Il lavoro agile nella normativa ordinaria ed emergenziale. Definizione, inquadramento generale e patto di lavoro agile - Marco Tufo, Avvocato ...

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Il lavoro agile nella normativa ordinaria ed emergenziale. Definizione, inquadramento generale e patto di lavoro agile - Marco Tufo, Avvocato ...
Il lavoro agile nella normativa
                     ordinaria ed emergenziale.
                     Definizione, inquadramento
                      generale e patto di lavoro
                                 agile
Marco Tufo, Avvocato giuslavorista, Dottore di ricerca in relazioni di lavoro e
                 Research fellow nell’Università di Siena
Il lavoro agile nella normativa ordinaria ed emergenziale. Definizione, inquadramento generale e patto di lavoro agile - Marco Tufo, Avvocato ...
Smart working: normativa ordinaria
                   ed emergenziale da Covid-19
➢   Art. 1, comma 10, lett. nn), n. 1), D.P.C.M. 3 dicembre 2020; artt. 1, comma 1, lett. nn),
    n. 1), 3, comma 4, lett. i), 5, commi 3 e 4, lett. a) e b), e comma 6, D.P.C.M. 3 novembre
    2020; artt. 1, comma 1, lett. ll), n. 1), 3, commi 3 e 5, D.P.C.M. 24 ottobre 2020; artt. 1,
    comma 1, lett. ll) a), 3, comma 3, D.P.C.M. 13 ottobre 2020; art. 1, comma 1, lett. ll) a),
    D.P.C.M. 7 agosto 2020; art. 1, comma 1, lett. ll), D.P.C.M. 11 giugno 2020; art. 1,
    comma 1, lett. gg) e ii), lett. a), D.P.C.M. 26 aprile 2020; art. 1, comma 1, lett. gg) e ii),
    D.P.C.M. 10 aprile 2020; art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 22 marzo 2020; art. 1, n. 6 e
    n. 7, lett. a), D.P.C.M. 11 marzo 2020; art. 2, comma 1, lett. r), D.P.C.M. 8 marzo 2020;
    art. 1, comma 1, lett. n), D.P.C.M. 4 marzo 2020; art. 4, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 1
    marzo 2020;
➢   Artt. 39 e 87 D.L. n. 18/2020 (“cura Italia”), conv. in l. n. 27/2020; artt. 90, comma 4, e
    263 D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “rilancio”) alcune disposizioni del D.L. n. 104/2020,
    conv. in l. n. 126/2020 , l’art. 5 D.L. 111/2020 e gli artt. 13 e 14 D.L. n. 149/2020; art. 19
    D.L. n. 183/2020 (“milleproroghe”).

                                 LAVORO AGILE
Tre espressioni ricorrenti quando si parla di lavoro
                             da remoto
                   (working anytime, anywhere)

➢   Telelavoro:
     ➢ settore privato: contrattazione collettiva; Accordo
       Interconfederale 9.6.2004; singole disposizioni su
       sicurezza, privacy, tempo di lavoro;
     ➢ settore pubblico: art. 4 l. n. 191/1998; D.P.R. n.
       70/1999; contrattazione collettiva; AQ 23.3.2000
➢   Smart working: contrattazione collettiva;
➢   Lavoro agile: contrattazione collettiva; artt. 18-23 l. n.
    81/2017.
Telelavoro e smart working

➢   Telelavoro: art. 1, comma 1, AI 2004: «Il telelavoro costituisce una forma
    di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle
    tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di
    lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei
    locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della
    stessa».
➢   Smart      working:      filosofia   manageriale,   approccio     innovativo
    all’organizzazione del lavoro mediante il quale, da un lato, si restituiscono
    al lavoratore autonomia e flessibilità riguardo ai luoghi, ai tempi e agli
    strumenti di lavoro, mentre, dall’altro, si responsabilizza rispetto al
    conseguimento di risultati (cui è parametrata la remunerazione) => varie
    modalità di attuazione (modificando le policy organizzative su flessibilità
    spazio-temporale e su libertà nella scelta degli strumenti di lavoro;
    innovando l’azienda dal punto di vista tecnologico, anche con il lavoro da
    remoto e telelavoro alternato; modificando gli spazi dei locali aziendali;
    cambiando lo stile di leadership, abbandonando una concezione
    gerarchica e promuovendo la distribuzione del potere e delle
    responsabilità);
Lavoro agile: definizione

Art. 18 l. n. 81/2017: «modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo
tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici
per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali
aziendali e in parte all'esterno senza una postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva».
Lavoro agile: caratteristiche
•   È una forma di organizzazione della prestazione e non un contratto di
    lavoro;
•   Si inserisce in un contratto di lavoro subordinato;
•   Flessibilità spazio-temporale ma entro i limiti della durata massima
    dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale => un orario ci deve essere
    ma come misurarlo? E per i luoghi? N.B. art. 4 St.lav.;
•   Si organizza per fasi, cicli e obiettivi;
•   Passaggio da «presenzialismo» e controllo ad autonomia,
    responsabilizzazione, risultati;
•   Finalità: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei
    tempi di vita e di lavoro;
•   Uso ICT è solo «possibile» (non è elemento qualificante);
•   Serve accordo tra le parti (c.d. patto di lavoro agile);
•   Nella prassi attuato prevalentemente come telelavoro alternato
    (domiciliare).
Patto di lavoro agile

Art. 19 l. n. 81/2017: (Forma e recesso)
«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della
regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal
lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in
tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta
giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può
essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione
dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della
scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso
nel caso di accordo a tempo indeterminato» => naturalmente per mutuo consenso.
Lavoro agile emergenziale

➢   Viene meno la consensualità (e il patto di lavoro agile) => fino al 31 marzo
    2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza;
➢   Lavoro agile concepito come telelavoro «a casa»: non c’è alternanza, le ICT
    diventano requisito;
➢   Flessibilità (solo spaziale?) «forzata» dal Coronavirus: cosa ne è della
    responsabilizzazione, autonomia, fasi, cicli, obiettivi, risultati…?;
➢   Nuova funzione: prevenzionistica, di conservazione dei posti di lavoro e di
    tutela della continuità dell’attività di impresa;
➢   Esiste un diritto al lavoro agile? Non espressamente previsto dal legislatore,
    salvo specifiche disposizioni emergenziali (es. per beneficiari di l. n.
    104/1992 o per chi li assista o, fino al 31 dicembre 2020, per lavoratori
    «fragili»), per il resto priorità di accesso (es. ex art. 18, comma 3-bis, l. n.
    81/2017 per lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del
    congedo di maternità e per genitori di disabili gravi mentre in normativa
    emergenziale lavoratori con patologie gravi che determinino riduzione
    capacità lavorativa).
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