Le novità pensionistiche della Legge di Bilancio 2022

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Edizione di mercoledì 19 gennaio
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SPECIALE DELLA SETTIMANA

Le novità pensionistiche della Legge di Bilancio 2022
  di Antonello Orlando

La legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche sostanziali al nostro panorama
pensionistico, ma ha, tuttavia, prorogato alcune sperimentazioni già consolidate (APE Sociale e
Opzione donna) nonché inserito ulteriori formule di accesso a pensione (Quota 102)
fortemente circoscritte a platee contenute di lavoratori. Di ciascuna novità viene proposta una
sintesi unitamente alla prassi finora apparsa e applicabile per analogia con le forme
pensionistiche sopravvissute dopo il 2021. Il contributo analizza, così, tutte le misure
pensionistiche contenute nella L. 234/2021, spaziando fino alla riforma della gestione di
previdenza obbligatoria dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato, fino a indagare le
forme di prepensionamento prorogate e introdotte per il 2022, con particolare riferimento al
contratto di espansione.

Quota 102

A partire dal 2022, in sostituzione di Quota 100, misura che ha esaurito il proprio periodo di
sperimentazione con la fine del 2021, la l. 234/2021 ha introdotto la c.d. Quota 102.

A ogni buon conto, rimane impregiudicata la possibilità di accedere a pensione in Quota 100
anche successivamente al 31 dicembre 2021 per coloro che avessero raggiunto i requisiti
richiesti (38 anni di contributi e 64 anni di età) entro tale data.

Il nuovo accesso pensionistico avrà una vita ancora più breve del suo predecessore, dal
momento che il Legislatore ha previsto un periodo di sperimentazione limitato al solo 2022,
andando a modificare direttamente l’articolo 14, D.L. 4/2019 (c.d. Decreto Welfare), con il quale
era stata introdotta Quota 100, così da attuare un ritorno graduale alle regole di accesso alla
pensione previste dalla Riforma Fornero. Pertanto, le parti del Decreto welfare non modificate
direttamente dall’intervento dell’articolo 1, commi 87 e 88, L. 234/2021, rimangono valide
disposizioni di legge e indicazioni operative così come emanate nei riguardi di Quota 100.

I lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel 2022, raggiungano
almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva potranno richiedere la
pensione anticipata in Quota 102 e, a condizione che i requisiti vengano maturati entro la fine
del 2022, l’accesso sarà consentito anche successivamente al 31 dicembre prossimo. L’accesso
alla pensione in Quota 102 rimane legato alla necessità di cessare ogni rapporto di lavoro
subordinato. In merito ai 38 anni di contributi per poter accedere a Quota 102, ai sensi

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dell’articolo 22, L. 153/1969, almeno 35 anni devono essere di contributi “effettivi”, a
esclusione di periodi di contribuzione figurativa accreditati per malattia, disoccupazione o
equiparati.

Inoltre, per poter raggiungere l’anzianità contributiva richiesta, pari ad almeno 38 anni di
contributi, è riconosciuta la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo come definito
dall’articolo 1, comma 243 ss., L. 228/2012, e dagli articoli 20 e 21, L. 613/1966. In tal modo si
potranno far valere periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente, maturati presso
l’Ago e le gestioni previdenziali alternative gestite dall’Inps.

Analogamente a quanto previsto per Quota 100 con il messaggio Inps n. 1551/2019, anche per
Quota 102 non è ammesso il cumulo di contributi versati in casse libero professionali e,
dunque, laddove fosse presente tale contribuzione, si dovrà ricorrere alla ricongiunzione
onerosa ai sensi della L. 45/1990.

In merito a eventuali periodi contributivi maturati all’estero, poi, se non cronologicamente
sovrapposti questi potranno essere valorizzati se maturati in Paesi appartenenti all’UE o nei
quali, comunque, si applichino i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale oppure in Stati
extra-UE che abbiano sottoscritto con l’Italia una convenzione bilaterale di sicurezza sociale
con la quale venga regolata la totalizzazione internazionale.

La pensione in Quota 102 decorre, analogamente a quanto avveniva per Quota 100, dopo la
chiusura di una finestra mobile che si apre alla maturazione di entrambi i requisiti.

Per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato la finestra ha durata trimestrale e
viene riconosciuta la possibilità di differire la decorrenza rispetto alla prima utile, tenendo
conto che il reddito da lavoro riferito all’attività svolta prima della decorrenza e percepito
entro la medesima data non è rilevante per l’incumulabilità reddituale. La legge prevede una
finestra semestrale per i dipendenti delle P.A., con decorrenza della prestazione dal giorno
immediatamente successivo al termine del semestre dalla maturazione delle condizioni di
accesso. Per il personale del comparto scuola e Afam la decorrenza della pensione resta fissata
dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo. La norma dispone
anche che i soggetti del comparto che dovessero maturare i requisiti entro il 31 dicembre
2022 potranno presentare domanda di pensionamento in Quota 102 entro il 28 febbraio 2022.
Così come per Quota 100, anche nel caso di Quota 102 non vi è un ricalcolo penalizzante del
trattamento pensionistico, come nel caso di Opzione donna, che costringe a un ricalcolo
integralmente contributivo della pensione.

Infatti, l’importo della pensione in Quota 102 viene definito sulla base delle regole di calcolo
della pensione proprie del soggetto richiedente, dunque con applicazione del sistema
retributivo, del contributivo o del misto, a seconda della contribuzione maturata al 31
dicembre 1995.

Non sono, altresì, previste penalizzazioni specifiche.

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Laddove la pensione venga erogata in cumulo tra diverse Gestioni, queste erogheranno la
quota a proprio carico secondo le proprie regole e in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Anche la pensione anticipata in Quota 102, come la precedente Quota 100, risulta
incumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche esteri, relativi ad attività
successive alla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di
vecchiaia (67 anni fino al 2024 incluso). L’unica tipologia di reddito cumulabile con la
pensione in Quota 102 è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro la
soglia di 5.000 euro lordi annui. Per il superamento di quest’ultimo importo devono essere
tenuti in considerazione i redditi annui, compresi quelli prodotti nei mesi antecedenti alla
decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per il pensionamento di
vecchiaia (circolare Inps n. 117/2019). Nell’anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o
subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro per redditi da lavoro
occasionale, il pagamento della pensione in Quota 102 viene sospeso e i ratei eventualmente
posti in pagamento vengono recuperati dall’ente erogatore. I titolari di pensione Quota 102, in
attesa della prassi Inps sul tema, dovranno comunque compilare e inviare le comunicazioni
sulla falsariga di quanto specificato dal messaggio n. 54/2020 (modelli AP 139 e 140). Il 10
gennaio scorso, l’Inps ha diramato il messaggio n. 97/2022, che contiene le istruzioni per
presentare la domanda sul portale web dell’Istituto.

Quota 102 non risulta compatibile con altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito.

Ad esempio, i beneficiari di indennità NASpI o di altre prestazioni analoghe che, durante la
fruizione, raggiungano i requisiti e richiedano autonomamente la pensione anticipata in Quota
102, decadranno dalla prestazione di cui stavano beneficiando dalla prima decorrenza utile
successiva alla domanda di pensione. Al contrario, nel periodo di finestra privo di pensione il
diritto alla fruizione delle indennità di disoccupazione permane, come chiarito dalla circolare
Inps n. 88/2019 per Quota 100, analogamente a quanto accade per la pensione anticipata.

Per poter accompagnare i lavoratori al raggiungimento dei requisiti per accedere a Quota 102
rimane ferma la facoltà di ricorrere agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà
bilaterali (come quello del credito e delle assicurazioni) nell’ambito di accordi di
incentivazione all’esodo siglati con le OO.SS., che prevedano l’obbligo per il datore di lavoro
di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati e che nel
triennio 2019-2021 per Quota 100 avevano registrato adesioni in realtà molto limitate.

Opzione donna

L’articolo 1, comma 94, L. 234/2021, ha prorogato i termini per accedere a Opzione donna.
Nello specifico, è stata riconosciuta la possibilità di accedere a questa pensione anticipata
sperimentale riservata alle lavoratrici, laddove i requisiti richiesti vengano maturati entro la
fine del 2021. I requisiti, come da ultimo modificati dal D.L. 4/2019, sono rimasti pari ad

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almeno 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome e 35 anni di
contributi, superando la bozza iniziale della manovra, che prevedeva un requisito di 60 e 61
anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome.

Anche nel caso di Opzione donna, la maturazione dei requisiti non permette un accesso
immediato a pensione, dal momento che deve prima trascorrere una finestra mobile senza
assegno, la cui durata è pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per artigiane e
commercianti, in cui è possibile anche proseguire l’attività lavorativa.

Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam) si applica la disciplina di accesso a pensione ex articolo 59,
comma 9, L. 449/1997, con accessi a partire dal 1° settembre o dal 1° novembre.

La domanda di pensione andrà inoltrata entro il 28 febbraio 2022.

Come per gli altri accessi a pensione, anche per Opzione donna l’accesso potrà essere richiesto
anche dopo il 2022, a condizione che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2021,
senza reali termini di decadenza, ma senza corresponsione degli arretrati.

Rimane valida anche nel 2022 la previsione secondo la quale per accedere a Opzione donna
sarà necessario convertire l’intero calcolo dell’assegno pensionistico al metodo contributivo, a
prescindere dalla reale anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (dunque anche per chi
aveva maturato 18 anni di contributi al 1995).

La conseguente penalizzazione varia a seconda degli imponibili susseguitisi nella vita
lavorativa e del numero di anni teoricamente afferenti al metodo contributivo, collocandosi
statisticamente fra 15 e 40% in meno.

I 35 anni di contributi richiesti devono necessariamente essere “effettivi”, escludendo la
contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di
lavoro. Inoltre, non è possibile cumulare gratuitamente i contributi maturati in diverse
Gestioni, essendo necessario ricorrere al metodo della ricongiunzione onerosa ai sensi della L.
29/1979 o della L. 45/1990 per liberi professionisti. Un’eccezione è prevista per le iscritte al
Fondo dei lavoratori dipendenti e contemporaneamente alla Gestione artigiani e
commercianti, gestioni cumulabili gratuitamente, ma a condizione di applicare i requisiti
anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome.

In riferimento al riscatto di laurea light (come introdotto dall’articolo 20, comma 6, D.L.
4/2019), questo è accessibile anche per le donne che vogliano accedere a pensione in Opzione
donna (circolare Inps n. 54/2021), ma la domanda di riscatto light va posta subito dopo la
domanda di pensione (messaggio Inps n. 4560/2021), nonostante numerosi errori registrati
dalle sedi Inps nell’ultimo anno sul timing corretto dell’ordine delle domande.

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APE sociale 2022

La L. 234/2021, all’articolo 1, commi 91-93, ha modificato anche la disciplina dell’APE sociale
(introdotto dal 2017 in attuazione dell’articolo 1, comma 179, L. 232/2016), anticipo
pensionistico erogato dall’Inps che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età alla
maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni fino
al 2024 incluso, per effetto del decreto Mef 27 ottobre 2021.

La Legge di Bilancio ha, quindi, previsto la possibilità di maturare i requisiti richiesti fino al 31
dicembre 2022 e ha apportato modifiche alle condizioni per ottenere l’APE in veste di
disoccupato, operaio edile e ceramista, ampliando anche le categorie degli addetti ai lavori
gravosi, su cui si è riunita per anni una commissione specifica.

Per accedere all’APE sociale i requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari, immutati
rispetto al 2021, sono:

        il compimento dei 63 anni di età;
        la cessazione dell’attività lavorativa (dopo la decorrenza dell’APE, il reddito annuo da
        lavoro non deve superare 8.000 euro per i dipendenti o parasubordinati e 4.800 euro
        per gli autonomi).

I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:

        30 anni di contributi per disoccupati di lungo corso, caregivers e invalidi dal 74%;
        36 anni per addetti ai lavori gravosi;
        dal 2022 sono richiesti solo 32 anni per operai edili, come identificati dal Ccnl per i
        dipendenti delle imprese edili e affini, ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e
        conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
        (classificazione Istat 7.1.3.3.)

Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per
ogni figlio, sino a un massimo di 2.

Nel caso in cui il richiedente abbia maturato contribuzione in Gestioni diverse all’interno
dell’Inps, i versamenti vengono considerati in modo unitario per il diritto alla prestazione,
mentre il calcolo della rata mensile viene effettuato pro quota da ciascuna Gestione, in
rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (articolo 3, D.P.C.M.
88/2017; circolare Inps n. 100/2017). In ogni caso, non concorrono al diritto e alla misura
dell’indennità le Gestioni di previdenza che non riconoscono l’APE sociale, come le Casse
professionali per iscritti ad Albo; la contribuzione maturata in queste forme di previdenza può
essere utilizzata per l’APE sociale solo in caso di ricongiunzione ex L. 45/1990 verso una delle
Gestioni amministrate dall’Inps, potendo presentare domanda fino alla definizione della
domanda di APE (messaggio Inps n. 1481/2018). Difatti, l’Inps deve tenere conto di tutte le

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domande di ricongiunzione dell’interessato che siano state accolte e per le quali non siano
decorsi i termini per il versamento dell’onere. In alternativa, i titolari di tali posizioni
assicurative potranno richiedere dei trattamenti autonomi o, al termine dell’APE sociale,
richiedere una pensione di vecchiaia in cumulo, come modificato dalla L. 232/2016 (sul tema
si veda la circolare Inps n. 140/2017).

Le categorie beneficiarie dell’APE sociale sono 4 e, in particolare, rappresentate dai
disoccupati di lungo termine, dai caregivers, dai lavoratori invalidi dal 74% in su e dai c.d.
addetti ai lavori gravosi.

Disoccupati di lunga durata

La platea dei disoccupati di lunga durata è individuata in coloro che versano in stato di
disoccupazione a seguito di perdita involontaria di rapporto di lavoro (licenziamento
individuale per qualsiasi causa/motivo, collettivo, dimissioni per giusta causa, per risoluzione
consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7,
L. 604/1966); sono inclusi in tale platea anche i lavoratori con un contratto a termine cessato,
se hanno almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.

La Legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito in base al quale, per la liquidazione dell’APE
sociale, l’interessato doveva aver terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da
almeno 3 mesi.

Non sarà possibile l’accesso a chi non aveva inviato nei termini la domanda di disoccupazione
o a chi l’avesse richiesta sotto forma di incentivo all’autoimprenditorialità. Una volta decorso
l’APE, la rioccupazione è ammessa, analogamente a quanto previsto per NASpI, con contratto
di lavoro subordinato, di prestazione occasionale o Libretto famiglia per non più di 6 mesi
complessivamente.

Invalidi

L’APE sociale può essere richiesto da chi presenta un’invalidità civile pari o superiore al 74%,
se non già titolare di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Nelle Faq dell’estate del 2017 L’Inps aveva specificato, inoltre, che l’APE sociale non può
essere concessa al titolare di assegno ordinario, in quanto i 2 trattamenti sono geneticamente
incompatibili. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio, non conferma
l’assegno o lo stesso viene revocato, lo stesso potrà, in presenza delle condizioni richieste
dalla norma, richiedere l’APE sociale fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

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Caregivers

Appartiene alla categoria dei caregivers chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o l’unito
civilmente o un parente di primo grado, convivente (almeno presso il medesimo numero civico,
se non nello stesso appartamento), con handicap riconosciuto in situazione di gravità (ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992). Inoltre, sono inclusi anche coloro che assistono da
almeno 6 mesi un familiare entro il secondo grado, convivente, nel caso in cui il coniuge o i
genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sull’ordine di priorità all’accesso a questa
misura da parte di parenti e affini si rimanda alla circolare Inps n. 34/2018, § 3.

Addetti ai lavori gravosi

Costituiscono la categoria degli addetti ai lavori gravosi coloro che hanno svolto per almeno 6
anni negli ultimi 7 anni, o per 7 anni negli ultimi 10 anni, un’attività lavorativa
particolarmente rischiosa o pesante. L’elenco delle mansioni è stato modificato più volte: da
quello allegato alla L. 232/2016, di 11 mansioni, si è registrato un ampliamento di altre 5
lavorazioni a opera della L. 205/2017[1]. Successivamente, a valle dei lavori di un’apposita
Commissione presieduta dall’onorevole Damiano, la Legge di Bilancio 2022 ha recepito
l’ampliamento dei lavori gravosi, e la possibilità di accedere all’APE sociale viene riconosciuta
a 23 nuove categorie di beneficiari, elencate nell’allegato 3 alla L. 234/2021:

     1.  2.6.4. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
     2.  3.2.1. tecnici della salute;
     3.  4.3.1.2 alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
     4.  5.3.1.1. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
     5.  5.4.3 operatori della cura estetica;
     6.  5.4.4. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
     7.  6 artigiani, operai specializzati agricoltori; ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2);
     8.  7.1.1 conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei
        minerali;
     9. 7.1.2 operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
    10. 7.1.3 conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
        materiali assimilati;
    11. conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione
        Istat 7.1.3.3.); 7.1.4 conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione
        della carta;
    12. 7.1.5 operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
        petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati
        dalla chimica;
    13. 7.1.6 conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il
        recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;

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                                       14. 7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici;
                                       15. 7.1.8.2 conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
                                       16. 7.2 operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al
                                           montaggio;
                                       17. 7.3 operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
                                       18. 7.4 conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
                                       19. 8.1.3 personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
                                       20. 8.1.4 personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
                                           pubbliche e veicoli;
                                       21. 8.1.5.2 portantini e professioni assimilate;
                                       22. 8.3 professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde,
                                           nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
                                       23. 8.4 professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle
                                           costruzioni.

                                   L’importo mensile dell’APE sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione
                                   calcolata al momento dell’accesso all’APE nel limite del tetto massimo di 1.500 euro mensili
                                   lordi, non rivalutabili per tutta la durata dell’anticipo pensionistico e corrisposto per 12 e non
                                   13 mensilità; gli “apisti” godranno anche dell’assegno unico universale decorrente dal
                                   prossimo marzo. L’APE non è compatibile con la NASpI e con qualsiasi tipologia di pensione
                                   diretta. Inoltre, viene assimilata fiscalmente al reddito di lavoro dipendente e dà diritto
                                   all’applicazione delle detrazioni e del trattamento integrativo. Si rappresentano in forma di
                                   tabella le scadenze per l’accesso ad APE:

                                   Termine richiesta di            Termine feedback Inps             Decorrenza APE Sociale
                                   certificazione Ape Sociale

                                                                        www.eclavoro.it                                                Page 8/8

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