Pillole di diritto sportivo e tennis - Filodiritto
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pillole di diritto sportivo e tennis Parte II 15 Ottobre 2019 Patrizia Mauro Abstract Il sistema delle fonti nel diritto sportivo, l’analisi dei soggetti che operano nel mondo dello sport e lo studio approfondito della normativa tennistica vengono affrontati in modo sistematico e comparativo, fornendo al lettore una visione d’insieme della materia. The system of sources in sports law, the analysis of subjects operating in the sports world and the in-depth study of tennis regulations are tackled in a systematic and comparative way, providing the reader with an overview of the subject. Indice: 1. L’ordinamento giuridico sportivo nel sistema delle fonti 2. I soggetti nello sport 3. La normativa in materia di tennis 1. L’ordinamento giuridico sportivo nel sistema delle fonti Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Se tali sono le premesse, si può agevolmente ritenere che indirizzare il bambino allo svolgimento di una attività ludico-sportiva fin da piccolo può aiutarlo ad amare lo sport per sempre, così come indicato nella Carta dei Diritti del bambino nello sport (Ginevra 1992 ~ Commissione Tempo Libero O.N.U.). In tale documento sono enunciati i seguenti diritti fondamentali: 1. Diritto di fare sport
2. Diritto di divertirsi e di giocare. L’allenatore deve proporre il divertimento, il miglioramento psicofisico come obiettivo finale e non la vittoria, che crea troppa tensione. 3. Diritto di beneficiare di un ambiente sano, insegnando al bambino che non sempre si può vincere e che occorre accettare la sconfitta. Insegnare ai ragazzi che lealtà, coraggio e spirito di squadra vengono prima di ogni altro risultato. Trasmettere questi valori è compito sia dei genitori che degli allenatori. 4. Diritto di essere trattato con dignità. 5. Diritto di essere accompagnato e allenato da persone competenti, ponendo l’attenzione sugli allenamenti, che, pertanto, devono essere adatti all’età e alle possibilità di quel determinato bambino. Per questo è necessario che ogni allenatore conosca lo sviluppo fisiologico e psicologico del piccolo atleta. 6. Diritto di misurarsi con giovani di pari forza. 7. Diritto di partecipare a competizioni adatte: vi sono diversi esempi positivi di come si possa rispettare questo diritto. In molti sport, infatti, si sono introdotte competizioni rivolte ai giovani (mini-tennis, mini- basket, mini-calcio, etc) gare dunque più consone alle caratteristiche spazio – temporali del bambino e del ragazzo. 8. Diritto di praticare il proprio sport nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 9. Diritto di disporre del sufficiente tempo di riposo, ossia di allenarsi con periodi di recupero che evitino di sottoporre il bambino ad un eccessivo allenamento. 10. Diritto di non essere un campione, sul presupposto che il bambino che fa sport trae diversi vantaggi sia fisici che psicologici utili a favorire uno sviluppo armonico e sano della propria personalità. L’articolo 2 della Carta dello Sport codifica la nozione di sport , intendendo con tale termine fare riferimento allo svolgimento di “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. Lo sport è uno dei grandi fenomeni di massa della realtà contemporanea ed è per questo motivo che è divenuto l’oggetto principale di una specifica attenzione normativa che ha trovato collocazione negli attuali testi giuridici che disciplinano la materia[1]. La considerazione del fatto che alcune politiche comunitarie[2] determinano conseguenze rilevanti sul mondo dello sport e sulla sua organizzazione, ha fatto sì che istituzioni europee, pur non avendo competenza specifica in materia sportiva, si occupassero di sport indirettamente. Ciò è stata la conseguenza di decisioni prese in altri settori aventi implicazioni nell’ambito sportivo, permettendo, altresì, alle normative delle federazioni sportive di evolversi e di modificarsi ampiamente[3]. Si può anzi affermare che ormai non ci sia Organizzazione internazionale che non riservi attenzione, diretta o indiretta, alla questione in esame. A questo riguardo, è bene ricordare come già l’Atto finale di Helsinki [4], importante documento che si affianca quelli che lo hanno preceduto in tema di diritti umani, avesse inserito lo sport tra gli strumenti utili a favorire lo sviluppo della Cooperazione interstatuale.
La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici che ne sono a fondamento, hanno reso lo sport uno degli strumenti più forti e altamente strategici per la cooperazione tra gli Stati. Recita, infatti, l’articolo 23 dell’Atto Finale di Helsinki che “ ai fini di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore”. La Commissione Europea ha presentato nel 2007 il Libro Bianco sullo Sport, un documento completo nel quale si è cercato di “dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”[5]. Il documento in questione non è solo lo strumento fondamentale per il rafforzamento del capitale umano dell’Europa, tratto essenziale del fenomeno sportivo, bensì anche contenitore di una serie di proposte concrete[6]. Rebus sic stantibus, possiamo affermare che nell’ambito della tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici, anche il fenomeno sportivo ha dato vita ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in quanto in esso si possono rintracciare i caratteri tipici del concetto di ordinamento giuridico e precisamente una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici. Il mondo dello sport è infatti popolato da una pluralità di soggetti costituiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche tra i quali possiamo annoverare gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le associazioni sportive e le Federazioni sportive nazionali. Tutti questi soggetti sono inseriti nell’ambito di una complessa organizzazione sportiva che fa capo al CONI al quale fanno capo le regole per l’organizzazione delle Federazioni sportive nazionali, per la gestione delle attività sportive, per le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, per i finanziamenti e per tante altre attività che caratterizzano il mondo dello sport.
2. I soggetti nello sport Pacifica è ormai la circostanza che lo sport deve essere inteso secondo due profili tra loro intrecciati. Da un lato si è indotti a evidenziare la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne; la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la garanzia che non ci sia possibilità alcuna di avere risultati prevedibili in anticipo, posto che ciò falserebbe il risultato stesso e minerebbe la stabilità del sistema che ruota attorno all’evento sportivo; infine, si sottolinea la necessità di garantire un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni. Dall’altro lato, non si può non rimarcare la specificità della struttura sportiva, caratterizzata in particolare dall’autonomia e dalla diversità delle organizzazioni dello sport. Le gare seguono, infatti, una struttura piramidale formata da un livello base fino a giungere a quello professionistico di punta e a meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e gli operatori che vi agiscono. Non deve sorprendere che gli obiettivi indicati siano più agevolmente perseguibili se fanno leva su un’organizzazione dello sport a base locale e sul principio, ormai acquisito, di una federazione unica per lo sport. Infatti, a livello nazionale, un sistema sportivo solido rappresenta il tessuto connettivo e organizzativo per permettere a milioni di cittadini di svolgere tutte le attività sportive a prezzi ragionevoli. L’importante funzione svolta dallo sport a livello italiano si deve anche a un modello organizzativo[7] fondato sulla collaborazione tra pubblico e privato, ossia fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI – e i diversi Organismi Sportivi riconosciuti dallo stesso Ente. Il CONI viene fondato nel 1914 come Confederazione delle Federazioni Sportive, sorto dalla comune volontà dei rappresentanti delle preesistenti Federazioni e Organizzazioni Sportive, con il consenso dei pubblici poteri, in forma di Ente di natura privata avente carattere permanente. L’assetto rimane invariato fino all’emanazione della Legge n. 426 del 16 febbraio 1942, con cui il CONI assume la veste di Ente pubblico, un organismo al quale sono demandate le funzioni di controllo, di coordinamento e di indirizzo dell’intero movimento sportivo italiano. Il CONI è l’Ente preposto a relazionarsi con il CIO in ambito nazionale e, come tale, assolve a due funzioni principali:
1) garantisce il rispetto della Carta Olimpica e dei principi del CIO nel proprio ambito territoriale di competenza; 2) predispone e gestisce i mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici e ad altre manifestazioni sportive. Inoltre, il CONI è l’Ente cui è demandata la massima diffusione e il governo dello sport nel Paese , e ad esso sono affidate le funzioni di organizzazione delle attività sportive, tutela della salute, diffusione della pratica sportiva in ogni fascia d’età e di popolazione, lotta contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e contro ogni forma di violenza; oltre a garantire la formazione educativa complementare alla formazione sportiva di ogni atleta. Quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, il CONI è preposto altresì allo svolgimento delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di controllo dell’intero movimento sportivo agonistico. Ad oggi il CONI riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Sportive Associate, 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 19 Associazioni Benemerite, 21 Comitati Regionali e 107 Delegati Provinciali. Le Federazioni sportive nazionali, definite "associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato", sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e dai singoli tesserati. In base al decreto Melandri, il CONI, che riconosce una sola Federazione per ciascuna disciplina, richiede alle Federazioni i seguenti requisiti: svolgimento di attività sportiva con partecipazione a competizioni e attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici; affiliazione a una federazione internazionale riconosciuta dal CIO; statuti e regolamenti ispirati a principi di democrazia interna e di partecipazione con pari opportunità per uomini e donne. Le Federazioni traggono le risorse economiche per il proprio funzionamento in parte da contributi pubblici ricevuti dal CONI (sul cui bilancio sono ascritte le competenze di quasi tutti i loro dipendenti) e in parte attraverso cespiti di autofinanziamento derivanti dall’attività istituzionale (tesseramento, incassi, contratti televisivi, sponsorizzazione ecc.). Oltre alle Federazioni, il CONI riconosce anche altre strutture sportive, come le seguenti ‘Discipline associate’, aderenti ad alcune Federazioni cui sono assimilabili per tipologia di attività sportiva: Federazione arrampicata sportiva italiana (FISA); Federazione cricket italiana (FCrI); Federazione italiana canottaggio sedile fisso (FICSF); Federazione italiana dama (FID); Federazione italiana danza sportiva (FIDS); Federazione italiana giochi e sport tradizionali (FIGeST); Federazione italiana gioco bridge (FIGB); Federazione Italiana giuoco squash (FIGS); Federazione italiana pallapugno (FIPAP); Federazione italiana pallatamburello (FIPT); Federazione italiana sport bowling (FISB); Federazione italiana sport orientamento (FISO); Federazione italiana sport silenziosi (FISS); Federazione italiana twirling (FITw); Federazione italiana wushu kung fu (FIWuk); Federazione scacchistica italiana (FSI). Lo scenario sportivo nazionale si completa con 15 ‘Enti di promozione sportiva’[8], organismi che operano prevalentemente nell’ambito dello sport sociale o dello ‘sport per tutti’.
Essi svolgono la loro attività al di fuori del CONI, ricevendo contributi pubblici per il loro funzionamento annuale tramite il CONI stesso. Infine, sono da annoverare trai soggetti rilevanti nel settore dello sport anche i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi dello Stato, quali Enti gravitanti intorno al Sistema CONI. Alla prima categoria appartengono i Gruppi Sportivi di: Stato Maggiore della Difesa, Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Consiglio Internazionale degli Sport Militari (CISM). I Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato appartengono invece a: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco. Alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva sono affiliate le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che sono il cuore del sistema sportivo , costituendo una rete capillare sul territorio e assicurando il collegamento tra domanda e offerta di sport, attraverso i seguenti strumenti: erogazione di servizi correlati: addestramento, allenamento, pratica, competizioni, ecc.; trasmissione dei “valori” cardine dello sport: tolleranza, correttezza e rispetto delle regole, rispetto degli avversari, eguaglianza, spirito di squadra e convivialità. Va osservato che l’insieme dei soggetti che compongono il mondo dello sport è poi tenuto ad osservare una pluralità di norme sostanziali che vanno dal rispetto delle regole della disciplina sportiva di riferimento alle regole di rispetto dei valori umani, quali la lealtà e la probità. Queste norme di condotta assumono una vera e propria connotazione giuridica, in quanto la loro inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare a carico del soggetto colpevole, la cui intensità sarà commisurata alla gravità dell’infrazione. 3. La normativa in materia di tennis Le origini del tennis risalgono al Medioevo. In Francia era molto diffuso il jeu de paume, praticato prima con la mano nuda, poi con il guanto e infine con la racchetta, e popolare in Italia come pallacorda, con cui il tennis vanta indiscutibili legami di discendenza. Nel trattato sul gioco della palla scritto da A. Scaino da Salò nel 1555, è citata la «racchetta con la corda». La parola tennis fu adottata dagli inglesi probabilmente per derivazione dal francese tenez!, vocabolo con cui si accompagnava il lancio iniziale della palla nel jeu de paume. Si pensa che il gioco sia stato introdotto dai Normanni in Inghilterra, dove si ebbe il maggiore sviluppo.
Originariamente il tennis era praticato al chiuso. Divenne sport all’aperto dopo una fase in cui fu chiamato sphairistike; nel 1877 si svolse il primo torneo di Wimbledon e nel giro di pochi anni il tennis si diffuse in tutto il mondo. In Italia, il primo circolo tennistico sorse nel 1878 a Bordighera . Il primo campionato italiano fu disputato nel 1895, vinto dal romano G. De Martino. Nello stesso anno fu costituita l’Associazione italiana di lawn tennis, trasformata poi nell’attuale Federazione Italiana Tennis (FIT), che dipende dal CONI. Presente ai primi giochi olimpici di Atene, il tennis è stato, insieme al golf, la prima specialità femminile inserita nel programma olimpico (Parigi, 1900); nel 1988 (Seoul) sono stati riammessi i giocatori professionisti (assenti dal 1924). La Federazione internazionale di tennis (International Tennis Federation) è l’organismo che governa il gioco del tennis e comprende fra i suoi compiti e le sue responsabilità la tutela dell’integrità del gioco attraverso l’emanazione delle regole di tennis. Per assolvere a questo compito, l’ITF ha nominato il comitato delle regole di tennis che tiene continuamente sotto controllo il gioco e le sue regole e, quando necessario, formula proposte per modificare tali norme al consiglio d’amministrazione dell’ITF che, a sua volta, formula proposte all’assemblea generale dell’ITF che è l’autorità definitiva che decide le modificazioni alle regole di tennis. All’ITF sono affiliate tutte le federazioni nazionali e che organizza i tornei del Grande slam, la Coppa Davis (Davis, Dwight Filley), competizione a squadre nazionali maschili, la Federation Cup riservata alle squadre femminili, e la Hopman Cup, mista, mentre l’ATP (Association of Tennis Professionals) e la WTA (Women’s Tennis Association) organizzano gli altri tornei internazionali di alto livello maschili e femminili. Tra i maggiori tornei del mondo vi sono quello di Wimbledon, che si disputa sin dal 1877 sui campi erbosi dell’All England croquet and lawn tennis club, nei sobborghi di Londra, i campionati internazionali di Francia su terra battuta (disputati nell’impianto Roland Garros di Parigi), quelli degli Stati Uniti (Flushing Meadows, a New York) e quelli di Australia (a Melbourne). Grande slam è la vittoria riportata in questi quattro tornei nella stessa stagione. In Italia il gioco del tennis viene svolto sotto la vigilanza della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione italiana di
Si tratta di una associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest’ultimo. A livello normativo la regolamentazione del gioco del tennis avviene attraverso le seguenti Carte federali: 1. Lo Statuto Federazione Italiana Tennis, modificato dal Commissario “ad acta” con decreto del 20 giugno 2019, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 305 del 16 luglio 2019 e pubblicato negli Atti Ufficiali n.7 di Luglio 2019; 2. Le Regole di Tennis approvate dalla ITF International tennis federation - edizione 2018 (A.U. n. 1 gennaio 2018); 3. Il Regolamento tecnico sportivo edizione 2019 – modificata con Atti ufficiali n. 5/2019; 4. Il Regolamento organico edizione 2019 – AU n. 4/2019 - attinente l’organizzazione federale; 5. Il Regolamento di Giustizia edizione 2016 (con modifiche approvate dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n.212 del 16 maggio 2019 e pubblicate negli Atti ufficiali n.5 di Maggio 2019); 6. Il Codice Etico approvato dal Consiglio federale il 4-5 marzo 2016. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 dello Statuto F.I.T., i fini istituzionali della F.I.T. sono: 1. lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell’attività sportiva; 2. la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell’ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la F.I.T. aderisce incondizionatamente; 3. lo sviluppo dell’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell’ambito delle direttive impartite dall’International Tennis Federation e dal C.O.N.I.; 4. la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all’organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina; 5. l’attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici. Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FIT si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva. Riguardo alla giustizia sportiva l’articolo 45 dello Statuto prescrive che “tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti” e impone al processo sportivo di attuare “i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.
Per visualizzare la parte I del contributo clicca qui. [1] VILLANI, Diritti dell’uomo, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1981. [2] Sulle politiche dell’Unione Europea, si rimanda all’attenta analisi di VALVO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea. L’integrazione europea oltre Lisbona, Padova, 2011, tenuto conto che si tratta dell’attività dell’Unione Europea nei diversi settori in cui articolano i suoi interventi. Cfr. anche ZILLER, Diritto delle politiche e delle Istituzioni dell’Unione Europea, Bologna, 2013 [3] ALVISI, Diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo, Milano, 2006. [4] Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero (a Helsinki e Ginevra) le trattative per l’elaborazione dell’Atto finale di Helsinki, sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi il 1 agosto 1975. Questo insieme di riunioni fu denominato Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Gli Stati firmatari dell’Atto Finale furono tutti i Paesi europei, esclusa l’Albania (che lo ha sottoscritto nel 1990), e comprese le due Germanie, la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché gli Stati Uniti d’America e il Canada. L’Atto Finale si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati dei tre anni precedenti: sicurezza; cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale; diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali. BARBERINI, Codice della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Napoli, 1990. [5] SANINO-VERDE, Il Diritto sportivo, 2° ed., Padova, 2008. [6] Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo sport, (2007/2261) (INI), PS_TA (2007) 0 100. [7] Il modello si basa per la maggior parte sul libero associazionismo e sulla capacità di autogoverno delle istituzioni sportive, che consente lo sviluppo della pratica di base e, allo stesso tempo, il raggiungimento di grandi traguardi nelle competizioni di alto livello. [8] Ex multis, Alleanza sportiva italiana (ASI); Associazione centri sportivi italiani (ACSI); Associazione italiana cultura e sport (AICS); Centri sportivi aziendali industriali (CSAIn); Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS Fiamma); Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas); Centro sportivo educativo nazionale (CSEN); Centro sportivo italiano (CSI); Centro universitario sportivo italiano (CUSI); Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS); Movimento sportivo promozionale Italia (MSPI); Polisportive giovanili salesiane (PGS); Unione italiana sport per tutti (UISP); Unione sportiva ACLI (US ACLI). TAG: tennis, Giustizia sportiva, Sport (disciplina sportiva), CONI Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
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