Proroga del secondo acconto delle imposte: come ravvedersi

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COMMENTO

VERSAMENTI, DECRETO “RISTORI-QUATER”

Proroga del secondo acconto delle imposte:
come ravvedersi
di Andrea Amantea | 14 DICEMBRE 2020

 Il D.L. n. 157/2020, Decreto “Ristori-quater”, ha prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre la scadenza
 del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Ciò vale per tutti i titolari di partita IVA. Molti
 soggetti, seppur non rientrando nella proroga più lunga al 30 aprile 2021, disposta dallo stesso Decreto,
 potrebbero essere costretti a rimandare i pagamenti, andando oltre la scadenza del 10 dicembre. A tal
 proposito, è utile richiamare le modalità di regolarizzazione dei carenti/omessi versamenti nonché i cri-
 teri per individuare il dies a quo dal quale far decorrere i termini di ravvedimento e le correlate riduzioni
 sanzionatorie.

Le misure agevolative
Il D.L. n. 157/2020, Decreto “Ristori-quater”, ha disposto la proroga del secondo acconto delle im-
poste sul reddito e dell’IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre. Tale previsione vale indipendente-
mente dall’aver subito o meno un calo di fatturato.
Art. 1, D.L. n. 157/2020
“Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 di-
cembre 2020.”.
La norma citata contiene ulteriori disposizioni di proroga.
Ad esempio, per i soggetti non ISA:
   con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
     quello in corso alla data di entrata in vigore del “Ristori-quater” e
   che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo
     semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per tali soggetti il secondo acconto può essere versato entro il 30 aprile 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 30 aprile 2021.
Ad ogni modo tutte le previsioni di proroga del secondo acconto (comprese quelle del D.L. “Agosto”
e del D.L. “Ristori-bis”), possono essere riassunti come da tabella successiva.

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Proroga del secondo acconto delle imposte: come ravvedersi

         Tipologia di contribuente                                Proroga se-       Riferimento normativo
                                                                  condo   ac-
                                                                  conto
         Privati non titolari di partita IVA                      30 novem-         /
                                                                  bre, nessuna
                                                                  proroga
         Tutti i titolati di partita IVA                          10 dicembre       Comma 1, art. 1, D.L. n.
                                                                  2020              157/2020       (“Ristori-
                                                                                    quater”)
         Soggetti non ISA (fatturato sopra a 5.164.659 ma         30      aprile    Comma 3, art. 1, D.L. n.
         non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e un         2021              157/2020       (“Ristori-
         calo di fatturato del 33% del nei primi 6 mesi del                         quater”)
         2020 rispetto allo stesso periodo del 2019)
         Soggetti ISA e non ISA con attività nei settori eco-     30      aprile    Comma 4, art. 1, D.L. n.
         nomici individuati negli Allegati 1 e 2 dal D.L. 9 no-   2021              157/2020         (“Ristori-
         vembre 2020, n. 149 (Ristori-bis), aventi domicilio                        quater”) e art. 6, D.L. n.
         fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse.                            149/2020
         Soggetti ISA con calo di fatturato del 33% del nei       30      aprile    Art. 98, D.L. n. 104/2020
         primi 6 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo       2021              (Decreto “Agosto”)
         del 2019                                                                   e comma 2, art. 1, D.L. n.
                                                                                    157/2020
         Esercenti servizi di ristorazione zone arancioni         30      aprile    Comma 4, art. 1, D.L. n.
                                                                  2021              157/2020         (“Ristori-
                                                                                    quater”) e art. 6, D.L. n.
                                                                                    149/2020

Considerato il protrarsi dell’emergenza economica-sanitaria da Covid-19 e la conseguenza carenza di
liquidità, anche chi di norma non rientra nella proroga lunga del 30 aprile 2021, potrebbe essere
costretto a rimandare il pagamento del secondo acconto, rispetto alla data del 10 dicembre.
Una soluzione potrebbe essere quelle di ricorrere al c.d. ravvedimento frazionato.
Anche versando l’imposta dovuta a tranches insieme ai relativi interessi e sanzioni correlate alle tran-
ches stesse.
Detto ciò, vediamo come è possibile ravvedersi a secondo della data entro la quale andava effettuato
il versamento del secondo acconto, considerando le indicazioni di proroga della tabella precedente.

Come ravvedersi
Individuate le proroghe al momento in essere, è utile richiamare le regole per ravvedere il secondo
acconto partendo dalle indicazioni sopra riportate.
La disciplina di cui al ravvedimento operoso è contenuta negli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. n.
472/1997.

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Proroga del secondo acconto delle imposte: come ravvedersi

       Ricorda
       La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non
       siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
       quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: ad 1/10
       del minimo, 1/9, ecc.

         Tipologia  di       Termine                                                         Sanzione,      ex
         ravvedimento                                                                        art. 13, D.Lgs. n.
                                                                                             471/1997 ordi-
                                                                                             naria ridotta
         Sprint              Entro 14 giorni dal mancato/ridotto versamento                  0,1% per ciascun
                                                                                             giorno di ritardo
                                                                                             (1/10 dell’1%)
         Breve               Dal 15° al 30° giorno                                           1,5% (1/10 del
                                                                                             15%)
         Medio               Dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni                           1,67 % (1/9 del
                                                                                             15%)
         Lungo               Entro il termine per la presentazione della dichiarazio-        3,75% (1/8 del
                             ne relativa all’anno in cui è stata commessa la violazio-       30%)
                             ne
         Biennale            Entro il termine di presentazione della dichiarazione           4,29% (1/7 del
                             relativa all’anno successivo o se non è prevista la di-         30%)
                             chiarazione due anni dall’omissione
         Lunghissimo         Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, an-      5% (1/6 del 30%)
                             che incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
                             tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
                             della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
                             nel corso del quale è stata commessa la violazione ov-
                             vero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
                             oltre due anni dall’omissione o dall’errore

Nella tabella successiva riportiamo le principali modalità di ravvedimento, ordinario e frazionato.
         Tipologia  di      Decorrenza         Ravvedimento           Ravvedimento            Ravvedimento
         contribuente       ravvedimento       ordinario              frazionato con          frazionato con
                                                                      imposta e san-          imposta in uni-
                                                                      zione a tranches        ca soluzione e
                                                                                              successivo ver-
                                                                                              samento della
                                                                                              sanzione
         Privato senza      30 novembre        Contestuale     ver-   Per ogni tranche           La sanzione
         partita   IVA                         samento di impo-       d’imposta si ver-            applicabile è
         (ad esempio                           ste sanzioni e inte-   sano       conte-            quella in cui
         730 senza so-                         ressi; la sanzione e   stualmente:                  “ricade”
         stituto)                              la riduzione ad es-     gli interessi e           l’integrale

                                                                                                            3
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Proroga del secondo acconto delle imposte: come ravvedersi

         Titolari       di   10 dicembre       sa applicabile sono          le   sanzioni           tardivo ver-
         partita      IVA                      legate al momento            commisurati             samento;
         (imprese, ar-                         di     effettuazione         alla frazione         gli interessi
         tigiani e pro-                        del     versamento           del    debito           moratori
         fessionisti)                          dell’imposta,     ri-        d’imposta               sono dovuti
         senza calo di                         spetto alla scaden-          versato tar-            per il perio-
         fatturato                             za originaria.               divamente.              do del ritar-
                                                                                                    do;
         Soggetti ISA e      10 dicembre
                                                                                                  la riduzione
         non ISA senza
                                                                                                    sanzionato-
         calo di fattu-
                                                                                                    ria applica-
         rato (33%)
                                                                                                    bile è indivi-
         Soggetti ISA e      30 aprile 2021                                                         duata      ri-
         non ISA con                                                                                spetto      al
         calo di fattu-                                                                             momento in
         rato (33%)                                                                                 cui si versa
                                                                                                    la sanzione
                                                                                                    stessa.

Le indicazioni riportate sulla tabella sono supportate dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entra-
te, con la circolare n. 42/E/2016 e con la Risoluzione n. 67/E/2011.

       Ricorda
       Con tale documento di prassi è stata ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in
       maniera c.d. frazionata, ossia la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto
       al quantum dovuto.
       Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti – oltre all’imposta
       – anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tar-
       divamente.

Se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compreso
una comunicazione ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633), l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare
delle riduzioni delle sanzioni (sull’imposta residua dovuta), previste dal citato art. 13 che, invece, an-
dranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

       Attenzione
       Dunque, in caso di ravvedimento frazionato, il contribuente non si mette al riparo da even-
       tuali controlli da parte del fisco; infatti, «deve escludersi, invece, qualunque possibilità di “ra-
       teazione delle somme da ravvedimento”, ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un
       versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale
       della violazione per effetto del versamento della “prima rata”» (circolare n. 42/E/2016).

Dunque ravvedersi in via frazionata non vuol dire cristallizzare il rapporto con il Fisco.

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     MySolution | Commento| 14 dicembre 2020
Proroga del secondo acconto delle imposte: come ravvedersi

        Esempio
        Ipotizziamo che un privato ha omesso di versare il secondo acconto IRPEF alla data del 30
        novembre.
        L’importo non versato è pari a 300 euro.
        Il contribuente, d’accordo con il proprio commercialista, decide di versare 3 rate di 100 euro
        ciascuno di pari importo.

         N. rata          Data          Giorni di ri-   Imposta          Interessi     Sanzioni
                                        tardo           versata                        (art. 13, D.Lgs. n.
                                                                                       471/1997)
         1°  versa-       20 gennaio    51              100              0,01          (1/9 x 15% = 1,67%):
         mento            2021                                                         € 1,67
         2°  versa-       10   marzo    100             100              0,01          (1/8 x 30% = 3,75%):
         mento            2021                                                         € 3,75
         3°  versa-       30   aprile   151             100              0,02          (1/8 x 30% = 3,75%):
         mento            2021                                                         € 3,75

Sempreché non sia stata già constatata la posizione del contribuente si considera interamente rav-
veduta qualora, versi, anche in più soluzioni:
   la quota capitale;
   con le correlati sanzione ed interessi.
Al contrario, la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un
controllo da parte del Fisco.
Ad ogni modo, la possibilità di un ravvedimento frazionato è stata sancita anche a livello norma-
tivo.
Ciò è avvenuto inserendo l’art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997.

        Riferimenti normativi
   D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 13 e 13-bis;
   Agenzia delle Entrate, Ris. 23 giugno 2011, n. 67/E;
   Agenzia delle Entrate, circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E;
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 98;
   D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 6;
   D.L. 30 novembre 2020, n. 157, art. 1.

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     MySolution | Commento| 14 dicembre 2020
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