PART-TIME VERTICALE E LAVORO STAGIONALE

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Anno IV n. 1, gennaio 2010                                                            Diritto dei Lavori

                PART-TIME VERTICALE E LAVORO STAGIONALE
         La stagionalità pluriennale non implica pluralità di contratti di lavoro

                                           di Clarenza Binetti

    Corte di Cassazione – Sez. lavoro                      5274, in data 24 giugno/10 novembre 2005, la
   Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22823                       Corte d’Appello di Roma accoglieva in parte
    (Pres. Sciarelli; Cons. Rel. Monaci)                   l’impugnazione della alfa, e dichiarava che tra le
                                                           parti si era instaurato un rapporto di lavoro
In tema di lavoro stagionale, è valida la                  subordinato a partire dal primo giugno 1995 e
pattuizione con la quale le parti                          tuttora in corso, con part-time verticale dal
dispongono che il rapporto di lavoro                       primo giugno a 15 settembre 1995 di ogni anno.
stagionale tra loro intercorrente prosegua                 Condannava perciò la società a riammettere in
per vari anni e non si estingua alla fine di               servizio l’appellato e a corrispondergli le
ciascuna stagione, essendo qualificabile il                retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati,
relativo rapporto come lavoro subordinato                  dall’anno 2001 al ripristino del rapporto, oltre
part-time di tipo verticale.                               interessi e rivalutazione; confermava, infine la
                                                           somma già riconosciuta in primo grado a titolo
                 *********                                 di differenze retributive. Avverso la sentenza di
                                                           appello, notificata il 14 febbraio 2006, la società
(Omissis)                                                  alfa ha proposto ricorso per cassazione, con due
                                                           motivi di impugnazione, notificato, in termine, il
FATTO                                                      14 aprile 2006. L’intimato signor F. ha resistito
Il signor F.G. ha convenuto in giudizio la società         con controricorso notificato, in termine, il 24
alfa sostenendo di aver lavorato per questa                maggio 2006. Entrambe le parti hanno
ultima presso il complesso di piscine e servizi di         depositato memorie.
ristorazione denominato (…) negli anni (…),                DIRITTO
durante i periodi estivi di apertura degli                 1.1. Nel primo motivo di impugnazione la
impianti.                                                  società ricorrente deduce la violazione e falsa
Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei           applicazione degli artt. 2094, 2222 e segg. c.c.,
rapporti di lavoro, da ritenersi a tempo                   art. 409 c.c., n. 3, art. 155 c.p.c., art. 2697 c.c.,
indeterminato fin dalla prima assunzione,                  art. 1325 c.c., n. 4, artt. 1362 ss., e 1372 c.c.,
oppure, gradatamente, da quelle successive, e              nonché la carenza di motivazione su di un punto
chiedeva che venisse dichiarata appunto                    essenziale della controversia. La ricorrente
l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo               contesta la ricostruzione dei fatti sulla base della
indeterminato con decorrenza dal giugno 1995,              quale il giudice del merito ha ritenuto che tra le
con condanna della società al pagamento di tutte           parti fosse intercorso un rapporto di lavoro a
le retribuzioni maturate e delle differenze                tempo indeterminato, e non di semplici contratti
retributive. Costituitosi il contraddittorio, il           di lavoro autonomo.
Tribunale di Roma dichiarava la nullità dei                1.2. Il motivo è infondato, perché le censure
termini apposti ai successivi contratti annuali, e         proposte si risolvono nella mera riproposizione
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo            di questioni di fatto, relative alla ricostruzione
indeterminato, condannava la società a                     dei fatti ed alla valutazione delle prove, che
riammettere in servizio il lavoratore a                    proprio perché tali non possono essere oggetto di
corrispondergli le retribuzioni dall’ottobre 2000,         un nuovo esame in questa sede di legittimità.
data di offerta delle prestazioni, e fino al               In realtà, la ricorrente si limita a contrapporre
ripristino del rapporto, oltre ad una somma a              inammissibilmente le proprie valutazioni a
titolo di differenze retributive. Con sentenza n.          quelle del giudice del merito. Gli elementi

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indicati non sono certo significativi: non rileva            sono per i contratti in genere, ma anche per
che sia il contratto di lavoro a tempo subordinato           quelli di lavoro. Tanto premesso in linea di
come quello di lavoro autonomo possano essere                principio, va rilevato, con riferimento più
stipulati anche in forma orale, oltre che in forma           specifico al caso di specie, che esistono attività
scritta. Ugualmente non è rilevante il numero                economiche che si svolgono soltanto in
delle ricevute prodotte ed il fatto che si                   determinati periodi dell’anno, e che richiedono
riferissero soltanto ad alcune mensilità. Invece,            perciò personale (o un supplemento di
l’osservanza di un orario di lavoro imposto dalle            personale) solo in questi periodi. La limitazione
parti può forse non essere un elemento decisivo,             della prestazione a questi periodi e l’attribuzione
ma costituisce sicuramente un indice                         al rapporto di una forma di stabilità funzionale
significativo nel senso del carattere subordinato            alla sua periodica ripetizione risponde così ad
del rapporto.                                                esigenze pratiche di entrambe le parti: è
Né sussiste il lamentato difetto di motivazione.             interesse dei lavoratori lo svolgimento di
Al contrario, la motivazione della sentenza                  un’attività lavorativa in quel determinato
poggia su una precisa ricostruzione e                        periodo dell’anno (oppure almeno in esso), ma è
rielaborazione critica degli elementi raccolti, ed           interesse del datore di lavoro poter contare per
in particolare delle risultanze delle prove                  quel periodo sull’apporto lavorativo di personale
testimoniali, e non è scalfita dalle generiche               già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da
contestazioni della ricorrente.                              svolgere.
2.1. Nel secondo motivo di impugnazione                      Queste opposte esigenze appaiono sicuramente
denunzia la violazione e falsa applicazione                  meritevoli di tutela, come richiesto dall’art. 1322
dell’art. 1322 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, art. 1372         c.c., e non vi è perciò ragione per non
c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 112            riconoscere validità ai contratti destinati a
c.p.c.,    e    nuovamente        la   carenza     e         soddisfarle. La contrattazione collettiva ha
contraddittorietà della motivazione su punti                 elaborato a questo fine la figura appunto del
decisivi della controversia.                                 cosiddetto part-time verticale.
Critica la sentenza per avere ritenuto che tra le            La limitazione temporale in questo caso non fa
parti fosse proseguito un rapporto di lavoro                 riferimento, come nel più comune part-time
nonostante che per ben cinque anni i successivi              orizzontale,    al     periodo    giornaliero,    o
rapporti di lavoro si fossero estinti per concorde           settimanale, di svolgimento della prestazione,
volontà delle parti alla fine di ogni stagione.              ma alla sua ripetizione anno per anno in un
Secondo la ricorrente non si poteva sostenere                periodo di tempo determinato (oppure in più
che un rapporto di lavoro possa proseguire a                 periodi determinati).
tempo indeterminato soltanto per un determinato              In sostanza la prestazione part-time si svolge
periodo dell’anno, legato ad esigenze stagionali,            soltanto nel corso di un determinato periodo
dovendosi ritenere, invece, che un rapporto di               dell’anno, quello in cui esigenze di carattere
lavoro stagionale sia destinato a chiudersi entro            economico la rendono necessaria - come
un periodo di tempo determinato dalla sua stessa             appunto nel caso di specie che si riferiva ad
causa.                                                       attività svolte in un complesso di piscine
2.2. Il motivo è infondato, e, in ogni caso,                 all’aperto, operative soltanto nella stagione in
parzialmente inammissibile.                                  cui la temperatura è più elevata - ed in questo
Nell’ordinamento italiano tutti i negozi giuridici,          periodo limitato si svolge a tempo pieno (o
anche quelli non specificamente previsti dalla               addirittura con un sovrappiù di ore
normativa (sia codicistica che speciale), sono               straordinarie). Il part-time verticale è
ammessi se non specificamente vietati; l’art.                perfettamente lecito ed ammissibile non solo
1322 c.c. dispone, infatti, che “le parti possono            quando previsto dalla contrattazione collettiva,
liberamente determinare il contenuto del                     ma anche quando concordato dalle parti singole
contratto nei limiti imposti dalla legge (...). Le           (anche soltanto nel senso di essere imposto dal
parti possono anche concludere contratti che non             datore ed accettato dal prestatore).
appartengano ai tipi aventi una disciplina                   Una volta che si ammetta, come si deve
particolare, purchè siano diretti a realizzare               ammettere, la piena legittimità di questa forma
interessi meritevoli di tutela secondo                       negoziale, la sua ammissibilità deve estendersi
l’ordinamento giuridico”. La norma vale non                  necessariamente anche ai rapporti orali, non

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formalizzati.                                                (Omissis)
Sul piano della violazione di legge il secondo                              *********
motivo di impugnazione è dunque infondato.
2.3. In linea di fatto, il giudice del merito ha                                NOTA
ritenuto, in base alla propria ricostruzione dei
fatti, che nel caso di specie, in cui il signor F.               Con la decisione n. 22823 del 28
svolgeva le proprie prestazioni periodicamente               ottobre 2009 la Corte di Cassazione si
anno per anno nei periodi di apertura degli                  pronuncia in materia di contratti di lavoro
impianti, ci si trovasse appunto di fronte ad una            toccando, nel corso del ragionamento
ipotesi di part-time verticale. La società lo                logico giuridico posto a base della
contesta anche in linea di fatto, ma questa                  decisione, taluni interessanti aspetti
censura è inammissibile per le stesse ragioni, già           contrattualistici     generali     per    poi
esposte, per cui sono inammissibili quelle                   soffermarsi in modo specifico sulla
contenute nel primo motivo di impugnazione;                  discutibile funzionalità del contratto di
anche in questo caso la ricorrente ripropone                 lavoro part-time di tipo verticale,
inammissibilmente questioni di fatto non                     applicato alla stagionalità del lavoro.
suscettibili di un nuovo esame in questa fase di                 I nodi problematici affrontati dalla
legittimità. Anche su questo punto, peraltro, la             suddetta sentenza sono invero molteplici.
decisione        appare       correttamente       ed         La decisione in oggetto afferisce la
adeguatamente motivato. Né appare toccato                    richiesta di un lavoratore di vedersi
dalle critiche generiche della alfa. Va escluso, in          riconoscere la sussistenza di un contratto
particolare, che il rapporto a tempo                         di     lavoro     subordinato     a    tempo
indeterminato sia stato interrotto a causa dello             indeterminato, relativa retribuzione e
svolgimento di altre attività lavorative, perché             conseguente riammissione in servizio per
queste ultime erano anche esse di carattere                  avere espletato - per 5 anni (1995-1999)
stagionale, e - come precisato dalla sentenza a              sempre nel corso del medesimo periodo (1
pag. 5 della motivazione - concernevano lavori               giugno – 15 settembre) e presso lo stesso
svolti in periodi ed orari diversi; è connaturato            datore di lavoro - un’attività prettamente
con la struttura del part-time verticale e con le            stagionale quale addetto al complesso di
esigenze a cui è destinato ad assolvere che il               piscine in un centro turistico durante
prestatore sia obbligato a porre a disposizione              l’apertura degli impianti.
del datore le proprie energie lavorative nel corso               La società convenuta alfa, costituitasi
dei periodi, già noti, in cui si svolgerà quella             in giudizio, oltre a contestare la natura
certa attività e sarà necessario il suo apporto. Ciò         subordinata     del    rapporto     deduceva
significa, però, che negli altri periodi dell’anno,          l’inesistenza di un contratto scritto e
in concreto quelli in cui il centro non sarà                 rilevava la pluralità di contratti di lavoro
operativo, il prestatore è libero di dispone                 (ben 5 uno per ogni anno) estintisi anno
altrimenti delle proprie energie, e perciò anche             per anno per volontà delle parti nonché
di svolgere una diversa attività lavorativa, che             l’espletamento da parte del ricorrente di
sia a sua volta temporanea, o comunque tale da               altra differente attività lavorativa nel
non interferire con l’adempimento degli obblighi             corso dei residui mesi dell’anno.
assunti nei confronti del datore di lavoro.                      La Suprema Corte adita con una
3. In conclusione dunque il ricorso deve essere              motivazione che lascia per lo più perplessi
rigettato perché infondato.                                  - soprattutto se si pensa ai riverberi nei
Le spese seguono la soccombenza e vengono                    settori ove per la stagionalità della
liquidate nella misura indicata nel dispositivo.             prestazione si è soliti avvalersi sempre
                       P.Q.M.                                degli stessi dipendenti nel corso degli anni
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente         e di semplici contratti a tempo
alle spese che liquida in Euro 27,00 oltre ad                determinato – confermando l’orientamento
Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a              dei Giudici di primo e secondo grado, ha
spese generali, IVA e CPA. Così deciso in
                                                             espresso il principio di diritto secondo cui
Roma, il 29 settembre 2009.
                                                             “in tema di lavoro stagionale, è valida la
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

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pattuizione con la quale le parti                           Ragioni queste sufficienti per poter
dispongono che il rapporto di lavoro                    parlare di contratto part-time di tipo
stagionale tra loro intercorrente prosegua              verticale;    contratto    elaborato     dalla
per vari anni e non si estingua alla fine di            contrattazione collettiva e ritenuto dalla
ciascuna stagione, essendo qualificabile il             Corte, per l’appunto, idoneo, più di
relativo rapporto come lavoro subordinato               qualsiasi altra forma, a soddisfare le
part-time di tipo verticale”.                           esigenze meritevoli di tutela richieste
     La paradossalità della statuizione non             dall’art. 1322 c.c..
deriva dalla spiegazione sulla esistenza di                 Secondo i Giudici di legittimità la
un lavoro di tipo subordinato, quanto dalla             esattezza     della   sua     interpretazione
sussumibilità della prestazione lavorativa              dipenderebbe       non     solo    dall’avere
all’interno di un unico contratto part-time             individuato nel part-time verticale una
di tipo verticale.                                      forma contrattuale che tenga in debito
     Orbene sulla linearità della prima parte           conto le esigenze di carattere economico
del percorso giuridico nulla quaestio.                  che rendono necessaria una prestazione
     La Corte infatti magistralmente rileva             lavorativa limitata ad un dato periodo e
che - in via generale, i rapporti di lavoro             che si ripete anno dopo anno, quanto dalla
esistono anche in mancanza di contratti                 possibilità che il part-time verticale possa
scritti, potendo essere validi anche se                 essere liberamente concordato dalle parti,
stipulati oralmente - ai fini della prova               nella convinzione che la “piena legittimità
della sussistenza della stagionalità non                di questa forma negoziale, la sua
interessa, quale sintomo di un contratto                ammissibilità         deve         estendersi
stagionale, la produzione di ricevute                   necessariamente anche ai rapporti orali,
relative solo a talune mensilità, mentre                non formalizzati”.
degno di rilevanza perché indice rilevatore                 Risiederebbe proprio in quest’ultimo
significativo ai fini della riconoscibilità del         passaggio la paradossalità della decisione.
carattere subordinato del rapporto, anche               La Cassazione infatti, almeno ad un primo
se non decisivo è l’aver, il ricorrente,                sguardo, dimostra, con questa decisione, di
osservato nel corso degli anni e mesi di                contravvenire alla normativa in materia di
lavoro sempre lo stesso orario di lavoro.               contratto part-time attualmente vigente e
     Condivisibile la parte nella quale i               a quella esistente al momento dei fatti,
Giudici della Suprema Corte riconoscono                 l’unica a cui il datore di lavoro avrebbe
che secondo la statuizione dell’art. 1322               potuto attenersi negli anni 1995 - 1999.
cod. civ. nel nostro ordinamento giuridico,                 Il comma 2 dell’art. 5 L. 863/1984
tutti      i     negozi,      qualora      non          “Misure urgenti a tutela e ad incremento
specificatamente vietati, sono ammessi.                 dei livelli occupazionali” così stabiliva: “Il
     Secondo il principio deducibile dalla              contratto di lavoro a tempo parziale deve
sopra esposta norma applicabile anche in                stipularsi per iscritto. In esso devono
ambito lavoristico, risulterebbe essere                 essere indicate le mansioni e la
consentita         qualunque          tipologia         distribuzione dell’orario con riferimento
contrattuale      purchè     teleologicamente           al giorno, alla settimana, al mese e
diretta al perseguimento degli interessi                all'anno. Copia del contratto deve
meritevoli di tutela.                                   essere inviata entro trenta giorni al
     Nel caso di specie la “meritevolezza               competente ispettorato provinciale del
della tutela” secondo la Consulta deve                  lavoro”.
essere ravvisabile nell’interesse del datore                La validità del contratto part-time
di lavoro e lavoratore a limitare la                    sarebbe pertanto subordinata alla forma
prestazione ad un determinato periodo                   scritta contenente l’indicazione precisa e
dell’anno, a conferire al rapporto una                  puntuale delle giornate lavorative, del
certa forma di stabilità funzionale alla                periodo di lavoro interessato, delle
ripetibilità annuale della prestazione.                 mansioni da espletare.

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Anno IV n. 1, gennaio 2010                                                                    Diritto dei Lavori

    La necessità della forma scritta sarebbe                           Nel caso de quo pare che nessuna delle
altresì confermata dalla richiesta di                              parti invero abbia mai richiamato la
trasmissione del contratto al competente                           normativa del part-time, ma al contrario
ispettorato provinciale del lavoro.                                sembra, dal riferimento alla legislazione
    Si parlerebbe invero, di forma scritta                         contenuta nella sentenza, che parte
anche nella normativa successiva ai fatti di                       resistente rivendicasse la pluralità di
causa e attualmente in vigore (D. Lgs.                             contratti a tempo determinato, forma
61/2000 “Attuazione della direttiva                                contrattuale probabilmente più plausibile e
97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul                           maggiormente       utilizzata   in    similari
lavoro a tempo parziale concluso                                   circostanze, proponendo peraltro, a
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”),                                sostegno della propria tesi difensiva,
sebbene     tale   indicazione     contenuta                       l’eccezione secondo cui il lavoratore aveva
nell’art. 2 trova un essenziale limite nella                       svolto nei residui periodi dell’anno, altra
statuizione contenuta nell’art. 8 della                            attività lavorativa.
stessa normativa secondo cui tale forma                                Trattasi pur tuttavia di una deduzione
sarebbe semplicemente richiesta a fini                             che non incide sulla forma contrattuale in
probatori1.                                                        oggetto poiché per la Suprema Corte,
                                                                   anche le ulteriori attività avevano natura
                                                                   stagionale e concernevano prestazioni
                                                                   svolte in periodi e orari differenti pertanto
1
  Art. 8 D. Lgs. 61/2000: “Nel contratto di lavoro a               compatibili con la prestazione di addetto
tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di             alle piscine, in nulla interferenti ma
prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è                    perfettamente in linea con la ratio della
ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui                   previsione contrattuale propria del part-
all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova           time verticale,       concretizzantesi nel
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del                   mettersi a disposizione solo in un dato arco
contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà
                                                                   di tempo prestabilito nel contratto.
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data                  Per i Giudici della Consulta “negli altri
in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente              periodi dell’anno, in concreto quelli in cui
accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni                il centro non sarà operativo, il prestatore
dovute per le prestazioni effettivamente rese                      è libero di disporre altrimenti delle
antecedentemente alla data suddetta.                               proprie energie, e perciò anche di svolgere
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel                     una diversa attività lavorativa, che sia a
contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,         sua volta temporanea, o comunque tale da
comma 2, non comporta la nullità del contratto di                  non interferire con l’adempimento degli
lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione
                                                                   obblighi assunti nei confronti del datore di
riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore può essere dichiarata la                  lavoro”.
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione                dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il            emolumento a titolo di risarcimento del danno, da
giudice provvede a determinare le modalità                         liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa              successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei               possibilità di concordare per iscritto una clausola
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in         elastica in ordine alla sola collocazione temporale
mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto                della prestazione lavorativa a tempo parziale,
in particolare delle responsabilità familiari del                  osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3. In
lavoratore interessato, della sua necessità di                     luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le
integrazione del reddito derivante dal rapporto a                  controversie di cui al presente comma ed al comma 1
tempo parziale mediante lo svolgimento di altra                    possono essere risolte mediante le procedure di
attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore              conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
di lavoro. Per il periodo antecedente la data della                dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in                      all'articolo 1, comma 3 (….)”.
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione

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Diritto dei Lavori                                                            Anno IV n. 1, gennaio 2010

     Ecco che il prestatore con il contratto          distribuzione di tali giorni nell’arco della
part-time di tipo verticale assolta la sua            settimana deve essere preventivamente
prestazione, anche se superiore nel                   determinata; c) se le parti hanno infine
numero di ore giornaliere o settimanali a             pattuito che la prestazione lavorativa
quella prevista ex lege, potrà scegliere di           debba occupare solo alcune settimane o
svolgere negli altri mesi dell’anno altra             alcuni mesi, deve essere preventivamente
attività purchè non interferente nelle                determinato dal contratto quali (e non
giornate e nell’orario di lavoro con quella           solo quante) sono le settimane e i mesi in
di addetto alle piscine.                              cui l’impegno lavorativo dovrà essere
     La su esposta deduzione e quella                 adempiuto” 2.
secondo cui sarebbe possibile un contratto                All’interpretazione formalistica del
part-time in forma orale, potrebbe per                part-time verticale cui si è sempre fatto
certi versi ricollegarsi al principio                 riferimento, secondo cui il contratto deve
esplicitato recentemente nella risposta               contenere indicazione precisa delle fasce
all’interpellanza parlamentare n. 11                  orarie entro cui la prestazione deve essere
promossa il 20 febbraio 2009 dalla                    eseguita, si oppone quella sistematica che
Confcommercio, che spiega come non sia                si basa sulle finalità del contratto
necessaria la indicazione della fascia oraria         individuata e specificata finalmente in
e dei giorni di lavoro previsti.                      maniera chiara e puntuale nella risposta
     Premesso che trattasi comunque di un             alla stessa interpellanza.
problema affrontato solo nel 2009 mentre i                La funzione del contratto part-time
fatti di causa attengono un rapporto di               verticale dovrà ricondursi all’incontro della
lavoro risalente al lontano 1995, occorre             volontà di due soggetti: il datore che ha
comunque precisare che dall’analisi della             interesse ad avvalersi di una prestazione
risposta è possibile dedurre un indirizzo in          temporalmente limitata solo ad un dato
toto ripreso e posto a fondamento della               periodo e il lavoratore che si mette a
sentenza in oggetto.                                  disposizione offrendo la sua prestazione
     Stante quanto illustrato dalla Direzione         con possibilità di impegnare in altro
Generale per l’attività ispettiva del                 rapporto il tempo libero.
Ministero del Lavoro cui veniva richiesto di              Il sinallagma contrattuale presuppone
esprimersi          sulla        necessarietà         una precisa predeterminazione del tempo
dell’indicazione nei contratti part-time di           di lavoro non dovendo il lavoratore offrire
tipo verticale dei giorni e ore nei quali             la sua disponibilità per un tempo
svolgere la prestazione (in merito a                  indeterminato tanto da consentirgli di
rapporti che si svolgono non tutti i giorni           poter preventivare anche lo svolgimento di
della settimana per otto o più ore di                 ulteriori attività nel tempo “libero”.
lavoro), può essere interessante il                       Logico corollario di quanto appena
riferimento ad una duplice interpretazione            esposto è il principio secondo cui per
di quanto espressamente previsto dalla                l’appunto, nel periodo in cui il prestatore
normativa, alla ratio dell’istituto nonché al         è tenuto a lavorare secondo contratto part-
richiamo alla famosa sentenza n. 210 della            time verticale a tempo pieno non vi
Corte Costituzionale dell’11 maggio 1992,             sarebbe alcun obbligo di individuare la
oggi forse in parte disattesa, che precisava          collocazione temporale delle giornate e
che: “a) se le parti si accordano per un              orario da osservare.
orario giornaliero di lavoro inferiore a                  La Corte nel caso di specie va oltre
quello ordinario, di tale orario giornaliero          stabilendo che ci possa addirittura essere
deve essere determinata la distribuzione e            un contratto a tempo indeterminato part-
cioè la collocazione nell’arco della                  time di tipo verticale stipulato oralmente.
giornata; b) se le parti hanno invece                     Nell’interpellanza     si    fa    altresì
convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in          riferimento alla adattabilità del su esposto
un numero di giorni alla settimana
inferiore     a     quello     normale,    la         2
                                                          Dal testo dell’interpellanza parlamentare in oggetto.

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Anno IV n. 1, gennaio 2010                             Diritto dei Lavori

principio alla normativa precedente e a
quella tuttora vigente, autorizzando così in
maniera tacita i Giudici della Consulta a
decidere in modo sui generis.
    Ci si chiede a questo punto quali
possano      essere    nella    pratica,    le
conseguenze legate all’applicabilità di una
simile decisione soprattutto in quei
rapporti per natura stagionali non
disciplinati da contratti scritti, si pensi ad
esempio alle prestazioni agricole che in
talune zone soprattutto del sud Italia
vengono svolte sempre dagli stessi
soggetti, negli stessi periodi dell’anno,
presso lo stesso datore di lavoro.
    Se siffatto indirizzo dovesse essere in
futuro confermato si ha ragione di ritenere
che i ricorsi di lavoro potrebbero
aumentare in maniera esponenziale
soprattutto laddove esiste ancora il
caporalato e si è soliti fare ricorso a
contratti stipulati in forma orale che
cessano ad nutum con il solo consenso
delle parti tutte le volte in cui la raccolta
del prodotto è terminata. Le ripercussioni
che l’orientamento potrebbe poi avere nei
casi di richiesta, come nel caso di specie,
di riammissione in servizio, sarebbero
particolarmente pesanti.
    Ad avviso dello scrivente almeno per il
momento la forma contrattuale più adatta
per le esigenze stagionali rimane il
contratto di lavoro a tempo determinato
seppure con i limiti prescritti dalla L.
368/2001.

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