Le nuove disposizioni del T.U.F. in materia di liquidazione dei fondi: riflessi civilistici e fiscali. Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia ...

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Francesco Assegnati
                  Roberto Brustia
                   Paolo Carrière
                  Daniela Sorgato

      Le nuove disposizioni del T.U.F.
    in materia di liquidazione dei fondi:
          riflessi civilistici e fiscali.
        Natura dei Fondi Immobiliari
   tra autonomia e soggettività giuridica.

           Versione aggiornata a febbraio 2014

Compendio di normativa, giurisprudenza e prassi
2   Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
Le nuove disposizioni del T.U.F.
 in materia di liquidazione dei fondi:
       riflessi civilistici e fiscali.
     Natura dei Fondi Immobiliari
tra autonomia e soggettività giuridica.

Versione aggiornata a febbraio 2014

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica   3
Il presente documento è stato predisposto per scopi puramente informativi e riproduce
solo parte delle disposizioni e prassi di riferimento ed in ogni caso non costituisce un
servizio di consulenza legale o fiscale.
Le informazioni contenute nel presente documento non si riferiscono alle esigenze indi-
viduali dei possibili destinatari, a cui si raccomanda di richiedere una consulenza pro-
fessionale, personalizzata ed appropriata, prima di effettuare qualsiasi scelta di inve-
stimento.

                        Finito di stampare nel mese di febbraio 2014

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Sommario
Introduzione ................................................................................................. 7

1. Autonomia e soggettività: la prospettiva tributaria............................ 9
    1.1. Giurisprudenza: riferimenti e massime .................................. 12
    1.2. Prassi Agenzia delle Entrate ..................................................... 14
2. Stato di crisi e liquidazione dei Fondi ............................................... 18
    2.1. Il D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47: la liquidazione giudiziale
          dei Fondi .................................................................................... 18
    2.2. Art. 57, comma 3-bis e comma 6-bis
          D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) .................................... 19
    2.3. Art. 67 e art. 182-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267................... 20
3. Appendice normativa sui Fondi ....................................................... 23
    3.1. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
          artt. 1, co. 1 lett. j), 36, 37 e 39 ............................................... 23
    3.2. D.M. 24 maggio 1999, n. 228 (estratti).................................... 27
    3.3. Provvedimento della Banca d’Italia
          dell’8 maggio 2012 e s.m.i. (estratti) ....................................... 39
    3.4. Art. 32 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ......................................... 74
    3.5. D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (estratti) ................................ 79
    3.6. Art. 14-bis L. 25 gennaio 1994, n. 86....................................... 83
    3.7. La direttiva AIMF e il futuro dei Fondi Immobiliari ............ 87

CBA Studio Legale e Tributario .............................................................. 97

 Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                               5
6   Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
Introduzione

I fondi immobiliari, dopo più di un decennio di operatività, sono tuttora in fase di evoluzione
normativa e oggetto di costante interpretazione da parte della giurisprudenza civile e della
prassi tributaria. Né può prescindersi dalle future modifiche che dovranno essere introdotte
dalla creazione, nel medio periodo, di un “sistema” armonizzato in tutti i 28 Stati membri
dell’Unione europea (“UE”) e collegato al recepimento della Direttiva AIMF.

CBA Studio Legale e Tributario, con il presente handbook, ha inteso redigere un manuale di
pronta consultazione che racchiuda alcune delle principali disposizioni normative, degli orien-
tamenti della giurisprudenza e della prassi ordinati secondo un ideale percorso che, partendo
dal tema centrale della natura giuridica del fondo, si propone di offrire spunti di indagine in
una prospettiva sia civilistica che tributaria. In tal senso la tematica relativa alla “crisi” dei fon-
di si presta ad essere un terreno di indagine ideale, specialmente alla luce della “nuova” disci-
plina della liquidazione giudiziale dei fondi comuni introdotta con il comma 6-bis dell’art. 57
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

Abbiamo, inoltre, ritenuto utile considerare la disciplina normativa degli ordinari strumenti di
composizione stragiudiziale della crisi d’impresa (piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. d)
L.F. e accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.) che, nonostante delicate problematiche
giuridiche da affrontare, potrebbero rivelarsi utilmente applicabili anche nella gestione del
risanamento della “crisi” riferibile ai fondi comuni.

L’appendice normativa inserita nel presente handbook concerne, dunque, alcune tra le princi-
pali disposizioni relative ai fondi immobiliari contenute nel TUF, nel D.M. 24 maggio 1999,
n. 228, nel Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 e s.m.i., nel D.L. 31 maggio
2010, n. 78, nel D.L. 25 settembre 2001, n. 351 e nella Legge 25 gennaio 1994, n. 86; si richia-
ma, infine, la Direttiva AIMF.

Il presente documento è stato predisposto in occasione del seminario organizzato da CBA
Studio Legale e Tributario in data 18 febbraio 2014 dal titolo “Le nuove disposizioni del
T.U.F. in materia di liquidazione, i riflessi civilistici e fiscali. Natura dei Fondi tra autonomia e
soggettività giuridica.”

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                 7
8   Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
1. Autonomia e soggettività: la prospettiva tributaria

Problematica centrale di ogni analisi che si voglia svolgere con riferimento ai fondi comuni di
investimento (immobiliari) concerne la loro qualificazione sotto il profilo civilistico ed in am-
bito tributario, al fine di accertare se agli stessi possa oggi essere riconosciuta una autonoma
“soggettività” (e quindi possano essere considerati come autonomi centri di imputazione di
effetti giuridici) ovvero debba esser loro riconosciuta una “mera autonomia patrimoniale”; si
è assistito nel tempo, infatti, a non univoche interpretazioni in tal senso, anche da parte
dell’amministrazione finanziaria.
In particolare, ai sensi della definizione di cui all’art. 1, co. 1, lett. j) e della disciplina di cui
all’art. 36 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ciascun fondo comune
di investimento viene normativamente delineato alla stregua di un patrimonio autonomo che,
in quanto tale, risulta a tutti gli effetti separato dal patrimonio della società di gestione (SGR)
o/e da quello di ciascun partecipante nonché da quello degli altri fondi dalla SGR gestiti. As-
sodato dunque come il fondo costituisce un patrimonio autonomo, l’evoluzione normativa
sempre più è venuta delineando una vera e propria “soggettività giuridica” con importanti
riflessi anche sotto un profilo tributario. Inoltre, da un punto di vista prettamente tributario,
il legislatore con il D.L. n. 1/2012, attribuendo ai fondi la natura di soggetti IRES ex art. 73
del T.U.I.R., ha espressamente riconosciuto la natura di autonomo centro di imputazione
giuridica ai fondi comuni, consentendo l’applicabilità agli stessi della c.d. convenzione contro
le doppie imposizioni.
Se, pertanto, alla luce degli interventi dell’Amministrazione finanziaria, una autonoma
“soggettività” del fondo sembra ormai pacificamente riconosciuta ai fini delle imposte dirette,
non altrettanto può dirsi in campo IVA. Si ritiene, tuttavia, che, accogliendo l’impostazione
della dottrina civilistica, la soggettività tributaria del fondo non possa atteggiarsi diversamente
a seconda del tributo in analisi.
Non si ritiene infatti coerente con l’attuale impianto normativo pervenire ad una confusione
fra la soggettività del fondo e la mera circostanza che la SGR espleti, per conto dello stesso,
gli adempimenti tributari definiti dalle norme tempo per tempo vigenti, assumendo altresì la
rappresentanza del fondo per tutte le vicende che riguardano la sua attività.
L’impostazione sopra rappresentata, ovvero quella di riconoscere al fondo autonoma sogget-
tività tributaria, determina estrema rilevanza anche all’atto pratico.
Si pensi, infatti, all’eventualità di un atto impositivo notificato alla SGR che si è sostituita ad
altra SGR nella gestione di un fondo, quando l’atto si riferisca alla gestione della SGR sosti-
tuita. Del resto, neppure l’esclusione di una soggettività passiva ai fini IVA del fondo immo-

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                 9
biliare contenuta nell’art. 8 del D.L. 351/2001 appare inconciliabile con l’impostazione pro-
posta. In particolare, l’impostazione contenuta nel citato articolo, da una parte conferisce in
via esclusiva la soggettività IVA alla società di gestione, dall’altra rafforza la separazione IVA
di ciascun fondo dalla stessa gestito rispetto alla medesima SGR ed agli altri fondi da essa
gestiti, individuando attività separate ai fini IVA. Pare conseguentemente corretto affermare
che l’impianto prescritto dal D.L. 351/2001 persegue mere esigenze di razionalizzazione e
efficienza, essendo inevitabile riferire operativamente situazioni soggettive e obblighi tributari
in capo al gestore, la SGR, rispetto che ad una entità, quale il fondo, privo di propri organi
operativi che possano gestire, tra l’altro, gli adempimenti fiscali. Conseguentemente, la defini-
zione di SGR quale soggetto passivo si qualificherebbe come semplice riferibilità al
“mandatario” degli obblighi fiscali per i quali, ex lege, quest’ultimo agisce in nome e per conto
del “mandante”: il fondo.
Sebbene ciascun fondo comune di investimento immobiliare risulti essere, sia per il tenore
letterale dell’art. 36 del TUF che per consolidata giurisprudenza, patrimonio assolutamente
autonomo sia da quello della SGR che lo gestisce sia dagli altri fondi dalla stessa SGR gestiti,
la circostanza che i singoli fondi immobiliari non abbiano un codice fiscale che li identifichi
implica che, in presenza di un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di rettifica e
liquidazione, etc.), l’Amministrazione finanziaria comunichi/notifichi lo stesso direttamente
alla SGR e non al fondo immobiliare destinatario sostanziale dell’atto, andando, di fatto e in
ultima analisi, ad insistere sia sul patrimonio della SGR che su quelli di altri fondi dalla stessa
gestiti. Il contenzioso che ne derivasse implicherà in primo luogo la necessità di far valere in
giudizio l’assoluta separazione patrimoniale tra SGR e il fondo oggetto dell’atto.
Nella pratica, tra gli effetti (negativi) possibili che si possono verificare si può evidenziare
quanto segue.

Errata applicazione della disciplina del blocco del pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.

Formatosi il ruolo, il fondo, o meglio, tutti i fondi di SGR e la SGR stessa (poiché il ruolo è
emesso verso la SGR, in considerazione del fatto che l’Amministrazione finanziaria
“erroneamente” non distingue i debiti tributari dei fondi gestiti da quelli della SGR) risultano
esposti alla disciplina del blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni pre-
vista dall’art. 48-bis del DPR 602/1973.

Divieto di compensazioni in F24

Nel caso in cui, in relazione ad un atto impositivo, si pervenga ad iscrizione a ruolo – per la
quale siano scaduti i termini di pagamento - per importi superiori a 1.500 euro, il fondo, ma

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anche gli altri fondi nonché la SGR per quanto già sopra ribadito, incorrono nel divieto di
compensazione, nel modello F-24, di eventuali crediti relativi ad imposte erariali, così come
previsto dall’art. 31 del DL 78/2010.

Violazione di disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici

Il mancato riconoscimento di autonoma soggettività da parte di ciascun fondo gestito dalla
SGR potrebbe ingenerare problematiche anche con riferimento alla disposizione di cui
all’art. 38 commi 1 lett. g) e 2 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                      11
1.1 Giurisprudenza: riferimenti e massime

Nel seguito, si riportano alcune tra le massime giurisprudenziali (di legittimità e merito) che
hanno analizzato la natura giuridica dei Fondi Immobiliari:

                 Cass. Civ. Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605;
                 Trib. Milano, 29 marzo 2012;
                 Cass. Civ. Sez. VI, 20 maggio 2013, n. 12187;
                 Trib. Milano, 4 ottobre 2013.

Cass. Civ. Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605

Massime:
L’autonomia dei fondi comuni di investimento dal patrimonio delle società, come desumibile dagli artt. 1 e 36,
D.Lgs. n. 58 del 1998, è frutto della preoccupazione del legislatore di assicurare una tutela forte agli interessi
degli investitori partecipanti al fondo, in tal modo evitando loro il rischio di veder intaccato il patrimonio del
fondo medesimo da possibili azioni di terzi. Sotto l’esaminato profilo ciò che caratterizza il patrimonio in
oggetto e ne costituisce la principale ragion d’essere è, dunque, la sua esclusiva destinazione allo scopo di inve-
stimento finanziario per il quale è stato creato, dal che discende l’impossibilità che quel medesimo patrimonio
funga, al tempo stesso, anche da garanzia a beneficio di creditori della società di gestione di altri soggetti estra-
nei all’anzidetta destinazione.
I fondi comuni di investimento, seppur valutati alla stregua di autonomi centri di imputazione giuridica e di
patrimoni separati, non costituiscono un autonomo soggetto di diritto, poiché difettando di strumenti che con-
sentano di porsi direttamente in relazione con i terzi (in quanto privi di struttura organizzativa minima di
rilevanza esterna), abbisognano a tal fine dell’intervento della società di gestione. Consegue all’esposto principio
la chiara legittimazione della società in sé cumulante la veste di promotrice e gestore del fondo comune di inve-
stimento alla proposizione dell’azione, in sede di merito, diretta ad ottenere l’accertamento dei diritti del patri-
monio separato cui il fondo medesimo si sostanzia (nonché nella specie alla proposizione del ricorso al Giudice
di legittimità, rimanendo priva di rilievo, sul piano processuale, la spendita del nome del fondo).

Tribunale di Milano, 29 marzo 2012

Massima:
I partecipanti al fondo sono titolari, sostanzialmente, dei diritti sui beni conferiti nel fondo, la cui titolarità

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formale spetta tuttavia alla SGR che in quel momento gestisce il fondo, con la conseguenza che essi vantano
unicamente un diritto di credito al valore residuo della quota, all’esito della liquidazione del fondo e del paga-
mento dei creditori.

Cass. Civ. Sez. VI, 20 maggio 2013, n. 12187

Massima:
I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati nel d.lg. n. 58/1998 e succ.
mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della SGR, la
quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il
fondo si sostanzia.

Tribunale di Milano, 4 ottobre 2013

Massima:
I fondi comuni d’investimento, disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma
soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in
caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di
gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di
pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (Nella specie, accertata la stipulazione del con-
tratto in nome proprio, sebbene nell’interesse dei fondi gestiti, il Trib. ha dichiarato risolto ex art. 1453 c.c. il
contratto di cessione delle azioni per grave inadempimento di una delle parti).

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1.2 Prassi Agenzia delle Entrate

La prassi dell’Agenzia delle Entrate - circolari e risoluzioni - risulta essere uno strumento fon-
damentale di comprensione ed interpretazione della normativa primaria.
Posto ciò, si riportano i seguenti documenti di prassi che contengono le principali interpreta-
zioni, in ambito tributario, delle disposizioni afferenti i fondi immobiliari, corredate da un
breve commento:

                Circolare 33/E, Agenzia delle Entrate – 15 luglio 2011;
                Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – 16 dicembre 2011;
                Circolare 2/E, Agenzia delle Entrate – 15 febbraio 2012.

Circolare 33/E, Agenzia delle Entrate – 15 luglio 2011

Oggetto: “Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimen-
to collettivo del risparmio di diritto italiano”.

Parole chiave: fondi mobiliari - riforma tassazione - pluralità ed autonomia di gestione - sog-
gettività IRES

Descrizione: la Circolare commenta il nuovo regime dei fondi “mobiliari” di diritto italiani
ed esteri profondamente modificato dall’articolo 2, commi da 62 a 84 del D.L n. 225 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. “decreto mille
proroghe”) che ha realizzato la riforma della fiscalità del risparmio gestito in monte. A partire
dal 1° luglio 2011 è stato abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul
principio della maturazione, spostando il momento della tassazione alla percezione dei pro-
venti da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stre-
gua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero. Sebbene il contenuto della circolare
non risulti strettamente riferibile ai fondi immobiliari, nell’ambito del commento alle modifi-
che introdotte dall’art. 32 del D.L. 78 del 2010 ed in particolare ai concetti di pluralità, auto-
nomia e predeterminata politica di gestione, la prassi de qua evidenzia che qualora un organi-
smo di investimento non possieda i requisiti previsti dalle sopra menzionate disposizioni, allo
stesso non si applicherà la disciplina fiscale prevista per gli organismi di investimento colletti-

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vo del risparmio di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR ed a tali organismi si ap-
plicheranno le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società (IRES). In
altri termini, il legislatore ha voluto negare lo status di fondo comune d’investimento e, quindi,
il correlato regime fiscale a quei fondi che si discostano dal modello tipizzato dalle disposizio-
ni regolamentari e che non attuano forme di gestione collettiva del risparmio.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – 16 dicembre 2011

Oggetto: “Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell’articolo 32
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70 convertito, con modifica-
zioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 9 ”.

Parole chiave: tassazione per trasparenza dei partecipanti – imposta sostitutiva ex art. 32
comma 4-bis, D.L. 78/2010

Descrizione: Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha avuto
l’importante finalità di fornire prime interpretazioni su rilevanti incertezze normative presenti
a seguito della riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari ai sensi dell’art.
32 del D.L. 78 del 2010. Tra gli altri chiarimenti si ricordano i seguenti:
               il regime fiscale (c.d. per trasparenza) delle partecipazioni rilevanti in fondi
                non istituzionali (ovverosia, tra gli altri, quelli in cui non siano presenti esclusi-
                vamente i soggetti ex comma 3 del citato art. 32) prevede che (i) per i parteci-
                panti che non esercitano attività di impresa, nella determinazione dei redditi
                imputati per trasparenza sono da escludere dal risultato della gestione i pro-
                venti e gli oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante. Per
                tali soggetti, in caso di cessione della quota di partecipazione al fondo, il costo
                è aumentato dei redditi imputati per trasparenza; (ii) per i partecipanti che e-
                sercitano attività di impresa, nella determinazione dei redditi imputati per tra-
                sparenza sono da escludere dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da
                valutazione. Rilevano eventuali perdite attribuite dal fondo e, in caso di cessio-
                ne della quota di partecipazione al fondo, il costo è aumentato o diminuito,
                rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza;
               la previsione che l’imposta sostitutiva del 5% ex art. 32 comma 4-bis affranca i
                proventi dall’imposizione tramite la ritenuta di cui all’art. 7 del D.L. n. 351 del
                2001.

 Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                   15
Circolare 2/E, Agenzia delle Entrate – 15 febbraio 2012

Oggetto: “Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi. Articolo 32 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni”.

Parole chiave: OICR – soggetti IRES – Convenzioni contro le doppie imposizioni – fondi
istituzionali – tassazione partecipanti – fondi non istituzionali – tassazione per trasparenza –
liquidazione dei fondi ex art. 32 del D.L. 78/2010

Descrizione: la circolare fornisce un’ampia analisi sul nuovo quadro normativo introdotto
dall’art. 32 del D.L. 78/2010. In particolare:
                evidenzia che l’articolo 96, comma 1, lettera a), del D.L. n. 1/2012, nel modifi-
                 care l’articolo 73 del TUIR, comma 1, lettera c), ha chiarito che gli OICR (tra
                 cui sono compresi i fondi immobiliari) residenti nel territorio dello Stato sono,
                 in via generale, soggetti passivi IRES (pur non essendo tenuti al pagamento
                 dell’IRES, né dell’IRAP, in base alle disposizioni dell’art. 6 del D.L.
                 351/2001). Inoltre, la lettera b) dell’articolo 96 del medesimo decreto legge ha
                 modificato il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR precisando che si considera-
                 no residenti nel territorio dello Stato gli OICR istituiti in Italia. Tutto ciò con-
                 siderato, la circolare evidenzia che, sulla base della predetta previsione norma-
                 tiva, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare – su richiesta della SGR – i
                 certificati di residenza per l’applicazione delle Convezioni per evitare le doppie
                 imposizioni relativamente ai fondi immobiliari istituiti in Italia. Tuttavia, il
                 documento precisa altresì che, in considerazione del fatto che le predette Con-
                 venzioni sono generalmente applicate in base alla reciprocità di trattamento, le
                 Autorità estere potrebbero subordinare il riconoscimento del trattamento con-
                 venzionale ai fondi italiani al riconoscimento dello stesso trattamento in Italia
                 per i fondi esteri;
                chiarisce che sotto il profilo tributario, qualora un organismo di investimento
                 non possieda i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera j), del D.Lgs.
                 n. 58 del 1998 (TUF), allo stesso non si applicherà la disciplina fiscale prevista
                 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare di cui al
                 citato D.L. n. 351/2001 e a tali organismi si applicheranno le disposizioni or-
                 dinarie in materia di imposta sul reddito delle società (IRES);
                chiarisce che ai fondi partecipati dagli investitori istituzionali - ex art. 32 c. 3
                 del D.L. 78/2010 - si rende applicabile l’intero regime fiscale previsto dal D.L.
                 n. 351/2001 a prescindere da ogni valutazione in merito ai requisiti di autono-

16                                           Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
mia gestionale e pluralità dei partecipanti;
                 chiarisce le modalità di applicazione del c.d. regime di tassazione per traspa-
                  renza per i partecipanti, diversi da quelli istituzionali, che detengano una quota
                  di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento;
                 evidenzia le caratteristiche che consentono di qualificare un investitore estero
                  quale istituzionale, in particolare per quanto riguarda il requisito della vigilanza
                  prudenziale. Quest’ultimo requisito sussiste nelle ipotesi in cui l’avvio
                  dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l’esercizio dell’attività
                  stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di
                  disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza
                  dell’intermediario;
                 chiarisce che nell’ambito della detenzione di quote di fondi tramite veicoli so-
                  no ammesse anche forme di partecipazione indiretta. “In tale ultimo caso si deve
                  tenere conto della demoltiplicazione prodotta dalla partecipazione indiretta”, per la deter-
                  minazione della percentuale di partecipazione, che, in ogni caso, deve essere
                  superiore al 50%, nei predetti veicoli;
                 prevede che nella fase di liquidazione dei fondi deliberata ai sensi dell’art. 32
                  del D.L. n. 78/2010 “la SGR svolge un’attività finalizzata alla progressiva dismissione
                  degli attivi del fondo ed al rimborso dei debiti contratti e non può svolgere la tipica attività di
                  gestione del patrimonio stesso. Ne deriva che l’attività del fondo nel periodo di liquidazione
                  deve essere limitata alla realizzazione dell’attivo per far fronte alle passività del fondo stesso
                  ed alla ripartizione del residuo tra i partecipanti. Pertanto, successivamente alla delibera di
                  liquidazione non possono essere effettuati nuovi investimenti da parte della SGR”.

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                             17
2. Stato di crisi e liquidazione dei Fondi

2.1 Il D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47: la liquidazione giudiziale
dei Fondi
Con la recente riforma dell’art. 57 TUF, introdotta con il d.lgs. n. 47/2012, il legislatore è
intervenuto a colmare, quanto meno in parte, la lacuna normativa in materia di crisi dei fondi
comuni d’investimento, sino ad allora priva di ogni disciplina normativa.
Come noto, prima del citato d.lgs. n. 47/2012 risultavano irrisolte due fondamentali questio-
ni: (i) l’individuazione degli effetti sulla gestione del fondo della sottoposizione della SGR alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa e (ii) la determinazione della disciplina appli-
cabile in ipotesi di autonoma “insolvenza” del fondo, non accompagnata da una contestuale
patologia della SGR.
Per quanto riguarda la prima tematica, il legislatore, introducendo il comma 3-bis dell’art. 57
TUF, ha chiarito che la liquidazione coatta amministrativa della SGR comporta la liquidazio-
ne o la cessione dei fondi gestiti dalla stessa, ad opera dei commissari liquidatori della SGR,
che ne assumono l’amministrazione, andando a sostituire non solo gli organi della SGR, ma
anche quelli del fondo, che cessano le loro funzioni.
Con riferimento alla seconda, il legislatore ha introdotto con il comma 6-bis dell’art. 57 TUF,
il “nuovo” istituto della liquidazione giudiziale del fondo, che può essere richiesta dai suoi
creditori o dalla SGR, nel caso in cui le attività del fondo non consentano di soddisfare le
obbligazioni dallo stesso assunte e non vi siano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata.
Tale norma solleva complesse questioni interpretative, che non hanno ancora trovato soddi-
sfacenti risposte, anche considerando il limitato numero di casi sinora sottoposti al vaglio
della magistratura e i pochi contributi dottrinali sin qui elaborati.
In particolare, oggetto di approfondimento deve essere l’individuazione dei peculiari caratteri
che la “crisi” viene ad assumere in questo specifico contesto a fronte dei quali potranno poi
individuarsi le condotte dovute in capo alla SGR, in linea con i consueti doveri di diligenza
cui il gestore e tenuto; a seconda dei casi potrà o meno configurarsi un obbligo di dar corso
alla liquidazione giudiziale del fondo ai sensi del citato comma 6-bis, ovvero in alternativa di
valutare la possibilità di far ricorso, anche in questo contesto, ai tradizionali strumenti di com-
posizione (gestione e superamento) della crisi d’impresa; ipotesi quest’ultima che pur presen-
tando delicate problematiche giuridiche pare tutt’altro che remota.

18                                        Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
2.2 Art. 57, comma 3-bis e comma 6-bis D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF)

Art. 57 Liquidazione coatta amministrativa

…[omissis]….
3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi
comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quan-
to compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90,
91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del
presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripar-
tizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di parte-
cipazione; dalla data dell’emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessa-
no le funzioni degli organi del fondo.
…[omissis]…..
6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbliga-
zioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere
superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale
del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti
legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del
fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d’Italia nomina
uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono
essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubbli-
cato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in
quanto compatibile, l’articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR
che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i
commissari liquidatori della SGR assumono l’amministrazione del fondo sulla base di una
situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso.

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                              19
2.3 Art. 67 e art. 182-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disci-
plina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coat-
ta amministrativa.
Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)

Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debi-
tore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui
le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò
che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri
mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di
un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei
mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini
d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in manie-
ra consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civi-
le, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi
a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero
immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa
dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente
esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debi-

20                                         Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
toria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professioni-
sta indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali
e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a
coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professioni-
sta deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve,
neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere pre-
stato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore
ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblica-
to nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis,
nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricor-
so di cui all’articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri colla-
boratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di
concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui
all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stes-
so con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei credito-
ri estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell’omologazione.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pub-
blicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                21
tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’ articolo 168 secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre
opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consi-
glio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ art. 183, in quanto ap-
plicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazio-
ne dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi
dell’ articolo 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a),
b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente
valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i credi-
tori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del pro-
fessionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità
della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e
produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
II tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, di-
sponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza,
riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azio-
ni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il ter-
mine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della rela-
zione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo
è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto com-
ma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conser-
vano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

22                                        Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
3. Appendice normativa sui Fondi

Di seguito si indicano le disposizioni normative, di natura primaria e secondaria, con-
cernenti i Fondi Immobiliari, che si sono ritenuti di maggiore interesse ai fini della
presente pubblicazione.

3.1 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) – artt. 1, co. 1 lett.
j), 36, 37 e 39
Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
…[omissis]….
j) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più
emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base
di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una plura-
lità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesi-
mi;
…[omissis]….

Art. 36 Fondi comuni di investimento

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha
istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest’ultima può gestire sia fondi di pro-
pria istituzione sia fondi istituiti da altre società di gestione del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di
investimento è affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regola-
mento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione
del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
dall’articolo 39.
4. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca deposita-
ria agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo.

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                               23
5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli
obblighi e le responsabilità del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costitui-
sce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione
del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di inve-
stimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono
ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stes-
sa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le
azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione
dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare,
nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
[7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni
di investimento.]
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quan-
to previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita
la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote,
tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Art. 37 Struttura dei fondi comuni di investimento

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia
e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimen-
to con riguardo:
a) all’oggetto dell’investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla fre-
quenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscri-
zioni e alle procedure da seguire;
d) all’eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i confe-
rimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel
caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all’intervento di esperti indipendenti
nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettua-

 24                                           Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
ti dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene,
comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all’ammontare del patrimonio del fon-
do, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di fraziona-
mento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e
all’esperienza professionale degli investitori; a tali fondi non si applicano gli articoli 36, com-
ma 3, ultimo periodo, e 39, comma 3, nonché, nel caso di strutture master feeder o di operazio-
ni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter. Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del
comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore
di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle parteci-
pazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolge-
re operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del ri-
sparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli ob-
blighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1), lettera
c), numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i
partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
per la società di gestione del risparmio. L’assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione
della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non
prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea è convocata dal consiglio di
amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che
rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni
sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti
all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell’assemblea sono trasmesse alla
Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia sta-
to adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All’assemblea dei partecipanti si applica, per
quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1,
l’articolo 46, commi 2 e 3.

Art. 39 Regolamento del fondo

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del
fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla

Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                             25
società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti,
regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione
dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquida-
zione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investi-
menti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimo-
nio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le e-
ventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
h-bis) se il fondo è un fondo feeder.
3. La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in
particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli
articoli 36 e 37.
3-bis. La Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla
categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue mo-
dificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d’Italia non abbia adottato
un provvedimento di diniego.

26                                         Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica
3.2 D.M. 24 maggio 1999, n. 228 (estratti)

Così come da ultimo modificato dal D. M. 197/2010
Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comu-
ni di investimento.
(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

                                                Titolo I
                                        DISPOSIZIONI GENERALI

                                                Art. 1.
                                              Definizioni
1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a) «testo unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j),
del testo unico;
d) «fondi armonizzati»: i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione
delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio
dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
d-bis) «fondi immobiliari»: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni
immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare
con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di
altri fondi immobiliari, anche esteri;
d-ter) «fondi riservati»: fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regola-
mento di gestione, è riservata a investitori qualificati;
e) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo
63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o al-
tro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, spe-
cificato nel regolamento del fondo;
f) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
g) «fondazioni bancarie»: le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e successive modificazioni;
g-bis) «partecipazioni in società immobiliari»: le partecipazioni in società di capitali che svol-

 Natura dei Fondi Immobiliari tra autonomia e soggettività giuridica                                      27
gono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;
h) «investitori qualificati»: le seguenti categorie di soggetti:
le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio
(SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di
assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli e-
lenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di
origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
le fondazioni bancarie;
le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperien-
za in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona
fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
h-bis) «gruppo rilevante»: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a)
del testo unico.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno
lo stesso significato indicato nel testo unico.

                                            Art. 2.
                                        Documenti contabili

…[omissis]….

                                              Art. 3.
                                             Pubblicità
…[omissis]….

                                          Titolo II
                                   DISPOSIZIONI COMUNI

                                              Art. 4.
                                      Oggetto dell’investimento

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più
delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto
dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del ri-
schio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. Il patrimonio del fondo è investito in:
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

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