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INDICE ❖ LO STATO DELLA RIFORMA; ❖ IL RUNTS (procedure, effetti….); ❖ LA TRASMIGRAZIONE DI ODV E APS; ❖ LA ISCRIZIONE AL RUNTS DELLE ONLUS; ❖ LE OPERAZIONI STRAORDINARIE. 2
RIFORMA DEL TERZO SETTORE. «A CHE PUNTO SIAMO?» A tema oggi il DMLPS n. 106 del 15/09/2020 che «regola» il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); ❖ Cosa manca (di importante) per completare la Riforma? a) OK della Commissione Europea per l’efficacia degli artt. 77 («Titoli di solidarietà»), 79, co. 2° bis («Rapporto ricavi/costi attività non commerciali»), 80 («Regime forfetario ETS»), e 86 («Regime forfetario ODV e APS») nonché per l’applicazione agli enti iscritti al RUNTS di tutto il Titolo X del CTS (artt. 79-89 «Regime fiscale ETS») (artt. 101, co. 10° e 104, co. 2°, CTS); b) D. M. su criteri e limiti per lo svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS); c) D. M. su meccanismi assicurativi semplificati per assicurazione volontari (art. 18 CTS); d) D.M. per definizione modalità di esercizio funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio ETS (art. 96 CTS). 3
I TEMPI DEL RUNTS (operatività da «d-day»: fine Aprile 2021?) ❖ Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 (procedura RUNTS) adottato il 15/09/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21/10/2020 (G.U. serie n.261 ): Il Dirigente del MLPS, sulla base dello Entro il 21/04/2021, le Regioni stato di realizzazione della piattaforma e le Province autonome telematica, fissa il termine («d-day») a disciplinano i procedimenti decorrere dal quale ha inizio il per l’emanazione dei processo di trasferimento al RUNTS di provvedimenti di iscrizione e di ODV e APS (art. 30 D.M. n. 106/2020). cancellazione degli ETS (art. 53, co. 2°, CTS). Dal giorno successivo al «d-day» (si parla di fine Aprile 2021), gli L’Agenzia delle Entrate Enti che lo vogliono potranno comunica al RUNTS e pubblica chiedere l’iscrizione al RUNTS l’elenco delle ONLUS in essere (art. 38 D.M. n. 106/2020). al «d-day» (art. 34 D.M. n. 106/2020). 4
RUNTS : DEFINIZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA’ (art. 53 CTS e art. 1 D.M n. 106 del 15/09/2020 ) Con Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (pubblicato in G.U. serie n.261 del 21-10-2020), sono state individuate le procedure per l’iscrizione nel RUNTS (con i relativi documenti utili e le modalità di deposito degli atti), le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro, oltre alle modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle Imprese (Imprese Sociali e altri ETS iscritti nel R.I.). 5
RUNTS : DEFINIZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA’ ❖ Art. 45, CTS: Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma [...] (comma 1°). ❖ Presso il Ministero, ciascuna Regione e Provincia autonoma opererà una struttura del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (comma 1°): ✓ Ufficio Statale del RUNTS (istituito nell’ambito della dotazione organica dirigenziale); ✓ Ufficio Regionale del RUNTS ; ✓ Ufficio Provinciale del RUNTS (per le Province autonome di Trento e Bolzano). Il RUNTS si compone delle seguenti Sezioni (art. 46 CTS): a) Organizzazioni di Volontariato. b) Associazioni di promozione sociale. c) Enti filantropici d) Le Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali). e) Le reti associative. f) Società di mutuo soccorso. g) Altri Enti del Terzo Settore Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (comma 2°) 6
INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DEL RUNTS COMPETENTE ( Art. 47 CTS e 5 D.M. n. 106 del 15/09/2020) E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 1°, D.M. n. 106 del 15/09/2020 ❖ L’Ufficio del RUNTS competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria SEDE LEGALE. Per le RETI ASSOCIATIVE, l’Ufficio del RUNTS competente è esclusivamente quello Statale. Presso ciascuna struttura del RUNTS (Ufficio Statale, Regionale e delle Province autonome) sono definite le seguenti competenze: a) uno o più soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE nonché degli altri provvedimenti previsti; b) uno o più responsabili dei procedimenti di cui alla lettera a) (art. 6, L. 241/1990 sul procedimento amministrativo); c) uno o più addetti alla fase istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale (lett. a) ), previo controllo del responsabile del procedimento (lett. b) ). 7
COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 2° e 3°, D.M. n. 106 del 15/09/2020) A ciascun Ufficio Regionale e Provinciale del RUNTS, nonché all’Ufficio Statale, sono attribuite le seguenti funzioni generali: adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE nelle sezioni di propria competenza; l’Ufficio Statale per gli Enti che intendano iscriversi nella sezione «Reti Associative», anche laddove richiedano l’iscrizione per un ulteriore sezione (competenza attratta dall’Ufficio Statale). registrazione delle informazioni, tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e provvedimenti adottati; l’Ufficio Statale per gli Enti iscritti nella sezione «Reti Associative», anche se iscritti in ulteriore sezione. revisione, con cadenza almeno triennale, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS; l’Ufficio Statale per gli enti iscritti nella sezione «Reti Associative», anche con riferimento ai requisiti relativi all’eventuale ulteriore sezione in cui il medesimo Ente risulti iscritto. rilascio dei pareri obbligatori sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9 del CTS). 8
COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 2° e 3°, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Esercizio dell’attività di controllo (art. 93, co. 3°, CTS), anche avvalendosi della collaborazione di altre amministrazioni o altri Uffici Regionali o Provinciali (ad. es. in caso di sedi secondarie dell’ente), in specie: ▪ sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS; ▪ sull’effettivo perseguimento delle attività civiche solidaristiche o di utilità sociale (art. 5 CTS); ▪ sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione del RUNTS (ad es. deposito del bilancio entro il 30 giugno di ogni anno, deposito del bilancio sociale ove previsto, deposito deliberazioni di trasformazione/fusione/scissione/ scioglimento/ estinzione/ ecc.) N. B. = l’Ufficio Statale del RUNTS pone in essere le suddette attività di controllo per gli enti iscritti nella sezione «Reti Associative», anche con riferimento alle informazioni relative all’eventuale iscrizione dei medesimi enti in altra sezione del Registro. 9
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020) La domanda di ISCRIZIONE al RUNTS è presentata telematicamente dal Legale Rappresentante dell’Ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della Rete Associativa cui l’ente aderisce. Nel caso di domanda di Nel caso di domanda di iscrizione nella sezione «Reti iscrizione congiunta alla Associative», la domanda va sezione «Reti Associative» e inoltrata all’Ufficio Statale. ad un’ulteriore sezione del Registro, l’istanza è UNITARIA e va presentata all’Ufficio Statale, il quale comunica N. B. = Le modalità per la predisposizione e l’invio telematico l’esito positivo della domanda dell’istanza di iscrizione al RUNTS sono specificate nell’Allegato A al al competente Ufficio D.M. sul RUNTS. Regionale o Provinciale ove l’ente ha la propria sede legale. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, è effettuata ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000 (Norme in materia di dichiarazioni sostitutive) 10
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020) ALLEGATI alla domanda di iscrizione: N. B. = Per ogni ente ATTO COSTITUTIVO (in caso di In caso di affiliazione da parte che richiede l’iscrizione impossibilità al deposito o dell’Ente istante ad una Rete al RUNTS deve irrecuperabilità dello stesso, si può Associativa, una ATTESTAZIONE corrispondere una sola procedere al deposito di adeguata DI ADESIONE rilasciata dal istanza. documentazione che ne dichiari Rappresentante Legale di NON è ammessa la l’insussistenza o l’irrecuperabilità quest’ultima. presentazione di ex artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000) un’istanza multipla per più enti. STATUTO registrato all’Agenzia delle Entrate; La ricevuta dell’avvenuta trasmissione, con esito positivo, dell’istanza di iscrizione al sistema informatico del RUNTS, è inviata alla PEC del dichiarante (ad. es. il Rappresentante BILANCI CONSUNTIVI approvati Legale) e comunque alla PEC dell’Ente per cui si procede. (per gli enti attivi da uno o più esercizi) e i relativi verbali con A ciascun ente verrà attribuito un numero di repertorio. delibera di approvazione. 11
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Dalla domanda di iscrizione, anche mediante gli allegati, devono risultare: Sezione Denominazione, Codice Fiscale Sede legale ed Indirizzo PEC Attività di del RUNTS forma giuridica ed eventuale eventuali sedi e almeno un interesse per cui si e data di P.IVA. secondarie. contatto generale presenta costituzione. telefonico. svolte. istanza. Soggetto/soggetti Sito internet cui l’ente aderisce dell’ente, se Previsione statutaria dello previsto. Generalità del Legale Rappresentante (ad es. come ente svolgimento di attività e altri titolari di cariche sociali, con associato). diverse (art. 6 CTS). indicazione dei poteri ed eventuali Eventuale iscrizione limitazioni, e date di nomina. al Registro delle Se istituito l’Organo di controllo e Imprese. di Revisione, le relative dichiarazioni di accettazione dei Dichiarazione di presunzione di Accreditamento ai fini commercialità/non commercialità membri, con l’assenza di cause di dell’accesso al contributo dell’ente (art. 79,co. 5°, CTS). ineleggibilità, decadenza e del 5XMILLE. possesso dei requisiti professionali. 12
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – DOMANDA DI ISCRIZIONE (Art. 8, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Per ODV e APS, anche mediante gli allegati, devono risultare: Numero degli Numero degli associati persone Numero lavoratori associati cui è fisiche e C.F. degli enti associati dipendenti e/o riconosciuto il con l’indicazione, per parasubordinati, diritto di voto. quest’ultimi, dell’iscrizione o con apertura di meno nella medesima sezione posizione del RUNTS per cui si richiede assicurativa. l’iscrizione. Numero dei volontari iscritti nell’apposito Registro dei Volontari, nonché il numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ODV o l’APS si avvale. 13
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA (Art. 9, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Ricevuta la domanda di iscrizione sulla piattaforma informatica, l’Ufficio competente del RUNTS verifica l’adeguatezza delle informazione e dei documenti allegati. ESITO POSITIVO: l’Ufficio dispone l’ISCRIZIONE dell’Ente con apposito provvedimento entro 60 giorni comunicandolo all’Ente (PEC o dell’Ente e del dichiarante – Rappresentante Legale); DECORRENZA DEL TERMINE di 60 giorni senza alcun provvedimento espresso da parte dell’Ufficio: la domanda si intende ACCOLTA; DOMANDA NON CORRETTA, INCOMPLETA: entro 60 giorni l’Ufficio invita l’ente a completare o rettificare l’istanza (anche mediante integrazioni documentali), assegnando un termine non superiore a 30 giorni: ESITO POSITIVO e ESITO NEGATIVO: ESITO POSITIVO e ISCRIZIONE dell’Ente. provvedimento di rigetto. Entro 60 giorni dalla ISCRIZIONE dell’Ente. domanda rettificata/completata/in L’Ufficio comunica i MOTIVI L’Ente ha ulteriori 10 giorni per tegrata o, in mancanza, OSTATIVI all’accoglimento presentare osservazioni, e/o dalla decorrenza del (art. 10bis, L. 241/1990, c.d. documenti a sostegno termine assegnato «Preavviso di rigetto») dell’accoglimento della domanda di all’Ente: iscrizione. 14
ISCRIZIONE NEL RUNTS DEGLI ENTI GIA’ DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA (Art. 22 CTS e Artt. 15, 16 e 17, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Per le ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE e le FONDAZIONI, aventi personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, è il Notaio che, ricevuto il verbale dell’Organo competente (con la richiesta di iscrizione al RUNTS e l’adeguamento statutario) e verificata la sussistenza delle condizioni di iscrizione al RUNTS, provvede alla presentazione dell’istanza ENTRO 20 GIORNI (si applica l’art. 8 del D.M. n. 106/2020) Ottenuta l’iscrizione nel RUNTS «l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è SOSPESA fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore» (art. 22, comma 1bis, CTS). Nel periodo di sospensione, le associazioni e le fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione, ma non si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 361/2000 (art. 22, co. 1bis, CTS e art. 15, D.M. n. 106 del 15/09/2020). Dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’Ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma presso cui l’Ente è iscritto ai sensi del DPR n. 361/2000 (art. 22, co. 1bis, CTS). N.B.= 1. Gli elementi informativi riguardanti l’iscrizione al RUNTS delle associazioni o fondazioni già in possesso di personalità giuridica (DPR 361/2000), devono essere integrati con i necessari riferimenti al Registro delle Persone giuridiche presso cui l’ente richiedente è iscritto (art. 17, co.2, D.M. n. 106 del 15/09/2020). 2. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. 15
OTTENIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA MEDIANTE L’ISCRIZIONE/ISTANZA AL RUNTS (Art. 22 CTS e Artt. 16 e 18, D.M. n. 106 del 15/09/2020) ART. 22, COMMA 1°, CTS: «Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.» Sia per gli Enti di nuova costituzione (Associazioni o Fondazioni), sia per le Associazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS non riconosciute o Associazioni non riconosciute e non iscritte al RUNTS, è il Notaio che verificata la presenza delle condizioni previste dal CTS nonché la sussistenza del PATRIMONIO MINIMO, procede entro 20 GIORNI al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso l’Ufficio del RUNTS competente (art. 16, co. 1° e art. 18 D.M. n. 106 del 15/09/2020). 16
OTTENIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA MEDIANTE L’ISCRIZIONE/ISTANZA AL RUNTS (Art. 22 CTS e Artt. 16 e 18, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Si considera PATRIMONIO MINIMO per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile: ❖ non inferiore a 15.000 euro per le ASSOCIAZIONI; ❖ non inferiore a 30.000 euro per le FONDAZIONI. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (ART. 22 CTS, co. 4° e art. 16, co. 2°, D.M. n. 106 del 15/09/2020). N. B. = Le previsioni di cui all’art. 22 del Codice del Terzo Settore rappresentano un’importante occasione per tutti gli Enti che intendano acquisire la personalità giuridica: ❖ per la prima volta, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, si passa da un regime concessorio (D.P.R. 361/2000) ad una previsione legislativa che definisce specifici requisiti richiesti; ❖ le soglie patrimoniali minime sono più contenute rispetto a quelle previste, ad esempio, per l’iscrizione al Registro delle Persone giuridiche presso la Regione Emilia - Romagna (25.000 euro per le Associazioni; 50.000 euro per le Fondazioni) e la Regione Lombardia (26.000 euro per le ODV e 52.000 euro per tutti gli altri soggetti). 17
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS (Artt. 7 E 26 D.M. n. 106 del 15/09/2020) L’iscrizione al RUNTS: ha effetto COSTITUTIVO della qualifica di «ENTE DEL TERZO SETTORE» e della PERSONALITA’ GIURIDICA nei casi previsti; è il presupposto per la fruizione dei BENEFICI previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS; consente l’utilizzo delle specifiche locuzioni di ciascuna tipologia di ETS (ad es. ODV e APS) nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna ed interna. N.B.= L’uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 91 CTS, comma 3°: ✓ sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 Euro a 10.000 Euro, irrogata dall’Ufficio del RUNTS; ✓ la sanzione è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo della locuzione o acronimo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o altre utilità. 18
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS (Art. 26 D.M. n. 106 del 15/09/2020) Gli atti, le informazioni e i provvedimenti depositati nel RUNTS sono resi CONOSCIBILI AI TERZI attraverso la PUBBLICAZIONE e «l’accesso alla loro consultazione è libero» (Allegato A, D.M. n. 106 del 15/09/2020). Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Il RUNTS è consultabile da terzi mediante il portale dedicato. Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere anche in modalità interoperabile, tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso. Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati al RUNTS. 19
AGGIORNAMENTO E DEPOSITO: DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL RUNTS PER TUTTI GLI ETS (Art. 40 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020) Ciascun ETS iscritto al RUNTS ha l’obbligo di tenere aggiornate le informazioni che lo riguardano (art. 8, comma 6, D.M. n. 106/2020) nonché di DEPOSITARE esclusivamente in via telematica: Modifiche Bilancio, rendiconti raccolta Eventuali deliberazioni di Provvedimenti dell’Autorità dell’Atto fondi, bilancio sociale (ove trasformazione, fusione, Giudiziaria e Tributaria che costitutivo e previsto), entro il 30 giugno di scissione, liquidazione, ordinano lo scioglimento, Statuto; ogni anno. scioglimento, cessazione, cancellazione o accertano estinzione. l’estinzione. Variazione delle Comunicazione Nomina o cessazione di attività svolte, dei Dichiarazione di perdita natura componenti dell’Organo soggetti titolari delle accreditamento per non commerciale di controllo e del cariche sociali con i l’accesso al contributo del dell’ente. revisore legale dei conti relativi poteri e 5XMILLE, se successiva limitazioni. indicando le rispettive all’iscrizione. generalità. N.B. = Tra i soggetti «abilitati» al deposito degli atti suddetti, oltre al legale Rappresentante dell’Ente (o della Rete Associativa cui l’ente aderisce), vi sono anche i COMMERCIALISTI (iscritti all’albo di riferimento). 20
AGGIORNAMENTO E DEPOSITO: DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL RUNTS PER TUTTI GLI ETS (Art. 40 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020) Con specifico riferimento all’AGGIORNAMENTO del RUNTS circa le informazioni riguardanti l’ETS, quest’ultimo procede entro 30 giorni dalla modifica/variazione: ❖ denominazione | C.F. e/o P.IVA | forma giuridica | sede legale | P E C | contatto telefonico | sedi secondarie | data di costituzione | attività di interesse generale svolte | attività diverse | soggetto/i cui l’ente aderisce | rappresentante legale e titolari cariche sociali | Perdita della natura non commerciale dell’ente ( 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si verifica l’evento) | Per ODV e APS: riduzione del numero degli associati sotto la soglia minima prevista (7 persone fisiche o 3 ODV/APS) da comunicarsi → entro 30 giorni dall’evento. variazione numero associati (distinti tra persone fisiche ed enti aderenti) aventi il diritto di voto; numero lavoratori dipendenti/parasubordinati con apertura assicurativa; numero volontari iscritti nel Registro dei Volontari e numero volontari degli enti aderenti di cui l’Associazione si avvale → entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. N.B.= In caso di omissione: 1. l’Ufficio del RUNTS diffida l’Ente assegnando un termine di 180 giorni, decorsi i quali dispone la cancellazione dal Registro. 2. Responsabilità per il Rappresentante Legale ed eventualmente gli amministratori (art. 2630 codice civile → sanzioni pecuniarie). 21
LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL RUNTS (art. 50, co. 3°, CTS e art. 22, D.M. 106 DEL 15/09/2020) ART. 50. COMMA 3°, CTS: Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale (artt. 9 e 16, D.M. n. 106/2020). In pendenza del procedimento l’Ente mantiene i benefici derivanti dall’iscrizione nella sezione di provenienza. Se l’ETS è iscritto contemporaneamente nella sezione «Reti Associative» e in altra sezione del RUNTS, l’istruttoria della richiesta di migrazione dall’»altra sezione» è svolta dall’Ufficio Statale del RUNTS che ne comunica l’esito al competente Ufficio Regionale o della Provincia autonoma, che adotta il provvedimento. N.B.= 1. L’iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente. 2. La MIGRAZIONE in altra sezione non comporta NON comporta la devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS). 3. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del Registro, è depositato al RUNTS a cura dell’Ufficio competente. 22
ISCRIZIONE ETS ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI (Art. 4 CTS e art. 20 D.M. n. 106 del 15/09/2020) Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscrivere al RUNTS un «ramo» di attività disciplinato da apposito regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Regolamento deve prevedere: A. Le attività di interesse generale e la possibilità di svolgere attività diverse. B. Il divieto di distribuzione degli utili. C. Individuazione del patrimonio destinato (anche con atto separato). D. Obbligo di devoluzione ad altri ETS dell’incremento patrimoniale realizzato negli anni di iscrizione al RUNTS. E. Obbligo di scritture contabili separate per le attività di interesse generale. F. Redazione bilancio di esercizio. G. Poteri di rappresentanza e di gestione, con indicazione delle limitazioni e controlli interni. H. Condizioni di validità o efficacia degli atti per le regole interne alle confessioni religiose. N.B.= La domanda di iscrizione va presentata dal Legale Rappresentante autorizzato, con allegato l’atto di autorizzazione e il regolamento dell’Ente. 23
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Art. 54, comma 1°, CTS: …gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle ODV e delle APS, esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. Art. 30, D.M. n. 106/2020: Con apposito provvedimento da parte dell’Ufficio Statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, è individuato il termine («d-day») a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ❖ Entro i successivi 90 giorni, i competenti Uffici delle Regioni e Province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loto possesso relativi ad ODV e APS che risultino iscritte nei relativi registri al giorno antecedente il suddetto termine e per la quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. In particolare, gli Uffici di Regione e Province autonome, trasmettono, ai fini del deposito, copia dell’atto costituivo e dell’ultimo Statuto in loro possesso. 24
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Ciascun Ufficio Regionale e Provinciale del RUNTS, ricevute le informazioni degli enti di propria competenza (sede legale nel relativo territorio) verifica entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Richiesta all’Ente da In ogni caso, l’elenco degli Enti parte dell’Ufficio del per cui sono pendenti delle Informazioni INCOMPLETE richieste di integrazione RUNTS, via PEC o e- mail, di documenti/informazioni, è reso documenti/informazio disponibile sul portale del ni mancanti. RUNTS. Sospensione del procedimento fino alla ricezione dei documenti e/o informazioni richieste all’Ente, per un periodo in ogni caso non superiore a 60 giorni decorrente dalla pubblicazione del suddetto elenco degli enti. 25
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Nel periodo di sospensione del procedimento (non più di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’elenco degli enti per cui è pendente una richiesta documentale/informativa integrativa) possono verificarsi diverse ipotesi: 1. Omessa trasmissione 2. Trasmissione entro 3. Trasmissione entro 60 giorni dei dei 60 giorni dei documenti/informazioni richiesti da parte documenti/informazioni documenti/informazioni dell’Ente e verifica dell’Ufficio del RUNTS con richiesti entro 60 giorni richiesti da parte ESITO NEGATIVO: l’Ufficio del RUNTS ne da dell’Ente e verifica comunicazione all’Ente assegnandoli un termine dell’Ufficio del RUNTS di 10 giorni (art. 10bis, L. 241/1990) per con ESITO POSITIVO Mancata iscrizione dell’Ente Presentare osservazioni a manifestare l’intenzione che ne riceve comunicazione sostegno dell’iscrizione. alla regolarizzazione tramite PEC e in ogni caso della situazione. mediante la pubblicazione di Provvedimento di apposito elenco degli enti non ISCRIZIONE nella apposita iscritti sul portale del RUNTS. sezione del RUNTS con Provvedimento di ISCRIZIONE o di 60 giorni per dare prova comunicazione all’Ente. RIGETTO. all’Ufficio del RUNTS della regolarizzazione e in caso positivo si ha l’ISCRIZIONE. 26
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS: TRASMIGRAZIONE PER ODV E APS (Art. 54 CTS e artt. 30, 31, D.M. n. 106 del 15/09/2020) 4. Trasmissione entro 60 giorni dei L’Ufficio del RUNTS dà Manifestare la volontà di documenti/informazioni richiesti da comunicazione all’Ente della iscrizione nella DIVERSA parte dell’Ente e verifica dell’Ufficio Sezione proposta assegnando un SEZIONE del RUNTS con ESITO POSITIVO per termine di 10 giorni per: l’iscrizione ad una sezione diversa da ODV o APS. Provvedimento di Presentare controdeduzioni a ISCRIZIONE alla Manifestare la volontà alla sostegno dell’iscrizione nella diversa sezione. regolarizzazione, se necessaria sezione ODV o APS Termine di 60 giorni per la Provvedimento di ISCRIZIONE o di regolarizzazione RIGETTO. N.B.= Fino al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS o Provvedimento di ISCRIZIONE nella all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti sezione ODV o iscritti nei rispettivi registri ODV e APS continuano a beneficiare dei APS. diritti derivanti dalle rispettive qualifiche. 27
TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS DELLE APS NAZIONALI (Art. 32, D.M. n. 106 del 15/09/2020) Art. 32, comma 1°, D.M. n. 106/2020: Entro i trenta giorni successivi al termine individuato con apposito provvedimento dell’Ufficio Statale del RUNTS («d-day» per l’avvio della trasmigrazione al RUNTS di ODV e APS) l’Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Entro i 90 giorni successivi al termine suddetto («d-day») il Registro Nazionale delle APS trasmette telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, copia dell’ATTO COSTITUTIVO e dello STATUTO. L’Ufficio Statale del RUNTS, prese in carico le INFORMAZIONI degli enti di propria competenza (RETI ASSOCIATIVE, art. 46, lett. e), CTS), procede entro 180 giorni ad acquisire da tali enti le informazioni necessarie a verificare: ✓ il soddisfacimento dei requisiti per l’iscrizione alla sezione «Reti Associative» (art. 41 CTS); ✓ al contempo, verifica i requisiti per l’iscrizione dei medesimi enti nell’ulteriore sezione APS, dandone comunicazione al competente Ufficio Regionale o della Provincia autonoma. N.B.= Si applica il procedimento e i relativi termini previsti per la trasmigrazione delle APS (ed ODV) iscritte negli attuali Registri regionali (art. 31, D. M. n. 106/2020). 28
ONLUS Articolo 101 CTS (Dlgs 117/2017) - «norme transitorie e di attuazione» 1_ Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. 2_ Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità semplificate (le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria). 3_ Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative edegli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 8_ La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460» e ai fini IVA. 29
ONLUS Articolo 102 CTS (Dlgs 117/2017) - «Abrogazioni» «2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2: a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4; La norma del CTS prevede quindi l’abrogazione quasi in toto del D.lgs 460/1997 in tema di onlus a partire dal periodo successivo al verificarsi di entrambi (quindi dall’ultimo) dei seguenti eventi: (1) dal periodo d’imposta successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione UE nonché, in ogni caso, (2) dal periodo successivo a quello di operatività del RUNTS. D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460; articolo 13, commi 2, 3 e 4 Non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le donazioni di beni alle onlus … a) Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici … b) I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, … … a condizione che il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, 30
EFFETTI FISCALI DELL’ISCRIZIONE NEL RUNTS Art. 7 DM 106/2020 L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. PERTANTO: • In tema di imposte indirette (imposte d’atto) ➔ vale il momento di effettuazione • In tema di agevolazioni ai terzi (principio di cassa) ➔ (vale il momento di effettuazione) • In tema di imposte dirette (IRES) ➔ occorre valutare lo ‘status soggettivo’ unitariamente Per contro: Art. 25 DM 106/2020 La cancellazione dal RUNTS ➔ obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale 31
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) co.1) L’Agenzia delle entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, al giorno antecedente al «D.DAY» (giorno che sarà stabilito dal MLPS). co.2) L’elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell’avvenuta pubblicazione viene data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale. co.3) La ONLUS, a partire dalla data di pubblicazione ed entro il 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione UE presenta DOMANDA di iscrizione al RUNTS e indicando la SEZIONE del RUNTS nella quale intende essere iscritto. NB. co.11) la onlus che risultasse iscritta anche nel registro APS o nel registro ODV non deve presentare alcuna domanda. 32
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) Chi presenta la domanda • ONLUS senza personalità giuridica (34 co. 1) ➔ il legale rappresentante. • ONLUS con personalità giuridica (34 co. 7) ➔ tramite notaio. In tali casi, > 33
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) La onlus (non ‘APS-onlus’) pertanto dovrà presentare «domanda»… A questo punto … co. 8) L’Ufficio entro 60 giorni … a) Dispone l’iscrizione, ovvero b) Richiede integrazione di informazioni o documenti, c) Propone l’iscrizione in altra Sezione, d) Comunica motivi ostativi all’iscrizione NB: In caso di mancata pronuncia dell’Ufficio l’ente deve essere iscritto nella Sezione richiesta. NB2. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 31 marzo … (dell’anno successivo all’autorizzazione UE) gli enti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997. 34
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) Co.12) Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell’apposita domanda, la procedura di iscrizione dell’ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del predetto periodo di imposta Quindi (ESEMPIO) • Se «D.day» ➔ (esempio) il 01/05/2021 • Poniamo, che l’autorizzazione Commissione UE arrivi ➔ poniamo (ad esempio) il 31/07/2021 • Poniamo, che presentazione della domanda al RUNTS da parte della ONLUS ➔ (esempio) il 30/09/2021 • E se, la conclusione dell’iter di iscrizione al RUNTS si perfezionasse ➔ (ad esempio) il 15/02/2022 • Allora in tal caso la onlus potrebbe beneficiare dello status di ETS già a decorrere dal 01/01/2022 35
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) Co.13) Gli enti di cui al comma 1 (onlus) che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti (domanda di iscrizione) conseguono l’iscrizione nel RUNTS ➔ sono cancellati dall’ Anagrafe unica delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 QUESTIONE DELICATA Se la Commissione UE emanasse l’autorizzazione di cui all’art. 104 co. 2 (… ad esempio) al 31/07/2021 … Domanda ➔ conviene o non conviene, alla ONLUS, presentare domanda di iscrizione al RUNTS prima del 01/01/2022 ? Tradotto: Il regime fiscale ONLUS in tema di II.DD. (non rilevanza fiscale delle attività principali e decommercializzazione delle attività connesse, ex Dlgs 460/1997), in caso di iscrizione della ONLUS al RUNTS (e di conseguente cancellazione dall’Anagrafe ONLUS) continua ad esplicare la sua applicabilità ai fini fiscali in tema di II.DD. … oppure no ? Oppure si deve concludere che la onlus calcellata dall’anagrafe onlus ed iscritta nel RUNTS in data antecedente al primo gennaio dell’anno successivo all’autorizzazione UE, rischia di doversi sottomettere, per tale anno (nell’esempio di cui sopra per il 2021), alle regole ordinarie del TUIR ? 36
ONLUS ➔ RUNTS (art. 34 DM 106/2020) sulla «SEZIONE» di destinazione ❑ Le onlus che sono già «APS-onlus» ➔ non devono presentare domanda. ❑ Le onlus «ex Anagrafe» che intendono iscriversi nella sezione APS o ODV ➔ devono presentare domanda; da quella data (di iscrizione nel RUNTS) beneficiano anche del regime proprio delle APS e ODV. (…anche del relativo regime fiscale …?) ❑ Le onlus che intendono iscriversi nella sezione «G) ALTRI ENTI» ➔ vale quanto detto sopra, occorrerà che il MLPS confermi la «non perdita» del regime fiscale onlus in tema di II.DD. fino all’autorizzazione UE. ❑ Le onlus che intendono iscriversi nella sezione «impresa sociale» ➔ devono presentare domanda direttamente al Registro delle Imprese di competenza 37
Enti appartenenti a «rete associativa» (art.8) La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 è presentata a) dal rappresentante legale dell'ente; (in tal caso, alla domanda occorre allegare anche «in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.) a) su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. In tale secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all’attestazione di «adesione dell’ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. 38
Le Reti associative (Art.10) «Ai fini dell’iscrizione nella sezione “Reti associative”, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del CTS, l’istanza è formata ed inviata, …all’Ufficio statale del RUNTS… Nell’istanza sono indicati (oltre agli elementi di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, per quanto compatibili), anche: ❑ ➔ i riferimenti degli ETS aderenti alla Rete (ex art. 41 commi 1 o 2 del CTS) … NB • ‘Reti associative’ ➔ 100 associazioni o 20 fondazioni presenti su almeno 5 regioni • ‘Reti associative nazionali’ = 500 associazioni o 100 fondazioni su almeno 10 regioni. NB.1 Qualora l’ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l’istanza è presentata in maniera unitaria all’Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all’iscrizione nell’ulteriore sezione NB.2 Gli ETS iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualità di Reti associative di cui al presente articolo se, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c), abbiano: • Reti associative’ di protezione civile ➔ 20 associazioni su almeno 2 regioni • ‘Reti associative nazionali’ di protezione civile ➔ 100 associazioni su almeno 3 regioni. 39
Enti della protezione civile Articolo 8 DM 106/2020 «Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.» Articolo 11 DM 106/2020 Possono presentare domanda indicando «protezione civile» solo gli enti previamente iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 • Dlgs n. 1/2018 articolo 33. comma 1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificita', le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonche' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto (RUNTS) con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 (enti della protezione civile). 40
imprese sociali e cooperative sociali Art. 3 DM 106/2020 (Struttura del RUNTS) Per le imprese sociali (incluse le coooperative sociali) … il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese. 41
Trasformazione fusione scissione Art. 94 CTS ➔ Art. 42 -bis c.c. (Trasformazione, fusione e scissione) « Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.» ➔LE REGOLE: sono mutuate le norme del libro V del codice civile ➔Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per gli «ETS», sono iscritti nel RUNTS ➔ La norma è applicabile anche agli enti ‘non ETS’. 42
LA VARIAZIONE DEL «TIPO ASSOCIATIVO» La variazione da «associazione ODV» a «associazione APS» ✓ La variazione di statuto implica in ogni caso, l’assemblea straordinaria e, per gli enti non personalità giuridica, la presenza del notaio. ✓ In questo caso non siamo tuttavia nell’ambito dell’articolo 42-bis, non si tratta cioè di ‘trasformazione’ in senso proprio, ma solo di «variazione» della qualificazione del «tipo» di associazione. ✓ All’interno del CTS, una volta iscritti nel RUNTS, tale variazione sarà neutra; dato che entrambi gli enti APS e ODV fanno parte di diritto del RUNTS. ✓ Ino a tale data, nel periodo transitorio, tuttavia, tale passaggio va attentamente valutato. 43
ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE ESEMPI • La trasformazione da «associazione» in Fondazione ETS • La fusione di due associazioni preordinata all’iscrizione nel RUNTS • La fusione di due associazioni preordinata alla trasformazione in Fondazione ETS 44
Avv. Marco Masi mmasi@riparto.it Avv. Federica Massaro fmassaro@riparto.it Bologna, via San Vitale, n. 40/3/A TEL. +39 051 273730 FAX. +39 051 270279 https://www.studiolegaleassociato.biz/ Dott. Salvatore Cucca scucca@riparto.it Bologna, via San Vitale, n. 40/3/A TEL. +39 051 273667 – FAX. +39 051 270343 https://www.moscatellicommercialisti.com/ 45
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