OPUSCOLO INFORMATIVO INVALIDITÀ CIVILE HANDICAP DISABILITÀ
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OPUSCOLO INFORMATIVO INVALIDITÀ CIVILE HANDICAP DISABILITÀ 1
PRESENTAZIONE Il presente opuscolo è rivolto ai cittadini che intendono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, handicap o disabilità (capacità lavorativa residua) e/o che, ottenuti tali riconoscimenti, intendano usufruire delle prestazioni e dei benefici che ne derivano. È rivolto anche agli operatori sanitari e sociali che accompagnano il cittadino nei percorsi assistenziali. L’obiettivo dell’opuscolo è quello è di fornire una guida al cittadino e ai professionisti per presentare una domanda di valutazione coerente con gli obiettivi di cura, in relazione alle specifiche necessità assistenziali e sociali. Rappresenta un primo ri-orientamento verso il percorso più efficace, se l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, non è la procedura corretta rispetto ai bisogni. Questa pubblicazione fornisce, inoltre, informazioni sull’iter da seguire per presentare la domanda di accertamento e gli indirizzi dei servizi ai quali richiedere i benefici e le prestazioni che derivano dai riconoscimenti acquisiti. 2
INDICE INVALDITÀ CIVILE Cos’è ………………………………………………………. p. 4 Cosa non è ……………………………………………….. p. 6 Percentuali di invalidità e benefici …………….…….. p. 7 Come e dove richiedere protesi, ortesi e ausili ……. p.11 IL COLLOCAMENTO MIRATO Cos’è ………………………………………………………. p. 13 HANDICAP Cos’è ………………………………………………………. p. 17 Contrassegno di parcheggio …………………………. p. 21 Requisiti sanitari per benefici fiscali …………………. p. 24 COME PRESENTARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ AI SENSI DELLA L 68/99 ……………………………………………………... p. 25 INDIRIZZI UTILI ……………………………………………………… p. 29 3
INVALIDITÀ CIVILE Cos’è L’invalidità civile 1 è uno status che certifica la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione per patologie accertate e documentate di carattere fisico, psichico, intellettivo, della vista o dell’udito (minorazioni o menomazioni a seconda che siano congenite o acquisite). Per gli aventi diritto di età compresa tra 18 anni e 66 anni e 7 mesi 2, l’invalidità civile è collegata alla capacità del soggetto di svolgere un’attività lavorativa. Per i minori di 18 anni e per gli anziani l’invalidità civile non fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, bensì alle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L’invalidità civile viene accertata da una Commissione Medica attiva in ogni Distretto sociosanitario dell’Azienda Sanitaria. La Commissione Medica redige un verbale che indica una percentuale di invalidità civile il cui calcolo si 1 Legge 30 marzo 1971, n. 118. 2Questo termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica dell’età pensionabile da parte del Governo. 4
basa sulle indicazioni di tabelle ministeriali. 3 Se la riduzione della capacità lavorativa è inferiore a 1/3 il soggetto è dichiarato “non invalido”. La tutela della persona invalida, garantita dalla Costituzione, si esprime attraverso benefici di carattere economico e non economico di natura socio-assistenziale. Questi benefici sono collegati al grado percentuale di invalidità civile riconosciuto. Il minore che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età oppure un deficit uditivo, mediamente superiore a 60 Db nell’orecchio migliore, viene riconosciuto minore invalido. In presenza dei requisiti scolastici previsti o della frequenza di cure riabilitative, il minore invalido ha diritto a una indennità di frequenza (assegno mensile). Il verbale di invalidità civile (notificato direttamente dall’INPS) costituisce il documento valido per ottenere i benefici previsti dalla legge. Condizioni particolari di invalidità sono la sordità e la cecità, valutate su specifica domanda da parte 3 Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992:"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(G. U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. del 1°luglio 1994) 5
di commissioni dedicate in quanto integrate dallo specialista otoiatra o oculista. La commissione SORDI si occupa esclusivamente delle sordità pre- linguali, ovvero insorte prima dell’acquisizione del linguaggio (un tempo definite sordomutismo), mentre CIECO è per definizione il soggetto che non vede più di 1/20 nell’occhio migliore. Le altre condizioni di ipoacusia o ipovisione sono di pertinenza della commissione INVALIDI vera e propria. Cosa non è Non corrisponde all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità che vengono erogate dall’INPS (ai sensi della Legge 222/84) ai lavoratori in regola con i contributi versati (almeno 5 anni di cui tre nell’ultimo quinquennio) qualora il lavoratore per malattia invalidante abbia ricevuto una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o in misura totale (100%). Tali benefici si ottengono a domanda e l’avvio della procedura è dato dalla compilazione telematica da parte del curante del modello SS3. 6
PERCENTUALE DI BENEFICI INVALIDITA’ • Benefici per i quali è prevista la qualifica di invalido civile, 33% senza ulteriore specificazione. • Fornitura gratuita delle protesi, ortesi e ausili previsti dal nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni 34% accertate. L’erogazione di questi ausili viene assicurata dall’Azienda per i Servizi Sanitari. • Costituisce il requisito minimo per poter richiedere il riconoscimento di Disabilità ai sensi della L. 68/99 che ha la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa. • Per effettuare l’iscrizione alle Liste speciali di Collocamento 46% Mirato, l’interessato deve essere disoccupato e deve presentare all’Ufficio per l’Impiego la “Relazione conclusiva” della Commissione medica integrata, istituita ai sensi della L. 68/99. La relazione contiene la definizione delle effettive capacità lavorative del disabile e l’indicazione di eventuali limitazioni. 7
A partire da una percentuale di invalidità civile superiore al 50% è possibile fruire ogni anno di 30 giorni - anche non 51% continuativi - di congedo retribuito per effettuare cure connesse al proprio stato invalidante. • Esenzione dal ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per altre prestazioni; • Esenzione dalle tasse e dei contributi universitari se il riconoscimento di invalidità è pari o superiore al 66% ed è accompagnato dal riconoscimento di handicap; • Titoli di viaggio agevolati per i servizi di trasporto pubblico locale su strada (è previsto un limite massimo di reddito 67% imponibile). Questa agevolazione è prevista anche per i minori con riconoscimento di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento. Per maggiori informazioni si veda: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture- lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA103/#id5 • A partire dal 75% l’invalido civile può richiedere per ogni anno 75% di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino a un massimo di cinque anni di 8
contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e all’anzianità contributiva. I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74%. • L'interessato in età lavorativa al quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% assume la qualifica di invalido parziale e può aver accesso all’assegno di invalidità. Si tratta di un beneficio a carattere assistenziale previsto per le persone che non svolgono attività lavorativa e che prevede requisiti di reddito, la dichiarazione sostitutiva di non prestare attività lavorativa o in alternativa la dichiarazione di non collocabilità al lavoro o la frequenza scolastica. E’ incompatibile con qualsiasi altra pensione diretta di invalidità. Al raggiungimento dell’età pensionistica, la pensione viene trasformata in assegno sociale. • Con questo grado di invalidità civile la persona in età lavorativa assume la qualifica di invalido totale e in presenza 100% dei requisiti previsti può aver diritto alla pensione di inabilità. La pensione di inabilità non presenta incompatibilità con l’erogazione di altri trattamenti pensionistici diretti né con lo 9
svolgimento di una attività lavorativa. Al raggiungimento dell’età pensionistica, la pensione viene trasformata in pensione sociale. • Indipendentemente dalla loro età, gli invalidi totali che sono riconosciuti anche non autosufficienti perché non deambulanti o perché impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un Indennità di accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più accompagnamento importante dei quali è l'indennità di accompagnamento. Questo beneficio è indipendente dal reddito e dall’età dell’interessato. • Il cieco assoluto percepisce un’indennità maggiorata. • Se il minore presenta difficoltà persistenti nello svolgere i compiti le funzioni tipiche della sua età o un deficit uditivo Benefici per minori superiore a 60 Db nell’orecchio migliore, egli viene invalidi riconosciuto minore invalido e, se presenta i requisiti scolastici o riabilitativi previsti, ha diritto ad una indennità di frequenza. 10
Come e dove richiedere protesi, ortesi e ausili La prescrizione di protesi ed ausili viene, di norma, effettuata da un medico specialista e la fornitura è soggetta ad autorizzazione da parte delle Aziende Sanitarie, che, in alcuni casi, possono anche fornire il dispositivo direttamente, mentre in altri casi vi provvede uno dei fornitori iscritti nell’elenco regionale, liberamente scelto dall’assistito: in ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi di consegna (a pag.185 del DM 332/99). Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assistenza Protesica del proprio distretto. Per ottenere gratuitamente ausili per l’incontinenza è necessario che questa patologia sia indicata nel verbale di invalidità civile oppure in un certificato redatto da un medico specialista operante in un Servizio sanitario pubblico o convenzionato. In presenza di questo requisito è sufficiente che la persona interessata o un suo rappresentante si rivolga all’Ufficio Protesica del suo Distretto con il verbale di invalidità civile o con il certificato di cui sopra. Per ottenere un contributo del Sistema Sanitario Regionale per l’acquisto delle protesi acustiche è necessario che il verbale di invalidità civile dell’interessato riporti la diagnosi di “ipoacusia bilaterale” e che il grado di sordità corrisponda ad una menomazione superiore al 33%. L’interessato in possesso di questi requisiti può fare domanda di protesi acustiche rivolgendosi all’Ufficio protesica 11
del Distretto di competenza, portandovi il verbale di invalidità civile e l’audiogramma effettuato presso una struttura pubblica. Uffici di assistenza protesica Tolmezzo Via Carnia Libera ’44, 29 Tel 0433 488834 Orario: Lunedì e mercoledì 11.00 – 13.00 Giovedì 14.30 – 16.30 Gemona Piazza Rodolone, 2 Tel. 0432 989391 Orario: Martedì 13.00 – 15.00 Mercoledì e giovedì 10.00 – 12.00 San Daniele Viale Trento e Trieste, 33 del Friuli Tel. 0432 949582 / 0432 949578 Orario: Martedì 13.30 – 15.00 Mercoledì e venerdì 10.00 – 12.00 Codroipo Viale F. Duodo, 82 Tel. 0432 900172 Orario: da Lunedì a venerdì 8.30 – 10.30 Martedì anche 14.00 – 16.00 12
IL COLLOCAMENTO MIRATO Cos’è “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” 4 La percentuale del 46% di invalidità civile costituisce il requisito minimo per poter presentare domanda di riconoscimento di Disabilità ai sensi della L. 68/99 quale avvio del percorso che consente al Disabile di iscriversi alle Liste di collocamento mirato. La valutazione delle capacità lavorative della persona è di competenza della Commissione medico-legale dell’Azienda sanitaria integrata con la presenza di un operatore sociale e da un medico esperto. 5 L’aspetto innovativo della legge 68/99 è che, la Commissione, anziché valutare le compromissioni che limitano l’inserimento lavorativo della persona, evidenzia le capacità e le potenzialità che 4 L. 68/1999 art. 2 5 L. 104/1992 art. 4 13
consentono al Disabile di essere produttivo in un contesto lavorativo. La Commissione Medico integrata può valutare l’invalidità civile e le capacità lavorative residue nella stessa visita, quindi è possibile presentare la domanda di valutazione contemporanea delle due istanze. La Commissione di accertamento rilascia un verbale che riporta la valutazione sulla collocabilità del lavoratore e una relazione conclusiva contenente indicazioni sulle mansioni che la persona con disabilità è idonea a svolgere. La Commissione può anche inserire nella relazione la necessità di un intervento con servizi e strumenti di mediazione. La valutazione delle capacità lavorative e l’accesso al lavoro o a percorsi di inserimento mirato sono compatibili con un riconoscimento di invalidità totale (100%) o di invalidità totale con Indennità di accompagnamento. L’iscrizione alle liste di collocamento mirato viene effettuata presso il Centro per l’impiego di competenza territoriale. Per iscriversi a questo elenco è necessario presentare il verbale di invalidità civile, il verbale di riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 68/99 e della relazione conclusiva con l’indicazione delle capacità lavorative del richiedente. Gli uffici del collocamento mirato, in base alle esigenze dei datori di lavoro, individuando i candidati in base alle competenze professionali, al tipo di disabilità e le caratteristiche personali, al fine di realizzare una positiva integrazione lavorativa. La 14
nostra Regione ha attivato anche un servizio specifico (Servizio di Integrazione Lavorativa) che promuove l’inclusione lavorativa di persone con disabilità complessa attraverso la costruzione di percorsi individuali e personalizzati. Le tipologie di lavoratori che possono iscriversi alle liste di collocamento mirato, e che prendono il nome di categorie protette, sono le seguenti: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo con invalidità superiore al 45%; invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%; ciechi assoluti o persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi; sordomuti: persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola; persone che percepiscono l’assegno di invalidità, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa; invalidi di guerra, o invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria. La normativa prevede l’obbligo per i datori pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura proporzionale al totale dei dipendenti: 15
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Gli iscritti agli elenchi del collocamento mirato possono inoltre partecipare a tutti i concorsi pubblici, beneficiando di un tempo extra per lo svolgimento della prova concorsuale. Chi ha una percentuale di invalidità superiore all’80% non è tenuto a svolgere l’eventuale prova preselettiva prevista dal bando di concorso. 6 Riferimenti dei Centri per l’Impiego Tolmezzo Via Matteotti, 19 Tel. 0432 207800 Mail: cpi.tolmezzo@regione.fvg.it Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 Gemona Via Santa Lucia, 25 Tel. 0432 207702 Mail: cpi.gemona@regione.fvg.it Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 San Daniele Via Udine, 2 del Friuli Tel. 0432 207704 Mail: cpi.sandaniele@regione.fvg.it Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 Codroipo Via Balilla, 4 Tel. 0432 207850 Mail: cpi.codroipo@regione.fvg.it Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 6 Art. 20, comma 2 bis, L. n. 104/1992. 16
HANDICAP Cos’è Il riconoscimento dell’handicap, ai sensi della Legge 104/1992, si basa su criteri medico-sociali e viene valutato dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità, Integrata dalla presenza di un operatore sociale e di un medico specialista esperto. L'handicap esprime una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione dovuta a una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo sociale considerato normale in relazione all’età, al genere, al contesto socio-culturale della persona 7 e il suo riconoscimento dà diritto ad agevolazioni che si differenziano in base al grado di gravità così come descritti nell’art. 3 della legge: • la legge 104/1992 all’articolo 3 comma 1 descrive la situazione di “persona handicappata” come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". 7 OMS 17
Agevolazioni associate al riconoscimento di Handicap Articolo 3, Comma 1 L.104/1992 Maggior punteggio per le domande ATER Detrazioni fiscali per familiari a carico Detrazioni fiscali per spese mediche e di assistenza Agevolazioni acquisto autoveicolo proprio Insegnante di sostegno • la legge 104/1992 all’articolo 3 comma 3 definisce la connotazione di handicap grave "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Agevolazioni associate al riconoscimento di Handicap Articolo 3, Comma 3 L. 104/1992 Detrazioni fiscali per spese mediche e di assistenza Agevolazioni su veicoli e ausili Agevolazioni tariffarie comunali (IMU, TARI, Utenze…) Ricalcolo ISEE Accesso alle graduatorie per contributi regionali FAP (Fondo Autonomia Possibile) Servizio Sociale 18
Insegnante di sostegno Agevolazioni lavorative: Rispetto alla distanza della sede di lavoro dall’abitazione Rispetto agli orari di lavoro Tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore, oppure permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro 8 Permessi retribuiti a genitori di minori con Handicap grave FASCIA 0-3 ANNI Entro i primi tre anni di vita del bambino con riconoscimento di Handicap grave: la madre lavoratrice, o – in alternativa – il padre lavoratore, genitori anche di figli adottivi o affidatari, ha diritto in alternativa a: • Tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore. • Permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora al giorno in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. • Al prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. 8La materia dei permessi retribuiti è disciplinata dalle seguenti normative: Legge 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011 19
FASCIA 3-12 ANNI Tra i tre e i dodici anni di vita del bambino con riconoscimento di Handicap grave i genitori biologici o adottivi o affidatari non hanno più diritto al permesso orario. A loro spettano in alternativa: • Tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore • Il prolungamento del congedo parentale I genitori adottivi possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età del bambino. DAI 12 ANNI Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni all’ingresso in famiglia del minore spettano: • Tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore 20
Permessi lavorativi per chi assiste un familiare adulto con riconoscimento di handicap grave Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti e agli affini che assistono la persona disabile in situazione di gravità (che non sia ricoverata in istituto) spettano: • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. • Possibilità per il familiare convivente9 di chiedere sino a due anni, anche non continuativi, di aspettativa retribuita dal lavoro dipendente Contrassegno di parcheggio Il contrassegno di parcheggio per disabile 9 è un tagliando rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e autorizza i veicoli a servizi della persone disabili a circolare in zone a traffico limitato e a parcheggiare negli spazi riservati. Per ottenere il contrassegno per il parcheggio non è indispensabile avere un riconoscimento di invalidità civile o di handicap: il certificato medico necessario viene rilasciato dall’ambulatorio di sanità pubblica o medicina legale dell’AAS. In occasione della visita di invalidità civile, in ogni caso, viene regolarmente 9Art. 188 del Codice della Strada; art. 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e successive modifiche; art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151); DPR 503/1996 art. 12 comma 3; art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35 21
segnalato sul verbale il diritto a tale beneficio a mente dell’art. 381 del DPR 495/92. La persona in possesso di un verbale di invalidità civile, di handicap, di cecità o di sordità può richiedere il contrassegno in Comune portandovi il verbale di invalidità civile se questo contiene la seguente dicitura: • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 10 Tale indicazione deve essere anche segnalata per i non vedenti (ciechi, ciechi parziali e ipovedenti gravi), ovvero per le persone che hanno una visione non superiore ad 1/10 nell’occhio migliore. 11 La persona interessata al contrassegno, che non è in possesso di un verbale emesso da una Commissione medico legale può richiedere il contrassegno in Comune, previo certificato medico rilasciato dall’Ufficio medico legale della propria Azienda Sanitaria che attesti una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure di situazione di non vedente. Il certificato ha validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 10 Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 11 Art.4 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 22
N.B. Il contrassegno può essere rilasciato dal Comune anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro e prevede la consegna di 2 marche da bollo da € 16,00 oltre al certificato medico-legale rilasciato dall’AAS previo appuntamento. Nel caso di autorizzazione rilasciata a tempo determinato la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso questo periodo per un eventuale rinnovo è necessario richiedere ulteriore certificazione all’Ufficio medico-legale dell’Azienda sanitaria locale. Come richiedere la visita all’ufficio medico-legale se non si dispone dell’indicazione sul verbale di invalidità Dove andare Centri Territoriali di salute di Tarvisio, Ampezzo, Paluzza e Ovaro; Ospedale e Distretto sanitario di San Daniele del Friuli, Distretti sanitari di Gemona del Friuli, Tolmezzo, Codroipo. Documentazione Documento di identità in corso di richiesta validità. Documentazione sanitaria, relativa alla patologia o invalidità, comprovante l’impossibilità o la sensibile riduzione della deambulazione. Prenotazione Telefonando al numero 0434 223522 (CUP regionale) ai seguenti orari: da lunedì a venerdì: 7:30-18:00, il sabato: 8:00-12:00, oppure rivolgendosi allo sportello CUP 23
Requisiti sanitari per benefici fiscali (Vedasi anche le Linee Guida delle Agevolazioni fiscali per i Disabili dell’Agenzia delle Entrate del 2017) Menomazioni e riferimenti normativi contenuti nei verbali di Invalidità Civile, Handicap, Disabilità Menomazioni Invalido con grave limitazione motorie della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000). Menomazioni Affetto da handicap psichico o psichiche o mentale di gravità tale da avere mentali determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000). Menomazioni Soggetto non vedente ai fini delle sensoriali agevolazioni fiscali previste dall’art. 50 della legge 342/2000 (art. 1 comma 2 della legge 68/99) e art. 6 L.488/1999: cieco, cieco parziale ed ipovedente grave. Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali ex L.342/2000 e L.488/1999. In tutti i recenti verbali prodotti dalle Commissioni vengono indicate le situazioni che la legge tutela con gli sgravi fiscali previsti dalla normativa vigente; per i verbali antecedenti è possibile richiedere un CERTIFICATO INTEGRATIVO tramite l’Ufficio Invalidi. 24
COME PRESENTARE DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ AI SENSI DELLA L. 68/99 La richiesta di riconoscimento di invalidità civile, di handicap e/o di disabilità ai sensi della L. 68/99 va presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente, seguendo i passaggi di seguito elencati. 1. La certificazione del medico curante. Per prima cosa, il richiedente deve rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. Si tratta di un documento che riporta i dati anagrafici dell’interessato e le patologie invalidanti da cui egli è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Il certificato viene redatto su supporto informatico inviato telematicamente all’INPS. Il medico stampa una copia del certificato e la consegna all’interessato assieme a una ricevuta che riporta il numero del certificato che permetterà di abbinarlo alla domanda. La domanda va inoltrata entro 90 giorni dalla data del certificato. Dopo questo termine il certificato scade. 25
2. Presentazione della domanda abbinata al certificato medico. Il richiedente può inoltrare direttamente la domanda, se è in possesso di un proprio codice PIN rilasciato dall’INPS. In alternativa, l’interessato può rivolgersi gratuitamente a un Patronato per la compilazione e l’inoltro della domanda all’INPS, portando con sé la ricevuta con il numero del certificato medico. Si può trattare di una sola domanda (invalidità civile) o più domande (I.C., L.104, L.68), in base a quanto ha chiesto il medico nel certificato e soprattutto a quanto propone il soggetto richiedente. Le domande cadono automaticamente nelle agende informatiche predisposte dall’ASL per le visite (che avvengono indicativamente entro 3 mesi dalla domanda). 3. Convocazione a visita in Commissione medica. Il richiedente viene convocato a visita con lettera raccomandata che viene inviata al recapito indicato sulla domanda. A questa lettera segue (o precede) un SMS inviato al numero telefonico indicato sulla domanda. Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro breve (circa 15 giorni dalla presentazione della domanda). Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a presentarsi alla visita per gravi condizioni di salute, è possibile richiedere una visita a domicilio tramite il medico curante che redige telematicamente un certificato integrativo di intrasportabilità (tale 26
procedura può ovviamente essere attivata da subito attraverso il certificato introduttivo). Il richiedente viene invitato telefonicamente dalla Segreteria dell’ Ufficio Invalidi del Distretto Sanitario a far recapitare circa una settimana prima della visita copia degli accertamenti più recenti emessi da medici appartenenti a strutture pubbliche o convenzionate ed eventuali relazioni di supporto per la valutazione delle capacità lavorative residue e delle condizioni di svantaggio sociale o emarginazione rilasciata da operatori sociali o sociosanitari pubblici o convenzionati. Alla visita il richiedente deve portare con sé la carta d’identità in corso di validità e può essere accompagnato da un familiare, un operatore di riferimento e/o da un medico di fiducia. 4. La visita in Commissione medica. L’accertamento sanitario viene effettuato dalla Commissione medica dell’Azienda Sanitaria, che viene integrata dalla presenza di un operatore sociale e un medico specialista per le valutazioni relative all’Handicap (L. 104/1992) e alla Disabilità (L. 68/1999). La commissione redige il verbale di visita e lo invia in forma telematica all’INPS che ha il compito di verificarlo e può validarlo oppure disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta dell’invalido. Una volta convalidato dall’INPS il verbale definitivo viene inviato all’interessato a mezzo posta raccomandata (indicativamente due mesi dopo la visita). 27
5. Il risultato e la revisione. Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione. La revisione/verifica può essere disposta sia per l'invalidità civile sia per l'handicap, eccetto che nei casi di esonero. L'esonero da revisioni/verifiche viene concesso soltanto in presenza di patologie (gravi e stabilizzate) che sono state individuate con il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007. La visita di revisione è di competenza dell’INPS e viene attivata automaticamente alla data di scadenza indicata sul verbale con la convocazione a visita tramite lettera raccomandata inviata dall’Istituto. In tale occasione l’Istituto può mantenere o ridurre la percentuale di invalidità precedente, ma anche aumentarla in caso di aggravamento (art. 25 Legge 104/2014). In caso di necessità di visita domiciliare per la revisione è necessario seguire tempestivamente le indicazioni contenute nella lettera di convocazione, non far redigere il modello integrativo dal curante che è valido solo per attivare le visite domiciliari da parte delle commissioni ASL. 28
INDIRIZZI UTILI Uffici Invalidi Tolmezzo Info: 0433-488205 e 338-6489949 ore 9-12 Sportello: via Morgagni 18,Ospedale I° piano; aperto lunedì ore 9.00 – 12.00 Gemona del F. Info: 0432-989340 e 338-6489949 ore 9-12 Sportello: piazza Rodolone 2 (POS) ingresso Ambulatori; aperto giovedì ore 9.00-12.00 San Daniele del F. Info: 0432-949541 Lu-Me-Ve ore 9-12 Sportello: via Trento Trieste n. 33,Distretto sanitario (Palazzina Rosa) piano Terra; aperto mercoledì ore 9.00-12.00 Codroipo Info: 0432-909174 da Lun. a Ven. ore 9-12 Distretto Sanitario Sportello: Viale Duodo 82 Distretto sanitario p.Terra; aperto lunedì ore 10.00-12.00 Servizi Sociali dei Comuni Tolmezzo via Carnia Libera 1944, 29 3° Piano 0433 488841 Orario: apertura al pubblico presso Punti Salute Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it Gemona del F. Piazzetta Baldissera, 2 1° Piano 0432 989536 Orario: apertura al pubblico presso Comuni Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it San Daniele del F. Via Trento Trieste n. 33, (Palazzina Rosa) 1° Piano 0432 949550 - 0432 949562 Orario: aperto pubblico presso Comuni Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it Codroipo Piazza Giuseppe Garibaldi, 67 0432 824670 Orario consultabile su http://www.comune.codroipo.ud.it 29
Anagrafi sanitarie Tolmezzo Via Carnia Libera 1944, 29 0433 488858 Piano Terra (vicino alle Poste) 0433 488858 Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.00 giovedì anche 14.00-16.00 Gemona del F. piazza Rodolone, 2 POS 0432 989351 Ingresso Degenze Terzo Piano – scala C Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.00 giovedì anche 14.00-16.00 San Daniele del F. Viale Trento e Trieste, 2, 0432 949276 Fronte Ospedale Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-13.00 martedì anche 14.00-17.00 Codroipo Viale Duodo, 82 0432 909165 Secondo Piano Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 martedì anche 14.00-17.00 L’anagrafe sanitaria è l’ufficio del Distretto Sanitario ove si può effettuare la scelta del medico e far registrare sul sistema informatico variazioni anagrafiche ed esenzioni per patologia o per invalidità. 30
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