REGIONE TOSCANA - ANCI Toscana
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REGIONE TOSCANA Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 26 del 16 marzo 2021 Oggetto: Provvedimento restrittivo attività scolastiche Comune di Castellina in Chianti (SI) Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE Struttura Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD) ALLEGATI N°0
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Toscana; Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività); Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso; Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020; Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l’articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”; Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 ed in particolare l’articolo 1, comma 16 che sancisce che “ […] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021; Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020; Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 24; Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» Vista l’ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede alla Regione Toscana si applicano le misure di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Vista l'ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021- Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021, citata, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni; Visto l’articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021 “Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”; Visto in particolare l’articolo 21, comma 2 del citato DPCM ai sensi del quale “La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e' disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacita' di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.”; Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n.30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID -19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza», ed in particolare l’articolo 1, comma 3; Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.9 del 5 marzo “Istituzione del Comitato Emergenza Prevenzione Scolastica (CEPS)”; Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Castellina in Chianti (SI), è pari al valore di 285, calcolato in data 15/03/2021; Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico del Comune sopradetto e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori; Considerato che i dati epidemiologici evidenziano la presenza di condizioni in grado di evolvere verso un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus; Considerato pertanto che sulla base dei dati della situazione epidemiologica, è necessario adottare nel comune citato le misure di cui all’articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021;
Sentito il Sindaco di Castellina in Chianti; Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale; ORDINA 1. di disporre per il Comune di Castellina in Chianti (SI) la sospensione delle attività' dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 2. di disporre che le misure di cui al punto 1 sono valide a decorrere da mercoledì 17/03/2021 fino a sabato 27 marzo 2021 compreso; DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza entra in vigore mercoledì 17 marzo 2021 fino a sabato 27 marzo 2021 compreso. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: - al Sindaco del Comune di cui al punto 1; - al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; - al Prefetto di Siena ; - ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze; - alle Aziende ed Enti del SSR; -al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale; Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge. Il Presidente
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