Novità fiscali Luglio e Agosto 2016 - Settembre 2016

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Novità fiscali
Luglio e Agosto 2016

Settembre 2016
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                “Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono
                                                                                     accordate a ogni individuo”
                                                                                                     - A. Einstein

IRES/IRPEF
1.     Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2016 – D.M. 27 giugno 2016
2.     Credito di imposta mezzogiorno: istruzioni e modalità di utilizzo (Circ. n.
       34/E/2016)
3.     Controlled Foreign Companies – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n.
       35/E/2016)
4.     Patent box: definito termine per presentare/integrare le istanze di ruling (Provv.
       n. 101754/2016)
5.     Chiariti dubbi su cumulabilità e modalità di calcolo del credito di imposta ricerca e
       sviluppo (Ris. n. 66/E/2016)
6.     Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato con fusione per
       incorporazione (Ris. n. 69/E/2016)
7.     Cumulabilità della “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai “conti
       energia” (Ris. n. 58/E/2016)
8.     Dichiarazione integrativa “a favore”: le S.U. si pronunciano sui termini di
       presentazione (Cass. S.U. n. 13378/2016)
9.     Il raddoppio dei termini opera sulla pretesa fiscale originaria (Cass. sent. n.
       13483/2016)
10.    Impugnabile il rifiuto tacito ad un’istanza di recupero di un’agevolazione fiscale
       (Cass. sent. n. 13394/2016)

IVA
11.     Chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA
        (Circ. n. 33/E/2016)
12.     Regime speciale MOSS: competenza attività istruttoria e di controllo (Provv. n.
        118987/2016)
13.     Fattura elettronica tra privati: disponibile l’applicazione per la trasmissione e la
        conservazione
14.     Diritto alla detrazione negato per mancanza dei requisiti formali (CGUE – causa
        C-332/15)

VARIE
15.   Legge europea 2015/2016 –misure fiscali
16.   Trasmissione dei dati di dettaglio del canone RAI (Provv. n. 105181/2016)
17.   Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo a seguito di
      PVC (Provv. n. 112072/2016)

AIUTI DI STATO
18.    Registro unico sugli aiuti di Stato
19.    Decisione sul tax ruling di Apple

INTERNAZIONALE
20.   Aggiornato l’elenco dei Paesi white listed (D.M. 9 agosto 2016)

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

21.    Pubblicata direttiva ATA
22.    Firmato accordo UE e Monaco su trasparenza e scambio di informazioni
23.    UE – Consultazione pubblica per equiparazione aliquote IVA su pubblicazioni
       digitali

ATTIVITA’ DELL’AREA
24.    Principi Contabili
25.    Incontro con Agenzia delle Entrate su Adempimento Collaborativo

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                 IRES/IRPEF
                 1. Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2016 – D.M.
                    27 giugno 2016
D.M. 27 giugno
                 In attuazione dell’art. 1, comma 129, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità
2016             2016), il Decreto interministeriale del 27 giugno 2016, emanato dal Ministero
                 dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo
                 Economico e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, ha
                 disposto l’estensione al 2016 della facoltà per imprenditori e professionisti di
                 compensare debiti iscritti a ruolo con crediti vantati nei confronti della Pubblica
                 Amministrazione.

                 L’art. 1, comma 129, Legge di Stabilità 2016 demandava ad un apposito
                 Decreto ministeriale l’efficacia della compensazione tra cartelle esattoriali
                 notificate entro il 31 dicembre 2015 e crediti vantati da imprese e professionisti
                 verso la P.A.
                 Tale modalità di utilizzo del credito ammessa ai sensi dell’art. 28-quater del
                 D.P.R. 602/1973, e in precedenza valida fino al 31 dicembre 2014, con il
                 provvedimento in esame, è stata resa operativa, anche per il 2016. In altri
                 termini, è stato compiuto un allungamento del termine di notifica delle cartelle
                 esattoriali che possono accedere alla compensazione.

                 Le modalità per poter usufruire della compensazione sono le stesse previste
                 dal D.M. del 24 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014
                 (recante la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali). Pertanto,
                 la compensazione può operare, alle seguenti condizioni:
                     - i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. devono essere non
                       prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
                     - i crediti devono essere certificati mediante la piattaforma elettronica
                       messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M.
                       22 maggio 2012 e D.M. 25 giugno 2012). L’Amministrazione debitrice,
                       ricevuta l’istanza del creditore, provvede, entro 60 giorni, a certificare
                       che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ovvero a rilevare
                       l’insussistenza o l’inesigibilità, totale o parziale, di quello. In caso di
                       inerzia dell’Amministrazione, è possibile nominare un commissario ad
                       acta;
                     - il credito vantato nei confronti della P.A: deve essere pari o superiore
                       alla somma iscritta a ruolo.

                 Ottenuta la certificazione, l’impresa (o il professionista) provvede a presentarla
                 al competente Agente della riscossione, al fine di richiedere la compensazione
                 totale o parziale del proprio credito con una cartella esattoriale emessa.
                 Qualora la verifica operata dall’Agente della riscossione sui contenuti della
                 certificazione prodotta abbia esito positivo, entro 10 giorni dalla richiesta,
                 l’Agente rilascia l’attestazione di avvenuta compensazione ed il debito del

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                    contribuente si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito
                    certificato; nell’ipotesi in cui l’Ente pubblico, che ha direttamente beneficiato
                    della prestazione del contribuente, non versi a quest’ultimo l’importo certificato
                    entro 60 giorni dal termine indicato, l’Agente della riscossione può procedere
                    alla riscossione coattiva.

                    Le somme iscritte a ruolo, idonee a compensare i crediti vantati verso la P.A.
                    sono i tributi erariali, regionali e locali; i contributi previdenziali ed assistenziali;
                    i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
                    professionali; le entrate spettanti all’Amministrazione che abbia rilasciato la
                    certificazione; le imposte; oneri ed accessori; gli aggi e le spese a favore
                    dell’Agente della riscossione.

                    2. Credito di imposta mezzogiorno: istruzioni e modalità di
                       utilizzo (Circ. n. 34/E/2016)
Circolare
                    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.34/E del 3 agosto 2016, ha reso
Agenzia delle       importanti e attese indicazioni in merito alla disciplina del credito di imposta
Entrate n. 34 del   per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi 98-108, della
3 agosto 2016       Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

                    L’agevolazione fiscale incentiva le imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31
                    dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, nel contesto di un
                    progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive situate in zone
                    assistite di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

                    Nella circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’ambito
                    soggettivo e oggettivo della misura, ha precisato le modalità di calcolo e di
                    utilizzo dell’incentivo, le possibilità di cumulo con altre agevolazioni e gli
                    adempimenti necessari per consentirne la corretta fruizione.

                    Il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno può essere utilizzato
                    da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti
                    destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Il credito spetta
                    nella misura del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le
                    medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

                    La dimensione aziendale è determinata in osservanza dei parametri indicati
                    nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
                    2003, nonché all’allegato I del regolamento UE n. 651/2014 della
                    Commissione del 17 giugno. Pertanto, sono considerate piccole imprese
                    quelle che contemporaneamente hanno meno di 50 occupati e un fatturato
                    annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro;
                    sono medie imprese, invece, quelle che contemporaneamente hanno meno di
                    250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un
                    totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; le imprese che
                    superano tali parametri sono considerate grandi imprese.
                    Sono ammesse a beneficiare dell’agevolazione anche le stabili organizzazioni

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, gli enti non commerciali
limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata e le imprese
costituite dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1° gennaio
2016).
Sono escluse dall’agevolazione, per espressa previsione normativa, le
imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonché le imprese che appartengono ai settori
creditizio, finanziario e assicurativo. Il settore di appartenenza, è individuato in
relazione al codice attività compreso nella tabella ATECO 2007.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione nei confronti delle imprese in
difficoltà come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” contenuti nella
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti
parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera
a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
TFUE.
Tuttavia le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e
Abruzzo, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, possono
accedere al credito solo a fronte di un investimento iniziale a favore di una
nuova attività economica nella zona interessata.
Per investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, secondo
quanto stabilito dall’art. 2 punto 51) del regolamento UE n. 651/2014 si
intende:
    a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di
        un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno
        stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili
        a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
    b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato
        chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia
        acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a
        condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi
        acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento
        prima dell’acquisizione.

Possono formare oggetto dell’agevolazione gli investimenti in macchinari,
impianti e attrezzature varie, che non costituiscano una mera sostituzione di
precedenti cespiti; l’investimento, infatti, deve essere “iniziale”: diretto
all’ottenimento di prodotti non realizzati in precedenza o ad esempio alla
creazione di un nuovo stabilimento.
I beni agevolabili devono soddisfare il requisito della strumentalità e della

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novità. Con riguardo a quest’ultimo requisito, è stato chiarito che i beni esibiti
in esposizioni, utilizzati dal rivenditore al solo scopo dimostrativo sono da
considerare comunque nuovi. Con riferimento ai beni complessi, formati in
parte da beni usati, il requisito della novità può considerarsi soddisfatto se il
costo dei beni usati non risulta prevalente rispetto al costo complessivamente
sostenuto, indipendentemente dalla modalità di acquisizione.

Affinché l’investimento sia agevolabile, è necessario, inoltre, che i beni siano
destinati a strutture produttive localizzate nelle aree previste dalla norma. A tal
proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la definizione di “struttura
produttiva”, intesa come ogni singola unità locale o stabilimento, ubicata nei
territori ammissibili, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. In
particolare, può trattarsi di:
    a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di
        beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili
        ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale
        come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività
        consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al
        mercato;
    b) una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera
        linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa,
        purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi
        e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità
        locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo
        perimetro aziendale.

I beni agevolabili possono essere acquisiti oltre che con acquisto da terzi e in
economia, anche mediante contratto di appalto e con contratto di leasing.

Da un punto di vista temporale è indispensabile che l’investimento sia avviato
dopo il 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2019, mediante qualsiasi
impegno giuridicamente vincolante o che renda comunque irreversibile
l’investimento stesso. Sul punto, la circolare ha chiarito che i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, possono beneficiare
dell’agevolazione in commento dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019,
indipendentemente dal periodo d’imposta di imputazione dell’investimento.

Con riferimento alla determinazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle
Entrate ha spiegato che occorre innanzitutto determinare l’investimento netto
su cui applicare la percentuale prevista dalla norma in relazione alla
dimensione dell’impresa.
Dall’ammontare dell’investimento lordo, dato dal costo complessivo delle
acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie bisogna sottrarre gli
ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta, ad eccezione di quelli
dedotti in applicazione del c.d. “superammortamento” (art. 1, commi 91 e ss.
Legge di Stabilità 2016), relativi agli stessi beni (impianti, macchinari e
attrezzature) appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il

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nuovo investimento.
Nel caso in cui l’investimento sia effettuato mediante contratti di locazione
finanziaria, ai fini del calcolo dell’agevolazione è rilevante il costo sostenuto
dal locatore, al netto di eventuali costi di manutenzione. Allo stesso modo
risultano irrilevanti il prezzo di riscatto e il canone periodico pagato
dall’impresa. Ai fini della determinazione dell’investimento netto, in tal caso,
occorre sottrarre dal costo sostenuto dal locatore, “gli ammortamenti figurativi”,
ovvero le quote di ammortamento che sarebbero state dedotte dall’utilizzatore
se il bene fosse stato di sua proprietà.

Nella determinazione della misura dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate
ha ricordato che la quota di costo complessivo dei beni agevolabili non deve
superare per ciascun progetto di investimento, 1,5 milioni di euro per le piccole
imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Tale valore massimo deve essere determinato al netto degli
ammortamenti dedotti nello stesso periodo d’imposta e relativi alla stessa
categoria di beni di quelli oggetto del nuovo investimento.

La determinazione del valore dell’ investimento deve essere effettuata
secondo quanto previsto dall’art. 110 del TUIR lett. a) e b). In particolare, nella
circolare, è stato chiarito che non rileva la maggiorazione del 40 per cento del
costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi, attribuita per
effetto del c.d. “superammortamento”. Pertanto, nel caso di un bene
strumentale nuovo del costo di 100, il valore dell’investimento lordo da
considerare ai fini della determinazione dell’agevolazione in commento sarà
100 e non 140.

Le imprese interessate alla fruizione del credito devono presentare, a partire
dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via
telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016. In caso di esito positivo ai
controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica alle imprese istanti l’autorizzazione
all’esclusivo utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’art.
17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal
quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la
fruibilità. L’Agenzia delle Entrate raccomanda l’utilizzo in compensazione del
solo credito relativo agli investimenti già maturati, ovvero già realizzati al
momento della compensazione. Ai fini dichiarativi, il credito di imposta deve
essere indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di
imposta nel corso del quale il credito è maturato e nel quadro RU delle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta in cui il credito è utilizzato in
compensazione. La circolare precisa, in proposito, che l’utilizzo in
compensazione del credito di imposta non è soggetto ad alcun limite
quantitativo, pertanto è possibile superare la soglia dei 250.000 euro prevista

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                    dall’art. 1 comma 53 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti di
                    imposta agevolativi. Allo stesso modo, non trova applicazione il limite di cui
                    all’art. 34 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che non consente la
                    compensabilità di crediti di imposta e contributi fino ad un importo pari a
                    700.000 euro; e la preclusione dell’utilizzo in compensazione di crediti di
                    imposta erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali
                    eccedenti il limite di 1.500 euro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n.
                    241/1997.

                    Ai fini IRES, IRPEF e IRAP il credito d’imposta è da considerarsi rilevante,
                    ovvero imponibile in qualità di contributo. Resta ferma la deducibilità delle
                    quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili.

                    Il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno è cumulabile, nei limiti
                    delle spese sostenute, con altre agevolazioni fiscali non qualificabili come aiuti
                    di Stato, ovvero come aiuti “de minimis”, pertanto anche con il c.d.
                    “superammortamento”.

                    Il credito di imposta deve essere rideterminato nel caso in cui i beni non siano
                    entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della
                    loro acquisizione o ultimazione e nell’ipotesi in cui gli stessi siano dismessi,
                    ceduti a terzi, destinati a finalità diverse dall’esercizio dell’impresa ovvero
                    destinati a strutture produttive diverse da quelle che danno diritto
                    all’agevolazione entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel
                    quale gli stessi sono entrati in funzione. Nel caso in cui i beni siano stati
                    acquisiti mediante contratto di leasing la rideterminazione del credito d’imposta
                    deve essere effettuata anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto
                    entro il periodo di vigilanza.

                    Se a seguito dei controlli effettuati si accerta l’indebita fruizione del credito
                    d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo,
                    applicando i relativi interessi e la sanzione pari al 30 per cento del credito
                    utilizzato (ex art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997). Diversamente, nel
                    caso in cui il credito si riveli inesistente, troverà applicazione la sanzione dal
                    cento al duecento per cento della misura del credito stesso, come previsto
                    dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997).

                    3. Controlled Foreign Companies – i chiarimenti dell’Agenzia
                       delle Entrate (Circ. n. 35/E/2016)
Circolare
                    Con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
Agenzia delle       un quadro riepilogativo delle ultime modifiche normative che hanno interessato
Entrate n. 35 del   la disciplina delle CFC - Controlled Foreign Companies di cui all’art. 167 del
4 agosto 2016       TUIR.
                    Il regime CFC consiste in un regime di tassazione per trasparenza dei redditi
                    prodotti da società controllate estere, localizzate in Stati o territori a regime
                    fiscale privilegiato, in capo al soggetto residente, proporzionalmente alla quota
                    di partecipazione da esso detenuta.

                                                       8
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

I redditi della CFC vengono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota
media applicata sul reddito complessivo del soggetto controllante residente e,
comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle
società.

La disciplina CFC è stata oggetto di una significativa revisione con il D.Lgs. 14
settembre 2015 n. 147, nonché con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge
di Stabilità 2015) e, successivamente, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di Stabilità 2016).

Le modifiche hanno riguardato:
- l’abrogazione delle previsioni relative alle società “collegate” estere;
- l’abrogazione dell’art. 168-bis, TUIR che prevedeva l’elaborazione di una
specifica white-list;
- l’individuazione dei Paesi black-list sulla base del criterio del livello di
tassazione nominale.

Dopo aver illustrato le modifiche intervenute sulla disciplina CFC, la circolare
in commento reca chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei regimi
fiscali privilegiati a decorrere dal 1° gennaio 2016, basati esclusivamente sul
livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in
Italia. Analogamente, sono illustrati i criteri di individuazione di regimi fiscali
privilegiati per i periodi di imposta 2014 e 2015.

Con riferimento alle novità introdotte dal c.d. decreto internazionalizzazione e
crescita delle imprese (D. Lgs. n. 147/2015) la circolare fornisce chiarimenti in
merito alla dimostrazione dell’esimente di cui al comma 5), lettera b), dell’art.
167, TUIR (localizzazione dei redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato). L’esimente in parola si considera dimostrata confrontando
l’aliquota nominale italiana con il tax rate effettivo estero che deve risultare
superiore al 50% della prima.

La circolare ricorda, altresì, che con l’abrogazione dell’articolo 168 del TUIR,
che estendeva la disciplina CFC anche alle società “collegate” localizzate in
Paesi a fiscalità privilegiata, il legislatore ha adeguato la CFC rule domestica
ai regimi CFC previsti in altri ordinamenti. L’abrogazione ha effetto a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
internazionalizzazione (7 ottobre 2015) ossia, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo di imposta 2015;
diversamente, i soggetti con esercizio sociale avente chiusura antecedente al
7 ottobre 2015 dovranno continuare ad applicare la disciplina CFC.

In tema di accertamento il decreto internazionalizzazione ha integrato l’art. 167
del TUIR, rendendo facoltativa la presentazione dell’istanza di interpello e
prevedendo l’invio di una comunicazione preventiva all’emissione di un
eventuale avviso di accertamento che contesti violazioni nell’applicazione della
disciplina CFC, invitando il contribuente a fornire nel termine di 90 giorni, le

                                   9
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

prove per la disapplicazione di tale disciplina. In caso di parere favorevole, in
risposta all’istanza di interpello, il contribuente non sarà più tenuto a
dimostrare i presupposti delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter
dell’articolo 167, in fase di controllo. Il decreto internazionalizzazione ha
abrogato, altresì, l’articolo 168-bis del TUIR, che prevedeva l’emanazione
delle c.d. white list, contenenti gli elenchi dei Paesi “virtuosi”.

In proposito, il decreto internazionalizzazione ha previsto che, in tutte le
disposizioni, il riferimento alla lista di cui all’art. 168-bis del TUIR sia sostituito
dal riferimento ai Paesi e territori che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia, ovvero alla lista di cui al D.M. 4 settembre 1996.

In relazione alla disciplina della tassazione degli utili provenienti da regimi
fiscali privilegiati, in deroga al regime ordinario, gli utili provenienti da Stati o
territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione
del reddito complessivo.
In particolare, il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a:
      partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori a regime
         fiscale privilegiato,
      partecipazioni indirette in tali società, detenute per il tramite di
         partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più
         società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime
         fiscale privilegiato.

Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti anche in merito alla nozione di
utili “provenienti” e sono precisate le modalità di tassazione di dividenti
plusvalenze relativi ad utili pregressi. Vengono, altresì, rese importanti
precisazioni in merito ai presupposti e alle modalità di calcolo e di utilizzo del
credito di imposta spettante ai soci residenti che hanno applicato la prima
esimente.

Nella circolare sono commentate anche le novità in materia di istanze di
interpello CFC, non più obbligatorie e sono dettagliati gli obblighi dichiarativi a
carico del socio controllante: a fronte della facoltatività dell’interpello CFC, dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.
147/2015, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi, compilando il
quadro FC del Modello Unico, il possesso di partecipazioni in società residenti
o localizzate in paradisi fiscali. L’obbligo di segnalazione deve essere
osservato sia nell’ipotesi di ottenimento di parere negativo all’istanza di
interpello, che di mancata presentazione della stessa. Analogamente, è
obbligatorio indicare in dichiarazione la percezione di utili e il realizzo di
plusvalenze prodotte in Paesi a regime fiscale privilegiato.

4. Patent box: definito termine per presentare/integrare le
   istanze di ruling (Provv. n. 101754/2016)
Con Provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito che per i contribuenti che abbiano inviato l’istanza di Patent box

                                    10
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                    (regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di
Provvedimento       beni immateriali) entro il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni, a
Agenzia delle
                    disposizione per presentare o integrare la relativa documentazione, decorre
Entrate Prot. n.
101754 del 27       dal 31 dicembre 2015, prescindendo dalla data di effettiva presentazione della
giugno 2016         singola istanza.

                    L’intervento dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario allo scopo di fare
                    chiarezza e, soprattutto, al fine di non pregiudicare l’accesso alla procedura di
                    accordo preventivo a quei contribuenti che, in buona fede, abbiano
                    erroneamente interpretato il termine decadenziale per la presentazione della
                    documentazione a supporto dell’istanza di accesso al “regime opzionale di
                    tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, brevetti
                    industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule ed
                    informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
                    commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare
                    gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

                    Si ricorda che, con Provvedimento n. 43572 del 23 marzo 2016, è stato
                    concesso ai contribuenti, in via transitoria, un maggior termine di 150 giorni (in
                    luogo dei precedenti 120 giorni) per provvedere alla presentazione della
                    documentazione a supporto dell’istanza, decorrente dalla data di
                    presentazione della documentazione stessa; il provvedimento dell’Agenzia
                    delle Entrate del 27 giugno scorso è finalizzato a consentire a tutti i
                    contribuenti che abbiano presentato l’istanza di Patent box entro il 31
                    dicembre 2015, di produrre la documentazione integrativa entro il termine
                    unico del 30 maggio 2016, a nulla rilevando la data di presentazione effettiva
                    dell’istanza da parte di ciascuno di essi.

                    5. Chiariti dubbi su cumulabilità e modalità di calcolo del
                       credito di imposta ricerca e sviluppo (Ris. n. 66/E/2016)
Risoluzione         Con Risoluzione n. 66 del 3 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad
Agenzia delle       una istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in materia di credito di imposta
Entrate n. 66 del
3 agosto 2016
                    per attività di ricerca e sviluppo e cumulabilità con altre agevolazioni relative a
                    progetti finanziati dall’Unione Europea.

                    Il soggetto istante chiedeva, nello specifico, chiarimenti in merito alla corretta
                    valorizzazione ed imputazione dei costi relativi ai periodi di imposta rilevanti ai
                    fini dell’agevolazione, facendo presente di aver partecipato a due distinti bandi
                    comunitari.

                    Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disciplina del
                    credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, nonché le indicazioni fornite
                    nella circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, ha ricordato che i costi considerati
                    ammissibili all’agevolazione devono essere assunti al lordo di altri contributi
                    pubblici o agevolazioni ricevuti sugli stessi costi, data l’assenza di un divieto di
                    cumulo dell’agevolazione in questione con altre misure di favore, purché
                    l’importo risultante dal cumulo non superi i costi sostenuti.

                                                       11
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                    Ai fini del calcolo della media l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che
                    l’imputazione dei costi ai rispettivi periodi di imposta di vigenza
                    dell’agevolazione, deve avvenire secondo le regole generali di competenza
                    fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR. A tal proposito, è stato precisato
                    che a garanzia dell’omogeneità dei valori da comparare occorre adottare gli
                    stessi criteri anche per l’individuazione degli investimenti di esercizi
                    precedenti.

                    Pertanto, nel caso proposto nel quesito, secondo l’Agenzia, l’istante dovrà
                    classificare gli investimenti ammissibili per categorie (e non per progetti)
                    assumendo, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo per il
                    quale intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con
                    riferimento allo stesso costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari
                    all’intero costo. Gli stessi criteri andranno seguiti anche nella determinazione
                    del calcolo della media di raffronto.
                    Con particolare riguardo ai costi relativi al personale altamente qualificato, gli
                    stessi andranno considerati per intero ai fini della determinazione del
                    beneficio, anche se finanziati interamente dal contributo comunitario.

                    Conseguentemente, dopo aver determinato tutti i costi ammissibili per
                    categoria, al lordo del contributo ricevuto, occorrerà verificare che il credito
                    d’imposta spettante così determinato, cumulato con i contributi ricevuti in
                    relazione ai costi eleggibili oggetto dell’agevolazione, non ecceda i costi
                    ammissibili di competenza del periodo d’imposta nel quale si intende
                    beneficiare dell’agevolazione.

                    Con riferimento ai costi relativi alla ricerca contrattuale, l’Agenzia delle Entrate,
                    come già chiarito nella circolare n. 5/E, ha precisato che tali costi si
                    considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in
                    caso di stati di avanzamento lavori alla data di accettazione degli stessi da
                    parte del committente. Gli stessi criteri assumono valenza anche per i soggetti
                    che adottano i principi contabili internazionali.

                    6.    Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato con
                         fusione per incorporazione (Ris. n. 69/E/2016)
Risoluzione         Con la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate in
Agenzia delle       risposta ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta
Entrate n. 69 del   interpretazione del nuovo articolo 166-bis del TUIR, introdotto dal Decreto
5 agosto 2016
                    internazionalizzazione (art. 12, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

                    Tale disposizione ha inserito nel nostro ordinamento dei criteri per la
                    determinazione dei valori fiscali di ingresso per i soggetti esteri, che esercitano
                    imprese commerciali, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

                    In particolare, per le imprese provenienti da Stati che consentono un adeguato
                    scambio di informazioni, le attività e le passività trasferite sono valutate sulla

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

base del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, a prescindere
dall’applicazione di una exit tax da parte dello Stato di provenienza.
Per le imprese estere provenienti in Paesi non collaborativi, in assenza di
accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria, il valore normale delle
attività è determinato in misura minore tra il costo di acquisto, il valore di
bilancio ed il valore normale, mentre per le passività in misura pari al maggiore
tra questi valori.

L’interpello aveva ad oggetto il trasferimento della residenza in Italia, di una
holding estera che detiene partecipazioni in società immobiliari mediante
fusione per incorporazione.
L’impresa incorporante italiana sollevava i seguenti dubbi:
    - la riconducibilità delle società di capitali costituite in Stati membri UE tra
       i soggetti esercenti attività commerciali di cui all’art. 166-bis, a
       prescindere dal tipo di attività esercitata;
    - la possibilità di applicare tale disposizione alle ipotesi in cui
       l’acquisizione della residenza fiscale avvenga per effetto di una fusione
       per incorporazione, senza un trasferimento di sede in Italia;
    - il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, possa essere
       riconosciuto anche ai beni della società incorporata che non sono più
       presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati o con valore
       contabile inferiore al fair value.

L’Agenzia ha riconosciuto che il requisito della “commercialità” deve intendersi
riferito a tutti i soggetti che in base all’ordinamento italiano sono considerati
titolari di reddito di impresa, anche in virtù della loro veste societaria, a
prescindere dall’attività economica effettivamente svolta dagli stessi.

Anche con riguardo al secondo quesito, la risposta dell’Amministrazione è
positiva. Infatti, dall’analisi della relazione illustrativa al decreto interna-
zionalizzazione non emergono riferimenti concreti alle modalità con cui può
essere operato il trasferimento della residenza in Italia. Peraltro, osserva
l’Amministrazione, nel caso di specie l’incorporazione della società estera
produce gli stessi effetti sostanziali di un trasferimento di sede della stessa
società nel nostro Paese, ovvero l’acquisizione della residenza fiscale.

Infine, confermando la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia chiarisce che
il valore di ingresso trovi riconoscimento fiscale anche con riguardo ai beni non
presenti in bilancio. La deduzione della quota di ammortamento fiscale troverà
riconoscimento ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, che
consente di dedurre componenti negativi di reddito non imputati a conto
economico, per effetto di disposizioni di legge.

7. Cumulabilità della “Tremonti Ambientale” con le
   agevolazioni previste dai “conti energia” (Ris. n. 58/E/2016)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, ha fornito
chiarimenti riguardo la possibilità di modificare le dichiarazioni dei redditi

                                   13
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                    relativi ad annualità passate (con dichiarazione dei redditi integrativa o istanza
Risoluzione
                    di rimborso) per beneficiare dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale”, non
Agenzia delle
Entrate n. 58 del   fruita a fronte dei dubbi sulla cumulabilità con altre agevolazioni di carattere
20 luglio 2016      non fiscale.

                    Il quesito perveniva da alcuni contribuenti che avevano usufruito per quelle
                    annualità degli incentivi di settore per la realizzazione degli impianti
                    fotovoltaici, c.d. “Terzo Conto Energia”, previsto dal Decreto del Ministero dello
                    Sviluppo economico (MISE) del 6 agosto 2010 e che avevano scelto di non
                    optare per la Tremonti Ambientale per il timore di vedersi revocati tali incentivi.

                    La “Tremonti Ambientale”, introdotta dall’art. 6 della legge del 23 dicembre
                    2000, n. 388, consentiva alle piccole e medie imprese di dedurre, in
                    dichiarazione dei redditi, la quota di reddito destinata a investimenti ambientali,
                    tra i quali erano ricompresi la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Tale
                    disposizione è stata abrogata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ma resta in
                    vigore per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012.

                    L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già chiarito nella risoluzione n.
                    132/E del 20 dicembre 2010 con riferimento alla c.d. “Tremonti - ter”, ha
                    chiarito che è possibile emendare la dichiarazione qualora non si sia usufruito
                    di un agevolazione fiscale, non per una precisa scelta del contribuente di
                    rinunciare del beneficio, ma a causa di incertezze interpretative.

                    Pertanto sarà possibile emendare la dichiarazione fiscale per beneficiare della
                    “Tremonti ambientale”, ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del D.P.R. del 22 luglio
                    1998, n. 322. Qualora siano decorsi i termini per integrare la dichiarazione
                    originaria, il contribuente potrà presentare un’istanza di rimborso ex art. 38 del
                    D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602.

                    Con riguardo agli altri adempimenti previsti per fruire della Tremonti
                    Ambientale, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
                      - la riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli
                         investimenti ambientali resta facoltà del contribuente;
                      - il mancato assolvimento della comunicazione al MISE entro 1 mese
                         dall’approvazione dei bilanci relativi agli investimenti agevolati, non è
                         prevista a pena di decadenza dell’agevolazione e può realizzarsi anche
                         successivamente.

                    Con riguardo al tema del cumulo della Tremonti ambientale con altre
                    agevolazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’art. 6 della legge n.
                    388/2000 non prevede divieti espressi, pertanto la misura fiscale deve ritenersi
                    fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme
                    disciplinanti tali misure non dispongano diversamente.

                    A tale riguardo, si ricorda che il MISE con la nota informativa del 18 giugno
                    2015 ha riconosciuto la cumulabilità degli incentivi del “Secondo Conto

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

Energia”, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, con la Tremonti
ambientale entro il limite del 20% del costo dell’investimento, mentre nulla è
stato chiarito dal MISE con riferimento al Terzo conto energia.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate riconosce la fruibilità della Tremonti
ambientale, ma segnala il rischio che il Gestore dei servizi energetici possa
revocare gli incentivi del Terzo conto energia ai contribuenti che, sulla base
delle valutazioni del MISE, siano ritenuti non cumulabili con l’agevolazione
fiscale.

8. Dichiarazione integrativa “a favore”: le S.U. si pronunciano
   sui termini di presentazione (Cass. S.U. n. 13378/2016)
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, i termini da
rispettare per operare la correzione si differenziano a seconda che la
dichiarazione integrativa produca effetti vantaggiosi o sfavorevoli per
l’Amministrazione finanziaria. Le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 13378 del 30 giugno 2016, sono intervenute a dirimere il dibattuto contrasto
interpretativo rinvenibile in materia.

Nel gennaio 2007 la società riceveva una cartella di pagamento relativa a
controlli formali sul Modello Unico 2003, nella quale erano contestate
violazioni IRPEF, IRAP e IVA. La società impugnava la cartella, deducendo tra
le motivazioni menzionate nel riscorso, di aver commesso errori a suo
svantaggio nella determinazione del reddito imponibile relativo al periodo
d’imposta 2002, con la conseguenza di aver dichiarato un reddito superiore a
quello effettivamente conseguito; e che a tal proposito era stata presentata
una dichiarazione integrativa, correttiva, trasmessa il 30 dicembre 2006,
nell’intento di compensare la maggiore imposta versata.

I giudici di primo e secondo grado, coinvolti nel procedimento, hanno rigettato
il ricorso presentato dalla società, ritenendo decorso il termine previsto dall’art.
2, comma 8-bis del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, per integrare la
dichiarazione originaria.

Conseguentemente, la società impugnava innanzi alla Corte di Cassazione la
decisione della CTR, che individuava come termine di decadenza per
rimuovere gli errori commessi in sede di redazione della dichiarazione quello
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Date le difformità interpretative sia in dottrina, sia nella giurisprudenza della
stessa Corte di Cassazione, la questione è stata rinviata alle S.U., le quali
sono state chiamate a decidere tra due contrapposti orientamenti: se, in caso
di imposte sui redditi, il contribuente abbia facoltà di rettificare la dichiarazione
per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d’imposta,
entro il più ristretto termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo; oppure se tal’ultimo termine sia previsto

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

soltanto ai fini della compensazione e sia, invece, possibile presentare la
dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione erronea.

La decisione delle S.U. è stata emessa tenendo conto della specificità e del
campo di applicazione della normativa vigente in materia di accertamento, di
riscossione delle imposte e di contenzioso tributario. I principi di diritto ai quali i
giudici di legittimità sono approdati possono essere sintetizzati come segue:
- la dichiarazione integrativa, se volta a rettificare errori od omissioni in favore
del contribuente, può essere presentata entro il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,
con possibilità di compensare l’eventuale credito risultante (art.2, comma 8-
bis, D.P.R. n. 322/1998);
- è possibile emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od
omissioni ed essa relativi, entro il termine di cui all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973
(termine ordinario di decadenza del potere di accertamento del Fisco), qualora
la correzione produca un vantaggio per l’Amministrazione finanziaria, cioè, se
sia volta ad evitare un danno all’Amministrazione stessa (art. 2, comma 8,
D.P.R. n. 322/1998);
- resta fermo che il contribuente possa richiedere il rimborso dei versamenti
diretti, di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, entro il termine di decadenza di 48
mesi dalla data del versamento, cioè anche dopo la scadenza del termine
valido per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al suddetto
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998;
- in ogni caso, dunque, indipendentemente dalle modalità e dai termini di
presentazione sia della dichiarazione integrativa, sia dell’istanza di rimborso, il
contribuente può sempre opporsi in sede di contenzioso alla maggiore pretesa
tributaria avanzata dall’Amministrazione finanziaria. A tal fine, provvede ad
allegare gli errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della
dichiarazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria.

In conclusione, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di secondo grado, ha
chiarito che, per operare una rettifica “in favore” della dichiarazione dei redditi
precedentemente presentata, il contribuente ha a disposizione il termine
prescritto per la dichiarazione dell’anno successivo, con compensazione del
credito eventualmente risultante.
Spirato tale termine, tuttavia, non è precluso il recupero della maggiore
imposta versata, per esempio a causa dell’omessa deduzione di un costo, ma,
in ragione dello sbarramento temporale operato dal comma 8-bis, detto
recupero potrà avvenire attraverso normale istanza di rimborso, piuttosto che
tramite dichiarazione integrativa con compensazione.

9. Il raddoppio dei termini opera sulla pretesa fiscale
   originaria (Cass. sent. n. 13483/2016)
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13483 del 30 giugno 2016 è
intervenuta sulla disciplina del raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

                    in caso di reati fiscali di cui all’art. 43, comma 3, dal DPR n. 600 del 1973,
                    ,nella versione precedente le modifiche operate dall’art.1, comma 132 della
                    Legge di Stabilità 2016.

                    La Corte ha precisato che il raggiungimento della soglia di rilevanza penale
                    deve essere valutato con riferimento al momento in cui è stata commessa la
                    violazione ed effettuato l’accertamento, indipendentemente dal fatto che
                    successivamente, a seguito del parziale annullamento dell’originaria pretesa
                    tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e, conseguentemente,
                    l’obbligo di denunzia penale.

                    Resta fermo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza
                    247/2011, che la valutazione “ora per allora” risulti preclusa qualora
                    l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale
                    della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio
                    termine di accertamento.

                    10. Impugnabile il rifiuto tacito ad un’istanza di recupero di
                       un’agevolazione fiscale (Cass. sent. n. 13394/2016)
                    E’ ammissibile, secondo la Corte di Cassazione, l’impugnazione del diniego
                    tacito dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza presentata da un contribuente
                    per il riconoscimento di un’agevolazione fiscale.

                    I giudici, richiamando la giurisprudenza costante in materia (es. Corte di
                    Cassazione sentenza n. 22651/2004) hanno confermato che il silenzio
                    dall'Ufficio su un'istanza di riconoscimento di un'agevolazione può e deve
                    essere qualificato come silenzio-rifiuto avverso il quale è esperibile la tutela
                    giurisdizionale.

                    Infatti, al fine di tutelare il contribuente, deve riconoscersi la possibilità di
                    impugnare gli atti espressi anche tramite la forma del silenzio, comunque
                    efficaci ed in grado di incidere sul patrimonio del contribuente.

                    IVA
                    11. Chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di
                       esecuzione dei rimborsi IVA (Circ. n. 33/E/2016)
Circolare           Con la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
Agenzia delle
Entrate n. 33 del   importanti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA,
22 luglio 2016      determinati dalle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge
                    delega 11 marzo 2014, n. 23, per la revisione del sistema fiscale.

                    In particolare, con tale documento l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le
                    istruzioni fornite in precedenti documenti di prassi in relazione a richieste di
                    rimborso IVA presentate da società non operative o in perdita sistematica ai

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

possibili casi di sospensione nell’esecuzione dei rimborsi, alla luce delle
modifiche apportate dai citati decreti attuativi alla disciplina degli interpelli e a
quella sanzionatoria tributaria, alle ipotesi in cui si rende necessaria la
prestazione di garanzia nella presentazione delle istanze di rimborso e sui
profili sanzionatori applicabili nell’ipotesi di omessa prestazione della garanzia
nella liquidazione IVA di gruppo.

Con riferimento alle richieste di rimborso IVA presentate dalle società non
operative e/o in perdita sistematica, la circolare, dopo aver ricordato l’ordinaria
procedura che le società devono seguire per evitare il blocco della possibilità
di utilizzare in compensazione o di richiedere a rimborso l’eccedenza IVA, in
presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito
(ovvero presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, co.
1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, oppure presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante compilazione
dell’apposito quadro VX della dichiarazione IVA, in caso di “autovalutazione”
da parte della società stessa), ha ammesso la possibilità che, in assenza sia
della dichiarazione sostitutiva, di cui al quadro VX della dichiarazione IVA, sia
delle istanze preventive di interpello, il rimborso possa essere erogato qualora
la società presenti un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta
dell’ufficio, effettuata nell’ambito dell’attività istruttoria.
La verifica dell’operatività della società è condizione indispensabile per il
riconoscimento del diritto al rimborso, pertanto, in assenza della produzione
della documentazione idonea ad attestarla, il rimborso non potrà essere
effettuato.
Laddove, successivamente, l’Ufficio accerti l’insussistenza delle situazioni
oggettive “autovalutate” dal contribuente e, conseguentemente, la non
spettanza del rimborso del credito IVA, in osservanza dell’articolo 5, comma 4
del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 471 trova applicazione la sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggiore imposta
dovuta o della differenza di credito richiesto a rimborso.

A seguito della modifica apportata dal D. Lgs. del 24 settembre 2015 n. 158,
che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato come il nuovo art. 23 del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472
preveda la possibilità di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo,
compensare il credito chiesto a rimborso non solo con gli importi dovuti a titolo
di sanzioni, come disposto dal previgente testo dell’art. 23 citato, ma anche
con le imposte e gli interessi dovuti in base all’atto. La sospensione
dell’esecuzione del rimborso è comunicata all’autore della violazione e ai
soggetti obbligati in solido.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, in caso di mancato
pagamento di somme iscritte a ruolo originate da controlli formali, ex art. 36-ter
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, o avvisi bonari di cui all’art. 36-bis dello
stesso decreto e all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l’Ufficio
competente può disporre la sospensione totale o parziale del rimborso IVA:

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Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016

secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, sebbene le predette comunicazioni
non possano essere considerate una pretesa impositiva definitiva, esse
rappresentano comunque una fase intermedia del procedimento
amministrativo tributario finalizzato al recupero del credito erariale e, pertanto,
in presenza di determinate condizioni, possono esplicare effetti sul processo di
lavorazione dei rimborsi IVA.

Tuttavia, qualora il contribuente, a seguito di dette comunicazioni, abbia
intrapreso un piano di rateazione per adempiere alle pretese erariali, l’ufficio,
in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l’esecuzione del rimborso.

Analogo principio è stato ritenuto applicabile dall’Agenzia delle Entrate in altre
fattispecie di pagamenti rateizzati, quali quelli relativi a somme dovute in
acquiescenza ad un avviso di accertamento, o a saldo di un accertamento con
adesione, o di una procedura di conciliazione giudiziale, ovvero di un
reclamo/mediazione; in tali fattispecie le rate non ancora pagate non
costituiscono carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad
eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato versamento di rate
comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
Analogamente, non si considerano carichi pendenti le somme riammesse al
piano di rateazione ai sensi dell’articolo 1, commi 134-138, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Inoltre, non costituiscono
carichi pendenti le somme dovute relative ad atti la cui riscossione è stata
oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale, per sopravvenuta
incertezza della pretesa tributaria o per la particolare situazione economico –
finanziaria del contribuente.

Il rimborso IVA, infine, può essere sospeso in caso di fermo amministrativo di
cui all’art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che costituisce un
provvedimento cautelare a tutela del credito erariale; tale strumento è
esperibile, secondo l’Agenzia delle Entrate a condizione che la ragione del
credito abbia una “rappresentazione formale” espressa almeno mediante un
processo verbale di constatazione.

Sulla necessità di prestare garanzia per l’esecuzione di rimborsi IVA, l’Agenzia
delle Entrate ha dichiarato superate le indicazioni contenute nella circolare n.
32/E del 2014, secondo la quale l’avvenuta notifica di un avviso di
accertamento o atto di rettifica, nei due anni precedenti alla presentazione
dell’istanza di rimborso, rende necessaria la prestazione di una garanzia,
indipendentemente dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito
la pretesa erariale. Pertanto, qualora il soggetto abbia provveduto a
regolarizzare le somme dovute contestate nell’avviso di accertamento, entro
60 giorni dal suo ricevimento, la notifica dell’atto impositivo non pregiudica
l’esecuzione del rimborso.

A tal riguardo, la circolare ha ricordato che, ai fini della verifica dei limiti di cui
al comma 4, dell’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se le somme

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