MODELLO RDC/PDC 2021-2022 - ISTRUZIONI OPERATIVE REVISIONE 1 - IPS

Pagina creata da Michele Negri
 
CONTINUA A LEGGERE
Titolo: ISEE – Modello RdC/PdC

          Tipo di documento: Istruzioni operative Modello RdC/PdC

                                             Modello RdC/PdC 2021-2022
                                                                    Istruzioni operative
                                                                           Revisione 1

CAF Do.C. Spa
Sede amministrativa: Corso Francia, 121 d – 12100 Cuneo
Tel. 0171 700700 – Fax 800 136 814
www.cafdoc.it – info@cafdoc.it
                                                                                           1/5
Titolo: ISEE – Modello RdC/PdC

        Tipo di documento: Istruzioni operative Modello RdC/PdC

Sommario

    1. PREMESSA.........................................................................................................................................................................3

    2. QUADRO NORMATIVO ...................................................................................................................................................3

    3. CONVENZIONE INPS – CAF Do.C. SPA .........................................................................................................................4

    4. CONTENUTO DEL SERVIZIO .........................................................................................................................................4

    5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ........................................................................................................4

    6. VERIFICHE E PENALI ......................................................................................................................................................5

    7. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI................................................................................................................................5

                                                                                                                                                                                  2/5
Titolo: ISEE – Modello RdC/PdC

           Tipo di documento: Istruzioni operative Modello RdC/PdC

1. PREMESSA

Nell’ambito della disciplina dei rapporti CAF Do.C- Soggetti incaricati, prevista dalla scrittura privata
unificata e valida per i servizi concernenti il modello 730, RED, ISEE e Prestazioni assistenziali, sono
compresi eventuali affidamenti di servizi che prevedono prestazioni omogenee o connesse a quelle
suddette.

I Soggetti incaricati sono tenuti a svolgere l’attività di raccolta e di trasmissione dei modelli RdC/PdC,
secondo le disposizioni di legge, le istruzioni e le procedure fornite dall’Inps.

I Soggetti incaricati devono, inoltre, utilizzare strumenti operativi e metodologie di lavoro conformi a quelli
definiti nelle convenzioni via via in vigore e da CAF Do.C., rimanendo esclusivi responsabili verso
quest'ultimo del corretto svolgimento di tali attività, della correttezza e della tempestività del rilevamento
e della trasmissione dei dati allo stesso CAF Do.C. Gli indirizzi, le istruzioni applicative e le procedure
operative da osservare sono comunicate da CAF Do.C. e devono comunque essere consultate a cura dei
Soggetti incaricati mediante accesso alle pagine dedicate del sito.

Le presenti istruzioni operative sono da considerarsi valide fino a diverse disposizioni comunicate o rese
note da CAF Do.C., tramite pubblicazione sul sito.

2. QUADRO NORMATIVO
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc),
quale misura di politica attiva volta al sostegno economico e all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro.
Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (d’ora in poi Pdc) quale
misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ha previsto, in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano
un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi
di fruizione di tale beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di
cittadinanza, da corrispondersi in un'unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del
predetto beneficio addizionale ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Con il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021 l’INPS fornisce le prime istruzioni relative alla possibilità di
richiedere le mensilità aggiuntive del Reddito di Cittadinanza.

L’articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
                                                                                                             3/5
Titolo: ISEE – Modello RdC/PdC

           Tipo di documento: Istruzioni operative Modello RdC/PdC

Dal 1° gennaio 2022, in caso di variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del
nucleo familiare, nel corso dell'erogazione del RdC nella forma dell'avvio di attività d'impresa o di lavoro
autonomo sia individuale che di partecipazione, la comunicazione all’INPS va data mediante il modello “RdC
- Com Esteso” entro il giorno precedente all’inizio della stessa (non più entro 30 giorni dall’inizio).
La modifica interessa anche la richiesta del beneficio addizionale (art. 8, comma 4 del DL 4/2019). Resta
invece invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di
lavoro dipendente.

3. CONVENZIONE INPS – CAF Do.C. SPA

CAF Do.C. ha stipulato con l'INPS apposita convenzione per gestire l’attività di raccolta e trasmissione
delle domande di RdC/PdC.

      La convenzione è consultabile sul sito, nelle pagine dedicate al servizio ISEE.

4. CONTENUTO DEL SERVIZIO

In base al quadro normativo e alla convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività di raccolta e trasmissione
delle domande di RdC/PdC, i Soggetti incaricati devono svolgere il servizio nei confronti dei cittadini
secondo le seguenti modalità:

    a) acquisizione di specifica delega dell’interessato a CAF Do.C. per lo svolgimento del servizio di
       acquisizione e trasmissione all’INPS della richiesta di RdC/PdC;

    b) controllo dell’identità del richiedente e conservazione della copia del documento di
       riconoscimento;

    c) assistenza al richiedente durante la compilazione della domanda;

    d) rilascio al richiedente della copia delle domande;

    e) trasmissione della domanda a CAF Do.C. cliccando su “invia” nell’apposita procedura.

5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Soggetto incaricato stampa ciascun modulo di domanda in duplice copia, delle quali una, datata e
sottoscritta (1) dal dichiarante è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni
dalla data di trasmissione della dichiarazione. Il Soggetto incaricato è tenuto a conservare per cinque anni
                                                                                                              4/5
Titolo: ISEE – Modello RdC/PdC

           Tipo di documento: Istruzioni operative Modello RdC/PdC

anche la delega di cui al precedente punto 5, lett. a), sottoscritta in originale dal richiedente, unitamente al
documento di riconoscimento.

In caso di verifiche da parte dell’INPS o delle competenti autorità, tale documentazione dovrà essere
trasmessa a CAF Do.C.

    (1) La domanda RdC/PdC è un’autocertificazione (art. 76, DPR 445/2000) e con la firma il richiedente acquisisce piena
        consapevolezza delle responsabilità penali per eventuali dichiarazioni false.

6. VERIFICHE E PENALI

Per accertare il corretto adempimento del servizio, l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle
domande trasmesse dal CAF.

Nel caso di domande recanti una firma disconosciuta da parte del dichiarante davanti alle competenti
autorità, compreso l’INPS, oppure di richiesta di corrispettivi all’utenze, l’INPS applicata una penale di
importo pari ad euro 300,00.

7. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza alla compilazione, acquisizione e trasmissione delle domande deve essere svolto
gratuitamente, senza richiedere compensi ai cittadini.

                                                                                                                     5/5
Puoi anche leggere