Istituito per il 2020 l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Istituito per il 2020 l’Incentivo Occupazione
Mezzogiorno
Per la piena operatività si attende la pubblicazione del Decreto Direttoriale ANPAL
di studiomarini.net | 5 FEBBRAIO 2020

 Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n.
 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
 triennio 2020-2022”.
 L’art. 1, comma 10, introduce (nuovamente) l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, già previsto nel no-
 stro ordinamento nel 2018, ex art. 1, commi 893- 894, legge n. 205/2017 e successivamente sostituito
 nel 2019 dall’Incentivo Occupazione Sviluppo SUD.
 Per la piena operatività, si attende:
       la pubblicazione del Decreto Direttoriale ANPAL, con lo stanziamento delle risorse economiche
 (dovrebbero essere, complessivamente, pari ad € 502.133.333,00);
       la Circolare INPS, con le istruzioni operative necessarie per il conguaglio in Uniemens (non do-
 vrebbe discostarsi molto dalla Circolare n. 49/2018).

Premessa
La legge di Bilancio 2020 ha prodotto un notevole impulso per quanto riguarda le norme inerenti gli
sgravi contributivi a seguito di assunzioni di “particolari soggetti”.
Nel dettaglio, il provvedimento in specie:
1.   re-introduce anche per il 2020 l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno;
2.   rende operativo il c.d. bonus eccellenze;
3.   re-introduce l’incentivo occupazionale under 35 anni, abrogando al contempo quanto norma-
     to dal c.d. decreto dignità.
Con riferimento al punto 1), la tecnica legislativa adottata non definisce un nuovo strumento norma-
tivo, bensì interviene per novellare l’art. 1, commi 893- 894, legge n. 205/2017.
È, pertanto, immaginabile che l’imminente Circolare INPS ricalchi quella uscita il 19 marzo 2018, n. 49,
che definì istruzioni operative, chiarimenti amministrativi, cumulabilità/compatibilità con altri
incentivi e modalità di fruizione dello stesso.

        Approfondimenti
        Quanto alla struttura finanziaria dell’Incentivo, l’ammontare delle risorse complessive relative
        all’“Incentivo Occupazione Mezzogiorno” a valere sul Programma Operativo Nazionale “Siste-

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        mi di Politiche Attive per l’Occupazione” Asse Prioritario di Intervento “Occupazione” dovrebbe
        essere pari ad € 426.000.000,00 (tali risorse sono destinate alle Regioni “meno sviluppate”,
        quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
        L’importo complessivo della dotazione finanziaria destinata all’attuazione dell’Incentivo in
        specie, a valere sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
        l’Occupazione” 2014 – 2020 e sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive
        per l’Occupazione” 2014 – 2020 dovrebbe essere pari ad € 502.133.333,00.

Nell’analisi che segue, si ricorderanno gli elementi distintivi dell’Incentivo Occupazione Mezzogior-
no, come declinati nella Circolare INPS n. 49/2018.

Beneficiari e destinatari dell’incentivo
L’Incentivo Occupazione Mezzogiorno spetta ai datori di lavoro privati (anche i soggetti non im-
prenditori, ex art. 2082 cod. civ. e le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica, quali
le cd. società in house della Pubblica Amministrazione) che hanno la “sede di lavoro” (indipendente-
mente dalla residenza della persona da assumere) in una delle seguenti regioni:
   Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
   Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna.

        Attenzione
        Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto
        l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasfe-
        rimento.
        Nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Re-
        gione meno sviluppata, ovvero, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizio-
        ne, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla
        sua naturale scadenza.

L’incentivo – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – è subordinato:
   alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006, inerente:
1.   all’adempimento degli obblighi contributivi;
2.   all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3.   al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali
     nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazio-
     ni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
     nazionale;
4.   all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
     dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
I beneficiari sono i soggetti che – oltre ad essere disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 – do-
vranno essere:
   giovani di età compresa tra i 16 anni ed i 34 anni (intendendosi, 34 anni e 364 giorni);

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   lavoratori con almeno 35 anni, ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex
     Decreto MLPS 17 ottobre 2017.

        Ricorda
        L’incentivo non è riconosciuto se – al di fuori della circostanza della trasformazione del con-
        tratto a termine in tempo indeterminato – il lavoratore abbia avuto “un rapporto di lavoro ne-
        gli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali agevolabili, sono agevolabili i seguenti istituti (anche
part time):
   contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
   contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo in commento spetta anche al socio lavoratore di cooperativa.
Il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi:
   contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione se-
     condaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
   contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
   contratto di lavoro domestico;
   contratto di lavoro intermittente;
   PrestO, ex art. 54-bis, legge n. 96/2017.

        Attenzione
        In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
        Dopo la prima concessione non è pertanto possibile richiedere l’incentivo da altro datore di
        lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore.

Importo dell’incentivo e modalità di fruizione
L’importo dell’incentivo – fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore
– è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e con-
tributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di assunzione
a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante). La
soglia massimadi esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari alla soglia mas-
sima di incentivo conguagliabile pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tali soglie devono essere ripro-
porzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la mi-
sura di € 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.). La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà for-
mare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto
della soglia massima pari ad € 8.060,00.

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        Approfondimenti
        È immaginabile che la Circolare INPS preveda che, ferma restando l’aliquota di computo delle
        prestazioni pensionistiche, l’incentivo sia pari alla contribuzione previdenziale a carico dei da-
        tori di lavoro, con eccezione:
        - dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
        - del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore pri-
        vato del TFR”;
        - del contributo, ove dovuto, ai Fondi ex D.Lgs. n. 148/2015;
        - del contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile da destinare al finanziamento dei
        fondi interprofessionali per la formazione continua;
        - del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
        fondi di assistenza sanitaria;
        - del contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
        - del contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (astensione anticipata e congedo di maternità), consentendo il
differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

        Attenzione
        Tuttavia, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine
        perentorio del 28 febbraio 2022 (non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi
        successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizza-
        zioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022).

L’incentivo deve essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmes-
se all’INPS.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno e rispetto del de minimis
La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione
che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi
precedenti l’assunzione stessa.
Per andare oltre i limiti del “de minimis” è necessario, dunque, che i soggetti assunti abbiano:
   un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni (24 anni e 364 giorni) – in tal caso l’assunzione deve com-
     portare un incremento occupazionale netto;
   un’età compresa tra i 25 ed i 34 anni (34 anni e 364 giorni) – in tal caso, al fine della legittima
     fruizione dell’incentivo all’assunzione, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupaziona-
     le netto, deve essere rispettata, alternativamente, una delle sottoelencate condizioni:
a.
a.   il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex D.M. 17 ot-
     tobre 2017, intendendosi cioè quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attivi-
     tà lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi

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     ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o pa-
     rasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore
     alle detrazioni spettanti ex art. 13, TUIR”;
b.   il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
     di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver
     completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il
     primo impiego regolarmente retribuito;
c.   il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
     uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori eco-
     nomici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il ri-
     chiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rileva-
     zione continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT e deve appartenere al genere sottorappresentato
     (Decreto Interministeriale n. 335/2017).

I nuovi lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
A mente del D.M. 17 ottobre 2017, per essere compresi nella categoria degli “svantaggiati” i soggetti
devono alternativamente:
a.   non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b.   avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c.   non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
     completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il
     primo impiego regolarmente retribuito;
d.   aver superato i 50 anni di età;
e.   essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f.   essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
     supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore
     interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g.   appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare
     la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumenta-
     re le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

        Attenzione
        Appartengono, invece, alla categoria dei “molto svantaggiati” i soggetti che, oltre a rientra-
        re in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impie-
        go regolarmente retribuito. Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da
        almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie
        previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

        Riferimenti normativi
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 10
   Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 893- 894

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   D.M. 17 ottobre 2017

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