Il lavoro agile nella normativa ordinaria ed emergenziale. Definizione, inquadramento generale e patto di lavoro agile - Marco Tufo, Avvocato ...
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Il lavoro agile nella normativa ordinaria ed emergenziale. Definizione, inquadramento generale e patto di lavoro agile Marco Tufo, Avvocato giuslavorista, Dottore di ricerca in relazioni di lavoro e Research fellow nell’Università di Siena
Smart working: normativa ordinaria ed emergenziale da Covid-19 ➢ Art. 1, comma 10, lett. nn), n. 1), D.P.C.M. 3 dicembre 2020; artt. 1, comma 1, lett. nn), n. 1), 3, comma 4, lett. i), 5, commi 3 e 4, lett. a) e b), e comma 6, D.P.C.M. 3 novembre 2020; artt. 1, comma 1, lett. ll), n. 1), 3, commi 3 e 5, D.P.C.M. 24 ottobre 2020; artt. 1, comma 1, lett. ll) a), 3, comma 3, D.P.C.M. 13 ottobre 2020; art. 1, comma 1, lett. ll) a), D.P.C.M. 7 agosto 2020; art. 1, comma 1, lett. ll), D.P.C.M. 11 giugno 2020; art. 1, comma 1, lett. gg) e ii), lett. a), D.P.C.M. 26 aprile 2020; art. 1, comma 1, lett. gg) e ii), D.P.C.M. 10 aprile 2020; art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 22 marzo 2020; art. 1, n. 6 e n. 7, lett. a), D.P.C.M. 11 marzo 2020; art. 2, comma 1, lett. r), D.P.C.M. 8 marzo 2020; art. 1, comma 1, lett. n), D.P.C.M. 4 marzo 2020; art. 4, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 1 marzo 2020; ➢ Artt. 39 e 87 D.L. n. 18/2020 (“cura Italia”), conv. in l. n. 27/2020; artt. 90, comma 4, e 263 D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “rilancio”) alcune disposizioni del D.L. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020 , l’art. 5 D.L. 111/2020 e gli artt. 13 e 14 D.L. n. 149/2020; art. 19 D.L. n. 183/2020 (“milleproroghe”). LAVORO AGILE
Tre espressioni ricorrenti quando si parla di lavoro da remoto (working anytime, anywhere) ➢ Telelavoro: ➢ settore privato: contrattazione collettiva; Accordo Interconfederale 9.6.2004; singole disposizioni su sicurezza, privacy, tempo di lavoro; ➢ settore pubblico: art. 4 l. n. 191/1998; D.P.R. n. 70/1999; contrattazione collettiva; AQ 23.3.2000 ➢ Smart working: contrattazione collettiva; ➢ Lavoro agile: contrattazione collettiva; artt. 18-23 l. n. 81/2017.
Telelavoro e smart working ➢ Telelavoro: art. 1, comma 1, AI 2004: «Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa». ➢ Smart working: filosofia manageriale, approccio innovativo all’organizzazione del lavoro mediante il quale, da un lato, si restituiscono al lavoratore autonomia e flessibilità riguardo ai luoghi, ai tempi e agli strumenti di lavoro, mentre, dall’altro, si responsabilizza rispetto al conseguimento di risultati (cui è parametrata la remunerazione) => varie modalità di attuazione (modificando le policy organizzative su flessibilità spazio-temporale e su libertà nella scelta degli strumenti di lavoro; innovando l’azienda dal punto di vista tecnologico, anche con il lavoro da remoto e telelavoro alternato; modificando gli spazi dei locali aziendali; cambiando lo stile di leadership, abbandonando una concezione gerarchica e promuovendo la distribuzione del potere e delle responsabilità);
Lavoro agile: definizione Art. 18 l. n. 81/2017: «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».
Lavoro agile: caratteristiche • È una forma di organizzazione della prestazione e non un contratto di lavoro; • Si inserisce in un contratto di lavoro subordinato; • Flessibilità spazio-temporale ma entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale => un orario ci deve essere ma come misurarlo? E per i luoghi? N.B. art. 4 St.lav.; • Si organizza per fasi, cicli e obiettivi; • Passaggio da «presenzialismo» e controllo ad autonomia, responsabilizzazione, risultati; • Finalità: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; • Uso ICT è solo «possibile» (non è elemento qualificante); • Serve accordo tra le parti (c.d. patto di lavoro agile); • Nella prassi attuato prevalentemente come telelavoro alternato (domiciliare).
Patto di lavoro agile Art. 19 l. n. 81/2017: (Forma e recesso) «1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato» => naturalmente per mutuo consenso.
Lavoro agile emergenziale ➢ Viene meno la consensualità (e il patto di lavoro agile) => fino al 31 marzo 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza; ➢ Lavoro agile concepito come telelavoro «a casa»: non c’è alternanza, le ICT diventano requisito; ➢ Flessibilità (solo spaziale?) «forzata» dal Coronavirus: cosa ne è della responsabilizzazione, autonomia, fasi, cicli, obiettivi, risultati…?; ➢ Nuova funzione: prevenzionistica, di conservazione dei posti di lavoro e di tutela della continuità dell’attività di impresa; ➢ Esiste un diritto al lavoro agile? Non espressamente previsto dal legislatore, salvo specifiche disposizioni emergenziali (es. per beneficiari di l. n. 104/1992 o per chi li assista o, fino al 31 dicembre 2020, per lavoratori «fragili»), per il resto priorità di accesso (es. ex art. 18, comma 3-bis, l. n. 81/2017 per lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità e per genitori di disabili gravi mentre in normativa emergenziale lavoratori con patologie gravi che determinino riduzione capacità lavorativa).
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