica/variazione:

❖ denominazione | C.F. e/o P.IVA | forma giuridica | sede legale | P E C | contatto telefonico | sedi secondarie |
  data di costituzione | attività di interesse generale svolte | attività diverse | soggetto/i cui l’ente aderisce |
  rappresentante legale e titolari cariche sociali | Perdita della natura non commerciale dell’ente ( 30 giorni dalla
  chiusura del periodo di imposta in cui si verifica l’evento) |
Per ODV e APS:

       riduzione del numero degli associati sotto la soglia minima prevista (7 persone fisiche o 3 ODV/APS) da
comunicarsi → entro 30 giorni dall’evento.

         variazione numero associati (distinti tra persone fisiche ed enti aderenti) aventi il diritto di voto; numero
lavoratori dipendenti/parasubordinati con apertura assicurativa; numero volontari iscritti nel Registro dei Volontari e
numero volontari degli enti aderenti di cui l’Associazione si avvale → entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31
dicembre dell’anno precedente.

N.B.= In caso di omissione: 1. l’Ufficio del RUNTS diffida l’Ente assegnando un termine di 180 giorni, decorsi i quali
dispone la cancellazione dal Registro. 2. Responsabilità per il Rappresentante Legale ed eventualmente gli
amministratori (art. 2630 codice civile → sanzioni pecuniarie).
                                                                                                                        21
LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL RUNTS (art. 50, co. 3°, CTS e art. 22, D.M. 106 DEL
                                                15/09/2020)

ART. 50. COMMA 3°, CTS: Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione
del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la
relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione
nel Registro unico nazionale (artt. 9 e 16, D.M. n. 106/2020).
         In pendenza del procedimento l’Ente mantiene i benefici derivanti dall’iscrizione nella sezione di
         provenienza.

         Se l’ETS è iscritto contemporaneamente nella sezione «Reti Associative» e in altra sezione del
         RUNTS, l’istruttoria della richiesta di migrazione dall’»altra sezione» è svolta dall’Ufficio Statale
         del RUNTS che ne comunica l’esito al competente Ufficio Regionale o della Provincia autonoma,
         che adotta il provvedimento.
N.B.= 1. L’iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte
          contestualmente.
       2. La MIGRAZIONE in altra sezione non comporta NON comporta la devoluzione del patrimonio (art. 9
          CTS).
       3. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del Registro, è depositato al RUNTS a
          cura dell’Ufficio competente.
                                                                                                        22
ISCRIZIONE ETS ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
                                     (Art. 4 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020)

  Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscrivere al RUNTS un «ramo» di attività disciplinato da
  apposito regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 Il Regolamento deve prevedere:
 A. Le attività di interesse generale e la possibilità di svolgere attività diverse.
 B. Il divieto di distribuzione degli utili.
 C. Individuazione del patrimonio destinato (anche con atto separato).
 D. Obbligo di devoluzione ad altri ETS dell’incremento patrimoniale realizzato negli anni di iscrizione al RUNTS.
 E. Obbligo di scritture contabili separate per le attività di interesse generale.
 F. Redazione bilancio di esercizio.
 G. Poteri di rappresentanza e di gestione, con indicazione delle limitazioni e controlli interni.
 H. Condizioni di validità o efficacia degli atti per le regole interne alle confessioni religiose.
N.B.= La domanda di iscrizione va presentata dal Legale Rappresentante autorizzato, con allegato l’atto di
autorizzazione e il regolamento dell’Ente.                                                                    23
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS
                              (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Art. 54, comma 1°, CTS: …gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale
del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle ODV e delle APS,
esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Art. 30, D.M. n. 106/2020: Con apposito provvedimento da parte dell’Ufficio Statale del RUNTS, sulla base
dello stadio di realizzazione del sistema telematico, è individuato il termine («d-day») a decorrere dal quale
ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle
APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

❖ Entro i successivi 90 giorni, i competenti Uffici delle Regioni e Province autonome comunicano
  telematicamente al RUNTS i dati in loto possesso relativi ad ODV e APS che risultino iscritte nei relativi
  registri al giorno antecedente il suddetto termine e per la quali non siano in corso procedimenti di
  cancellazione.

               In particolare, gli Uffici di Regione e Province autonome, trasmettono, ai fini del
               deposito, copia dell’atto costituivo e dell’ultimo Statuto in loro possesso.

                                                                                                                 24
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS
                               (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

     Ciascun Ufficio Regionale e Provinciale del RUNTS, ricevute le informazioni degli enti di propria
     competenza (sede legale nel relativo territorio) verifica entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti per
     l’iscrizione.

                                   Richiesta all’Ente da                In ogni caso, l’elenco degli Enti
                                   parte dell’Ufficio del               per cui sono pendenti delle
Informazioni INCOMPLETE                                                 richieste     di     integrazione
                                   RUNTS, via PEC o e-
                                   mail,               di               documenti/informazioni, è reso
                                   documenti/informazio                 disponibile     sul portale del
                                   ni mancanti.                         RUNTS.

                                      Sospensione del procedimento fino alla ricezione dei
                                      documenti e/o informazioni richieste all’Ente, per un
                                      periodo in ogni caso non superiore a 60 giorni decorrente
                                      dalla pubblicazione del suddetto elenco degli enti.
                                                                                                               25
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS
                                 (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020)
Nel periodo di sospensione del procedimento (non più di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’elenco degli enti per
cui è pendente una richiesta documentale/informativa integrativa) possono verificarsi diverse ipotesi:

  1.   Omessa trasmissione           2.   Trasmissione entro            3.    Trasmissione entro 60 giorni dei
  dei                                60         giorni      dei         documenti/informazioni richiesti da parte
  documenti/informazioni             documenti/informazioni             dell’Ente e verifica dell’Ufficio del RUNTS con
  richiesti entro 60 giorni          richiesti     da    parte          ESITO NEGATIVO: l’Ufficio del RUNTS ne da
                                     dell’Ente     e   verifica         comunicazione all’Ente assegnandoli un termine
                                     dell’Ufficio del RUNTS             di 10 giorni (art. 10bis, L. 241/1990) per
                                     con ESITO POSITIVO

Mancata iscrizione dell’Ente
                                                                       Presentare osservazioni a    manifestare l’intenzione
che ne riceve comunicazione
                                                                       sostegno dell’iscrizione.    alla     regolarizzazione
tramite PEC e in ogni caso
                                                                                                    della situazione.
mediante la pubblicazione di       Provvedimento           di
apposito elenco degli enti non     ISCRIZIONE nella apposita
iscritti sul portale del RUNTS.    sezione del RUNTS con             Provvedimento di
                                                                     ISCRIZIONE o di          60 giorni per dare prova
                                   comunicazione all’Ente.
                                                                     RIGETTO.                 all’Ufficio del RUNTS della
                                                                                              regolarizzazione e in caso
                                                                                              positivo si ha l’ISCRIZIONE.
                                                                                                                        26
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS
                                  (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

4. Trasmissione entro 60 giorni dei                      L’Ufficio    del      RUNTS   dà           Manifestare la volontà di
documenti/informazioni richiesti da                      comunicazione      all’Ente della          iscrizione nella DIVERSA
parte dell’Ente e verifica dell’Ufficio                  Sezione proposta assegnando un             SEZIONE
del RUNTS con ESITO POSITIVO per                         termine di 10 giorni per:
l’iscrizione ad una sezione diversa
da ODV o APS.
                                                                                                        Provvedimento di
                                                                   Presentare controdeduzioni a         ISCRIZIONE alla
              Manifestare la volontà alla                          sostegno dell’iscrizione nella       diversa sezione.
              regolarizzazione, se necessaria                      sezione ODV o APS

       Termine di 60          giorni      per   la                  Provvedimento di ISCRIZIONE o di
       regolarizzazione                                             RIGETTO.

                                                     N.B.= Fino al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS o
                   Provvedimento di
                   ISCRIZIONE nella
                                                     all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti
                   sezione ODV o                     iscritti nei rispettivi registri ODV e APS continuano a beneficiare dei
                   APS.                              diritti derivanti dalle rispettive qualifiche.                     27
TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS DELLE APS NAZIONALI
                                        (Art. 32, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Art. 32, comma 1°, D.M. n. 106/2020: Entro i trenta giorni successivi al termine individuato con apposito provvedimento
dell’Ufficio Statale del RUNTS («d-day» per l’avvio della trasmigrazione al RUNTS di ODV e APS) l’Ufficio che gestisce il
Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno
antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

           Entro i 90 giorni successivi al termine suddetto («d-day») il Registro Nazionale delle APS trasmette
           telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, copia dell’ATTO COSTITUTIVO e dello STATUTO.

           L’Ufficio Statale del RUNTS, prese in carico le INFORMAZIONI degli enti di propria competenza (RETI
           ASSOCIATIVE, art. 46, lett. e), CTS), procede entro 180 giorni ad acquisire da tali enti le informazioni
           necessarie a verificare:
           ✓ il soddisfacimento dei requisiti per l’iscrizione alla sezione «Reti Associative» (art. 41 CTS);

           ✓ al contempo, verifica i requisiti per l’iscrizione dei medesimi enti nell’ulteriore sezione APS,
             dandone comunicazione al competente Ufficio Regionale o della Provincia autonoma.

 N.B.= Si applica il procedimento e i relativi termini previsti per la trasmigrazione delle APS (ed ODV) iscritte
 negli attuali Registri regionali (art. 31, D. M. n. 106/2020).
                                                                                                                     28
ONLUS
                        Articolo 101 CTS (Dlgs 117/2017) - «norme transitorie e di attuazione»

1_ Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini
e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020.

2_ Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità semplificate (le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di
introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria).

3_ Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more
dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative edegli enti del Terzo settore
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

8_ La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore,
anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460» e ai fini IVA.
                                                                                                                      29
ONLUS
                                      Articolo 102 CTS (Dlgs 117/2017) - «Abrogazioni»

«2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4;

La norma del CTS prevede quindi l’abrogazione quasi in toto del D.lgs 460/1997 in tema di onlus a partire dal
periodo successivo al verificarsi di entrambi (quindi dall’ultimo) dei seguenti eventi:

(1) dal periodo d’imposta successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione UE nonché, in ogni caso,
(2) dal periodo successivo a quello di operatività del RUNTS.

                                     D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460; articolo 13, commi 2, 3 e 4
Non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le donazioni di beni alle onlus …
a) Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici …
b) I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni,
   alterazioni, danni o vizi, …
… a condizione che il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti,
                                                                                                                              30
EFFETTI FISCALI DELL’ISCRIZIONE NEL RUNTS

                                      Art. 7 DM 106/2020
L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di
Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti
dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

                                          PERTANTO:
• In tema di imposte indirette (imposte d’atto) ➔ vale il momento di effettuazione
• In tema di agevolazioni ai terzi (principio di cassa) ➔ (vale il momento di effettuazione)
• In tema di imposte dirette (IRES) ➔ occorre valutare lo ‘status soggettivo’ unitariamente

                            Per contro: Art. 25 DM 106/2020
La cancellazione dal RUNTS ➔ obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale

                                                                                            31
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)
co.1) L’Agenzia delle entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti
nell’anagrafe delle Onlus, al giorno antecedente al «D.DAY» (giorno che sarà stabilito dal MLPS).

co.2) L’elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito
istituzionale. Dell’avvenuta pubblicazione viene data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale.

co.3) La ONLUS, a partire dalla data di pubblicazione ed entro il 31 marzo dell’anno successivo
all’autorizzazione UE presenta DOMANDA di iscrizione al RUNTS e indicando la SEZIONE del RUNTS nella
quale intende essere iscritto.

NB.
co.11) la onlus che risultasse iscritta anche nel registro APS o nel registro ODV non deve presentare
alcuna domanda.

                                                                                                       32
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)
                                   Chi presenta la domanda

• ONLUS senza personalità giuridica (34 co. 1) ➔ il legale rappresentante.

• ONLUS con personalità giuridica (34 co. 7) ➔ tramite notaio. In tali casi,

>

                                                                                             33
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)
La onlus (non ‘APS-onlus’) pertanto dovrà presentare «domanda»… A questo punto …

co. 8) L’Ufficio entro 60 giorni …
        a) Dispone l’iscrizione, ovvero
        b) Richiede integrazione di informazioni o documenti,
        c) Propone l’iscrizione in altra Sezione,
        d) Comunica motivi ostativi all’iscrizione

NB: In caso di mancata pronuncia dell’Ufficio l’ente deve essere iscritto nella Sezione richiesta.

NB2. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 31 marzo … (dell’anno
successivo all’autorizzazione UE) gli enti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di devolvere il loro
patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

                                                                                             34
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)

Co.12)
Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell’apposita domanda, la procedura di
iscrizione dell’ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si
intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del predetto periodo di imposta

                                               Quindi (ESEMPIO)
•   Se «D.day» ➔ (esempio) il 01/05/2021
•   Poniamo, che l’autorizzazione Commissione UE arrivi ➔ poniamo (ad esempio) il 31/07/2021
•   Poniamo, che presentazione della domanda al RUNTS da parte della ONLUS ➔ (esempio) il 30/09/2021
•   E se, la conclusione dell’iter di iscrizione al RUNTS si perfezionasse ➔ (ad esempio) il 15/02/2022
•   Allora in tal caso la onlus potrebbe beneficiare dello status di ETS già a decorrere dal 01/01/2022

                                                                                                           35
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)
Co.13)
Gli enti di cui al comma 1 (onlus) che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti (domanda di
iscrizione) conseguono l’iscrizione nel RUNTS ➔ sono cancellati dall’ Anagrafe unica delle Onlus di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

                                                QUESTIONE DELICATA
Se la Commissione UE emanasse l’autorizzazione di cui all’art. 104 co. 2 (… ad esempio) al 31/07/2021 …
Domanda ➔ conviene o non conviene, alla ONLUS, presentare domanda di iscrizione al RUNTS prima del 01/01/2022 ?

Tradotto:
Il regime fiscale ONLUS in tema di II.DD. (non rilevanza fiscale delle attività principali e decommercializzazione delle
attività connesse, ex Dlgs 460/1997), in caso di iscrizione della ONLUS al RUNTS (e di conseguente cancellazione
dall’Anagrafe ONLUS) continua ad esplicare la sua applicabilità ai fini fiscali in tema di II.DD. … oppure no ?

Oppure si deve concludere che la onlus calcellata dall’anagrafe onlus ed iscritta nel RUNTS in data antecedente al primo
gennaio dell’anno successivo all’autorizzazione UE, rischia di doversi sottomettere, per tale anno (nell’esempio di cui
sopra per il 2021), alle regole ordinarie del TUIR ?
                                                                                                                      36
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020)
                                sulla «SEZIONE» di destinazione

❑ Le onlus che sono già «APS-onlus» ➔ non devono presentare domanda.

❑ Le onlus «ex Anagrafe» che intendono iscriversi nella sezione APS o ODV ➔ devono presentare
  domanda; da quella data (di iscrizione nel RUNTS) beneficiano anche del regime proprio delle
  APS e ODV. (…anche del relativo regime fiscale …?)

❑ Le onlus che intendono iscriversi nella sezione «G) ALTRI ENTI» ➔ vale quanto detto sopra,
  occorrerà che il MLPS confermi la «non perdita» del regime fiscale onlus in tema di II.DD. fino
  all’autorizzazione UE.

❑ Le onlus che intendono iscriversi nella sezione «impresa sociale» ➔ devono presentare
  domanda direttamente al Registro delle Imprese di competenza
                                                                                           37
Enti appartenenti a «rete associativa» (art.8)
                 La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 è presentata

a) dal rappresentante legale dell'ente;

(in tal caso, alla domanda occorre allegare anche «in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione
di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a
più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.)

a) su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

In tale secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all’attestazione di «adesione dell’ente
interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.

                                                                                                                38
Le Reti associative                        (Art.10)
«Ai fini dell’iscrizione nella sezione “Reti associative”, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del CTS, l’istanza è
formata ed inviata, …all’Ufficio statale del RUNTS… Nell’istanza sono indicati (oltre agli elementi di cui all’articolo 8,
commi 5 e 6, per quanto compatibili), anche:

❑ ➔ i riferimenti degli ETS aderenti alla Rete (ex art. 41 commi 1 o 2 del CTS) … NB
   • ‘Reti associative’ ➔ 100 associazioni o 20 fondazioni presenti su almeno 5 regioni
   • ‘Reti associative nazionali’ = 500 associazioni o 100 fondazioni su almeno 10 regioni.

NB.1 Qualora l’ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l’istanza è presentata in
maniera unitaria all’Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari
all’iscrizione nell’ulteriore sezione

NB.2 Gli ETS iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del decreto
legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualità di Reti associative di cui al presente articolo se, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c), abbiano:
     • Reti associative’ di protezione civile ➔ 20 associazioni su almeno 2 regioni
     • ‘Reti associative nazionali’ di protezione civile ➔ 100 associazioni su almeno 3 regioni.
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Enti della protezione civile
Articolo 8 DM 106/2020
«Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

Articolo 11 DM 106/2020
Possono presentare domanda indicando «protezione civile» solo gli enti previamente iscritti nell’elenco nazionale
del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018
• Dlgs n. 1/2018 articolo 33. comma 1.
Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificita', le organizzazioni di
volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale in cui operano
ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonche' le altre forme di volontariato organizzato di protezione
civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 34.
Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), sentito il
Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel
Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto (RUNTS) con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui
all'articolo 34 (enti della protezione civile).                                                                              40
imprese sociali e cooperative sociali

Art. 3 DM 106/2020 (Struttura del RUNTS)
Per le imprese sociali (incluse le coooperative sociali) … il requisito dell’iscrizione
nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione
“imprese sociali” del Registro imprese.

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Trasformazione fusione scissione
Art. 94 CTS
➔ Art. 42 -bis c.c. (Trasformazione, fusione e scissione)
« Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni
riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare
reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.»

   ➔LE REGOLE: sono mutuate le norme del libro V del codice civile
   ➔Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per gli «ETS», sono
    iscritti nel RUNTS
   ➔ La norma è applicabile anche agli enti ‘non ETS’.

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LA VARIAZIONE DEL «TIPO ASSOCIATIVO»

                  La variazione da «associazione ODV» a «associazione APS»

✓ La variazione di statuto implica in ogni caso, l’assemblea straordinaria e, per gli enti non
  personalità giuridica, la presenza del notaio.
✓ In questo caso non siamo tuttavia nell’ambito dell’articolo 42-bis, non si tratta cioè di
  ‘trasformazione’ in senso proprio, ma solo di «variazione» della qualificazione del «tipo» di
  associazione.
✓ All’interno del CTS, una volta iscritti nel RUNTS, tale variazione sarà neutra; dato che entrambi
  gli enti APS e ODV fanno parte di diritto del RUNTS.
✓ Ino a tale data, nel periodo transitorio, tuttavia, tale passaggio va attentamente valutato.

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ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

                                     ESEMPI

• La trasformazione da «associazione» in Fondazione ETS

• La fusione di due associazioni preordinata all’iscrizione nel RUNTS

• La fusione di due associazioni preordinata alla trasformazione in Fondazione
  ETS

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Avv. Marco Masi       mmasi@riparto.it

Avv. Federica Massaro fmassaro@riparto.it

     Bologna, via San Vitale, n. 40/3/A
TEL. +39 051 273730 FAX. +39 051 270279
 https://www.studiolegaleassociato.biz/

Dott. Salvatore Cucca    scucca@riparto.it

      Bologna, via San Vitale, n. 40/3/A
TEL. +39 051 273667 – FAX. +39 051 270343
https://www.moscatellicommercialisti.com/

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