Le dichiarazioni del catasto fabbricati attraverso il software DOCFA. Le linee guida e casi pratici - Collegio Provinciale Geometri e Geometri ...
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Direzione provinciale di Grosseto Collegio Provinciale Geometri e Ufficio provinciale Territorio Geometri Laureati di Grosseto Le dichiarazioni del catasto fabbricati attraverso il software DOCFA. Le linee guida e casi pratici Grosseto, 11 aprile 2018 Relatori: ing. Umberto Ruggieri geom. Fausto Testini geom. Roberto Calzolani
In collaborazione fra Agenzia e Professionisti Le Linee guida nascono per dare una risposta alle problematiche più frequenti che i professionisti incontrano nella redazione del documento Do.C.Fa. (Documento Catasto Fabbricati). La normativa è vasta e dispersa in leggi, circolari e disposizioni, pertanto l’idea è stata quella di condividere l’interpretazione e sistematizzarla in un elaborato orientato alla redazione del documento Do.C.Fa. Il Catasto, per i risvolti fiscali e civilistici che riveste, e per gli strumenti tecnologici che utilizza, richiede una sempre maggiore professionalità a tutte le parti interessate, sia liberi professionisti che funzionari dell’Agenzia. Lo scopo delle linee guida è quello di favorire una maggiore omogeneità nella redazione e trattazione delle pratiche Do.C.Fa. 2
1585 755 3708 2399 2541 2770 755 AMIATA AREA GROSSETANA COLLINE DELL'ALBEGNA E DEL FIORA COSTA D'ARGENTO COLLINE METALLIFERE LITORALE NORD GROSSETO 4
53% 52% 52% 54% 57% 55% 58% AMIATA AREA GROSSETANA COLLINE DELL'ALBEGNA E DEL FIORA COSTA D'ARGENTO COLLINE METALLIFERE LITORALE NORD GROSSETO 5
La tipologia del documento Nella compilazione della denuncia Docfa riveste particolare importanza selezionare, sia nel caso di nuova costruzione che di denuncia di variazione, tramite l’apposito menù a tendina, la corretta tipologia del documento 8
La tipologia del documento Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 336, L. n. 311/04 Deve essere selezionata in presenza di una comunicazione da parte del Comune alla proprietà avviata ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto (Denuncia di nuova costruzione) ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (Denuncia di variazione). 9
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 336, L. n. 311/04 11
La tipologia del documento Se arriva l’avviso di sopralluogo comma 277, invece…. L’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riporta: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 12
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277 In tal caso, se il proprietario intende provvedere prima della data del sopralluogo fissato dall’Agenzia, il DoCFa andrà redatto con la tipologia «dichiarazione ordinaria», specificando nel «quadro D – relazione tecnica» che si tratta di adempimento a seguito del preavviso dell’ufficio ecc… 14
La tipologia del documento Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. 208/2015 (scorporo impianti) Utilizzata per rideterminare la rendita catastale per le UIU a destinazione speciale e particolare secondo i criteri illustrati nella Circolare n.2/E/2016, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale (vedi Chiarimenti Operativi Prot. 60244 del 27 aprile 2016 della DCCCPI). Tali dichiarazioni sono redatte con riferimento ad una sola UI per ciascun Docfa e sono corredate dalle planimetrie catastali della UI variata, che mantiene l’identificativo catastale originario. La causale non deve essere selezionata in quanto sarà generata automaticamente dall’applicativo Docfa nel momento della selezione della specifica tipologia di documento. La predetta causale è incompatibile con qualunque altra causale (infatti l’eventuale selezione di una qualunque causale presente nell’elenco viene annullata automaticamente per la tipologia di documento). 15
La tipologia del documento Nel caso dei fabbricati rurali è necessario un approfondimento Abbiamo 4 tipologie a disposizione: 1. Dichiarazione ordinaria 2. Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06 3. Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012 4. Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011 16
La tipologia del documento per i fabbricati rurali I casi possibili: Non censito Censito al Già censito (né al CT, CT come al CEU né al CEU) F.R. Quali fabbricati devono essere censiti al CEU? Concetto di unità immobiliare urbana (UIU) Quali sono i fabbricati che non necessitano di accatastamento? 17
La tipologia del documento per i fabbricati rurali DOCFA N.C. Corredato degli allegati per TIP. Dichiarazione l’autocertificazione resa ai sensi del della ruralità D.M. 26/7/2012 Ha i Non censito requisiti (né al CT, né di al CEU) ruralità? DOCFA N.C. TIP. Dichiarazione ordinaria 18
Gli allegati per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l’aggiornamento delle scritture catastali Scaricabili sul sito al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/fa bbricati+rurali/modelli+e+istruzioni+fabbricati+rurali/indice+modelli+fabbricati+rur ali I modelli, come noto, sono diversi a seconda che si tratti di abitazioni o fabbricati di tipo strumentale 19
L’allegato per i FR a destinazione abitativa D.M. 2/8/1969 Allegare, se possibile, il contratto di affitto Allegare, se possibile, l’elenco dei nominativi 20
L’allegato per i FR a destinazione abitativa Allegare, se possibile, l’elenco dei dipendenti dell’azienda 21
L’allegato per i FR a destinazione abitativa Vanno sempre indicate le particelle di terreno asservite all’immobile per il quale si chiede la ruralità (anche per i fabbricati strumentali) 22
La tipologia del documento per i fabbricati rurali DOCFA N.C. Corredato degli TIP. Dichiarazione allegati per resa ai sensi l’autocertificazione dell' art. 13, della ruralità comma 14 ter, del D.L. Data fine lavori 30/11/2012 Censito al Ha i 201/2011 requisiti CT come di F.R. ruralità? DOCFA N.C. TIP. Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06 23
Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06 Come comunicato agli ordini professionali dalla DC con nota n. 213605 del 10 ottobre 2017: Ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata. Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti 24
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I tre punti sono relativi a: 1 – La tipologia del documento: in presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio deve verificare la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria. Come detto, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. 2 - Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, 3 - nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata 27
La tipologia del documento per i fabbricati rurali DOCFA VAR. Corredato degli Entro 30 gg dall’evento TIP. allegati per Dichiarazione l’autocertificazione resa ai sensi della ruralità del D.M. 26/7/2012 Già censito al L’immobile ha Corredata CEU senza subìto NO DOCFA degli allegati per variazioni requisiti di rispetto a Richiesta iscrizione di l’autocertificazi one della ruralità, li quanto ruralità con all.1 alla circolare 2/2012 ruralità accatastato? acquisisce DOCFA SEMPLIFICATO TIP. Dichiarazione resa ai sensi del Corredata D.M. 26/7/2012 dell’allegato C per l’autocertificazione CON CAUSALE della ruralità «RICHIESTA DI RURALITA’» soggetto a tributi 28
La tipologia del documento per i fabbricati rurali L’immobile ha subìto DOCFA VAR. variazioni TIP. Corredato degli allegati rispetto a Dichiarazione per l’autocertificazione quanto resa ai sensi del della ruralità accatastato? D.M. 26/7/2012 Già E’ sempre Entro 30 gg dall’evento censito al in possesso CEU con dei requisiti requisiti di ruralità? DOCFA VAR. TIP. di ruralità Dichiarazione ordinaria L’immobile ha subìto variazioni rispetto a quanto accatastato? Richiesta di cancellazione della ruralità con all. 2 alla circolare 2/2012 29
Il campo «data di ultimazione lavori» 30
Nelle denunce Docfa è necessario e obbligatorio indicare la “Data di ultimazione dei lavori” sia per le denunce di Nuova Costruzione che per le denunce di Variazione. Tale elemento ha una duplice funzione: 1) consente all’Ufficio di verificare se la presentazione della denuncia è avvenuta fuori dai termini; 2) consente al proprietario (attraverso il professionista) di aderire, a sua scelta, al Ravvedimento Operoso. Le denunce presentate all’Ufficio si dividono in quelle “sanzionabili” e quelle “non sanzionabili”. Alle prime appartengono tutte quelle denunce cui è richiesta l’obbligatorietà della presentazione poiché la loro redditività necessita di dichiarazione. Alle seconde appartengono tutte quelle denunce che non rappresentano obbligatorietà di presentazione, come le denunce contenenti le categorie del gruppo F (F/1, F/2, ecc….), i Beni Comuni non Censibili o le denunce di “esatta rappresentazione grafica”. Per i dettagli è possibile consultare la circolare n. 3/2006 dell’ex Agenzia del Territorio 31
Una volta dichiarata la data, il termine ultimo di presentazione è di 30 giorni a partire da quest’ultima. Se tale termine cade nelle giornate di Sabato, Domenica, Festivi e il giorno di Festa Patronale del comune ove è ubicato l’Ufficio, il termine è spostato al primo giorno utile successivo. Nel portale Sister, il sistema segnala già tale evenienza al professionista e quest’ultimo può decidere se avvalersi del “Ravvedimento Operoso” oppure no. E’ del tutto evidente che in entrambi i casi la denuncia Docfa può comunque essere spedita e registrata. Se il professionista non si avvale del “Ravvedimento Operoso”, l’Ufficio provvederà ad inviare «l’atto di contestazione» per il recupero della somma. Per tale operazione l’Ufficio stesso ha tempo fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data in cui è stata commessa la violazione. 32
Facciamo un piccolo esempio: Data di ultimazione dei lavori: 3 dicembre 2012 Data di presentazione del docfa: 10 gennaio 2018 Il Docfa è sanzionabile? Perché il Docfa è stato presentato oltre 30 gg dopo la data di ultimazione dei lavori Oggi l’ufficio è ancora in tempo per recuperare la sanzione? Perché? 33
Facendo attenzione a quanto scritto in precedenza, «Per recuperare la sanzione l’Ufficio ha tempo fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data in cui è stata commessa la violazione». Nel precedente esempio, poiché la data di fine lavori indicata nel Docfa è 3 dicembre 2012, la violazione viene commessa il 2 gennaio 2013 (ultimo giorno utile per la presentazione del Docfa), e quindi l’ufficio ha tempo fino al 31 dicembre 2018 per inviare l’atto di contestazione. 34
Ravvedimento operoso L’art.1, comma 637, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) ha modificato l’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 introducendo, in particolare, nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione, in vigore dal 1 gennaio 2015. Si specificano di seguito i termini, la misura e l’importo delle principali sanzioni Docfa (per unità immobiliare) e Pregeo (per particella): 35
Ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso può avvenire anche dopo la presentazione dell’atto di aggiornamento (mediante presentazione di apposita domanda presso l’Ufficio Provinciale – Territorio territorialmente competente da parte del soggetto proprietario degli immobili o da un suo delegato ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n.445/2000 – vedasi nota DC CCPI prot.n.151248 del 18 dicembre 2013) sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza. Si evidenzia che le sanzioni in materia catastale già notificate al contribuente, anche se mediante affissione all’albo del Comune, non possono essere oggetto di ravvedimento operoso. 36
La data di ultimazione lavori indicata nel Docfa non deve essere Importante! necessariamente correlata alla data di fine lavori comunicata al Comune, nel caso di lavori per i quali la norma urbanistica preveda il fine lavori. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia stata battuta erroneamente, è necessario, per annullare la sanzione, produrre istanza in autotutela spiegando i motivi che hanno causato l’errore. La sanzione potrà essere annullata nel caso in cui sia evidente l’errore materiale e il proprietario possa dimostrare che la data indicata nel Docfa sia assolutamente incompatibile con i lavori eseguiti. Nel caso vi sia una data di fine lavori presentata in Comune, che possa servire a dimostrare l’errore nella dichiarazione della data di ultimazione lavori nel Docfa, questa dovrà ricadere nei trenta giorni precedenti la presentazione del Docfa stesso. 37
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L’utilizzo corretto delle causali La causale viene scelta in funzione della motivazione per cui viene presentato l’atto di aggiornamento (Circ.n.9/T/2001, Circ.n.1/2006 e Circ.4/T/2009). E’ obbligatorio utilizzare le causali codificate, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Si allega un quadro sinottico di riepilogo di tutte le causali catastali, della loro compatibilità, del loro utilizzo e degli obblighi che impone l’utilizzo di ciascuna di esse. 40
L’utilizzo corretto delle causali Le causali devono essere valide per tutte le unità immobiliari trattate nella medesima dichiarazione ed è obbligatorio selezionarle tra quelle preimpostate nel modello D, inserendo le altre eventuali motivazioni della dichiarazione nel campo della relazione tecnica. Nella trattazione delle variazioni è possibile presentare un’unica dichiarazione, a condizione che vi sia analoga causale, nessun cambio di identificativo catastale e che la titolarità delle unità trattate sia unica. Nell’ambito dello stesso documento non sarà pertanto consentito presentare causali diverse riferite a distinte unità immobiliari. Ad esempio non è corretto inserire, in un’unica variazione Docfa, delle UI che hanno subìto solo variazione di spazi interni insieme ad altre che sono state frazionate, ampliate, fuse, ecc… 41
L’utilizzo corretto delle causali Occorre utilizzare le causali di variazione in relazione allo stato dichiarato dell'immobile nella precedente planimetria (Nel caso in cui la planimetria precedente non rappresenti correttamente lo stato di fatto dell'immobile all'epoca della sua presentazione, occorre presentare preventivamente una denuncia di variazione correttiva riferita alla data della precedente dichiarazione e con la causale opportuna in base alla correzione apportata). ESEMPIO: se devo presentare una diversa distribuzione spazi interni per lavori eseguiti nel 2017, la planimetria in atti è del 1970 e la uiu è stata ampliata nel 2005, senza aver dichiarato nulla in catasto. Si deve prima fare la variazione per ampliamento e successivamente quella per diversa distribuzione spazi interni 42
L’utilizzo corretto delle causali Non sono ammessi documenti con causali che fanno riferimento alla revisione del classamento in atti. Per eventuali errori materiali che ineriscono al classamento (es. saggio di interesse utilizzato 20% in luogo del 2%, vani 55 in luogo di 5,5) è necessaria la presentazione di istanza motivata ai sensi del D.M. 37/97 (autotutela) L’ufficio valuterà l’istanza e, se la giudicherà meritevole di accoglimento, comunicherà la possibilità e le modalità di presentazione di un docfa correttivo. La comunicazione dell’ufficio andrà allegata al Docfa. 43
Quadro D – Relazione tecnica - specificare le particolarità dell’elaborato, per agevolare la comprensione della pratica al personale dell’Agenzia; - indicare con quale qualifica firma il dichiarante: in caso di intestazione dell’u.i.u. a persona giuridica, di erede per beni intestati al defunto o di consulente tecnico se incaricato dal Tribunale; - integrare le causali codificate; - indicare date e motivazioni di eventuale perdita o mantenimento dei requisiti di ruralità; - relazione sullo stato dei lavori per le categorie F/3; - relazione sullo stato delle categorie F/2; 44
Quadro D – Relazione tecnica - dichiarare il possesso dell’attestazione rilasciata dall’Ufficio per la mancanza in atti della planimetria momentaneamente irreperibile dallo stesso; - la dichiarazione della difficoltà oggettiva nella misurazione dello spessore dei muri e la conseguente rappresentazione grafica stimata degli stessi; - la dichiarazione che le aree urbane costituite nella dichiarazione, non derivanti da Tipi di Frazionamento, rimarranno correlate al lotto edificato poiché dopo il trasferimento di diritti diverranno bcnc a più subalterni o corti esclusive di una singola unità immobiliare oppure fuse con unità immobiliari presenti nell’edificio; - la correlazione delle u.i.u. come previsto dalla nota n°15232/2002 e cioè porzione di u.i.u. unita di fatto con quella censita al foglio x part. y sub.z appartenente ad altra ditta rendita attribuita ai soli fini fiscali; 45
Le causali codificate nel caso di Variazione Variazione della toponomastica Ultimazione di fabbricato urbano Variazione della destinazione Presentazione di planimetria mancante Modifica identificativo 46
Alcune causali non codificate ammesse Dichiarazione u.i.u. art. 19 D.L. 78/10 da utilizzare per le dichiarazioni di unità a cui è stata attribuita dall’Ufficio una rendita presunta (circ.7/2011); è obbligatorio indicare quale data di ultimazione lavori la data del 01.08.2012 (nota 43927 del 17.09.2012). Per i dettagli seguire quanto riportato nella circolare 7/2011 e relativi allegati. In provincia di Grosseto esistono ancora 500 particelle con rendita presunta attribuita, non accatastate 47
Alcune causali non codificate ammesse Esatta rappresentazione grafica è da usare solo per correggere piccole imperfezioni grafiche La data di ultimazione lavori deve corrispondere a quella della presentazione dell’ultima denuncia relativa all’unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere in assenza di lavori successivamente intervenuti. L’eventuale superamento dei termini previsti per la presentazione della denuncia non comporta l’applicazione di sanzioni catastali. Ai fini di contrastare fenomeni di abusivismo edilizio, dette variazioni non devono comportare aumenti di consistenza (circ. prot. C3/1455 del 13.11.1995). Bisogna quindi indicare espressamente nel docfa che le variazioni apportate non comportano aumenti di consistenza 48
Importante! Quando si sopprime un BCNC bisogna ricordarsi di cliccare SEMPRE il pulsante delle partite speciali anche in soppressione, altrimenti la macchina, quando esegue il controllo delle ditte, non trovando l’u.i.u. intestata a una ditta ma a una partita speciale diagnostica «titolarità non presente in base informativa» 49
Attenzione: quando si clicca sul pulsante delle partite speciali la spunta va automaticamente sui beni comuni censibili, e anche in questo caso la macchina, facendo la visura trova l’u.i.u. che sopprimete a partita A (BCNC) anziché a partita 0 (BCC) e diagnostica lo stesso errore. 50
In questo caso, ad esempio, la u.i.u., foglio 41 particella 58 sub 1 era un BCNC, ma non era stato indicato nel docfa 51
Altra anomalia è rappresentata dal fatto che all’interno della stessa particella coesistano addirittura tre u.i.u. abitative con categorie diverse 52
Circolare 9/2001: - le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione; - le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine; - i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica...) e i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere...), indicati nell'elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (...comune ai sub. ...)” 53
Proprio perché l’esatta consistenza delle parti comuni è rappresentata sull'elaborato planimetrico, un accenno ai BCNC, soprattutto quando ciò sia utile a individuare l’ubicazione del bene, è ben accetta, soprattutto il vano scale. Si consiglia di non disegnare mai i BCNC per intero altrimenti è possibile confonderli con beni in proprietà esclusiva. Non devono essere riportati sul disegno i nominativi delle ditte confinanti 54
Alcune causali non codificate ammesse relative ai BCNC L’operazione di costituzione dei BCNC avviene: • Nuova costruzione: utilizzando l’apposito campo Quadro D, solo se viene dichiarato contestualmente ad una uiu; • Denuncia di variazione: - se la porzione non risulta precedentemente in atti: occorre predisporre file di denuncia di variazione con causale “Altre: Costituzione BCNC”, utilizzando il tipo di operazione “C” (costituzione) ricordandosi di spuntare l’apposito campo “Partita Speciale” quindi selezionando l’opzione ”Beni Comuni Non Censibili”; - se la porzione deriva da bene comune non censibile già in atti: occorre predisporre una denuncia di variazione utilizzando la causale relativa alla tipologia di intervento (ad esempio “divisione” se si intende frazionare un BCNC in due o più BCNC). 55
Alcune causali non codificate ammesse relative ai BCNC NOTA BENE: è importante ricordare che non è possibile, all'interno della stessa denuncia di variazione, trattare un Bene Comune Non Censibile ottenendo come derivata una o più “unità censibili” in categoria ordinaria, speciale, particolare e di tipo F. Non è possibile infatti transitare, con un'unica variazione, da un'unità immobiliare priva di intestazione (quali sono i beni comuni) ad una unità censibile in categoria ordinaria, speciale, particolare e di tipo F che sono invece intestate. La Denuncia di Variazione non permette infatti di intestare un'unità immobiliare. 56
Alcune causali non codificate ammesse relative ai BCNC Cambio di destinazione da BCNC ad Unità Censibile Intestata Nel caso in cui occorra intestare un Bene Comune non Censibile, non iscritto in banca dati, per procedere, per esempio, ad una compravendita o ad una cessione di quote, la procedura di accatastamento è quella descritta precedentemente come “Costituzione BCNC”. Nel caso in cui il bene comune non censibile risultasse presente in banca dati si passa direttamente all'operazione successiva, cioè la presentazione di Denuncia di Variazione indicando nella tipologia di causale “Altre”: “Soppressione BCNC”. L’operazione consiste nella soppressione del BCNC precedentemente costituito. Occorrerà utilizzare il tipo di operazione “S” (soppressa), ricordandosi di spuntare il campo “Partita speciale” e conseguentemente scegliere l'opzione “Bene Comune Non Censibile”; 57
Si procede quindi alla presentazione di una denuncia di “Nuova Costruzione – Unità Afferente” indicando nella tipologia di causale “Altre”: “Costituzione ex parte comune”, intestandola conseguentemente a tutti gli aventi diritto. La pratica, ancorché divisa in 2 o 3 file DOCFA diversi, sarà unica ed occorrerà procedere al suo inoltro in modo consequenziale indicandolo sia in relazione che nel campo delle informazioni di invio della pratica sulla piattaforma SISTER; ad es. DOCFA 1 di 3, DOCFA 2 di 3, etc.. 58
Scorporo BCNC Nel caso in cui da un BCNC, iscritto in banca dati, sia necessario individuare una porzione che andrà successivamente assegnata in proprietà esclusiva (mediante compravendita, permuta, etc...), la procedura di accatastamento è la seguente *: Presentazione di Denuncia di Variazione indicando nella tipologia di causale “Altre”: “Scorporo BCNC”. L’operazione consiste nella soppressione del BCNC e la costituzione della parte residua di Bene Comune (è obbligatorio spuntare il campo “Partita speciale” e conseguentemente scegliere l'opzione “Bene Comune Non Censibile” sia nella scheda relativa alle operazioni di “soppressione” che in quella di “costituzione”); Presentazione di denuncia di “Nuova Costruzione – Unità Afferente” indicando nella tipologia di causale “Altre”: “Costituzione ex parte comune”, intestandola conseguentemente a tutti gli aventi diritto. * (naturalmente, nel caso in cui il bene comune non censibile non risultasse presente in banca dati procedere prima con l'operazione di cui al punto 1 del caso precedente, cioè la costituzione del BCNC) 59
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La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. Considerato che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale (D.P.R. n.138/98), in presenza di locali aventi altezza variabile e comunque altezza minima inferiore a 1,50 m, in planimetria deve essere indicata con linea tratteggiata la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell'altezza 1,50 m. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. 63
h=1,50 m h=1,50 m 64
G G h=1,50 m h=1,50 m 65
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Deve contenere anche l’elenco subalterni della particella 154, perché è oggetto di variazione con il docfa presentato (l’elaborato planimetrico, infatti, conteneva anche la particella 154), e anche della 153-155-156 72
Perché D/7 e non C/2? Il fattore principale da considerare è la tipologia del fabbricato, sicuramente non paragonabile all’unità tipo della C/2, per altezza interna e dimensioni, e quindi con tariffe non attinenti al caso in esame 73
In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 138/98, si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tipologie di ambiente: A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze...) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con A1, mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con A2. Per la categoria C/2 l’unico poligono ammissibile è A Per le categorie C/3 e C/4 sono previsti anche i poligoni per gli accessori complementari B e C 74
B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A 75
F = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari, ..... ) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati (quindi vanno poligonate solo su un livello, mentre sugli altri potranno essere sottratte al poligono realizzato). 76
Concetti di "comunicante" e "non comunicante" Un ambiente è "comunicante" con gli ambienti della stessa u.i,u aventi funzione principale (nella categoria) se esso può essere da questi raggiunto attraverso aperture o scale interne esclusive che premettano una comunicazione diretta. Muri di pertinenza comune confinanti con superfici condominiali I muri perimetrali saranno considerati esclusivi, ad eccezione di quelli che confinano con spazi condominiali edificati; pertanto i muri perimetrali confinanti con aree cortilizie condominiali o pozzi luce condominiali saranno considerati esclusivi. Muri confinanti con scale condominiali in questo caso si acquisirà la mezzeria del muro; Muri che delimitano balconi, terrazzi, giardini: i muri che delimitano balconi, terrazzi o giardini (es. parapetti, muri di cinta ecc.) vengono associati alla tipologia di quest'ultimi Muri perimetrali che confinano con ballatoi: i muri perimetrali che confinano con i ballatoi di utilità comune devono essere considerati di proprietà esclusiva. 77
Terrazza coperta, Portico, Patio, D se comunicante con i vani della tipologia "A" Loggiato E se non comunicante con i vani della tipologia "A" . Chiostrina F Veranda chiusa, taverna A Lavanderia, centrale termica, B se comunicante con i vani della tipologia "A" soffitta, stenditoio, stireria, soppalco, mansarda, solaio, C se non comunicante con i vani della tipologia "A" . sgombero 78
Le scale esterne ad uso esclusivo non rientrano nel calcolo della superficie e s'intendono concluse in corrispondenza dell'ultima alzata (quindi il pianerottolo d’arrivo va poligonato come un balcone in tipologia D). Tipologia da assegnare ai collegamenti verticali ad uso esclusivo La proiezione del collegamento verticale ad uso esclusivo se inserita (ricadente) nel medesimo vano scala, sarà computata una sola volta pari alla sua massima proiezione; se non inserita nello stesso vano scala sarà calcolata per ogni singola superficie di base. Ripostigli e/o bagni ricavati da sottoscala Si distinguono le situazioni: a. scale interne esclusive: l'area dei ripostigli e/o bagni non si considera perché già compresa nell'area della proiezione della scala; b. scale esterne esclusive: questa volta l'area dei ripostigli e/o bagni deve essere calcolata; c. scale condominiali: l'area dei ripostigli e/o bagni deve essere calcolata. 79
La norma - Legge 11 agosto 1939, n ° 1249….. Unità immobiliare, secondo la definizione dell’art. 5, è costituita da ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio. - Ai sensi dell’art. 40 del regolamento per la formazione dl Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949, n ° 1142, si accerta come distinta u.i.u. ogni fabbricato o porzione di esso, che nello stato in cui si trova, rappresenta secondo l’uso locale, un cespite indipendente. - Comma 1 dell’art. 2 del regolamento adottato con D.M. 2 gennaio 1998 n ° 28 “Norme in tema di costituzione del Catasto dei Fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale” l’u.i.u. (non più soltanto urbana) quale minimo “inventariale”, è stata meglio definita come “una porzione di fabbricato, un fabbricato o un insieme di essi, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Immobili che non costituiscono oggetto d’inventariazione: (art. 3 comma 3, del DM 28/98) 1. Manufatti con superficie inferiore agli 8 mq. 2. Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 3. Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; 4. Manufatti isolati privi di copertura; 5. Tettoie, porcili, pollai ,casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza inferiore ad 1,80 m purché di volumetria inferiore ai 150 mc.; 6. Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Le opere di cui ai punti 1, 3 e 5 rivestite con paramento murario ed a servizio di altre unità ordinarie sono oggetto di iscrizione unitamente alle predette unità.
Concetto di precarietà T.A.R. Toscana, sez. II, 15 gennaio 2007, n. 6 Il concetto di precarietà implica la intrinseca temporaneità dell’opera che, quindi, non solo non deve risultare ancorata al suolo, ma soprattutto deve avere una destinazione funzionale limitata nel tempo, rispondente ad esigenze transitorie, e non durature. Pertanto nel caso di specie, il fatto stesso che – come illustrato i ricorrenti – il deposito di attrezzi agricoli (cui è destinata la baracca abusiva) è funzionale alla coltivazione del fondo risulta confliggente con la pretesa natura “precaria” dell’opera, essendo irrilevante al riguardo la circostanza che il manufatto è soltanto appoggiato al suolo.
Aree urbane Si chiarisce che, esclusi i casi in cui porzioni di aree urbane vengano stralciate a seguito di frazionamento, normalmente si può procedere con il solo elaborato planimetrico. Il presupposto per la predetta operazione (nota della DCCC prot. n. 17471 del 31/3/2010) è che le aree restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, vengano dichiarate come: - beni comuni non censibili a più unità immobiliari; - corti esclusive di una singola UI; - fuse con unità immobiliari urbane presenti nell’edificio. In questa circostanza, nella relazione tecnica, il professionista deve indicare lo scopo della presentazione del documento di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull’immobile
Le causali nel caso di Variazione Si deve usare la causale DIVISIONE (Circ. n. 4/2009) quando l’unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’u.i.u. La causale FUSIONE, viceversa, è da utilizzare esclusivamente quando due o più unità (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità. La causale FRAZIONAMENTO E FUSIONE viene utilizzata nei casi in cui vengono soppresse minimo 2 unità e costituite almeno altre 2, indipendentemente da categorie e partite speciali di appartenenza.
“Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente“
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI – un esempio Nel caso in cui le porzioni costituite derivino da unità censite in catasto non è più possibile attribuire la categoria F/4 (circ.4/2009), anche se non sono ancora definite ovvero suscettibili di redditività autonoma. 2 3
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI – un esempio SCHEMA PLANIMETRIE PLANIMETRIA ORIGINARIA DA SUDDIVIDERE IN DUE U.I.U.
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI – un esempio PLANIMETRIE DERIVATE Schema di rappresentazione grafica delle unità nel caso in cui, al momento del trasferimento, non siano stati ancora eseguiti i lavori di ristrutturazione (chiusura del vano porta ed apertura del nuovo collegamento con l’unità adiacente) A/2 sub. 2 A/2 sub. 3
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI – un esempio PLANIMETRIE DERIVATE Schema di rappresentazione grafica delle unità nel caso in cui, al momento del trasferimento, siano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione (chiusura del vano porta ed apertura del nuovo collegamento con l’unità adiacente) A/2 sub. 2 A/2 sub. 3
AMPLIAMENTO - NO COMMENT Si consiglia, soprattutto nel caso in cui non sia stato necessario redigere il tipo mappale (quindi ampliamenti entro la sagoma), di descrivere sommariamente nella relazione tecnica in cosa consiste l’ampliamento
Le causali nel caso di Variazione Viene utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.i.u. presenti nella banca dati censuaria. Si chiarisce che per dati di ubicazione si intende uno qualsiasi dei dati sopra riportati, quindi, indirizzo, numero civico e piano La causale, a seguito della nota n. 55038 del 13/03/2018 della Direzione Centrale Servizi Catastali, non può più essere utilizzata da sola, ma deve essere utilizzata congiuntamente ad altre causali. Per il cambio di soli dati di toponomastica deve essere presentata un’istanza presso l’ufficio oppure tramite contact center.
Le causali nel caso di Variazione La toponomastica di una u.i. (via e numero civico) deve essere univoca nella banca dati catastale e comunale; l’allineamento avviene tramite i toponimi codificati. Nella compilazione della denuncia Docfa occorre: · utilizzare i nomi delle strade codificate presenti negli archivi del programma (i file relativi agli archivi di servizio, contenenti anche lo stradario aggiornato periodicamente, si possono scaricare dal sito dell’Agenzia); · in mancanza di codifica, riportare il nome della strada per esteso ma completo di tutte le indicazioni ovvero toponimo (via, piazza, largo etc.…), nome e cognome completo senza punteggiature, in modo da permettere una corretta codifica da parte dell’Ufficio.
Le causali nel caso di Variazione deve essere utilizzata quando l'u.i.u. viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza fondersi e/o dividersi con altre. La causale ha le seguenti caratteristiche: · deve essere compilata una singola denuncia per ogni unità immobiliare; · il subalterno originario deve essere soppresso e costituito un nuovo subalterno (Circolare n. 9/2001). · La causale non consente l’utilizzo contemporaneo di altre causali pertanto ove necessario utilizzare la causale non codificata (vedi slide successiva). Si fa presente che questa causale deve essere utilizzata anche quando una u.i.u. censita in categoria F/4 passa a categoria con rendita e pertanto nel campo libero della causale si scriverà: da “unità in corso di definizione” ad “abitazione, ufficio, autorimessa, negozio, ecc.”. Qualora insieme a tale causale ci sia contestualmente anche una “diversa distribuzione degli spazi interni” e/o una “ristrutturazione”, è sufficiente indicare la sola causale “variazione della destinazione”, risultando le altre implicitamente correlate al cambio d’uso (Circolare n. 4/2009).
Le causali nel caso di Variazione Nel caso si debba dichiarare una variazione della unità immobiliare per cambio di destinazione d'uso combinata a una contestuale mutazione della consistenza (frazionamento, fusione, frazionamento e fusione, ampliamento, demolizione parziale), è consentito utilizzare la causale di variazione "altre" impostata come: - FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE - FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE - FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE - AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE - DEM. PARZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE
Le causali nel caso di Variazione PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE Viene utilizzata nei casi di: · planimetria mai presentata. La presentazione del documento è soggetto a tributi. Appare evidente che la planimetria che si produce dovrà essere congruente alla consistenza dell’unità censita, in caso contrario si tratterà di variazione planimetrica; · smarrimento della planimetria da parte dell’ufficio; in questo caso occorre allegare attestazione di smarrimento rilasciata dall’Ufficio. La presentazione del documento è esente da tributi.
Dichiarante in caso di persona giuridica
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