REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO - La Quiete

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REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO - La Quiete
La Quiete
              Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO AZIENDALE SUL
     DIVIETO DI FUMO

                     APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019   1
                   Via S. Agostino, 7 – 33100 UDINE
        Tel 0432/504084 - 886211 - 505810 Fax 0432/26460
     E-mail: segreteria@laquieteudine.it ; Sito:www.laquieteudine.it
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INDICE

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo

Art. 4 - Destinatari del divieto di fumo

Art. 5 – Segnaletica/cartellonistica

Art. 6 - Soggetti responsabili dell’applicazione del presente regolamento

Art. 7 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Art. 8 - Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

Art. 9 - Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

Art. 11 - Entrata in vigore

                                      APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019   2
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                                                  Art. 1
                                                 Principi

L’Asp La Quiete si impegna, con il presente regolamento, a far rispettare il divieto di
fumo stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificatamente:
   • Legge n. 584/1975;
   • Legge n. 3/2003
   • DPCM 23/12/2003
   • D.L.vo 81/2008
   • D.L.vo 6/2016
   • Circolare del Ministero della Salute n4/2/2016

L’Asp si prefigge di:

   • proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo evitando
     l’esposizione al fumo delle persone presenti a qualsiasi titolo nei locali interni
     ed esterni dell’Azienda.
   • di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al
     fumo.
   • ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di
     fumare.
   • garantire e mantenere la salubrità dell’aria in tutti i locali e pertinenze
     dell’Asp.
   • esprimere un modello di riferimento per lo stile di vita libero dal fumo.

                                             Art. 2
                                    Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative, nell’Asp La Quiete, della
normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo.

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In particolare il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare, anche
mediante sigarette elettroniche, all’interno dei locali interni e tutte le aree di
pertinenza esterne di proprietà dell’Asp La Quiete.

                                       Art. 3
                     Ambito di applicazione del divieto di fumo

È fatto divieto di fumare:

    In tutti i locali e spazi chiusi dell’Asp che utilizza per l’esercizio delle proprie
     funzioni e per lo svolgimento dei tutte le sue attività (di natura socio sanitaria
     assistenziale o meno). Il divieto vale anche nei locali adibiti ad archivio,
     magazzino od altro.
    A bordo di tutti i mezzi ed autoveicoli dell’Asp (ambulanze, automezzi di
     servizio,ecc.).
    Presso tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell’Asp,
     immediatamente limitrofe agli accessi o ai percorsi sanitari, compresi: strade
     e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio.

A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica nei corridoi chiusi o aperti,
nelle aree delle scale di emergenza, negli spazi di parcheggio interno, nelle aree
antistanti il bar interno, nei locali di servizio o officina, ecc.

L’Asp si riserva di prevedere, sulla base del monitoraggio dell’applicazione del
presente regolamento, la predisposizione di aree da riservare ai fumatori, attrezzate
secondo quanto previsto in materia dalla normativa sul divieto di fumo (DPCM
23.12.2003 - L. 3/2013) e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.).

Al fine di rendere coerente l’azione di contrasto e lotta al fumo avviata dall’Asp La
Quiete, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette anche elettroniche nel bar
interno aziendale.

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                                          Art. 4
                             Destinatari del divieto di fumo

Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a
qualsiasi titolo i locali dell’Asp quali, a mero titolo esemplificativo:

   - Dipendenti dell’Asp La Quiete.

   - Soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l’Asp (collaboratori a
     contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, speciailzzandi,
     tirocinanti e figure similari).

   - Personale dipendente di ditte appaltatrici operanti presso la struttura (servizio
     portierato, servizio ristorazione, servizio pulizie e sanificazione, servizio
     guardaroba e lavanderia, servizio bar, ecc.).

   - Parenti, visitatori, stakorders in genere.

                                          Art. 5
                                Segnaletica/cartellonistica

In tutte le strutture dell’Asp La Quiete vengono affissi appositi cartelli,
adeguatamente visibili, recanti le seguenti informazioni:

   - La scritta “vietato fumare”.
   - L’indicazione della legislazione di riferimento.
   - Le sanzioni previste per i trasgressori.
   - L’indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e ai
     quali compete accertate le infrazioni previste.
   - In corrispondenza degli accessi pedonali aziendali saranno affissi appositi
     cartelli, adeguatamente visibili, che invitano ad adottare stili di vita sani, con
     richiami all’adozione di un approccio ecologico e rispettoso dell’ambiente.

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Sempre in corrispondenza degli accessi pedonali saranno posizionati appositi
contenitori portacenere e cartellonistica che invita a spegnere la sigaretta accesa
prima di entrare nella struttura.

A bordo degli automezzi aziendali – ove permane il divieto di fumo – è presente
idonea cartellonistica, adeguatamente visibile, recante il simbolo del divieto di
fumo.

                                        Art. 6
          Soggetti responsabili dell’applicazione del presente regolamento

Sono responsabili dell’applicazione del presente regolamento:

   -   Nella struttura protetta “La Quiete”: i dirigenti medici
   -   Nella Casa albergo “Residenza I Faggi”: il coordinatore responsabile
   -   Nel Centro Diurno “Micesio”: il coordinatore responsabile
   -   Nelle altre aree immobiliari di proprietà (centro polifunzionale Micesio, Area
       Ex Caserma Reginato, Locale ex alloggio suore, ecc.): il Responsabile Servizio
       Prevenzione e Protezione

I soggetti responsabili sono tenuti a:

   - Vigilare sull’osservanza del divieto d parte di tutti coloro che, a diverso titolo,
     frequentano spazi e locali di competenza.
   - Promuovere le politiche aziendali di lotta al fumo, attivo e passivo.
   - Rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti
     aziendali che contravvengano           al divieto, informandone i rispettivi
     responsabili.
   - Verificare l’avvenuta affissione della cartellonistica prevista dal regolamento.

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                                       Art. 7
                   Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Ai responsabili spetta l’accertamento e contestazione delle infrazioni e la
verbalizzazione della sanzione.

Per ciascuna infrazione dal divieto di fumo deve essere redatto un verbale di
accertamento conforme al modello allegato al presente regolamento in triplice
copia.

                                        Art. 8
          Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

I soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, meglio individuati all’articolo
precedente, sono dotati di cartellino di riconoscimento aziendale.

Ad essi compete:
   • Vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto.
   • Accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la
      violazione al trasgressore.
   • Redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità
      previste presente regolamento.
   • Rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti
      aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.

                                     Art. 9
           Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni

In caso di violazione del divieto fumo sono applicabili le sanzioni previste
dall'articolo 7 della Legge n. 584/1975, come sostituito dall'articolo 52, comma 20,
della Legge n. 448/2001 e con gli importi aggiornati per effetto dell'art. 1, comma
189, della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha applicato un aumento
del 10% all’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto:

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     a. La trasgressione al divieto di fumo prevede la sanzione amministrativa del
     pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00
     (duecentosettantacinque);
     b. La sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la
     violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di
     gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
     c. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul
     rispetto del divieto di fumo che quindi omettono di curare l'applicazione della
     legge e del presente regolamento (ad esempio: mancata esposizione dei cartelli
     indicanti il divieto, mancata contestazione della violazione ecc.), la sanzione
     amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €
     2.200,00.

L’importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di
modifiche di legge nazionali o regionali.

Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati cui spetta l’obbligo di
vigilare sull’osservanza del divieto stesso, procedono all’accertamento della
violazione redigendo il verbale di accertamento/contestazione utilizzando l’apposito
modello di verbale allegato 1 al presente regolamento. La violazione deve essere
contestata immediatamente al trasgressore. Qualora non fosse possibile deve
essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento. Per la forma della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso, la notificazione
può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche
dal responsabile dell’Asp che ha accertato la violazione.

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie debitamente sottoscritte
dall’accertatore e dal trasgressore:

- La prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata
secondo le modalità di cui all’art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo.
- La seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- La terza va trasmessa, in tempi brevi, al Servizio Affari Generali.

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A norma dell’art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il
personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal
trasgressore. Il pagamento in forma ridotta può essere effettuato mediante:

1) versamento sul Conto Corrente Postale n. IT 21U0760112300000012888335
Intestato a: Asp La Quiete
2) bonifico bancario presso: Banca Intesa S.Paolo S.p.a. - IBAN IT64 V03069 12344
100000300107- Intestato a:ASP LA QUIETE.

In entrambi i casi indicando nella causale il numero e la data del verbale di
contestazione. Copia dell’avvenuto versamento deve essere trasmessa al Servizio
Affari Generali

Il Servizio Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento:
    • Cura la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata possibile
       effettuare la contestazione immediata.
    • Procede alla verifica dell’avvenuto pagamento.
    • Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette il
       rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al
       Dipartimento di Prevenzione dell’ASUIUD individuato quale Autorità
       competente ad irrogare la sanzione dalle disposizioni regionali in materia.

                                           Art. 10
                                     Sanzioni disciplinari

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è facoltà
dell’Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in caso di

                                     APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019   9
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                             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

gravi e ripetute infrazioni del presente regolamento. A tal fine, siffatte infrazioni
contestate a personale dipendente devono essere comunicate all’Ufficio
Competente per i Procedimenti Disciplinari.

                                            Art. 11
                                       Entrata in vigore

Nella rilevata la necessità di accompagnare gli ospiti non autosufficienti affetti da
tabagismo verso l’applicazione del regolamento, si stabilisce che la decorrenza del
presente regolamento è formalizzata con successivo atto del Direttore Generale.

Tale decorrenza è comunque fissata entro il termine di 60 giorni dall’adozione della
relativa deliberazione consiliare.

                                   APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019    10
                                  Via S. Agostino, 7 – 33100 UDINE
                       Tel 0432/504084 - 886211 - 505810 Fax 0432/26460
                    E-mail: segreteria@laquieteudine.it ; Sito:www.laquieteudine.it
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                             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

                                                                                      Allegato 1)

                  VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE
                       IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

N. …………/………

In data …………/…….…/…………….. alle ore ……..…………… presso:
    • Asp La Quiete Via S.Agostino 7
    • Centro Diurno Micesio – Via Micesio 31
    • Residenza Assistenziale Alberghiera – Via Micesio 31
    • Altra pertinenza e/o area di proprietà:_____________________

il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... incaricato
dell’accertamento/contestazione delle violazioni sul divieto di fumo presso l’Asp La
Quiete
                                  HA ACCERTATO CHE
Il Sig./Sig.ra ….………….……….……………………………………………………….………………… nato a
………………………………..……………… il ………………………………..…………………, residente a
………………………………………………….…………………………….……………                              in      via/piazza
………………………………………………….……….…………..………                          n.    ………….…….        CAP
……………………………             identificato     con      documento     di    riconoscimento
……………………………………………………………………...……………...………….
Minorenne soggetto a potestà/tutela di…………………………………………………………...
…………………………………… in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di
fumo, in violazione dell’art. 51 della Legge n. 3/2003, fumava:

⧠ nei locali chiusi della struttura ……………….…… ………………………………………………….
⧠ in aree esterne di pertinenza (specificare)……………..…………………………………………
⧠ in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero di lattanti o bambini
al di sotto dei 12 anni.

                                   APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019                  11
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                       Tel 0432/504084 - 886211 - 505810 Fax 0432/26460
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La Quiete
                              Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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                                     RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente processo verbale viene notificato al trasgressore/obbligato in
solido:

⧠ personalmente a mani del trasgressore
⧠ mediante servizio postale con raccomandata A/R n. ………………………………………

                             L’incaricato della notifica
                         …………………………………………………………

                                   Il trasgressore
                              ……………………………………………..

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo
stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R. con spese a suo
carico pari ad € 4.50.

AVVERTENZA Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può
presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione o della
sua notifica, scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASUIUD di Udine, autorità competente a ricevere il
rapporto ex art. 9 della L. 584/1975.
La violazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 584/1975, prevede la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro
275,00 (duecentosettantacinque) che viene raddoppiata qualora la violazione sia

                                    APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019    12
                                   Via S. Agostino, 7 – 33100 UDINE
                        Tel 0432/504084 - 886211 - 505810 Fax 0432/26460
                     E-mail: segreteria@laquieteudine.it ; Sito:www.laquieteudine.it
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                             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino ai 12 anni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di
contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore è ammesso al
pagamento in forma ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale
prevista per la violazione commessa, oltre eventuali spese per la notifica a mezzo
posta, che può essere effettuato con le seguenti modalità:
1) versamento sul Conto Corrente Postale n. IT 21U0760112300000012888335
Intestato a: Asp La Quiete;
2) bonifico bancario presso: Banca Intesa S.Paolo S.p.a. - IBAN IT64 V03069 12344
100000300107- Intestato a Asp La Quiete.

In entrambi i casi indicando nella causale: verbale di contestazione sul divieto di
fumo Asp La Quiete n. …….. dd. …………..

Copia attestante l’avvenuto versamento deve essere trasmessa al Servizio Affari
Generali dell’Asp La Quiete – Via S.Agostino, 7 - 33100 Udine – Fax: 0432 26460 –
email: segreteria@laquieteudine.it

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono,
l’Asp La Quiete presenterà rapporto all’Asuiud di Udine, con le prove delle eseguite
contestazioni e notificazioni, ai fini dell’attivazione del procedimento ingiuntivo.

                                   APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18.03.2019    13
                                  Via S. Agostino, 7 – 33100 UDINE
                       Tel 0432/504084 - 886211 - 505810 Fax 0432/26460
                    E-mail: segreteria@laquieteudine.it ; Sito:www.laquieteudine.it
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