REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "SILE E MEDUNA" - Comune di Azzano Decimo
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REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “SILE E MEDUNA” Approvato con delibera nell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 29.10.2020 Pag. 1 a 19
SOMMARIO TITOLO I. NORME GENERALI ........................................................................................... 4 Art. 1. Oggetto ......................................................................................................... 4 Art. 2. Principi e finalità ............................................................................................ 4 Art. 3. Destinatari ..................................................................................................... 4 Art. 4. Valutazione dello stato di bisogno................................................................. 4 Art. 5. Modalità e istruttoria per l’accesso ai servizi ................................................. 5 Art. 6. Deroghe ........................................................................................................ 5 Art. 7. Applicazione della compartecipazione .......................................................... 5 TITOLO II. SERVIZI E PRESTAZIONI ................................................................................. 6 CAPO I. INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ................................ 6 Art. 8. Descrizione degli interventi del Servizio Sociale Professionale .................... 6 Art. 9. Servizi socio assistenziali e socio educativi .................................................. 6 Art. 10. Interventi di supporto all’inclusione sociale e allo sviluppo di comunità ........ 7 CAPO II. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’ .............................................................. 7 Art. 11. Descrizione degli interventi ........................................................................... 7 Art. 12. Condizioni e criteri di accesso ...................................................................... 8 Art. 13. Modalità di erogazione delle prestazioni ....................................................... 8 Art. 14. Diritti e doveri dei beneficiari del servizio ...................................................... 8 Art. 15. Trasporto sociale .......................................................................................... 9 CAPO III. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI D’ETA’ ................................................... 9 Art. 16. Descrizione e finalità degli interventi ............................................................. 9 Art. 17. Destinatari degli interventi di accoglienza e affidamento ............................ 10 Art. 18. Servizio Educativo ...................................................................................... 10 Art. 19. Interventi di prevenzione ............................................................................. 10 Art. 20. Servizio Affidi .............................................................................................. 11 Art. 21. Contributo alle famiglie affidatarie ............................................................... 11 Art. 22. Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali o convitti ................. 11 Art. 23. Accoglienza di minori in comunità residenziali ............................................ 12 Art. 24. Obbligo del mantenimento e partecipazione alla spesa .............................. 12 CAPO IV. INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’....................................................................................................................... 13 Art. 25. Descrizione e finalità degli interventi ........................................................... 13 Art. 26. Standard e livelli di assistenza .................................................................... 13 CAPO V. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ...................................................... 14 Art. 27. Descrizione e finalità degli interventi ........................................................... 14 Art. 28. Criteri per la determinazione della situazione economica ........................... 14 Art. 29. Interventi di sostegno al reddito .................................................................. 14 CAPO VI. INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI E ANZIANI............................................................................................................ 15 Art. 30. Interventi di accoglienza residenziale e semiresidenziale ........................... 15 Art. 31. Contributo ad integrazione della retta di accoglienza.................................. 15 CAPO VII. CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ............................................................................................................. 16 Pag. 2 a 19
Art. 32. Partecipazione al percorso di programmazione degli Enti .......................... 16 Art. 33. Iter della co-progettazione .......................................................................... 16 Art. 34. Attuazione della co-progettazione ............................................................... 17 Art. 35. La rendicontazione...................................................................................... 17 TITOLO III NORME FINALI ............................................................................................... 18 Art. 36. Limiti di esigibilità ........................................................................................ 18 Art. 37. Controlli ....................................................................................................... 18 Art. 38. Tutela della riservatezza ............................................................................. 18 Art. 39. Modifiche al regolamento ............................................................................ 18 Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni ................................................................... 19 Art. 41. Norme di rinvio ............................................................................................ 19 Pag. 3 a 19
TITOLO I. NORME GENERALI Art. 1. Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sociali oggetto di gestione associata, erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Sile e Meduna” (di seguito chiamato “SSC”). Art. 2. Principi e finalità 1. Il Regolamento è finalizzato allo sviluppo locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse o emergenti dai cittadini ed in conformità a quanto disposto dalla normativa e dalla programmazione regionale. 2. I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire risposte ai bisogni sociali del territorio e della comunità che lo abita, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura. 3. In attuazione del principio di sussidiarietà, i servizi ivi disciplinati sono volti alla realizzazione di un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. 4. I comuni associati del SSC riconoscono e promuovono i servizi di comunità come parte complementare e necessaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali. Art. 3. Destinatari 1. Possono accedere ai servizi di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio dei comuni afferenti l’ambito territoriale di competenza del SSC e quelle individuate dalla normativa vigente. Art. 4. Valutazione dello stato di bisogno 1. L’accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato ad una valutazione tecnico- professionale dello stato di bisogno del beneficiario, tranne nei casi in cui: a. il diritto d'accesso è regolato dal solo possesso di requisiti oggettivi; b. l'intervento è disposto dall'Autorità Giudiziaria. 2. Lo stato di bisogno è valutato dal servizio sociale professionale, anche in integrazione con altre figure professionali o servizi specialistici. Esso sussiste in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. svantaggio, fragilità o vulnerabilità personale e sociale; b. compromissione dell’autonomia nel provvedere a sé stessi o alla propria famiglia; c. inadeguatezza del reddito e della capacità di soddisfacimento di bisogni essenziali. Pag. 4 a 19
Art. 5. Modalità e istruttoria per l’accesso ai servizi 1. E’ prevista, presso la sede dei Servizi sociali di ciascun Comune, una prima valutazione generale della situazione di bisogno e la verifica dei requisiti per l’eventuale accesso ai singoli interventi, servizi e benefici. 2. Per l’accesso ai servizi del SSC, l’interessato o altro soggetto legalmente autorizzato a rappresentarlo, deve presentare una domanda compilata tramite apposita modulistica messa a disposizione dal SSC. 3. Per l’accesso agli interventi l’istanza dovrà essere accompagnata da attestazione ISEE o altro strumento previsto dalla normativa successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento e/o da altra documentazione specifica ritenuta utile a sostegno della richiesta. 4. L’assistente sociale di riferimento, inoltra la domanda per l’approvazione al Responsabile del SSC unitamente alla propria proposta di intervento. 5. Il servizio amministrativo comunica per iscritto all’interessato l’accoglimento o il diniego della richiesta. 6. L’interessato può presentare opposizione scritta al responsabile del SSC, in caso di esito negativo della sua domanda nei termini di legge. 7. La nota di cui al precedente punto dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta del riesame della pratica. Art. 6. Deroghe 1. In presenza di particolari situazioni, sono ammesse deroghe all’accesso agli interventi, servizi e benefici sociali, adeguatamente motivate dall’assistente sociale referente, ove si accerti la necessità di intervenire in situazione d’emergenza al fine di garantire la tutela della persona. Art. 7. Applicazione della compartecipazione 1. L’Assemblea dei Sindaci del SSC definisce annualmente i limiti ISEE e le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi individuati dal presente regolamento. 2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione da parte del beneficiario o dei civilmente obbligati, si procederà al recupero del credito nelle forme previste dalla normativa vigente. 3. La persona destinataria degli interventi o quella interessata alla compartecipazione ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica. 4. L’Ente Gestore si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dichiarata dagli interessati alla compartecipazione in collaborazione con le istituzioni competenti. Pag. 5 a 19
TITOLO II. SERVIZI E PRESTAZIONI CAPO I. INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Art. 8. Descrizione degli interventi del Servizio Sociale Professionale 1. Il Servizio Sociale Professionale (di seguito SSP) si rivolge alla generalità della popolazione e garantisce informazione, rilevazione dei bisogni, prima risposta e, ove pertinente, la presa in carico ed il trattamento per fronteggiare e gestire i problemi della persona, della famiglia, dei gruppi sociali. 2. Il SSP si articola in: a. pronto intervento sociale; b. segretariato sociale; c. consulenza sociale; d. presa in carico e trattamento dei casi; e. interventi di tutela e protezione sociale; f. lavoro di comunità. 3. Il SSP elabora valutazioni e definisce i progetti individualizzati in forma partecipativa con il destinatario. Il progetto assistenziale individualizzato (PAI) si fonda pertanto su un patto stipulato tra l’utente - consapevole di voler generare un cambiamento della situazione personale e familiare - il suo eventuale legale rappresentante e l’assistente sociale, che attiva tutte le risorse necessarie al buon esito del lavoro comune. I progetti così condivisi definiscono i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate. 4. L’utilizzo delle risorse pubbliche è vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento, e non è soggetto ad alcun automatismo tra l’accertamento dell’esistenza delle medesime e l’assegnazione delle risorse stesse, bensì viene mediato dal patto sopra richiamato. Sono fatti salvi gli interventi prescritti dalla Magistratura. 5. Per situazioni multiproblematiche, sono previsti PAI predisposti con altre organizzazioni (sanitarie, lavorative, formative, scolastiche, ecc.), in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative o da protocolli operativi condivisi tra servizi. 6. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio ed interpretazione delle situazioni di bisogno, allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa dimensione comunitaria, il SSP promuove l’attivazione e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Art. 9. Servizi socio assistenziali e socio educativi 1. Il SSC dispone un insieme di servizi secondo un approccio multiprofessionale in coerenza con la multidimensionalità e la multifattorialità che caratterizzano le condizioni di bisogno delle persone ed i fenomeni di problematicità di gruppi sociali e comunità locali. 2. I servizi socio assistenziali sono costituiti da una molteplicità di azioni possibili per il sostegno e l’assistenza della persona preferibilmente nel proprio contesto di vita abituale. Pag. 6 a 19
3. I servizi socio educativi sono costituiti da un insieme di interventi volti ad accompagnare le persone e i gruppi in percorsi di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, quali fattori di cambiamento e di affrancamento da situazioni di difficoltà, verso la migliore condizione di benessere possibile. 4. Per tali servizi il SSC si avvale di professionisti di area educativa e assistenziale, psicologica e di comunità, i quali intervengono in modo integrato con l’assistente sociale per migliorare specifiche competenze e abilità delle persone e per realizzare quanto previsto nel PAI. Art. 10. Interventi di supporto all’inclusione sociale e allo sviluppo di comunità 1. Il SSC per la realizzazione di progetti personali e collettivi di inclusione sociale, programma e organizza una serie diversificata di interventi e servizi integrativi/complementari al SSP con riferimento al potenziamento dei percorsi propedeutici all’inserimento lavorativo, all’accompagnamento alla ricerca e alla corretta conduzione dell’abitazione, alla gestione consapevole e sostenibile del bilancio economico personale e/o famigliare, allo sviluppo di relazioni all’interno del tessuto sociale che contrastino l’isolamento, promuovano la partecipazione e l’autonomia della persona. 2. Per favorire un contesto territoriale predisposto all’accoglimento e all’organizzazione di risposte condivise ai bisogni sociali rilevati dal SSC o comunque emergenti, il SSC promuove e progetta in modo partecipato azioni volte allo sviluppo di comunità. CAPO II. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’ Art. 11. Descrizione degli interventi 1. Gli interventi per la domiciliarità rientrano nella programmazione e gestione di un sistema sociale di prossimità finalizzato alla predisposizione di un progetto di vita condiviso con la persona, la sua famiglia e la comunità, nel proprio ambiente naturale di vita, nel rispetto delle differenze. 2. Le prestazioni riguardanti il Servizio di Assistenza Domiciliare, di seguito SAD, possono riguardare le seguenti tipologie: a. cura della persona - azioni finalizzate alla cura della persona, alla sua igiene e movimentazione, supervisione dello stato di benessere generale; b. formazione ai caregivers - educazione socio-assistenziale sulle tecniche di accudimento della persona in condizione di autonomia compromessa, all’interessato, ai suoi familiari, alle altre figure da questi attivate; c. sostegno nella vita quotidiana - azioni di promozione volte a favorire o implementare la rete sociale di supporto al fine di rafforzare l’autonomia della persona nelle azioni comuni della vita quotidiana; d. monitoraggio delle situazioni di fragilità e rischio e della gestione della casa – azioni mirate alla verifica e al controllo periodico del beneficiario e del suo ambiente di vita; e. pasti a domicilio – il servizio prevede la consegna del pasto a domicilio a coloro che non sono in grado di provvedere autonomamente alla propria alimentazione e non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti. f. attività di gruppo; Pag. 7 a 19
g. servizi di trasporto e accompagnamento sociale. 3. Il SAD, attraverso prestazioni di personale qualificato a seconda della tipologia dei servizi offerti, si diversifica funzionalmente personalizzando le risposte e prevedendo percorsi particolari idonei a gestire le situazioni con caratteristiche d'urgenza. 4. I tempi, le modalità e la durata della presa in carico sono valutati di volta in volta dal SSP. Art. 12. Condizioni e criteri di accesso 1. La richiesta di accesso al servizio avviene tramite presentazione di apposita domanda del soggetto interessato o di un suo familiare o di un suo rappresentante legale. La domanda di accesso va corredata dalla documentazione prevista dal competente ufficio del SSC. 2. L’accesso al servizio è subordinato alla valutazione del SSP che, allo scopo di definire nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, di norma effettua visite domiciliari ed integra la valutazione professionale con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici pubblici. 3. Il SSC si attiva d’ufficio nei casi di: a. adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.; b. presenza di minori privi di adulti tutelanti di riferimento; c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e della dignità personale, compresa l’eventuale attivazione di forme di protezione. Art. 13. Modalità di erogazione delle prestazioni 1. Il SSC definisce specifiche procedure interne per l’erogazione delle prestazioni, in un’ottica di tutela della persona assistita e a supporto di chi se ne prende cura. 2. Qualora il SSC non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, redige una lista d’attesa finalizzata all’accesso al SAD, dando priorità alle seguenti situazioni personali del richiedente e/o del suo nucleo familiare: a. assenza di reti di supporto familiari o di prossimità; b. elevata intensità del bisogno socio-assistenziale; c. elevata intensità del bisogno psicosociale, educativo e formativo dei caregivers; d. precarietà economica. 3. La lista d’attesa non si applica ai servizi domiciliari riferiti ai nuclei familiari con minori a rischio o in casi di urgenza. Art. 14. Diritti e doveri dei beneficiari del servizio 1. Il beneficiario ha diritto ad interventi personalizzati secondo i bisogni rilevati e di poter contare il più possibile sulla continuità degli operatori che intervengono nelle prestazioni assistenziali che lo riguardano. 2. Il beneficiario ha il diritto di essere chiaramente informato, di esprimere il proprio grado di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio fruito. Pag. 8 a 19
3. Il beneficiario, direttamente o tramite un suo familiare e/o il suo rappresentante legale è tenuto a rispettare quanto concordato nel PAI, per il corretto espletamento delle prestazioni programmate. Art. 15. Trasporto sociale 1. Il Servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale che compongono il sistema della domiciliarità volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di svantaggio, sostenendo le famiglie nel lavoro di cura. 2. Nello specifico il servizio si rivolge a persone che manifestano una o più delle seguenti condizioni di svantaggio / fragilità valutata dall’assistente sociale di riferimento: a. stato di svantaggio personale e/o familiare, impossibilità, anche temporanea, all’utilizzo autonomo di mezzi di trasporto personali o pubblici; b. assenza di una rete familiare o parentale o amicale di sostegno in grado di farsi carico, in tutto o in parte, della necessità di mobilità. 3. Il SSC prevede con specifico protocollo le modalità di espletamento del servizio. In ogni caso l’intervento di trasporto sociale per il medesimo beneficiario non può superare i 6 mesi continuativi senza la presentazione di una nuova domanda. 4. La sospensione o l’interruzione del servizio di trasporto potrà avvenire in seguito a comportamenti scorretti commessi dal beneficiario/richiedente. CAPO III. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI D’ETA’ Art. 16. Descrizione e finalità degli interventi 1. Gli interventi e le progettazioni a favore dei minori d’età sono attuati in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida vigenti. 2. Il SSC offre sia interventi di carattere di prevenzione e promozione del benessere, sia interventi di supporto ai nuclei familiari. 3. Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia di appartenenza quale soggetto attivo, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti. 4. L’aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare, promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità (es: sostegno psico-sociale, servizio educativo, doposcuola, vicinanza solidale ecc.). 5. Qualora ciò non produca, in tempi utili rispetto al percorso di sviluppo del bambino, i cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata, si possono prevedere interventi temporanei suppletivi della famiglia, fornire ad essa il tempo necessario ad attuare le trasformazioni necessarie al recupero della propria funzione genitoriale e, al minore, un contesto idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze evolutive (es. affidamento familiare o inserimento in comunità). 6. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o risulti inidonea nonostante la progettualità proposta. In questo caso si accompagnerà il minore verso un percorso di adozione, oppure verso un percorso di autonomia personale e socio economica. 7. Ove possibile, l’accoglienza nella famiglia affidataria o in comunità, va realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del minore d’età per garantire il mantenimento dei legami familiari. Pag. 9 a 19
Art. 17. Destinatari degli interventi di accoglienza e affidamento 1. Sono destinatari degli interventi di accoglienza in centri diurni, convitti, comunità o affidamento, i minori di anni 18 compresi i minori stranieri non accompagnati. Possono accedere o proseguire l’inserimento le persone di età compresa fra 18 e 21 anni soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, oppure con necessità riabilitative sul fronte sociale e relazionale o per il completamento di percorsi socio-educativi in atto. 2. L’affidamento familiare o l’inserimento in una comunità diurna o residenziale di accoglienza avviene secondo una delle seguenti modalità: a. su determinazione del SSC, in accordo con i genitori o con chi esercita la potestà genitoriale, per fronteggiare situazioni di grave difficoltà sotto il profilo socio- educativo e affettivo degli stessi ad accudire il minore; b. in presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario; c. in presenza di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all’art. 403 del Codice Civile. Art. 18. Servizio Educativo 1. Il Servizio Educativo (di seguito SE) sostiene i minori ed i loro nuclei familiari con la funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o prolungate. 2. L’attribuzione individuale del servizio viene stabilita con progetto personalizzato. 3. Il SE interviene altresì per le situazioni di minori e giovani che presentino delle problematiche evolutive tali da richiedere un aiuto specifico, finalizzato a supportare il processo di costruzione della propria identità e i compiti evolutivi che ogni ragazzo è chiamato a realizzare. 4. Il SE viene erogato da operatori che affiancano i minori, i giovani e le loro famiglie secondo una progettazione condivisa, fatti salvi provvedimenti da parte della magistratura. 5. Il SE viene attuato principalmente nelle seguenti forme: a. servizio extrascolastico, svolto di norma a domicilio della famiglia o sul territorio; b. servizio integrativo della funzione genitoriale, svolto all’interno del nucleo familiare; c. servizio di protezione e tutela, su progetti generalmente disposti dall’autorità giudiziaria. 6. Il SE può essere erogato in forma individuale o di gruppo, anche con modalità laboratoriali, in collaborazione e a supporto di strutture educative gestite da altri soggetti. Art. 19. Interventi di prevenzione 1. Il SSC, anche avvalendosi di professionisti esterni, realizza azioni di prevenzione e intercettazione precoce delle situazioni di disagio, promuove percorsi di supporto agli adulti di riferimento nella gestione del proprio ruolo in rapporto ai minori per i quali ricoprono una funzione educativa. 2. Il SSC, in un’ottica di lavoro di rete, promuove in particolare: a. collaborazioni con le istituzioni scolastiche, sociali, sanitarie del territorio; b. il sostegno a gruppi di confronto per genitori; Pag. 10 a 19
c. misure di promozione e sensibilizzazione alle tematiche di sostegno alla genitorialità. Art. 20. Servizio Affidi 1. L’affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di supporto al minore e alla sua famiglia di appartenenza, svolto nel rispetto della prospettiva del suo rientro in famiglia. Tale intervento può essere declinato secondo diverse modalità (diurno, residenziale, altre forme di accoglienza ecc.), tenuto conto del bisogno del bambino e della sua famiglia. 2. L’Ufficio Tutela Minori del SSC, individua le famiglie disponibili al progetto d’affido, precedentemente conosciute e ritenute idonee dal Consultorio Familiare, ed effettua l’abbinamento tra famiglie e minori, garantendo il sostegno e monitoraggio del progetto di affido stesso. Organizza attività di promozione dell’affido sul territorio anche attraverso le associazioni di volontariato che si occupano di tale tematica. 3. Il progetto di affido è definito mediante patto tra servizi e famiglie, in esso sono declinati obiettivi, azioni, tempi, responsabilità, modalità di verifica e eventuali modalità di contribuzione alla famiglia affidataria. 4. Il progetto è definito in raccordo con tutti i servizi coinvolti a supporto della situazione. Art. 21. Contributo alle famiglie affidatarie 1. L’opera sociale svolta dalla famiglia affidataria è riconosciuta come servizio d’interesse pubblico. A tal fine il SSC riconosce all’affidatario, salvo rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle sue condizioni economiche. Tale contributo viene definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci. 2. Nelle situazioni in cui la famiglia di appartenenza risulti in condizioni economiche tali da consentire di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il SSC definirà l’importo di contribuzione, sulla base di quanto stabilito annualmente in sede di Assemblea dei Sindaci. 3. Il contributo può venire prorogato sino al ventunesimo anno di età, al fine di consentire al minore affidato il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa. 4. Possono essere erogati anche contributi straordinari per spese eccezionali, con determinazione del SSC, previa valutazione dell’Assistente sociale di riferimento. 5. L’Ente Gestore provvede a stipulare per ogni minore/infraventunenne in affidamento una idonea polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi considerando tali anche i membri della famiglia affidataria, nonché per la copertura dei danni che egli stesso può subire durante l’affido. Art. 22. Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali o convitti 1. Il SSC prevede l’inserimento semiresidenziale presso strutture autorizzate o accreditate, integrative della funzione educativa familiare, finalizzate a favorire la crescita equilibrata dei minori, il cui contesto educativo familiare non risulti completamente adeguato e per evitare l'allontanamento degli stessi dal proprio ambiente di vita. Pag. 11 a 19
2. E’ previsto inoltre il collocamento in convitti autorizzati ed eventualmente accreditati, con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o solare per i minori che presentano condizioni personali e familiari a rischio, che diversamente non potrebbero accedere a percorsi di istruzione e formazione adeguati. 3. L’inserimento avviene per il periodo ritenuto necessario previsto dal progetto individuale del minore, in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale o come disposto dalla Magistratura minorile. 4. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento, la cui capacità contributiva verrà valutata in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci. Art. 23. Accoglienza di minori in comunità residenziali 1. Ove sia stata verificata l’impossibilità di un affidamento familiare oppure l’inserimento in centri diurni semiresidenziali o convitti, oppure il progetto individuale renda necessaria tale soluzione, è consentito l’inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate o accreditate. 2. L’inserimento in comunità si attua previo progetto personalizzato definito in sede di Unità di Valutazione Minori e Famiglie (UVMF). 3. La comunità di accoglienza è tenuta a definire un progetto individualizzato in accordo con i servizi invianti e coinvolgendo il minore e la famiglia, ove possibile. 4. La comunità di accoglienza è tenuta a garantire costanti contatti con i servizi invianti, con il territorio, con l’istituzione scolastica e sanitaria e, ove non escluso dall’Autorità Giudiziaria, con la famiglia di appartenenza del minore. 5. E’ prevista l’accoglienza del minore con uno dei genitori se l’età o le condizione del minore lo richiedono e su consenso di uno dei due genitori. Art. 24. Obbligo del mantenimento e partecipazione alla spesa 1. L’obbligo al mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori o alle persone tenute al loro mantenimento. 2. In caso di genitori separati, per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli. 3. L’allontanamento dalla casa familiare del minore e il suo collocamento in una struttura residenziale o semi residenziale o in una famiglia affidataria, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli nella specie consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza o nella quota prevista per l’affido familiare. 4. Gli oneri richiesti dalla struttura di accoglienza o la quota prevista per l’affido familiare devono essere sostenuti in primis dai genitori dei minori. 5. Qualora il SSC acquisisca gli elementi che evidenziano una difficoltà reddituale e patrimoniale dei tenuti al mantenimento di cui all’art. 148 del C.C. che non consente loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza in struttura, deve essere comunque acquisito un impegno sostenibile che quantifica la disponibilità alla partecipazione. 6. In presenza di redditi e/o patrimonio propri del minore, gli stessi, su valutazione del SSC affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno essere utilizzati, in tutto o in parte per il suo mantenimento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9. 7. Qualora l’ammontare dell’assegno di mantenimento venga stabilito con sentenza del Tribunale, si tiene conto di tale importo. Pag. 12 a 19
8. In caso di inserimento o affido consensuale di più fratelli, possono essere previste agevolazioni rispetto alla quota di compartecipazione della famiglia. 9. Il genitore inserito in comunità con il minore è tenuto a contribuire alla spesa della retta correlata al suo accoglimento in comunità. 10. Quando l’inserimento in struttura residenziale viene disposto nell’ambito di un progetto di intervento socio-sanitario con finalità terapeutica di competenza dell’Azienda Sanitaria, l’Ente Gestore si farà carico solo della quota relativa ai costi sociali. 11. La definizione della quota di partecipazione non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria tutela del minore attraverso l’attivazione tempestiva dell’intervento nei casi di allontanamento emanati dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica. 12. Il SSC può assumere l’onere della retta o dell’affido in deroga ai criteri stabiliti in favore del nucleo la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà che impediscono la compartecipazione, confermate da apposita relazione dell’A.S. e/o di altri servizi territoriali da cui emerga la condizione di grave rischio che può compromettere la tutela del minore. CAPO IV. INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Art. 25. Descrizione e finalità degli interventi 1. Gli interventi per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, fino al sessantaquattresimo anno di età in possesso della certificazione ex L. 104/92, sono finalizzati a garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale e salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei. Art. 26. Standard e livelli di assistenza 1. Gli interventi, conformi alle linee guida condivise in area vasta ed approvate dall’Assemblea dei Sindaci, sono previsti nell’ambito del PAI orientato a favorire l’integrazione sociale e la permanenza della persona con disabilità a domicilio e/o in contesti normalizzanti, esclusi quindi i luoghi di ricovero assistenziale stabile e quelli deputati alla cura e ai trattamenti sanitari. 2. La progettazione, licenziata in sede di valutazione multidisciplinare (EMDH), prevede per ogni utente l’individuazione di un referente del caso che può proporre, in itinere variazioni del progetto. Modifiche sostanziali invece dovranno prevedere una rivalutazione in EMDH, così come previsto dalle norme vigenti. 3. Il progetto personalizzato prevede una programmazione degli interventi ed il relativo monitoraggio su base annua. La quantificazione e la durata degli interventi sono inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili. Pag. 13 a 19
CAPO V. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO Art. 27. Descrizione e finalità degli interventi 1. Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di disagio o svantaggio derivanti da inadeguatezza del reddito o da altre difficoltà di natura economica. 2. Tali interventi hanno carattere temporaneo e supportano processi emancipativi finalizzati a sviluppare le capacità individuali e familiari di affrontare crisi legate a tappe evolutive e/o a fattori esterni, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Essi vanno ad integrare le provvidenze erogate dall’articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza. 3. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza. 4. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 5. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Art. 28. Criteri per la determinazione della situazione economica 1. La valutazione della situazione economica del richiedente ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali è determinata ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 2. L’Assemblea dei Sindaci determina annualmente: a. il valore economico del contributo massimo erogabile; b. il periodo massimo di erogazione del contributo. Art. 29. Interventi di sostegno al reddito 1. La domanda di contributo economico è esaminata e valutata dal SSC che si avvale degli strumenti propri ai fini della definizione del profilo di bisogno. 2. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità o altre attività volontaristiche a favore di enti ed associazioni convenzionate con il SSC. 3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto personalizzato, il SSC provvede alla sua ridefinizione oppure alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito. 4. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica: a. rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato; b. cessazione volontaria da un’attività lavorativa, salvo giustificato e documentato motivo di ordine sanitario; c. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua dell’attività proposta per facilitare l’inserimento lavorativo; Pag. 14 a 19
d. rifiuto dell’eventuale proposta dell’assistente sociale di partecipare a bandi per l’edilizia pubblica; e. mancata ricerca attiva del lavoro; f. non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.); g. dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione economica dichiarata; h. abbandono volontario del progetto da parte del beneficiario. CAPO VI. INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI E ANZIANI Art. 30. Interventi di accoglienza residenziale e semiresidenziale 1. Il SSC valuta, in modo integrato con i servizi sanitari (UVMD), l’opportunità di un’accoglienza residenziale o semiresidenziale qualora la persona abbia la necessità di una assistenza continuativa, o di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l’inserimento in una struttura idonea che assicuri un adeguato percorso di accoglienza e assistenza. Art. 31. Contributo ad integrazione della retta di accoglienza 1. La retta di accoglienza viene coperta dal beneficiario, dai componenti il suo nucleo familiare e/o da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente. In tal caso il pagamento della retta viene effettuato dal beneficiario o da soggetto autorizzato direttamente presso il soggetto gestore della struttura. 2. Qualora le risorse economiche del beneficiario e dei soggetti sopra indicati, non siano sufficienti al pagamento integrale della retta di accoglienza, il beneficiario, chi ne esercita legalmente la tutela, l'amministratore di sostegno, un familiare di riferimento o altro soggetto identificato dall’interessato qualora quest’ultimo fosse materialmente impossibilitato a firmare, possono presentare ai comuni richiesta di contributo ad integrazione della retta. 3. Nella procedura di determinazione dell’eventuale intervento economico verranno coinvolti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all’art. 433 del codice civile. 4. A corredo della domanda di contributo, ai fini della valutazione della condizione economica, oltre l’ISEE devono essere evidenziate tutte le entrate di qualsiasi natura, comprese quelle a carattere assistenziale, il patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario e dei soggetti di cui ai commi 1 e 3. 5. In caso di impossibilità dell’assistito a presentare la domanda di integrazione economica della retta, l’ufficio competente istruisce le procedure per l’accertamento della situazione socio-economica della persona, del suo nucleo familiare e degli altri soggetti obbligati, ai fini della verifica della necessità del contributo e avvia innanzi alle autorità competenti la procedura per la tutela dell’assistito. Pag. 15 a 19
6. L’ammontare della contribuzione si determina per differenza tra quanto posto a compartecipazione dal beneficiario e il valore della retta, fatto salvo il margine di autosufficienza economica determinato annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, nonché l’eventuale quota di competenza del servizio sanitario. 7. I comuni determinano la decorrenza del contributo. 8. Il beneficiario, chi ne esercita legalmente la tutela, o l’amministratore di sostegno, è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione economica al fine di una nuova valutazione dell’entità della compartecipazione. Il contributo può essere ridefinito: a. su richiesta dei soggetti tenuti al pagamento, qualora sia suffragato da ulteriori elementi adeguatamente documentati; b. su iniziativa dell’ufficio competente quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi. 9. La modalità di liquidazione del contributo economico avverrà secondo quanto previsto dalla normativa di settore e/o in base ad accordi tra i comuni e la struttura di accoglienza. 10. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l’alienazione o la locazione di immobili, i comuni possono anticipare la spesa per la retta di ricovero nel limite massimo di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso o di altre forme di garanzia, comprensivo degli interessi legali, da parte dell’interessato. CAPO VII. CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE Art. 32. Partecipazione al percorso di programmazione degli Enti 1. Il SSC promuove la partecipazione al percorso di programmazione degli Enti del terzo settore, di seguito ETS, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio, allo scopo di ricercare le migliori sinergie e rendere più efficace l’azione amministrativa. 2. Il procedimento di co-programmazione si sostanzia in un processo di valutazione condivisa sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull’opportunità di innovare la progettazione degli stessi. 3. In sede di programmazione zonale e di pianificazione annuale degli interventi, il SSC individua quali servizi ed interventi intende assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il terzo settore, condividendo obiettivi ed aggregando risorse, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato. Art. 33. Iter della co-progettazione 1. Il SSC, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla co-programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, mediante procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità: a. mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere ad una co- progettazione specifica; gli ETS, in relazione a tale procedura, manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il SSC; b. mediante un avviso finalizzato all’istituzione di un elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui al comma 2. Pag. 16 a 19
2. Il SSC nomina i Gruppi di progetto, composti da referenti del SSC e degli ETS selezionati. I Gruppi di progetto definiscono l’oggetto, le modalità, le fasi e i tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati. 3. I progetti finali sono approvati dal Responsabile del SSC in conformità agli atti di indirizzo. Art. 34. Attuazione della co-progettazione 1. Il progetto viene attuato previa stipula di una convenzione o sottoscrizione di accordo procedimentale tra il SSC e gli Enti che hanno partecipato alla co-progettazione. I servizi e gli interventi oggetti della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi del SSC. 2. Le convenzioni o gli accordi procedimentali devono contenere le seguenti pattuizioni minime, che sostanzino il rapporto di partenariato: • oggetto del servizio • la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti; • garanzia di continuità del servizio; • modalità che assicurino i diritti degli utenti; • standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento; • contenuto e le modalità dell’apporto volontario; • numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate; • modalità di raccordo e coordinamento con enti pubblici; • durata del rapporto; • modalità di risoluzione del rapporto; • le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità; • sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi; • coperture assicurative per volontari, operatori e utenti. 3. La partecipazione economica del SSC a questi progetti si sostanzia esclusivamente nei rimborsi concessi agli ETS coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati, nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto, oppure attraverso contributi e agevolazioni tariffarie erogate agli utenti per favorirne l'accesso. Art. 35. La rendicontazione 1. Gli enti del terzo settore sono tenuti a fornire una adeguata rendicontazione periodica delle attività svolte, con puntuale evidenza degli aspetti economici. 2. Il Gruppo di progetto predispone una relazione finale, con evidenza dei risultati gestionali ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi, a dimostrazione del corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Pag. 17 a 19
TITOLO III NORME FINALI Art. 36. Limiti di esigibilità 1. I richiedenti l'accesso alle prestazioni indicate nel presente regolamento vantano unicamente posizioni di interesse a che le procedure per l'erogazione dei benefici avvengano in maniera corretta. Gli stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo all’ottenimento delle prestazioni richieste alla pubblica amministrazione. 2. Se non espressamente previsto, tutti gli interventi e i benefici previsti dal presente regolamento devono comunque avere un termine correlato alle disponibilità finanziarie. Art. 37. Controlli 1. Il SSC o i comuni, con riferimento alla rispettiva parte di competenza, garantiscono controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per l’accesso alle prestazioni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai propri regolamenti. 2. Le tipologie previste dei controlli sono: a. con sorteggio casuale in misura non inferiore al 5% per le assegnazioni messe a bando; b. sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese. 3. Il SSC provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo in possesso dell’interessato, non altrimenti reperibile. 4. Nel caso di mancata collaborazione da parte degli interessati, il SSC provvede ad attivare i controlli secondo le modalità di legge e i propri protocolli operativi. 5. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano comunque vantaggio al richiedente per l’ottenimento dei benefici in questione, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione alle autorità competenti, il beneficio spettante viene comunque erogato. 6. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni che intervengono a vantaggio del richiedente per l’ottenimento del beneficio richiesto, il SSC provvede a revocare e recuperare i benefici indebitamente concessi, oltre ad inoltrare segnalazione all’Autorità competente. Art. 38. Tutela della riservatezza 1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del presente Regolamento è garantito con l’applicazione delle norme vigenti in materia. Art. 39. Modifiche al regolamento 1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere adottate dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell’Assemblea dei Sindaci. Pag. 18 a 19
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021 e viene applicato per tutti gli interventi attivati successivamente a tale data, fatte salve espresse diverse previsioni dell’Assemblea dei Sindaci. 2. Gli interventi in essere verranno adeguati al presente dispositivo all’atto del rinnovo dei singoli progetti personalizzati o P.A.I. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal SSC o dai comuni associati sulle medesime materie disciplinate dal presente regolamento Art. 41. Norme di rinvio 1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge degli enti locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia nonché i vigenti regolamenti adottati dell’Ente Gestore, anche successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. 2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente atto, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche. Pag. 19 a 19
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