LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI - COVID-19 - I contratti di viaggio ed il Covid-19: il diritto ai rimborsi

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LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI - COVID-19 - I contratti di viaggio ed il Covid-19: il diritto ai rimborsi
LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI
I contratti di viaggio ed il Covid-19: il diritto ai rimborsi

                        COVID-19
           Unità di supporto legale alle imprese
LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI - COVID-19 - I contratti di viaggio ed il Covid-19: il diritto ai rimborsi
Emergenza COVID-19

                                        Indice:

                                        1. Introduzione
                                        2. La normativa di riferimento
                                        3. I contratti di trasporto
                                            3.1 Le misure delle principali compagnie di trasporto aereo
                                            3.2 Le misure delle principali aziende di trasporto su ruota
                                        4. I pacchetti turistici

LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI: I CONTRATTI DI VIAGGIO ED IL COVID-19
LE TUTELE PER TURISTI E VIAGGIATORI - COVID-19 - I contratti di viaggio ed il Covid-19: il diritto ai rimborsi
Emergenza COVID-19

                                   1. INTRODUZIONE
                                   Trasporti e turismo: i settori colpiti più duramente dal lockdown

La diffusione del covid-19 ha portato il governo italiano ad adottare misure senza precedenti al fine di limitare il
contagio. Tali misure di contenimento hanno determinato una contrazione dei consumi su larga scala. Anche il
blocco degli spostamenti, nonché la chiusura delle attività commerciali, hanno portato a disdette dei viaggi,
riduzione dei treni e blocco dei voli. Dunque, considerato anche l’apporto che il settore del turismo dà al P.I.L.
italiano l’impatto economico delle misure non può che essere devastante.
Può evidenziarsi inoltre che il danno causato al settore del turismo non si paleserà unicamente nell’immediato.
Posto infatti che al blocco delle attività conseguirà una crisi quantomeno di breve-media durata, se al momento il
turismo risulta azzerato, in prospettiva sarà comunque ridotto. Pertanto le difficoltà economiche di oggi si
coinvolgeranno inevitabilmente anche al domani.

In tale prospettiva vanno perciò considerati gli interessi contrapposti che entrano in gioco: da un lato, quelli degli
albergatori, delle aziende di trasporto e dei titolari delle strutture ricettive che vedono i propri incassi pressochè
azzerati dal c.d. lockdown e dall’altro lato gli interessi dei viaggiatori i quali, non usufruendo del servizio
originariamente richiesto, non intendono pagare il corrispettivo previsto.

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                                         I RIMBORSI                                              I RIMBORSI
                        NEI CONTRATTI DI TRASPORTO                                      NEI PACCHETTI TURISTICI

                                                                                     Art. 33 Codice del Turismo
                             Art. 28 d.l. n. 9/2020

                                                                                     Art. 41 Codice del Turismo

                                     Art. 1463 c.c.
                                                                                        Art. 28 d.l. n. 9/2020

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Emergenza COVID-19

                      3. I CONTRATTI DI TRASPORTO
                      La normativa emergenziale ed i rimborsi: nuove applicazioni tipiche di tradizionali istituti atipici

L’art. 28 del d.l. n. 9/2020, ha offerto una regolamentazione specifica alla materia del rimborso dei titoli di viaggio
stabilendo che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o
terrestre» elencando di seguito i soggetti con riferimento ai quali la prestazione oggetto del contratto doveva
intendersi divenuta impossibile. All’esito anche delle successive misure adottate risultano rimborsabili i titoli di
viaggio acquistati da:
• soggetti residenti o domiciliati in Italia;
• soggetti che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo;
• soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a
    causa dell’emergenza sanitaria;
• soggetti che hanno acquistato un titolo di viaggio con destinazione estera in cui sia impedito lo sbarco,
    l’approdo o l’arrivo a causa dell’emergenza sanitaria

IL SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI: LA SOSPENSIONE DEI MUTUI SULLA PRIMA CASA                             5
Emergenza COVID-19

Il legislatore all’art. 28 del d.l. 9/2020 sostanzialmente inserisce alcune ipotesi tipiche di impossibilità
sopravvenuta della prestazione, disciplinata a sua volta dall’art. 1463 c.c.
Sulla base di tale disposizione «nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta
impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia
già ricevuta». Ciò significa che qualora il viaggiatore abbia già acquistato e pagato il proprio titolo di viaggio avrà
diritto alla rimborso.

                         Al fine di contemperare le esigenze e gli interessi dei consumatori, al co. 3 dell’art. 28 si stabilisce
                         che «il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al co. 2 (quella con cui il viaggiatore-
                         consumatore lo notizia di trovarsi un una delle condizioni per cui si ritiene sopravvenuta
                         l’impossibilità della prestazione) procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
                         ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione».
                         Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora il biglietto sia stato acquistato presso
                         un’agenzia di viaggio.

                         Ciò tutela sia gli interessi dei consumatori che possono in tal modo accedere ad un rimborso, ma
                         anche quelli delle aziende di settore alle quali viene concessa la possibilità di provvedervi tramite
                         l’emissione di voucher e dunque senza gravare pesantemente sulla loro liquidità.

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Emergenza COVID-19

Cosa deve essere comunicato al vettore?

Ai sensi dell’art. 28 co. 2 d.l. 9/2020 il viaggiatore deve comunicare al vettore di ricorrere in una delle situazioni
sulla base delle quali ha diritto al rimborso allegando
a) il titolo di viaggio
b) l'eventuale ulteriore documentazione comprovante la programmata partecipazione ad un evento, riunione,
    manifestazione o altra iniziativa annullata, rinviata o sospesa.

Entro quando deve essere effettuata tale comunicazione al vettore?

a) entro trenta giorni dalla cessazione delle misure di contenimento;
b) qualora il viaggio non venga effettuato per annullamento, rinvio o sospensione di un evento, entro trenta
   giorni dalla comunicazione di tale ricalendarizzazione;
c) titolo di viaggio con destinazione estera in cui sia impedito lo sbarco, l’approdo o l’arrivo, entro trenta giorni
   dalla data prevista per la partenza;

Come deve essergli comunicato?

La forma è libera, ma è consigliabile l’utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) al fine di poter provare il
rispetto dei suddetti termini.

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Emergenza COVID-19

                                                    3.1 LE MISURE DELLE PRINCIPALI COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO

                                                    Alitalia

Passeggeri che non vogliono più volare come indicato sul biglietto
Tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto entro il 30 aprile per voli dal 23 febbraio al 30 giugno, possono
richiedere fino al 31 agosto:
• cambio della prenotazione per viaggiare entro il 31 marzo 2021 o entro la validità massima del biglietto;
• il rimborso con un voucher di importo pari al valore del biglietto acquistato, valido 1 anno, per volare verso
   qualsiasi destinazione servita da Alitalia.

Passeggeri che hanno avuto il volo cancellato
Tutti i passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia il cui volo è stato cancellato possono richiedere entro il 31
agosto:
• cambio della prenotazione per viaggiare entro il 31 marzo 2021 o entro la validità massima del biglietto;
• voucher, valido 1 anno, per volare verso qualsiasi destinazione servita da Alitalia;
• il rimborso del biglietto o del valore residuo dello stesso per la parte di viaggio non effettuata.

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                                                    3.1 LE MISURE DELLE PRINCIPALI COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO

                                                    EasyJet

Passeggeri il cui volo non risulta cancellato, ma che vogliono ugualmente modificare la propria prenotazione
Considerata la situazione emergenziale, lo si può fare senza incorrere nella penale normalmente prevista dalle
condizioni generali di contratto e pagando una differenza di prezzo solo qualora i nuovi voli fossero più costosi.
Questa opzione è disponibile soltanto per chi decidesse di modificare la propria prenotazione in autonomia sul
sito o sull’applicazione per smartphone. Nel caso in cui il costo del nuovo volo fosse più basso non sarà restituita
la differenza.

Passeggeri che hanno avuto il volo cancellato
• Possono spostare il volo in qualunque data e verso qualsiasi destinazione senza dover pagare nessuna
   differenza tariffaria. Tale attività può essere fatta in autonomia dalla sezione «gestisci prenotazione» del sito o
   dell’applicazione per smartphone.
• Possono richiedere un voucher per lo stesso importo del biglietto acquistato ed anche questo può essere
   effettuato dalla sezione gestisci prenotazione del sito o dell’applicazione per smartphone.

Maggiori dettagli si possono avere visitando il «Covid-19 Help Hub» di EasyJet, dove potrà anche richiedersi il
rimborso compilando il relativo form online.
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Emergenza COVID-19

                                                    3.1 LE MISURE DELLE PRINCIPALI COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO

                                                    Ryanair

Ryanair ha sospeso tutti i voli nazionali a partire dalla mezzanotte del 10 marzo.
Sono altresì stati sospesi la maggior parte dei voli internazionali, salvo un limitato numero, volto a garantire la
connettività essenziale. Tuttavia si tratta principalmente di voli tra Regno Unito ed Irlanda.

Accedendo al sito di Ryanair è possibile verificare se il proprio volo sia stato cancellato o meno e, nel caso in cui
ciò sia avvenuto, compilare il form per la richiesta del rimborso.

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                                                    3.2 LE MISURE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI TRASPORTO SU RUOTA

                                                    Trenitalia

Titoli di viaggio per Frecce e Intercity
Per quanto riguarda tali biglietti Trenitalia garantisce il rimborso tramite un voucher elettronico della validità di un
anno dall’emissione che può essere richiesto tramite un apposito webform rinvenibile sul sito di Trenitalia.

Titoli di viaggio per treni regionali
Per i regionali invece il rimborso è in denaro e la relativa richiesta può essere fatta tramite email o per posta,
inviando una foto del titolo di viaggio. È necessario specificare il motivo della rinuncia al viaggio.

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Emergenza COVID-19

                                                    3.2 LE MISURE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI TRASPORTO SU RUOTA

                                                    Italo

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo
2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti
acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso). In ogni caso verranno rimborsati unicamente i viaggi da realizzarsi entro
il 3 maggio 2020.

In aggiunta a quanto sopra, tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta, ovvero in possesso di un
biglietto su treni cancellati, per emergenza sanitaria potranno richiedere il rimborso.

Il Cliente, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite voucher utilizzabili per nuovi acquisti di
biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno.

La richiesta deve essere effettuata direttamente sul sito web accedendo al form «Reclami» nella sezione
«Assistenza» disponibile al sul sito www.italotreno.it/rimborsoemergenza selezionando la categoria «Rimborso
per emergenza sanitaria 2020».

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Emergenza COVID-19

                                                    3.2 LE MISURE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI TRASPORTO SU RUOTA

                                                    Flixbus

A seguito delle restrizioni di viaggio imposte dai diversi governi a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID-19),
FlixBus ha sospeso fino a nuovo avviso tutti i collegamenti transfrontalieri da e verso l’Italia, nonché il suo servizio
su tutto il territorio nazionale.

Tutti i passeggeri possono accedere al rimborso del prezzo tramite un voucher senza costi di cancellazione, che
verrà inviato ai contatti usati al momento della prenotazione.

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                   4. I PACCHETTI TURISTICI
                   Tra normativa comunitaria e nazionale, settoriale ed emergenziale

La disciplina dei pacchetti turistici trova la sua disciplina a cavallo tra le tradizionale normativa codicistica in
materia di contratti, il d. Lgs. n. 79/2001 (il c.d. «Codice del Turismo») e le direttive comunitarie del 2015 in
materia di pacchetti e servizi turistici collegati.
In tali testi normativi sono inserite specifiche disposizioni volte alla tutela del turista-consumatore considerato
quale contraente debole nel complesso dei rapporti scaturenti da tali contratti. Si tratta ad ogni modo di una
regolamentazione complessivamente volta a ritagliare una «disciplina su misura» di tali categorie contrattuali, con
specifiche disposizioni anche a favore dell’organizzatore.

La nozione di servizio turistico dettata dall’art. 33 del Codice del Turismo risulta essere ampia, ricomprendendo il
trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio di veicoli e qualunque altro servizio non ricompreso nei precedenti
che non sia un servizio finanziario o assicurativo. Tali servizi possono dunque essere venduti in «pacchetti»,
sempre definiti per via legislativa quali combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici.

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                   4. I PACCHETTI TURISTICI
                   I soggetti legittimati a recedere dal contratto

L’art. 41 del Codice del Turismo prevede anche la possibilità per il viaggiatore di «recedere dal contratto di
pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese
sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne
faccia richiesta».
A tale disposizione fa espresso richiamo l’art. 28 co. 5 del d.l 9/2020 stabilendo che chi ha acquistato un
pacchetto turistico possa recedervi prima dell’inizio del pacchetto, ove rientri tra le categorie di soggetti già
richiamate in merito ai rimborsi dei contratti di trasporto, ovverosia:
• soggetti residenti o domiciliati in Italia;
• soggetti che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo;
• soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a
    causa dell’emergenza sanitaria;
• soggetti che hanno acquistato un titolo di viaggio con destinazione estera in cui sia impedito lo sbarco,
    l’approdo o l’arrivo a causa dell’emergenza sanitaria
Tali soggetti potranno recedere «dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di
quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle aree interessate dal contagio».

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                   4. I PACCHETTI TURISTICI
                   Il rimborso conseguente all’esercizio del diritto di recesso

Nel caso dunque il viaggiatore decida di esercitare il diritto di recesso concessogli dalla legge, l’organizzatore del
pacchetto turistico potrà a sua volta valutare, ai sensi dell’art. 28 co. 6 d.l. n. 9/2020 tre differenti alternative:
1) Offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
2) Procedere al rimborso
3) Emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Anche in questo caso è dunque ben visibile la scelta del legislatore di contemperare le esigenze dei turisti-
consumatori e quelle degli organizzatori dei viaggi.

Una notazione specifica va fatta in merito alla possibile scelta da parte dell’organizzatore i procedere al rimborso
monetario. In tali casi, ai sensi di co. 4 e 6 dell’art. 41 del Codice del Turismo, egli dovrà:
• Rimborsare integralmente i pagamenti effettuati per il pacchetto, senza poter richiedere al turista alcuna spesa
  per il recesso, ma senza nemmeno potersi sentir richiedere dallo stesso un indennizzo supplementare;
• Detratte le spese già sostenute ed adeguatamente giustificate, dovrà procedere all’emissione del rimborso
  entro quattordici giorni dall’esercizio del diritto di recesso.

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                     Le informazioni rese dal servizio sono completamente gratuite.
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