REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A - Rev. 2 del 07/10/2011
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REGOLAMENTO DELL’ALBO FORNITORI DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Rev. 2 del 07/10/2011
INDICE Definizioni ......................................................................................................................................... 3 Articolo 1 - Istituzione del Sistema di Qualificazione...................................................................... 5 Articolo 2 - Oggetto ........................................................................................................................... 5 Articolo 3 - Categorie di Fornitura e Classi d’Importo ................................................................... 7 Articolo 4 - Soggetti ammessi ........................................................................................................... 8 Articolo 5 - Requisiti generali per l’Iscrizione................................................................................. 9 Articolo 6 - Documenti e Titoli per l’Iscrizione ............................................................................. 12 Articolo 7 - Presentazione della Richiesta di iscrizione all’Elenco Fornitori .............................. 14 Articolo 8 - Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta .............................................. 15 Articolo 9 - Accertamento dei requisiti di iscrizione...................................................................... 16 Articolo 10 - Obblighi di informazione .......................................................................................... 17 Articolo 11 - Durata dell’iscrizione e aggiornamento .................................................................. 18 Articolo 12 - Cause di Cancellazione e di Sospensione ................................................................. 18 Articolo 13 - Comunicazioni e modalità di trasmissione............................................................... 20 Articolo 14 - Cancellazione volontaria........................................................................................... 21 Articolo 15 - Conservazione dell’Account...................................................................................... 22 Articolo 16 - Garanzie e manleva ................................................................................................... 23 Articolo 17 - Modalità di indizione delle gare................................................................................ 23 Articolo 18 - Criteri di selezione ..................................................................................................... 23 Articolo 19 - Vendor Rating............................................................................................................ 24 Articolo 20 - Responsabilità............................................................................................................ 26 Articolo 21 - Gestore del Sistema.................................................................................................... 27 Articolo 22 - Normativa applicabile ............................................................................................... 27 Articolo 23 - Trattamento dei dati .................................................................................................. 28 Articolo 24 - Obbligo di riservatezza .............................................................................................. 29 Articolo 25 - Spese d'istruttoria ...................................................................................................... 29 Articolo 26 - Foro Competente ....................................................................................................... 30 Articolo 27 - Disposizioni finali...................................................................................................... 30 Rev. 2new del 31/12/2011 2 di 31
Definizioni Nell’ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato: AQP: Acquedotto Pugliese; Elenco Fornitori/Albo Fornitori: l’Elenco di operatori economici posto in essere da AQP S.p.A.; Sistema: il Sistema di Qualificazione Informatico che consente la tenuta e la gestione dell’Elenco Fornitori di AQP S.p.A.; Qualificazione: il risultato del procedimento che consente – agli operatori economici interessati e, a seguito della validazione ed accettazione da parte di AQP S.p.A. della Richiesta di iscrizione – l’accesso e la partecipazione all’Elenco Fornitori e, quindi, al Sistema; Nuova Iscrizione: è la riabilitazione di una precedente Iscrizione (o Iscrizione originaria) eseguita, operativamente, mediante modifica e/o aggiornamento dei dati richiesti per la Iscrizione; Fornitore: l’operatore economico che, a seguito della Richiesta di iscrizione inviata a AQP S.p.A. tramite il Sistema, ottiene l’Iscrizione all’Albo Fornitori a seguito della verifica ed accettazione da parte della medesima AQP S.p.A. della relativa Richiesta; Account: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono al Fornitore l’accesso al Sistema; Responsabile del Processo: il Responsabile del processo di Qualificazione; Legale rappresentante: il legale rappresentante - o il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura dal soggetto o dall’organo competente - dell’operatore economico interessato all’iscrizione nell’Elenco Fornitori, che abbia il potere di richiedere l’Iscrizione e di attestare e dichiarare atti, fatti, dati ed informazioni relative al soggetto che rappresenta, e in ogni caso, che abbia il potere di rappresentare l’impresa nei confronti della amministrazione pubblica; Casella di posta elettronica dell’operatore economico e/o del Fornitore: la casella di posta elettronica scelta dall’operatore economico al momento della presentazione della Richiesta di iscrizione e destinata alle comunicazioni, richieste ed inviti attinenti l’Elenco Fornitori e, comunque, in generale alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Sistema; presso detta casella di posta elettronica l’operatore economico, all’atto della Richiesta di iscrizione, elegge domicilio per la ricezione di dette comunicazioni, richieste ed inviti; Casella di posta elettronica del Responsabile del processo: la casella di posta elettronica del Responsabile del processo di AQP S.p.A.; Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale); Gestore del Sistema: il soggetto, indicato nel Sito, del quale si avvale AQP S.p.A. quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema; Procedura online: la procedura eseguita attraverso il Sito ed il Sistema che genera un documento nel quale si attestano dichiarazioni e/o si manifesta la volontà; Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione dell’Elenco Fornitori; Sospensione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Processo di AQP S.p.A. nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea esclusione del Fornitore dall’Elenco Fornitori; Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Processo di AQP S.p.A. nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nell’esclusione del Fornitore medesimo dall’Elenco Fornitori; Rev. 2new del 31/12/2011 3 di 31
Sito: il Sito istituzionale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. (www.aqp.it), e relativi link, nella parte ove è istituito l’Elenco Fornitori e dove è accessibile la soluzione tecnologica necessaria per l’operatività dell’Utente attraverso il Sistema; Utente/i del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi AQP S.p.A., il Gestore del Sistema, gli operatori economici interessati, i Fornitori, nonché le eventuali altre amministrazioni alle quali AQP medesima consente l’utilizzo dell’Elenco Fornitori anche in ragione di quanto stabilito all’art. 22 del presente Regolamento, nonché qualsivoglia altro soggetto titolare di un Account. Rev. 2new del 31/12/2011 4 di 31
Articolo 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs.163/06, è istituito presso Acquedotto Pugliese S.p.A. il Sistema di Qualificazione di Fornitori di beni e servizi e di lavori del Gruppo Acquedotto Pugliese. Le modalità di gestione del sistema adottato e le tipologie dei lavori, beni e servizi per cui è istituito sono di seguito dettagliatamente descritti. Il Sistema ha durata indeterminata e viene istituito dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., previa pubblicazione del relativo Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Fornitori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali AQP S.p.A. individua i Soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento della fornitura di prodotti ovvero di servizi o di lavori (d'ora in poi anche "Fornitura"). Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento del Sistema di Qualificazione. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. Alle gare di appalto potranno partecipare solo i soggetti già qualificati. La formazione dell’Elenco prende l’avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con la Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati all’Elenco medesimo. L’Iscrizione all’Albo Fornitori avviene a seguito del provvedimento di cui al successivo articolo 9 da parte di AQP S.p.A. e può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata di cui al successivo articolo 11. Il procedimento di iscrizione è una Procedura online comune per tutti i soggetti identificati al successivo articolo 4, rispettando le modalità previste al successivo articolo 7. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere a: porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all’Elenco Fornitori istituito; modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione; aggiornare in qualsiasi momento, l’elenco delle categorie pubblicate, nonché attivare in qualsiasi momento dette categorie pubblicate, restando inteso che in relazione a quanto sopra i Fornitori e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non possano avanzare nei confronti di AQP S.p.A. diritti o pretese ad alcun titolo. Di quanto sopra viene dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito. E’ facoltà di AQP non utilizzare in via esclusiva il presente Sistema di Qualificazione per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, di servizi e di lavori Articolo 2 Oggetto Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., i requisiti che devono essere posseduti dai Fornitori al fine di ottenere la qualificazione al Sistema nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema. Rev. 2new del 31/12/2011 5 di 31
La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l’istituzione del detto Albo, non costituisce in alcun modo per AQP l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. Il presente Regolamento, la Richiesta di iscrizione all’Elenco Fornitori, il questionario, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti all’Elenco Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad AQP S.p.A. per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che l’Elenco medesimo rappresenta per l’Acquedotto Pugliese S.p.A. uno strumento da utilizzare nell’attività propedeutica alle singole procedure di affidamento attinenti le categorie indicate nel Sistema. La Richiesta di Iscrizione e, comunque, l’accesso al Sistema tramite l’Account da parte degli Utenti del Sistema, comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini della operabilità attraverso il Sistema, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso o, comunque, dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema ed attraverso il Sito. Il Sistema è normalmente accessibile – salvo diverso avviso sul Sito, ivi incluso sospensioni eccezionali – dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8:30 alle ore 18:30. In ogni caso l’accesso sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. procede alla valutazione degli operatori economici al fine di: - accertare con un metodo oggettivo le capacità tecniche ed organizzative delle ditte; - selezionare e qualificare in modo trasparente le ditte più affidabili, con un criterio proporzionale all’importo dell’appalto da aggiudicare; tale selezione e qualificazione avverrà attraverso l’acquisizione delle certificazioni e/o attestazioni previste dalla legislazione vigente (ad esempio: certificazione SOA, Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, ecc) e con la dimostrazione dei seguenti requisiti: - fornitura di beni o esecuzione di lavori/servizi analoghi; - possesso di capacità tecnico operativa dimostrabile attraverso l’organico regolarmente as- sunto, il parco macchine ed attrezzature disponibili e la sede operativa; - ottenere garanzie sulla qualità e la conformità delle forniture/prestazioni e sulla sicurezza dei lavori/servizi/forniture eseguiti; - instaurare un sistema di monitoraggio efficace di controllo dell’impresa sia sulla qualità dei lavori/servizi/forniture effettuate che sulla regolarità contributiva; La presente procedura si applica anche a: - ditte già oggetto di elenco di fiducia proveniente dalla vecchia gestione o, comunque, inserite negli anni precedenti o non ancora valutate al momento dell’entrata in vigore del presente Sistema di valutazione; - ditte già qualificate (a seguito di bando di gara) alle quali la Società ha affidato lavori/forniture/servizi. Rev. 2new del 31/12/2011 6 di 31
Articolo 3 Categorie di Fornitura e Classi d’Importo I Fornitori sono qualificati per categorie di fornitura e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Le categorie per le quali è istituito l’Elenco Fornitori di AQP S.p.A. sono indicate nel Sistema e sono elencate nell'Allegato 1; tuttavia, atteso il carattere sperimentale dello strumento, dette categorie saranno attivate in via progressiva e potranno essere ampliate nel tempo. L’Iscrizione e, quindi, le relative Richieste di iscrizione saranno possibili solo ed esclusivamente per le categorie attivate come risultanti sul Sistema. Le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate: per forniture di beni e servizi: Classi d'importo Fatturato specifico minimo richiesto Fino a € 206.000,00 € 206.000,00 Da € 206.001 Fino a € 412.000,00 € 412.000,00 Oltre € 412.000,00 € 1.000.000,00 L'importo della classe 3 (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a € 1.000.000,00. per esecuzione di lavori: Classe 1 Fino a € 309.874 Classe 2 Da € 309.875 fino a € 619.748 Classe 3 Da € 619.749 fino a € 1.239.496 Classe 4 Da € 1.239.497 fino a € 1.800.000 Classe 5 Da € 1.800.001 fino a € 3.098.741 Classe 6 Da € 3.098.742 fino a € 4.200.000 Classe 7 Da € 4.200.001 fino a € 6.197.483 Classe 8 Da € 6.197.484 fino a € 12.394.966 Classe 9 Da € 12.394.967 fino a € 18.592.448 Classe 10 Oltre € 18.592.448 Le classi lavori su indicate sono stabilite in conformità del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, e successive modificazioni ed integrazioni, incrementando del 20% gli importi delle classifiche per le quali risultano qualificate le imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. L'importo della classe 10 (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a € 20.658.276. Rev. 2new del 31/12/2011 7 di 31
I Soggetti di cui al successivo art.4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento delle Forniture di Beni e Servizi e Lavori, per le quali AQP S.p.A. intenda avvalersi del Sistema, nei limiti del valore della classe di importo attribuita per ciascuna categoria. Articolo 4 Soggetti ammessi Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori: a) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi: 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizione del Codice Civile; 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 4) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. b) per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici: 1) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 2) le società di professionisti; 3) le società di ingegneria; 4) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 5) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all’iscrizione, gli incarichi affidati da AQP S.p.A. dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della Richiesta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Rev. 2new del 31/12/2011 8 di 31
La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico. Articolo 5 Requisiti generali per l’Iscrizione I soggetti che intendano essere iscritti nell’Elenco Fornitori di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso di: A) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; ovvero, in alternativa, per i soggetti di cui al precedente articolo 4, comma b), n. 1: iscrizione all’Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; B) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modif. dall’art.4, co. 2 lett. b) nn.1.1 e 1.2 del d.l. n.70/2011;conv. con modif. nella l. n.106/2011; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti: 1. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. presenza di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare; - il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale; - soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; - i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; - i procuratori o gli institori qualora la richiesta di iscrizione sia presentata da tali soggetti; 3. presenza di soggetti: - nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali Rev. 2new del 31/12/2011 9 di 31
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; - che hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta,indipendentemente dalla loro gravità,ivi comprese quelle per le quali è stato beneficiato della non menzione ex art.38,co.2 del d. lgs. n.163/2006; - le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione), devono riguardare: - il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale; - i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; - i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; - i procuratori o gli institori qualora la richiesta di iscrizione sia presentata da tali soggetti; - le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta; sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: - se vi siano o non vi siano soggetti muniti di poteri di rappresentanza, o titolari di direzione tecnica, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; - qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati; - qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 4. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 5. soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 6. soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso Rev. 2new del 31/12/2011 10 di 31
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 7. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 8. soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento dei subappalti, risultanti dall’iscrizione nel casellario informatico; 9. violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 10. che l’impresa è in possesso della certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 11. sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis,co.1 del d.l. 4 luglio 2006,n.223, conv. con modif, dalla legge 4 agosto 2006,n.248; 12. che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art.7, co.10 del d.lgs.n.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 13. il cui oggetto sociale ricomprenda le attività di fornitura dei prodotti ovvero dei servizi ovvero di lavori rientranti nelle categorie richieste; 14. in possesso del D.U.R.C. in corso di validità. C) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria 1. Fatturato Globale: Il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione. 2. Fatturato per forniture analoghe Il fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, riferito all’importo relativo alle forniture e/o servizi analoghi a quelli delle categorie per le quali si chiede la qualificazione. Ai fini della comprova del presente requisito si rimanda a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, quarto e quinto capoverso Per le sole categorie “lavori” tale requisito è assolto dal possesso della Qualifica SOA nella classifica richiesta dalle apposite Tabelle accluse all'Allegato 1. I consorzi o GEIE possono utilizzare, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al presente punto, anche il fatturato specifico realizzato dai singoli consorziati o componenti il GEIE. 3. Referenze bancarie (vedi art. 6, comma 3, primo capoverso). D) Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa 1. Requisiti Tecnici Gli eventuali requisiti tecnici che i Soggetti dovranno possedere, richiesti nelle apposite Tabelle previste per talune categorie e classi di importo costituenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1. Rev. 2new del 31/12/2011 11 di 31
2. Requisiti Organizzativi Gli eventuali requisiti organizzativi che i Soggetti dovranno possedere, comprovati da idonea documentazione, richiesti nelle apposite Tabelle previste per talune categorie e classi di importo costituenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1. E) conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché agli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, se richieste; F) accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento; G) attestazione di versamento del Contributo alle spese di istruttoria di cui all’art. 25. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà il rigetto della Richiesta di iscrizione, ovvero la Cancellazione dall’Elenco Fornitori da parte di AQP S.p.A. in caso di successiva verifica negativa dei dati e/o informazioni fornite. Articolo 6 Documenti e Titoli per l’Iscrizione Per ottenere l’iscrizione ai fini della Qualificazione i Soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono compilare, in ogni sua parte, “la domanda di abilitazione” presente sul Sito, allegando, in formato elettronico (PDF), la documentazione di seguito descritta, nonché eventuali allegati. Dichiarazioni, elenchi e relazioni devono essere resi dal legale rappresentante o dal titolare firmatario e si intendono rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La documentazione da presentare comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5 si compone di: 1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 lett.A: - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza, escluso le visure, in corso di validità, in forma non sintetica, il cui oggetto sociale comprenda le categorie di fornitura per cui si richiede la qualificazione, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575, ovvero copia dello stesso autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (da allegare). Il soggetto non iscritto al registro delle imprese, statuto e/o atto costitutivo, deve produrre copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o documento equipollente da cui risulti l'oggetto dell'attività e le persone munite di poteri di rappresentanza; Se Consorzio o GEIE, produrre anche statuto ed atto costitutivo in copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 lett.B - Dichiarazione inerente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (compilata online); - Il D.U.R.C. in corso di deve essere richiesto con causale “iscrizione albo fornitori”.. 3. Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 5 lett. C.: - Referenze bancarie, in originale, attestanti la capacità del Fornitore di ricorso al credito ed alla garanzia. In alternativa l’operatore economico potrà allegare una referenza bancaria unitamente alla copia del bilancio del biennio precedente con relativa nota di trasmissione; Rev. 2new del 31/12/2011 12 di 31
- Dichiarazione inerente i fatturati globali conseguiti nel corso degli ultimi 3 esercizi (compilata online). I bilanci ed i modelli unico, a comprova dei requisiti autocertificati, dovranno essere esibiti a seguito di esplicita richiesta da parte dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., e devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di qualificazione. - Dichiarazione inerente l’importo relativo alle forniture e/o ai servizi analoghi a quelli delle categorie per le quali si chiede la qualificazione, effettuate negli ultimi 3 anni (compilata online al punto 2.5 della domanda di abilitazione); - Elenco delle principali forniture analoghe a quelle della categoria per cui si chiede la qualificazione, distinte per anno con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti. Il totale deve essere inferiore all’importo massimo, o convenzionale, della classe di importo per la quale viene richiesta la qualificazione; (da allegare) (per i lavori allegare attestazione SOA); 4. Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 lett. D: - Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle apposite “tabelle requisiti“ previste per talune categorie e classi d’importo costituenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1), (compilata online e/o da allegare); - Dichiarazione circa l’organico del soggetto con l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al Soggetto ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, se presenti (compilata online/da allegare); - L.U.L. (libro unico del lavoro) e libro soci, o equipollenti (da allegare). 5. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 lett.E: - Dichiarazione di conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché agli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (compilata online); 6. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 lett.F: - Dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento (compilata online); 7. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 lett.G: - Attestazione di versamento del Contributo alle spese di istruttoria di cui all’art.25 (da allegare, con specifica indicazione del numero del CRO). Qualificazione di Soggetti Esteri: I Soggetti con sede in stati esteri non appartenenti all'UE possono chiedere di essere ammessi al Sistema di qualificazione in quanto siano stabiliti in Stati firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Per tutti i Soggetti con residenza in stati esteri l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione al Sistema è accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Pertanto, tali Soggetti sono tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta ai Soggetti italiani, secondo una gamma a scalare delle possibilità documentative di seguito elencata: Rev. 2new del 31/12/2011 13 di 31
a) il documento tipico della fattispecie; b) un documento equipollente; Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Sato di appartenenza: - una dichiarazione giurata, resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, notaio o ad un organismo professionale competente a riceverla in base alla legislazione del Paese di appartenenza Negli Stati in cui non esiste la dichiarazione di cui al precedente punto: - una dichiarazione resa dall'interessato, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o provenienza. AVVERTENZA: Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rilasciate dal titolare firmatario o dal legale rappresentante e si intendono rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di consorzi e GEIE, dai Legali Rappresentanti, oltreché del consorzio e GEIE, anche di ciascuno dei Soggetti consorziati o aderenti al GEIE. AQP S.p.A. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione. AQP S.p.A. si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, o comunque con l’aggiudicazione della prima gara, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, attraverso la presentazione della relativa documentazione da prodursi in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, AQP S.p.A. procederà ad adottare un provvedimento di Cancellazione del Soggetto dall’Albo dei Fornitori ed a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e la possibilità di accertare gli stessi, ovvero di accertare eventuali requisiti tecnici, tramite verifiche ispettive presso il fornitore, compreso lo/gli stabilimento/i di produzione. Articolo 7 Presentazione della Richiesta di iscrizione all’Elenco Fornitori L’utilizzazione dell’Elenco Fornitori è riservata esclusivamente alle società del Gruppo Acquedotto Pugliese, che, tuttavia, si riserva la facoltà di consentire l’utilizzazione dell’Elenco Fornitori anche ad altri soggetti pubblici o privati che – previa conclusione di specifici accordi con AQP S.p.A. – siano a tal fine autorizzati da AQP S.p.A. medesima. Le istanze di iscrizione all’Elenco Fornitori debbono essere presentate in via telematica, attraverso accesso sul Sito, seguendo le modalità ivi indicate. In particolare, l’operatore economico interessato dovrà fornire le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative all’Impresa, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. L’istanza di iscrizione è così composta: a) Richiesta di iscrizione all’Elenco Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A. con indicazione della/e relativa/e categoria/e di interesse e della/e relativa/e classe/i d’importo per le quali si richiede l’iscrizione e le ulteriori informazioni necessarie ai Rev. 2new del 31/12/2011 14 di 31
fini dell’Iscrizione, ivi incluse quelle relative ai requisiti minimi generali, alla capacità economica e tecnica, b) le informazioni complementari, se previste dagli Allegati Tecnici. Una volta completata la Procedura online di registrazione al Sistema, secondo le istruzioni fornite dal Sistema medesimo, viene generato il file pdf “Richiesta di iscrizione”, con tutte le informazioni ed i dati forniti, che dovrà essere sottoscritto con Firma Digitale e caricato sul Sistema, ovvero stampato e sottoscritto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e caricato, insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, sul Sistema. La Richiesta d’Iscrizione deve essere sottoscritta, dai seguenti soggetti: a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista; b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale; c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale; d) dall’amministratore munito di potere di rappresentanza, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società. L’operatore economico interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni personali e dell’impresa forniti, nonché delle dichiarazioni ed attestazioni riportate nella Richiesta di iscrizione. La presentazione della Richiesta di iscrizione comporta automaticamente l’integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Non è consentito ad un soggetto di presentare Richieste di iscrizione, nell’ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorzi) ovvero di partecipare in più di un Consorzio, pena l’esclusione di tutte le istanze presentate. Al momento della presentazione della Richiesta di iscrizione, il Sistema associa a ciascun richiedente un Account, il cui uso è disciplinato dalle presenti regole, accettate dall’operatore economico, nonché dalle ulteriori eventuali condizioni di utilizzo comunque pubblicate sul Sito. Presso la Casella di posta elettronica dell’operatore economico e/o Fornitore scelta dall’operatore economico in fase d’iscrizione, il medesimo operatore economico e/o Fornitore elegge domicilio per l’invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito inerente l’Elenco Fornitori. In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di Iscrizione o l’eventuale rigetto della Richiesta di iscrizione, nonché la Sospensione o la Cancellazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di posta elettronica di cui sopra, presso la quale l’operatore economico elegge domicilio. Anche l’operatore economico, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di posta elettronica In ogni caso, tutte le predette comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo articolo 12. Articolo 8 Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta L’accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all’Elenco Fornitori comportano l’accettazione puntuale da parte del Fornitore iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di Rev. 2new del 31/12/2011 15 di 31
quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto sul Sito e sulla Casella di posta elettronica del Fornitore medesimo. Resta inteso che AQP S.p.A. potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze. È esclusivo onere del Fornitore iscritto la responsabilità del controllo costante del Sito e della Casella di posta elettronica del Fornitore e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze. Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale. Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d’asta, gli accordi di cartello. Per la determinazione del tempo nella tenuta dell’Elenco Fornitori, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzano il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT)), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari. Articolo 9 Accertamento dei requisiti di iscrizione La determinazione di iscrizione dei soggetti richiedenti all’Albo Fornitori di AQP S.p.A. è assunta con provvedimento del Responsabile del processo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata e verifica dell’avvenuto versamento dell’importo a titolo di contributo alle spese di istruttoria, di cui all’art.25. In particolare, esaminata l’istanza di iscrizione e verificata la completezza delle dichiarazioni inerenti i requisiti previsti in capo all’operatore economico richiedente – ferma restando la verifica anche a campione di quanto dichiarato –, il Responsabile del processo emette il provvedimento di Iscrizione, dandone notizia al richiedente, attraverso apposita comunicazione inviata mediante il Sistema presso la Casella di posta elettronica dell’operatore economico. Con la Procedura online di Richiesta di iscrizione viene attivato l’Account associato all’operatore economico richiedente, Account che il Fornitore iscritto dovrà necessariamente utilizzare per accedere al Sistema e, quindi, per compiere tutte le operazioni allo stesso riservate. Per motivi di sicurezza, potrà essere richiesto all’operatore economico di modificare periodicamente la password dell’Account. L’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna Categoria di Fornitura e Classe d’Importo è determinata in base all’ordine progressivo di accettazione delle Richieste di iscrizione fatte pervenire complete di tutta la documentazione dai soggetti interessati. Per i Soggetti che, durante il procedimento di qualificazione, segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, farà fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione. Rev. 2new del 31/12/2011 16 di 31
AQP S.p.A., entro sei mesi dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione, specificando le categorie di fornitura di prodotti e servizi e le relative classi di importo per cui il Soggetto sia risultato qualificato. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornirà i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di sei mesi riprenderà a correre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà, comunque, risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data. AQP S.p.A. può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste. Qualora AQP S.p.A. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della domanda di qualificazione completa di tutta la documentazione, informerà il Soggetto richiedente entro 2 (due) mesi dalla presentazione, delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. Qualora, invece, la AQP S.p.A. adotti un provvedimento di non iscrizione, il relativo documento contenente le motivazioni del diniego di iscrizione verrà trasmesso, entro 15 giorni decorrenti dalla data del provvedimento medesimo, attraverso il Sistema presso la Casella di posta elettronica del Soggetto interessato. Articolo 10 Obblighi di informazione Il Fornitore è tenuto a comunicare al Responsabile del processo qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché a rinnovare il contenuto delle dichiarazioni in scadenza in ragione della validità temporale del certificato, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall’Elenco, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo articolo 12. In particolare, i soggetti iscritti nell’Elenco Fornitori sono tenuti a comunicare al Responsabile del processo: a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 4, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall’Elenco Fornitori, b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Sospensione del Fornitore dall’Elenco Fornitori, c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di Iscrizione, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la Sospensione del Fornitore dall’Elenco Fornitori. In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Richiesta di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati. Rev. 2new del 31/12/2011 17 di 31
Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante la Procedura online denominata “Modifica delle attestazioni”. Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica saranno sottoposti a verifica da AQP S.p.A. con le modalità stabilite in altre parti del presente Regolamento. Laddove il Fornitore comunichi, con le formalità indicate, la modifica delle informazioni e/o dei dati attestati nelle procedure online, avranno valore e saranno valide per AQP S.p.A. e, quindi, per il Sistema, unicamente le informazioni e/o i dati contenuti nella comunicazione più recente, facendo fede, a tal fine, la marcatura temporale riportata nelle registrazioni del Sistema. Articolo 11 Durata dell’iscrizione e aggiornamento La qualificazione attribuisce al Soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette dalle Società del Gruppo AQP, qualora queste ritengano di avvalersi del Sistema. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati al successivo articolo 12, e potrà essere rinnovata al termine del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In particolare, - le attestazione e/o informazioni e/o i dati forniti con la Richiesta di Iscrizione devono essere rinnovati con cadenza annuale pena la Sospensione di cui oltre, e, comunque, - le informazioni e/o i dati forniti con la Richiesta di Iscrizione che siano certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, devono essere rinnovate entro la scadenza temporale del certificato stesso o del certificato che sostituiscono, pena la Sospensione di cui oltre, fermo restando che qualora subiscano modifiche le attestazioni e/o informazioni e/o i dati forniti con la Richiesta di Iscrizione è onere del Fornitore iscritto procedere al rinnovo di dette attestazione e/o informazioni e/o dati, pena la Sospensione di cui oltre. Per i soggetti già iscritti, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare una verifica in ogni momento concernente il mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo all’uopo richiedere al soggetto di presentare dichiarazioni, ovvero documentazione comprovante le dichiarazioni e/o attestazioni presentate. Articolo 12 Cause di Cancellazione e di Sospensione Si procede, d’ufficio, alla Cancellazione dei soggetti dall’Elenco Fornitori, con provvedimento del Responsabile del Processo debitamente motivato, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel corpo del presente Regolamento: a) perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’Elenco Fornitori al precedente articolo 5; b) accertamento della insussistenza dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’Elenco Fornitori, di cui al precedente articolo 5; Rev. 2new del 31/12/2011 18 di 31
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