Nota a Cassazione Civile, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 28433 di Valerio Brizzolari - Rivista giuridica
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Sinistro stradale con la targa prova: l’intervento della Cassazione nota a Cassazione Civile, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 28433 di Valerio Brizzolari Atteso che la finalità della targa prova è quella di consentire la circolazione provvisoria e attribuire una copertura assicurativa ai veicoli non muniti di carta di circolazione e dunque non assicurati per la responsabilità civile, il mezzo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire detta targa, in quanto essa presuppone l’autorizzazione ministeriale e quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione (con la conseguenza che, qualora si verifichi un sinistro e la targa sia stata esposta su un veicolo immatricolato, risponderà dei danni l’assicuratore del veicolo medesimo e non della targa). Il caso e la soluzione La sentenza in rassegna della Suprema Corte, sebbene abbia espresso un principio già ampiamente noto e condiviso in dottrina e giurisprudenza, ha nondimeno sollevato un certo scalpore, soprattutto nel settore automotive1. Prima di soffermarsi sulle conseguenze della pronuncia, è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda all’origine della controversia, che appare esemplificativa di una deplorevole e perniciosa prassi creatasi anche in virtù di certi provvedimenti della Pubblica amministrazione. L’addetto di un’officina si pone alla guida di un’autovettura per verificare l’esistenza di un problema meccanico. Prima di immettersi sulla pubblica via, egli appone la targa c.d. prova sul veicolo, intestata all’officina presso la quale presta servizio. Senonché, durante il collaudo, il conducente perde il controllo dell’automobile e provoca un grave incidente al quale non sopravvive. Dal fatale sinistro nascono due contenziosi dagli esiti alterni, che hanno coinvolti i passeggeri trasportati - tra quali v’era il proprietario della vettura - e le compagnie d’assicurazione di quest’ultima (Cattolica) e della targa prova (Allianz). Il primo giudizio è intentato dalla passeggera contro il titolare del veicolo e gli assicuratori già menzionati, per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni post incidente. Il Giudice di pace di Vicenza, chiamato a pronunciarsi in prima istanza, condanna l’Allianz e l’officina, ponendo dunque a carico, per quanto qui interessa, dell’assicuratore della targa prova tutti i danni. Il Tribunale di Vicenza viene poi investito del caso quale giudice d’appello e, a sua volta, conferma la condanna dell’assicuratore della targa prova (Allianz), salva una parziale riforma sulle spese di giudizio e interessi. La difesa della compagnia d’assicurazioni condannata si basava, tra l’altro, su un punto tanto semplice quanto negletto e ignorato da tempo: la targa prova può essere apposta esclusivamente su veicoli che sono privi della carta di circolazione; ergo, dei danni provocati dall’autovettura già immatricolata risponde l’assicuratore dell’autovettura medesima e non quello della targa prova. È proprio sulla scorta di questo principio - per il momento grossolanamente sintetizzato - che viene presentato ricorso per cassazione (poi accolto), deciso dalla Suprema Corte con sentenza (conforme) a quella in esame2. 1 Lo dimostra l’eco che la vicenda in esame ha avuta sulla stampa specialistica e non solo. Sia consentito il riferimento, ma solo ed esclusivamente a titolo esemplificativo e per dar conto di quanto accaduto, a Rossi, Il pasticciaccio della targa prova, in Quattroruote, 2020, 782, 29 e Id., Fino a (targa) prova contraria, ibidem, 784, 54. I titoli degli articoli già sintetizzano i “disagi” che la pronuncia della Cassazione, unitamente ad altri provvedimenti dei quali si darà conto, ha provocato nel settore automotive. Gli articoli appena richiamati si riferiscono a un precedente di analogo tenore (v. la nota successiva), ma, nella sostanza, riguardano anche la sentenza in rassegna. 2 Infatti, un profilo della vicenda in analisi era stato già deciso da Cass. Civ. 25 agosto 2020, n. 17665, in Rep. Foro it., 2020, voce Circolazione stradale, n. 140, secondo cui il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per
Il secondo giudizio (che si conclude con la pronuncia in rassegna) origina invece dalla causa iniziata dai parenti dell’altro passeggero - anche proprietario del veicolo - contro i medesimi convenuti del processo di cui s’è appena dato conto. In primo grado, il Tribunale di Vicenza condanna l’officina e la Cattolica, quale assicuratrice del veicolo sinistrato. Quest’ultima interpone appello, insistendo sul fatto che l’Allianz avrebbe dovuto coprire i danni, siccome “garante” della targa prova; senza tuttavia ottenere soddisfazione. Il caso approda in Cassazione, la quale rigetta il ricorso essenzialmente sulla base dello stesso motivo per il quale era stato accolto invece il gravame della Allianz nell’altro giudizio: la targa prova non può essere esposta su veicoli già immatricolati. Il Supremo collegio pone dunque fine ai predetti contenziosi in modo uniforme e condivisibile. Poiché le sentenze richiamate sono tra loro connesse (tanto che quella in rassegna richiama anche l’altro precedente), le osservazioni che seguono sono da riferirsi ad entrambe. L’intera vicenda, come si diceva, è rappresentativa di una diffusissima consuetudine, per dir così, contra legem, sviluppatasi nel settore delle riparazioni e del commercio automobilistici, consistente nell’apposizione della targa prova su mezzi già targati. Sennonché, come si vedrà meglio nel prosieguo, era stato chiarito che la targa in discorso può essere esposta solo su veicoli privi della carta di circolazione, poiché così previsto dalla normativa applicabile. Ci si potrà allora domandare per quale ragione detta prassi si è tanto diffusa e per lungo tempo. La risposta al quesito risiede in due provvedimenti della Pubblica amministrazione che - probabilmente con la spinta degli operatori del settore - avevano dapprima lasciato uno spiraglio alla circolazione in prova con veicoli già targati e dopo sospese del tutto le sanzioni amministrative nei confronti dell’utilizzo improprio della targa in discorso. Ma l’episodio appena riassunto diventa ancora più singolare, laddove si consideri che lo stesso Tribunale di Vicenza, due anni prima della sentenza cassata, aveva espresso un principio identico a quello sancito dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, del quale però non si è tenuto conto3. La ratio della normativa applicabile Prima di soffermarsi sul dictum della Cassazione, è opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo avente ad oggetto la targa prova. La circolazione c.d. in prova è disciplinata dal d.P.R. n. 474 del 2001 e consiste in una deroga all’obbligo di munire i veicoli della carta di circolazione; deroga ammissibile qualora i) sia stata rilasciata un’apposita autorizzazione ministeriale e ii) la circolazione avvenga per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Le particolarità di questo regime giuridico sono essenzialmente due. In primo luogo, si consente a mezzi non immatricolati di circolare sulla pubblica via per uno dei suindicati scopi, purché abbiano comunque assolto l’obbligo della copertura assicurativa mediante la stipula di un contratto sulla targa prova4; in secondo luogo, avendo l’assicurazione ad oggetto la predetta targa e non il veicolo, essa può essere collaudo, non può esibire la targa prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione; infatti, se la targa prova presuppone l’autorizzazione ministeriale e quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Pertanto, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere - ove ne ricorrano i presupposti - solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. Questo precedente è espressamente richiamato dalla sentenza in esame, essendosi d’altra parte pronunciato sullo stesso sinistro stradale (v. infatti la motivazione). 3 Il riferimento è a Trib. Vicenza 22 febbraio 2016, consultabile in Pluris, secondo cui il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione, siccome la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale e quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, con la conseguenza che l’apposizione di detta targa sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. 4 L’obbligo della copertura assicurativa sulla circolazione in prova si ricava dalla lettura congiunta degli artt. 122 c. ass. e 9, d.P.R. n. 973 del 1970. In giurisprudenza, per una fattispecie relativa alla previgente L. n. 990 del 1969 - il cui contenuto è stato poi riprodotto nel Codice appena citato - si veda Cass. Civ. 18 aprile 2005, n. 8009, in Rep. Foro it., 2006, voce Assicurazione (contratto), 198, secondo cui anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa, trasferibile da veicolo a veicolo.
trasferita da un mezzo all’altro, con la conseguenza che risulterà assicurato quello sul quale viene di volta in volta esposta5. Il sistema predisposto dal legislatore appare tutto sommato semplice. Si muove da un generale obbligo di copertura assicurativa per qualsiasi veicolo sulla pubblica strada. Il veicolo, poi, deve essere munito alternativamente della carta di circolazione oppure di un’autorizzazione alla circolazione appunto in prova. La finalità di quest’ultima è evidentemente quella di consentire l’utilizzo temporaneo di alcuni mezzi di trasporto, senza sottoporli alle lungaggini e ai costi che l’intera e normale procedura di immatricolazione comporterebbero. In breve, il d.P.R. n. 474 del 2001 riconosce essenzialmente le finalità imprenditoriali dei soggetti in esso considerati (costruttori, collaudatori, meccanici e via discorrendo): l’uso “particolare” dei mezzi in prova non può essere condizionato a quei controlli e a quelle prescrizioni che si richiedono invece per la normale attività di circolazione, pena il rallentamento e l’ostacolo ad attività d’impresa o commerciale in genere6. Tale regime di deroga alle ordinarie regole in tema di immatricolazione è ammissibile proprio perché la circolazione in prova può avvenire solo con numerose limitazioni soggettive ed oggettive e in casi che si possono definire eccezionali o comunque limitati. Essa, ad ogni modo, non limita o diminuisce le tutele per gli altri utenti della strada. Difatti, anche qualora non vengano rispettate le finalità di cui al precedente Decreto, l’assicuratore della targa è tenuto a risarcire il danneggiato, potendo unicamente esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato7. L’interesse generale, consistente nella tutela degli eventuali terzi danneggiati, dunque, è raggiunto e tutelato in ogni caso. La Suprema Corte ricostruisce puntualmente e in modo condivisibile la ratio della circolazione in prova anche da un’altra prospettiva. Essa viene individuata in termini di “sanatoria” alla mancanza della carta di circolazione (nn. 41 ss. della sentenza8). Se lo scopo, afferma la Cassazione, è quello di consentire ai veicoli che sono sprovvisti dell’immatricolazione di accedere alla strada pubblica, si deve concludere che l’apposizione della targa prova al mezzo già registrato è superflua, in quanto esso può già circolare in forza della precedente immatricolazione. Questo profilo discende dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 2, d.P.R. n. 474 del 2001, dai quali si deduce che l’autorizzazione ministeriale può essere rilasciata solo per quei veicoli che non sono già dotati di una targa propria. Le indicazioni ministeriali relative al d.P.R. n. 474 del 2001 e la “prassi applicativa” Dopo aver sintetizzata la disciplina applicabile al caso di specie, è opportuno spendere qualche osservazione sull’interpretazione che la Pubblica amministrazione ha dato al d.P.R. 474 del 2001. È però necessario premettere che i provvedimenti che si stanno per richiamare sono stati adottati in seguito a una ben precisa prassi sviluppatasi in relazione alla targa prova. Sino alla sentenza in esame, essa è stata liberamente impiegata su veicoli già targati. Non è ben chiaro per quale ragione gli operatori del settore hanno fatto ricorso a questa pratica scorretta. Si possono individuare però alcune motivazioni, che spaziano dalla scarsità dei controlli sul legittimo uso della targa prova, sino all’obiettivo vuoto normativo relativo alla circolazione per brevi tragitti dei veicoli immatricolati ma non assicurati. Difatti, la targa prova è sempre stata interpretata come un “espediente” per provvedere temporaneamente alla copertura assicurativa dei veicoli in stato di riparazione e soprattutto di vendita (si pensi all’usato) presso officine o rivenditori, nella più o meno forte consapevolezza dell’utilizzo (im)proprio che ne è stato fatto sino ad ora. A ciò occorre aggiungere che solo raramente si sono verificati sinistri provocati o che hanno coinvolto veicoli in regime di circolazione in prova, sicché, a fronte di un’esigua casistica, è mancato un effetto di sensibilizzazione circa l’uso scorretto della targa prova9. 5 La legislazione menzionata nel testo prevede, poi, altri requisiti affinché la circolazione possa considerarsi effettivamente in prova. Vigono regole particolari per l’esposizione della targa, per i soggetti abilitati a condurre il mezzo in prova - il titolare della medesima o suoi incaricati muniti di delega - e per la durata dell’autorizzazione ministeriale. 6 È da condividere l’affermazione di Giarrusso e Tito, voce Circolazione stradale (illeciti in materia di), in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, par. 17. 7 In questi termini, Cass. Civ. 25 febbraio 1992, n. 2332, in Rep. Foro it., 1992, voce Assicurazione (contratto), 141. Si vedano, nel medesimo senso, Cass. Civ. 18 aprile 2005, n. 8009, cit. e App. Torino 18 ottobre 1982, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 692, con nota di Fioravanti. 8 Cass. Civ. 25 agosto 2020, n. 17665, cit. 9 Difatti, a quanto consta, oltre alla sentenza in commento ed a Trib. Vicenza 22 febbraio 2016, cit., nei repertori giurisprudenziali
Il primo provvedimento della Pubblica amministrazione che - sebbene implicitamente - ha alimentata la prassi di cui si è dato conto è una circolare dell’allora Ministero dei trasporti10, nella quale, alla parte relativa all’“uso dell’autorizzazione” ministeriale si legge che “l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti”. Questo passaggio replica in parte il disposto dell’art. 1, lett. a), d.P.R. n. 474 del 2001, salvo alcune aggiunte dalle quali sembrerebbe essere nato l’equivoco. Mentre nel citato art. 1 si fa riferimento a “le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati”, dunque a soggetti che operano con mezzi nuovi - tant’è che viene specificato “veicoli non ancora immatricolati” - nella circolare ministeriale l’autorizzazione alla circolazione in prova è estesa anche ai “veicoli ritirati in permuta” - vale a dire all’usato - con una sibillina clausola finale di salvezza: “sempre per gli scopi previsti”. L’intervento del Ministero ha comportato un duplice effetto. Sul piano giuridico, l’amministrazione ha operata un’interpretazione creatrice e, allo stesso tempo, sia consentita l’espressione, “creativa”, avendo letteralmente aggiunto un ambito applicativo ulteriore a quello già individuato dalla disciplina sulla circolazione in prova, peraltro contrastante con la ratio della disciplina medesima, se si intende accogliere la soluzione - offerta dalla Cassazione nella sentenza in analisi - per la quale la targa prova è stata concepita per i veicoli da immatricolare e non certo per quelli già immatricolati (come le vetture di seconda mano). Sul piano pratico, invece, la Circolare ha creata una “zona grigia”, sfruttata dagli operatori del settore, che ha favorita la prassi in discorso. L’Amministrazione ha poi “realizzata” l’illegittimità di detta prassi - anche se risulta invero arduo ritenere che non ne fosse già a conoscenza - nel momento in cui un ufficio territoriale del governo ha sollevata la questione presso il Ministero dell’interno11. Quest’ultimo, nel 2018, in risposta all’istanza proveniente da detto ufficio, ha affermato che “diversamente dalla prassi oramai consolidatasi, l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 CdS abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze”12. Mediante questo provvedimento, il Ministero dell’interno ha finalmente preso coscienza dell’illegittimità della “consuetudine” creatasi in materia di circolazione con la targa prova, tuttavia senza prendere provvedimenti al riguardo. Tanto è vero che, con una successiva nota, il medesimo Ministero ha sorprendentemente chiesto agli organi di polizia di evitare “ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa”13. L’Amministrazione perviene a questa conclusione sulla base di due elementi: in primo luogo, adducendo la “complessità della questione”, tanto da dover richiedere al Consiglio di stato un parere sull’argomento14; in secondo luogo, per “evitare effetti pregiudizievoli per l’attività economica degli operatori del settore”. non risultano altre decisioni relative a sinistri stradali in cui v’è stato un utilizzo improprio della targa prova. La (scarsa) casistica reperibile riguarda il litisconsorzio necessario tra l’assicuratore della targa e il titolare dell’autorizzazione ministeriale (cfr. Cass. Civ. 29 maggio 2019, n. 13379, in Rep. Foro it., 2017, voce Assicurazione (contratto), 142 e Cass. Civ. 25 febbraio 1992, n. 2332, in Rep. Foro it., 1992, voce Assicurazione (contratto), 211) e la legittimità delle sanzioni amministrative elevate nei confronti di coloro che hanno utilizzata la targa prova per scopi diversi da quelli ammessi (v. in proposito Cass. Civ. 25 ottobre 1999, n. 11962, in Rep. Foro it., 2000, voce Circolazione stradale, 106, relativa però al testo dell’art. 98 c. str. ante modifiche del 2001). 10 Si tratta della Circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del 2004 con Prot. n. 4699/M363. 11 La Prefettura di Arezzo, difatti, si era rivolta al Ministero dell’interno tramite la nota Prot. n. D/7695/2017 del 19 dicembre 2017, per ricevere delucidazioni in merito all’utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati ma non assicurati. 12 Questo passaggio si può leggere nella nota Prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018, emessa dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato, presso il Ministero dell’interno. 13 Vedasi la nota Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, proveniente dal medesimo ufficio di cui alla precedente nt. Quest’ultima, ci si limita a farlo notare a titolo esclusivamente informativo, reca la firma del medesimo dirigente che appena due mesi prima aveva rilevata la “illegittimità” della circolazione con la targa prova su veicoli non immatricolati. 14 Al momento in cui si scrive, non risulta che il Consiglio di Stato si sia pronunciato sulla questione, come peraltro rilevato dalla Cassazione nella sentenza in commento.
Quanto al primo argomento, indipendentemente dalla complessità della questione - che, comunque, non pare tutto sommato così problematica, tanto da rendere necessario un parere del Consiglio di Stato -, se si fosse approfondito l’argomento, si sarebbe scoperto che, già da tempo, dottrina e giurisprudenza l’avevano risolto nel senso di rilevare la totale illegittimità dell’utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati15; fermo restando che nel maggio 2018 il Ministero aveva comunque rilevata la dubbia correttezza della pratica in discorso. Quanto al secondo profilo, vale a dire il bilanciamento tra le esigenze di mercato (consistenti nel consentire la prova dei veicoli di seconda mano non assicurati) e la protezione degli utenti stradali, pare che sia stato attribuito rilievo unicamente al primo valore, con un evidente - e non condivisibile - sacrificio della sicurezza dei terzi, dato che, come dimostra il caso di specie, l’assicuratore della targa prova potrebbe non risponde dei danni se quest’ultima viene utilizzata su un veicolo già dotato della carta di circolazione. Ad ogni modo, si deve rilevare il contrasto assoluto e insanabile tra la posizione assunta dal Ministero e la Corte di giustizia dell’unione europea. Da un recente orientamento giurisprudenziale della Corte che richiede l’assicurazione r.c.a. persino per il veicolo posteggiato in area privata e non destinato alla pubblica circolazione, si evince che la normativa europea deve essere interpretata nel senso di non ammettere, in alcun caso, che un mezzo possa circolare sprovvisto della copertura assicurativa16. Le esigenze di mercato, pur importanti, non sono state tuttavia ritenute sufficientemente valide dalla citata giurisprudenza europea e, anche nel caso di specie, non paiono assumere valore dirimente17. La sentenza in esame, dunque, assume notevolissimo valore perché - correttamente - (ri)stabilisce il giusto ambito applicativo della targa prova e, come dimostrato dalle reazioni della stampa specialistica, ha già sortito un sanissimo effetto di “dissuasione”18. Alcune osservazioni a proposito della pronuncia e sulle sue conseguenze Per comprendere l’importanza della pronuncia della Suprema Corte era necessario soffermarsi brevemente sul quadro normativo e applicativo relativo alla circolazione in prova. È ora il momento di formulare alcune osservazioni circa il percorso argomentativo che sorregge la soluzione offerta dalla Cassazione e le sue conseguenze. Nel provvedimento in esame vengono innanzitutto riassunti il quadro normativo e i provvedimenti ministeriali; dei quali però si è già dato conto nelle pagine che precedono. Il primo precedente che viene in rilievo è la sentenza Cass. Civ. n. 16310 del 2016, nella quale la Suprema Corte si è occupata della circolazione in prova di un veicolo allestito per una competizione sportiva, ma non revisionato19. Nella motivazione della pronuncia, tuttavia, incidenter tantum era stato già affermato che la circolazione in prova può avvenire “con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione”. Essendo però la fattispecie relativa ad altro profilo della circolazione in discorso, 15 Cfr. ad esempio Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, L’assicurazione della responsabilità civile, Padova, 2013, 160 ss., che aveva condivisibilmente rilevato come la circolazione con targa prova su veicolo già immatricolato sia contra legem. Il suo pensiero è condiviso anche da Polotti di Zumaglia, voce Assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti nel codice delle assicurazioni private, in Dig. disc. priv., sez. comm., aggiornamento, Torino, 2020, par. 8. Sia infine consentito il rinvio a Brizzolari, L’assicurazione obbligatoria r.c.a. per il veicolo non circolante, in Nuove leggi civ., 2019, 764, sempre nel senso dell’illegittimità della prassi in discorso. Nella giurisprudenza di merito, invece, v. Trib. Vicenza 22 febbraio 2016, cit.; cfr. anche la pronuncia citata infra nt. 18. 16 V. Corte di Giustizia UE 4 settembre 2018, n. 80/17, in Nuove leggi civ., 2019, 756 ss., con nota di Brizzolari, secondo cui l’art. 3, par. 1, Dir. 72/166/CEE, come modificata dalla Dir. 2005/14/CE, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno stato membro e sia idoneo a circolare. 17 Si vedano le Conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek del 26 aprile 2018 a Corte di Giustizia UE 4 settembre 2018, causa C-80/17, cit., nelle quali, in particolare ai nn. 83 e 87, si riporta una sintesi delle opinioni espresse da Irlanda e Regno Unito circa gli inconvenienti dell’interpretazione estensiva del concetto di circolazione anche ai veicoli stazionanti in aree private. I due paesi avevano illustrate le problematiche cui i rivenditori di auto nuove o usate sarebbero andati incontro se gli fosse stato imposto l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa di tutti i veicoli fermi nelle loro rimesse in attesa della vendita. La Corte, tuttavia, non ha ritenute queste esigenze meritevoli di tutela, come si evince dal verdetto finale. 18 Cfr. retro, nt. 1. 19 Cass. Civ. 4 agosto 2016, n. 16310, in Rep. Foro it., 2016, voce Circolazione stradale, 47, ha affermato che “la circolazione con targa di prova, disciplinata dal d.p.r. 24 novembre 2001 n. 474, non può avvenire in deroga al disposto dell’art. 80, 14° comma, cod. strad. che vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione”.
tale inciso è non è stato opportunamente valorizzato in quell’occasione e non consta che sia stato successivamente ripreso. Nella sentenza in analisi, la Cassazione, con riferimento alla circolazione in prova, si esprime in termini di “sanatoria”, la quale andrebbe a incidere proprio sulla mancanza della carta di circolazione, ma non sulla revisione periodica cui sono sottoposti i veicoli. Su questo profilo, non si può fare a meno di rilevare un’incongruenza: se la targa prova è destinata ai veicoli non immatricolati, come correttamente afferma la Corte, non è ben chiaro come sia possibile presentare alla revisione periodica un veicolo privo della carta di circolazione, perché appunto non ancora immatricolato20. La Cassazione afferma testualmente che la targa prova “non sana” la mancanza della revisione, richiamandosi proprio al precedente del 2016. La Corte sembra dunque cadere in una contraddizione determinata dai provvedimenti ministeriali di cui s’è dato conto. Tale contraddizione si spiega però nel seguente modo. L’attuale situazione è - evidentemente - il risultato delle scelte operate dell’amministrazione. Le corti, difatti, se si volge lo sguardo ai repertori giurisprudenziali, si sono occupate unicamente della circolazione dei veicoli in prova dal versante della revisione e mai da quello dell’assicurazione, perché le indicazioni ministeriali hanno indotto gli organi di controllo a non sanzionare l’utilizzo improprio della targa prova sui veicoli già immatricolati, ma sprovvisti della copertura assicurativa, nell’ottica di “tutela” delle “esigenze commerciali” dei rivenditori di veicoli di seconda mano. Tanto è vero che la pronuncia in commento origina da un sinistro stradale e dal legittimo rifiuto dell’assicuratore della targa prova di coprire i danni provocati da un mezzo provvisto della carta di circolazione. Tuttavia, non essendo possibile far revisionare un veicolo non immatricolato21, appare indubitabile come la casistica sulla targa prova apposta ai veicoli con revisione scaduta abbia riguardato unicamente veicoli già immatricolati (essendo gli unici sottoponibili all’obbligo di revisione) e dunque sui quali detta targa veniva esposta in violazione del d.P.R. n. 474 del 2001. Dunque, ricapitolando: i) il veicolo da immatricolare non è sottoposto all’obbligo di revisione (arg. ex art. 80, comma 3, c. str.) e gli si può apporre la targa prova; il veicolo già dotato della carta di circolazione, soggiace alla periodica revisione, ma non può circolare, in alcun caso, con la targa prova. Il quadro così riassunto rischia però di cadere ancora una volta in contraddizione. Allo stato attuale, se si mette in relazione la giurisprudenza sull’obbligo di revisione con la “tolleranza” ministeriale sull’utilizzo della targa prova su veicoli non assicurati, si giunge a un ulteriore paradosso: il veicolo dotato di targa prova non può circolare senza revisione, ma potrebbe accedere alla pubblica via senza assicurazione, laddove, ad esempio, si tratti di mezzo di seconda mano in vendita presso una concessionaria. La situazione più grave, dunque, soprattutto per i potenziali terzi danneggiati, sembra rimanere priva opportuna tutela. Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre chiarire definitivamente il rapporto tra la revisione e la targa prova. La Suprema Corte ha più volte affermato che l’obbligo di revisione sussiste per qualsiasi mezzo, in quanto dall’art. 1, d.P.R. n. 474 del 2001 non si ricava alcuna deroga alla necessità di circolare sempre con la prescritta revisione22. Se però la targa prova è destinata ai veicoli non immatricolati e questi non sono soggetti all’obbligo di revisione, per le ragioni anzidette, è ovvio, vien fatto di dire, che dalla citata disposizione non sia ricavabile alcuna eccezione alla circolazione senza revisione. Occorre ora soffermarsi su un’ulteriore questione. Occorre cioè domandarsi cosa accade, sul piano della responsabilità civile, se la targa prova viene esposta su un veicolo già immatricolato ma non assicurato. Nel caso sottoposto alla Corte, questo profilo non è stato affrontato, in quanto il mezzo incidentato era coperto da una polizza r.c.a. In passato è stato affermato che l’utilizzo improprio della targa prova rileva solamente nel rapporto tra assicuratore e assicurato e non incide sull’esistenza del rapporto assicurativo, né costituisce un’eccezione opponibile al terzo danneggiato, sicché il primo rimane obbligato a risarcire il danno, salvo poi effettuare 20 Il sistema informatico attraverso il quale avviene la revisione, difatti, consente al suo esito il rilascio del certificato di revisione da apporre sul libretto di circolazione, che però necessariamente presuppone un numero di targa e, quindi, l’immatricolazione del veicolo. 21 L’obbligo di revisione, come previsto dall’art. 80, comma 3, c. str., sorge dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo e poi ricorre ogni due anni. È dunque evidente che detto obbligo non riguarda (e non può riguardare) i mezzi da immatricolare: non avrebbe difatti senso sottoporre all’obbligo di revisione - dunque a un controllo sulla idoneità alla circolazione - un veicolo nuovo. 22 Si veda la sentenza in analisi passim e Cass. Civ. 4 agosto 2016, n. 16310, cit.
una rivalsa23. È da ritenere che l’apposizione della targa in discorso a un veicolo già immatricolato sia annoverabile tra le ipotesi di uso improprio della stessa e perciò rientri nel principio appena riportato24. Conclusioni La pronuncia della Suprema Corte è da condividere sotto tutti i profili25. La finalità della targa prova, come emerge dal provvedimento, non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’autorizzazione ministeriale alla circolazione in prova, ma quella di consentire la circolazione provvisoria e attribuire una copertura assicurativa ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile. D’altra parte, la mancanza della carta di circolazione rende impossibile l’emissione di una polizza assicurativa, in quanto essa è collegata alla targa. Dunque, la targa prova rimane l’unico modo per consentire la circolazione dei veicoli non ancora immatricolati. Essendo quest’ultima la sua precipua finalità, ne discende che detta targa non può essere apposta ai veicoli già dotati di una targa propria. Ora che la Cassazione ha definitivamente ribadito qual è l’ambito applicativo della targa prova, è senz’altro auspicabile che l’amministrazione pubblica prenda definitivamente atto dell’illegittimità della prassi che si è sviluppata e la sanzioni opportunamente. Se si vogliono tutelare le condivisibili esigenze di mercato degli operatori del settore automobilistico, la strada da percorrere non è quella di “tollerare” pratiche scorrette che poi, eventualmente, potrebbero andare a discapito dei terzi coinvolti in un incidente, bensì occorre, ad esempio, accelerare l’esame del d.d.l. n. 1365 presentato il 14 novembre 2018 che, al momento in cui si scrive, risulta pendente alla IX commissione presso la Camera dei deputati. Parimenti, risulta approvato anche un ordine del giorno della medesima Camera, che impegna il governo appena insediatosi a chiarire definitivamente, a livello normativo, l’ambito applicativo della targa prova. Ad ogni modo, la sentenza qui annotata rientra nel più ampio disegno di adeguamento della (interpretazione della) legislazione italiana con quella dell’Unione. Come già anticipato, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che la normativa europea sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli deve essere interpretata nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatoria anche qualora il veicolo, pur trovandosi, per sola scelta del proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno stato membro e sia idoneo a circolare26. L’unica conclusione che si può trarre da tale principio è che a ciascun veicolo immatricolato deve corrispondere una polizza r.c.a. e, applicando ora l’insegnamento della Suprema Corte, la targa prova non può sanare la mancanza della copertura assicurativa sul veicolo già dotato della carta di circolazione. 23 Cfr. Cass. Civ. 25 febbraio 1992, n. 2332, cit., relativa all’utilizzo della targa prova per uno scopo diverso da quelli ammessi dalla normativa. Nei medesimi termini, in fattispecie analoga, Cass. Civ. 18 aprile 2005, n. 8009, cit. 24 Nei confronti del passeggero, ad ogni modo, si ritiene applicabile il principio vulneratus ante omnia reficiendus. Secondo Cass. Civ. 24 settembre 2019, n. 23621, in Rep. Foro it., 2019, voce Assicurazione (contratto), 141, esso impone in sede sostanziale l’interpretazione delle norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima e comporta, in sede processuale, che il giudice compia ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per l’accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima. 25 Allo stesso modo, è condivisibile il precedente Cass. Civ. 25 agosto 2020, n. 17665, cit. 26 Corte di Giustizia UE 4 settembre 2018, n. 80/17, cit.
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