GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

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GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
     CONFRONTI DEI DOCENTI DELL’UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA

Attualmente la competenza disciplinare nei confronti dei docenti universitari è regolata dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c. d. “legge Gelmini”, pubblicata in G.U. n. 10 del 14 gennaio
2011 , suppl. ord. n. 11 ed entrata in vigore il 29 gennaio 2011) che all’art. 10 testualmente
dispone:

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da
professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase
istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio
opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar
luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio
di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il
ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione
alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la
rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di
centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla
ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il
regolare funzionamento. Il termine è altresì' sospeso, per non più di due volte e per un periodo
non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di
dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare
esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

Ambito soggettivo di applicazione
L’articolo 10 della legge 240/2010 opera un chiaro riferimento ai professori e ai ricercatori
universitari, risolvendo espressamente la questione dell’applicazione del regime disciplinare dei
docenti anche ai ricercatori.
Per quanto riguarda poi l’applicabilità della disciplina in esame ai docenti a contratto di cui
all’art. 25 DPR 382/1980 (oggi regolamentati dall’art. 23 della legge Gelmini) la dottrina si è
pronunciata in senso negativo, sulla base della natura non di ruolo del relativo rapporto di
lavoro.

Il collegio di disciplina
L’art. 10, comma 1, della legge Gelmini dispone: “Presso ogni università è istituito un collegio
di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da
ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo
statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere
in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel

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rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”.

A tale proposito, lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, (emanato con decreto rettorale 16
gennaio 2012 n. 19 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 dell’1 febbraio
2012), dispone all’art. 22:
“1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno,
nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre anni e il
cui mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del
contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà
composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al
ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori
associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.
3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo
quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera o) e, uditi il rettore o un suo delegato
nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall’avvio del procedimento,
trasmettendolo al consiglio di amministrazione.

Il collegio1 opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, che
comporta che un docente non possa essere giudicato da chi non rivesta una qualifica almeno
pari alla propria. Pertanto, come previsto dall’art. 22, comma 2, dello Statuto “in caso di
procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da
professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori
ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore
subentrerà uno dei professori ordinari supplenti”.

La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il collegio di disciplina si avvale del supporto amministrativo del servizio affari legali in staff
alla direzione amministrativa.

In ottemperanza al principio della terzietà dell’organo giudicante, qualora il docente cui sia
contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio,
convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro della collegio o sussistano altre
gravi ragioni di convenienza, il membro del collegio dovrà dichiarare la propria incompatibilità
ed essere sostituito.

Il procedimento
Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo, a carico di un docente, di una
sanzione disciplinare deve darne notizia al rettore per iscritto. La forma scritta è necessaria al
fine del decorso del termine assegnato dalla legge al rettore per il compimento degli atti di sua
competenza.

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   In attuazione di quanto previsto, in data 29 febbraio 2012, il Senato Accademico dello Iuav ha deliberato
all'unanimità      di    approvare       il    Collegio    di   Disciplina  con    la     seguente        composizione:
- Piercarlo Romagnoni, professore ordinario, in qualità di membro effettivo
- Anna Saetta, professore associato, in qualità di membro effettivo
- Francesca Gelli, ricercatore, in qualità di membro effettivo
- Giulio Ernesti, professore ordinario, in qualità di membro supplente
- Antonella Cecchi, professore ordinario, in qualità di membro supplente
Inoltre, con decreto rettorale rep. n. 141/2012, prot. n. 3487 del 5 marzo 2012, si è proceduto alla nomina dei
componenti del Collegio e alla determinazione del funzionamento dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
22 del nuovo Statuto. I mandati di cui al citato decreto rettorale decorrono dalla sua data (5 marzo 2012) e si
concludono il 5 marzo 2015. Pertanto, nell’imminenza della scadenza del collegio dalla carica, il collegio dovrà essere
rinominato.

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Qualora pervenga al rettore notizia di un comportamento, da parte di un docente dell’ateneo,
non conforme ai doveri disciplinari, bisogna operare una prima distinzione:

a)nell’ipotesi in cui il fatto possa dar luogo all’irrogazione di un provvedimento disciplinare
non superiore alla censura (che, ai sensi dell’art. 88, ancora vigente, del R.D. 31 agosto
1933, n. 1592, consiste in “una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per
irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da
ledere la dignità e l'onore del professore”) il rettore avvia tempestivamente la fase istruttoria e
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento e alla contestuale contestazione
dell’illecito disciplinare mediante lettera raccomandata a.r. (si suggerisce raccomandata 1 con
avviso di ricevimento) o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta entro il
termine di 5 giorni dal ricevimento della notizia del fatto, fissando un congruo termine per la
presentazione, da parte dell’interessato, delle proprie deduzioni nonché per la sua
convocazione (si suggerisce un termine non superiore a 10 giorni, al fine di permettere la il
rispetto del termine di conclusione del procedimento).

Al termine dell’istruttoria, udito il docente sottoposto all’azione disciplinare ed eventuali altri
interessati al procedimento, il rettore provvede, con proprio decreto, a disporre, entro 30
giorni dal ricevimento della notizia, l’archiviazione del procedimento disciplinare ovvero
l’irrogazione della censura.

Entro lo stesso termine il provvedimento del rettore deve anche essere comunicato al docente
interessato mediante lettera raccomandata a.r. (si suggerisce raccomandata 1 con avviso di
ricevimento) o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta.

Il provvedimento sarà poi trasmesso all’ufficio personale docente per essere inserito nel
fascicolo dell’interessato.

b) può invece trattarsi di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave
della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:
1. la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
2. la revocazione;
3. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
4. la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni2.

In tali casi il rettore comunica tempestivamente all’interessato l’avvio del procedimento,
indicando contestualmente:
    • le violazioni che gli vengono addebitate,3
    • il diritto di accedere agli atti che lo riguardano
    • l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia

Contestualmente, effettuata un’istruttoria preliminare, il rettore deve trasmettere gli atti del
procedimento al collegio di disciplina, formulando motivata proposta; la brevità dei termini per
tali adempimenti è dovuta alla circostanza che il collegio di disciplina ha solo trenta giorni
dall’avvio del procedimento, ex art. 22 dello Statuto Iuav, per trasmettere motivata proposta
al consiglio di amministrazione.

2
  Tali punizioni, ai sensi dell’art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, si applicano, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a ) grave insubordinazione;
b ) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c ) abituale irregolarità di condotta;
d ) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

3
  Infatti, dal momento che la legge non specifica se la contestazione degli addebiti di cui all’art. 89, comma 6 del r.d.
31 agosto 1933, n. 1592 – disposizione non abrogata – debba essere effettuata e, in caso affermativo, da quale
organo debba essere compiuta, si ritiene preferibile che sia la comunicazione rettorale di avvio del procedimento che la
successiva comunicazione del collegio di disciplina contengano la descrizione delle violazioni ascritte al docente.

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Il collegio di disciplina, non appena ricevuti gli atti e la motivata proposta da parte del rettore, è
tempestivamente convocato per l’esame e la valutazione dei documenti e della proposta.
E’ opportuno che, fin dalla sua prima riunione, esaminati gli atti e udito il rettore o un suo
delegato, il collegio provveda, con raccomandata a.r. o consegna in mani proprie all’interessato
con rilascio di ricevuta, alla convocazione a difesa del docente, indicando in modo puntuale i
comportamenti tenuti e la specificazione delle norme che si assumono violate.

Il collegio dovrà assegnare al docente un termine sufficientemente congruo (la legge non ne
specifica la durata) per predisporre la propria difesa. Nel fissare il predetto termine, si
tenga conto che il collegio di disciplina ha comunque solo trenta giorni dall’avvio del
procedimento – salvo eventuali ipotesi di sospensione del termine di cui si dirà in
seguito – per trasmettere motivata proposta al consiglio di amministrazione.

Il docente deve essere informato che, in sede di convocazione, potrà giovarsi dell’eventuale
assistenza di un difensore di fiducia.

All’interessato deve altresì essere comunicato che, se non intende presentarsi entro il termine
fissato per la convocazione, potrà inviare una memoria scritta; in ogni caso il collegio procederà
a espletare le proprie funzioni.
Se, nel termine indicato, l’interessato non si presenta, non produce memorie scritte e non
chiede un motivato rinvio, ciò comporterà la sua decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.

La convocazione deve contenere il nome del responsabile del procedimento istruttorio (il
Presidente del collegio di disciplina) nonché comunicare la possibilità di prendere visione o
estrarre copia di tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare presso l’ufficio indicato.

Il collegio di disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da
ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai
componenti del collegio, il docente interessato, il suo eventuale difensore e l’eventuale
segretario verbalizzante.
Nelle ipotesi in cui il collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l’audizione di eventuali
testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà
essere da essi sottoscritto.

Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di
istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento, di cui all’art. 10,
comma 5, legge 240/2010.
Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Il collegio ascolta le difese del docente sottoposto all’azione disciplinare, eventualmente
assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale. Quindi, valutata ogni risultanza
istruttoria, entro trenta giorni, decorrenti dell’avvio del procedimento, deve concludere i
propri lavori con la trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione, unitamente a un
parere (che la legge definisce vincolante) sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione
alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
Il parere deve essere ampiamente motivato in relazione a entrambi gli aspetti affrontati e potrà
indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l’archiviazione del
procedimento.

Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla
ricezione del parere da parte del collegio di disciplina, deve pertanto infliggere la sanzione
ovvero disporre l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso
dal collegio di disciplina.
Il consiglio dovrà quindi attenersi al parere del collegio di disciplina.
Il procedimento si estingue laddove la suddetta decisione non intervenga nel termine di
centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

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E’ opportuno che il consiglio di amministrazione indichi analiticamente gli atti del procedimento
esaminati, da considerarsi parte integrante della propria delibera. Il consiglio prenderà atto
della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina,
delibererà di irrogare la sanzione proposta o di disporre la proposta archiviazione del
procedimento disciplinare
A tal fine, il consiglio autorizzerà il direttore amministrativo ad adottare tutti i conseguenti
provvedimenti di competenza.

A tutela della riservatezza dell’interessato, si ritiene opportuno che il consiglio disponga che del
proprio verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del
docente interessato.

Entro i suddetti trenta giorni da quando il consiglio ha ricevuto gli atti, il provvedimento deve
essere comunicato al docente interessato, sempre con raccomandata a.r. o consegna in mani
proprie all’interessato con rilascio di ricevuta, precisando l’organo e il termine entro cui
proporre eventuale impugnazione (Tar Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza del
provvedimento).
Dell’adozione del provvedimento viene quindi data comunicazione agli uffici competenti.

La sanzione deve essere applicata tempestivamente. La legge non indica un termine massimo
entro cui applicare la sanzione. Tuttavia sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono
un’adozione tempestiva, pena la presunzione della rinuncia datoriale all’esercizio del potere
disciplinare.

Ipotesi di estinzione del procedimento e di sospensione dei termini del procedimento
disciplinare
Se la decisione del consiglio di amministrazione non interviene nel termine di centottanta giorni
dalla data di avvio del procedimento stesso, il procedimento si estingue (art. 10, comma 5 l.
240/2010).
L’art. 10 della legge Gelmini, sempre al comma 5, prevede alcune ipotesi di sospensione dei
termini del procedimento.
Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di
amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello
stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più
di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna
sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi
istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18
Il CUN è escluso dalla procedura disciplinare, che ha dunque carattere esclusivamente locale,
senza possibilità di appello a organi sovraordinati, fatta eccezione naturalmente per la
possibilità di impugnazione avanti il giudice amministrativo.

La tutela della riservatezza dell’interessato
Allo scopo di tutelare la riservatezza del docente interessato, sarà buona norma che tutte le
comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, siano registrate con la
forma del protocollo particolare, senza la scansione del documento su Titulus.
Come sopra detto, per quanto riguarda la pubblicazione della delibera del consiglio di
amministrazione che conclude il procedimento, si suggerisce che siano pubblicati solo il titolo e
il dispositivo, omettendo il nominativo del docente interessato.

La garanzia della ricezione delle comunicazioni
A garanzia del rispetto dei termini procedurali, si ritiene opportuno trasmettere ogni
comunicazione al docente con raccomandata1 (consegna in giornata) con ricevuta di ritorno
ovvero tramite consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta .
Analisi delle singole sanzioni
L’art. 10, comma 2 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 continua a prevedere l’applicabilità al
personale docente universitario delle sanzioni “previste dall'articolo 87 del testo unico delle

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leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592”; il rinvio
normativo è da ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni, come gli artt.
88 e 89 del r.d. 1592 del 1933, che precisano in che cosa consistano le sanzioni indicate
dall’art. 87. Continuano pertanto ad applicarsi nei confronti del personale docente universitario,
“secondo la gravità delle mancanze” (art. 87 r.d. 1592 del 1933), le seguenti sanzioni:

1) la censura, definita dall’art. 88, 1° comma del r.d. 1592 del 1933 come una “dichiarazione
di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano
grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore”;

2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, applicabile “secondo i
casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale
mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che
comunque ledano la dignità o l'onore del professore” (art. 89, 1° comma del r.d. 1592 del
1933); l’applicazione della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio importa,
oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da
quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua
durata; il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari
essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria (art. 89, 2° comma
del r.d. 1592 del 1933, come, da ultimo, modificato dall'art. 5 della l. 16 gennaio 2006, n. 18).

Nonostante la mancanza, nel testo dell’art. 12, comma 2 della legge 18 marzo 1958, n. 311-,
norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, di un rinvio espresso, la
giurisprudenza ha ritenuto l’applicabilità ai provvedimenti di sospensione dal servizio dei
docenti universitari dell’assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli
assegni per carichi di famiglia di cui dall’art. 82 del t.u. n. 3 del 1957; si tratta infatti di una di
quelle norme caratterizzate da una evidente ratio di garanzia del dipendente sottoposto a
procedimento disciplinare che, per giurisprudenza consolidata, sono applicabili in ogni caso,
anche in mancanza di un richiamo espresso.

3) le sanzioni espulsive della revocazione e della destituzione senza perdita del
diritto a pensione o ad assegni applicabili alle stesse mancanze già indicate per
l’applicazione della sanzione più lieve della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (e cioè nei
casi di grave insubordinazione; abituale mancanza ai doveri di ufficio; abituale irregolarità di
condotta; atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore), ma
naturalmente per le ipotesi di maggiore gravità.

L’art. 87 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 contemplava poi una sanzione di maggiore gravità
costituita dalla destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Tuttavia, come
rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tale sanzione non può più applicarsi in seguito
all’abrogazione, operata dall’art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, “Abrogazione di norme
che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di
altro Ente pubblico”, di tutte le “disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di
provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato
o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno
od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza”.

In generale, nei procedimenti disciplinari a carico del personale docente universitario, si
applicano naturalmente i principi generali di proporzionalità, gradualità sanzionatoria (peraltro
espressamente richiamato dalla previsione dell’art. 87, 1° comma del r.d. 1592 del 1933 che
prevede l’applicazione delle diverse sanzioni disciplinari, “secondo la gravità delle mancanze”)
e colpevolezza, come spesso affermato dalla giurisprudenza.

La sospensione cautelare dei docenti universitari.
L’art. 90 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 dispone: “ove la gravità dei fatti lo richieda, il
Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a

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tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare
procedimento disciplinare”).
La competenza a disporre tale sospensione spetta al rettore.
In particolare, la fattispecie prevista dall’art. 90 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 riguarda la
sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare.

Invece la sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale continua a essere
disciplinata dalle previsioni del t.u. n. 3 del 1957, richiamate dall’art. 12, comma 2, della l. 18
marzo 1958, n. 311 e dalla normativa specifica in materia applicabile a tutti i pubblici
dipendenti (e pertanto anche ai professori universitari).

Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare.
La nuova previsione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240, non affronta in alcun modo il
problema dei rapporti tra giudizio penale e disciplinare;
Al riguardo, la dottrina ha ritenuto che nei procedimenti in questione trovi senz’altro
applicazione la c.d. “pregiudiziale penale” e cioè l’obbligo di sospensione previsto dall’art. 117
del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 che precisa che “qualora per il fatto addebitato all'impiegato
sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al
termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”.
Pertanto, il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell’avvio del procedimento penale a
carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere
ripreso entro i termini di legge da quando l’amministrazione abbia avuto notizia della sentenza
definitiva.

In relazione poi all’efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio disciplinare, deve
sicuramente trovare applicazione la previsione dell’art. 653 del c.p.p. (come modificata dall’art.
1 della l. 27 marzo 2001, n. 97), che detta i seguenti principi fondamentali:

1) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso
(art.653, 1° comma c.p.p.);

2) la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso (art. 653, comma 1 bis c.p.p.).

rapporti con il codice etico dell’Università Iuav di Venezia
Il codice etico dell’Università Iuav di Venezia si applica anche ai docenti, in quanto membri
della comunità universitaria.
Il codice non si sovrappone né sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e
obblighi dei docenti, ma ne costituisce ulteriore complemento.
Laddove la violazione del codice etico costituisca anche violazione di una norma disciplinare, si
applicano le norme che regolano i procedimenti disciplinari.
Nell’ipotesi in cui, invece, la violazione del codice etico non costituisca anche infrazione
disciplinare, nel principio del contraddittorio, l’accertamento della violazione e la decisione in
merito all’irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore, che
potrà essere coadiuvato, nel relativo procedimento, dalla commissione di garanzia di cui all’art.
18 del codice etico, nominata dal Senato Accademico.

Funzioni di monitoraggio dell’Ispettorato della funzione pubblica
L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. l65, e' tenuto ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio

                                                                                                 7
dell'azione disciplinare. A tal fine, come specifica la direttiva 6 dicembre 2007, n. 8 del
ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al punto 6, tutte le
amministrazioni destinatarie della direttiva 6 dicembre 2007, n. 8, tra le quali rientrano anche
le    università,     sono     tenute     a    inviare    all'indirizzo di     posta     elettronica
ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti
degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse
al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il
successivo esito del procedimento.
Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la
funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica,
appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del
dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare individuare
sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni
ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine può
giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato
in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato.

                                                                                                   8
SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L’APPLICAZIONE
     DELLA CENSURA EX ART. 87, COMMA 1, N. 1) DEL R.D. 1592 DEL 1933

ORGANO           ADEMPIMENTI                             TERMINE

rettore          comunicazione di avvio del              tempestivamente (termine
                 procedimento all’interessato con        suggerito: massimo entro 5 giorni
                 contestazione degli addebiti e          dalla notizia del fatto)
                 convocazione a difesa del docente
                 con termine a difesa di 10 giorni dal
                 ricevimento della convocazione

rettore          audizione dell’interessato              nel termine indicato nella
                                                         convocazione a difesa, dopo almeno
                                                         10 giorni dal ricevimento della stessa
                                                         da parte dell’interessato

rettore          eventuale acquisizione altre prove      se possibile, contestualmente
                                                         all’audizione dell’interessato

rettore          chiusura istruttoria ed emanazione      30 giorni dal ricevimento della
                 decreto rettorale di irrogazione        notizia
                 censura o di archiviazione

rettore          comunicazione all’interessato           30 giorni dal ricevimento della
                 dell’irrogazione della sanzione o       notizia
                 dell’archiviazione

direttore        comunicazione eventuale sanzione        tempestivamente
amministrativo   alle strutture amministrative
                 competenti per adozione
                 provvedimenti conseguenti

                                                                                                  9
SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L’APPLICAZIONE
  DELLE SANZIONI EX ART. 87, COMMA 1, NN. 2, 3 E 4 DEL R.D. 1592 DEL 1933

ORGANO                   ADEMPIMENTI                             TERMINE

rettore                  previa istruttoria preliminare,         tempestivamente
                         comunicazione di avvio del
                         procedimento all’interessato con
                         contestazione degli addebiti

rettore                  trasmissione atti al collegio di        contestualmente alla comunicazione
                         disciplina con motivata proposta        di avvio del procedimento

collegio di disciplina   istruttoria preliminare e audizione     non appena ricevuti gli atti dal
                         rettore o suo delegato                  rettore

collegio di disciplina   contestazione addebiti con              tempestivamente
                         contestuale convocazione a difesa
                         del docente con termine a difesa di
                         10 giorni dal ricevimento della
                         convocazione

collegio di disciplina   audizione dell’interessato              nel termine indicato nella
                                                                 convocazione a difesa, dopo almeno
                                                                 10 giorni dal ricevimento della stessa
                                                                 da parte dell’interessato

collegio di disciplina   eventuale acquisizione altre prove      se possibile, contestualmente
                                                                 all’audizione dell’interessato

collegio di disciplina   chiusura istruttoria con trasmissione   30 giorni dall’avvio del procedimento
                         motivato parere a consiglio di          (salvo eventuali sospensioni dello
                         amministrazione                         stesso ai sensi dell’art. 10, comma
                                                                 5, legge 240/2010)

consiglio di             deliberazione conforme al parere        30 giorni dalla ricezione degli atti da
amministrazione senza    vincolante del collegio di disciplina   parte del collegio di disciplina
rappresentanza
studentesca

rettore                  comunicazione all’interessato           30 giorni da quando il consiglio di
                         dell’irrogazione della sanzione o       amministrazione riceve atti da parte
                         dell’archiviazione                      del collegio di disciplina

direttore                comunicazione eventuale sanzione        tempestivamente
amministrativo           alle strutture amministrative
                         competenti per adozione
                         provvedimenti conseguenti

                                                                                                           10
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