GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA - Parco ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GESTIRE RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA: INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DOVUTI ALLA FAUNA SELVATICA IN AGRICOLTURA Fabrizio Oneto – Tecnico Facilitatore Life IP Gestire2020
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 1 Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Art. 2 Oggetto della tutela 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. 4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria Art. 1. Finalità. ….Omissis… 5. La presente legge si prefigge l’obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.
FAUNA SELVATICA: TUTELA E GESTIONE Art. 47. Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria. 1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico: a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina; b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci; c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture; d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi; e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.
CONTRIBUTI E INDENNIZZI…… D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2403 Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati alle Criteri e modalità per la concessione di contributi per la produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92, ai sensi selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal sensi del l.r.19/2017 cinghiale ai sensi della l.r.19/17
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17 Domande di contributo: 1° gennaio – 30 aprile 31 maggio 2020 Graduatoria: 30 giugno 2020 Elenco domande ammissibili: 1° agosto 2020 Caselle di posta certificata UTR: •Agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it Avvio interventi: entro il 20 settembre 2020 •Agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it •Agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it •Agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it • posta elettronica certificata (PEC); •Agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it • email con firma digitale; •Agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it • consegna a mano all’ufficio protocollo; • raccomandata con ricevuta di ritorno. • Maria Novella Bruno • tel 02 6765 3740 • email:maria_novella_bruno@regione.lombardia.it
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17
oneto.lifegestire2020@gmail.com www.naturachevale.it
Puoi anche leggere