DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - Regione Umbria

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COD. PRATICA: 2023-002-4006

                                        Regione Umbria
                                                    Giunta Regionale

    DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
                                         CIVILE
       Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

                              DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

                                           N. 3605 DEL 03/04/2023

OGGETTO:                  Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.
                          152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 - Comune di Arrone - Piano attuativo di
                          iniziativa pubblica per la riqualificazione degli impianti sportivi Comunali in
                          via Piè D’Arrone.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in
materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione
dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modificazioni e integrazioni”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n.
12 del 16 febbraio 2010. “VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

segue atto n. 3605                 del 03/04/2023                                                       1
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “Misure per la
semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti
urbanistici comunali”.
Vista la nota n° 0038277 del 16/02/2023 del Comune di Arrone, con la quale è stata trasmessa
l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità
a VAS, sulla Proposta di Piano attuativo di iniziativa pubblica per la riqualificazione degli
impianti sportivi Comunali in via Piè D’Arrone.
Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r.12/2010.
Visto che, con nota n. 0046682 del 28/02/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e
Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti
sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Piano attuativo di iniziativa pubblica
per la riqualificazione degli impianti sportivi Comunali in via Piè D’Arrone.
Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze
ambientali:
Regione Umbria
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e
controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.
Altri Enti
Provincia di Terni
A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
A.U.R.I. Umbria
Azienda U.S.L. n. 2.
AFOR - Agenzia Forestale Regionale.
Visto il seguente parere pervenuto del servizio Urbanistica/Paesaggio:
SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del
paesaggio - Parere prot. n. 0052651 del 06/03/2023 con il quale si comunica che:
“Richiesta integrazioni per gli aspetti urbanistici
Con riferimento alla procedura in oggetto, nota acquisita con PEC al protocollo regionale n.
46682 del 28.02.20232022, si comunica un’incongruenza tra l’oggetto ed il contenuto del
Rapporto Preliminare allegato alla suddetta nota. La proposta del Comune di Arrone riguarda
infatti un Piano Attuativo di iniziativa pubblica, ma in Variante alle NTA del PRG parte
Strutturale e parte Operativa Vigente.
Dall’esame del Rapporto Preliminare sopra richiamato è necessario, inoltre, chiarire gli aspetti
di seguito riportati.
- Specificare la modifica esatta delle NTA del PRG parte Strutturale e parte Operativa,
indicando la norma vigente e la norma modificata, oltre che la procedura di variante che si
intende seguire ai sensi della L.R. 1/2015, chiarendo sin d’ora che un piano attuativo può
apportare variante alla sola parte Operativa del PRG.
- A pag. 5 del documento è dichiarato che la proposta di variante parziale al PRG parte
operativa e strutturale è per una modifica alle NTA PS e PO in relazione ad un’area produttiva
da trasformare in area di interesse generale; pertanto sembrerebbe che la variante riguardi
anche una modifica della destinazione degli insediamenti. Si chiede di chiarire questo aspetto.
- A pag. 8 del documento è dichiarato che l’Amministrazione Comunale è capofila; ma non
sono indicati gli altri comuni interessati all’intervento proposto dal Comune di Arrone. Si chiede
di dettagliare questa indicazione.

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                     2
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- Specificare come viene effettuata la Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
357/1997 per la zona di protezione speciale ZPS IT 5220025.
- Non è allegata alla documentazione la cartografia dell’area oggetto della presente procedura;
si chiede quindi di integrare con apposite planimetrie inerenti lo stralcio del PRG PO e PRG
PS, vigente e variante.
Richiesta integrazioni per gli aspetti paesaggistici
Nella documentazione presentata si ravvisano delle incongruenze sulle dichiarazioni espresse
nel Rapporto Preliminare per ciò che riguarda individuazione delle aree sottoposte a tutela
paesaggistica rispetto all’area oggetto di Piano Attuativo. Quindi per poter valutare se il Piano
produce impatti sul paesaggio, si chiede di produrre una rappresentazione grafica del Piano
esistente e del Piano modificato dove si possa comprendere l’entità dimensionale della
variazione e se lo stesso ricade o meno in area sottoposta a tutela ai sensi dell’art.136
(Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del Dlgs 42/2004 o art.142 del Dlgs
42/2004(aree tutelate per legge)”.
Visto che, con nota n. 0056130 del 09/03/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso la richiesta del Servizio Urbanistica,
Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del Paesaggio al Comune di Arrone.
Vista la nota n° 0064272 del 20/03/2023 del Comune di Arrone, con la quale è stata trasmessa
la documentazione integrativa richiesta.
Visto che, con nota n. 0067449 del 23/03/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta
dal Comune di Arrone, a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali.
Visti i seguenti Pareri pervenuti.
AFOR Umbria, Agenzia forestale Regionale. Parere prot. n. 0065007 del 21/03/2023 con il
quale si comunica che, “L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela
del Territorio e Risorse Naturali “, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in
base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta
ISTRUTTORIA, COMUNICA:
di NON rilasciare il PARERE perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto
non sottoposti al vincolo previsto dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal
R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge regionale. Fatti
salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.
SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot.
n.0065305 del 21/03/2023 con il quale si comunica che, “Con la presente si comunica che per
le materie di competenza del Servizio NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS; come da rapporti istruttori allegati.
Per quanto attiene R.D. N. 523/1904, si ricorda che per l’occupazione dell’area demaniale
dell’ex-alveo del Fosso del Campallo, che potrebbe essere interessata dalla ricostruzione degli
spogliatoi - area piscina, per la quale è già stato espresso parere favorevole alla
sdemanilizzazione – recepito in Conferenza di Servizio – maggio 2022, dovrà essere definito
l’atto di cessione al Comune di Arrone da parte dell’Agenzia del Demanio di Perugia, prima
dell’inizio dei lavori. Si ricorda, inoltre, che, per la ricostruzione degli edifici oggetto di
riqualificazione nelle vicinanze di corsi d’acqua demaniali dovranno essere rispettate le fasce
di inedificabilità dei corsi d’acqua demaniali, definita dall’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, ossia
oltre i dieci metri misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio
superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo
risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti.
SEZIONE PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO IDRAULICO
SEZIONE DIFESA E GESTIONE IDRAULICA
relativo alla richiesta di parere ai fini idraulici per la procedura di assoggettabilità a VAS ai
sensi dell’art.12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 della l.r. 12/2010 - Comune di Arrone -
Piano attuativo di iniziativa pubblica per la riqualificazione degli impianti sportivi Comunali.
Accertamenti preliminari
Con nota inoltrata dal Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali, acquisita al protocollo della Regione Umbria con n. 46682 del 28.03.2023, è stato

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                        3
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richiesta l’espressione di valutazioni sul contesto ambientale con particolare riguardo per gli
aspetti idraulici per l’attuazione delle previsioni di Piano Attuativo da rendere nell’ambito del
procedimento di assoggettabilità a VAS;
Localizzazione e descrizione dell’intervento
L'intervento è volto alla riqualificazione dell'area degli impianti sportivi comunali con l'obiettivo
di razionalizzare e implementare le attività e le superfici esistenti. Nello specifico le linee guida
progettuali prevedono:
1. la demolizione di tutte le parti che compongono l'impianto natatorio e la ricostruzione delle
stesse;
2. la demolizione dell'edificio ospitante i campi da bocce;
3. la demolizione dell'edificio per area ristoro;
4. la realizzazione di una nuova area ludica a carattere naturalistico dedicata alla pratica di
percorsi su terra con biciclette tradizionali ed elettriche.
All'interno del perimetro del PA vengono individuati due stralci funzionali che saranno attuati
separatamente.
Primo stralcio: Riqualificazione dell’impianto natatorio attraverso la demolizione e
ricostruzione delocalizzata dell'edificio per servizi con allineamento parallelo alle tribune del
campo. Demolizione e ricostruzione razionalizzata delle piscine. Realizzazione di una ampia
zona a verde opportunamente piantumata con alberature autoctone. Riqualificazione dello
spazio “solarium” per renderlo fruibile anche per eventi ricreativi e culturali.
Secondo stralcio Demolizione degli edifici bocciodromo e area ristoro e ricostruzione di un
immobile che, riprendendo la sagoma dell'area ristoro, sarà proteso verso il terreno adiacente.
Questo nuovo edificio sarà suddiviso in un’area ristoro rinnovata e maggiormente fruibile e
un’area a servizio del nuovo spazio attrezzato per i percorsi naturalistici delle biciclette e
ciclocross. La zona dove insiste il bocciodromo verrà lasciata a verde, rendendo cosi, di
nuovo, fruibile il perimetro del complesso sportivo.
Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C) del Comune di Arrone, classifica
l’area come zona F1a (aree per infrastrutture e servizi), sottozona F2 (servizi per attrezzature
sportive). Nelle zone F giusto l'art. 17 delle N.T.A parte operativa e l'art. 29 delle N.T.A parte
strutturale è richiesta la stesura di un piano attuativo quando l'intervento riguarda sistemazioni
di aree superiori a mq 2000 e/o complessi di edifici. Le aree da riqualificare occupano una area
complessiva superiore a mq. 2000 e pertanto si è proceduto alla presentazione Piano Attuativa
e conseguentemente della presente relazione preliminare.
Per quanto attiene la Pianificazione di Bacino - Disciplina P.A.I..
Dall’analisi della cartografia tematica emerge che l’area oggetto di PA risulta essere
perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in area R3 e R2 per pericolosità
idraulica della Tavola PB66 relativa ai corsi d’acqua Nera- Scentelle- Ancaiano- Rosciano-
Monterivoso. Le aree R3 in generale risultano disciplinate dall’art. 32 delle NTA del PAI che
rinvia alla disciplina della fascia di pericolosità sottesa, in questo caso la fascia B, mentre non
ci sono particolari limitazioni per le zone R2.
Si fa presente che nell’ambito del progetto definitivo delle opere di Piano Attuativo dovrà
essere prodotta una Relazione di compatibilità Idraulica che sulla base delle NTA del PAI
definisca le competenze di cui all’art. 128 della L.R. 1/2015, gli interventi tra quelli ammessi, la
loro compatibilità idraulica e le misure per la loro realizzazione in sicurezza;
Verbale Istruttorio
Sulla base dell’Analisi del Rapporto Ambientale allegato all’istanza, dal quale risulta che in
seguito a riqualificazione i volumi ricostruiti saranno minori rispetto a quelli attualmente
presenti, non vi sarà aumento del consumo di suolo e verranno mantenute le attuali attività
presenti nell’area conformemente alle previsioni del PRG parte strutturale che classifica l’area
F1a (aree per infrastrutture e servizi) sottozona F2 (servizi per attrezzature sportive), si ritiene
che il Piano Attuativo in argomento sia compatibile con i contenuti dell’art. 27 delle NTA del PAI
dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.
Per quanto attiene R.D. N. 523/1904.

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                       4
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Dall’analisi della variante proposta non si evidenziano interferenze che possano interessare la
fascia dei primi dieci dalle sponde dei corsi d’acqua demaniali pertanto non risulta necessaria
l’acquisizione dell’autorizzazione ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523 del 1904.
Tuttavia si ricorda che per l’occupazione dell’area demaniale dell’ex-alveo del Fosso del
Campallo che potrebbe essere interessata dalla ricostruzione degli spogliatoi -area piscina,
per la quale è già stato espresso parere favorevole alla sdemanilizzazione –recepito in
Conferenza di Servizio–maggio 2022, dovrà essere definito l’atto di cessione al Comune di
Arrone da parte dell’Agenzia del Demanio di Perugia, prima dell’inizio dei lavori.
Si ricorda inoltre che, per la ricostruzione degli edifici oggetto di riqualificazione nelle vicinanze
di corsi d’acqua demaniali dovranno essere rispettate le fasce di inedificabilità dei corsi
d’acqua demaniali, definita dall’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, ossia oltre i dieci metri misurati
dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal
confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti
sopra detti.
Con riferimento al procedimento in oggetto, presa visione degli elaborati allegati, non si
rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.
SEZIONE GEOLOGICA
Esaminato il progetto, riguardante un intervento di riqualificazione degli impianti sportivi
Comunali nel Comune di
Arrone.
Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:
Banche dati geologiche regionali;
Banca dati della pericolosità sismica locale;
Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
Cartografie PUT.
Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al Comune di Arrone. Dai dati disponibili
delle banche dati sopra citate è possibile fare le seguenti valutazioni geologiche:
Cartografie PUT:
L’area non ricade nell’ambito degli Acquiferi a Vulnerabilità elevata. (Carta n. 45 del PUT).
L’area non ricade nelle Aree di particolare interesse geologico. (Carta n. 11 del PUT).
CONCLUSIONI
Nel merito degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi Comunali nel Comune di
Arrone, dai dati disponibili nelle banche dati regionali sopraelencati, (tenendo comunque conto
che l’area interessata dai lavori in oggetto ricade in zona di tipo 6), non si evidenziano criticità
e rischi geologici”.
ARPA Umbria. Parere prot. n. 0067479 del 23/03/2023 con il quale si comunica che, “Con
riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione presentata, la scrivente
Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare
a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili
non appaiono significativi”.
Provincia di Terni. Parere prot. n. 0068446 del 24/03/2023 con il quale si comunica che,
“Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui
in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 28.02.2023 ns. prot. n. 2917;
presa visione del rapporto ambientale preliminare allegato alla richiesta;
si fa presente che l’intervento ricade all’interno dell’Unità di Paesaggio 1Vnv “Area della Valle
del Nera e del Velino” e della Sub-Unità 1Vnv1 “Arrone, Castel di Lago e Madonna dello
Scoglio”, caratterizzata da aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio
e del paesaggio agrario tradizionale;
dalla lettura degli elaborati del PTCP, l’area interessata dal Piano attuativo, posta a margine
del centro storico, risulta soggetta a vincolo di cui all’art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
42/2004, ricade all’interno del Parco Fluviale del Nera, in un’area di particolare interesse
faunistico ed in ZPS; per quanto attiene agli aspetti paesaggistici del PTCP di cui al punto 2
lett. G) comma 3 della D.G.R. 598/2015, come modificata dalla D.G.R. 1311/2015, si evidenzia
quanto segue:

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                        5
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- Per i nuovi interventi prevedere l’impiego delle tecniche di bioarchitettura tenendo conto delle
indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 “Bioedilizia” del PTCP;
- Per le sistemazioni del terreno a seguito delle demolizioni e per la realizzazione dell’area
ludica a carattere naturalistico, prevedere l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica
secondo le indicazioni dell’art. 85 delle Norme di Attuazione del PTCP e del punto 6
dell’Allegato tecnico indirizzo, assicurando un adeguato mantenimento della permeabilità del
suolo nel rispetto dei contenuti del Quaderno tecnico n. 1 “Permeabilità dei suoli” del PTCP;
- Per le sistemazioni a verde, fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda
normativa dell’Unità di Paesaggio e all’art. 121 delle Norme di attuazione del PTCP, avendo
cura di mantenere la rete ecologica minore con particolare riguardo alle alberature esistenti”.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Parere prot. n. 0071312
del 28/03/2023 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla nota pervenuta in data
28.02.2023, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre
a verifica di assoggettabilità a VAS l’intervento in oggetto;
ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota e quella successivamente
pervenuta in integrazione (ns. prot. n. 5682 del 23.03.2023);
CONSIDERATO che il Piano Attuativo d’iniziativa pubblica è relativo all’intervento di
riqualificazione degli impianti sportivi siti in Via Pie’ d’Arrone nel comune di Arrone, già
delimitata nello strumento urbanistico vigente che complessivamente non determina aumento
della capacità edificatoria e contestualmente non determina aumento del consumo di suolo;
VERIFICATO che l'area oggetto d’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
dell’art. art. 142 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 42/2004 - Parco Fluviale del Nera, di cui alla L.R.
3 marzo 1995 n. 9;
VERIFICATO che il Piano Attuativo non si pone in contrasto con i sopra richiamati
provvedimenti di tutela ai sensi della parte III del D.Lgs n. 42/2004 né con i valori storici,
ambientali e panoramici dell’ambito d’intervento ed il loro pubblico godimento;
Per quanto sopra, questa Soprintendenza, NON ritiene necessario che il progetto in esame
debba approfondire la verifica dell’effettiva compatibilità tra le previsioni progettuali e i principi
di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.
Per quanto attiene alla tutela archeologica, si rammenta, in relazione alle fasi attuative del
piano, l'obbligo per la Stazione Appaltante di verificare l'assoggettabilità o meno degli
interventi in progetto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) secondo le modalità indicate nell’Allegato 1, par. 2 al D.P.C.M.
14.02.2022, in vigore dal 29.04.2022. Qualora l'intervento rientri nelle fattispecie di
esclusione/non assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse
archeologico, dettagliate nel D.P.C.M. 14.02.2022, art. 2, art. 6, paragr. 2 dell'Allegato 1,
Tabella 1, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una dichiarazione debitamente sottoscritta
dal RUP e corredata da documenti esplicativi che faccia diretto riferimento ai richiamati punti
del D.P.C.M. 14.02.2022; andrà comunque trasmessa una documentazione progettuale
completa di elaborati da cui si evincano entità e posizionamento delle lavorazioni di scavo
connesse alla realizzazione delle opere. In caso di assoggettabilità dovrà essere invece
sottoposta alla Soprintendenza la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs.
50/2016, redatta secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 1 del suddetto D.P.C.M.,
preventivamente rispetto alla richiesta di parere paesaggistico”.
SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. Parere prot. n.
0073519 del 30/03/2023 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione
trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 46682-2023 si esprime parere
favorevole al Piano attuativo, nel rispetto di quanto previsto agli artt.n.81 e n.82 della L.R.
1/2015 e in coerenza con la DGR n.2003/2005e si conferma ai sensi del D.P.R. 357/1997
s.m.i. il parere espresso con DD n. 3456 del29/03/2023che si allega in copia”.
SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del
paesaggio - Parere prot. n. 0073943 del 30/03/2023 con il quale si comunica che, “Vista la
nota regionale prot. n. 46682 del 28.02.2023 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura
in oggetto;

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                        6
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Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione tecnica consultabile al link di riferimento
accessibile dalla richiesta di parere e considerata la successiva nota trasmessa ad
integrazione con PEC prot. n. 67449 del 23.03.2023;
Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della
Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.
Parere della Sezione Urbanistica
La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la proposta di un piano
attuativo per la riqualificazione dell’area degli impianti sportivi del Comune di Arrone, siti in via
Piè d’Arrone. Dall’esame del Rapporto preliminare Ambientale e, per quanto dichiarato dal
Comune, l’area interessata è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona
F1a (aree per infrastrutture e servizi), sottozona F2 (servizi per attrezzature sportiva).
Le zone F sono disciplinate dall’art. 29 delle NTA del PRG – PS e dall’art. 17 delle NTA del
PRG – PO che, in particolare, prevede la necessità del Piano Attuativo per gli interventi che
riguardano aree superiori a mq 2000 come nel caso in esame (mq 17.625,90).
Il Piano, con l’obiettivo di razionalizzare e sviluppare le attività esistenti, è presentato in due
stralci funzionali per una migliore razionalizzazione dei previsti interventi di demolizione e
ricostruzione. Nell’inquadramento urbanistico, descritto nella relazione del Piano Attuativo,
all’interno del perimetro dell’area oggetto di esame, è indicata anche una zona F4g “aree
inedificate per parcheggi pubblici”, che nella proposta di Piano rimane con la medesima
destinazione. Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, non rileva elementi di
criticità della proposta avanzata nel rispetto delle verifiche di seguito riportate:
Il Piano attuativo dovrà essere presentato in conformità all’art. 55 della L.R. 1/2015.
Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in
merito dal R.R. 2/2015. Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità
ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015, in particolare per quanto
riguarda i parcheggi esterni dovranno essere proposte soluzioni che prevedano superfici
permeabili e l’ombreggiatura con la piantumazione di alberature autoctone.
Il Comune dovrà verificare che le destinazioni dell’area interessata dal Piano Attuativo siano
correttamente riportate con le stesse diciture sia nel Rapporto preliminare ambientale, sia nella
Relazione al Piano Attuativo.
Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale
L'area di intervento oggetto di variante, è situata a ridosso del versante ovest del centro storico
del Comune di Arrone, in una area pianeggiante che si estende dalla Strada Statale Valnerina
al versante ovest del centro storico del Comune di Arrone è delimitata a nord ed a sud
rispettivamente dalla Via G. Matteotti e dalla Strada Provinciale Arronese che costituiscono i
due accessi al borgo dalla Str.da Statale Valnerina. L'area complessiva perimetrata dal PA è
pari a mq 17.625,90, è di proprietà del Comune di Arrone e si inserisce all'interno del più ampio
complesso sportivo Comunale che comprende al catasto le seguenti particelle del foglio 9:
529-407-25-14-26-400-10-454-11-12-13-27
Gli immobili oggetto di riqualificazione sono classificati dal vigente Piano Regolatore Generale
Comunale (P.R.G.C) del Comune di Arrone, come zona F1a ( aree per infrastrutture e servizi)
sottozona F2 ( servizi per attrezzature sportive). Il complesso degli impianti sportivi è stato
realizzato per addizioni successive nel corso degli anni e risente in tal modo di una visione
progettuale complessiva.
La proposta della variante mira alla riqualificazione dell'area degli impianti sportivi con
l'obiettivo di razionalizzare e implementare le attività e le superfici esistenti. Nello specifico si
prevede:
– la demolizione di tutte le parti che compongono l'impianto natatorio e la
ricostruzione delle stesse;
– la demolizione dell'edificio ospitante i campi da bocce;
– la demolizione dell'edificio per area ristoro;
– la realizzazione di una nuova area ludica a carattere naturalistico dedicata alla pratica di
percorsi su terra con biciclette tradizionali ed elettriche.

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                       7
COD. PRATICA: 2023-002-4006

La superficie in ricostruzione è minore della superficie derivante dalla demolizione, la
superficie in avanzo pari a mq. 318,79 potrà essere utilizzata all'interno del perimetro del PA
con successiva definizione.
Nel Rapporto Preliminare si dichiara che “il piano prevede una diminuzione dei volumi esistenti
con aumento delle aree verdi, inoltre l’area attualmente non utilizzata sarà destinata a pista di
ciclo cross e quindi rimarrà sostanzialmente come si trova allo stato attuale”
Da un punto di vista di sostenibilità ambientale e paesaggistica l’area è sottoposta a tutela
paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004, perché ricade all’interno delle aree di cui al l’art.142,
comma 1, lettera c) - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e lettera f) Parchi nazionali e regionali.
Pertanto, nelle fasi successive gli interventi dovranno conseguire un inserimento
paesaggistico tale che tenga conto da un lato degli impatti visivi sul paesaggio e sulla viabilità,
sui borghi e le emergenze storico culturali, dall’altro lato bisognerà implementare la presenza
della vegetazione di tipo autoctono, da disporre in modo naturale e, in modo che venga
collocata in continuità con la vegetazione dei lotti limitrofi così da favorire la presenza dei
corridoi ecologici. Bisognerà limitare gli scavi e rinterri in modo da alterare il meno possibile la
morfologia del suolo. Nelle nuove edificazioni adottare materiali di tipo sostenibile e colorazioni
in armonia con il contesto paesaggistico e storico circostante, in caso di adozione di impianti
da fonti di energia rinnovabile come gli impianti fotovoltaici si chiede di prevederli
architettonicamente integrati. Prevedere che le piste ciclopedonali siano messe in rete con la
fruibilità di altra sentieristica presente sul territorio e favorire la permeabilità di transito dai lotti
limitrofi”.
Rilevato che:
- La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la proposta di un
    piano attuativo per la riqualificazione dell’area degli impianti sportivi del Comune di Arrone,
    siti in via Piè d’Arrone.
- L’area interessata è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona F1a
    (aree per infrastrutture e servizi), sottozona F2 (servizi per attrezzature sportiva).
- Le zone F sono disciplinate dall’art. 29 delle NTA del PRG – PS e dall’art. 17 delle NTA del
    PRG – PO che, in particolare, prevede la necessità del Piano Attuativo per gli interventi che
    riguardano aree superiori a mq 2000 come nel caso in esame (mq 17.625,90).
- Il Piano, con l’obiettivo di razionalizzare e sviluppare le attività esistenti, è presentato in due
    stralci funzionali per una migliore razionalizzazione dei previsti interventi di demolizione e
    ricostruzione.
- Il Piano interessa parzialmente il Sito Natura 2000 ZPS IT 5220025 “Bassa Valnerina:
    Monte Fionchi – Cascata delle Marmore”. Ai fini della Valutazione di incidenza, il
    competente Servizio Regionale si è espresso favorevolmente con DD n. 3456 del
    29/03/2023.
Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è
possibile evidenziare che i possibili interventi derivanti dalla variante vanno ad inserirsi in un
contesto di elevata qualità naturalistica e paesaggistica, per cui pur non essendo necessario
che la proposta di Variante, sia sottoposta a VAS, è tuttavia opportuno dettare adeguate
raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi, che
indirizzino la successiva fase progettuale.
Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all’art. 12 del D. Lgs.
152/2006.
Atteso che nei confronti dei sottoscritti del presente atto non sussistono situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale ex art. 6 bis della L. 241/1990.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

                                             Il Dirigente
                                           DETERMINA

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                            8
COD. PRATICA: 2023-002-4006

1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r.
   12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Piano attuativo di iniziativa
   pubblica per la riqualificazione degli impianti sportivi Comunali in via Piè D’Arrone., nel
   Comune di Arrone.
2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti
   raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006:
   Aspetti Urbanistici
- Il Piano attuativo dovrà essere presentato in conformità all’art. 55 della L.R. 1/2015.
- Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato
   in merito dal R.R. 2/2015. Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di
   sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015, in
   particolare per quanto riguarda i parcheggi esterni dovranno essere proposte soluzioni che
   prevedano superfici permeabili e l’ombreggiatura con la piantumazione di alberature
   autoctone.
- Il Comune dovrà verificare che le destinazioni dell’area interessata dal Piano Attuativo
   siano correttamente riportate con le stesse diciture sia nel Rapporto preliminare
   ambientale, sia nella Relazione al Piano Attuativo.
     Aspetti Naturalistici/Paesaggistici
- L’interventi dovranno conseguire un inserimento paesaggistico tale che tenga conto da un
   lato degli impatti visivi sul paesaggio e sulla viabilità, sui borghi e le emergenze storico
   culturali, dall’altro lato bisognerà implementare la presenza della vegetazione di tipo
   autoctono, da disporre in modo naturale e, in modo che venga collocata in continuità con la
   vegetazione dei lotti limitrofi così da favorire la presenza dei corridoi ecologici.
- Bisognerà limitare gli scavi e rinterri in modo da alterare il meno possibile la morfologia del
   suolo.
- Nelle nuove edificazioni adottare materiali di tipo sostenibile e colorazioni in armonia con il
   contesto paesaggistico e storico circostante, in caso di adozione di impianti da fonti di
   energia rinnovabile come gli impianti fotovoltaici si chiede di prevederli architettonicamente
   integrati.
- Prevedere che le piste ciclopedonali siano messe in rete con la fruibilità di altra sentieristica
   presente sul territorio e favorire la permeabilità di transito dai lotti limitrofi.
- Per le sistemazioni a verde, fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della
   scheda normativa dell’Unità di Paesaggio e all’art. 121 delle Norme di attuazione del PTCP,
   avendo cura di mantenere la rete ecologica minore con particolare riguardo alle alberature
   esistenti.
   Aspetti Idraulici/Geologici
- Si ricorda che per l’occupazione dell’area demaniale dell’ex-alveo del Fosso del Campallo
   che potrebbe essere interessata dalla ricostruzione degli spogliatoi -area piscina, per la
   quale è già stato espresso parere favorevole alla sdemanilizzazione –recepito in
   Conferenza di Servizio–maggio 2022, dovrà essere definito l’atto di cessione al Comune di
   Arrone da parte dell’Agenzia del Demanio di Perugia, prima dell’inizio dei lavori.
- Si ricorda inoltre che, per la ricostruzione degli edifici oggetto di riqualificazione nelle
   vicinanze di corsi d’acqua demaniali dovranno essere rispettate le fasce di inedificabilità dei
   corsi d’acqua demaniali, definita dall’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, ossia oltre i dieci metri
   misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda,
   oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso
   rispetto ai limiti sopra detti.
   Aspetti archeologici
- Si rammenta, in relazione alle fasi attuative del piano, l'obbligo per la Stazione Appaltante di
   verificare l'assoggettabilità o meno degli interventi in progetto alla procedura di Verifica
   preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) secondo le
   modalità indicate nell’Allegato 1, par. 2 al D.P.C.M. 14.02.2022, in vigore dal 29.04.2022.
   Qualora l'intervento rientri nelle fattispecie di esclusione/non assoggettabilità alla procedura
   di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, dettagliate nel D.P.C.M. 14.02.2022, art.
   2, art. 6, paragr. 2 dell'Allegato 1, Tabella 1, dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza

segue atto n. 3605            del 03/04/2023                                                        9
COD. PRATICA: 2023-002-4006

   una dichiarazione debitamente sottoscritta dal RUP e corredata da documenti esplicativi
   che faccia diretto riferimento ai richiamati punti del D.P.C.M. 14.02.2022; andrà comunque
   trasmessa una documentazione progettuale completa di elaborati da cui si evincano entità
   e posizionamento delle lavorazioni di scavo connesse alla realizzazione delle opere. In
   caso di assoggettabilità dovrà essere invece sottoposta alla Soprintendenza la
   documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, redatta secondo le Linee
   Guida di cui all'Allegato 1 del suddetto D.P.C.M., preventivamente rispetto alla richiesta di
   parere paesaggistico”.
   3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Arrone
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della
   Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 03/04/2023                                               L’Istruttore
                                                              - Graziano Caponi
                              Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Terni lì 03/04/2023                        Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
                                                            Il Responsabile
                                                             Alfredo Manzi
                               Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/04/2023                                           Il Dirigente
                                                             Andrea Monsignori
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 3605             del 03/04/2023                                                                            10
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