DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 28/12/2020
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 28/12/2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2030. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:20, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria. A norma del Provvedimento del Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza”), in pubblicazione all’Albo Pretorio a far data dal 29.04.2020, la seduta del Consiglio comunale si è svolta in “modalità telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione degli eventi, degli interventi e delle votazioni. Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell’Amministrazione comunale sotto la Presidenza del Presidente Ivan Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione. All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: Pres. Ass. FALCHI LORENZO X MADAU JACOPO X FALCHINI IRENE X PACCHIAROTTI MARA X MARZOCCHINI MARCO X MOSCARDI IVAN X GAMBACORTA GIULIANO X BARDUCCI ANDREA X Firmato digitalmente. CONTI CRISTINA X LONGO CATERINA X STERA AURELIO X GUARDUCCI ANDREA X SALVADORI MARCO X SOLDI MAURIZIO ULIVO X SASSOLINI SERENA X ZAMBINI LORENZO X MARTINI SARA X CALZOLARI MARCO X ADAMO MICHELE X BASSI ALESSIO X QUERCIOLI MAURIZIO X TERZANI SERENA X RUSSO MARIA FLORA X TAURIELLO MARIA X SACCONI ANTONIO X TOTALE 24 1 Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 1
Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”, approvate dal Presidente del C.C. con il Provvedimento n. 1/2020 che qui s’intende integralmente richiamato. Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: PACCHIAROTTI MARA, STERA AURELIO, TERZANI SERENA. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KAPO DIANA, BRUSCHI GABRIELLA, SANQUERIN CAMILLA, GOLINI DONATELLA, KALMETA MASSIMILIANO, BICCHI SILVIA. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. Firmato digitalmente. Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 2
IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29 giugno 1994 e n. 116 del 6 dicembre 1995, con le quali rispettivamente è stata costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico al fine di provvedere alla gestione del servizio di ristorazione scolastica e ne è stato approvato lo Statuto; Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DATO ATTO che la società è stata costituita in data 2 aprile 1996, con atto notaio Massarelli di Firenze, con la denominazione Qualità & Servizi S.p.a.; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1663 del 23 dicembre 1996, che affidava alla società Qualità & Servizi Spa il servizio di refezione scolastica e approvava la bozza di convenzione con i relativi allegati che regolava le modalità di erogazione dello stesso, costituendo la stessa contratto di servizi ai sensi dell’art. 4/5 del D.L. n.26/95 convertito in Legge n.95/95. Il socio privato originario era la Pedus Service P. Dussmann Srl con sede in Bolzano; DATO ATTO che: l’art. 2 della convenzione originaria approvata con la citata Delibera stabiliva in nove anni la durata della convenzione stessa e l’affidamento del servizio; la società è divenuta regolarmente operativa dal 1° gennaio 1997 e ai soci originari si sono aggiunti i Comuni di Campi Bisenzio, Fiesole, Signa e l’Istituto degli Innocenti di Firenze; l’affidamento del servizio alla società è stato poi prorogato fino al 31 luglio 2006 (deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 27 dicembre 2005); RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2006, che individuava gli indirizzi programmatici generali relativi all’attività di Qualità & Servizi Spa, e la successiva deliberazione di attuazione n. 37 del 13 giugno 2007, che approvava gli indirizzi Firmato digitalmente. programmatici dell’Amministrazione di carattere specifico in ordine all’attività della società; RICHIAMATI i successivi atti: deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 23 luglio 2007 della Giunta Comunale, con la quale l’affidamento del servizio alla società è stato rinnovato ulteriormente fino al 31 luglio 2016, in ottemperanza agli indirizzi programmatici individuati. Il servizio comprendeva in particolare la ristorazione scolastica e la ristorazione presso la RSA Villa Solaria e il Centro diurno per anziani non autosufficienti di Via Monti; deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Sesto Idee con n. 11 del 21 marzo 2005, di approvazione del contratto di servizio; deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 23 giugno 2008, con la quale veniva affidato a Qualità & Servizi spa il servizio di fornitura dei pasti ai centri di socializzazione per disabili; deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16 febbraio 2010, che disponeva che la gestione della ristorazione dovesse essere regolata dal nuovo contratto di servizio approvato, anche alla luce delle intervenute novità legislative, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione SestoIdee n. 7 del 11 febbraio 2010 confermando la durata del contratto fino al 31 luglio 2016; Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 3
deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 dell’11 dicembre 2012, che ridefiniva l’assetto delle partecipazioni in Qualità & Servizi spa, costituita interamente da enti pubblici locali, tra i Comuni soci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa e disponeva, tra l’altro, la proroga del contratto di servizi fino al 31 luglio 2020, cui faceva seguito la determinazione del Direttore dell’Istituzione SestoIdee n. 4 del 08 gennaio 2013; DATO ATTO che nel 2018 il Comune di Calenzano ha deliberato l’adesione a Qualità & Servizi spa con Deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.105 del 28 settembre 2018, con scadenza Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE del contratto di servizio al 2025; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 28 luglio 2020 è stato prolungato il contratto di servizio in essere per un periodo pari alla durata sospensione forzata del servizio per emergenza COVID-19 e quindi fino al 31 dicembre 2020. DATO ATTO che lo Statuto della società attualmente prevede quale oggetto sociale (art. 2) tra l’altro: “…..l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime”; DATO ATTO inoltre che l’istanza di iscrizione all’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house relativa alla Società Qualità e Servizi Spa risulta registrata con prot. 91584 del 15 novembre 2019; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 1° dicembre 2020, con la quale, in vista della scadenza del contratto di servizio con Qualità e Servizi Spa, si è dato mandato al Dirigente del Settore servizi demografici e alla persona, di assumere tutti gli atti amministrativi necessari per Firmato digitalmente. procedere all’affidamento del servizio di ristorazione collettiva del Comune di Sesto Fiorentino, ricorrendo - sussistendone i presupposti - alla modalità organizzativa c.d. in house providing e affidando il servizio per il periodo più lungo possibile, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, al fine di agevolare l’ammortamento di eventuali spese di investimento sostenute dal gestore; DATO ATTO che tali spese possono ricondursi alla realizzazione di un nuovo centro cottura e all’acquisto di nuovi macchinari e strumentazioni; DATO ATTO che, alla luce del nuovo panorama legislativo, al fine di perfezionare l'affidamento con modalità “in house providing” di un contratto, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono preventivamente: - verificare la sussistenza delle condizioni normative (in materia di controllo analogo e partecipazione al capitale sociale) che legittimano l’affidamento diretto - effettuare una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in house, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione; Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, è stata predisposta la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento “in house della gestione del Servizio di ristorazione collettiva comunale (ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 Dicembre 2012 n. 221 e s.m.i.)”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO 1); DATO ATTO che da tale relazione si rileva che: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE il Comune di Sesto Fiorentino è socio di società a totale capitale pubblico appositamente costituita quale società in house, e dunque quale soggetto strumentale, organizzato dagli Enti Locali, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi e attività funzionali ai soci, e dunque in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la ricezione legittima di affidamenti in house; in base all’art. 5 dello Statuto, il capitale sociale della società Qualità & Servizi Spa dovrà essere integralmente posseduto da soggetti cui la legge attribuisca la qualifica di Ente pubblico; attualmente la società è di proprietà dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, con le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale: Comune di Sesto Fiorentino 37,43 %, Comune di Campi Bisenzio 34,24 %, Comune di Signa 15,01 %, Comune di Calenzano 13,32 %; lo Statuto di Qualità & Servizi Spa all’art. 2 prevede lo svolgimento di oltre l’80% del proprio fatturato nei confronti dei soci e che la produzione ulteriore è consentita a condizione che permetta economie di scala o altri recuperi di efficienza; le amministrazioni comunali sopra indicate esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; Firmato digitalmente. Qualità e Servizi Spa è una società in possesso dei necessari requisiti aziendali di competenza e di specializzazione per lo svolgimento delle attività di interesse dell’Amministrazione; l’affidamento del servizio a Qualità & Servizi Spa comporta un costo unitario a pasto che può ritenersi in linea con i costi unitari posti come base d’asta delle più recenti procedure concorsuali di affidamento del servizio svolte in Toscana in considerazione anche agli adeguati livelli di qualità; DATO ATTO che il costo unitario del pasto offerto da Qualità & Servizi Spa non ha subito variazioni rispetto a quello praticato da Qualità & Servizi Spa negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, come risulta dalla offerta tecnico/economica presentata dalla società (prot. 79415/2020); DATO ATTO che: 1. la predetta offerta è costituita da alcuni denominati: allegato tecnico, allegato controllo qualità, allegato tecnico prodotti, tabelle dietetiche per fasce di età e allegato prezzi contenenti il costo pasto distinto per tipologia di pasto; Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 5
2. da tale offerta risulta un importo annuo omnicomprensivo stimato in euro 2.450.000,00 (duemilioniquattrocentocinquantamila/00), oltre IVA, calcolato in previsione di una media di n. 497.000 pasti annui, cui si aggiunge un utile di € 100.000,00; 3. per gli anni successivi al primo l’importo sopra indicato sarà soggetto esclusivamente alla variazione percentuale dell'indice (positivo o negativo) ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 4. pertanto il quadro economico del servizio per la durata contrattuale di nove anni e sette mesi è il seguente: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE IMPORTO SERVIZI ANNUALE STIMATO (*) € 2.550.000,00 IMPORTO TOTALE PER LA DURATA DELL’AFFIDAMENTO € 24.735.000,00 (*) valore calcolato sulla base di quanto liquidato per il servizio nel periodo gennaio – dicembre 2019 ultimo anno non interessato dall’emergenza sanitaria attualmente in corso DATO ATTO pertanto che l’affidamento in house a Qualità e Servizi Spa quale forma di affidamento prescelta per la gestione del servizio in questione rappresenta, quindi, una soluzione legittima sotto il profilo normativo nonché conveniente sotto il profilo del quadro complessivo della spesa e risponde pertanto ai principi di gestione efficace ed efficiente cui il Comune impronta la propria attività; VISTO lo schema di contratto redatto dal Settore Servizi demografici e alla persona e condiviso con Qualità e Servizi Spa regolante i rapporti tra il Comune e la società, da stipulare successivamente all’approvazione del presente atto di affidamento del servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2); VISTA la documentazione allegata allo schema di contratto, composta dai seguenti elaborati presentati da Qualità e Servizi Spa (prot. n. 79415/2020); allegato prezzi; Firmato digitalmente. allegato tecnico; allegato controllo qualità; allegato tecnico prodotti; tabelle dietetiche per fasce di età; CONSIDERATO che: è intenzione dell’Amministrazione Comunale affidare la gestione del servizio di ristorazione collettiva comunale alla Società Qualità e Servizi Spa; sussistono le condizioni per affidare a Qualità e Servizi Spa il servizio in oggetto, per la durata di 9 (nove) anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2030; DATO ATTO di aver acquisito il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000; DATO ATTO che l’importo sopra richiamato trova copertura finanziaria alle pertinenti missioni e programmi del Bilancio Comunale 2021/2023 e che la quota relativa alle annualità successive troverà copertura finanziaria nei successivi bilanci triennali; Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 6
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi demografici e alla persona, Dott.ssa Luisa Sarri; RICHIAMATI: il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; lo Statuto Comunale; il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; il Regolamento di Contabilità dell’Ente; il D. Lgs 50/2016; il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; VISTO il D Lgs. n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente; VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore M. Kalmeta, così come risulta dal resoconto verbale della seduta; PRESO ATTO dell’intervento dei Consiglieri M. Tauriello, A. Guarducci, S. Martini e A. Sacconi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta; UDITE le dichiarazioni di voto dei Sigg.ri M. F. Russo, C. Conti, M. Tauriello, S. Terzani e L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta; Firmato digitalmente. CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, risulta: - Consiglieri presenti n. 24 - Consiglieri votanti n. 22 - Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) - Voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, Gruppo Misto) DELIBERA 1) di approvare la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house della gestione del servizio di ristorazione collettiva comunale (ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 Dicembre 2012 Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 7
n. 221 e s.m.i.)”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO 1); 2) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l’affidamento in house providing a QUALITA’ E SERVIZI SPA con sede in Calenzano, P.I. e C.F. 04733350484, del servizio di cui al punto precedente per la durata di 9 (nove) anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2030 per l’importo annuo omnicomprensivo stimato in euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00), Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE oltre IVA, calcolato in previsione di una media di n. 497.000 pasti annui, secondo il seguente Quadro Economico: IMPORTO SERVIZI ANNUALE STIMATO (*) € 2.550.000,00 IMPORTO TOTALE PER LA DURATA DELL’AFFIDAMENTO € 24.735.000,00 (*) valore calcolato sulla base di quanto liquidato per il servizio nel periodo gennaio – dicembre 2019 ultimo anno non interessato dall’emergenza sanitaria attualmente in corso 3) di dare atto che per gli anni successivi al primo tale importo sarà soggetto esclusivamente alla variazione percentuale dell'indice (positivo o negativo) ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 4) di approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune e Qualità e Servizi Spa, da stipulare successivamente all’approvazione del presente atto di affidamento del servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2) 5) di approvare la documentazione, allegata quale parte integrante alla presente deliberazione e allo schema di contratto di affidamento del servizio di gestione del gestione del servizio di Firmato digitalmente. ristorazione collettiva comunale, composta dai seguenti elaborati presentati da Qualità e Servizi Spa (prot. n. 79415/2020): allegato prezzi; allegato tecnico; allegato controllo qualità; allegato tecnico prodotti; tabelle dietetiche per fasce di età; 6) di dare atto che la spesa prevista per l’affidamento in house ad Qualità e Servizi Spa trova copertura finanziaria alle pertinenti missioni e programmi del Bilancio Comunale 2021/2023 e che la quota relativa alle annualità successive troverà copertura finanziaria nei successivi bilanci triennali; 7) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi demografici e alla persona, Dott.ssa Luisa Sarri; Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 8
8) di individuare nel Dirigente del Settore Servizi demografici e alla persona il soggetto che procederà alla sottoscrizione del contratto di servizio, previa assunzione, con apposito atto, dei relativi impegni di spesa; 9) di dare mandato al suddetto Dirigente di: porre in essere tutte le azioni necessarie per l’esecuzione della presente deliberazione, compresa quella di integrare, completare, precisare il contenuto del contratto di Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE servizio, a condizione di non modificarne le parti sostanziali; provvedere alla pubblicazione della relazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale dell’ente al fine di garantire un’adeguata informazione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ED IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, risulta: - Consiglieri presenti n. 24 - Consiglieri votanti n. 22 - Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) Firmato digitalmente. - Voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, Gruppo Misto) DICHIARA la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Paola Anzilotta Ivan Moscardi Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 9
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA allegato alla proposta di Deliberazione di Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Consiglio Comunale n° 130 del 16/12/2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2030 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto. Sesto Fiorentino, 16/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SARRI LUISA / ArubaPEC S.p.A. Firmato digitalmente. Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE allegato alla proposta di Deliberazione di Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Consiglio Comunale n° 130 del 16/12/2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2030 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, si esprime parere favorevole. Sesto Fiorentino, 22/12/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE BALDI LETIZIA / ArubaPEC S.p.A. Firmato digitalmente. Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 28/12/2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2030. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267) Si attesta che in data 30/12/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line al numero 3071 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. Sesto Fiorentino, 30/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE ANZILOTTA PAOLA / ArubaPEC S.p.A. Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) Firmato digitalmente.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 28/12/2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2030. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 30/12/2020 ed è divenuta esecutiva il 09/01/2021, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione. Sesto Fiorentino, 11/01/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE ANZILOTTA PAOLA / ArubaPEC S.p.A. Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) Firmato digitalmente.
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento “in house” della gestione del Servizio di ristorazione collettiva comunale (ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 Dicembre 2012 n. 221 e s.m.i.) Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE INFORMAZIONI DI SINTESI Oggetto dell’affidamento Gestione del Servizio di ristorazione collettiva comunale Ente affidante Comune di Sesto Fiorentino Tipo di affidamento Contratto di servizio Modalità di affidamento Affidamento diretto a società in house Durata del contratto Anni 9 e mesi 7 Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di LA RELAZIONE RIGUARDA UN NUOVO servizio già attivo AFFIDAMENTO Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare Comune di Sesto Fiorentino Firmato digitalmente. SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE Nominativo Dott.ssa Luisa Sarri Ente di riferimento Comune di Sesto Fiorentino Area/servizio Dirigente Settore Servizi Demografici e alla persona Data di redazione 16/12/2020 1
1. PREMESSA ................................................................................................................................................. 3 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................................................................ 3 2.1 Concetto di servizio pubblico locale a rilevanza economica ................................................................. 4 2.2. Contesto normativo ................................................................................................................................ 5 3. GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE ............................ 9 4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA .................................................................................... 9 4.1 Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici ..................................................................... 10 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 4.2.Osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta ................................... 11 5. DESCRIZIONE GENERALE DEL MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA ............................................................................................................... 13 5.1 Finalità ed obiettivi ............................................................................................................................... 13 Educazione alimentare ............................................................................................................................... 15 Merenda a metà mattina............................................................................................................................. 16 Implementazione dei prodotti biologici ...................................................................................................... 16 5.2 Descrizione prestazioni richieste .......................................................................................................... 17 5.3 Tipologia dell’utenza ............................................................................................................................ 18 5.4. Quantificazione utenza e ubicazione sedi ........................................................................................... 19 5.5 Numero e caratteristiche dei pasti ........................................................................................................ 19 6. PERSONALE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ........................................................................ 21 6.1 Requisiti e formazione .......................................................................................................................... 21 6.2 Figure professionali specifiche e Responsabile del servizio ............................................................... 22 6.3 Vestiario................................................................................................................................................. 22 Firmato digitalmente. 6.4 Igiene del personale .............................................................................................................................. 23 6.5 Controllo salute..................................................................................................................................... 23 7. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ................................................................................................. 23 8. VERIFICA RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................................... 26 9. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DELL’AFFIDAMENTO A QUALITÀ & SERVIZI SPA .......... 26 10. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO .......................... 28 2
1. PREMESSA La finalità della presente relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, convertito in Legge 221/2012, con riferimento all’affidamento della gestione del Servizio di ristorazione collettiva comunale alla Società “in house providing “, denominata “Qualità & Servizi Spa”. Oltre alle finalità di legge, la relazione individua i principali obiettivi e le motivazioni dell’affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire a una gestione dei citati servizi in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 262 del 1° dicembre 2020. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Ha inoltre la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del servizio in oggetto, ferma restante la discrezionalità amministrativa dell’Ente e la disciplina comunitaria applicabile. Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti normativi, gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell’Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell’economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. L’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 sopra citato, dispone che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. IL D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e gli artt. 5 e 192 e le Linee Guida ANAC n. 7 (Delibera n. Firmato digitalmente. 235 del 15.02.2017, aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017) hanno codificato l’istituto dell’in house providing per “precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici”. Nel dettaglio, la presente relazione individua: • la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la forma di affidamento prescelta; • l’esame degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale; • le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l’Amministrazione ha optato per l’affidamento “in house“. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
2.1 Concetto di servizio pubblico locale a rilevanza economica Per quanto concerne il settore effettivo di applicazione dell’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12, necessita prima di tutto spiegare la nozione di “servizio pubblico locale a rilevanza economica”. L’art. 112, del D. Lgs. n. 267/00 (Tuel), denominato “Servizi pubblici locali”, si limita a statuire che i “servizi pubblici locali” debbano avere “per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. La giurisprudenza ha affermato che il “servizio pubblico” è quello che permette al Comune di conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del Tuel, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. In merito al concetto di “servizio pubblico locale”, la giurisprudenza ha precisato quanto segue: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE il “servizio pubblico locale” risulta fondato su alcuni elementi quali l’organizzazione dell'attività volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, l’imposizione a carico del gestore di una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità; il “servizio pubblico locale”, poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532). Il D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04) del Tuel, Firmato digitalmente. distinguendo fra “servizi aventi rilevanza economica” e “servizi privi di tale rilevanza”. Anche in questo caso, la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, ci impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. In primo luogo, è necessario riferirsi al “Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività e anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa. La differenza fra tipologie di “servizi pubblici” attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari 12 aprile 2006, n. 1318). 4
Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione. La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del “servizio pubblico” non è dato né dalla natura dell’attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l’indice della sua economicità. Ai fini della qualificazione di un “servizio pubblico locale” sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097). Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del D. Lgs. recante il T.U. sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Riforma Madia), si è pervenuti al termine di una lunga fase Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE di incertezza e di instabilità che ha caratterizzato l’assetto normativo. Questo testo si configura infatti come una stabilizzazione in forma organica delle diposizioni in essere, in particolare di quelle intervenute nell’ultimo quinquennio a seguito dell’emanazione delle Direttive Europee (n. 23 e 24 del 2014) sia del varo del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a tutt’oggi in atto) sia di una serie di disposizioni sul tema contenute nelle leggi di stabilità 2014 e 2015 (L. 147/2013 e L. 190/2014). 2.2. Contesto normativo Sulla base della normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei “servizi pubblici locali” attraverso: 1) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 2) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in Firmato digitalmente. applicazione delle disposizioni inerenti il “partenariato pubblico-privato”; 3) gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative. Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “servizi pubblici locali a rilevanza economica”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “partenariato pubblico privato” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto “in house”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del 5
controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano. L'affidamento diretto, “in house” - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei “servizi pubblici locali” - costituisce invece una delle normali forme organizzative degli stessi, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei “servizi pubblici locali”, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto “in house”, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599; Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 26/10/2020 n. 6460). La scelta dell’Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “servizi pubblici locali” e dei “servizi strumentali” ed in particolare l’opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire: • valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; • individuazione del modello più efficiente ed economico; • adeguata istruttoria e motivazione. Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI Sentenza n. 762/13). ******** Con la nozione di “in house providing” si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell’Amministrazione comunale Firmato digitalmente. (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08; Consiglio di Stato parere n. 1389/2019), in presenza della quale è ammessa la deroga all’applicazione del principio del metodo competitivo per l’affidamento di lavori, forniture e servizi. Le condizioni idonee a determinare la “delegazione interorganica” sono: a) partecipazione pubblica prevalente, in base a quanto indicato da l’art. 16, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”), secondo cui “le Società ‘in house’ ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il ‘controllo analogo’ o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il ‘controllo analogo’ congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società controllata” (Consiglio di Stato parere 1389/2019); b) controllo analogo; c) destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente affidante. 6
Da quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali: “l’affidamento diretto di un “servizio pubblico” è consentito allorché l’Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una “longa manus”, dell’Ente stesso”; in questa prospettiva, “l’espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione ‘interorganica” (tra le altre, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008). Relativamente al “controllo analogo”, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08; Consiglio di Stato, Sez. V, 26/10/2020 n. 6460). L’indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario. In particolare, esse devono tradursi: in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l’indicazione dei Dirigenti da nominare e l’elaborazione di direttive sulla politica aziendale); nella previsione, a favore dell’Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare; in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi; nell’esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a Firmato digitalmente. vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell’Amministrazione. Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell’ambito dei modelli di gestione dei “servizi pubblici locali” e dei “servizi strumentali”, l’istituto dell’affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale. Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente “sugli appalti” e “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016. 7
Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricordi che “nessuna disposizione d’essa obbliga gli Stati Membri ad attivare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della predetta direttiva”. Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Direttiva “sugli appalti”, sia dell’art. 17 della Direttiva “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”, si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un’Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l’80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l’applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere “…alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”. Il nostro ordinamento le ha recepite con il nuovo “Codice degli Appalti” (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ultima quella del cosidetto decreto Crescita di cui alla legge 58/2019 ). L’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni: • l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; • oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; • nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano Firmato digitalmente. un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”; L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le in house, pertanto, valgono entro certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti da parte della PA. L’articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house, prevedendo al comma 2 che: “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Infine, con riferimento all’art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornata con deliberazione del 8
Consiglio ANAC 951 del 20 settembre 2017, le linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prescrivendo tutti gli adempimenti per l’iscrizione nel predetto Elenco, con decorrenza per la presentazione della relativa domanda di iscrizione a partire dal 30 novembre 2017, termine successivamente prorogato al 15 febbraio 2018. Per quanto attiene la definizione di Società “in house”, è rilevante, inoltre, quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. 175/2017 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 124/15 (c.d. “Legge Madia”) che ha tenuto conto per l’esatta definizione dei requisiti in house del citato parere del Consiglio di Stato del 16/03/2016, che ha tracciato alcune osservazioni. Letteralmente, il comma 1 dell’art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che “le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale DELIBERAZIONE N.120 DEL 28/12/2020. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”. 3. GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA COMUNALE I destinatari del servizio sono i bambini che frequentano i servizi educativi comunali per la prima infanzia, gli alunni delle scuole per l’infanzia, primarie e dal personale educativo e scolastico operante presso i suddetti servizi educativi e scolastici, e soggetti diversamente abili frequentanti Centri diurni di socializzazione (FELICITTA’). In totale il servizio riguarda l’erogazione di n. 3.227 pasti al giorno (i dati sono indicativi e sono riferiti all’a.s. 2018-19, ultimo anno scolastico completo concluso e non all’a.e. 2019/2020 fortemente influenzato dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid 19), suddivisi nei seguenti plessi scolastici: INFANZIA – 10 scuole Firmato digitalmente. INFANZIA paritaria – 1 scuola PRIMARIA – 8 scuole di cui una a moduli NIDI – 6 asili comunali Alice, Pentolino Magico, Marini, Querceto, Rodari, Gatto e Volpe. C'è poi lo spazio gioco pomeridiano la Coccinella, che fruisce solo della merenda. Di questi solo Gatto e Volpe non ha cucina interna e necessita di pasto veicolato. CENTRO FELICITTA’ 4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA La modalità di esercizio del servizio prescelta è l’affidamento diretto “in house providing”, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, alla Società “Qualità & Servizi spa”, il cui capitale sociale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, dovrà essere integralmente posseduto da soggetti cui la legge attri- buisca la qualifica di Ente pubblico. Attualmente la società è di proprietà dei Comuni di Sesto Fio- rentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, con le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale: Comune di Sesto Fiorentino 37,43 %, Comune di Campi Bisenzio 34,24 %, Comune di Signa 15,01 %, Comune di Calenzano 13,32 %. 9
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