Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001 - Parte ...

Pagina creata da Giulio Santini
 
CONTINUA A LEGGERE
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001 - Parte ...
Modello di Organizzazione, Gestione e
         Controllo ex D.Lgs. 231/2001

         Parte Generale

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.lgs.231/2001

Accenture Finance and Accounting Services S.r.l.
PREMESSA - AGGIORNAMENTI MODELLO

    1)   Prima versione: Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 Novembre 2019.

    2)   Seconda versione: Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020.
          Aggiornamento del modello ed aggiunta della Sezione 9 della Parte Speciale, relativa ai Reati Tributari, introdotti all’art. 25-
          quinquiesdecies del DLgs 231/01 dalla L 157/19.
          Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale, Sezione 1, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2020,
          recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante
          il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), che ha previsto l’introduzione di nuovi reati nel catalogo 231, tra cui all’art 25, i delitti di peculato,
          peculato mediante profitto dell’errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p), i reati di dichiarazione infedele,
          omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000), ed ha introdotto l’art. 25-
          sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (DPR 43/1973).

© 2021 Accenture                                                              2
All rights reserved.
PARTE GENERALE

Indice

 PREMESSA - AGGIORNAMENTI MODELLO ...................................................................................................................................................... 2
 1.    Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante ...................................................................................................................... 5
 2.    Approccio metodologico...................................................................................................................................................................... 11
 3.    Modello e Codice Etico ....................................................................................................................................................................... 12
 4.    Sistema di whistleblowing ................................................................................................................................................................... 13
 5.    Il Modello AFAS .................................................................................................................................................................................. 13
 5.1   La costruzione del Modello AFAS ....................................................................................................................................................... 13
 5.2   La funzione del Modello ...................................................................................................................................................................... 14
 5.3   L’adozione del Modello AFAS e le sue successive modifiche.............................................................................................................. 14
 6.    I processi sensibili di AFAS ................................................................................................................................................................. 15
 7.    L’Organismo di vigilanza ..................................................................................................................................................................... 17

 7.1           Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca ............................................................................................................. 17

 7.2           Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza ...................................................................................................................................... 18

 7.3           Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale ...................................................................................................................................... 19

 7.4           Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie ........................................... 20

 7.5           Raccolta e conservazione delle informazioni....................................................................................................................................... 21
 8.            La formazione delle risorse e la diffusione del Modello........................................................................................................................ 21

 8.1           Formazione ed informazione dei Dipendenti ....................................................................................................................................... 21

 8.2           Informazione ai Consulenti e ai Business Partner ............................................................................................................................... 22
 9.            Il sistema disciplinare .......................................................................................................................................................................... 22
 9.1           Funzione del sistema disciplinare ....................................................................................................................................................... 22
 9.2           Misure nei confronti di quadri ed impiegati ......................................................................................................................................... 22
 9.2.1         Il Sistema disciplinare ......................................................................................................................................................................... 22
 9.2.2         Violazioni del Modello e relative sanzioni ............................................................................................................................................ 23
 9.3           Misure nei confronti dei dirigenti.......................................................................................................................................................... 23
 9.4           Misure nei confronti degli Amministratori e di altri soggetti apicali ....................................................................................................... 23
 9.5           Misure nei confronti dei Sindaci .......................................................................................................................................................... 23
 9.6           Misure nei confronti dei Consulenti e dei Business Partner ................................................................................................................. 24
 10.           Verifiche sull’adeguatezza del Modello ............................................................................................................................................... 24

© 2021 Accenture                                                                                       3
All rights reserved.
Definizioni

      “Accenture Finance and Accounting Services Srl” : Società controllata al 100% da Accenture Finance & Accounting BPO Services SpA

      “Accenture”: ACCENTURE S.P.A., società di diritto italiano con sede in Milano;

      “Accenture Finance & Accounting BPO Services SpA”: Società controllata al 100% da ACCENTURE INTERNATIONAL B.V.. (con sede
       in Olanda),.

      “AFAS”: per “AFAS“ si intende “Accenture Finance and Accounting Services Srl”.

      “Affiliata” o “Affiliate”: qualsiasi entità, costituita o meno, controllata da (o sotto il comune controllo di) Accenture Plc. Per “controllo” (o
       sue varianti) si intende la capacità diretta o indiretta di gestire gli affari di altra entità sulla base di un diritto di proprietà, di un rapporto
       contrattuale o altro.

      “Aree Sensibili”: le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs.
       231/2001 e successive integrazioni;

      “Capogruppo”: ACCENTURE Plc., società di diritto della Repubblica di Irlanda con sede in Grand Canal Square, 1, Grand Canal
       Harbour, Dublin 2, IRELAND;

      “
      “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Accenture Finance and Accounting Services Srl;

      “Codice Etico”: codice di etica aziendale adottato da Accenture Finance and Accounting Services Srl;

      “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Accenture Finance and Accounting Services Srl;

      “Dirigenti”: tutti i dirigenti di Accenture Finance and Accounting Services Srl;

      “D.Lgs. 231/2001” o, semplicemente, il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;

      “Gruppo Italiano”: Accenture SpA e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile e le
       società del Gruppo Accenture presenti in Italia;

      “Gruppo Accenture per “Gruppo Accenture”si intende la Accenture Plc., società capogruppo registrata nella Repubblica di Irlanda, e le
       Affiliate Accenture; per “Affiliata Accenture” si intende qualunque società, dotata di personalità giuridica o meno, che sia controllata
       esclusivamente o congiuntamente dalla Accenture Plc; ed infine per “controllo” (o sue variazioni ) si intende la capacità di dirigere
       direttamente o indirettamente le attività di un’ impresa in virtù di diritti di proprietà, contratti od a qualunque altro titolo;

      “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da
       Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni e/o modificazioni nonché le linee guida approvate da Assonime in data 19
       novembre 2002 e successive integrazioni e/o modificazioni;

      “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;

      “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di
       lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni
       sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);

     “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Accenture Finance and Accounting Services Srl;

     “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo
      aggiornamento;

     “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

      “Processi Sensibili”: attività di Accenture nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

     “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (così come è stato integrato finora e come sarà eventualmente
      integrato in futuro);

     “Società”: Accenture Finance and Accounting Services S.r.l..

© 2021 Accenture                                                             4
All rights reserved.
1.    Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

 In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs.
 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone
 giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla
 tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla
 corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997
 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

 Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
 prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi
 nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
 una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
 controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si
 aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

 La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che
 abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione
 pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di
 contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e
 servizi.

 Il Decreto prevede che la normativa si applichi ad una amplissima gamma di destinatari: enti forniti di personalità giuridica, società e
 associazioni anche prive di personalità giuridica.

 Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell’ente, pur definita come “amministrativa”, ha forti analogie con la
 responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma
 rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest’ultima; infatti l’ente potrà essere dichiarato responsabile
 anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili
 all’ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione della sentenza.

  Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo
  14 luglio 2020. N.75):

                i.         Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione
                           europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato
                           o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
                           modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:
                       malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
                       indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla L.n.3/2019];
                       truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
                       truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
                       frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
                       frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n.75/2020];
                       frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

                  ii.       Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
                             dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:
                       documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
                       accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
                       detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
                       diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies
                        c.p.);
                       intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
                        quater c.p.);
                       installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
                        telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
                       danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
                       danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico
                        o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
                       danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
                       danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques comma 3 c.p.);
                       frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies
                        c.p.);
                       violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11, D.L.21
© 2021 Accenture                                                             5
All rights reserved.
settembre 2019, n. 105).

                  iii.       Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) [articolo aggiunto dalla L.n. 94/2009 e
                              modificato dalla L.n. 69/2015]:
                        associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
                        associazione di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L.n.69/2015];
                        scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014,
                         n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L.
                         62/2014);
                        sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
                        associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990,
                         n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
                        tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività
                         delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
                        illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo
                         pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
                         nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
                         aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall’art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.).

                  iv.         Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso
                              d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n.
                              75/2020]:
                        concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
                        corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L.
                         n. 3/2019];
                        corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
                        circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
                        corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
                        induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e
                         modificato dalla L. n. 69/2015];
                        corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
                        pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
                        istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
                        peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
                         corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
                         parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di
                         Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
                        traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
                        peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
                        peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
                        abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

                  v.         Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
                             riconoscimento (art. 25-bis del Decreto) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con
                             modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:
                        falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453
                         c.p.);
                        alterazione di monete (art. 454 c.p.);
                        spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
                        spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
                        falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
                         valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
                        contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
                         (art. 460 c.p.);
                        fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo
                         o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
                        uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art.
                         464 comma 1 c.p.);
                        uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 comma 2 c.p.);
                        contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473
                         c.p.);
                        introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

                  vi.        Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n.
                              99/2009]:
                        turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
                        illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
                        frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
                        frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
© 2021 Accenture                                                              6
All rights reserved.
       vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
                         vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
                         fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
                         contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
                          quater c.p.).

                  vii.        Reati societari (art. 25-ter del Decreto) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n.
                               190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]:
                         false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
                         fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.);
                         false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
                         impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
                         indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
                         illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
                         illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
                         operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
                         omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L.n.262/2005];
                         formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
                         indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
                         corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e
                          dalla L. n. 3/2019];
                         istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla
                          L. n. 3/2019];
                         illecita influenza sull’assemblea (art.2636 c.c.);
                         aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
                         ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

                  viii.       Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e
                               dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto), [articolo aggiunto dalla L.7/2003]:
                         associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
                         associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270
                          bis c.p.);
                         circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
                         assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
                         arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
                         organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015,
                          convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
                         addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
                         finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
                         sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
                         condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
                         attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
                         atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
                         atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
                         sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
                         sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
                         istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
                         cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
                         cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
                         banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
                         assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
                         impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
                         danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
                         sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
                         pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
                         convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

                  ix.        Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
                             aggiunto dalla L. n. 7/2006]:
                          pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

                  x.          Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L.
                              n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:
                         riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
                         prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
                         pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
© 2021 Accenture                                                              7
All rights reserved.
       detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
                         pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art.10, L. 6 febbraio 2006 n.38]
                         iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
                         tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs.21/2018];
                         acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
                         intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
                         adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

                  xi.        Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L.n. 62/2005]:1
                         manipolazione di mercato (art. 185 del d. lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018];
                         abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d. lgs. n. 58/1998).

                  xii.       Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal
                              D.Lgs. n. 107/2018]:
                         divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14
                          Reg. UE n. 596/2014);
                         divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

                  xiii.      Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
                              norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del
                              Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:
                         omicidio colposo (art. 589 c.p.);
                         lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

                  xiv.         Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
                               autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato
                               dalla L. n. 186/2014]:
                         riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
                         ricettazione (art. 648 c.p.);
                         impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
                         autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

                  xv.         Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore (art. 25-novies del Decreto) [articolo aggiunto
                              dalla L. n. 99/2009]:
                         messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
                          genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a)
                          bis);
                         reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti
                          offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
                         abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita
                          o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in
                          supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di
                          protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
                         riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
                          dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;
                          distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma
                          2);
                         abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in
                          tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
                          noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
                          di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere
                          letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se
                          inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione
                          abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie
                          o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti
                          telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore,
                          o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
                         mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o
                          falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
                         fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso
                          pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
                          accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.

                  1
                   L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, se posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono rilevare anche
                  quali illeciti amministrativi. E’ infatti previsto che la Consob possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero
                  da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 187-quinques
                  TUF). Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l’eventuale responsabilità dell’ente sarà accertata in sede giudiziaria;
                  se invece si tratta di illecito amministrativo – comunque posto in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente – l’accertamento e l’applicazione delle
                  sanzioni spetta alla Consob.
© 2021 Accenture                                                                              8
All rights reserved.
171-octies legge n.633/1941).

                  xvi.      Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
                             (art. 25-decies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:
                        induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-
                         bis c.p.).

                  xvii.      Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto), [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato
                              dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:
                        inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
                        disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
                        delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
                        traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
                        circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
                        uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
                         protette (art. 727-bis c.p.);
                        distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
                        importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o
                         detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e
                         art. 6);
                        scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle
                         acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art.
                         137);
                        attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
                        inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n.
                         152/2006, art. 257);
                        traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
                        violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs
                         n.152/2006, art. 258);
                        attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n.
                         21/2018];
                        false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella
                         predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei
                         rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area
                         movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
                        sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
                        inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
                        inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
                        cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

                  xviii.    Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) [articolo
                             aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]:
                        disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n.
                         286/1998);
                        impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

                 xix.      Razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies del Decreto) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017
                           n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:
                       propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis
                        c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

                 xx.        Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
                            esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
                            dalla L. n. 39/2019]:
                        frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
                        esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
                  
                  xxi.      Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e
                             dal D.Lgs. n. 75/2020]:
                        dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.
                         n. 74/2000);
                        dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
                        emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
                        occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
                        sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
                        dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
                        omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];

© 2021 Accenture                                                             9
All rights reserved.
    indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

                  xxii.    Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]:
                      contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n.
                       43/1973);
                      contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
                      contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
                      circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
                      associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n.
                       43/1973);
                      altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
                      circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

                  xxiii.   Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
                           [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:
                      adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
                      commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
                      commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
                      contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473
                       c.p.);
                      introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
                      frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
                      vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
                      vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
                      contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
                       quater c.p.).

                  xxiv.   Reati transnazionali L. n. 146/2006), [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa
                           degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:
                      disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al
                       D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
                      associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di
                       cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
                      associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo
                       unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
                      induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-
                       bis c.p.);
                      favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
                      associazione per delinquere (art. 416 c.p,):
                      associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

  Il catalogo dei reati-presupposto è suscettivo di implementazione, da parte del legislatore, sia attraverso modifiche dirette nel testo del Decreto
  sia mediante l’approvazione di testi normativi che dispongano l’applicabilità – integrale o meno – del Decreto a fattispecie di reato ulteriori a
  quelle attualmente previste.

  L’Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio di possibili evoluzioni normative, al fine di promuovere i necessari
  aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo in relazione ai nuovi “rischi-reato” ovvero l’adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove
  aree di rischio-reato.

  Sul piano soggettivo, l’Ente risponde se non ha adottato le misure necessarie per impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
  Nello specifico, gli artt. 6 e 7 del Decreto, anche al fine di valorizzare la funzione “preventiva” del sistema introdotto, prevedono che l’Ente non
  risponda dell’illecito se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “un modello di organizzazione,
  gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

     Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l’Ente non risponde se prova che (art. 6 comma 1 del Decreto):
            a)       l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di
                     gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
            b)       il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un
                     organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
© 2021 Accenture                                                          10
All rights reserved.
c)       i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
                  d)       non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

      Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l’Ente è responsabile
      se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni
      caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati
      della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

      Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare
      l’esonero da responsabilità dell’Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.
      La caratteristica dell’effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione, che richiede (art. 7 comma 4 del Decreto):
            a)        una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero
                      quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del Modello);
            b)        un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

         2.       Approccio metodologico

 Il Modello di AFAS è finalizzato, in generale, alla promozione di una cultura di organizzazione aziendale volta ad incoraggiare una condotta
 etica e di un impegno di osservanza della legge e alla prevenzione dei comportamenti illeciti.

 Nella predisposizione del presente Modello ci si è ispirati sia alle Linee Guida di Confindustria (nella loro ultima versione risultante
 dall’Aggiornamento nel mese di Marzo 2014, approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014) sia a quelle circolarizzate da
 Assonime.

 Il Modello di AFAS, con le finalità suddette, si basa sul Modello di Accenture del quale sono state mutuate le similarità e gestite adeguatamente
 le difformità.

 Pertanto, la metodologia adottata da AFAS è affine a quella utilizzata da Accenture, la quale ha previsto la definizione
 ex-ante del Modello attraverso una preliminare mappatura e relativa analisi delle attività aziendali per individuare le macro-aree di rischio.
 Successivamente, sono state studiate le attività maggiormente a rischio sulle quali si sono focalizzate, in via prioritaria, le azioni di controllo
 (definizione policy/procedure ad hoc; conduzione di ispezioni regolari e/o facoltative da parte dell’Ente di Internal Audit).

 Non si esclude che, a fronte della manifestazione di altre attività sensibili alla commissione di Reati e/o della commissione dei medesimi Reati
 individuati con modalità alternative rispetto a quelle tracciate, il processo descritto possa essere oggetto di costante aggiornamento in modo
 da consentire un maggior affinamento dei suoi risultati.

 L’ approccio metodologico seguito da AFAS nella predisposizione del Modello consente di:

             valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e
              governano la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli;

             rendere disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico da diffondere all’interno della struttura
              aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;

             gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle Aree sensibili.

     In definitiva il Modello di AFAS è composto da:

     a)       la presente Parte Generale;

     b)       i codici di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all’interno AFAS e che siano attinenti ai fini del controllo di
              comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 - tutti disponibili sulla Intranet Aziendale o su supporto cartaceo - tra i quali:

                      Statuto sociale;

                      Visura certificato storico;

                      Sistema di deleghe interne (poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e poteri delegati in materia di uso della firma);

                      Codice Etico;

                      Le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed
© 2021 Accenture                                                               11
All rights reserved.
organizzativa della società;

                    Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;

                    Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso;

                    Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato in AFAS e relativo sistema disciplinare;

                    Circolari interne volte a dettare norme comportamentali per i casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D.
                     Lgs.81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

     c) le procedure aziendali (organizzative e operative) di AFAS e le Policy di Accenture, qualora applicabili, che siano attinenti ai fini del
          controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001; tali procedure entreranno in vigore con la divulgazione del presente
          Modello presso i Dipendenti, Dirigenti e Organi Sociali di AFAS;

     d) la Parte Speciale, concernente le specifiche categorie di reato rilevanti per AFAS e la relativa disciplina applicabile.

 I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, hanno tra
 i loro principali obiettivi il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti
 della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

 I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno
 parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

 Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

                 le linee guida di Confindustria e le linee guida Assonime;

                 i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
                      l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno ad AFAS del compito di promuovere l’attuazione efficace e
                       corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante
                       sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
                      la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati
                       ragionevolmente ottenibili;
                      l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
                      l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

                 i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
                      la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
                      il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
                      la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
                      la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti;

                 infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale, si deve dare
                  priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore / rilevanza delle Operazioni
                  Sensibili.

       3.       Modello e Codice Etico

 Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità
 specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

 Sotto tale profilo, infatti:

      il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma rispetto all’emanazione del D.Lgs. 231/2001 e suscettibile di
       applicazione sul piano generale da parte di tutti i dipendenti, Dirigenti e Organi Sociali di AFAS allo scopo di esprimere dei principi di
       “deontologia aziendale” che la società riconosce come propri;
      il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari
       tipologie di reati che, se commessi nell’interesse o a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa da
       reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al
       fine di costituire l’esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.
© 2021 Accenture                                                                12
All rights reserved.
4.   Sistema di whistleblowing

    Accenture, prevede all’interno del proprio programma di Etica aziendale, un sistema di segnalazione e relativa gestione delle questioni di
    natura etica. Detto sistema è stato oggi adeguato alle previsioni della Legge 30 novembre 2017 n. 179 , recante “Disposizioni per la tutela degli
    autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha
    modificato l’art. 6 del D.Lgs 231/01 inquadrando di fatto nel MOG 231 i) la definizione e le caratteristiche di riservatezza dei canali attraverso i
    quali vengono presentate – da parte dei dipendenti dell’Ente - segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.Lgs 231 o di violazioni del
    MOG, ii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.
    Pertanto, in linea con la Legge 179, il Programma di Etica Aziendale di Accenture, in particolare attraverso la “policy 1000 – Raising Legal and
    Ethical Concerns and Prohibiting Retaliation”, prevede:

     a) Un canale di segnalazione dedicato che consenta ai soggetti di cui all’art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a
    tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello, di cui siano venuti a
    conoscenza in ragione delle funzioni svolte: tale canale prevede la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il proprio superiore diretto, il
    referente dell’ufficio del personale (people advisor) o eventualmente attraverso la Direzione del Personale o la Direzione Legale;

    b) un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche via web: la cosiddetta “Accenture Business Ethics Helpline” raggiungibile
    attraverso il sito web: https://businessethicsline.com/accenture. All’interno di questo sito è possibile effettuare una segnalazione, eventualmente
    anche anonima, indicando anche la tematica relativa alla questione (incluse le aree sensibili per i reati 231), oppure ottenere un numero
    telefonico locale (collegato ad un’agenzia esterna) da poter utilizzare per effettuare la segnalazione in forma verbale (7 giorni su 7 e 24 ore su
    24);

    c) La riservatezza dell’identità del segnalante, garantita dal fatto che il limitato numero di persone che gestiscono la segnalazione e – se del
    caso - l’identità del segnalante, sono tenute in base alla suddetta policy a mantenere il più alto grado di confidenzialità;

    d) il divieto di ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
    indirettamente, alla segnalazione.

    La tutela del segnalato è garantita attraverso il codice disciplinare di Accenture recante azioni disciplinari per gli atti discriminatori o di ritorsione
    fino al termine del rapporto di lavoro. Lo stesso codice disciplinare prevede sanzioni anche per chi effettua segnalazioni diffamatorie o non in
    buona fede.
    Il sistema di segnalazione sopra descritto è gestito dalla Corporate Investigation di Accenture (funzione indipendente rispetto al management
    delle entità legali locali del gruppo) che, in base ad un protocollo di gestione delle segnalazioni, inizia l’eventuale attività investigativa del caso e
    lo comunica ai soggetti competenti per materia e all’Organismo di Vigilanza 231 dell’Entità Legale coinvolta.
    Come ulteriore canale alternativo di segnalazione, è possibile per tutti i dipendenti o individui esterni alla società contattare direttamente
    l’Organismo di Vigilanza di Accenture scrivendo a odv231.afabpos@accenture.com.

         5.   Il Modello AFAS

              5.1 La costruzione del Modello AFAS

    La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla
    costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme
    in esso contenute, anche alle Linee Guida e alle politiche di Gruppo (ad es. Programma di Etica Aziendale e Compliance)2.

    Alla base del Programma di Etica Aziendale e Compliance vi sono tre obiettivi principali:

         1.   promuovere una cultura aziendale che incoraggi una condotta etica e il rispetto della legge;
         2.   prevenire, individuare, riferire e indirizzare le comunicazioni di cattive condotte e violazioni di legge;
         3.   rispettare gli standard governativi.

    Sebbene l’adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” della Società e non un obbligo, AFAS ha deciso di procedere con la sua
    predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per rafforzare la sua Corporate Governance,
    cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed
    adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo
    dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione “attiva” dei Reati.

    Di seguito è riportata una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi
    proceduto alla predisposizione del presente Modello.

    1)   Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”):

         Analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i
         Reati.
         Il risultato di tale attività è stata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con
         particolare “focus” agli elementi di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

2
  Si ritiene opportuno segnalare che il Gruppo Accenture aderisce ad un programma americano – Accenture Ethics and Compliance Program– che, pur trattandosi di programma estraneo al D.
Lgs. 231, a quest’ultimo si avvicina per alcuni aspetti di carattere generale e di indirizzo
© 2021 Accenture                                                                          13
All rights reserved.
Puoi anche leggere