GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
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GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI DELL’UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA Attualmente la competenza disciplinare nei confronti dei docenti universitari è regolata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c. d. “legge Gelmini”, pubblicata in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 , suppl. ord. n. 11 ed entrata in vigore il 29 gennaio 2011) che all’art. 10 testualmente dispone: 1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì' sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18. Ambito soggettivo di applicazione L’articolo 10 della legge 240/2010 opera un chiaro riferimento ai professori e ai ricercatori universitari, risolvendo espressamente la questione dell’applicazione del regime disciplinare dei docenti anche ai ricercatori. Per quanto riguarda poi l’applicabilità della disciplina in esame ai docenti a contratto di cui all’art. 25 DPR 382/1980 (oggi regolamentati dall’art. 23 della legge Gelmini) la dottrina si è pronunciata in senso negativo, sulla base della natura non di ruolo del relativo rapporto di lavoro. Il collegio di disciplina L’art. 10, comma 1, della legge Gelmini dispone: “Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel 1
rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”. A tale proposito, lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, (emanato con decreto rettorale 16 gennaio 2012 n. 19 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 dell’1 febbraio 2012), dispone all’art. 22: “1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. 2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti. 3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera o) e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione. Il collegio1 opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, che comporta che un docente non possa essere giudicato da chi non rivesta una qualifica almeno pari alla propria. Pertanto, come previsto dall’art. 22, comma 2, dello Statuto “in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti”. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Il collegio di disciplina si avvale del supporto amministrativo del servizio affari legali in staff alla direzione amministrativa. In ottemperanza al principio della terzietà dell’organo giudicante, qualora il docente cui sia contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro della collegio o sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il membro del collegio dovrà dichiarare la propria incompatibilità ed essere sostituito. Il procedimento Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo, a carico di un docente, di una sanzione disciplinare deve darne notizia al rettore per iscritto. La forma scritta è necessaria al fine del decorso del termine assegnato dalla legge al rettore per il compimento degli atti di sua competenza. 1 In attuazione di quanto previsto, in data 29 febbraio 2012, il Senato Accademico dello Iuav ha deliberato all'unanimità di approvare il Collegio di Disciplina con la seguente composizione: - Piercarlo Romagnoni, professore ordinario, in qualità di membro effettivo - Anna Saetta, professore associato, in qualità di membro effettivo - Francesca Gelli, ricercatore, in qualità di membro effettivo - Giulio Ernesti, professore ordinario, in qualità di membro supplente - Antonella Cecchi, professore ordinario, in qualità di membro supplente Inoltre, con decreto rettorale rep. n. 141/2012, prot. n. 3487 del 5 marzo 2012, si è proceduto alla nomina dei componenti del Collegio e alla determinazione del funzionamento dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del nuovo Statuto. I mandati di cui al citato decreto rettorale decorrono dalla sua data (5 marzo 2012) e si concludono il 5 marzo 2015. Pertanto, nell’imminenza della scadenza del collegio dalla carica, il collegio dovrà essere rinominato. 2
Qualora pervenga al rettore notizia di un comportamento, da parte di un docente dell’ateneo, non conforme ai doveri disciplinari, bisogna operare una prima distinzione: a)nell’ipotesi in cui il fatto possa dar luogo all’irrogazione di un provvedimento disciplinare non superiore alla censura (che, ai sensi dell’art. 88, ancora vigente, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, consiste in “una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore”) il rettore avvia tempestivamente la fase istruttoria e provvede alla comunicazione di avvio del procedimento e alla contestuale contestazione dell’illecito disciplinare mediante lettera raccomandata a.r. (si suggerisce raccomandata 1 con avviso di ricevimento) o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della notizia del fatto, fissando un congruo termine per la presentazione, da parte dell’interessato, delle proprie deduzioni nonché per la sua convocazione (si suggerisce un termine non superiore a 10 giorni, al fine di permettere la il rispetto del termine di conclusione del procedimento). Al termine dell’istruttoria, udito il docente sottoposto all’azione disciplinare ed eventuali altri interessati al procedimento, il rettore provvede, con proprio decreto, a disporre, entro 30 giorni dal ricevimento della notizia, l’archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l’irrogazione della censura. Entro lo stesso termine il provvedimento del rettore deve anche essere comunicato al docente interessato mediante lettera raccomandata a.r. (si suggerisce raccomandata 1 con avviso di ricevimento) o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta. Il provvedimento sarà poi trasmesso all’ufficio personale docente per essere inserito nel fascicolo dell’interessato. b) può invece trattarsi di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè: 1. la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 2. la revocazione; 3. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 4. la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni2. In tali casi il rettore comunica tempestivamente all’interessato l’avvio del procedimento, indicando contestualmente: • le violazioni che gli vengono addebitate,3 • il diritto di accedere agli atti che lo riguardano • l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia Contestualmente, effettuata un’istruttoria preliminare, il rettore deve trasmettere gli atti del procedimento al collegio di disciplina, formulando motivata proposta; la brevità dei termini per tali adempimenti è dovuta alla circostanza che il collegio di disciplina ha solo trenta giorni dall’avvio del procedimento, ex art. 22 dello Statuto Iuav, per trasmettere motivata proposta al consiglio di amministrazione. 2 Tali punizioni, ai sensi dell’art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a ) grave insubordinazione; b ) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c ) abituale irregolarità di condotta; d ) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore. 3 Infatti, dal momento che la legge non specifica se la contestazione degli addebiti di cui all’art. 89, comma 6 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 – disposizione non abrogata – debba essere effettuata e, in caso affermativo, da quale organo debba essere compiuta, si ritiene preferibile che sia la comunicazione rettorale di avvio del procedimento che la successiva comunicazione del collegio di disciplina contengano la descrizione delle violazioni ascritte al docente. 3
Il collegio di disciplina, non appena ricevuti gli atti e la motivata proposta da parte del rettore, è tempestivamente convocato per l’esame e la valutazione dei documenti e della proposta. E’ opportuno che, fin dalla sua prima riunione, esaminati gli atti e udito il rettore o un suo delegato, il collegio provveda, con raccomandata a.r. o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta, alla convocazione a difesa del docente, indicando in modo puntuale i comportamenti tenuti e la specificazione delle norme che si assumono violate. Il collegio dovrà assegnare al docente un termine sufficientemente congruo (la legge non ne specifica la durata) per predisporre la propria difesa. Nel fissare il predetto termine, si tenga conto che il collegio di disciplina ha comunque solo trenta giorni dall’avvio del procedimento – salvo eventuali ipotesi di sospensione del termine di cui si dirà in seguito – per trasmettere motivata proposta al consiglio di amministrazione. Il docente deve essere informato che, in sede di convocazione, potrà giovarsi dell’eventuale assistenza di un difensore di fiducia. All’interessato deve altresì essere comunicato che, se non intende presentarsi entro il termine fissato per la convocazione, potrà inviare una memoria scritta; in ogni caso il collegio procederà a espletare le proprie funzioni. Se, nel termine indicato, l’interessato non si presenta, non produce memorie scritte e non chiede un motivato rinvio, ciò comporterà la sua decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. La convocazione deve contenere il nome del responsabile del procedimento istruttorio (il Presidente del collegio di disciplina) nonché comunicare la possibilità di prendere visione o estrarre copia di tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare presso l’ufficio indicato. Il collegio di disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai componenti del collegio, il docente interessato, il suo eventuale difensore e l’eventuale segretario verbalizzante. Nelle ipotesi in cui il collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l’audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere da essi sottoscritto. Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento, di cui all’art. 10, comma 5, legge 240/2010. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. Il collegio ascolta le difese del docente sottoposto all’azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale. Quindi, valutata ogni risultanza istruttoria, entro trenta giorni, decorrenti dell’avvio del procedimento, deve concludere i propri lavori con la trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione, unitamente a un parere (che la legge definisce vincolante) sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere deve essere ampiamente motivato in relazione a entrambi gli aspetti affrontati e potrà indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l’archiviazione del procedimento. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del collegio di disciplina, deve pertanto infliggere la sanzione ovvero disporre l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. Il consiglio dovrà quindi attenersi al parere del collegio di disciplina. Il procedimento si estingue laddove la suddetta decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. 4
E’ opportuno che il consiglio di amministrazione indichi analiticamente gli atti del procedimento esaminati, da considerarsi parte integrante della propria delibera. Il consiglio prenderà atto della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, delibererà di irrogare la sanzione proposta o di disporre la proposta archiviazione del procedimento disciplinare A tal fine, il consiglio autorizzerà il direttore amministrativo ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza. A tutela della riservatezza dell’interessato, si ritiene opportuno che il consiglio disponga che del proprio verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del docente interessato. Entro i suddetti trenta giorni da quando il consiglio ha ricevuto gli atti, il provvedimento deve essere comunicato al docente interessato, sempre con raccomandata a.r. o consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta, precisando l’organo e il termine entro cui proporre eventuale impugnazione (Tar Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento). Dell’adozione del provvedimento viene quindi data comunicazione agli uffici competenti. La sanzione deve essere applicata tempestivamente. La legge non indica un termine massimo entro cui applicare la sanzione. Tuttavia sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono un’adozione tempestiva, pena la presunzione della rinuncia datoriale all’esercizio del potere disciplinare. Ipotesi di estinzione del procedimento e di sospensione dei termini del procedimento disciplinare Se la decisione del consiglio di amministrazione non interviene nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso, il procedimento si estingue (art. 10, comma 5 l. 240/2010). L’art. 10 della legge Gelmini, sempre al comma 5, prevede alcune ipotesi di sospensione dei termini del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 Il CUN è escluso dalla procedura disciplinare, che ha dunque carattere esclusivamente locale, senza possibilità di appello a organi sovraordinati, fatta eccezione naturalmente per la possibilità di impugnazione avanti il giudice amministrativo. La tutela della riservatezza dell’interessato Allo scopo di tutelare la riservatezza del docente interessato, sarà buona norma che tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, siano registrate con la forma del protocollo particolare, senza la scansione del documento su Titulus. Come sopra detto, per quanto riguarda la pubblicazione della delibera del consiglio di amministrazione che conclude il procedimento, si suggerisce che siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del docente interessato. La garanzia della ricezione delle comunicazioni A garanzia del rispetto dei termini procedurali, si ritiene opportuno trasmettere ogni comunicazione al docente con raccomandata1 (consegna in giornata) con ricevuta di ritorno ovvero tramite consegna in mani proprie all’interessato con rilascio di ricevuta . Analisi delle singole sanzioni L’art. 10, comma 2 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 continua a prevedere l’applicabilità al personale docente universitario delle sanzioni “previste dall'articolo 87 del testo unico delle 5
leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592”; il rinvio normativo è da ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni, come gli artt. 88 e 89 del r.d. 1592 del 1933, che precisano in che cosa consistano le sanzioni indicate dall’art. 87. Continuano pertanto ad applicarsi nei confronti del personale docente universitario, “secondo la gravità delle mancanze” (art. 87 r.d. 1592 del 1933), le seguenti sanzioni: 1) la censura, definita dall’art. 88, 1° comma del r.d. 1592 del 1933 come una “dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore”; 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, applicabile “secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore” (art. 89, 1° comma del r.d. 1592 del 1933); l’applicazione della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata; il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria (art. 89, 2° comma del r.d. 1592 del 1933, come, da ultimo, modificato dall'art. 5 della l. 16 gennaio 2006, n. 18). Nonostante la mancanza, nel testo dell’art. 12, comma 2 della legge 18 marzo 1958, n. 311-, norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, di un rinvio espresso, la giurisprudenza ha ritenuto l’applicabilità ai provvedimenti di sospensione dal servizio dei docenti universitari dell’assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia di cui dall’art. 82 del t.u. n. 3 del 1957; si tratta infatti di una di quelle norme caratterizzate da una evidente ratio di garanzia del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare che, per giurisprudenza consolidata, sono applicabili in ogni caso, anche in mancanza di un richiamo espresso. 3) le sanzioni espulsive della revocazione e della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni applicabili alle stesse mancanze già indicate per l’applicazione della sanzione più lieve della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (e cioè nei casi di grave insubordinazione; abituale mancanza ai doveri di ufficio; abituale irregolarità di condotta; atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore), ma naturalmente per le ipotesi di maggiore gravità. L’art. 87 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 contemplava poi una sanzione di maggiore gravità costituita dalla destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Tuttavia, come rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tale sanzione non può più applicarsi in seguito all’abrogazione, operata dall’art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, “Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico”, di tutte le “disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza”. In generale, nei procedimenti disciplinari a carico del personale docente universitario, si applicano naturalmente i principi generali di proporzionalità, gradualità sanzionatoria (peraltro espressamente richiamato dalla previsione dell’art. 87, 1° comma del r.d. 1592 del 1933 che prevede l’applicazione delle diverse sanzioni disciplinari, “secondo la gravità delle mancanze”) e colpevolezza, come spesso affermato dalla giurisprudenza. La sospensione cautelare dei docenti universitari. L’art. 90 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 dispone: “ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a 6
tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare”). La competenza a disporre tale sospensione spetta al rettore. In particolare, la fattispecie prevista dall’art. 90 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 riguarda la sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare. Invece la sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale continua a essere disciplinata dalle previsioni del t.u. n. 3 del 1957, richiamate dall’art. 12, comma 2, della l. 18 marzo 1958, n. 311 e dalla normativa specifica in materia applicabile a tutti i pubblici dipendenti (e pertanto anche ai professori universitari). Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare. La nuova previsione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240, non affronta in alcun modo il problema dei rapporti tra giudizio penale e disciplinare; Al riguardo, la dottrina ha ritenuto che nei procedimenti in questione trovi senz’altro applicazione la c.d. “pregiudiziale penale” e cioè l’obbligo di sospensione previsto dall’art. 117 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 che precisa che “qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”. Pertanto, il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell’avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l’amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva. In relazione poi all’efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio disciplinare, deve sicuramente trovare applicazione la previsione dell’art. 653 del c.p.p. (come modificata dall’art. 1 della l. 27 marzo 2001, n. 97), che detta i seguenti principi fondamentali: 1) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso (art.653, 1° comma c.p.p.); 2) la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 653, comma 1 bis c.p.p.). rapporti con il codice etico dell’Università Iuav di Venezia Il codice etico dell’Università Iuav di Venezia si applica anche ai docenti, in quanto membri della comunità universitaria. Il codice non si sovrappone né sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi dei docenti, ma ne costituisce ulteriore complemento. Laddove la violazione del codice etico costituisca anche violazione di una norma disciplinare, si applicano le norme che regolano i procedimenti disciplinari. Nell’ipotesi in cui, invece, la violazione del codice etico non costituisca anche infrazione disciplinare, nel principio del contraddittorio, l’accertamento della violazione e la decisione in merito all’irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore, che potrà essere coadiuvato, nel relativo procedimento, dalla commissione di garanzia di cui all’art. 18 del codice etico, nominata dal Senato Accademico. Funzioni di monitoraggio dell’Ispettorato della funzione pubblica L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, e' tenuto ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio 7
dell'azione disciplinare. A tal fine, come specifica la direttiva 6 dicembre 2007, n. 8 del ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al punto 6, tutte le amministrazioni destinatarie della direttiva 6 dicembre 2007, n. 8, tra le quali rientrano anche le università, sono tenute a inviare all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento. Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica, appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine può giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato. 8
SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L’APPLICAZIONE DELLA CENSURA EX ART. 87, COMMA 1, N. 1) DEL R.D. 1592 DEL 1933 ORGANO ADEMPIMENTI TERMINE rettore comunicazione di avvio del tempestivamente (termine procedimento all’interessato con suggerito: massimo entro 5 giorni contestazione degli addebiti e dalla notizia del fatto) convocazione a difesa del docente con termine a difesa di 10 giorni dal ricevimento della convocazione rettore audizione dell’interessato nel termine indicato nella convocazione a difesa, dopo almeno 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’interessato rettore eventuale acquisizione altre prove se possibile, contestualmente all’audizione dell’interessato rettore chiusura istruttoria ed emanazione 30 giorni dal ricevimento della decreto rettorale di irrogazione notizia censura o di archiviazione rettore comunicazione all’interessato 30 giorni dal ricevimento della dell’irrogazione della sanzione o notizia dell’archiviazione direttore comunicazione eventuale sanzione tempestivamente amministrativo alle strutture amministrative competenti per adozione provvedimenti conseguenti 9
SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI EX ART. 87, COMMA 1, NN. 2, 3 E 4 DEL R.D. 1592 DEL 1933 ORGANO ADEMPIMENTI TERMINE rettore previa istruttoria preliminare, tempestivamente comunicazione di avvio del procedimento all’interessato con contestazione degli addebiti rettore trasmissione atti al collegio di contestualmente alla comunicazione disciplina con motivata proposta di avvio del procedimento collegio di disciplina istruttoria preliminare e audizione non appena ricevuti gli atti dal rettore o suo delegato rettore collegio di disciplina contestazione addebiti con tempestivamente contestuale convocazione a difesa del docente con termine a difesa di 10 giorni dal ricevimento della convocazione collegio di disciplina audizione dell’interessato nel termine indicato nella convocazione a difesa, dopo almeno 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’interessato collegio di disciplina eventuale acquisizione altre prove se possibile, contestualmente all’audizione dell’interessato collegio di disciplina chiusura istruttoria con trasmissione 30 giorni dall’avvio del procedimento motivato parere a consiglio di (salvo eventuali sospensioni dello amministrazione stesso ai sensi dell’art. 10, comma 5, legge 240/2010) consiglio di deliberazione conforme al parere 30 giorni dalla ricezione degli atti da amministrazione senza vincolante del collegio di disciplina parte del collegio di disciplina rappresentanza studentesca rettore comunicazione all’interessato 30 giorni da quando il consiglio di dell’irrogazione della sanzione o amministrazione riceve atti da parte dell’archiviazione del collegio di disciplina direttore comunicazione eventuale sanzione tempestivamente amministrativo alle strutture amministrative competenti per adozione provvedimenti conseguenti 10
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