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Nuove modifiche al Codice del
Consumo: implementazione delle
direttive 770/2019 e 771/2019
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Nuove modifiche al Codice del
Consumo: implementazione delle
Direttive 770/2019 e 771/2019
I decreti legislativi 173/2021 e 170/2021 recepiscono le
previsioni delle Direttive 770/2019 e 771/2019 relative,
rispettivamente, ai contratti di fornitura di contenuti e
servizi digitali e ai contratti di vendita, modificando a tal
fine il Codice del Consumo.
Le previsioni dei decreti si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2022.

Il D. lgs. 173/2021 per il recepimento della Direttiva 770/2019
      1.   Introduzione
Il 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 173/2021 (“Decreto 173/2021”) che implementa
le previsioni della Direttiva 770/2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti
digitali e di servizi digitali modificando il nostro Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005).

Il Decreto 173/2021 recepisce, senza differenze sostanziali, il testo della Direttiva 770/2019 pur armonizzando
le previsioni della Direttiva medesima con le preesistenti disposizioni del Codice del Consumo.

      2. Le novità del Decreto 173/2021 in breve
Il Decreto 173/2021 introduce il capo I-bis “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”
nel titolo III della parte IV del Codice del Consumo.

La nozione di “contenuto digitale”, già prevista nel Codice del Consumo 1, non ha subito modifiche e
pertanto, in linea anche con la Direttiva 770/2019, si considera “contenuto digitale” “i dati prodotti e forniti
in formato digitale”.

Viene, invece, introdotta per la prima volta la definizione di “servizio digitale” che ricalca il testo della
Direttiva 770/2019: “1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di
accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale,
caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati”.

1   Art. 45, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo.
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Le previsioni del Decreto 173/2021 si applicano ai contratti:

    a in cui il professionista2 fornisce un contenuto/servizio digitale al consumatore e quest‘ultimo corrisponde
      un prezzo3;

    b in cui il professionista fornisce un contenuto/servizio digitale al consumatore e quest’ultimo fornisce dati
      personali al professionista (fatto salvo il caso in cui tali dati personali siano trattati esclusivamente dal
      professionista ai fini della fornitura del contenuto/servizio digitale o per assolvere obblighi di legge).

Il Decreto 173/2021 si applica anche ai contratti per la fornitura di contenuti/servizi digitali sviluppati dal
professionista secondo le indicazioni specifiche del consumatore.

Il Decreto 173/2021 conferma che restano escluse le seguenti categorie di contenuti/servizi:

    a contenuti/servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali (e.g. lo
      smartphone o lo smartwatch) e che sono venduti insieme a questi ultimi;

    b servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il fornitore ricorra o meno a forme o
      mezzi digitali per fornirli o consegnarli al consumatore;

    c servizi di comunicazione (ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
      numero);

    d servizi di assistenza sanitaria;

    e servizi di gioco d’azzardo4;

    f servizi finanziari;

    g software offerto dal fornitore sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non
      corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dal fornitore
      al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software;

    h contenuto digitale messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale
      parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;

    i contenuto digitale fornito da enti pubblici.

Il nuovo art. 135-decies del Codice del Consumo prevede, salvo diverso accordo fra le parti, l’obbligo del
professionista di fornire il contenuto/servizio digitale al consumatore senza ingiustificato ritardo dopo la
conclusione del contratto.

2 Anziché introdurre la nozione di “operatore economico”, il legislatore ha preferito piuttosto estendere la
nozione già esistente di “professionista” il quale viene ora a includere qualsiasi persona fisica o giuridica
“indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato” ovvero un suo intermediario “che
agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se
agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del
consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.
3 Tra le novità del Decreto vi è l’introduzione della nozione di “prezzo”, che viene definito come la somma di

denaro o una rappresentazione digitale del valore (la versione in inglese della Direttiva recita “digital
representation of value”) dovuta come corrispettivo per la fornitura di contenuto/servizio digitale.
4 Viene fornita un’ampia definizione di “servizi di gioco d’azzardo” valida ai fini dell’ambito applicativo del

Decreto (e, quindi, del Codice del Consumo): “servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi
di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker
e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le
comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi”.
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Tale obbligo è adempiuto quando a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere allo stesso o
per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal
consumatore; oppure b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale
scelto dal consumatore.

In caso di mancata fornitura del contenuto/servizio digitale, il consumatore potrà risolvere il contratto se,
a seguito di un successivo invito ad adempiere, il professionista sia ancora inadempiente.

Il Decreto 173/2021 introduce nel Codice del Consumo anche la tematica dei difetti di conformità del
contenuto/servizio digitale; in particolare, si configura un difetto di conformità nelle seguenti ipotesi:

    a non sono rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi di conformità, come dettagliatamente specificati nel
      Decreto 173/2021 (e, quindi, nel Codice del Consumo);

    b vi è una errata integrazione del contenuto/servizio digitale nell’ambiente digitale 5 del consumatore e il
      suddetto contenuto/servizio i) è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità o ii) doveva
      essere integrato dal consumatore e vi era una carenza di istruzioni di integrazione da parte del
      professionista;

    c il professionista non tiene informato e/o non fornisce al consumatore gli aggiornamenti disponibili,
      compresi quelli di sicurezza, necessari per mantenere la conformità del contenuto/servizio digitale. Preme
      precisare che il contenuto/servizio digitale deve essere fornito dal professionista nella
      versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto, salvo diverso
      accordo tra le parti.

L’onere della prova circa la conformità del contenuto/servizio digitale ai suddetti requisiti spetta al
professionista, salvo in alcuni casi previsti dal Decreto 173/2021. Viene inoltre introdotto un dovere di
collaborazione in capo al consumatore al fine di accertare se la causa del difetto di conformità risieda
nell’ambiente digitale del consumatore, pena l’inversione dell’onere della prova.

Qualora si configuri un difetto di conformità, a seconda dei casi, il consumatore ha diritto al ripristino della
conformità o a ricevere una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto 6.

Il professionista è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni a partire dal
momento della fornitura del contenuto/servizio digitale. Allo stesso modo si mantiene, come già avviene nella
preesistente disciplina del Codice del Consumo in tema di difetti di conformità dei beni venduti, il termine di
26 mesi dalla fornitura quale termine di prescrizione dell’azione per fare valere i difetti sussistenti al momento
della fornitura.

Inoltre, in caso di mancata fornitura di un contenuto/servizio digitale o di difetto di conformità, il
professionista può agire, in regresso, nei confronti dei soggetti che fanno parte della catena distributiva entro
1 anno dall‘esecuzione della prestazione.

Infine, con riferimento alle modifiche del contenuto/servizio digitale, se il contratto prevede che il
contenuto/servizio digitale sia a disposizione del consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista
può in taluni casi apportare modifiche (diverse da quelle necessarie per mantenere la conformità), salvo il
diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora le modifiche incidano negativamente sull’accesso e/o
sull'utilizzo del contenuto/servizio digitale da parte del consumatore stesso.

5 L’ambiente digitale è a sua volta definito come “l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il
consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo.”
6 I rimedi per difetti di conformità si applicano anche in caso di impedimento o limitazioni d’uso del

contenuto/servizio digitale conseguenti a una restrizione che deriva dalla violazione di diritti dei terzi (in
particolare, di diritti di proprietà intellettuale).
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3. Considerazioni finali
Le previsioni del Decreto 173/2021 si applicano alle forniture di contenuti/servizi digitali che avvengono a
decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, le previsioni relative al diritto di regresso e alle modifiche del contenuto/servizio digitale si applicano
solo ai contratti che sono stati conclusi a partire dal 1° gennaio 2022.

Alla luce delle nuove previsioni, si rende necessario, per le aziende che svolgono attività di fornitura di
contenuti/servizi digitali ai consumatori, rivedere i termini e le condizioni di fornitura al fine di adeguarle alle
nuove disposizioni introdotte dal Decreto 173/2021.

                                                          ***

Il D. lgs. 170/2021 per il recepimento della Direttiva 771/2019 relativa a
determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni
      1.   Introduzione
Il 25 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 170/2021 che recepisce, all’interno del Codice del
Consumo, le previsioni della Direttiva 771/2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni
(“Decreto 170/2021”).

La Direttiva 771/2019 è stata elaborata in sede europea in parallelo alla discussione della Direttiva 770/2019
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto/servizio digitale (recepita con il Decreto
173/2021).

      2. Le novità del Decreto 170/2021 in breve
A seguito del recepimento della Direttiva 771/2019 per mezzo del Decreto 170/2021, viene sostituito il capo I
del titolo III della parte IV del Codice del Consumo che ora recita “Della vendita di beni” (in luogo di “Della
vendita di beni di consumo”).

Si nota fin da subito che è stata modificata la definizione di “bene”, considerata la scelta del legislatore europeo
di allargarne l’ambito di applicazione. Tale definizione viene ora ad includere altresì, inter alia, a) i beni mobili
materiali che incorporano o sono interconnessi con contenuti/servizi digitali la cui assenza impedirebbe il
funzionamento del bene medesimo (i c.d. “beni con elementi digitali”) e b) gli animali vivi7.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto i seguenti beni:

    a il supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;

    b i beni oggetto di vendita forzata o venduti dalle autorità giudiziarie o con altre modalità previste dalla legge.

Anche la definizione di contratto di vendita subisce qualche modifica rispetto alla precedente versione presente
nel Codice del Consumo, in quanto vengono esclusi i “servizi”8.

Viene esteso, invece, il perimetro della definizione di “venditore” che include anche il fornitore di piattaforme
se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del
consumatore per la fornitura del contenuto/servizio digitale.

7Le previsioni del Decreto si applicano anche alla vendita di beni usati (già richiamati nel Codice del Consumo
prima della riforma), sulla base delle ulteriori condizioni previste dal Decreto stesso.
8 La nuova definizione di contratto di vendita recita “qualsiasi contratto in base al quale il venditore

trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si
impegna a pagare il prezzo”.
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Così come per la fornitura di contenuti/servizi digitali di cui al Decreto 173/2021, anche per i beni di cui al
Decreto 170/2021 vengono previsti requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, dettagliatamente
indicati nel Decreto medesimo.

Come già previsto dal Codice del Consumo, il venditore è responsabile per i difetti di conformità esistenti al
momento della consegna del bene e che si manifestano entro 2 anni da tale momento. Viene inoltre
confermato rispetto alla formulazione finora utilizzata nel Codice del Consumo, il termine di 26 mesi dalla
consegna del bene quale termine di prescrizione dell’azione per fare valere i difetti sussistenti al momento della
consegna.

Gli stessi termini valgono anche per i beni con elementi digitali quando il contratto riguarda la fornitura
continuativa del contenuto/servizio digitale per un certo periodo di tempo e vi è un difetto di conformità del
contenuto/servizio digitale. Tuttavia, se si tratta di una fornitura continuativa per più di due anni, la
responsabilità del venditore è estesa a qualsiasi difetto di conformità che si verifica nel periodo di tempo per
cui è prevista la fornitura.

Con riferimento all’onere della prova, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro
1 anno dalla consegna del bene, esistesse già a tale data, salvo prova contraria. Il termine di 6 mesi, fino ad oggi
previsto, viene quindi sostituito da quello annuale.

Come già previsto nella versione finora vigente del Codice del Consumo, al verificarsi di un difetto di
conformità, a seconda dei casi, il consumatore avrà diritto al ripristino della conformità o a ricevere una
congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il Decreto 170/2021 mantiene, con una disciplina di maggior dettaglio, la norma sulla garanzia
convenzionale, specificandone il contenuto. Deve infatti trattarsi di una dichiarazione chiara, scritta con un
linguaggio semplice e comprensibile, sul fatto che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi
per difetti di conformità e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale. Infine, la
dichiarazione deve includere a) nome e indirizzo del garante; b) la procedura che il consumatore deve seguire
per fare valere la garanzia convenzionale; c) l’indicazione dei beni a cui si applica la garanzia convenzionale;
d) le condizioni della suddetta garanzia.

    3. Considerazioni finali
Le previsioni del Decreto 170/2021 si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 1° gennaio
2022.

Alla luce delle nuove previsioni, si rende necessario, per le aziende che svolgono attività di vendita di beni ai
consumatori (online e offline), rivedere i termini e le condizioni di vendita al fine di adeguarle alle nuove
disposizioni introdotte dal Decreto 170/2021.

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Contatti
   Gian Marco Rinaldi                                                                               Niccolò Anselmi
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