GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...

Pagina creata da Giacomo Ricci
 
CONTINUA A LEGGERE
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI
E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI
ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA

Fabrizio Oneto – Tecnico Facilitatore Life IP Gestire2020
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE

                                   Legge 11 febbraio 1992, n. 157
                                     Norme per la protezione della fauna
                                    selvatica omeoterma e per il prelievo
                                                 venatorio

                           Art. 1
                           Fauna selvatica
                           1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
                           tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

                           Art. 2
                           Oggetto della tutela
                           1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della
                           presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali
                           esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in
                           stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE

                                                   Legge 11 febbraio 1992, n. 157
                                                     Norme per la protezione della fauna
                                                    selvatica omeoterma e per il prelievo
                                                                 venatorio

                Art. 26
                Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività
                venatoria
                1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere
                approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
                protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
                prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
                all'articolo 23.
                2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
                cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
                rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole
                maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie
                nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
                3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
                comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche
                mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
                4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
                concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE

                                LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26
                               Norme per la protezione della fauna selvatica e
                                  per la tutela dell'equilibrio ambientale e
                                      disciplina dell'attività venatoria

                           Art. 1.
                           Finalità.
                           ….Omissis…
                           5. La presente legge si prefigge l’obiettivo di mantenere o adeguare
                           la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi
                           naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello
                           corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e
                           ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione
                           con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli
                           uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE

                                                                 Art. 47.
                        Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e
                                                nell’esercizio dell’attività venatoria.
                 1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni
                 coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:
                 a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano
                 provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri
                 pubblici di produzione della selvaggina;
                 b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano
                 provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni
                 devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati
                 attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata
                 competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di
                 Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti
                 territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia,
                 per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli
                 indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;
                 c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge,
                 qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
                 d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’art. 37 della presente legge, qualora si
                 siano verificati nei rispettivi fondi;
                 e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’art. 21 della
                 presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
CONTRIBUTI E INDENNIZZI……

                                                 D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2403
        Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e
        per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni
        coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l.
           157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19
                                «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

     Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati alle                Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed          prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere
   a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica             approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna
 inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92, ai sensi     selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi
   della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai        dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal
                           sensi del l.r.19/2017                                              cinghiale ai sensi della l.r.19/17
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna
selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi
dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal
cinghiale ai sensi della l.r.19/17
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna
selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi
dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal
cinghiale ai sensi della l.r.19/17
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna
selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi
dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal
cinghiale ai sensi della l.r.19/17

                 Domande di contributo: 1° gennaio – 30 aprile 31 maggio 2020
                 Graduatoria: 30 giugno 2020
                 Elenco domande ammissibili: 1° agosto 2020                     Caselle di posta certificata UTR:
                                                                                •Agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it
                 Avvio interventi: entro il 20 settembre 2020
                                                                                •Agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it
                                                                                •Agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it
                                                                                •Agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it
         •   posta elettronica certificata (PEC);                               •Agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it
         •   email con firma digitale;                                          •Agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it
         •   consegna a mano all’ufficio protocollo;
         •   raccomandata con ricevuta di ritorno.                              • Maria Novella Bruno
                                                                                • tel 02 6765 3740
                                                                                • email:maria_novella_bruno@regione.lombardia.it
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna
selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi
dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal
cinghiale ai sensi della l.r.19/17
oneto.lifegestire2020@gmail.com
www.naturachevale.it
Puoi anche leggere