REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "SILE E MEDUNA" - Comune di Azzano Decimo

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REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "SILE E MEDUNA" - Comune di Azzano Decimo
REGOLAMENTO
DEL SISTEMA
INTEGRATO DI
INTERVENTI DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE
“SILE E MEDUNA”

Approvato con delibera nell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 29.10.2020

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SOMMARIO

TITOLO I. NORME GENERALI ........................................................................................... 4
Art. 1.     Oggetto ......................................................................................................... 4
Art. 2.     Principi e finalità ............................................................................................ 4
Art. 3.     Destinatari ..................................................................................................... 4
Art. 4.     Valutazione dello stato di bisogno................................................................. 4
Art. 5.     Modalità e istruttoria per l’accesso ai servizi ................................................. 5
Art. 6.     Deroghe ........................................................................................................ 5
Art. 7.     Applicazione della compartecipazione .......................................................... 5

TITOLO II. SERVIZI E PRESTAZIONI ................................................................................. 6
CAPO I. INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ................................ 6
Art. 8.       Descrizione degli interventi del Servizio Sociale Professionale .................... 6
Art. 9.       Servizi socio assistenziali e socio educativi .................................................. 6
Art. 10.      Interventi di supporto all’inclusione sociale e allo sviluppo di comunità ........ 7
CAPO II. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’ .............................................................. 7
Art. 11.      Descrizione degli interventi ........................................................................... 7
Art. 12.      Condizioni e criteri di accesso ...................................................................... 8
Art. 13.      Modalità di erogazione delle prestazioni ....................................................... 8
Art. 14.      Diritti e doveri dei beneficiari del servizio ...................................................... 8
Art. 15.      Trasporto sociale .......................................................................................... 9
CAPO III. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI D’ETA’ ................................................... 9
Art. 16.      Descrizione e finalità degli interventi ............................................................. 9
Art. 17.      Destinatari degli interventi di accoglienza e affidamento ............................ 10
Art. 18.      Servizio Educativo ...................................................................................... 10
Art. 19.      Interventi di prevenzione ............................................................................. 10
Art. 20.      Servizio Affidi .............................................................................................. 11
Art. 21.      Contributo alle famiglie affidatarie ............................................................... 11
Art. 22.      Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali o convitti ................. 11
Art. 23.      Accoglienza di minori in comunità residenziali ............................................ 12
Art. 24.      Obbligo del mantenimento e partecipazione alla spesa .............................. 12
CAPO IV. INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’....................................................................................................................... 13
Art. 25.      Descrizione e finalità degli interventi ........................................................... 13
Art. 26.      Standard e livelli di assistenza .................................................................... 13
CAPO V. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ...................................................... 14
Art. 27.      Descrizione e finalità degli interventi ........................................................... 14
Art. 28.      Criteri per la determinazione della situazione economica ........................... 14
Art. 29.      Interventi di sostegno al reddito .................................................................. 14
CAPO VI. INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER
ADULTI E ANZIANI............................................................................................................ 15
Art. 30.      Interventi di accoglienza residenziale e semiresidenziale ........................... 15
Art. 31.      Contributo ad integrazione della retta di accoglienza.................................. 15
CAPO VII. CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL
TERZO SETTORE ............................................................................................................. 16

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Art. 32.            Partecipazione al percorso di programmazione degli Enti .......................... 16
Art. 33.            Iter della co-progettazione .......................................................................... 16
Art. 34.            Attuazione della co-progettazione ............................................................... 17
Art. 35.            La rendicontazione...................................................................................... 17

TITOLO III NORME FINALI ............................................................................................... 18
Art. 36.     Limiti di esigibilità ........................................................................................ 18
Art. 37.     Controlli ....................................................................................................... 18
Art. 38.     Tutela della riservatezza ............................................................................. 18
Art. 39.     Modifiche al regolamento ............................................................................ 18
Art. 40.     Entrata in vigore e abrogazioni ................................................................... 19
Art. 41.     Norme di rinvio ............................................................................................ 19

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TITOLO I. NORME GENERALI

                                        Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso agli
   interventi e ai servizi sociali oggetto di gestione associata, erogati dal Servizio Sociale dei
   Comuni dell’ambito territoriale “Sile e Meduna” (di seguito chiamato “SSC”).

                                   Art. 2. Principi e finalità

1. Il Regolamento è finalizzato allo sviluppo locale del sistema integrato degli interventi e
   dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse o emergenti dai
   cittadini ed in conformità a quanto disposto dalla normativa e dalla programmazione
   regionale.
2. I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire
   risposte ai bisogni sociali del territorio e della comunità che lo abita, con l’obiettivo di
   rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei
   compiti di sostegno e di cura.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà, i servizi ivi disciplinati sono volti alla
   realizzazione di un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività
   del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e
   delle famiglie.
4. I comuni associati del SSC riconoscono e promuovono i servizi di comunità come parte
   complementare e necessaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi
   sociali.

                                       Art. 3. Destinatari

1. Possono accedere ai servizi di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti
   nel territorio dei comuni afferenti l’ambito territoriale di competenza del SSC e quelle
   individuate dalla normativa vigente.

                         Art. 4. Valutazione dello stato di bisogno

1. L’accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato ad una valutazione tecnico-
   professionale dello stato di bisogno del beneficiario, tranne nei casi in cui:
   a. il diritto d'accesso è regolato dal solo possesso di requisiti oggettivi;
   b. l'intervento è disposto dall'Autorità Giudiziaria.
2. Lo stato di bisogno è valutato dal servizio sociale professionale, anche in integrazione
   con altre figure professionali o servizi specialistici. Esso sussiste in presenza di almeno
   una delle seguenti condizioni:
   a. svantaggio, fragilità o vulnerabilità personale e sociale;
   b. compromissione dell’autonomia nel provvedere a sé stessi o alla propria famiglia;
   c. inadeguatezza del reddito e della capacità di soddisfacimento di bisogni essenziali.

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Art. 5. Modalità e istruttoria per l’accesso ai servizi

1. E’ prevista, presso la sede dei Servizi sociali di ciascun Comune, una prima valutazione
   generale della situazione di bisogno e la verifica dei requisiti per l’eventuale accesso ai
   singoli interventi, servizi e benefici.
2. Per l’accesso ai servizi del SSC, l’interessato o altro soggetto legalmente autorizzato a
   rappresentarlo, deve presentare una domanda compilata tramite apposita modulistica
   messa a disposizione dal SSC.
3. Per l’accesso agli interventi l’istanza dovrà essere accompagnata da attestazione ISEE
   o altro strumento previsto dalla normativa successivamente all’entrata in vigore del
   presente regolamento e/o da altra documentazione specifica ritenuta utile a sostegno
   della richiesta.
4. L’assistente sociale di riferimento, inoltra la domanda per l’approvazione al
   Responsabile del SSC unitamente alla propria proposta di intervento.
5. Il servizio amministrativo comunica per iscritto all’interessato l’accoglimento o il diniego
   della richiesta.
6. L’interessato può presentare opposizione scritta al responsabile del SSC, in caso di
   esito negativo della sua domanda nei termini di legge.
7. La nota di cui al precedente punto dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni
   relative alla richiesta del riesame della pratica.

                                        Art. 6. Deroghe

1. In presenza di particolari situazioni, sono ammesse deroghe all’accesso agli interventi,
   servizi e benefici sociali, adeguatamente motivate dall’assistente sociale referente, ove
   si accerti la necessità di intervenire in situazione d’emergenza al fine di garantire la tutela
   della persona.

                       Art. 7. Applicazione della compartecipazione

1. L’Assemblea dei Sindaci del SSC definisce annualmente i limiti ISEE e le quote di
   compartecipazione degli utenti al costo dei servizi individuati dal presente regolamento.
2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione da parte del
   beneficiario o dei civilmente obbligati, si procederà al recupero del credito nelle forme
   previste dalla normativa vigente.
3. La persona destinataria degli interventi o quella interessata alla compartecipazione ha
   l’obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio
   intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della situazione
   economica.
4. L’Ente Gestore si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni
   inerenti la situazione economica dichiarata dagli interessati alla compartecipazione in
   collaborazione con le istituzioni competenti.

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TITOLO II. SERVIZI E PRESTAZIONI

           CAPO I. INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

         Art. 8. Descrizione degli interventi del Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale (di seguito SSP) si rivolge alla generalità della
   popolazione e garantisce informazione, rilevazione dei bisogni, prima risposta e, ove
   pertinente, la presa in carico ed il trattamento per fronteggiare e gestire i problemi della
   persona, della famiglia, dei gruppi sociali.
2. Il SSP si articola in:
   a. pronto intervento sociale;
   b. segretariato sociale;
   c. consulenza sociale;
   d. presa in carico e trattamento dei casi;
   e. interventi di tutela e protezione sociale;
   f. lavoro di comunità.
3. Il SSP elabora valutazioni e definisce i progetti individualizzati in forma partecipativa con
   il destinatario. Il progetto assistenziale individualizzato (PAI) si fonda pertanto su un
   patto stipulato tra l’utente - consapevole di voler generare un cambiamento della
   situazione personale e familiare - il suo eventuale legale rappresentante e l’assistente
   sociale, che attiva tutte le risorse necessarie al buon esito del lavoro comune. I progetti
   così condivisi definiscono i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di
   verifica delle azioni concordate.
4. L’utilizzo delle risorse pubbliche è vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui all’art.
   4 del presente Regolamento, e non è soggetto ad alcun automatismo tra l’accertamento
   dell’esistenza delle medesime e l’assegnazione delle risorse stesse, bensì viene
   mediato dal patto sopra richiamato. Sono fatti salvi gli interventi prescritti dalla
   Magistratura.
5. Per situazioni multiproblematiche, sono previsti PAI predisposti con altre organizzazioni
   (sanitarie, lavorative, formative, scolastiche, ecc.), in sedi istituzionalmente previste da
   specifiche normative o da protocolli operativi condivisi tra servizi.
6. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la
   propria dimensione istituzionale di studio ed interpretazione delle situazioni di bisogno,
   allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi
   per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa dimensione comunitaria, il SSP
   promuove l’attivazione e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e
   territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

                    Art. 9. Servizi socio assistenziali e socio educativi

1. Il SSC dispone un insieme di servizi secondo un approccio multiprofessionale in
   coerenza con la multidimensionalità e la multifattorialità che caratterizzano le condizioni
   di bisogno delle persone ed i fenomeni di problematicità di gruppi sociali e comunità
   locali.
2. I servizi socio assistenziali sono costituiti da una molteplicità di azioni possibili per il
   sostegno e l’assistenza della persona preferibilmente nel proprio contesto di vita
   abituale.

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3. I servizi socio educativi sono costituiti da un insieme di interventi volti ad accompagnare
   le persone e i gruppi in percorsi di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, quali
   fattori di cambiamento e di affrancamento da situazioni di difficoltà, verso la migliore
   condizione di benessere possibile.
4. Per tali servizi il SSC si avvale di professionisti di area educativa e assistenziale,
   psicologica e di comunità, i quali intervengono in modo integrato con l’assistente sociale
   per migliorare specifiche competenze e abilità delle persone e per realizzare quanto
   previsto nel PAI.

  Art. 10. Interventi di supporto all’inclusione sociale e allo sviluppo di comunità

1. Il SSC per la realizzazione di progetti personali e collettivi di inclusione sociale,
   programma e organizza una serie diversificata di interventi e servizi
   integrativi/complementari al SSP con riferimento al potenziamento dei percorsi
   propedeutici all’inserimento lavorativo, all’accompagnamento alla ricerca e alla corretta
   conduzione dell’abitazione, alla gestione consapevole e sostenibile del bilancio
   economico personale e/o famigliare, allo sviluppo di relazioni all’interno del tessuto
   sociale che contrastino l’isolamento, promuovano la partecipazione e l’autonomia della
   persona.
2. Per favorire un contesto territoriale predisposto all’accoglimento e all’organizzazione di
   risposte condivise ai bisogni sociali rilevati dal SSC o comunque emergenti, il SSC
   promuove e progetta in modo partecipato azioni volte allo sviluppo di comunità.

                     CAPO II. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’

                            Art. 11. Descrizione degli interventi

1. Gli interventi per la domiciliarità rientrano nella programmazione e gestione di un
   sistema sociale di prossimità finalizzato alla predisposizione di un progetto di vita
   condiviso con la persona, la sua famiglia e la comunità, nel proprio ambiente naturale
   di vita, nel rispetto delle differenze.
2. Le prestazioni riguardanti il Servizio di Assistenza Domiciliare, di seguito SAD, possono
   riguardare le seguenti tipologie:
   a. cura della persona - azioni finalizzate alla cura della persona, alla sua igiene e
        movimentazione, supervisione dello stato di benessere generale;
   b. formazione ai caregivers - educazione socio-assistenziale sulle tecniche di
        accudimento della persona in condizione di autonomia compromessa,
        all’interessato, ai suoi familiari, alle altre figure da questi attivate;
   c. sostegno nella vita quotidiana - azioni di promozione volte a favorire o implementare
        la rete sociale di supporto al fine di rafforzare l’autonomia della persona nelle azioni
        comuni della vita quotidiana;
   d. monitoraggio delle situazioni di fragilità e rischio e della gestione della casa – azioni
        mirate alla verifica e al controllo periodico del beneficiario e del suo ambiente di vita;
   e. pasti a domicilio – il servizio prevede la consegna del pasto a domicilio a coloro che
        non sono in grado di provvedere autonomamente alla propria alimentazione e non
        possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti.
   f. attività di gruppo;

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g. servizi di trasporto e accompagnamento sociale.
3. Il SAD, attraverso prestazioni di personale qualificato a seconda della tipologia dei
   servizi offerti, si diversifica funzionalmente personalizzando le risposte e prevedendo
   percorsi particolari idonei a gestire le situazioni con caratteristiche d'urgenza.
4. I tempi, le modalità e la durata della presa in carico sono valutati di volta in volta dal
   SSP.

                           Art. 12. Condizioni e criteri di accesso

1. La richiesta di accesso al servizio avviene tramite presentazione di apposita domanda
   del soggetto interessato o di un suo familiare o di un suo rappresentante legale. La
   domanda di accesso va corredata dalla documentazione prevista dal competente
   ufficio del SSC.
2. L’accesso al servizio è subordinato alla valutazione del SSP che, allo scopo di definire
   nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, di norma effettua visite
   domiciliari ed integra la valutazione professionale con le informazioni fornite dagli
   interessati o in possesso di altri uffici pubblici.
3. Il SSC si attiva d’ufficio nei casi di:
   a. adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime
        di violenza, ecc.;
   b. presenza di minori privi di adulti tutelanti di riferimento;
   c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile
        dell’incolumità, della salute e della dignità personale, compresa l’eventuale
        attivazione di forme di protezione.

                     Art. 13. Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Il SSC definisce specifiche procedure interne per l’erogazione delle prestazioni, in
   un’ottica di tutela della persona assistita e a supporto di chi se ne prende cura.
2. Qualora il SSC non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, redige
   una lista d’attesa finalizzata all’accesso al SAD, dando priorità alle seguenti situazioni
   personali del richiedente e/o del suo nucleo familiare:
   a. assenza di reti di supporto familiari o di prossimità;
   b. elevata intensità del bisogno socio-assistenziale;
   c. elevata intensità del bisogno psicosociale, educativo e formativo dei caregivers;
   d. precarietà economica.
3. La lista d’attesa non si applica ai servizi domiciliari riferiti ai nuclei familiari con minori
   a rischio o in casi di urgenza.

                    Art. 14. Diritti e doveri dei beneficiari del servizio

1. Il beneficiario ha diritto ad interventi personalizzati secondo i bisogni rilevati e di poter
   contare il più possibile sulla continuità degli operatori che intervengono nelle
   prestazioni assistenziali che lo riguardano.
2. Il beneficiario ha il diritto di essere chiaramente informato, di esprimere il proprio grado
   di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio fruito.

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3. Il beneficiario, direttamente o tramite un suo familiare e/o il suo rappresentante legale
   è tenuto a rispettare quanto concordato nel PAI, per il corretto espletamento delle
   prestazioni programmate.

                                 Art. 15. Trasporto sociale

1. Il Servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale che
   compongono il sistema della domiciliarità volto a favorire la permanenza a domicilio
   delle persone in condizione di svantaggio, sostenendo le famiglie nel lavoro di cura.
2. Nello specifico il servizio si rivolge a persone che manifestano una o più delle seguenti
   condizioni di svantaggio / fragilità valutata dall’assistente sociale di riferimento:
   a. stato di svantaggio personale e/o familiare, impossibilità, anche temporanea,
        all’utilizzo autonomo di mezzi di trasporto personali o pubblici;
   b. assenza di una rete familiare o parentale o amicale di sostegno in grado di farsi
        carico, in tutto o in parte, della necessità di mobilità.
3. Il SSC prevede con specifico protocollo le modalità di espletamento del servizio. In ogni
   caso l’intervento di trasporto sociale per il medesimo beneficiario non può superare i 6
   mesi continuativi senza la presentazione di una nuova domanda.
4. La sospensione o l’interruzione del servizio di trasporto potrà avvenire in seguito a
   comportamenti scorretti commessi dal beneficiario/richiedente.

                 CAPO III. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI D’ETA’

                      Art. 16. Descrizione e finalità degli interventi

1. Gli interventi e le progettazioni a favore dei minori d’età sono attuati in conformità a
   quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida vigenti.
2. Il SSC offre sia interventi di carattere di prevenzione e promozione del benessere, sia
   interventi di supporto ai nuclei familiari.
3. Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia
   di appartenenza quale soggetto attivo, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e
   potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti.
4. L’aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare,
   promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità (es:
   sostegno psico-sociale, servizio educativo, doposcuola, vicinanza solidale ecc.).
5. Qualora ciò non produca, in tempi utili rispetto al percorso di sviluppo del bambino, i
   cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata, si possono prevedere
   interventi temporanei suppletivi della famiglia, fornire ad essa il tempo necessario ad
   attuare le trasformazioni necessarie al recupero della propria funzione genitoriale e, al
   minore, un contesto idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze evolutive (es.
   affidamento familiare o inserimento in comunità).
6. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o risulti
   inidonea nonostante la progettualità proposta. In questo caso si accompagnerà il minore
   verso un percorso di adozione, oppure verso un percorso di autonomia personale e
   socio economica.
7. Ove possibile, l’accoglienza nella famiglia affidataria o in comunità, va realizzata il più
   vicino possibile alla residenza abituale del minore d’età per garantire il mantenimento
   dei legami familiari.
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Art. 17. Destinatari degli interventi di accoglienza e affidamento

1. Sono destinatari degli interventi di accoglienza in centri diurni, convitti, comunità o
   affidamento, i minori di anni 18 compresi i minori stranieri non accompagnati. Possono
   accedere o proseguire l’inserimento le persone di età compresa fra 18 e 21 anni soggetti
   a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, oppure con necessità riabilitative sul fronte
   sociale e relazionale o per il completamento di percorsi socio-educativi in atto.
2. L’affidamento familiare o l’inserimento in una comunità diurna o residenziale di
   accoglienza avviene secondo una delle seguenti modalità:
   a. su determinazione del SSC, in accordo con i genitori o con chi esercita la potestà
        genitoriale, per fronteggiare situazioni di grave difficoltà sotto il profilo socio-
        educativo e affettivo degli stessi ad accudire il minore;
   b. in presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale
        Ordinario;
   c. in presenza di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all’art. 403
        del Codice Civile.

                                 Art. 18. Servizio Educativo

1. Il Servizio Educativo (di seguito SE) sostiene i minori ed i loro nuclei familiari con la
   funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o
   prolungate.
2. L’attribuzione individuale del servizio viene stabilita con progetto personalizzato.
3. Il SE interviene altresì per le situazioni di minori e giovani che presentino delle
   problematiche evolutive tali da richiedere un aiuto specifico, finalizzato a supportare il
   processo di costruzione della propria identità e i compiti evolutivi che ogni ragazzo è
   chiamato a realizzare.
4. Il SE viene erogato da operatori che affiancano i minori, i giovani e le loro famiglie
   secondo una progettazione condivisa, fatti salvi provvedimenti da parte della
   magistratura.
5. Il SE viene attuato principalmente nelle seguenti forme:
   a. servizio extrascolastico, svolto di norma a domicilio della famiglia o sul territorio;
   b. servizio integrativo della funzione genitoriale, svolto all’interno del nucleo familiare;
   c. servizio di protezione e tutela, su progetti generalmente disposti dall’autorità
        giudiziaria.
6. Il SE può essere erogato in forma individuale o di gruppo, anche con modalità
   laboratoriali, in collaborazione e a supporto di strutture educative gestite da altri soggetti.

                             Art. 19. Interventi di prevenzione

1. Il SSC, anche avvalendosi di professionisti esterni, realizza azioni di prevenzione e
   intercettazione precoce delle situazioni di disagio, promuove percorsi di supporto agli
   adulti di riferimento nella gestione del proprio ruolo in rapporto ai minori per i quali
   ricoprono una funzione educativa.
2. Il SSC, in un’ottica di lavoro di rete, promuove in particolare:
   a. collaborazioni con le istituzioni scolastiche, sociali, sanitarie del territorio;
   b. il sostegno a gruppi di confronto per genitori;
                                                                                      Pag. 10 a 19
c. misure di promozione e sensibilizzazione alle tematiche di sostegno alla
       genitorialità.

                                   Art. 20. Servizio Affidi

1. L’affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di supporto al minore e
   alla sua famiglia di appartenenza, svolto nel rispetto della prospettiva del suo rientro in
   famiglia. Tale intervento può essere declinato secondo diverse modalità (diurno,
   residenziale, altre forme di accoglienza ecc.), tenuto conto del bisogno del bambino e
   della sua famiglia.
2. L’Ufficio Tutela Minori del SSC, individua le famiglie disponibili al progetto d’affido,
   precedentemente conosciute e ritenute idonee dal Consultorio Familiare, ed effettua
   l’abbinamento tra famiglie e minori, garantendo il sostegno e monitoraggio del progetto
   di affido stesso. Organizza attività di promozione dell’affido sul territorio anche
   attraverso le associazioni di volontariato che si occupano di tale tematica.
3. Il progetto di affido è definito mediante patto tra servizi e famiglie, in esso sono declinati
   obiettivi, azioni, tempi, responsabilità, modalità di verifica e eventuali modalità di
   contribuzione alla famiglia affidataria.
4. Il progetto è definito in raccordo con tutti i servizi coinvolti a supporto della situazione.

                       Art. 21. Contributo alle famiglie affidatarie

1. L’opera sociale svolta dalla famiglia affidataria è riconosciuta come servizio d’interesse
   pubblico. A tal fine il SSC riconosce all’affidatario, salvo rinuncia, un contributo
   economico mensile, indipendentemente dalle sue condizioni economiche. Tale
   contributo viene definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci.
2. Nelle situazioni in cui la famiglia di appartenenza risulti in condizioni economiche tali da
   consentire di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione
   del figlio, il SSC definirà l’importo di contribuzione, sulla base di quanto stabilito
   annualmente in sede di Assemblea dei Sindaci.
3. Il contributo può venire prorogato sino al ventunesimo anno di età, al fine di consentire
   al minore affidato il completamento del percorso scolastico superiore e/o il
   raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa.
4. Possono essere erogati anche contributi straordinari per spese eccezionali, con
   determinazione del SSC, previa valutazione dell’Assistente sociale di riferimento.
5. L’Ente Gestore provvede a stipulare per ogni minore/infraventunenne in affidamento
   una idonea polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi
   considerando tali anche i membri della famiglia affidataria, nonché per la copertura dei
   danni che egli stesso può subire durante l’affido.

      Art. 22. Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali o convitti

1. Il SSC prevede l’inserimento semiresidenziale presso strutture autorizzate o
   accreditate, integrative della funzione educativa familiare, finalizzate a favorire la
   crescita equilibrata dei minori, il cui contesto educativo familiare non risulti
   completamente adeguato e per evitare l'allontanamento degli stessi dal proprio
   ambiente di vita.
                                                                                     Pag. 11 a 19
2. E’ previsto inoltre il collocamento in convitti autorizzati ed eventualmente accreditati,
   con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o solare per i minori che
   presentano condizioni personali e familiari a rischio, che diversamente non potrebbero
   accedere a percorsi di istruzione e formazione adeguati.
3. L’inserimento avviene per il periodo ritenuto necessario previsto dal progetto individuale
   del minore, in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale o come disposto dalla
   Magistratura minorile.
4. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento, la cui
   capacità contributiva verrà valutata in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci.

                Art. 23. Accoglienza di minori in comunità residenziali

1. Ove sia stata verificata l’impossibilità di un affidamento familiare oppure l’inserimento in
   centri diurni semiresidenziali o convitti, oppure il progetto individuale renda necessaria
   tale soluzione, è consentito l’inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate o
   accreditate.
2. L’inserimento in comunità si attua previo progetto personalizzato definito in sede di Unità
   di Valutazione Minori e Famiglie (UVMF).
3. La comunità di accoglienza è tenuta a definire un progetto individualizzato in accordo
   con i servizi invianti e coinvolgendo il minore e la famiglia, ove possibile.
4. La comunità di accoglienza è tenuta a garantire costanti contatti con i servizi invianti,
   con il territorio, con l’istituzione scolastica e sanitaria e, ove non escluso dall’Autorità
   Giudiziaria, con la famiglia di appartenenza del minore.
5. E’ prevista l’accoglienza del minore con uno dei genitori se l’età o le condizione del
   minore lo richiedono e su consenso di uno dei due genitori.

            Art. 24. Obbligo del mantenimento e partecipazione alla spesa

1. L’obbligo al mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori
   o alle persone tenute al loro mantenimento.
2. In caso di genitori separati, per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da
   ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
3. L’allontanamento dalla casa familiare del minore e il suo collocamento in una struttura
   residenziale o semi residenziale o in una famiglia affidataria, ancorché accompagnato
   dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l’obbligo dei genitori di
   provvedere al mantenimento dei figli nella specie consistente nella retta da pagare alla
   struttura di accoglienza o nella quota prevista per l’affido familiare.
4. Gli oneri richiesti dalla struttura di accoglienza o la quota prevista per l’affido familiare
   devono essere sostenuti in primis dai genitori dei minori.
5. Qualora il SSC acquisisca gli elementi che evidenziano una difficoltà reddituale e
   patrimoniale dei tenuti al mantenimento di cui all’art. 148 del C.C. che non consente loro
   di farsi carico totalmente della retta di permanenza in struttura, deve essere comunque
   acquisito un impegno sostenibile che quantifica la disponibilità alla partecipazione.
6. In presenza di redditi e/o patrimonio propri del minore, gli stessi, su valutazione del SSC
   affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno essere utilizzati, in tutto o
   in parte per il suo mantenimento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.
7. Qualora l’ammontare dell’assegno di mantenimento venga stabilito con sentenza del
   Tribunale, si tiene conto di tale importo.

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8. In caso di inserimento o affido consensuale di più fratelli, possono essere previste
    agevolazioni rispetto alla quota di compartecipazione della famiglia.
9. Il genitore inserito in comunità con il minore è tenuto a contribuire alla spesa della retta
    correlata al suo accoglimento in comunità.
10. Quando l’inserimento in struttura residenziale viene disposto nell’ambito di un progetto
    di intervento socio-sanitario con finalità terapeutica di competenza dell’Azienda
    Sanitaria, l’Ente Gestore si farà carico solo della quota relativa ai costi sociali.
11. La definizione della quota di partecipazione non può in alcun caso ritardare o
    subordinare la necessaria tutela del minore attraverso l’attivazione tempestiva
    dell’intervento nei casi di allontanamento emanati dalla competente Autorità Giudiziaria
    o pubblica.
12. Il SSC può assumere l’onere della retta o dell’affido in deroga ai criteri stabiliti in favore
    del nucleo la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà
    che impediscono la compartecipazione, confermate da apposita relazione dell’A.S. e/o
    di altri servizi territoriali da cui emerga la condizione di grave rischio che può
    compromettere la tutela del minore.

   CAPO IV. INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON
                                DISABILITA’

                      Art. 25. Descrizione e finalità degli interventi

1. Gli interventi per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, fino al
   sessantaquattresimo anno di età in possesso della certificazione ex L. 104/92, sono
   finalizzati a garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia, riconoscendo
   e valorizzando la solidarietà sociale e salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi
   ritenuti più idonei.

                          Art. 26. Standard e livelli di assistenza

1. Gli interventi, conformi alle linee guida condivise in area vasta ed approvate
   dall’Assemblea dei Sindaci, sono previsti nell’ambito del PAI orientato a favorire
   l’integrazione sociale e la permanenza della persona con disabilità a domicilio e/o in
   contesti normalizzanti, esclusi quindi i luoghi di ricovero assistenziale stabile e quelli
   deputati alla cura e ai trattamenti sanitari.
2. La progettazione, licenziata in sede di valutazione multidisciplinare (EMDH), prevede
   per ogni utente l’individuazione di un referente del caso che può proporre, in itinere
   variazioni del progetto. Modifiche sostanziali invece dovranno prevedere una
   rivalutazione in EMDH, così come previsto dalle norme vigenti.
3. Il progetto personalizzato prevede una programmazione degli interventi ed il relativo
   monitoraggio su base annua. La quantificazione e la durata degli interventi sono
   inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili.

                                                                                       Pag. 13 a 19
CAPO V. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

                      Art. 27. Descrizione e finalità degli interventi

1. Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le
   condizioni di disagio o svantaggio derivanti da inadeguatezza del reddito o da altre
   difficoltà di natura economica.
2. Tali interventi hanno carattere temporaneo e supportano processi emancipativi
   finalizzati a sviluppare le capacità individuali e familiari di affrontare crisi legate a tappe
   evolutive e/o a fattori esterni, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
   Essi vanno ad integrare le provvidenze erogate dall’articolata rete di soggetti pubblici e
   privati che secondo il principio di sussidiarietà concorrono a supportare famiglie o singoli
   in condizioni di indigenza.
3. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente e
   del suo nucleo familiare o di convivenza.
4. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
5. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi
   interventi, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di
   contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti
   pubblici.

           Art. 28. Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente ai fini dell’accesso alle
   prestazioni assistenziali è determinata ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente
   regolamento.
2. L’Assemblea dei Sindaci determina annualmente:
   a. il valore economico del contributo massimo erogabile;
   b. il periodo massimo di erogazione del contributo.

                         Art. 29. Interventi di sostegno al reddito

1. La domanda di contributo economico è esaminata e valutata dal SSC che si avvale degli
   strumenti propri ai fini della definizione del profilo di bisogno.
2. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei
   componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità o altre attività
   volontaristiche a favore di enti ed associazioni convenzionate con il SSC.
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto personalizzato, il SSC
   provvede alla sua ridefinizione oppure alla sua interruzione nel caso di indisponibilità
   delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo
   già percepito.
4. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
   a. rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente
        motivato;
   b. cessazione volontaria da un’attività lavorativa, salvo giustificato e documentato
        motivo di ordine sanitario;
   c. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua dell’attività proposta per facilitare
        l’inserimento lavorativo;
                                                                                      Pag. 14 a 19
d. rifiuto dell’eventuale proposta dell’assistente sociale di partecipare a bandi per
       l’edilizia pubblica;
    e. mancata ricerca attiva del lavoro;
    f. non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di
       sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o il
       pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla
       pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di
       maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
    g. dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione
       economica dichiarata;
    h. abbandono volontario del progetto da parte del beneficiario.

 CAPO VI. INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER
                            ADULTI E ANZIANI

           Art. 30. Interventi di accoglienza residenziale e semiresidenziale

1. Il SSC valuta, in modo integrato con i servizi sanitari (UVMD), l’opportunità di
   un’accoglienza residenziale o semiresidenziale qualora la persona abbia la necessità di
   una assistenza continuativa, o di interventi di sostegno, che non possono essere
   garantiti se non mediante l’inserimento in una struttura idonea che assicuri un adeguato
   percorso di accoglienza e assistenza.

             Art. 31. Contributo ad integrazione della retta di accoglienza

1. La retta di accoglienza viene coperta dal beneficiario, dai componenti il suo nucleo
   familiare e/o da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente. In tal caso il
   pagamento della retta viene effettuato dal beneficiario o da soggetto autorizzato
   direttamente presso il soggetto gestore della struttura.
2. Qualora le risorse economiche del beneficiario e dei soggetti sopra indicati, non siano
   sufficienti al pagamento integrale della retta di accoglienza, il beneficiario, chi ne
   esercita legalmente la tutela, l'amministratore di sostegno, un familiare di riferimento o
   altro soggetto identificato dall’interessato qualora quest’ultimo fosse materialmente
   impossibilitato a firmare, possono presentare ai comuni richiesta di contributo ad
   integrazione della retta.
3. Nella procedura di determinazione dell’eventuale intervento economico verranno
   coinvolti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all’art. 433 del codice civile.
4. A corredo della domanda di contributo, ai fini della valutazione della condizione
   economica, oltre l’ISEE devono essere evidenziate tutte le entrate di qualsiasi natura,
   comprese quelle a carattere assistenziale, il patrimonio mobiliare e immobiliare del
   beneficiario e dei soggetti di cui ai commi 1 e 3.
5. In caso di impossibilità dell’assistito a presentare la domanda di integrazione economica
   della retta, l’ufficio competente istruisce le procedure per l’accertamento della situazione
   socio-economica della persona, del suo nucleo familiare e degli altri soggetti obbligati,
   ai fini della verifica della necessità del contributo e avvia innanzi alle autorità competenti
   la procedura per la tutela dell’assistito.

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6. L’ammontare della contribuzione si determina per differenza tra quanto posto a
    compartecipazione dal beneficiario e il valore della retta, fatto salvo il margine di
    autosufficienza economica determinato annualmente dall’Assemblea dei Sindaci,
    nonché l’eventuale quota di competenza del servizio sanitario.
7. I comuni determinano la decorrenza del contributo.
8. Il beneficiario, chi ne esercita legalmente la tutela, o l’amministratore di sostegno, è
    tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione economica al fine di una
    nuova valutazione dell’entità della compartecipazione. Il contributo può essere ridefinito:
    a. su richiesta dei soggetti tenuti al pagamento, qualora sia suffragato da ulteriori
        elementi adeguatamente documentati;
    b. su iniziativa dell’ufficio competente quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi
        elementi.
9. La modalità di liquidazione del contributo economico avverrà secondo quanto previsto
    dalla normativa di settore e/o in base ad accordi tra i comuni e la struttura di accoglienza.
10. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili
    mediante l’alienazione o la locazione di immobili, i comuni possono anticipare la spesa
    per la retta di ricovero nel limite massimo di un anno, previa sottoscrizione di apposito
    impegno al rimborso o di altre forme di garanzia, comprensivo degli interessi legali, da
    parte dell’interessato.

   CAPO VII. CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL
                           TERZO SETTORE

           Art. 32. Partecipazione al percorso di programmazione degli Enti

1. Il SSC promuove la partecipazione al percorso di programmazione degli Enti del terzo
   settore, di seguito ETS, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio, allo scopo
   di ricercare le migliori sinergie e rendere più efficace l’azione amministrativa.
2. Il procedimento di co-programmazione si sostanzia in un processo di valutazione
   condivisa sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei
   servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull’opportunità di innovare la
   progettazione degli stessi.
3. In sede di programmazione zonale e di pianificazione annuale degli interventi, il SSC
   individua quali servizi ed interventi intende assicurare attraverso rapporti di
   collaborazione con il terzo settore, condividendo obiettivi ed aggregando risorse, in
   luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

                            Art. 33. Iter della co-progettazione

1. Il SSC, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla co-programmazione, attiva
   percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, mediante procedura ad
   evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:
   a. mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere ad una co-
       progettazione specifica; gli ETS, in relazione a tale procedura, manifestano il proprio
       interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il SSC;
   b. mediante un avviso finalizzato all’istituzione di un elenco generale di ETS,
       periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati
       previsti nella programmazione di cui al comma 2.

                                                                                      Pag. 16 a 19
2. Il SSC nomina i Gruppi di progetto, composti da referenti del SSC e degli ETS
   selezionati. I Gruppi di progetto definiscono l’oggetto, le modalità, le fasi e i tempi della
   progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli
   interventi progettati.
3. I progetti finali sono approvati dal Responsabile del SSC in conformità agli atti di
   indirizzo.

                       Art. 34. Attuazione della co-progettazione

1. Il progetto viene attuato previa stipula di una convenzione o sottoscrizione di accordo
   procedimentale tra il SSC e gli Enti che hanno partecipato alla co-progettazione. I servizi
   e gli interventi oggetti della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un
   rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi del SSC.
2. Le convenzioni o gli accordi procedimentali devono contenere le seguenti pattuizioni
   minime, che sostanzino il rapporto di partenariato:
   • oggetto del servizio
   • la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
   • garanzia di continuità del servizio;
   • modalità che assicurino i diritti degli utenti;
   • standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
   • contenuto e le modalità dell’apporto volontario;
   • numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
   • modalità di raccordo e coordinamento con enti pubblici;
   • durata del rapporto;
   • modalità di risoluzione del rapporto;
   • le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
   • sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi;
   • coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.
3. La partecipazione economica del SSC a questi progetti si sostanzia esclusivamente nei
   rimborsi concessi agli ETS coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e
   debitamente rendicontati, nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto,
   attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto, oppure attraverso contributi
   e agevolazioni tariffarie erogate agli utenti per favorirne l'accesso.

                                Art. 35. La rendicontazione

1. Gli enti del terzo settore sono tenuti a fornire una adeguata rendicontazione periodica
   delle attività svolte, con puntuale evidenza degli aspetti economici.
2. Il Gruppo di progetto predispone una relazione finale, con evidenza dei risultati
   gestionali ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi, a dimostrazione del corretto ed
   efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner.

                                                                                    Pag. 17 a 19
TITOLO III NORME FINALI

                                Art. 36. Limiti di esigibilità

1. I richiedenti l'accesso alle prestazioni indicate nel presente regolamento vantano
   unicamente posizioni di interesse a che le procedure per l'erogazione dei benefici
   avvengano in maniera corretta. Gli stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo
   all’ottenimento delle prestazioni richieste alla pubblica amministrazione.
2. Se non espressamente previsto, tutti gli interventi e i benefici previsti dal presente
   regolamento devono comunque avere un termine correlato alle disponibilità finanziarie.

                                      Art. 37. Controlli

1. Il SSC o i comuni, con riferimento alla rispettiva parte di competenza, garantiscono
   controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per l’accesso alle prestazioni
   secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai propri regolamenti.
2. Le tipologie previste dei controlli sono:
   a. con sorteggio casuale in misura non inferiore al 5% per le assegnazioni messe a
        bando;
   b. sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del
        contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.
3. Il SSC provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo in possesso
   dell’interessato, non altrimenti reperibile.
4. Nel caso di mancata collaborazione da parte degli interessati, il SSC provvede ad
   attivare i controlli secondo le modalità di legge e i propri protocolli operativi.
5. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano
   comunque vantaggio al richiedente per l’ottenimento dei benefici in questione, fatta
   salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione alle autorità
   competenti, il beneficio spettante viene comunque erogato.
6. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni che intervengono a vantaggio
   del richiedente per l’ottenimento del beneficio richiesto, il SSC provvede a revocare e
   recuperare i benefici indebitamente concessi, oltre ad inoltrare segnalazione all’Autorità
   competente.

                             Art. 38. Tutela della riservatezza
1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del
   presente Regolamento è garantito con l’applicazione delle norme vigenti in materia.

                            Art. 39. Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere adottate dai Consigli
   Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative
   proposte da parte dell’Assemblea dei Sindaci.

                                                                                    Pag. 18 a 19
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021 e viene applicato per tutti gli
   interventi attivati successivamente a tale data, fatte salve espresse diverse previsioni
   dell’Assemblea dei Sindaci.
2. Gli interventi in essere verranno adeguati al presente dispositivo all’atto del rinnovo dei
   singoli progetti personalizzati o P.A.I.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
   disposizioni precedentemente adottate dal SSC o dai comuni associati sulle medesime
   materie disciplinate dal presente regolamento

                                 Art. 41. Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge
   degli enti locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia nonché i vigenti
   regolamenti adottati dell’Ente Gestore, anche successivamente all’entrata in vigore
   del presente regolamento.
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica
   applicazione nel presente atto, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

                                                                                  Pag. 19 a 19
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