Novità fiscali Luglio e Agosto 2016 - Settembre 2016
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Novità fiscali Luglio e Agosto 2016 Settembre 2016
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 “Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate a ogni individuo” - A. Einstein IRES/IRPEF 1. Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2016 – D.M. 27 giugno 2016 2. Credito di imposta mezzogiorno: istruzioni e modalità di utilizzo (Circ. n. 34/E/2016) 3. Controlled Foreign Companies – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 35/E/2016) 4. Patent box: definito termine per presentare/integrare le istanze di ruling (Provv. n. 101754/2016) 5. Chiariti dubbi su cumulabilità e modalità di calcolo del credito di imposta ricerca e sviluppo (Ris. n. 66/E/2016) 6. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato con fusione per incorporazione (Ris. n. 69/E/2016) 7. Cumulabilità della “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai “conti energia” (Ris. n. 58/E/2016) 8. Dichiarazione integrativa “a favore”: le S.U. si pronunciano sui termini di presentazione (Cass. S.U. n. 13378/2016) 9. Il raddoppio dei termini opera sulla pretesa fiscale originaria (Cass. sent. n. 13483/2016) 10. Impugnabile il rifiuto tacito ad un’istanza di recupero di un’agevolazione fiscale (Cass. sent. n. 13394/2016) IVA 11. Chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA (Circ. n. 33/E/2016) 12. Regime speciale MOSS: competenza attività istruttoria e di controllo (Provv. n. 118987/2016) 13. Fattura elettronica tra privati: disponibile l’applicazione per la trasmissione e la conservazione 14. Diritto alla detrazione negato per mancanza dei requisiti formali (CGUE – causa C-332/15) VARIE 15. Legge europea 2015/2016 –misure fiscali 16. Trasmissione dei dati di dettaglio del canone RAI (Provv. n. 105181/2016) 17. Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo a seguito di PVC (Provv. n. 112072/2016) AIUTI DI STATO 18. Registro unico sugli aiuti di Stato 19. Decisione sul tax ruling di Apple INTERNAZIONALE 20. Aggiornato l’elenco dei Paesi white listed (D.M. 9 agosto 2016) 1
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 21. Pubblicata direttiva ATA 22. Firmato accordo UE e Monaco su trasparenza e scambio di informazioni 23. UE – Consultazione pubblica per equiparazione aliquote IVA su pubblicazioni digitali ATTIVITA’ DELL’AREA 24. Principi Contabili 25. Incontro con Agenzia delle Entrate su Adempimento Collaborativo 2
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 IRES/IRPEF 1. Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2016 – D.M. 27 giugno 2016 D.M. 27 giugno In attuazione dell’art. 1, comma 129, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016 2016), il Decreto interministeriale del 27 giugno 2016, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, ha disposto l’estensione al 2016 della facoltà per imprenditori e professionisti di compensare debiti iscritti a ruolo con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’art. 1, comma 129, Legge di Stabilità 2016 demandava ad un apposito Decreto ministeriale l’efficacia della compensazione tra cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015 e crediti vantati da imprese e professionisti verso la P.A. Tale modalità di utilizzo del credito ammessa ai sensi dell’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973, e in precedenza valida fino al 31 dicembre 2014, con il provvedimento in esame, è stata resa operativa, anche per il 2016. In altri termini, è stato compiuto un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono accedere alla compensazione. Le modalità per poter usufruire della compensazione sono le stesse previste dal D.M. del 24 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014 (recante la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali). Pertanto, la compensazione può operare, alle seguenti condizioni: - i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; - i crediti devono essere certificati mediante la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 22 maggio 2012 e D.M. 25 giugno 2012). L’Amministrazione debitrice, ricevuta l’istanza del creditore, provvede, entro 60 giorni, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ovvero a rilevare l’insussistenza o l’inesigibilità, totale o parziale, di quello. In caso di inerzia dell’Amministrazione, è possibile nominare un commissario ad acta; - il credito vantato nei confronti della P.A: deve essere pari o superiore alla somma iscritta a ruolo. Ottenuta la certificazione, l’impresa (o il professionista) provvede a presentarla al competente Agente della riscossione, al fine di richiedere la compensazione totale o parziale del proprio credito con una cartella esattoriale emessa. Qualora la verifica operata dall’Agente della riscossione sui contenuti della certificazione prodotta abbia esito positivo, entro 10 giorni dalla richiesta, l’Agente rilascia l’attestazione di avvenuta compensazione ed il debito del 3
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 contribuente si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato; nell’ipotesi in cui l’Ente pubblico, che ha direttamente beneficiato della prestazione del contribuente, non versi a quest’ultimo l’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato, l’Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva. Le somme iscritte a ruolo, idonee a compensare i crediti vantati verso la P.A. sono i tributi erariali, regionali e locali; i contributi previdenziali ed assistenziali; i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; le entrate spettanti all’Amministrazione che abbia rilasciato la certificazione; le imposte; oneri ed accessori; gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione. 2. Credito di imposta mezzogiorno: istruzioni e modalità di utilizzo (Circ. n. 34/E/2016) Circolare L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.34/E del 3 agosto 2016, ha reso Agenzia delle importanti e attese indicazioni in merito alla disciplina del credito di imposta Entrate n. 34 del per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi 98-108, della 3 agosto 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). L’agevolazione fiscale incentiva le imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, nel contesto di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive situate in zone assistite di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Nella circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, ha precisato le modalità di calcolo e di utilizzo dell’incentivo, le possibilità di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti necessari per consentirne la corretta fruizione. Il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno può essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Il credito spetta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. La dimensione aziendale è determinata in osservanza dei parametri indicati nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché all’allegato I del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno. Pertanto, sono considerate piccole imprese quelle che contemporaneamente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro; sono medie imprese, invece, quelle che contemporaneamente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; le imprese che superano tali parametri sono considerate grandi imprese. Sono ammesse a beneficiare dell’agevolazione anche le stabili organizzazioni 4
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata e le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1° gennaio 2016). Sono escluse dall’agevolazione, per espressa previsione normativa, le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese che appartengono ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il settore di appartenenza, è individuato in relazione al codice attività compreso nella tabella ATECO 2007. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione nei confronti delle imprese in difficoltà come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” contenuti nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, possono accedere al credito solo a fronte di un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Per investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, secondo quanto stabilito dall’art. 2 punto 51) del regolamento UE n. 651/2014 si intende: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione. Possono formare oggetto dell’agevolazione gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, che non costituiscano una mera sostituzione di precedenti cespiti; l’investimento, infatti, deve essere “iniziale”: diretto all’ottenimento di prodotti non realizzati in precedenza o ad esempio alla creazione di un nuovo stabilimento. I beni agevolabili devono soddisfare il requisito della strumentalità e della 5
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 novità. Con riguardo a quest’ultimo requisito, è stato chiarito che i beni esibiti in esposizioni, utilizzati dal rivenditore al solo scopo dimostrativo sono da considerare comunque nuovi. Con riferimento ai beni complessi, formati in parte da beni usati, il requisito della novità può considerarsi soddisfatto se il costo dei beni usati non risulta prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto, indipendentemente dalla modalità di acquisizione. Affinché l’investimento sia agevolabile, è necessario, inoltre, che i beni siano destinati a strutture produttive localizzate nelle aree previste dalla norma. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la definizione di “struttura produttiva”, intesa come ogni singola unità locale o stabilimento, ubicata nei territori ammissibili, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. In particolare, può trattarsi di: a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; b) una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale. I beni agevolabili possono essere acquisiti oltre che con acquisto da terzi e in economia, anche mediante contratto di appalto e con contratto di leasing. Da un punto di vista temporale è indispensabile che l’investimento sia avviato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2019, mediante qualsiasi impegno giuridicamente vincolante o che renda comunque irreversibile l’investimento stesso. Sul punto, la circolare ha chiarito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, possono beneficiare dell’agevolazione in commento dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, indipendentemente dal periodo d’imposta di imputazione dell’investimento. Con riferimento alla determinazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che occorre innanzitutto determinare l’investimento netto su cui applicare la percentuale prevista dalla norma in relazione alla dimensione dell’impresa. Dall’ammontare dell’investimento lordo, dato dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie bisogna sottrarre gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta, ad eccezione di quelli dedotti in applicazione del c.d. “superammortamento” (art. 1, commi 91 e ss. Legge di Stabilità 2016), relativi agli stessi beni (impianti, macchinari e attrezzature) appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il 6
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 nuovo investimento. Nel caso in cui l’investimento sia effettuato mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini del calcolo dell’agevolazione è rilevante il costo sostenuto dal locatore, al netto di eventuali costi di manutenzione. Allo stesso modo risultano irrilevanti il prezzo di riscatto e il canone periodico pagato dall’impresa. Ai fini della determinazione dell’investimento netto, in tal caso, occorre sottrarre dal costo sostenuto dal locatore, “gli ammortamenti figurativi”, ovvero le quote di ammortamento che sarebbero state dedotte dall’utilizzatore se il bene fosse stato di sua proprietà. Nella determinazione della misura dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la quota di costo complessivo dei beni agevolabili non deve superare per ciascun progetto di investimento, 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Tale valore massimo deve essere determinato al netto degli ammortamenti dedotti nello stesso periodo d’imposta e relativi alla stessa categoria di beni di quelli oggetto del nuovo investimento. La determinazione del valore dell’ investimento deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 110 del TUIR lett. a) e b). In particolare, nella circolare, è stato chiarito che non rileva la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi, attribuita per effetto del c.d. “superammortamento”. Pertanto, nel caso di un bene strumentale nuovo del costo di 100, il valore dell’investimento lordo da considerare ai fini della determinazione dell’agevolazione in commento sarà 100 e non 140. Le imprese interessate alla fruizione del credito devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016. In caso di esito positivo ai controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica alle imprese istanti l’autorizzazione all’esclusivo utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la fruibilità. L’Agenzia delle Entrate raccomanda l’utilizzo in compensazione del solo credito relativo agli investimenti già maturati, ovvero già realizzati al momento della compensazione. Ai fini dichiarativi, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato e nel quadro RU delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in cui il credito è utilizzato in compensazione. La circolare precisa, in proposito, che l’utilizzo in compensazione del credito di imposta non è soggetto ad alcun limite quantitativo, pertanto è possibile superare la soglia dei 250.000 euro prevista 7
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 dall’art. 1 comma 53 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti di imposta agevolativi. Allo stesso modo, non trova applicazione il limite di cui all’art. 34 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che non consente la compensabilità di crediti di imposta e contributi fino ad un importo pari a 700.000 euro; e la preclusione dell’utilizzo in compensazione di crediti di imposta erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali eccedenti il limite di 1.500 euro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997. Ai fini IRES, IRPEF e IRAP il credito d’imposta è da considerarsi rilevante, ovvero imponibile in qualità di contributo. Resta ferma la deducibilità delle quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili. Il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno è cumulabile, nei limiti delle spese sostenute, con altre agevolazioni fiscali non qualificabili come aiuti di Stato, ovvero come aiuti “de minimis”, pertanto anche con il c.d. “superammortamento”. Il credito di imposta deve essere rideterminato nel caso in cui i beni non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione e nell’ipotesi in cui gli stessi siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità diverse dall’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che danno diritto all’agevolazione entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione. Nel caso in cui i beni siano stati acquisiti mediante contratto di leasing la rideterminazione del credito d’imposta deve essere effettuata anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza. Se a seguito dei controlli effettuati si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, applicando i relativi interessi e la sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato (ex art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997). Diversamente, nel caso in cui il credito si riveli inesistente, troverà applicazione la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso, come previsto dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997). 3. Controlled Foreign Companies – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 35/E/2016) Circolare Con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito Agenzia delle un quadro riepilogativo delle ultime modifiche normative che hanno interessato Entrate n. 35 del la disciplina delle CFC - Controlled Foreign Companies di cui all’art. 167 del 4 agosto 2016 TUIR. Il regime CFC consiste in un regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti da società controllate estere, localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in capo al soggetto residente, proporzionalmente alla quota di partecipazione da esso detenuta. 8
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 I redditi della CFC vengono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto controllante residente e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. La disciplina CFC è stata oggetto di una significativa revisione con il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, nonché con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e, successivamente, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Le modifiche hanno riguardato: - l’abrogazione delle previsioni relative alle società “collegate” estere; - l’abrogazione dell’art. 168-bis, TUIR che prevedeva l’elaborazione di una specifica white-list; - l’individuazione dei Paesi black-list sulla base del criterio del livello di tassazione nominale. Dopo aver illustrato le modifiche intervenute sulla disciplina CFC, la circolare in commento reca chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati a decorrere dal 1° gennaio 2016, basati esclusivamente sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Analogamente, sono illustrati i criteri di individuazione di regimi fiscali privilegiati per i periodi di imposta 2014 e 2015. Con riferimento alle novità introdotte dal c.d. decreto internazionalizzazione e crescita delle imprese (D. Lgs. n. 147/2015) la circolare fornisce chiarimenti in merito alla dimostrazione dell’esimente di cui al comma 5), lettera b), dell’art. 167, TUIR (localizzazione dei redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato). L’esimente in parola si considera dimostrata confrontando l’aliquota nominale italiana con il tax rate effettivo estero che deve risultare superiore al 50% della prima. La circolare ricorda, altresì, che con l’abrogazione dell’articolo 168 del TUIR, che estendeva la disciplina CFC anche alle società “collegate” localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, il legislatore ha adeguato la CFC rule domestica ai regimi CFC previsti in altri ordinamenti. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (7 ottobre 2015) ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo di imposta 2015; diversamente, i soggetti con esercizio sociale avente chiusura antecedente al 7 ottobre 2015 dovranno continuare ad applicare la disciplina CFC. In tema di accertamento il decreto internazionalizzazione ha integrato l’art. 167 del TUIR, rendendo facoltativa la presentazione dell’istanza di interpello e prevedendo l’invio di una comunicazione preventiva all’emissione di un eventuale avviso di accertamento che contesti violazioni nell’applicazione della disciplina CFC, invitando il contribuente a fornire nel termine di 90 giorni, le 9
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 prove per la disapplicazione di tale disciplina. In caso di parere favorevole, in risposta all’istanza di interpello, il contribuente non sarà più tenuto a dimostrare i presupposti delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell’articolo 167, in fase di controllo. Il decreto internazionalizzazione ha abrogato, altresì, l’articolo 168-bis del TUIR, che prevedeva l’emanazione delle c.d. white list, contenenti gli elenchi dei Paesi “virtuosi”. In proposito, il decreto internazionalizzazione ha previsto che, in tutte le disposizioni, il riferimento alla lista di cui all’art. 168-bis del TUIR sia sostituito dal riferimento ai Paesi e territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, ovvero alla lista di cui al D.M. 4 settembre 1996. In relazione alla disciplina della tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, in deroga al regime ordinario, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo. In particolare, il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a: partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, partecipazioni indirette in tali società, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti anche in merito alla nozione di utili “provenienti” e sono precisate le modalità di tassazione di dividenti plusvalenze relativi ad utili pregressi. Vengono, altresì, rese importanti precisazioni in merito ai presupposti e alle modalità di calcolo e di utilizzo del credito di imposta spettante ai soci residenti che hanno applicato la prima esimente. Nella circolare sono commentate anche le novità in materia di istanze di interpello CFC, non più obbligatorie e sono dettagliati gli obblighi dichiarativi a carico del socio controllante: a fronte della facoltatività dell’interpello CFC, dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 147/2015, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi, compilando il quadro FC del Modello Unico, il possesso di partecipazioni in società residenti o localizzate in paradisi fiscali. L’obbligo di segnalazione deve essere osservato sia nell’ipotesi di ottenimento di parere negativo all’istanza di interpello, che di mancata presentazione della stessa. Analogamente, è obbligatorio indicare in dichiarazione la percezione di utili e il realizzo di plusvalenze prodotte in Paesi a regime fiscale privilegiato. 4. Patent box: definito termine per presentare/integrare le istanze di ruling (Provv. n. 101754/2016) Con Provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per i contribuenti che abbiano inviato l’istanza di Patent box 10
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 (regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di Provvedimento beni immateriali) entro il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni, a Agenzia delle disposizione per presentare o integrare la relativa documentazione, decorre Entrate Prot. n. 101754 del 27 dal 31 dicembre 2015, prescindendo dalla data di effettiva presentazione della giugno 2016 singola istanza. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario allo scopo di fare chiarezza e, soprattutto, al fine di non pregiudicare l’accesso alla procedura di accordo preventivo a quei contribuenti che, in buona fede, abbiano erroneamente interpretato il termine decadenziale per la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza di accesso al “regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Si ricorda che, con Provvedimento n. 43572 del 23 marzo 2016, è stato concesso ai contribuenti, in via transitoria, un maggior termine di 150 giorni (in luogo dei precedenti 120 giorni) per provvedere alla presentazione della documentazione a supporto dell’istanza, decorrente dalla data di presentazione della documentazione stessa; il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno scorso è finalizzato a consentire a tutti i contribuenti che abbiano presentato l’istanza di Patent box entro il 31 dicembre 2015, di produrre la documentazione integrativa entro il termine unico del 30 maggio 2016, a nulla rilevando la data di presentazione effettiva dell’istanza da parte di ciascuno di essi. 5. Chiariti dubbi su cumulabilità e modalità di calcolo del credito di imposta ricerca e sviluppo (Ris. n. 66/E/2016) Risoluzione Con Risoluzione n. 66 del 3 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad Agenzia delle una istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in materia di credito di imposta Entrate n. 66 del 3 agosto 2016 per attività di ricerca e sviluppo e cumulabilità con altre agevolazioni relative a progetti finanziati dall’Unione Europea. Il soggetto istante chiedeva, nello specifico, chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione ed imputazione dei costi relativi ai periodi di imposta rilevanti ai fini dell’agevolazione, facendo presente di aver partecipato a due distinti bandi comunitari. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, nonché le indicazioni fornite nella circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, ha ricordato che i costi considerati ammissibili all’agevolazione devono essere assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sugli stessi costi, data l’assenza di un divieto di cumulo dell’agevolazione in questione con altre misure di favore, purché l’importo risultante dal cumulo non superi i costi sostenuti. 11
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 Ai fini del calcolo della media l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’imputazione dei costi ai rispettivi periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione, deve avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR. A tal proposito, è stato precisato che a garanzia dell’omogeneità dei valori da comparare occorre adottare gli stessi criteri anche per l’individuazione degli investimenti di esercizi precedenti. Pertanto, nel caso proposto nel quesito, secondo l’Agenzia, l’istante dovrà classificare gli investimenti ammissibili per categorie (e non per progetti) assumendo, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento allo stesso costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo. Gli stessi criteri andranno seguiti anche nella determinazione del calcolo della media di raffronto. Con particolare riguardo ai costi relativi al personale altamente qualificato, gli stessi andranno considerati per intero ai fini della determinazione del beneficio, anche se finanziati interamente dal contributo comunitario. Conseguentemente, dopo aver determinato tutti i costi ammissibili per categoria, al lordo del contributo ricevuto, occorrerà verificare che il credito d’imposta spettante così determinato, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili oggetto dell’agevolazione, non ecceda i costi ammissibili di competenza del periodo d’imposta nel quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Con riferimento ai costi relativi alla ricerca contrattuale, l’Agenzia delle Entrate, come già chiarito nella circolare n. 5/E, ha precisato che tali costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori alla data di accettazione degli stessi da parte del committente. Gli stessi criteri assumono valenza anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. 6. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato con fusione per incorporazione (Ris. n. 69/E/2016) Risoluzione Con la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate in Agenzia delle risposta ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta Entrate n. 69 del interpretazione del nuovo articolo 166-bis del TUIR, introdotto dal Decreto 5 agosto 2016 internazionalizzazione (art. 12, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Tale disposizione ha inserito nel nostro ordinamento dei criteri per la determinazione dei valori fiscali di ingresso per i soggetti esteri, che esercitano imprese commerciali, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia. In particolare, per le imprese provenienti da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, le attività e le passività trasferite sono valutate sulla 12
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 base del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, a prescindere dall’applicazione di una exit tax da parte dello Stato di provenienza. Per le imprese estere provenienti in Paesi non collaborativi, in assenza di accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria, il valore normale delle attività è determinato in misura minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio ed il valore normale, mentre per le passività in misura pari al maggiore tra questi valori. L’interpello aveva ad oggetto il trasferimento della residenza in Italia, di una holding estera che detiene partecipazioni in società immobiliari mediante fusione per incorporazione. L’impresa incorporante italiana sollevava i seguenti dubbi: - la riconducibilità delle società di capitali costituite in Stati membri UE tra i soggetti esercenti attività commerciali di cui all’art. 166-bis, a prescindere dal tipo di attività esercitata; - la possibilità di applicare tale disposizione alle ipotesi in cui l’acquisizione della residenza fiscale avvenga per effetto di una fusione per incorporazione, senza un trasferimento di sede in Italia; - il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, possa essere riconosciuto anche ai beni della società incorporata che non sono più presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati o con valore contabile inferiore al fair value. L’Agenzia ha riconosciuto che il requisito della “commercialità” deve intendersi riferito a tutti i soggetti che in base all’ordinamento italiano sono considerati titolari di reddito di impresa, anche in virtù della loro veste societaria, a prescindere dall’attività economica effettivamente svolta dagli stessi. Anche con riguardo al secondo quesito, la risposta dell’Amministrazione è positiva. Infatti, dall’analisi della relazione illustrativa al decreto interna- zionalizzazione non emergono riferimenti concreti alle modalità con cui può essere operato il trasferimento della residenza in Italia. Peraltro, osserva l’Amministrazione, nel caso di specie l’incorporazione della società estera produce gli stessi effetti sostanziali di un trasferimento di sede della stessa società nel nostro Paese, ovvero l’acquisizione della residenza fiscale. Infine, confermando la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia chiarisce che il valore di ingresso trovi riconoscimento fiscale anche con riguardo ai beni non presenti in bilancio. La deduzione della quota di ammortamento fiscale troverà riconoscimento ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, che consente di dedurre componenti negativi di reddito non imputati a conto economico, per effetto di disposizioni di legge. 7. Cumulabilità della “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai “conti energia” (Ris. n. 58/E/2016) L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di modificare le dichiarazioni dei redditi 13
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 relativi ad annualità passate (con dichiarazione dei redditi integrativa o istanza Risoluzione di rimborso) per beneficiare dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale”, non Agenzia delle Entrate n. 58 del fruita a fronte dei dubbi sulla cumulabilità con altre agevolazioni di carattere 20 luglio 2016 non fiscale. Il quesito perveniva da alcuni contribuenti che avevano usufruito per quelle annualità degli incentivi di settore per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, c.d. “Terzo Conto Energia”, previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) del 6 agosto 2010 e che avevano scelto di non optare per la Tremonti Ambientale per il timore di vedersi revocati tali incentivi. La “Tremonti Ambientale”, introdotta dall’art. 6 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, consentiva alle piccole e medie imprese di dedurre, in dichiarazione dei redditi, la quota di reddito destinata a investimenti ambientali, tra i quali erano ricompresi la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ma resta in vigore per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012. L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già chiarito nella risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 con riferimento alla c.d. “Tremonti - ter”, ha chiarito che è possibile emendare la dichiarazione qualora non si sia usufruito di un agevolazione fiscale, non per una precisa scelta del contribuente di rinunciare del beneficio, ma a causa di incertezze interpretative. Pertanto sarà possibile emendare la dichiarazione fiscale per beneficiare della “Tremonti ambientale”, ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322. Qualora siano decorsi i termini per integrare la dichiarazione originaria, il contribuente potrà presentare un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602. Con riguardo agli altri adempimenti previsti per fruire della Tremonti Ambientale, l’Amministrazione finanziaria precisa che: - la riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali resta facoltà del contribuente; - il mancato assolvimento della comunicazione al MISE entro 1 mese dall’approvazione dei bilanci relativi agli investimenti agevolati, non è prevista a pena di decadenza dell’agevolazione e può realizzarsi anche successivamente. Con riguardo al tema del cumulo della Tremonti ambientale con altre agevolazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’art. 6 della legge n. 388/2000 non prevede divieti espressi, pertanto la misura fiscale deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti tali misure non dispongano diversamente. A tale riguardo, si ricorda che il MISE con la nota informativa del 18 giugno 2015 ha riconosciuto la cumulabilità degli incentivi del “Secondo Conto 14
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 Energia”, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, con la Tremonti ambientale entro il limite del 20% del costo dell’investimento, mentre nulla è stato chiarito dal MISE con riferimento al Terzo conto energia. In conclusione, l’Agenzia delle entrate riconosce la fruibilità della Tremonti ambientale, ma segnala il rischio che il Gestore dei servizi energetici possa revocare gli incentivi del Terzo conto energia ai contribuenti che, sulla base delle valutazioni del MISE, siano ritenuti non cumulabili con l’agevolazione fiscale. 8. Dichiarazione integrativa “a favore”: le S.U. si pronunciano sui termini di presentazione (Cass. S.U. n. 13378/2016) In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, i termini da rispettare per operare la correzione si differenziano a seconda che la dichiarazione integrativa produca effetti vantaggiosi o sfavorevoli per l’Amministrazione finanziaria. Le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, sono intervenute a dirimere il dibattuto contrasto interpretativo rinvenibile in materia. Nel gennaio 2007 la società riceveva una cartella di pagamento relativa a controlli formali sul Modello Unico 2003, nella quale erano contestate violazioni IRPEF, IRAP e IVA. La società impugnava la cartella, deducendo tra le motivazioni menzionate nel riscorso, di aver commesso errori a suo svantaggio nella determinazione del reddito imponibile relativo al periodo d’imposta 2002, con la conseguenza di aver dichiarato un reddito superiore a quello effettivamente conseguito; e che a tal proposito era stata presentata una dichiarazione integrativa, correttiva, trasmessa il 30 dicembre 2006, nell’intento di compensare la maggiore imposta versata. I giudici di primo e secondo grado, coinvolti nel procedimento, hanno rigettato il ricorso presentato dalla società, ritenendo decorso il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, per integrare la dichiarazione originaria. Conseguentemente, la società impugnava innanzi alla Corte di Cassazione la decisione della CTR, che individuava come termine di decadenza per rimuovere gli errori commessi in sede di redazione della dichiarazione quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Date le difformità interpretative sia in dottrina, sia nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, la questione è stata rinviata alle S.U., le quali sono state chiamate a decidere tra due contrapposti orientamenti: se, in caso di imposte sui redditi, il contribuente abbia facoltà di rettificare la dichiarazione per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d’imposta, entro il più ristretto termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; oppure se tal’ultimo termine sia previsto 15
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 soltanto ai fini della compensazione e sia, invece, possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione erronea. La decisione delle S.U. è stata emessa tenendo conto della specificità e del campo di applicazione della normativa vigente in materia di accertamento, di riscossione delle imposte e di contenzioso tributario. I principi di diritto ai quali i giudici di legittimità sono approdati possono essere sintetizzati come segue: - la dichiarazione integrativa, se volta a rettificare errori od omissioni in favore del contribuente, può essere presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con possibilità di compensare l’eventuale credito risultante (art.2, comma 8- bis, D.P.R. n. 322/1998); - è possibile emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni ed essa relativi, entro il termine di cui all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (termine ordinario di decadenza del potere di accertamento del Fisco), qualora la correzione produca un vantaggio per l’Amministrazione finanziaria, cioè, se sia volta ad evitare un danno all’Amministrazione stessa (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998); - resta fermo che il contribuente possa richiedere il rimborso dei versamenti diretti, di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, cioè anche dopo la scadenza del termine valido per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al suddetto art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998; - in ogni caso, dunque, indipendentemente dalle modalità e dai termini di presentazione sia della dichiarazione integrativa, sia dell’istanza di rimborso, il contribuente può sempre opporsi in sede di contenzioso alla maggiore pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione finanziaria. A tal fine, provvede ad allegare gli errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria. In conclusione, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di secondo grado, ha chiarito che, per operare una rettifica “in favore” della dichiarazione dei redditi precedentemente presentata, il contribuente ha a disposizione il termine prescritto per la dichiarazione dell’anno successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Spirato tale termine, tuttavia, non è precluso il recupero della maggiore imposta versata, per esempio a causa dell’omessa deduzione di un costo, ma, in ragione dello sbarramento temporale operato dal comma 8-bis, detto recupero potrà avvenire attraverso normale istanza di rimborso, piuttosto che tramite dichiarazione integrativa con compensazione. 9. Il raddoppio dei termini opera sulla pretesa fiscale originaria (Cass. sent. n. 13483/2016) La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13483 del 30 giugno 2016 è intervenuta sulla disciplina del raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale 16
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 in caso di reati fiscali di cui all’art. 43, comma 3, dal DPR n. 600 del 1973, ,nella versione precedente le modifiche operate dall’art.1, comma 132 della Legge di Stabilità 2016. La Corte ha precisato che il raggiungimento della soglia di rilevanza penale deve essere valutato con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento, indipendentemente dal fatto che successivamente, a seguito del parziale annullamento dell’originaria pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e, conseguentemente, l’obbligo di denunzia penale. Resta fermo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 247/2011, che la valutazione “ora per allora” risulti preclusa qualora l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine di accertamento. 10. Impugnabile il rifiuto tacito ad un’istanza di recupero di un’agevolazione fiscale (Cass. sent. n. 13394/2016) E’ ammissibile, secondo la Corte di Cassazione, l’impugnazione del diniego tacito dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza presentata da un contribuente per il riconoscimento di un’agevolazione fiscale. I giudici, richiamando la giurisprudenza costante in materia (es. Corte di Cassazione sentenza n. 22651/2004) hanno confermato che il silenzio dall'Ufficio su un'istanza di riconoscimento di un'agevolazione può e deve essere qualificato come silenzio-rifiuto avverso il quale è esperibile la tutela giurisdizionale. Infatti, al fine di tutelare il contribuente, deve riconoscersi la possibilità di impugnare gli atti espressi anche tramite la forma del silenzio, comunque efficaci ed in grado di incidere sul patrimonio del contribuente. IVA 11. Chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA (Circ. n. 33/E/2016) Circolare Con la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito Agenzia delle Entrate n. 33 del importanti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, 22 luglio 2016 determinati dalle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, per la revisione del sistema fiscale. In particolare, con tale documento l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni fornite in precedenti documenti di prassi in relazione a richieste di rimborso IVA presentate da società non operative o in perdita sistematica ai 17
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 possibili casi di sospensione nell’esecuzione dei rimborsi, alla luce delle modifiche apportate dai citati decreti attuativi alla disciplina degli interpelli e a quella sanzionatoria tributaria, alle ipotesi in cui si rende necessaria la prestazione di garanzia nella presentazione delle istanze di rimborso e sui profili sanzionatori applicabili nell’ipotesi di omessa prestazione della garanzia nella liquidazione IVA di gruppo. Con riferimento alle richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica, la circolare, dopo aver ricordato l’ordinaria procedura che le società devono seguire per evitare il blocco della possibilità di utilizzare in compensazione o di richiedere a rimborso l’eccedenza IVA, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito (ovvero presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, oppure presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante compilazione dell’apposito quadro VX della dichiarazione IVA, in caso di “autovalutazione” da parte della società stessa), ha ammesso la possibilità che, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, di cui al quadro VX della dichiarazione IVA, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso possa essere erogato qualora la società presenti un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio, effettuata nell’ambito dell’attività istruttoria. La verifica dell’operatività della società è condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso, pertanto, in assenza della produzione della documentazione idonea ad attestarla, il rimborso non potrà essere effettuato. Laddove, successivamente, l’Ufficio accerti l’insussistenza delle situazioni oggettive “autovalutate” dal contribuente e, conseguentemente, la non spettanza del rimborso del credito IVA, in osservanza dell’articolo 5, comma 4 del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 471 trova applicazione la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito richiesto a rimborso. A seguito della modifica apportata dal D. Lgs. del 24 settembre 2015 n. 158, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come il nuovo art. 23 del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472 preveda la possibilità di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, compensare il credito chiesto a rimborso non solo con gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come disposto dal previgente testo dell’art. 23 citato, ma anche con le imposte e gli interessi dovuti in base all’atto. La sospensione dell’esecuzione del rimborso è comunicata all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido. L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, in caso di mancato pagamento di somme iscritte a ruolo originate da controlli formali, ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, o avvisi bonari di cui all’art. 36-bis dello stesso decreto e all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l’Ufficio competente può disporre la sospensione totale o parziale del rimborso IVA: 18
Le novità fiscali di Luglio e Agosto 2016 secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, sebbene le predette comunicazioni non possano essere considerate una pretesa impositiva definitiva, esse rappresentano comunque una fase intermedia del procedimento amministrativo tributario finalizzato al recupero del credito erariale e, pertanto, in presenza di determinate condizioni, possono esplicare effetti sul processo di lavorazione dei rimborsi IVA. Tuttavia, qualora il contribuente, a seguito di dette comunicazioni, abbia intrapreso un piano di rateazione per adempiere alle pretese erariali, l’ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l’esecuzione del rimborso. Analogo principio è stato ritenuto applicabile dall’Agenzia delle Entrate in altre fattispecie di pagamenti rateizzati, quali quelli relativi a somme dovute in acquiescenza ad un avviso di accertamento, o a saldo di un accertamento con adesione, o di una procedura di conciliazione giudiziale, ovvero di un reclamo/mediazione; in tali fattispecie le rate non ancora pagate non costituiscono carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato versamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione. Analogamente, non si considerano carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione ai sensi dell’articolo 1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Inoltre, non costituiscono carichi pendenti le somme dovute relative ad atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale, per sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria o per la particolare situazione economico – finanziaria del contribuente. Il rimborso IVA, infine, può essere sospeso in caso di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che costituisce un provvedimento cautelare a tutela del credito erariale; tale strumento è esperibile, secondo l’Agenzia delle Entrate a condizione che la ragione del credito abbia una “rappresentazione formale” espressa almeno mediante un processo verbale di constatazione. Sulla necessità di prestare garanzia per l’esecuzione di rimborsi IVA, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato superate le indicazioni contenute nella circolare n. 32/E del 2014, secondo la quale l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento o atto di rettifica, nei due anni precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso, rende necessaria la prestazione di una garanzia, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. Pertanto, qualora il soggetto abbia provveduto a regolarizzare le somme dovute contestate nell’avviso di accertamento, entro 60 giorni dal suo ricevimento, la notifica dell’atto impositivo non pregiudica l’esecuzione del rimborso. A tal riguardo, la circolare ha ricordato che, ai fini della verifica dei limiti di cui al comma 4, dell’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se le somme 19
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