MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
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6/7/2021 Normattiva - Stampa LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) Vigente al: 6-7-2021 SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI https://www.normattiva.it/do/atto/export 1/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa 101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, » sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ». 102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita' navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. 103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 104. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103. 105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 puo' essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. 106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103. 107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. 108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato https://www.normattiva.it/do/atto/export 2/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze di polizia. 109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. 112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' ridotto di 14 milioni per l'anno 2021. 113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale. 114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al https://www.normattiva.it/do/atto/export 3/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma. 115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entita' dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. 117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti. 118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. 119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, e' istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta' di Venezia. 120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilita' e resilienza nonche' contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla https://www.normattiva.it/do/atto/export 4/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa salvaguardia della citta' di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della societa' Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. 121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798. 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma. 124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e' riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020. 125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro. 126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e https://www.normattiva.it/do/atto/export 5/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalita' e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125. 127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ». 128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente ». 129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. 131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro https://www.normattiva.it/do/atto/export 6/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (5) (8) 133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui. 134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »; b) al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita' non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'. 137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 138. Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133. 139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 e' https://www.normattiva.it/do/atto/export 7/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034. 140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ». 142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di https://www.normattiva.it/do/atto/export 8/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »; b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ». 146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c). 147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; (11)(20) c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. (1) 147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo https://www.normattiva.it/do/atto/export 9/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali. 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ». 150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse. 151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla seguente: « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ». 152. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti: « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79; h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59; h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39; h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19; h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29; h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99; h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99; h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59; h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19; h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ». 153. Ai fini del comma 151 e' autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036. 154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026. https://www.normattiva.it/do/atto/export 10/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa 155. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unita' di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021. 156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse. 157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 158. Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento. 159. Per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi e' assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538. 160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei https://www.normattiva.it/do/atto/export 11/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ». 161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: « h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ». 162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »; b) all'articolo 47: 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' https://www.normattiva.it/do/atto/export 12/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »; 3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ». 164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno e' autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia. 165. Per l'attuazione del comma 164, e' autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024. 166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020. 167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei https://www.normattiva.it/do/atto/export 13/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ». 169. Per l'attuazione del comma 168 e' autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. 170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato e' aumentata di quindici unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174. 171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174. 172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti https://www.normattiva.it/do/atto/export 14/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. 173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attivita' difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 e' autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030. 175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »; b) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ». 176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati. 177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020. 178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai https://www.normattiva.it/do/atto/export 15/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. 180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle societa' sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse disponibili ». 181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126. 182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso. 183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ». 184. Al fine di sostenere piu' efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonche' di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e' ridefinita https://www.normattiva.it/do/atto/export 16/45
6/7/2021 Normattiva - Stampa la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. 185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili https://www.normattiva.it/do/atto/export 17/45
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