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PATRONATO ACAI-ENAS
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                                         PATRONATO ACAI-ENAS

                        Vademecum per l’acquisizione di domande Inps

SOMMARIO

PREVIDENZA E SOSTEGNO AL REDDITO
ASSEGNO FAMILIARE
BONUS BEBÈ
PREMIO DI NASCITA
BONUS ASILO NIDO
NASPI PER GIUSTA CAUSA
NASPI DISOCCUPAZIONE
ANF ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
AUTORIZAZIONE ANF

SALUTE E BENESSERE
MATERNITA’
INVALIDITA’ CIVILE
ASSISTENZA AI DISABILI
CONGEDO STRAORDINARIO
LEGGE 104/92
PENSIONE INABILITA’ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
AP70 – FASE CONCESSORIA
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (CASO IN CUI IL DEFUNTO ERA PENSIONATO)

DIRITTO ALLA PENSIONE
ASSEGNO SOCIALE
PENSIONE VECCHIAIA
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
PENSIONE AI SUPERSTITI
DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
DOMANDA DI SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE
DOMANDA ACCREDITO SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO
ACCERTAMENTO DIRITTO ALLA PENSIONE
    -   OBISM
    -   ECOCERT
    -   ESTRATTO
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
RICOSTITUZIONE

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                                   PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                 Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                    PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Con il termine prestazioni a sostegno del reddito si intendono tutte quelle corresponsioni previdenziali che l’INPS - Istituto
Nazionale Previdenza Sociale - eroga nei confronti di alcuni soggetti che, a seconda dei casi, hanno bisogno di un supporto
economico da parte dello Stato.
Ogni anno con la Legge di Bilancio vengono introdotti dei nuovi contributi per il sostegno del reddito delle famiglie e
dei lavoratori, ma anche per l’assistenza dei disabili.

Assegno Familiare
Spetta alle famiglie dei lavoratori entro determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge. Ne hanno diritto i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.
Documenti richiesti:
     ⇒ documento di identità dei componenti nucleo familiare
     ⇒ codice fiscale dei componenti nucleo familiare
     ⇒ mandato di assistenza
     ⇒ identificazione del soggetto richiedente la prestazione

Bonus Bebè
E’ una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa direttamente dall’INPS. Il Bonus Bebè una prestazione
assistenziale erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali. L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è
un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda:

     ⇒    L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in
          famiglia.
     ⇒    La misura dell’assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE
          superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi)
          con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
       cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
        carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea
         residenza in Italia;
         convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso
          comune);
ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento
di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ISEE del minore, per il quale si richiede l’assegno
visualizzabile, nella specifica tabella denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel
nucleo familiare.

Documenti richiesti:
   ⇒ Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
   ⇒ Codice fiscale dell'intestatario della domanda
   ⇒ Mandato di assistenza e rappresentanza Acai-Enas
   ⇒ Codice fiscale dell’altro genitore
   ⇒ Documento di identità valido del minore per cui si richiede il beneficio
   ⇒ Codice fiscale del minore per cui si richiede il beneficio
   ⇒ ISEE corrente se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui
   ⇒ Modello sr163

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
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Premio Nascita
Questo bonus di 800 euro viene corrisposto in un'unica soluzione per figlio/affidamento/adozione dall'Inps "per la nascita o
l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di
gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido".

Attivo anche nel 2018, il bonus è rivolto alle mamme o future mamme che, dal 1° gennaio 2017, hanno raggiunto una di queste
alternative:
         compiuto il settimo mese di gravidanza
         partorito (anche se il bimbo è prematuro)
         adottato un minore (adozione nazionale o internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184)
         avuto un bimbo in affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o
          affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio viene concesso in un'unica soluzione per ogni evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato.

I requisiti per accedere al bonus

         Bisogna avere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana/comunitaria. Le cittadine non comunitarie in possesso
          dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
         Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui
          all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini
          UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative
          all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento.
         La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno
          dalla nascita, adozione o affidamento. Per chi ha raggiunto il settimo mese/partorito/avuto in affidamento o adozione
          un bimbo dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017 e solo per loro, il termine di un anno per la presentazione della domanda
          online decorre dal 4 maggio.

Documenti richiesti:

     ⇒    mandato di assistenza e rappresentanza
     ⇒    documenti di identità e codice fiscale della madre e del nascituro (se nascita già avvenuta) o certificato
          di gravidanza del compimento del 7 mese di gravidanza
     ⇒    SR 163 timbrato dalla banca

Bonus Asilo Nido
Nella circolare Inps del 29 gennaio 2018 vengono confermate le regole e i requisiti già previsti lo scorso anno per poter richiedere
il contributo di 1.000 euro al mese per l’iscrizione dei bambini da 0 a 3 anni all’asilo nido e per l’assistenza domiciliare. Il contributo
economico per l’iscrizione all’asilo nido e il contributo per l’introduzione di forme a supporto presso la propria abitazione potrà
essere richiesto fino al 31 dicembre 2018 in relazione ai bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016 per le mensilità comprese
tra gennaio e dicembre 2018.
Anche se non c’è una scadenza precisa per presentare domanda di bonus nido 2018, l’Inps ricorda che le richieste saranno
valutate in ordine di presentazione e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per il 2018.Di seguito tutte le istruzioni su come
fare domanda, le regole previste dalla circolare Inps del 29 gennaio 2018 e tutti i requisiti necessari per poter richiedere il bonus
asilo nido nel 2018. Introdotto con la Legge di Bilancio 2017, si tratta di un contributo economico di importo pari a 1.000 euro
che è possibile richiedere per l’iscrizione dei figli al nido o per l’assistenza domiciliare.
Nel dettaglio, si può presentare domanda in relazione a due specifiche situazioni:
      1. pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
      2. introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

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Inizialmente si pensava di introdurre dei limiti di reddito, consentendo di richiedere l’agevolazione, erogata dall’Inps,
esclusivamente alle famiglie in difficoltà. Sia per il 2017 che per il 2018, tuttavia, si è deciso di consentire a tutti di beneficiare dei
1.000 euro di contributo, essendo una forma importante di sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita di un figlio.
Il bonus nido viene erogato per figli da 0 a 3 anni e l’importo complessivo è calcolato in base alle ore di asilo nido frequentate.
Trattandosi di un contributo pari a 1.000 euro all’anno, in totale si avrà diritto ad un massimo di 3.000 euro. Si ricorda che il bonus
di 1.000 euro è cumulabile con i voucher baby sitter e asilo nido, purché i due contributi non siano utilizzati in mensilità
coincidenti. Al contrario invece non è ammesso il cumulo con le detrazioni fiscali per l’iscrizione all’asilo nido da inserire nel
modello 730.

Il requisito fondamentale per richiederlo è che il proprio figlio, di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, sia iscritto ad un asilo
nido pubblico o privato autorizzato. La circolare Inps del 29 gennaio 2018 specifica che sono escluse dal rimborso le spese
sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).Nel caso in cui si
intenda accedere al bonus in oggetto il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia
pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli
estremi del provvedimento autorizzativo. Nel caso di richiesta di contributo per l’assistenza presso il proprio domicilio è
necessario presentare certificato medico del pediatra che attesti la grave patologia. Non sono previsti limiti di reddito e
beneficiari del bonus nido nel 2018 sono tutti i nuclei familiari con figli nati a partire dal 2016.

La domanda per richiedere il bonus asilo nido dovrà essere presentata all’Inps dal genitore a cui è intestata la spesa, nel caso in
cui il contributo sia richiesto per pagare la retta del nido, oppure dal genitore che dimora con il figlio e che risiede nello stesso
Comune per il contributo all’assistenza domiciliare.

La domanda per richiedere il bonus nido 2018 potrà essere presentata dal genitore del minore, il quale avrà diritto ad un
rimborso di massimo 1.000 euro esclusivamente allegando la ricevuta di pagamento come documentazione della spesa
sostenuta per l’iscrizione al nido o per l’assistenza domiciliare. Nelle domande di richiesta del bonus per l’iscrizione al nido
bisognerà indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali
intende ottenere il beneficio. In questo modo si potrà prenotare l’assegno mensile e soltanto indicando i mesi di frequenza del
nido sarà possibile allegare i documenti mensili richiesti.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo
stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda.
Nella domanda il richiedente dovrà:
         indicare a quale dei due benefici intende accedere;
         specificare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio;
         nel caso in cui si intenda richiedere il bonus asilo nido per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo
          stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda;
         allegare in fase di domanda il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il
          beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in
          graduatoria del bambino.

Se si intende richiedere il bonus per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. L’importo spettante è
erogato a cadenza mensile, con un accredito pari a 90,91 euro al mese e per un massimo di 11 mensilità. Come abbiamo già
ricordato, l’importo massimo spettante per un anno non sarà di 1.000 euro per tutti ma dipenderà dai mesi di iscrizione all’asilo
nido.

L’Inps specifica che la prova di pagamento dovrà essere documentata tramite: ricevuta o quietanza di pagamento, fattura
quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido
dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Documenti Richiesti:
Nella documentazione da inviare all’Inps per beneficiare del bonus nido 2018 dovranno essere contenute le
seguenti informazioni:
    ⇒ la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido
    ⇒ il CF del minore
    ⇒ il mese di riferimento
    ⇒ gli estremi del pagamento
    ⇒ il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta
    ⇒ Bonus 1.000 euro assistenza domiciliare

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NASPI
La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione introdotta con il Jobs Act e per richiederla è necessario rispettare
determinati requisiti e presentare domanda Inps seguendo le istruzioni di seguito illustrate .A partire dal 23 febbraio 2018 è
attiva la nuova procedura semplificata per richiedere la disoccupazione: la domanda sarà precompilata dall’Inps e nella fase
iniziale la possibilità di accedere alla nuova procedura di richiesta della Naspi sarà rivolta soltanto ai lavoratori dipendenti che
hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro. Si tratta di una delle principali novità previste nel 2018 mentre per il
resto non cambiano regole e procedure per presentare domanda Inps di disoccupazione.

L’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i 1.300 euro al mese e la somma erogate mensilmente è calcolata
in percentuale sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Anche per il
2018 la domanda di disoccupazione dovrà essere inviata in modalità telematica all’Inps presentando specifici documenti utili a
certificare lo stato di disoccupazione.

Secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell’Inps, hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, erogata previa
presentazione della domanda di Naspi 2018 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro
involontariamente.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda di disoccupazione anche:

         apprendisti;
         soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
         personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
         dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

NASPI domanda di disoccupazione 2018 a seguito di dimissioni per giusta causa
Potranno beneficiare della Naspi e presentare domanda di disoccupazione 2018 anche i lavoratori che hanno presentato
le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.

Soggetti esclusi - Non possono presentare domanda di disoccupazione e quindi rimangono fuori dal beneficio della Naspi 2018:
         i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
         gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
         i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica
          normativa.
Requisiti - Per poter presentare domanda di disoccupazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

              stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
               2000, n. 181, e successive modificazioni;
           il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo
               di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
           il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a
               prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
           Per richiedere lo stato di disoccupazione al fine di presentare domanda di Naspi 2018 sarà necessario presentare
               i documenti di seguito riportati.
Naspi 2018, come chiedere lo stato di disoccupazione e beneficiare dell’indennità di disoccupazione
Per ottenere lo stato di disoccupazione Naspi 2018 bisogna rispettare innanzitutto alcuni requisiti: non essere in possesso di:
occupazione, anche saltuaria, stagionale o occasionale, dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro al CPI, consegnando
i documenti necessari, e partecipare alle iniziative pubbliche di ricerca attiva di lavoro proposte dal Centro per l’Impiego. carta
d’identità o documento di riconoscimento valido;
Documenti richiesti:

     ⇒    documento di identità del soggetto richiedente
     ⇒    codice fiscale del soggetto richiedente
     ⇒    mandato di assistenza e rappresentanza Acai-Enas
     ⇒    contratto di lavoro, cessazione, Unilav, o dimissioni per giusta causa
     ⇒    ultime tre busta paga

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                                      PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
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Per calcolare l’importo della Naspi 2018 bisognerà dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi
quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, all’importo di 1.208,15 mensili, l’importo
della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse
superiore ai 1.208,15€ mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione
mensile e il predetto importo.

Importo massimo Naspi 2018
L’importo massimo della Naspi 2018 non potrà essere superiore ai 1.314,30€ al mese, rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1.208,15€ sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della disoccupazione verrà ridotto
progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Quando presentare domanda di
disoccupazione? Scadenza e termini richiesta Naspi 2018

La domanda di Naspi 2018 deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

     •    dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
     •    Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso
          per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua.
          Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia
          professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine
          rimane sospeso per la durata dell’evento;

     •    dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro
          successivamente cessato;

     •    dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano
          insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
     •    dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
     •    dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
     •    dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

È necessario precisare che qualora il disoccupato ottieni una nuova proposta lavorativa, dovrà darne comunicazione attraverso
apposita domanda Inps, la c.d NASPI-COM.
Si tratta dell’interruzione della Naspi nel caso in cui il disoccupato ottiene un nuovo contratto di lavoro.
Ai fini dell’interruzione è necessario come documentazione richiesta il solo contratto di lavoro.

ANF (ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE) DOMANDA NON CONTESTUALE
Si tratta di un sostegno economico per le famiglie dei percettori di NASPI, di mobilità o CIG. L’importo dell’assegno è calcolato in
base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Documenti necessari:
     ⇒    Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
     ⇒    Codice fiscale intestatario domanda
     ⇒    Delega al Patronato ACAI
     ⇒    Documento di identità valido componenti del nucleo
     ⇒    Codice fiscale intestatario componenti del nucleo
     ⇒    Ricevuta di presentazione domanda di NASPI.

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                     Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                    L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
PATRONATO ACAI-ENAS
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AUTORIZZAZIONE ANF – ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF 43)
In alcuni casi per ricevere gli assegni familiari è necessario chiedere e ottenere un’autorizzazione da parte dell’INPS, soprattutto
per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare. Tra i fattori che incidono sul diritto ad ottenere gli assegni familiari troviamo
il numero di figli, il reddito familiare e il fatto che il coniuge sia o meno a carico. L’autorizzazione per l’ANF deve necessariamente
essere richiesta all’INPS nel caso di:

          figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
          figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
          figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
          fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
          nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
          familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti
           attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o
           di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
          familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
          minori in accasamento etero familiare;
          familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
          figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché
           facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Le richieste per l’assegno al nucleo familiare deve essere inoltrata tramite il modello ANF 42. L’autorizzazione per l’assegno al
nucleo familiare, una volta concessa dall’INPS, ha validità 5 anni dal momento del rilascio o fino al compimento del 18esimo anno
di età del figlio minorenne.
Documenti necessari:

     ⇒    Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
     ⇒    Codice fiscale dell’intestatario della domanda
     ⇒    Delega al Patronato ACAI
     ⇒    Documento di identità valido di tutti i componenti del nucleo
     ⇒    Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo

Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati:
      ⇒ la dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze.

Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro
genitore:
     ⇒ la dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex
            coniuge o dell’altro genitore.

Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:
      ⇒ la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il
          mantenimento abituale del/i minore/i
      ⇒ la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i
          figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura
      ⇒ la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato
          e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori.

Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni:
      ⇒ il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN)
      ⇒ la dichiarazione del richiedente che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa
            documentazione: certificato di frequenza scolastica / universitaria o formulario E 402, se il figlio risiede in uno Stato
            della Unione Europea;
      ⇒ copia del contratto di apprendistato o formulario E 403, se il figlio risiede in uno Stato dell’Unione Europea.

N.B. Per dichiarazione di responsabilità si intende autocertificazione.

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                     Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
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 Invalidità civile, infortuni , malattia, L.104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011, assegno
 ordinario, ap70.

SALUTE E BENESSERE
Connesso alla tutela è il miglioramento della qualità di vita, in quanto Diritto Sociale al Cittadino a pretendere una serie di
interventi a difesa del suo Bene-Salute. Ne deriva che, se è sancito costituzionalmente il diritto primario ed assoluto alla salute, è
sancito anche il corrispettivo diritto alla non salute. Gli articoli 2 e 13 della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti
inviolabili dell’uomo, ribadiscono l’inviolabilità della libertà personale. La scelta libera, ragionata e consapevole di non godere del
bene-salute, è espressione dei diritti di libertà e rispetto della dignità umana (Corte Costituzionale, Sentenza n°438/2008), per
cui va rispettata anche se determina pericolo di vita o danno per la salute.

MATERNITÀ
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la
gravidanza. Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità) e tre mesi dopo (salvo
flessibilità) . In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Durante i periodi di congedo di maternità (o
paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale
giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente,
l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).
L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro per le lavoratrici dipendenti. È invece, pagata direttamente dall'INPS
se lavoratrici disoccupate o sospese, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici iscritte alla
Gestione separata.

Documenti necessari:
          MATERNITÀ       ANTE – PARTUM (2 mesi precedenti la data presunta del parto)
                ⇒        Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
                ⇒        Codice fiscale dell’intestatario della domanda
                ⇒        Delega al Patronato ACAI
                ⇒        Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data
                         presunta del parto
                    ⇒    Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene
                         effettuato da INPS e non dal datore di lavoro
                    ⇒    Ultima busta paga per verifica i dati del datore di lavoro

          MATERNITÀ      POST – PARTUM (3 mesi dopo il parto)
                ⇒        Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
                ⇒        Codice fiscale dell’intestatario della domanda
                ⇒        Delega al Patronato ACAI
                ⇒        Certificato di nascita del minore
                ⇒        Ultima busta paga per verificare i dati del datore di lavoro
                ⇒        Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene
                         effettuato da INPS e non dal datore di lavoro

          MATERNITÀ   - INTERDIZIONE ANTICIPATA (gravidanza a rischio)
                ⇒      Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
                ⇒      Codice fiscale dell’intestatario della domanda
                ⇒      Delega al Patronato ACAI
                ⇒      Certificato Asl di gravidanza a rischio
                ⇒      Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data
                       presunta del parto
                    ⇒ Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene
                       effettuato da INPS e non dal datore di lavoro

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
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                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                    L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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            MATERNITÀ – FLESSIBILITÀ (1 precedente la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data del
                  parto)
                  ⇒ Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
                  ⇒ Codice fiscale dell’intestatario della domanda
                  ⇒ Delega al Patronato ACAI
                  ⇒ Ultima busta paga per verificare i dati del datore di lavoro
                  ⇒ Certificato del medico dell’azienda preposto con l’indicazione dell’idoneità allo
                      svolgimento dell’attività lavorativa
                  ⇒ Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data
                      presunta del parto

INVALIDITÀ CIVILE
Può presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia
menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali
derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3. Il minore
con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età. Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (ACCOMPAGNAMENTO). Chi intende presentare domanda per il
riconoscimento di una infermità invalidante deve:

   I.       recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la
            patologia invalidante.
                       Il medico deve consegnare al richiedente:
                                l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal
                                 richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda.
                                La copia originale firmata del certificato
                                L’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare
   II.      presentare domanda ad INPS via Internet, direttamente tramite Patronato;
  III.      effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che
            gli verrà comunicata.

N.B. Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale
firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal
proprio medico di fiducia. In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze
consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Concluso l’iter sanitario l’INPS provvederà ad inviare un verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della
Commissione Sanitaria.

Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo
accoglimento è di 120 giorni.

        Documenti necessari:
           ⇒ Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
           ⇒ Codice fiscale dell’intestatario della domanda
           ⇒ Delega al Patronato ACAI
           ⇒ Stato di famiglia
           ⇒ L’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato telematico prodotto dal medico
           ⇒ Copia ultimo verbale di invalidità civile in caso di AGGRAVAMENTO (la persona a cui sia già stato
              riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un
              peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo)
           ⇒ Documento di identità valido di uno dei genitori in caso di INDENNITÀ DI FREQUENZA (una
              provvidenza economica assistenziale riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni che hanno difficoltà
              persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori che abbiano una
              perdita uditiva superiore a determinati limiti)

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ASSISTENZA AI DISABILI
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 ed ai loro familiari entro
il terzo grado di parentela e affinità vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come
scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap può usufruire dei benefici della legge 104 il dipendente che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, a condizione che gli sia stata riconosciuta dalla commissione Inps l’Art 3 comma 3 della L.
104/1992 (e che non sia ricoverata a tempo pieno). Il lavoratore ha la possibilità di ottenere un permesso mensile di 3 giorni
retribuito calendarizzato con il datore di lavoro.

Documenti richiesti:
   ⇒ doc di identità valido dell’intestatario della domanda
   ⇒ codice fiscale dell’intestatario della domanda
   ⇒ mandato di assistenza del patronato Acai-Enas
   ⇒ ultimo verbale di invalidità civile attestante l’handicap (contenente quindi l’accettazione da parte della
      commissione Inps dell’art 3 comma 3 L. 104/1992)
   ⇒ documenti della persona disabile, stato civile.
   ⇒ ultimi due cedolini paga dell’intestatario della domanda

CONGEDO STRAORDINARIO
Il congedo straordinario è un periodo di assistenza del lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari
con disabilità grave ai sensi dell’art 3 comma 3 L. 104/1992 legge 5 febbraio.

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
      I.  coniuge convivente con la persona disabile
     II.  padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
          coniuge convivente
    III.  figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente ed
          entrambi i genitori del disabile siano mancanti deceduti o affetti da patologie invalidanti
    IV.   fratello o sorella convivente della persona disabile, nel caso in cui i figli o il coniuge del disabile siano mancanti.

La domanda inizia a decorrere dalla data di presentazione. È possibile fruire del congedo per un massimo di 2 anni nel periodo
dell’attività lavorativa. Il periodo è frazionabile anche in giorni, inoltre, affinché non siano conteggiati i festivi, sabato e domenica
è necessario l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. L’indennità per il congedo corrisponde alla
retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede la richiesta di congedo.

Documenti richiesti:
   ⇒ documenti di identità dell’intestatario della domanda
   ⇒ codice fiscale dell’intestatario della domanda
   ⇒ mandato di assistenza del patronato Acai- Enas
   ⇒ documento identità e codice fiscale della persona con handicap
   ⇒ ultimo verbale di invalidità civile attestante l’handicap.
   ⇒ ultimi due cedolini paga dell’intestatario della domanda.

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                     Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                    L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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LEGGE 104/92
Le definizioni contenute all'art. 1 della legge 104 chiariscono che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" e che sussiste situazione di gravità "qualora
la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Il soggetto che
richiede o per il quale si richiede il permesso non deve essere ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.

Gli aventi diritto - I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
         disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono
          invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in
          giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti al lavoro domestici e familiari;
         genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità
          anche non conviventi;
         coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente escluso il convivente more uxorio anche se in proposito sono stati
          sollevati dubbi di legittimità costituzionale, da ultimo con ordinanza del 15/09/2014 del Tribunale di Livorno;
         parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del
          soggetto disabile con lui conviventi;
         parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge
          siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra
          individuati.

Con circolare numero 38/2017, l'Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza
ai disabili anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Il beneficio, però, non è
stato esteso per l'assistenza dei parenti del compagno, che resta fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.

Si tratta di una comunicazione che si pone sulla scia di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23
settembre 2016, numero 213, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge
104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza
alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Cosa spetta
I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile, in tre giorni di riposo al mese anche
frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario
distinguere in base all'età dell'assistito:
         genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al
          compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino
          non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la
          presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per
          giorno a seconda dell'orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa;
         genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo
          parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a
          condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero,
          sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente ma non
          anche riposi orari;
         genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni di permesso mensile.
          Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di
          lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività dev'essere concretamente determinato
          avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                     Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                    L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
PATRONATO ACAI-ENAS
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Frazionabilità in ore
Come accennato, i tre giorni di riposo giornaliero spettanti ai lavoratori che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104 possono
essere anche frazionati in ore.
Tale aspetto ha portato a numerosi contrasti interpretativi che sono stati risolti dall'Inps con il messaggio numero 16866/2007.
L'istituto ha infatti precisato che, se si opta per la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando
il seguente algoritmo:
           (orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili
           Ad esempio, quindi, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque
           giorni, potrà godere di ventiquattro ore di permesso mensile, poiché (40 / 5) x 3 = 24; un lavoratore il cui orario di lavoro
           normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere di diciotto ore di permesso mensile, poiché
           (30 / 5) x 3=18 e così via.
Tuttavia, nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri da parte dei familiari non
possa essere accordata nel caso in cui determini problemi di natura organizzativa per l'impresa o l'amministrazione.

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata
l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100%.
E' valido sia per il lavoratori del privato che per quelli della pubblica amministrazione.
La prestazione non ha una durata prefissata, ma può essere sottoposta al procedimento di revisione. In tale circostanza la
prestazione può essere confermata, trasformata oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa
a più di un terzo. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi
familiari potranno conseguire la pensione di reversibilità.

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con
infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla
prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio
precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento
della prestazione ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo.
La prestazione non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti
reddituali e sanitari. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del
titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione
(Inps può in qualsiasi momento sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato
di invalidità. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.

          Documenti necessari:

               ⇒     Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
               ⇒     Codice fiscale dell’intestatario della domanda
               ⇒     Delega al Patronato ACAI
               ⇒     Certificato medico (MODELLO SS3)
               ⇒     Ricevute eventuali VERSAMENTI VOLONTARI (ULTIMI DUE TRIMESTRI)
               ⇒     Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA)
               ⇒     Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO)

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                                       PATRONATO ACAI – ENAS - DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA
                                     Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                        PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                    L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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AP70 - FASE CONCESSORIA
Il modulo AP70 (la cui trasmissione all'INPS è telematica) che serve a certificare il possesso dei requisiti socio-economici previsti
dalla legge per il pagamento dell'invalidità civile, assegno di frequenza e indennità di accompagnamento.

Documenti necessari:

          ⇒    Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
          ⇒    Codice fiscale dell’intestatario della domanda
          ⇒    Delega al Patronato ACAI (se la domanda è stata presentata dal soggetto intestatario in maniera
               autonoma, telematicamente, con il suo codice PIN INPS)
          ⇒    Dichiarazione di responsabilità firmata
          ⇒    Documento di identità valido del coniuge
          ⇒    Codice fiscale del coniuge
          ⇒    Decorrenza stato civile/ Divorzio/ Vedovanza
          ⇒    Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA)

Se la domanda riguarda un minore (ASSEGNO DI FREQUENZA) in aggiunta:
        ⇒ Documento di identità valido del genitore
        ⇒ Codice fiscale del genitore
        ⇒ Libretto postele intestato al minore
        ⇒ Pagina n°4 del modello AP70 compilato dal genitore
        ⇒ Pagina n°10 del modello AP70 compilato dal genitore
        ⇒ Pagina n°15 del modello AP70 compilato dal genitore

Se la domanda riguarda un INVALIDITÀ CIVILE
        ⇒ Reddito anno precedente (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO)

 Pensione Vecchiaia, Pensione anticipata o anzianità, Pensione precoce, Reversibilità, Ricostituzione della pensione,
 accredito militare

 ACCERTAMENTO DIRITTO ALLA PENSIONE: Ecocert, Estratto contributivo, Obism.

DIRITTO ALLA PENSIONE
Il diritto alla pensione, sancito a livello costituzionale dall’art 38 comma 2 secondo cui : “ I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”,è un
diritto inviolabile e inalienabile, nel rispetto dell’intera attività lavorativa del cittadino. Tale viene garantito, mettendo a
disposizione l’ Istituto di Previdenza Sociale, che accompagna il cittadino attraverso un accurata verifica dei requisiti richiesti
(mediante appositi strumenti quali: Ecocert, estratti contributivi) al fine di verificare e accertare la presenza dell’effetivo
versamento dei contributi durante gli interi anni lavorativi tenuti, applicando tutte le normative introdotte dal nostro sistema
politico.
Tale diritto è inoltre inteso anche come indiretto, nel caso di Pensione di Reversibilità, in qualità di erede o di coniuge, inteso
come assistenziale nel caso di malattia, siamo nell’ ambito dell’Assegno Sociale, e infine inteso come integrativo nel caso di
Supplemento della pensione, qualora il pensionato abbia versato in casse separate e abbia arricchito nel tempo la sua
esperienza lavorativa.

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                                    Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                       PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                   L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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ASSEGNO SOCIALE
L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
Prescinde dal versamento dei contributi: può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto
almeno 65 anni e 7 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita) e ai cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in
possesso della carta di soggiorno sempre che siano residenti in Italia (devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente
in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni). Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia.
L'importo intero dell'assegno è pari a 448,07€ per 13 mensilità nell'anno 2017. La possibilità della liquidazione integrale dipende
però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non
si possiede alcun reddito.

Documenti necessari:

          ⇒    Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
          ⇒    Codice fiscale dell’intestatario della domanda
          ⇒    Delega al Patronato ACAI
          ⇒    Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA)
          ⇒    Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO)
          ⇒    CU del coniuge (ULTIMO ANNO)
          ⇒    Autocertificazione STATO DI FAMIGLIA
          ⇒    Permesso di soggiorno/ Carta di soggiorno

PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata da INPS al compimento di una determinata età anagrafica
unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito
in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico
impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate.
Documenti necessari:

          ⇒    Documento di identità valido dell’intestatario della domanda
          ⇒    Codice fiscale dell’intestatario della domanda
          ⇒    Delega al Patronato ACAI
          ⇒    Autocertificazione stato di famiglia
          ⇒    Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMI DUE ANNI)
          ⇒    Dichiarazione cessazione attività lavorativa
          ⇒    Ricevute eventuali VERSAMENTI VOLONTARI (ULTIMI DUE TRIMESTRI)
          ⇒    Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA)

IN CASO DI    LAVORATORE AUTONOMO, AGGIUNGERE:
        ⇒      Ricevute pagamento MODELLO F24 degli ultimi due anni
        ⇒      Dichiarazione reddito d’impresa degli ultimi due anni
        ⇒      Copia MODELLO UNICO degli ultimi tre anni

N.B. Per le pensioni estere va considerata la stessa richiesta di documentazione integrandola di TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
ESTERA IN ORIGINALE.

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                                    Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma – Tel. 066785934 - Fax 0669923125
                                       PEC: patronato.acai.enas@pec.it (anche per posta ordinaria)
                   L. n.152/2001 - DM n.193 /10.10.2008 – Del. di Fus. n. 1175 S.1T del 17.01.18 - C. F. 80069410589
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