La tassazione dei redditi d'impresa - MORE Space
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07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 La tassazione dei redditi d’impresa Aspetti generali e disciplina italiana 1 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 TASSAZIONE REDDITI D’IMPRESA PROFITTI = R – C – AM - IP • Imprese individuali e società di • Società di capitali persone – Tassazione in capo alla società – Gli utili, a prescindere dalla loro (Ires), autonoma dalla tassazione distribuzione, sono attributi pro quota dei redditi in Irpef dei soci a imprenditore e soci (partnership approach), in relazione alla quota di partecipazione; – entrano in Irpef; Problema è equa, è efficiente? 2 1
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 ASPETTI PROBLEMATICI DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI • EQUITÀ → integrazione tra imposta societaria e imposta personale • EFFICIENZA → scelte di finanziamento e di investimento delle imprese 3 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 EQUITÀ DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI Le società di capitali hanno una capacità contributiva autonoma rispetto a quella dei soci che ne detengono il capitale? Motivi a favore: distinzione tra controllo e proprietà Motivi contro: chi sopporta l’onere alla fine sono comunque i soci 4 2
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 CAPACITÀ CONTRIBUTIVA AUTONOMA Esiste autonoma Non esiste capacità autonoma capacità Doppia tassazione Tassazione solo sui soci (per - società evitare la doppia tassazione) - soci 5 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE 1) Nessuna imposta in capo alla società. Problema: come tassare in capo ai soci gli utili non distribuiti? 3
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 SOLUZIONI ‐ tassazione pro quota (inapplicabile per società a larga base azionaria) ‐ tassazione delle plusvalenze maturate sulle azioni che, in mercati perfetti, riflettono gli utili non distribuiti (la tassazione alla maturazione è problematica + incertezza e imperfezioni dei mercati: il legame fra plusvalenze maturate e utili non distribuiti è labile) 7 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE 2) Coordinamento fra imposta in capo alla società e imposta in capo al socio Integrazione fra imposta societaria e personale 4
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 INTEGRAZIONE PARZIALE ‐ Imposta in capo alla società ‐ Imposta in capo al socio sugli utili distribuiti, con restituzione (credito) dell’imposta pagata dalla società ‐ Nessun correttivo della doppia tassazione sugli utili non distribuiti e sulle plusvalenze azionarie Apertura economie -> abbandono strumenti d’integrazione, a favore di regimi sostitutivi di tipo reale Italia: dopo l’integrazione (Irpeg), si passa alla doppia tassazione, con abbassamento aliquota Ires a 24%; utili distribuiti tassati con regimi sostituitivi (26%). 9 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 EFFICIENZA DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI L’imposizione sulle società di capitali può risultare non neutrale nei confronti delle loro scelte ‐ di finanziamento ‐ di investimento 10 5
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 COME SI FINANZIANO LE IMPRESE debito interessi passivi capitale proprio: - nuove azioni - utili non distribuiti - dividendi - plusvalenze 11 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 SCELTE DI INVESTIMENTO Le imprese investono fino al punto in cui il rendimento marginale che ottengono dall’investimento (profitto al netto dell’ammortamento) è sufficiente a ripagare il finanziatore (creditore o azionista) a un tasso pari a quello di mercato. 6
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 SCELTE DI INVESTIMENTO I finanziatori (creditori e azionisti) vogliono che il capitale che danno all’impresa frutti un tasso pari a quello di mercato, pari cioè a quello ottenibile da investimenti alternativi (ad esempio, da investimenti finanziari). 13 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 NON NEUTRALITÀ DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI L’imposta sui profitti ammette la deducibilità degli interessi passivi (e cioè della remunerazione del capitale di debito), ma non ammette la deducibilità del costo del finanziamento con capitale proprio (nuove azioni e utili non distribuiti) Profitti = R – C – AM – IP 14 7
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 NON NEUTRALITÀ DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI Finanziamento con ricorso al debito Nel caso di deducibilità degli interessi passivi, il rendimento marginale che l’impresa ottiene dall’investimento non subisce tassazione (è compensata dalla deduzione degli interessi passivi). L’imposta non induce l’impresa a modificare le proprie scelte di investimento Al margine fa lo stesso livello di investimenti che avrebbe fatto in assenza d’imposta. 15 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 NON NEUTRALITÀ DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI Finanziamento con ricorso al capitale proprio In questo caso, la remunerazione ordinaria del capitale degli azionisti non è deducibile, il rendimento marginale che l’impresa ottiene dall’investimento subisce tassazione (non compensata), L’imposta induce l’impresa a modificare le proprie scelte Al margine fa un livello di investimenti minore di quello che avrebbe fatto in assenza d’imposta. 16 8
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 CONCLUSIONI SU NON NEUTRALITÀ DELL’IMPOSTA SUI PROFITTI Si distorcono le scelte di: 1)investimento delle imprese ricorrendo al capitale proprio le imprese effettuano un ammontare di investimenti minore di quello ottimale 2) finanziamento delle imprese è ovviamente più conveniente finanziare i propri investimenti ricorrendo al debito che non al capitale proprio 17 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 NEUTRALITÀ DELL’IMPOSTA SULLA RENDITA Un’imposta sulla rendita, a differenza di un’imposta sui profitti, ammette la deducibilità anche del costo del finanziamento con capitale proprio, cioè della remunerazione ordinaria del capitale (ROC) Profitti - ROC = R – C – AM – IP - ROC Extraprofitti o rendita 18 9
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 REALIZZAZIONE DI UN’IMPOSTA SULLA RENDITA L’utile di impresa viene distinto in due componenti ROC deducibile dalla base remunerazione imponibile: ordinaria non tassata del capitale Extraprofitto non deducibile: o rendita tassata componente residuale 19 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 IMPOSTA SULLA RENDITA Con l’imposta sulla rendita, l’impresa che decide di ricorrere al capitale proprio ha lo stesso trattamento fiscale di quella che ricorre al debito. Elimina la distorsione nelle scelte • di finanziamento • di investimento Italia fino al 2019: Ace (Allowance for Corporate Equity), limitata alle variazioni in aumento del capitale proprio + vincoli alla deducibilità interessi passivi. 20 10
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 La tassazione delle imprese in Italia BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Tassazione differenziata a seconda della natura giuridica delle imprese: • Imprese individuali e società di persone Irpef • Società di capitali Ires T utte possono dedurre dalla base imponibile dell’imposta sui profitti l’Irap pagata sulle spese per personale dipendente più il 10% dell’Irap residua, a titolo di rimborso forfetario per l’Irap pagata sugli interessi passivi 11
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 società di persone e imprese individuali • I redditi delle imprese individuali sono attribuiti all’imprenditore. • I redditi delle società di persone sono attribuiti a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (partnership approach) Regole particolari interessano le imprese familiari (per finalità antielusive si limita al 49% la quota massima del reddito imputabile ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell’impresa) Il reddito di impresa attribuito a imprenditore e soci viene sommato agli altri redditi di questi contribuenti e tassato con le regole ordinarie dell’Irpef. Con la legge di Bilancio per il 2019 è previsto un abbattimento di 9 punti dell’aliquota dell’Irpef che grava sugli utili delle imprese impiegati in nuovi investimenti e incrementi dell’occupazione sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti a tempo indeterminato BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Imposta sul reddito delle società di persone e delle imprese individuali Per la determinazione dei redditi di impresa Si parte dall’ utile netto (o dalla perdita) risultante dal conto economico al quale vengono apportate variazioni in aumento o in diminuzione (che riflettono le discrepanze fra norma civile e norma fiscale) criterio di competenza (per le imprese in contabilità semplificata: criterio di cassa) 12
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Imposta sul reddito delle società di persone e delle imprese individuali Riporto delle perdite Con la legge di Bilancio per il 2019 il regime di riporto delle perdite è reso uniforme per tutte le imprese a prescindere da tipo di contabilità adottata e per le società di capitali Le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio e che eccedano l’ammontare dei redditi positivi possono essere portate in deduzione dal reddito di impresa, purché capiente, anche negli esercizi successivi, illimitatamente, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile in ciascuno di essi. E’ ammesso il riporto illimitato e integrale per le perdite realizzate nei primi tre anni dalle imprese di nuova costituzione. Non possono essere utilizzate per compensare altri redditi del contribuente. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Imposta sul reddito delle società di persone e delle imprese individuali Componenti positivi Componenti negativi Ricavi Costi di esercizio Variazioni rimanenze Plusvalenze patrimoniali Minusvalenze Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Dividendi e utili Interessi attivi Interessi passivi Redditi degli immobili non Ammortamenti strumentali 13
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Ricavi I ricavi derivanti dalla cessione di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie e semilavorati e merci acquistate per essere impiegate nella produzione. Sono considerati ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società di capitali, di obbligazioni e di altri titoli, iscritti nello stato patrimoniale non come «immobilizzazioni finanziarie» ma come «attivo circolante», anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. (per non trattarli come le plusvalenze che hanno un trattamento fiscale agevolato) BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Variazioni delle rimanenze • La valutazione delle rimanenze di esercizio costituisce uno dei momenti più delicati della formazione del conto economico, in cui possono con maggiore facilità intervenire discrezionalità nella determinazione dei valori tali da modificare anche sensibilmente il risultato economico e quindi gli oneri fiscali. • (In presenza di inflazione, ad esempio, il metodo Lifo permette di detrarre dai ricavi acquisti con costi più elevati, in quanto più recenti, e quindi di ridurre i profitti tassabili) • Ai fini fiscali la normativa è assai favorevole all’impresa, in quanto è ammessa l’adozione di una gamma molto vasta di criteri di valutazione: il Fifo, ma anche il Lifo a scatti e continuo. • In particolare è ammessa la possibilità di valutare le rimanenze al minore dei due tra il valore unitario medio dell’ultimo mese e il costo medio di acquisto, calcolato per categorie omogenee per natura e per valore. 14
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Plusvalenze patrimoniali • Le plusvalenze patrimoniali relative ai beni divengono imponibili al momento del realizzo mediante la cessione a titolo oneroso. Il plusvalore tassato è dato dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo non ancora ammortizzato del bene. • È prevista la possibilità di tassazione graduale delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, secondo quote costanti, a partire dall’esercizio del realizzo e non oltre il quarto se i beni sono stati posseduti per un periodo di almeno tre anni. Questa disposizione introduce un affievolimento del carico fiscale delle imprese molto sensibile e ha l’effetto di allontanare il sistema impositivo dalla logica del reddito entrata, secondo cui le plusvalenze dovrebbero essere tassate secondo le regole ordinarie, alla maturazione. • La rateizzazione citata si applica anche alle plusvalenze realizzate su beni o titoli che compaiono tra le immobilizzazioni finanziarie da almeno tre anni. • Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società (con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti), che rispettano le medesime condizioni previste dal regime di esenzione da partecipazione, che si applica alle società di capitali, sono tassate per una percentuale del loro ammontare, pari al 58,14% (sul perché di questa percentuale vedi dopo la parte sui dividendi). BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Sopravvenienze attive Derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi di imposta Derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio (ad esempio, un credito dapprima ritenuto inesigibile, successivamente riscosso) 15
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Dividendi e utili Derivanti da partecipazione in società di capitali per una percentuale del loro ammontare, pari al 58,14% Questa percentuale, utilizzata anche per le plusvalenze, deriva dalla volontà di evitare che l’onere complessivo (in capo alla società che distribuisce e in capo all’impresa che riceve) superi il 43% (aliquota massima dell’Irpef. Supponiamo che la società di capitali abbia un utile di 100. L’imposta in capo alla società sarà pari a 0,24*100 =24. Potrà allora distribuire utili per 76. In capo all’impresa la tassazione avverrà su un reddito pari a 0,5814*76= 44,1864 Supponiamo che avvenga all’aliquota massima del 43%, sarà allora pari a 0,43*44,1864 = 19 Nel complesso quindi essendo 19+24=43, l’imposta (in capo alla società e all’impresa), non potrà mai eccedere il 43% BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Redditi degli immobili non strumentali Determinati secondo le regole riservate ai redditi fondiari. Nel caso di immobili dati in locazione la deduzione delle spese di manutenzione è determinata analiticamente (ammessa cioè per le sole spese documentate) e non può eccedere il 15% del reddito tassato. Non è applicabile la cedolare secca. Il reddito di tali fabbricati confluisce infatti nel reddito di impresa ed è tassato secondo le regole ordinarie. 16
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Costi d’esercizio Relativi - alle retribuzioni - all’acquisizione di beni e servizi necessari all’attività dell’impresa BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Minusvalenze Realizzate: - deducibili per la medesima percentuale, il 58,14% del loro ammontare, per la quale le plusvalenze sono tassate, se sono rispettate le stesse condizioni previste per l’applicazione del regime di esenzione da partecipazione (vedi dopo) - Integralmente deducibili, salvo l’applicazione di specifiche norme antielusive, in caso contrario 17
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Interessi passivi PER I SOLI SOGGETTI IRPEF Vale una normativa contro l’arbitraggio fiscale (indebitarsi per sottoscrivere attività esenti) La deducibilità degli interessi passivi è infatti consentita solo in proporzione al rapporto tra ricavi e proventi che concorrono a determinare il reddito imponibile e i ricavi complessivi, inclusi cioè anche quelli relativi a proventi esenti. Un’impresa che consegua: - ricavi tassabili pari a R - redditi esenti, in misura pari a D - e che abbia sostenuto oneri passivi per capitali presi a prestito nella misura I, può dedurre dai ricavi gli interessi passivi, I, nella percentuale R/(R + D) L’adozione di questo rapporto costituisce un modo rozzo, ma di immediata applicazione, per attribuire il costo degli interessi passivi proporzionalmente a ricavi tassabili e a ricavi esenti, consentendo solo la deducibilità dei primi BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Abolito con la legge di bilancio per il 2019, ma… • Una percentuale della variazione del patrimonio (criterio incrementale) ammessa in deduzione come remunerazione ordinaria del capitale investito nell’impresa. • Il criterio incrementale massimizza l’effetto incentivo premiando l’incremento di investimento in capitale proprio rispetto alla situazione di partenza 18
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Ammortamenti • La quota di ammortamento annualmente deduci bile a fini fiscali è la stessa determinata a fini civilistici, fino ad un valore massimo calcolato applicando al costo storico del bene appositi coefficienti di ammortamento definiti con decreto del ministro dell’Economia, e articolati per diverse categorie di beni ammortizzabili e per diversi settori di attività. • Nel primo anno la quota massima di ammortamento ammessa in deduzione è ridotta alla metà. • Un bene acquistato per 1.000 nell’anno t, il cui coefficiente di ammortamento sia pari al 20% potrà allora essere ammortizzato in non meno di 6 anni, con una quota pari, al massimo, a 100 il primo anno, 200 negli anni seguenti fino al quinto e di nuovo 100 (che è quanto residua) il sesto anno. • E’ invece integralmente e immediatamente deducibile la spesa in beni il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Ammortamenti Dal 2016 sono state introdotte regole fiscali volte ad incentivare molte tipologie di investimenti. Queste regole (temporanee) consistono in una maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni di investimento acquistati. Superammortamento: maggiorazione de 30% degli investimenti in beni strumentali nuovi Iperammortamento: maggiorazione del 150% per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0) Iperammortamento: differenziato in funzione del volume degli investimenti. (170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica nessuna maggiorazione) 19
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Neutralità dell’imposta La teoria economica suggerisce che se il reddito imponibile è coerente con il concetto di reddito entrata (Imposta sul profitto), la neutralità dell’imposta nei confronti delle scelte di investimento si realizza allorché: - si consenta alle imprese di dedurre integralmente gli interessi passivi - si ammetta un ammortamento pari al «vero» ammortamento economico, che rappresenta l’effettiva perdita di valore che un bene strumentale subisce in un dato periodo di tempo in conseguenza del suo impiego nel processo produttivo. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Neutralità dell’imposta Il sistema fiscale italiano ammette, in capo alle imprese assoggettate all’Irpef, una deducibilità pressoché integrale degli interessi passivi. La determinazione delle quote di ammortamento si discosta invece dal concetto di vero ammortamento economico in quanto i coefficienti di ammortamento delle diverse tipologie di beni non sono più stati aggiornati dalla fine degli anni ’80. L’impegno a rivedere tali coefficienti, previsto dal 2008, non è stato mantenuto. Ma sono state introdotte generose modalità di ammortamento temporanee. Nel complesso il sistema non è neutrale, ai fini delle scelte di investimento, neppure delle imprese che si finanziano con debito. Nel caso di ammortamenti agevolati l’investimento è sussidiato. 20
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Neutralità dell’imposta Un’altra violazione della neutralità prodotta dall’attuale disciplina fiscale degli ammortamenti si manifesta in presenza di inflazione. L’ammortamento del costo storico implica quote che non sono in grado di ricostituire, alla fine del periodo di ammortamento legale, il valore del bene strumentale a prezzi di mercato. Questo sistema di tassazione non è quindi neutrale sotto il profilo della conservazione del valore del capitale, ma opera una sorta di occulta tassazione del capitale dell’impresa. Di segno opposto sono però gli effetti dell’inflazione sull’altra importante componente di costo: gli interessi passivi. In un sistema fiscale neutrale nei confronti dell’inflazione, questi dovrebbero essere dedotti al loro valore reale e non al loro valore nominale . BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Neutralità dell’imposta L’imposta non è neutrale nei confronti delle scelte di finanziamento. Un modo per ridurre il favore concesso al finanziamento con debito è stata l’introduzione dell’Ace. L’Ace è stata abolita dalla legge di Bilancio per il 2019, ma … Per gli utili delle imprese individuali e società di persone, non si ha un problema di doppia tassazione, perché si adotta il partnership approach. Ma la remunerazione del debito è tassata in capo al finanziatore con aliquota sostitutiva. Mentre la remunerazione del capitale del socio è tassata con Irpef ordinaria (indipendentemente dalla distribuzione degli utili) 21
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 La tassazione delle società di capitali: Ires Soggetti passivi sono: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, sia che abbiano sia che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (incluse associazioni non riconosciute, consorzi, altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi); c) le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato. Non sono comunque assoggettati all’imposta, anche se dotati di personalità giuridica, gli organi e le amministrazioni dello Stato; né gli enti che esercitano funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie pubbliche, comprese le Asl; né gli enti (come Regioni, Province, Comuni e loro consorzi) che gestiscono servizi pubblici direttamente in regime di monopolio. 22
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 La tassazione delle società di capitali: Ires Alle società cooperative è riservato un regime tributario agevolato, il cui aspetto principale riguarda l’esclusione dall’applicazione dell’Ires di una quota degli utili accantonati a riserva indivisibile, differenziata a favore delle cooperative a mutualità prevalente e, all’interno di queste, a favore di quelle agricole e della piccola pesca. L’imposta è proporzionale, ed è prelevata con un’aliquota del 24%. Agli enti creditizi e finanziari viene applicata un’addizionale del 3,5% (pagano quindi il 27,5% come era prima del 2017). Per tali soggetti infatti l’abbassamento dell’Ires avrebbe comportato una rilevante perdita in conto capitale dovuta alla significativa riduzione dei crediti di imposta riconosciuti sulle sofferenze bancarie (crediti che sarebbero stati valorizzati ad un aliquota più bassa) BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 La tassazione delle società di capitali: Ires Con la legge di Bilancio per il 2019 è prevista un’aliquota Ires agevolata al 15% (ridotta cioè di 9 punti percentuali) per la parte del reddito delle imprese: - che effettuano nuovi investimenti - che incrementano l’occupazione sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti a tempo indeterminato 23
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 La tassazione delle società di capitali: Ires La base imponibile, è data dal reddito di impresa (come definito a fini Irpef). I criteri per la sua determinazione non si discostano quindi da quelli già illustrati per le società di persone e imprese individuali, salvo per due importanti aspetti: - deducibilità degli interessi passivi - trattamento riservato ai dividendi e alle plusvalenze, che rientrano nel regime di esenzione da partecipazione. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio del soggetto passivo, sulla base di quanto previsto dall’atto costitutivo. In assenza di tale indicazione esso coincide con l’anno solare. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Ires - Interessi passivi Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol, calcolato come differenza fra il valore della produzione e i costi della produzione, al lordo degli ammortamenti a cui vanno aggiunti i canoni di leasing dei beni strumentali). Nella determinazione del Rol si seguono i criteri dettati dalla disciplina fiscale. Gli interessi passivi che non possono essere dedotti in un determinato periodo di imposta sono deducibili nei successivi periodi d’imposta, senza limiti di tempo ma sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra. La quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi può essere aggiunta al Rol dei cinque anni successivi, aumentando così il livello della soglia di deducibilità. (Si applica un cirterio Fifo First in first out) Allo stesso modo, ai fini del calcolo dell’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è possibile tenere conto non solo degli interessi attivi dell’esercizio di imposta ma anche dell’eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi di imposta precedenti, senza limiti di tempo. Per gli enti creditizi e finanziari gli interessi passivi sono deducibili al 100%. Per le società assicurative al 96% 24
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Interessi passivi Esempio Consideriamo una società di capitali con interessi attivi pari a 100 e un Rol di 5.000. Questa società potrà dedurre interessi passivi per un ammontare massimo pari a (100 + 0,3 × 5.000) = (100 + 1.500) = 1.600. – Se ha interessi passivi pari a 2.000, avrà interessi passivi indeducibili pari a 400, che potrà però dedurre nei successivi esercizi. – Se ha interessi passivi pari a 1.000, non sfrutta tutta la «capienza» data dal suo Rol e dagli interessi attivi che sarebbe, come si è detto, 1.600. Potrà allora aumentare, per la parte di Rol non utilizzata, e cioè 600, la quota di interessi passivi deducibili nell’anno successivo. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Ires -Esenzione da partecipazione Le società di capitali hanno, molto spesso, partecipazioni in altre società da cui derivano dividendi e plusvalenze o minusvalenze. Poiché anche le società partecipate pagano l’Ires (o altra imposta societaria nel caso delle società non residenti), si pone il problema di evitare o alleviare la doppia tassazione degli utili (in capo alla società partecipata e alla società partecipante). Le società maggiormente interessate all’eliminazione della doppia tassazione sono ovviamente le holding pure, la cui attività consiste esclusivamente nella detenzione di pacchetti di controllo azionario di altre società. Il mantenimento di una parziale doppia tassazione può invece trovare giustificazione nella volontà di disincentivare le strutture societarie piramidali, in cui la distribuzione verticale del controllo (il fatto che una società sia controllata da un’altra società, a sua volta controllata da un’altra società e così via) rende meno trasparente ed efficiente la struttura di governance delle società e può favorire attività elusive 25
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Esenzione da partecipazione Nel nostro paese, con la riforma Tremonti, dal 2004 è stato introdotto un regime di esenzione da partecipazione (participation exemption), che comporta: l’esenzione (attualmente al 95%) dei dividendi e delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze e degli oneri finanziari riconducibili alle partecipazioni che beneficiano del regime di esenzione. Esenzione dei dividendi I dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti e non residenti (purché non residenti in paesi a fiscalità privilegiata) e percepiti da società di capitali sono esclusi dal reddito imponibile di queste ultime per il 95% del loro ammontare. Questa esclusione non è condizionata a nessun requisito particolare (salvo il fatto che non devono riferirsi a titoli tenuti per la negoziazione da soggetti che adottano i criteri di contabilità internazionale). BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Esenzione da partecipazione Esenzione delle plusvalenze Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società (con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti) sono esenti da imposta nella misura del 95% purché siano congiuntamente verificate le quattro condizioni seguenti: – la società cui si riferisce la partecipazione non deve risultare localizzata in un paese a fiscalità privilegiata, oppure si deve poter dimostrare che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal possesso delle partecipazioni in esame; – la società partecipata deve esercitare un’effettiva attività commerciale; – la partecipazione deve risultare iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; – la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno dodici mesi. Va considerato che l’esenzione concessa alle plusvalenze è giustificata come correttivo della doppia tassazione solo nel caso in cui esse riflettano l’esistenza di utili non distribuiti, mentre risulta immotivata in tutti i casi in cui esse riflettano altri fattori, quali l’andamento generale dei mercati azionari. 26
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Esenzione da partecipazione Indeducibilità delle minusvalenze e delle svalutazioni di partecipazioni A fronte dell’esenzione delle plusvalenze viene prevista l’indeducibilità integrale delle minusvalenze realizzate e delle svalutazioni operate sulle partecipazioni aventi i requisiti per godere dell’esenzione da partecipazione. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Regime opzionale per società di persone e imprese individuali Il sistema fiscale non è neutrale nei confronti delle scelte organizzative delle imprese Per questo era stata introdotta (ma di fatto mai attuata) per le imprese individuali e i soci delle società di persone, in contabilità ordinaria, la possibilità di optare per una tassazione analoga a quella riservata alle società di capitali. Questo particolare regime di imposta, opzionale, denominato Iri (Imposta sul reddito di impresa) è abolito dalla legge di bilancio per il 2019. 27
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Crediti di imposta Alle imprese e alle società di capitali è riconosciuto un insieme molto ampio di agevolazioni fiscali, con finalità di incentivo Credito di imposta: importo monetario che può essere portato in diminuzione (compensazione) delle imposte dovute dall’impresa. Il credito è generalmente commisurato alla spesa sostenuta dall’impresa nell’attività che si vuole agevolare. Spesso: temporanei, soggetti a limiti, godibili in più rate. Sono più di 100 i crediti di imposta che possono essere fatti normalmente valere in una dichiarazione dei redditi. Le regole stabilite nel 2008 per limitare gli effetti di questi crediti quando si sommano in capo alla medesima impresa sono continuamente derogate dalla normativa. Crediti possono essere cumulabili o meno, devono rispettare le regole europee contro gli aiuti di Sato. Finalità più frequenti: investimenti, ricerca e sviluppo, occupazione, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, cultura arte spettacolo, sviluppo di nuove tecnologie. Agevolazioni particolari riguardano le imprese che operano in territori colpiti da calamità naturali. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 TASSAZIONE UTILI DISTRIBUITI AGLI INDIVIDUI: LA CEDOLARE SECCA Sugli utili distribuiti viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% senza crediti per l’imposta pagata dalla società. 56 28
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 PERCHÈ LA CEDOLARE? Modalità di prelievo coerente con quella riservata agli altri redditi finanziari -semplicità di applicazione -facilità di accertamento 57 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 CEDOLARE SECCA Esempio (Ires al 24%) Utile lordo 100 Utile distribuito 76 Cedolare secca 19,76 (=0,26*76) Imposta complessiva 24+19,76=43,76 58 29
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 PROBLEMA I dividendi sono tassati al 43,76% gli interessi al 26% (o 12,5%) ciò è fonte di: - iniquità - inefficienze (disincentiva l’investimento azionario) 59 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 IL NUOVO REGIME «FLAT TAX» PER IL LAVORO AUTONOMO 30
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo La legge di bilancio per il 2019 introduce una flat tax per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. La flat tax per gli autonomi si articola in due regimi. 1) I contribuenti con ricavi e compensi non superiori ai 65 mila euro nell’anno precedente, a partire dal 2019, sono assoggetti ad un sistema proporzionale di tassazione sui redditi, sostitutivo dell’Irpef complessiva, nazionale e locale, con aliquota pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività). Non si tratta di una estensione dell’attuale regime dei minimi. Il regime dei minimi era pensato per semplificare gli adempimenti sia burocratici che fiscali richiesti a soggetti privi di una organizzazione imprenditoriale, ed era quindi sottoposto a requisiti stringenti, non solo per quanto riguarda l’ammontare complessivo di ricavi e compensi, ma anche per quanto riguarda la spesa per il personale e i beni strumentali utilizzati. Questi requisiti vengono ora eliminati. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo A coloro che ricadono nel nuovo regime viene riconosciuta la determinazione forfetaria dei costi (ad esempio per un libero professionista il reddito è pari al 78% dei ricavi, per un commerciante al 40% dei ricavi e così via). Sono esenti da Iva: non addebitano l’Iva sui beni e servizi che vendono e non possono detrarre l’Iva sugli acquisti. Non pagano l’Irap. 31
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo 2) Analogo regime (sostitutivo di Irpef e addizionali) verrà riconosciuto, a partire dal 2020, ai contribuenti con ricavi o compensi fra i 65.000 e i 100.000 euro. L’aliquota del regime sostitutivo sarà per loro del 20%. La determinazione dei costi in questo caso avviene analiticamente. Anche i soggetti che ricadranno in questo regime saranno esenti da Iva: non addebiteranno l’Iva sui beni e servizi che vendono e non potranno detrarre l’Iva sugli acquisti. Non pagheranno l’Irap. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo Il nuovo regime pone interrogativi sotto diversi profili Equità Anche a prescindere dall’abbattimento al 5% dell’aliquota, nei primi 5 anni di attività, a parità di reddito da lavoro, un lavoratore dipendente può arrivare a pagare un’imposta sui redditi superiore anche di 10.000 euro rispetto a quella di un lavoratore autonomo che ricada nel secondo regime. 32
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo Efficienza L’agevolazione ha la finalità di stimolare le attività produttive e quindi la crescita del Pil di cui beneficeranno tutti, anche i lavoratori dipendenti. Ma il modo in cui è disegnata rende molto difficile che questo possa avvenire. Entrambi i regimi, ma soprattutto il secondo, contengono infatti un fortissimo disincentivo ad aumentare il proprio volume d’affari. Tale aumento può infatti determinare l’uscita dal regime agevolato: - nel primo regime l’aliquota marginale effettiva sui 10.000 euro aggiuntivi di ricavi che permettono di passare da 65.000 a 75.000 passa dal 15% (5% nei primi anni di attività) al 52,5%. Una aliquota molto più alta della più alta aliquota Irpef, che più che dimezza la redditività dello sforzo. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo - nel secondo regime l’aliquota marginale con cui ci si confronta aumentando i propri ricavi da 100.000 a 110.000 euro è del 119% in caso di bassa redditività (commercianti con coefficiente di redditività del 40%) fino a raggiungere il 185,4% nel caso di alta redditività (professionisti con redditività del 78%). In questo secondo caso, l’aliquota sui redditi aggiuntivi rimane superiore al 100%, fino a ricavi pari a 125.000 euro. Con aliquote superiori al 100% si paga in imposte più del reddito che si ottiene. Detto altrimenti, più si allargano ricavi e compensi più ci si impoverisce. Esiste quindi un forte disincentivo ad allargare il proprio volume d’affari 33
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2018 Il nuovo regime «flat tax» per il lavoro autonomo Elusione fiscale Il regime introdotto potrebbe spingere ad attività di elusione/evasione di imposta, quali, ad esempio: - La trasformazione di lavoratori dipendenti in lavoratori autonomi. Sarà più facile per le nuove assunzioni, perché nella consapevolezza dell’incentivo a questi comportamenti è stata messa una norma che preclude l’accesso ai due regimi a chi sia stato lavoratore dipendente nei precedenti due anni, ma solo se continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro. - La dissociazione, anche fittizia, di studi associati per potere, singolarmente, entrare nel regime flat tax. - Rischio che i soggetti più grandi si accordino per fare fatturare ai più piccoli che rientrano nei regimi flat tax prestazioni al posto loro, così potranno continuare a godere di una detrazione dell’Iva sugli acquisti senza però applicarla sulle vendite e trasferiranno il pagamento delle imposte sui redditi in capo a chi è assoggettato ad aliquote molto più basse. BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 Esercizio 8* (Ires 1) Nel 2019 la società Paperina S.p.a. ha (dati in migliaia di euro): -ricavi per 4200 -spese per personale per 850 -interessi passivi per 230 -ammortamenti rilevanti a fini fiscali per 200 -acquisti di materie prime per 610 -ha effettuato nuovi investimenti per 270 -ha distribuito utili ai propri azionisti per 560 -il Rol della società è pari a 2940 Calcolare l’Ires dovuta dalla società Paperina (senza considerare la deducibilità dell’Irap dalla base imponibile dell’Ires) 68 34
07/12/2019 BOSI, GUERRA, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019 Esercizio 9* (Ires 2) Nel 2019 la società Rape verdi S.p.a. ha ricavi per 480 mila euro, interessi attivi per 30 mila euro, spese per salari e stipendi per 270 mila euro, spese per contributi sociali per 90 mila euro, interessi passivi pari a 150 mila euro, ammortamenti per 60 mila euro e acquisiti di materie prime e prodotti intermedi per 70 mila euro. Il Rol (risultato operativo lordo) è pari a 110 mila. Si calcoli l’Ires dovuta dalla società in questione (senza considerare la deducibilità dell’Irap dalla base imponibile dell’Ires) 69 35
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