Decreto "Bollette": contributi a fondo perduto e proroga sospensione versamenti per società e associazioni sportive

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AGEVOLAZIONI

Decreto “Bollette”: contributi a fondo
perduto e proroga sospensione versamenti per
società e associazioni sportive
di Andrea Amantea | 4 MAGGIO 2022

 Il D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto “Bollette”, prevede contributi a fondo perduto in favore di associazioni e
 società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. Inoltre, in fase di conversione
 in Legge del Decreto è stata approvata la proroga fino al 31 luglio 2022 dei termini dei versamenti tribu-
 tari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva nonché
 dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Proroga rispetto all’intervento di
 favore già previsto dalla Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022. La Legge di conversione del Decreto
 “Bollette”, Legge 27 aprile 2022, n. 34 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022
 ed è entrata in vigore il 29 aprile 2022.

I contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche
L’art. 7, commi 1-3, introduce dei contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche che gestiscono impianti sportive e piscine. Soggetti passivi fortemente colpiti
dall’aumento del costo dell’energia elettrica.
In particolare, il Decreto destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022:
   in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli au-
     menti dei prezzi nel settore elettrico,
   con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

        Attenzione
        A tal fine, è previsto un corrispondente incremento della dotazione del Fondo unico a soste-
        gno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 1, comma 369, della Legge 27 di-
        cembre 2017, n. 205).

        Ricorda
        Tra le finalità del fondo rientra ora anche l’erogazione dei contributi a fondo perduto per le
        associazioni e società sportive qui in commento.

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Decreto “Bollette”: contributi a fondo perduto e proroga sospensione versamenti per società e associazioni sportive

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
ai sensi delle disposizioni finanziarie recate dall’art. 42 del Decreto in esame.
Le modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi introdotti dal
presente articolo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di
controllo, da effettuarsi anche a campione, saranno demandate ad un Decreto dell’Autorità politica
delegata in materia di sport.
Decreto ad oggi non ancora approvato.

La proroga della sospensione dei versamenti fiscali per federazioni, società e
associazioni sportive
L’art. 7 in esame, commi da 3-bis a 3-quater, proroga la sospensione dei versamenti prevista
dall’art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022 in favore di:
   federazioni sportive nazionali,
   enti di promozione sportiva e
   associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e socie-
tà sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: a) i termini relativi ai
versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022
al 30 aprile 2022; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; c) i termini dei
versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2022; d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 apri-
le 2022.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 in esame, sono effettuati, senza applicazione di sanzio-
ni e interessi:
   in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o
   mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per
     cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

        Ricorda
        Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti
        relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
        Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La previsione di cui alla Legge di Bilancio 2022 riprendeva in parte, almeno nelle finalità, le preceden-
ti sospensioni previste in riferimento ai seguenti periodi:
   2 marzo 2020 – 30 giugno 2020, con l’art. 61, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decre-
     to “Cura Italia”), come da ultimo modificato dall’art. 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. De-
     creto “Rilancio”);

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Decreto “Bollette”: contributi a fondo perduto e proroga sospensione versamenti per società e associazioni sportive

   1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021, dall’art. 1, comma 36, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
     (Legge di Bilancio 2021).
Sospensione ex Legge di Bilancio 2022 che in alcuni casi ha avuto effetti anche sulle scadenze proro-
gate come da normativa appena elencata.
Infatti, i versamenti rateizzati per effetto del “Cura Italia” e della Legge di Bilancio 2021, possono ca-
dere nel periodo di sospensione disposto dalla Legge di Bilancio 2022. Difatti, beneficiano degli effet-
ti sospensivi previsti da tale ultima disposizione.
A tal fine si rimanda al nostro commento Sospensione dei versamenti per federazioni, società e asso-
ciazioni sportive: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
         Sospensione versamenti settore sport – Chiarimenti Agenzia delle Entrate, circolare
         3/E 2022
         Ambito oggetti-         Termini sospesi versamento ritenute
         vo
                                    Dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (oggetto della rateizzazione
                                      operata in forza del citato art. 61, comma 5, del Decreto “Cura Italia”
                                      e dell’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
                                    dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (rateizzati in base all’art. 1,
                                      comma 36, lett. a, della Legge di Bilancio 2021);
                                    dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ai sensi dell’art. 1, comma
                                      923, lett. a, della Legge di Bilancio 2022).
                                 Versamenti IVA
                                 In scadenza rispettivamente:
                                  dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (ex art. 61, comma 5, del Decre-
                                     to “Cura Italia” e dell’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020);
                                  dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (ex art. 1, comma 36, lett. c,
                                     della Legge di Bilancio 2021);
                                  dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ex art. 1, comma 923, lett. c,
                                     della Legge di Bilancio 2022).
                                 IRES
                                 In scadenza:
                                  dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (ex art. 1, comma 36, lett. d,
                                     della Legge di Bilancio 2021);
                                  dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ex art. 1, comma 923, lett. d,
                                     della Legge di Bilancio 2022).
         Ulteriore         so-   Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
         spensione               obbligatoria, in scadenza:
                                  dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
                                  1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
                                  dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
         Versamenti og-          Solo i versamenti in autoliquidazione, anche rateizzati e con scadenze
         getto di sospen-        nei termini ordinari previsti per legge.
         sione
         Versamenti                 I versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle
         esclusi                      Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
                                    versamenti da ravvedimento operoso, ex art. 13 e 13-bis D.Lgs. n.

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                                       472/1997 anche effettuati nei termini della sospensione (in tal caso,
                                       non si può parlare di rateazione disposta per legge).

Venendo al D.L. n. 17/2022, il Decreto intervenendo sulla sospensione dei termini di versamento di
cui alla Legge di Bilancio 2022 dispone quanto segue.
Art. 7, comma 3-bis, D.L. n. 17/2022:
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e socie-
tà sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’art.
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza
nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
         Intervento D.L. n. 17/2022 – Decreto “Bollette”
         1° interven-      Sono prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e con-
         to di proro-      tributivi già sospesi fino al mese di aprile 2022 dall’art. 1, comma 923, lettere
         ga                a), b), c) e d), della Legge n. 234 del 2021 (vedi tabella precedente).
         2° interven-      Sono inclusi nella proroga fino al 31 luglio 2022 i termini in scadenza nel pe-
         to di proro-      riodo intercorrente tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022.
         ga

Nello specifico, sono oggetto di proroga fino al 31 luglio 2022 i seguenti termini:
   i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre
     1973, n. 600) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, già sospesi dal 1°
     gennaio al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lett. a, della Legge n. 234/2021);
   i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
     dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anch’essi già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022
     (art. 1, comma 923, lett. b, della Legge n. 234/2021);
   i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e apri-
     le 2022 (art. 1, comma 923, lett. c, della Legge n. 234/2021);
   i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30
     aprile 2022 (art. 1, comma 923, lett. d, della Legge n. 234/2021).
I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione:
   fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovu-
     to, e
   l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

        Ricorda
        Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti
        relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
        Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Ciò valeva anche rispetto alle precedenti
        sospensione sopra richiamate.

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        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
   Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 923;
   D.L. 1 marzo 2022, n. 17 conv. con modif. in Legge 27 aprile 2022. n. 34

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