MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

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           LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

                 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165)

                                                              Vigente al: 6-7-2021

           SEZIONE I
           MISURE QUANTITATIVE
           PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
           OBIETTIVI PROGRAMMATICI

https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                                       1/45
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              101. All'articolo 56, comma 7, della legge                                28       dicembre            2015,     n.
           221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto,                                                      »
           sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».
              102. Il Fondo per la progettazione preliminare e                                       definitiva             degli
           interventi di                    bonifica      di     beni    contaminati         da      amianto,           di    cui
           all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e'
           incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
           e 2022. Il                Ministro       della      difesa,      di    concerto           con        il    Ministro
           dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e                                                    con il
           Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con                                                proprio
           decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data                                            di    entrata       in
           vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita'
           navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al
           presente comma.
              103. Per il completamento della carta geologica ufficiale                                               d'Italia
           alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad essa
           strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la protezione e
           la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro                                                   per
           l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per                                   ciascuno             degli       anni
           2021 e 2022.
              104. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di                                                cui    al
           comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico
           d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le
           province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti
           universitari e                    con    il    Consiglio      nazionale        delle            ricerche      (CNR)
           mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della
           legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
           103.
             105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti
           annuali di cui al comma 103 puo' essere destinata ad oneri di
           carattere generale connessi alle                             attivita'     di      completamento              della
           carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi
           scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle   spese
           occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi
           al rilevamento, all'aggiornamento e alla                              pubblicazione                  della    carta
           geologica d'Italia.
             106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA,
           prima di avviare le attivita' di completamento della carta                                                geologica
           ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora
           coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i
           lavori,            per          ciascuno      degli    anni    2020,     2021         e     2022,          per      il
           completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste
           dal comma 103.
             107. Al fine                      di     promuovere,        anche      attraverso                  la    pubblica
           amministrazione,                    la   riduzione       dell'impatto          ambientale                 derivante
           dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di
           cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi
           autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1°         gennaio  2020,
           all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento,
           di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia
           elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio
           destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al
           presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno
           due veicoli.
             108. Ai fini di      cui   alla   presente   legge   le  pubbliche
           amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato
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           della pubblica amministrazione, come      individuate  dall'Istituto
           nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
           della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale
           dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
           della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per
           garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali
           svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze   di
           polizia.
             109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108        le
           amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle
           risorse disponibili a legislazione vigente.
             110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
           28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 20 milioni     di
           euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma       si
           provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente
           riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della
           legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro,
           mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
           al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
           iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
           e dei trasporti.
             111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
           28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di
           euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
             112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
           34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
           previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
           ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
             113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e
           di ridurre gli effetti climalteranti derivanti        dal   trasporto
           passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente
           legislazione per gli investimenti da parte delle         imprese   di
           autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su
           strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate
           ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da
           destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
           materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare
           delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro
           elettronico nazionale.
             114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare,
           anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2,
           del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
           Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere
           dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31
           dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei
           veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto
           passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
           legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con
           contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
           autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di
           trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
           metano    (CNG),    gas    naturale    liquefatto    (GNL),    ibrida
           (diesel/elettrico)   ed   elettrica   (full   electric)   ovvero    a
           motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al
           predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di
           euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al
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           ristoro delle rate di finanziamento o                        dei    canoni          di         leasing,    con
           scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio
           2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli
           nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del
           servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
           agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche
           mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al
           secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli
           acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione
           dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del
           presente comma.
             115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a
           concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina
           europea in materia di aiuti di Stato.
             116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entita' dei
           contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa
           tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per                                          ciascun
           veicolo, e' differenziata in ragione della categoria M2 o                                            M3 del
           nuovo veicolo.
             117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
           di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
           adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
           presente legge, sono disciplinati le modalita' e i termini di
           presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione
           delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche
           al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche' le
           modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle
           domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti
           relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica
           maggiormente inquinanti.
             118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli
           immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e
           predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e'
           riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta                                      sul     reddito,
           nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro                                       per     ciascuno
           degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e
           delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
           in vigore               della       presente   legge,    sono    definiti           i      criteri     e    le
           procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per
           il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori
           disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i
           limiti di cui al presente comma.
             119. Al fine di assicurare la                          piena     adesione           dell'Italia          nel
           contrasto               ai       cambiamenti   climatici     e   nel     favorire              lo   sviluppo
           sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla                                 legge         4   novembre
           2016, n. 204, e' istituito il Centro di studio e di ricerca
           internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta' di
           Venezia.
             120. Il Centro di studio e di ricerca          internazionale  sui
           cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio
           di conoscenze                    maturate   dai   soggetti    pubblici          e     privati        che   si
           occupano di vulnerabilita' e resilienza nonche' contribuisce alla
           definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla
           mitigazione,                    sulla   resilienza   e   sull'adattamento                 ai    cambiamenti
           climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione sostenibile
           dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla
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           salvaguardia della citta' di                    Venezia.    Il    Centro          di      studio      e    di
           ricerca            internazionale       sui     cambiamenti      climatici              si   avvale       del
           contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU -
           Venice International University e degli istituti di ricerca in
           materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del                                      Consorzio
           Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento                                      delle    ricerche
           inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e                                      della    societa'
           Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i                           principali             organismi
           di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la
           spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso
           dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del                                       Centro     di
           studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
             121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020,
           per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre
           1984, n. 798.
             122. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
           apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              123. Al              fine    di   favorire    gli    investimenti          in        beni     materiali
           strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano                                          il
           reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui                                           al
           decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.                                        917,    o
           per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali
           strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla
           legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma
           32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione
           del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo
           per gli            investimenti       innovativi       delle    imprese         agricole,           con    la
           dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite
           massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
           sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e                                      forestali,
           sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di                                          cui
           al presente comma.
              124. Al fine di               garantire      un   completo     ed      efficace             sistema     di
           collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta                                    di ridurre i
           disagi derivanti dalla condizione di insularita', e                                     assicurare la
           continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi                              dell'articolo            107,
           paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
           europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e'
           riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato                                        da    e
           per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di
           cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
           euro per l'anno 2020.
             125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini
           residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in
           almeno una delle seguenti categorie:
                  a) studenti universitari fuori sede;
                  b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della                                     legge
           5 febbraio 1992, n. 104;
                  c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al                              di       fuori     della
           Regione siciliana e con reddito lordo annuo non                            superiore            a    25.000
           euro;
                  d) migranti per ragioni sanitarie con                     reddito          lordo        annuo      non
           superiore a 25.000 euro.
             126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
           da adottare entro sessanta giorni dalla data                         di       entrata          in    vigore
           della presente legge, di concerto con                      il    Ministro           dell'economia           e
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           delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del nuovo regime
           tariffario con particolare riferimento:
                  a) alla quantificazione dello sconto;
               b) alle modalita' e ai termini del rimborso          dell'importo
           differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale
           applicata ai soggetti di cui al comma 125.
             127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.
           145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «
           1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite                                            dalle
           seguenti: « 3.375 milioni ».
             128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre                                         2009,     n.
           178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
             « 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola
           nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31
           dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e                                         continuativa
           per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo
           svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
             1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del                                       comma       1-bis,    nel
           limite           massimo           di   990.000      euro     annui,       la         Scuola       nazionale
           dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal
           contributo finanziario    ordinario   dello   Stato   disponibile   a
           legislazione vigente ».
             129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della
           sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di
           lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia,
           di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile                                          1981, n. 121, a
           decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa                                      per un ulteriore
           importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo
           23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
             130. Il pagamento dei compensi per        prestazioni   di                                             lavoro
           straordinario di cui al                       comma    129,    nelle     more         dell'adozione         del
           decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo                              comma,           della legge 1°
           aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i                              limiti           massimi fissati
           dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
             131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e                                                indilazionabili
           esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili                                           del fuoco, le
           risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro                                         straordinario
           ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017,                                            n.
           97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni                                               di
           euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
           legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
             132. Al fine di assicurare, anche in relazione                                    alle        straordinarie
           esigenze             di         prevenzione     e    contrasto   della         criminalita'          e      del
           terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,
           commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
           con modificazioni, dalla legge 3 agosto                           2009,         n.      102,      nonche'    di
           quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
           dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
           febbraio             2014,         n.   6,    e'     prorogato   fino      al        31       dicembre    2020,
           limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
           l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle
           Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
           commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,                                          convertito,
           con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,                                                n.   125.     Per
           l'attuazione del presente comma e' autorizzata la                                             spesa di     euro
           149.973.488 per l'anno                       2020,    con   specifica        destinazione            di    euro
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           147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di
           cui al comma 74 e per il personale di cui al comma                                   75 dell'articolo
           24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,                                          convertito,  con
           modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (5) (8)
             133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla
           valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
           nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento                                           economico
           con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di
           previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo
           con una dotazione di 65                   milioni     di    euro     nell'anno             2020,       di       120
           milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro                                               annui a
           decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal                                           medesimo
           anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma                             1328,            primo      periodo,
           della legge 27 dicembre                    2006, n. 296, iscritte nello stato di
           previsione del Ministero                   dell'interno ai sensi dell'articolo 23,
           comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10
           milioni di euro annui.
             134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di                                    cui       al    decreto
           legislativo                 15   marzo   2010,   n.   66,     sono       apportate              le    seguenti
           modificazioni:
               a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020                                                »       sono
           sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
                  b) al secondo periodo, le parole: « 2018,                          2019         e    2020       »       sono
           sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
             135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento
           e    all'incremento                dell'efficienza         delle    politiche              di    bilancio          e
           fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze
           di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto
           del       Presidente             della   Repubblica     3    luglio       2003,            n.        227,        e'
           incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per
           l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
               136. Al fine di garantire gli standard operativi                                 e      i    livelli         di
           efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
           la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
           predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile
           2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita' non
           prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
           Conseguentemente, la dotazione organica                        del       ruolo         dei       vigili         del
           fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo                                                     13
           ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'.
               137. Contestualmente agli incrementi di cui                           al       comma         136       e    nel
           limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale
           dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in deroga alle
           ordinarie facolta' assunzionali,                      per    il     70    per        cento           dei       posti
           disponibili, mediante scorrimento della                            graduatoria del concorso
           pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,                          indetto con decreto del
           Ministero dell'interno 18 ottobre                     2016,        pubblicato              nella      Gazzetta
           Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per                                                 il
           rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata                                                ai
           sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27                                 dicembre            2017,       n.
           205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei                                              vigili
           del fuoco.
               138. Nuove modalita' assunzionali nella                        qualifica               di    vigile         del
           fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi
           di cui al comma 133.
               139.         Per        l'attuazione    delle     disposizioni          del        comma          136        e'
https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                          7/45
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           autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per                                                       l'anno
           2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno
           2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per
           l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504
           per l'anno                2026,        di      euro   21.732.469          per      l'anno             2027,    di     euro
           21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di
           euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031,
           di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di                                  euro       22.067.875             per       l'anno
           2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
             140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
           straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese                                                    le     spese
           per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per
           l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno
           2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per                                                  l'anno    2024        e
           500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
              141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30                                           dicembre          2018,        n.
           145,        dopo          il      primo        periodo   e'     inserito           il       seguente:           «         Per
           l'annualita'                    2020,      il    fondo     di     cui     al     precedente              periodo           e'
           ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle
           particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione,                                                       ordine
           pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».
              142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del                                         comma          141,    pari        a
           euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante                                                 corrispondente
           riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della                                                     legge       27
           dicembre 2002, n. 289.
             143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
           trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree
           professionali                    e    del       personale     dirigenziale               dei          Ministeri,           e'
           istituito nello stato di previsione                               del      Ministero              dell'economia             e
           delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80                                                        milioni
           di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020,
           il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi
           con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si
           rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del                                                    pubblico
           impiego precedenti                        al    triennio     contrattuale              2019-2021,              ai    sensi
           dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,                                                          n.
           165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente                                                  periodo,          le
           somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da                                                     ripartire per
           l'attuazione dei contratti del personale dello stato                                                  di previsione
           del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate                                                     all'entrata
           del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
           cui al primo periodo. Le risorse                             del     fondo         sono         destinate,           nella
           misura           del        90       per    cento,    alla      graduale             armonizzazione                  delle
           indennita' di amministrazione del personale                                      appartenente                alle     aree
           professionali dei Ministeri al fine di ridurne il                                               differenziale              e,
           per la restante parte, all'armonizzazione dei                                                    fondi   per               la
           retribuzione                     di       posizione      e      di        risultato               delle        medesime
           amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del                                                    Consiglio
           dei       ministri,                  su     proposta        del      Ministro               per         la     pubblica
           amministrazione e del Ministro                           dell'economia               e      delle        finanze,          si
           provvede alla ripartizione delle risorse                                             del  fondo   tra                      le
           amministrazioni di cui al primo periodo per                                          il finanziamento                     del
           trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto                                                    anche        del
           differenziale dei trattamenti di cui                                 al    precedente                 periodo        e,    in
           deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
           alla        conseguente                rideterminazione           delle        relative               indennita'           di
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           amministrazione.                  La   Presidenza       del   Consiglio            dei         ministri,            a
           decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le
           risorse decentrate del personale non dirigenziale                                    di       5    milioni         di
           euro annui e il fondo per la                      retribuzione         di     posizione                e    per    la
           retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non
           generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
           finanziarie disponibili a legislazione vigente nel                                     proprio             bilancio
           autonomo.
              144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari                                               a    80
           milioni di                euro    annui   a   decorrere       dall'anno            2021,          si       provvede
           mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente                                                di    cui
           al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
           iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
           delle         finanze.           Il    Ministro    dell'economia          e     delle              finanze          e'
           autorizzato                 ad   apportare,    con      propri      decreti,                 le     occorrenti
           variazioni di bilancio.
              145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.                                                 33,
           sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) al comma 1, le parole: « e le tracce                             delle          prove        scritte         »
           sono sostituite dalle seguenti: «                       ,     le   tracce          delle          prove       e    le
           graduatorie finali,                    aggiornate      con    l'eventuale            scorrimento                 degli
           idonei non vincitori »;
                  b) al comma 2, le parole: «                     aggiornato       l'elenco              dei      bandi       in
           corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al
           comma 1 »;
                  c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
              « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis                                assicurano,                 tramite
           il     Dipartimento               della   funzione       pubblica       della             Presidenza              del
           Consiglio                 dei     ministri,       la    pubblicazione                del          collegamento
           ipertestuale dei dati                     di cui al presente                  articolo,                ai        fini
           dell'accessibilita' ai                    sensi dell'articolo                 4,   comma                5,        del
           decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con                                         modificazioni,
           dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».
              146. Con decreto del                   Ministro      per   la    pubblica             amministrazione,
           previo parere della Conferenza unificata di cui                                 all'articolo                 8     del
           decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
           sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
           sono definite le modalita' attuative delle                             disposizioni                 di      cui    al
           comma 145, lettera c).
              147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
           legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le                                           graduatorie
           dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
           previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
                  a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino
           al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti
           inseriti nelle graduatorie, di corsi di                            formazione             e       aggiornamento
           organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
           trasparenza, pubblicita' ed economicita'                           e    utilizzando                le       risorse
           disponibili a legislazione vigente,                           e   previo superamento di un
           apposito esamecolloquio diretto   a                             verificarne  la   perdurante
           idoneita';
                  b) le graduatorie approvate negli anni                          dal      2012          al    2017         sono
           utilizzabili fino al 30 settembre 2020; (11)(20)
                  c)        le       graduatorie     approvate       negli     anni        2018          e    2019          sono
           utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. (1)
             147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di                                                    utilizzo
https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                            9/45
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           delle            graduatorie            dei     concorsi       pubblici          da        parte         delle
           amministrazioni                  di    cui    all'articolo      1,   comma         2,       del     decreto
           legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni
           del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
           istituzioni                 di   alta    formazione      artistica,       musicale             e   coreutica
           nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali.
              148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1                                          della
           legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
             149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
           2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione »
           sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione
           ».
              150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,                                          n.
           145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.
              151. Al fine di adeguare gli standard operativi                                   ed    i     livelli    di
           efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia
           costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della
           sicurezza,                anche    ambientale,        della    navigazione           e     dei     traffici
           marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice                                           di
           cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita                                           dalla
           seguente:
               « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730                                            per
           l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120                                           per
           l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ».
              152. All'articolo 585, comma 1, del codice
              di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le                                      lettere      da
           h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
                  « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
                  h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
                  h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
                  h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
                  h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
                  h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
                  h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
                  h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
                  h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
                  h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
                  h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
                  h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
                  h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
                  h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
                  h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ».
              153. Ai fini                  del    comma   151    e'     autorizzata        la        spesa    di    euro
           1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro
           3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro
           6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro
           6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro
           6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro
           6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro
           6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro
           7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
              154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di                                          cui
           ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e'
           autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023,
           131.040 euro nel 2024,                    174.720     euro     nel   2025        e     218.400      euro     a
           decorrere dal 2026.
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             155. Al fine di assicurare la                                 continuita' dell'attivita' di
           vigilanza sui concessionari della                               rete autostradale, ai    sensi
           dell'articolo 11, comma 5,                        secondo      periodo,            del        decreto-legge                29
           dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge                                                          24
           febbraio 2012,                   n.   14,    il    Ministero        delle          infrastrutture                    e    dei
           trasporti               e'      autorizzato       ad    assumere,        nell'anno                  2020,       a    tempo
           indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
           legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente,
           fino a cinquanta unita' di personale di livello non                                             dirigenziale               da
           inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III                                            area        funzionale,
           posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area
           funzionale, posizione economica F2,                             mediante           l'indizione                di      nuovi
           concorsi,               l'ampliamento        dei       posti    messi          a     concorso             ovvero           lo
           scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni
           di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non
           anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata                                                          la
           spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere
           dall'anno 2021.
              156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
           78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,                                                             n.
           122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare                                                            la
           continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della                                                          rete
           autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma                                       5,       secondo           periodo,
           del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non                                                   si       applica
           altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,                                                al      Ministero
           delle infrastrutture e dei      trasporti   esclusivamente                                                      per        lo
           svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse.
              157. Il Ministero delle                    infrastrutture              e        dei      trasporti               procede
           all'assunzione del personale di cui al                              comma          155        esclusivamente                a
           seguito della cessazione dell'efficacia dei                                    contratti                 stipulati         ai
           sensi         dell'articolo            9,     comma       28,       tredicesimo                     periodo,              del
           decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
           dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in
           vigore della presente legge.
              158. Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine
           di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione
           e monitoraggio delle opere                        pubbliche,        nel        triennio             2020-2022,             la
           percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo                                                           19
           del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi                                                           di
           livello dirigenziale                   non    generale         da   conferire                  al        personale         in
           servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                                                          in
           possesso di comprovate professionalita', con                                       oneri        a        valere       sulle
           facolta' assunzionali del medesimo                             Ministero,            e'        pari        al       12    per
           cento.
             159.           Per        il    potenziamento         delle    attivita'                di        monitoraggio            e
           vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di                                                       media
           e lunga percorrenza in essere con Trenitalia                                     Spa,         per        la     verifica
           della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il                                                miglioramento
           degli stessi e' assegnata al Ministero                              delle          infrastrutture                    e    dei
           trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020
           al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
           cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
              160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto,
           in fine, il seguente comma:                        «    5-bis.      Ai        dipendenti                 di     ruolo      in
           servizio presso gli uffici stampa delle                              amministrazioni                       di       cui    al
           comma 1 ai quali, in                   data       antecedente       all'entrata                     in    vigore          dei
https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                                   11/45
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           contratti               collettivi          nazionali        di    lavoro         relativi              al      triennio
           2016-2018, risulti applicato il                              contratto        collettivo                  nazionale        di
           lavoro             giornalistico                per        effetto       di       contratti                  individuali
           sottoscritti                    sulla    base    di        quanto       previsto               dagli          specifici
           ordinamenti dell'amministrazione di     appartenenza,  puo'  essere
           riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu'
           favorevole,                 rispetto        a    quello       previsto        dai       predetti                contratti
           collettivi nazionali                      di    lavoro,       mediante          riconoscimento,                  per      la
           differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di
           quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto
           legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure
           previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
              161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30                                          dicembre           2018,       n.
           145, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
              « h) per consentire il completamento delle procedure di                                                   assunzione
           a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo                                                 1,    comma      207,
           terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.                                         147,         da      concludere
           inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga
           dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere
           sulle risorse di cui all'articolo                             1,     comma        1156,            lettera       g-bis),
           della legge 27 dicembre 2006, n.                             296,     fino        ad       un        massimo         di    30
           milioni di                euro       a   titolo       di    compartecipazione                  dello         Stato.       Le
           proroghe             sono         effettuate          in    deroga      alle      disposizioni                   di       cui
           all'articolo 23 del                      decreto       legislativo        15        giugno 2015, n. 81,
           all'articolo 36 del                      decreto       legislativo        30        marzo 2001, n. 165,
           all'articolo 259 del testo unico di cui                                 al      decreto              legislativo          18
           agosto 2000,                    n.   267,   e    all'articolo           20,       comma            4,     del    decreto
           legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».
              162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78,                                                   comma       2,
           della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di
           lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
           decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,                                      sono         prorogate             al    31
           dicembre 2021 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza                                                     nuovi      o
           maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le
           seguenti modificazioni:
               a) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
           normativa vigente e il rifiuto,                              il    differimento                e     la      limitazione
           dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
           5-bis,           costituiscono              elemento          di     valutazione                   negativa           della
           responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui
           all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita'
           per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai                                                   fini       della
           corresponsione della retribuzione                             di     risultato             e       del     trattamento
           accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;
                  b) all'articolo 47:
                  1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
              « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica                                                          anche       nei
           confronti del dirigente che non effettua la                                     comunicazione                   ai    sensi
           dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli                                      emolumenti                 complessivi
           percepiti               a       carico    della       finanza       pubblica.           Nei          confronti            del
           responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al                                                     medesimo
           articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella
           decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato,
           ovvero nella decurtazione dal 30                             al    60    per        cento            dell'indennita'
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           accessoria                percepita    dal    responsabile        della         trasparenza,                ed    il
           relativo                provvedimento        e'     pubblicato            nel            sito             internet
           dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
           si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
           dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;
                       2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «      2.       La       violazione     degli    obblighi      di      pubblicazione                   di     cui
           all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
           carico al responsabile della    pubblicazione  consistente nella
           decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato
           ovvero nella decurtazione dal 30                      al    60    per       cento            dell'indennita'
           accessoria percepita dal responsabile della                             trasparenza.                  La    stessa
           sanzione si applica agli amministratori societari che non                                             comunicano
           ai soci pubblici il proprio incarico ed il                          relativo                 compenso          entro
           trenta giorni dal conferimento ovvero, per le                                                indennita'           di
           risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;
                         3) al comma 3,           le    parole:    «   di     cui        al       comma          1    »   sono
           sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».
              164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e                                                della
           sicurezza pubblica,                   il   Ministero    dell'interno               e'        autorizzato,          a
           decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali
           previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione
           organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di accesso
           alla carriera prefettizia.
              165. Per l'attuazione del comma 164, e'                         autorizzata                 la      spesa      di
           euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di
           euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere
           dall'anno 2024.
             166. Al fine di garantire l'attuazione delle                                prioritarie                  esigenze
           di potenziamento degli                     investimenti     nel    settore             dell'agricoltura,
           nonche'            la       realizzazione     dei   compiti       in      materia            di       analisi      e
           valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della                                                 spesa
           pubblica e delle politiche di bilancio nel settore                                     agricolo,            ed    al
           fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un
           potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero
           medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
           il Ministero delle politiche agricole                       alimentari               e       forestali           sono
           incrementati di una unita', da destinare a                          funzioni                 di     consulenza,
           studio             e        ricerca.       Conseguentemente,        la          dotazione                 organica
           dirigenziale del Ministero delle politiche agricole                                            alimentari e
           forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del                                         decreto-legge
           21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
           18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici                                         posizioni          di
           livello generale e di sessantuno posizioni di livello                                        non       generale,
           e' rideterminata nel numero massimo di dodici                               posizioni             di       livello
           generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal
           fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno
           2020.
              167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166,                                          il       Ministero
           delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15
           marzo 2020, il proprio regolamento di                       organizzazione                   e    la       propria
           pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di
           cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
           convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
              168.          Al       fine   di    accelerare      il        processo            di          potenziamento
           dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e                                la       destinazione              dei
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           beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, in
           coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia
           nazionale per la valorizzazione dei                          beni     confiscati                 attraverso           le
           politiche               di       coesione,    approvata       con      delibera                  del          Comitato
           interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018                                                   del    25
           ottobre 2018, all'articolo 113-bis                           del    codice         di        cui         al    decreto
           legislativo 6 settembre 2011, n.                        159,       sono      apportate               le       seguenti
           modificazioni:
                  a) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
                  b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «                                                  Le
           disposizioni del presente                      comma    si    applicano            anche            al       personale
           proveniente dalle amministrazioni pubbliche di                                   cui        all'articolo              1,
           comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli
           enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019,
           presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ».
              169. Per l'attuazione del comma 168                         e'     autorizzata                   la       spesa    di
           5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si
           provvede,               a       decorrere    dall'anno      2020,      mediante                  corrispondente
           utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma
           1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite
           all'entrata                 del     bilancio    dello      Stato,      che            restano                acquisite
           all'erario.
              170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato e'                                                  aumentata
           di quindici unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979,                                                     n.
           103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per                                                     le
           conseguenti assunzioni, disciplinate con                                     decreto  dell'Avvocato
           generale dello Stato, sono disposte anche in                                 deroga ai vincoli in
           materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,                                                nonche'       ai
           limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente                                            in      materia       di
           turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui                                              al       presente
           comma, nel limite massimo di spesa pari a                             471.452             euro          per     l'anno
           2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro                                                per     l'anno
           2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro                                                per     l'anno
           2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro                                                per     l'anno
           2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro                                                per     l'anno
           2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere
           dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
             171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
           decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005,
           pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio                                                 2006,       come
           modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre                                                   2018,
           n. 145, e'                incrementata        di   venticinque        unita'            di       personale           non
           dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023,
           e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
           procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita'
           appartenenti all'Area III, fascia                          retributiva           F3,         di         otto    unita'
           appartenenti all'Area III,                      fascia       retributiva           F1,          e       di    quindici
           unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva                                          F2.         Agli    oneri
           derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari                                                a     253.445
           euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere                                         dall'anno            2021,
           si provvede ai sensi del comma 174.
              172. Al fine di supportare l'Agente                          del       Governo            a       difesa      dello
           Stato italiano dinanzi alla                        Corte    europea        dei        diritti            dell'uomo,
           possono            essere          nominati    esperti,      nel     numero           massimo            di      otto,
           individuati tra                    magistrati      ordinari,       amministrativi                   e    contabili,
           professori universitari, ricercatori a tempo determinato,                                                 assegnisti
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           di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello
           Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale                                       dello        Stato
           per un periodo non superiore                       a   un    triennio,        rinnovabile,             e    sono
           collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
           sia a tempo parziale                       e consenta il normale espletamento                              delle
           funzioni dell'ufficio                      di appartenenza. Per l'espletamento                             degli
           incarichi di cui al                     presente    comma     spetta,       secondo          i   rispettivi
           ordinamenti, un compenso da                       determinare        all'atto          del    conferimento
           dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato                                           al    tipo
           di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
             173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri                                      derivanti dalle
           missioni e dalle consulenze tecniche       connesse                                       alle   funzioni
           dell'Agente del Governo a difesa dello Stato                               italiano           dinanzi        alla
           Corte         europea             dei   diritti    dell'uomo      e    dalle         missioni         connesse
           all'attivita' difensiva presso                         la    Corte    di    giustizia            dell'Unione
           europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di                                        200.000        euro
           annui a decorrere dall'anno 2020.
             174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da                                           170       a
           173 e' autorizzata la spesa massima                          di   euro      1.244.897            per    l'anno
           2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno
           2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno
           2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno
           2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno
           2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a
           decorrere dall'anno 2030.
             175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
           modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
           seguenti modificazioni:
                  a) all'articolo 14:
                       1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019                                          »
           sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
                       2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le                                   parole:         «
           sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 »                                      sono    sostituite
           dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 »
           e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
                       3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono
           sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »;
                  b) all'articolo 16:
                 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono                                        sostituite
           dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
                       2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 »                                sono    sostituite
           dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno                                       2019      »    sono
           sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno                                           2018       »,
           ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le
           parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».
              176. All'articolo 10 del                    decreto-legge          30    aprile           2019,     n.     34,
           convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.                                              58,    i
           commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
              177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
           per interventi                    di    manutenzione    e    restauro       di       impianti         sportivi
           pubblici e per la realizzazione di nuove         strutture   sportive
           pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30
           dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
              178. Per i                   soggetti   titolari     di    reddito       d'impresa            il    credito
           d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo,                                             nel
           limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione                                                ai
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           sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
           e non rileva                    ai    fini          delle    imposte          sui     redditi              e     dell'imposta
           regionale sulle attivita' produttive.
              179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui                                                 al      comma        177      si
           applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui                                                         al     decreto
           del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019,                                                         pubblicato
           nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
              180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
           87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.                                                                 96,
           al     primo            periodo,            dopo      le     parole:       «    delle            societa'              sportive
           dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: «                                                 delle          associazioni
           sportive dilettantistiche e degli enti di promozione                                                       sportiva,         »    e
           dopo il secondo periodo e' inserito il                                     seguente:               «       Con    successivo
           decreto del Presidente del Consiglio dei                                       ministri              o     dell'Autorita'
           politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita'
           di ripartizione delle risorse disponibili ».
              181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126.
             182. A decorrere dalla data di entrata in vigore                                                         della       presente
           legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo
           15 del decreto-legge                            25    novembre      2015,          n.     185,           convertito,             con
           modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,                                           n.      9,         trasferite           alla
           societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,                                                              del
           decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,                                                 con        modificazioni,
           dalla legge 14 giugno                           2019,       n.    55,    sono         trasferite                 su    apposito
           capitolo dello stato di                              previsione         del    Ministero               dell'economia              e
           delle finanze, per il successivo trasferimento al                                                  bilancio            autonomo
           della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
           assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
           dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del
           Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi
           giorni dalla data di entrata in vigore                                     della          presente              legge,       sono
           individuati i criteri                           e    le     modalita'         di      gestione             delle        risorse
           assegnate all'Ufficio per lo                                sport,       nel        rispetto             delle        finalita'
           individuate dall'articolo 15, comma 2,                                     lettere            a),          b)    e     c),    del
           medesimo decreto-legge 25 novembre                                  2015,          n.     185,           convertito,             con
           modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,                                                  facendo            salve       le
           procedure in corso.
              183. All'articolo 1, comma 44, della legge                                           11       dicembre             2016,      n.
           232, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019
           e 2020 »;
               b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021,
           i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo
           precedente,                 iscritti            nella       previdenza         agricola,               concorrono            alla
           formazione della base imponibile ai                                     fini        dell'imposta                 sul    reddito
           delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».
              184. Al              fine          di    sostenere            piu'    efficacemente                   il      processo         di
           transizione digitale delle imprese, la spesa                                            privata            in     ricerca         e
           sviluppo                e        in        innovazione            tecnologica,                anche              nell'ambito
           dell'economia                    circolare           e    della         sostenibilita'                     ambientale,            e
           l'accrescimento                      delle       competenze         nelle           materie                connesse          alle
           tecnologie                abilitanti             il      processo        di    transizione                 tecnologica            e
           digitale,               nonche'            di    razionalizzare            e    stabilizzare                     il      quadro
           agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale,
           compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e' ridefinita
https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                                          16/45
6/7/2021                                                                                   Normattiva - Stampa

           la disciplina degli incentivi fiscali previsti                                         dal         Piano         nazionale
           Impresa 4.0.
              185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al                                                       31
           dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che                                                      entro
           la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal
           venditore e sia avvenuto il pagamento di                                   acconti            in      misura       almeno
           pari        al       20         per    cento       del    costo      di      acquisizione,                   effettuano
           investimenti                    in    beni    strumentali         nuovi       destinati                 a     strutture
           produttive ubicate nel territorio                               dello      Stato         e'       riconosciuto           un
           credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai                                                      commi
           188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di                                                                beni
           agevolabili.
              186.          Possono             accedere       al    credito       d'imposta             tutte         le    imprese
           residenti               nel          territorio          dello       Stato,          incluse             le       stabili
           organizzazioni di soggetti                          non      residenti,          indipendentemente                  dalla
           forma         giuridica,               dal     settore       economico          di     appartenenza,                 dalla
           dimensione e dal regime fiscale di determinazione del                                                  reddito.         Sono
           escluse le imprese in stato di liquidazione                                      volontaria,                fallimento,
           liquidazione                    coatta      amministrativa,           concordato              preventivo            senza
           continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio
           decreto 16                marzo        1942,       n.    267,     dal     codice         di       cui       al    decreto
           legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che
           abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
           situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di                                                      sanzioni
           interdittive                    ai    sensi    dell'articolo            9,    comma           2,        del       decreto
           legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al                                                      credito
           d'imposta,                la      fruizione         del      beneficio          spettante               e'        comunque
           subordinata                 alla       condizione         del     rispetto         delle          normative         sulla
           sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun                                                 settore       e    al
           corretto adempimento degli                          obblighi         di    versamento                 dei    contributi
           previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
              187. Sono agevolabili gli                            investimenti         in      beni         materiali         nuovi
           strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei                                                 beni       indicati
           all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
           di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
           n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31
           dicembre 1988, pubblicato nel                             supplemento         ordinario               alla       Gazzetta
           Ufficiale               n.       27    del     2    febbraio       1989,        recante            la       tabella      dei
           coefficienti di ammortamento ai                               fini      fiscali,         stabilisce               aliquote
           inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle                                              costruzioni,             dei
           beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28                                            dicembre          2015,      n.
           208,        nonche'              dei    beni       gratuitamente          devolvibili                 delle       imprese
           operanti             in         concessione         e    a   tariffa         nei     settori            dell'energia,
           dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle                                                  poste,       delle
           telecomunicazioni,                      della       raccolta      e     depurazione               delle       acque      di
           scarico e della raccolta e                          smaltimento           dei      rifiuti.             Sono       inoltre
           agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali
           all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11
           dicembre 2016, n. 232, come                             integrato       dall'articolo                 1,     comma      32,
           della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
              188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi                                                   da    quelli
           indicati nei commi 189 e 190, il credito                                   d'imposta              e'     riconosciuto
           nella         misura             del    6    per    cento       del     costo        determinato              ai    sensi
           dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico                                                      delle
           imposte            sui          redditi,      di    cui      al   decreto          del        Presidente            della
           Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di                                             costi         ammissibili
https://www.normattiva.it/do/atto/export                                                                                                  17/45
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