L'INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI - INFORMATIVA SULL'ART. 96 DEL DL n 18 DEL 17/03/2020
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Decreto "CuraItalia" U N A M A N O V R A DA 25 MILIARDI All'interno del Decreto "Cura Italia", una manovra da 25 miliardi di euro presentata dal Governo italiano lo scorso 17 marzo 2020 per rispondere alla crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ci sono anche delle misure che riguardano il mondo dello sport. L'Art. 96, ad esempio, è una di queste ed interessa soprattutto i lavoratori del comparto sportivo che Vale l’ 1,7% del PIL italiano.
COSA STABILISCE L'ART. 96 Comma 1 1. L’indennità di cui all’articolo 27 (*) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (*) L'articolo 27 fa riferimento all'indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
I SOGGETTI INTERESSATI • I c o l l a b o r a t o r i di a s s o c i a z i o n i sportive o società dilettantistiche iscritte al registro coni • I c o l l a b o r a t o r i di u n a f e d e r a z i o n e sportiva nazionale • I c o l l a b o r a t o r i di u n e n t e di p r o m o z io n e s p o r t i v a
CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 96 COMMA 1 La condizione per accedere all'indennità è l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva - ex articolo 67, comma 1, lettera m del TUIR - avviato primadel 23 febbraio 2020 con uno dei tre soggetti citati (FSN, EPS, SSD o ASD).
AMMONTARE DELL’INDENNITÀ € 600,00 Il c o n t r i b u t o di € 600, 00, per ora, è u n a ta ntu m , q u i n d i si i n t e n d e per il s o l o m e s e di m a rzo. S e le r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e di s p o r t e s a l u t e s. P. A. S o n o 50 m i l i o n i di euro, v u o l d i re c h e b e n e f i c e r a n n o d el l ' i n d e n n i t à s o l t a n t o 83.333 c o l l a b o ra t o r i sportivi.
COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO? AUTOCERTIFICAZIONE I collaboratori sportivi dovranno presentare una autocertificazione che dimostri sia l'esistenza di un rapporto di collaborazione, antecedente alla data del 23 febbraio 2020, con uno dei tre soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 96 (Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni sportive o società dilettantistiche iscritte al Registro CONI), sia la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
A C H I P R E S E N TA R E L A D O M A N D A ? Tutte le domande dovranno essere presentate a Sport e Salute S.p.A. che, una volta valutata la pratica, procederà alla liquidazione del contributo al collaboratore sportivo. COSTITUIRÀ REDDITO? Il corrispettivo di 600,00 €, elargito al collaboratore sportivo, non contribuirà alla formazione del reddito dell'interessato.
COME DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE? Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, e saranno indicate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale (GU serie generale n° 70 del 17 marzo 2020). Inoltre, il documento ministeriale definirà i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
DOCUMENTI UTILI DA TENERE PRONTI • Copia dell' incarico sportivo • Eventuali certificazioni uniche relative agli anni precedenti • Copia di quietanze ( cedolini/assegni/ricevute/accrediti) che dimostrino la collaborazione ed il rapporto di collaborazione • Autocertificazione rilasciata dal presidente del club che attesti la collaborazione da prima del 23 febbraio 2020 • Copia della tessera rilasciata dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva • Certificato di riconoscimento che attesti la corretta registrazione al registro CONI della tua ASD/SSD.
SPORTELLO FASI CURA ITALIA CO M E FAC C I O A R I C E V E R E RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI? contattaci allo 0280897622 TELEFONO dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 Scrivi una mail a cu raitalia@ fe d e rclimb .it per M A IL chiedere maggiori informazioni o delucidazioni. Visita il sito www.federclimb.it per rimanere aggiornato S I TO W E B su tutte le news
Puoi anche leggere