Corso base IVA 2020: Studio Bandera
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Definizione di IVA L’IVA (imposta sul valore aggiunto) è un imposta indiretta che grava sui consumi di beni e servizi pertanto grava sul consumatore finale. Fonti Normative: Norma comunitaria (direttiva n.2006/112/CE, direttiva 2008/9/CE, ecc..) Norma Nazionale (Dpr n. 633/1972, D.l. n.331/1993 ecc…) 2 Corso base IVA 2020
Definizione di IVA L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni (Art.1 del Dpr 633/1972). Ai fini dell’imposta, le operazioni si classificano in: Ø Operazioni rientranti nel campo IVA: - operazioni imponibili; - operazioni non imponibili; - operazioni esenti Ø Operazioni fuori dal campo IVA: - operazioni escluse per assenza di requisiti; - operazioni escluse per espressa previsione normativa. 3 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette a) Affinché un operazione sia assoggettata al regime IVA devono ricorrere tutte e tre le seguenti condizioni: 1) Requisito OGGETTIVO: cessioni di beni e / o servizi; 2) Requisito SOGGETTIVO: effettuate nell’esercizio di imprese o di arti e professioni; 3) Requisito TERRITORIALE: effettuato nel territorio dello stato. Requisito Oggettivo Operazioni imponibili Requisito Soggettivo Art.1 Dpr 633/1972 Territoriale b) Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti. 4 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette Artt.1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CEE normativa comunitaria Operazioni Effettuate da un soggetto passivo A titolo oneroso territorialmente rilevanti Cessione di beni Prestazioni di servizi Che esercita abitualmente un Importazioni (extra CE) attività economica (Art.9 direttiva) Dietro un corrispettivo Acquisti intracomunitari Compiute in questo ambito 5 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette PRESUPPOSTI di imponibilità (Art.1 Dpr 633/1972 normativa nazionale) OGGETTIVO SOGGETTIVO TERRITORIALE sono imponibili le se EFFETTUATE (art.6 dpr 633/72) e se effettuate nel Cessioni di beni Esercizio d’impresa Territorio dello Stato (art.2 Dpr 633/1972) (art.4 dpr 633/1972) (art.7 e successivi) STATO (Territorio della Repubblica Italiana, Prestazioni di servizi Esercizio di arte o professione con esclusione di Campione d’Italia, (art.3 Dpr 633/1972) (art.5 dpr 633/1972) Livigno, acque italiane del Lago di Lugano), 6 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: presupposto OGGETTIVO Art.2 Dpr 633/1972 CESSIONI di BENI: Presupposto oggettivo (Art.2 Dpr 633/1972): costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano: - Il trasferimento della proprietà dei beni; - La costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione ecc….); - Il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili, materiali). Non sono considerate cessioni di beni: – le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di azienda; – le cessioni di denaro o crediti in denaro; – le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; – i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società; – le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. 7 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: presupposto OGGETTIVO Art.3 Dpr 633/1972 PRESTAZIONI di SERVIZI Presupposto oggettivo: prestazioni di servizi (art.3 Dpr 633/1972) Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto di “qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere”. Vi possono essere delle prestazioni di servizi in cui sussistono solo prestazioni di fare come ad esempio i contratti d’opera, i contratti d’appalto, i contratti di noleggio, i contratti di locazione, i contratti di trasporto, i contratti di spedizione, i contratti di deposito, i contratti di mandato, i contratti d’agenzia, i contratti di mediazione, i contratti di mutuo. Vi possono essere dei contratti che prevedono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni «sia un fare che un dare» come ad esempio: le concessioni di beni in locazione, di affitto e simili (leasing); le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi ecc…, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche, le somministrazioni di alimenti e bevande, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto ecc… Non sono considerate prestazioni di servizi e pertanto escluse da Iva ad esempio le seguenti operazioni: – i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazioni; – le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. effettuate direttamente dall’autore e loro eredi o legatari; – i prestiti obbligazionari. 8 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: presupposto SOGGETTIVO (Art.4 – 5 Dpr 633/1972) L’operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell’IVA se è posta in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo). La distinzione è rilevante perché cambia il regime IVA (es. emissione del documento commerciale). Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto. 9 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: presupposto della TERRITORIALITA’ L’art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni necessarie per individuare quando un’operazione si considera “effettuata nel territorio dello Stato”: 1. territorio dello Stato; 2. territorio della Comunità; 3. soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; Territorialità - Cessione di beni (art. 7bis Dpr 633/1972) Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se riguardano beni immobili o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione. Esempi: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno fuori campo IVA se riguardanti un bene sito all’estero. Al contrario potranno considerarsi “effettuate nel territorio dello Stato” le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il bene si trova in Italia. Eccezioni a tale regola sono le cessioni di beni effettuate a bordo di una nave, di un treno o di un aereo, e le cessioni di gas e di energia elettrica. 10 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: presupposto della TERRITORIALITA’ Territorialità – Prestazioni di servizi (art. 7 ter e seguenti Dpr 633/1972) REGOLA GENERALE Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a: a) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Committente Nazione del prestatore Natura del servizio Regola IVA Luogo in cui è stabilito il committente Soggetto Passivo Ita – Ue – Extra UE Servizio generico Luogo in cui è stabilito il prestatore Privato 11 Corso base IVA 2020
Momento Impositivo (Art.6 Dpr 633/1972) Cessioni di beni Prestazioni di servizi Immobili: momento della stipula dell’atto Momento del pagamento del corrispettivo Mobili: momento della consegna o spedizione Per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti quando si producono tali effetti o se beni mobili dopo un anno dalla consegna / spedizione. In ogni caso al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se antecedente agli eventi sopra indicati 12 Corso base IVA 2020
Momento Impositivo (Art.6 Dpr 633/1972) In base al momento di effettuazione dell’operazione si può emettere: - una fattura immediata dovrà essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; - una fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene mobile all'altra parte, se la consegna o spedizione risulta da un documento di consegna ad esempio, il documento di trasporto, uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale integrata a cura dell’emittente - emesso - dal cedente prima dell’inizio del trasporto e della spedizione - (art. 21, comma 4). Fatturazione anticipata: la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento, se questo precede la consegna o spedizione dei beni mobili o la stipulazione dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6, comma 4). N.B. - L'emissione della fattura prima della consegna o spedizione o della stipulazione dell'atto di vendita determina l'effettuazione dell'operazione. 13 Corso base IVA 2020
Soggetto debitore d’imposta Ai sensi dell’art.17 del Dpr 633/1972 l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili. Esigibilità IVA E’ il momento nel quale l’IVA diviene un credito. In pratica con l’introduzione del concetto di esigibilità dell’imposta, viene formalmente distinto il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria (= esigibilità) da quello in cui sorge l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi IVA previsti nella normativa (=effettuazione). Il momento di esigibilità coincide con il momento di effettuazione delle operazioni salvo alcune eccezioni. 14 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI Le operazioni che, per disposizione legislativa, sono soggette al regime IVA ma non scontano l’imposta sul loro corrispettivo sono: 1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis); 2) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art.9); 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). Sulle operazioni sopra riportate, non viene applicata l’IVA in quanto l’imposta è applicata nel paese di destinazione finale del bene. 15 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis) Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a) effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione. ESPORTAZIONI DIRETTE 1° CASO Cedente - residente Cliente estero Art.8 comma 1, lett. A) Cedente - residente Cliente estero 2° CASO (triangolazione IVA) = Fattura Cedente/cessionario - residenti = Bene 16 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis) Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle effettuate dal cessionario residente nei confronti di un terzo non residente a condizione che il cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co. 1, lett. b) ESPORTAZIONI INDIRETTE (Art.8 comma 1 lett. B) ESPORTAZIONI INDIRETTE Esportazione entro 90 giorni e allo stato originario Cedente - residente Art.8 comma 1, lett. B) 3° CASO Cessionario NON Cliente estero Residente 17 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis) La prova di avvenuta esportazione può essere ottenuta consultando il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione e transito (MRN) , stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; in caso di mancato risultato positivo di uscita entro 90 giorno dalla presentazione della dichiarazione di esportazione occorre prendere contatto con la dogana al fine di verificare i motivi del disguido; in caso di mancata risoluzione del problema occorre procurarsi ed esibire alla Dogana delle prove alternative (la principale delle quali è rappresentata dalla dichiarazione di importazione nel Paese di arrivo, vistata dalla Dogana di tale Paese). Riguardo all’operazione in argomento, NON vi è l’obbligo di inserimento nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (introdotta dalla Legge di bilancio 2018), a condizione che l’operazione di esportazione venga eseguita presso una dogana italiana. 18 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art.9); Ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 633/1972 i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono operazioni non imponibili IVA. L’agevolazione concessa dal legislatore, ovvero la non imponibilità si giustifica in quanto si tratta di operazioni collegate gli scambi internazionali. Per servizi internazionali si intendono le prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati. Si tratta di prestazioni che, in genere, vengono svolte solo in parte in Italia. Questo perché costituiscono parte di operazioni a carattere internazionale o collegate agli scambi internazionali. I servizi internazionali possono essere suddivisi in due categorie: • I trasporti internazionali e servizi connessi; • Gli altri servizi connessi agli scambi internazionali. Le prestazioni di servizi internazionali sono non imponibili ai fini IVA, quando sono territorialmente rilevanti in Italia. Altrimenti sono escluse da IVA. E’ necessario stabilire se quel determinato servizio sia astrattamente rilevante, ai fini della territorialità. Pertanto, tali prestazioni, quando sono rese a favore di committenti soggetti passivi stabiliti all’estero, sono fuori campo IVA. Invece, quando sono rese nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in Italia sono non imponibili. 19 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). Per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: - onerosità dell’operazione; - acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; - status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario entrambe iscritti al VIES; - effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto; - compilazione dei modelli Intrastat. In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA (la presentazione del modello Intrastat dal 2020 diviene un requisito sostanziale supplementare). 20 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Dal 1° gennaio 2020, sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino quando il venditore entra in possesso di almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce. La presunzione prevista dal Regolamento, ed efficace in tutti i Paesi membri senza il preventivo recepimento, è smontabile dall’Amministrazione finanziaria solo se essa è in possesso di elementi oggettivi, ed è stata inserita, in particolare, per porre un limite alle pretese dei funzionari delle amministrazioni fiscali di quei Paesi nei quali, mancando una norma chiara, la sufficienza degli elementi di prova prodotti è a discrezione del verificatore. 21 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE CASO A) Trasporto eseguito dal venditore o da un terzo. (PROVA CESSIONI INTRA-UE REG.UE 2018/1912) Il venditore: 1) certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto (autodichiarazione) 2) ed è in possesso di almeno due dei documenti di prova (riportati nella colonna A), non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente. In alternativa, di uno qualsiasi di tali elementi di prova in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova (riportati in colonna B) Colonna A Colonna B - Documento o lettera CMR riportante la firma (del venditore, - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto di dell’acquirente e del vettore) beni - Documenti bancari attestanti il pagamento della - Polizza di carico spedizione o del trasporto - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (i.e. - Fattura di trasporto aereo notaio che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione) - una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il - Fattura emessa dallo spedizioniere deposito dei beni in tale Stato membro Corso base IVA 2020 22
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE CASO B) Trasporto eseguito dall’acquirente o da un terzo (PROVA CESSIONI INTRA-UE REG.UE 2018/1912) Il venditore è in possesso di: 1) Una dichiarazione scritta dell’Acquirente, ricevuta entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione. La dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente 2) ed è in possesso di almeno due dei documenti di prova (riportati nella colonna A), non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente. In alternativa, di uno qualsiasi di tali elementi di prova in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova (riportati in colonna B) Colonna A Colonna B - Documento o lettera CMR riportante la firma - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto di beni (del venditore, dell’acquirente e del vettore) - Polizza di carico - Documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (i.e. notaio che - Fattura di trasporto aereo confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione) - una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in - Fattura emessa dallo spedizioniere Corsomembro base IVA 2020 23 tale Stato
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE La nuova norma, non è applicabile quando il trasporto è curato con i mezzi propri del cedente e del cessionario, e quando è curato da un trasportatore incaricato dal cessionario (nelle vendite con clausola ex-works o franco-fabbrica), la stessa è di difficile applicazione. In tutti i casi in cui il contribuente non sia nella possibilità di produrre i documenti previsti dal Regolamento, egli deve produrre dei documenti alternativi che, detto con le parole della Commissione Europea, devono essere ritenuti soddisfacenti dall’Amministrazione fiscale di ciascun Paese; tale concetto è stato precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con la circolare 12/E/2020, ha fatto un riassunto di precedenti circolari, risoluzioni e risposte ad interpello, chiarendo che ciò che è stato chiarito in tali documenti di prassi continua ad essere efficace, salvo precisare che “Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”. 24 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT Il modello Intrastat è un adempimento fiscale che permette all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate di monitorare a) gli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea; b) le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea. Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a: - periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; - periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a. Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a). Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare. I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati. 25 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT - Tabella riepilogativa Obbligo Tipologia Modello Limiti present. a statistici operazione fini fiscali mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000. Cessioni di beni si no ( si ) La compilazione ai fini statistici è obbligatoria solo se in almeno uno dei intracomunitarie INTRA – 1 bis trimestri precedenti è stato superato l’importo di euro 100.000 trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000 si no mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o Prestazioni di si si INTRA – 1 quater superiore a 50.000 servizi intracomunitari trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000 si si mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o no si Acquisto di beni INTRA - 2 bis superiore a 200.000 euro intracomunitari Trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 200.000 no no euro Acquisto di mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o no si servizi INTRA - 2 quater superiore a 100.000 euro intracomunitari trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 100.000 no no 26 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI NON IMPONIBILI 3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT Si evidenzia, tuttavia, che chi ha realizzato nell’anno precedente (in caso di inizio attività, presuma di realizzare nell’anno in corso) un valore delle spedizioni o dei ricevimenti non superiore ad Euro 20.000.000 può omettere i dati riguardanti il valore statistico, le condizioni di consegna e le modalità di trasporto. Tale limite va considerato distintamente per le cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2). 27 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette: OPERAZIONI ESENTI Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socioeconomico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni esenti, ad esempio: - le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento; - le operazioni di assicurazione; - le operazioni relative a valute estere; - le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci; - le prestazioni sanitarie; - le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, salvo i casi in cui non si sia optato per l’imponibilità o il locatario abbia un diritto alla detrazione dell’imposta non superiore al 25%; - le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta. 28 Corso base IVA 2020
Operazioni non soggette: OPERAZIONI FUORI CAMPO Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito soggettivo - oggettivo – territoriale. Ad esempio, sono operazioni non soggette: - cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo); - consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo); - cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale). Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione, registrazione, ecc.). 29 Corso base IVA 2020
Sintesi riepilogativa IVA REQUISITI IVA – SCHEMA DI SINTESI Art.1 Dpr L’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 633/1972 nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. Requisito Requisito Requisito Soggettivo Oggettivo Territoriale Operazione rilevante ai fini IVA Imponibile (Iva esposta, margine, reverse Non Imponibile Esente o split payment) 30 Corso base IVA 2020
Sintesi riepilogativa degli adempimenti IVA Operazioni soggette Operazioni non soggette Imponibili Non Imponibili Esenti Addebito IVA NO SI NO NO Fatturazione NO SI SI SI Registrazione IVA NO SI SI SI Limitazione alla detraibilità dell’IVA sugli NO NO NO SI acquisti 31 Corso base IVA 2020
Regole generali per la detrazione dell’IVA pagata (Art.19 e 19 bis) L'imposta pagata o da pagare ai fornitori e quella relativa alle importazioni sono ammesse in detrazione dall'imposta addebitata ai clienti a condizione che si tratta di beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (cosiddetto principio dell'inerenza). Pertanto l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per fini privati od estranei all’esercizio dell’impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa in detrazione per la quota imputabile a detta utilizzazione, da determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. In deroga alla regola generale sono fissate alcune eccezioni alla detrazione dell’IVA assolta su determinati acquisti e / o prestazioni (ad esempio autovetture, ristoranti, hotels, telefonia, ecc…). Durante l’esercizio, il contribuente può computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite a operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione del suddetto mese, sempreché le fatture siano registrate e ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo. Il termine ultimo previsto per la detrazione dell’IVA, è entro quello di presentazione del modello della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno. Per quanto riguarda le fatture elettroniche a cavallo d’anno, la normativa prevede un meccanismo speciale che non prevede la possibilità di annotare le fatture ricevute con data di effettuazione dell’operazione dell’anno precedente. 32 Corso base IVA 2020
Fatturazione regole generali Soggetto emittente Venditore Momento della fatturazione Effettuazione dell’operazione Operazioni da fatturare Imponibili, non imponibili (art.7, 8, 8-bis, 9, nonché artt.41 e 40, comma 9 Dl 331/93), esenti (art.10) Fatturazione «eccezioni» Quando una cessione di beni o una prestazione di servizi viene effettuata in Italia (secondo le regole di territorialità di cui agli artt. 7 – 7 septies) da un soggetto non residente (senza stabile organizzazione in Italia), che non abbia un rappresentante IVA per l’Italia, nei confronti di un soggetto IVA residente in Italia, sarà quest’ultimo a dover emettere, in unico esemplare, apposita fattura (cosiddetta autofattura, art. 17, comma 3). 33 Corso base IVA 2020
Reverse charge Interno Il reverse charge è uno dei meccanismo introdotto in Italia per il contrasto all’evasione fiscale in materia di IVA. Il reverse charge consiste in un particolare meccanismo IVA che sposta l’applicazione dell’imposta dal venditore al compratore. In sostanza, con il reverse charge, anche detto regime di inversione contabile, l’imposizione fiscale viene trasferita dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA. In termini operativi l’inversione contabile IVA rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA per effetto del quale: 1. il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta; 2. il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972). 34 Corso base IVA 2020
Autofatture IVA Tipici casi di autofattura emessa da società sono i seguenti: • prestazioni di servizi da soggetti extra comunitari (art.17); • autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5); • omaggi (art. 2, comma 2, n. 4); • autofattura decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72) 35 Corso base IVA 2020
Note di variazione art.26 Dpr 633/72 Note di variazione art.26 Dpr 633/1972 Variazioni in AUMENTO Variazioni in DIMINUZIONE Sempre obbligatorie Facoltative entro 12 mesi (art.26 comma 1 dpr.633/72) (art.26 comma 2 e 3 dpr.633/72)) 36
TRIANGOLAZIONI IVA: Operazioni nelle quali contemporaneamente: A) Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati; B) I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione; C) Si realizza un unico movimento di beni. I tre operatori economici si identificano come: 1)PRIMO CEDENTE (A): fornitore materiale dei beni; 2)PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B): è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita; 3)DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C): è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione. Possiamo avere principalmente tre tipologie diverse di triangolazioni: 1) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE : Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue; 2) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE: Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue; 3)TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE: Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-UE. 37 Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA: 1) Triangolazioni IVA Comunitarie Le triangolazioni IVA comunitarie presuppongono l’esistenza di 3 soggetti (dei quali almeno uno non residente in Italia) e due cessioni: A vende a B che vende a C, ma la merce viaggia direttamente da A a C. Per poter dar luogo ad una triangolazione IVA comunitaria il presupposto indispensabile è che tutti e tre gli operatori siano soggetti passivi IVA e iscritti al Vies. In particolare i soggetti sono: A – Fornitore B – Promotore della triangolazione C – Cliente finale Nelle triangolazioni, B è il promotore dell’operazione, che vende la merce a C (acquistata precedentemente da A), e per risparmiare sul trasporto, incarica A di spedire la merce direttamente a C. Da un punto di vista della fatturazione, in ogni caso A è tenuto a fatturare a B (cessione comunitaria non imponibile Art.41), che a sua volta deve fatturare a C. Si chiama cessione intracomunitaria la cessione di un bene da un Paese UE ad altro Paese UE. 38 Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA: 2) Triangolazioni IVA comunitarie interne Le triangolazioni Iva nazionali sono quelle operazioni caratterizzate dalla presenza di due soggetti (primo cedente e promotore della triangolazione) identificati in Italia. Il terzo soggetto (secondo cessionario), invece, risulta essere identificato in altro Paese UE o in un Paese extra-UE. Il promotore della triangolazione è il soggetto centrale, cioè quello che acquista e vende e che incarica il primo di consegnare al terzo. Occorre citare nella fattura sia del primo che del secondo cedente che “trattasi di triangolazione“. La triangolazione è utile in quanto consente la non imponibilità IVA delle due cessioni: 1) Articolo 58, comma 1 DL n 331/93, articolo 41, comma 1, lettera a) DL n 331/93, nel caso di operazioni intracomunitarie; 2) Articolo 8, comma 1, lettera a) DPR n 633/72 nel caso di esportazioni. Il trasporto deve risultare effettuato a cura o a nome del primo soggetto (A), anche per incarico del promotore della triangolazione (B). 39 Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA: 3) Triangolazioni IVA extra comunitarie Nelle operazioni in triangolazioni all’esportazione, uno dei soggetti è extracomunitario e la condizione del trasporto dei beni al di fuori del territorio dell’Unione europea, è indispensabile per beneficiare del regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. 40 Corso base IVA 2020
Novità IVA: NOVITA’ IVA 2021 41 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 1) Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021: Tipo Documento Descrizione TD01 Fattura Immediata TD02 Acconto / Anticipo su fattura TD03 Acconto / Anticipo su parcella TD04 Nota di Credito TD05 Nota di Debito TD06 Parcella TD16 Integrazione fattura reverse charge TD17 Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 Integrazione per acquisti di beni intracomunitari TD19 Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972 TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.gs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da deposito IVA TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA TD24 Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, lett. A) TD25 Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B) - (operazioni triangolari c.d. interne) TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex.art.36 DPR 633/72) TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 42 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021: Natura Descrizione N1 Escluse ex art.15 N2 Non soggette (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021) N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. (Da 7 a 7-septies del Dpr 633/72) N2.2 Non soggette – altri casi (Fuori campo IVA) N3 Non imponibili (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021) N3.1 Non imponibili – esportazioni (art.8 let. A) e B) del Dpr 633/72) N3.2 Non imponibili – cessioni intracomunitarie(art.41 del Dpr 633/72) N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino (art.71 del Dpr 633/72) N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (Art.9 Dpr 633/72) N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento (art.8 let. C) Dpr 633/72) N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond N.4 Esenti N.5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura (Artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) 43 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021: Natura Descrizione N.6 Inversione contabile (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021) N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 Dpr 633/72) N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento (art. 17, 5 comma Dpr 633/72) N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17, 6 comma Dpr 633/72) N6.4 Inversione contabile – cessione fabbricati (art. 17, 6 comma lett. a bis) N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72) N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72) N6.7 Inversione contabile – prestazione comparto edile e settori connessi (art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72) N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72) N6.9 Inversione contabile – altri casi IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art.40 commi 3 e 4 e art.41 lett. B DL 331/93; prestazione di N7 servizi di telecomunicazioni; tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. F, G, Dpr 633/72 e art.74 – sexies, DPR 633/72) 44 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 2) Brexit effetto sull’IVA e sulla fatturazione Dall’ 01.01.2021 tutte le cessioni di merci dall'Italia al Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione (verso paese terzo - extra UE); sarà perciò necessario espletare formalità doganali a prescindere dalla negoziazione o meno di un accordo. Le procedure da seguire sono dettagliate espressamente e con chiarezza dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la presentazione della dichiarazione, l'assegnazione del numero di riferimento dell’operazione M.R.N (Movement Reference Number), l'attribuzione del DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) e la ricevuta di uscita della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate. Si ricorda, inoltre, che per esportare verso Paesi extra UE, e quindi dal gennaio 2021 anche verso la Gran Bretagna, è necessario essere titolari di un codice EORI. Questa è una formalità che gli operatori che fino ad oggi hanno svolto solo transazioni intracomunitarie dovranno adempiere in via preventiva, per poter garantire la continuità di invio delle proprie merci nel Regno Unito; gli operatori sprovvisti di tale codice fin da ora possono prendere contatti con le Autorità doganali per ottenerlo (scheda di sintesi EORI - Agenzia ICE). Per le vendite in corso al 31.12.2020, se la spedizione / trasporto dei beni ha avuto inizio prima della fine del periodo transitorio da un paese UE al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude nel 2021 l’operazione resta un operazione intracomunitaria, tuttavia la merce va presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data di inizio del trasporto. 45 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 3) Marche da bollo su FTE, controlli automatici dall’01.01.2021 L’imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo. L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate effettuerà dei controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo Natura operazione dalle nuove specifiche tecniche (versione 1.6). In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo SdI, l’Agenzia delle entrate provvederà ad integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo. La novità riguarda anche le nuove tempistiche di versamento del bollo, che dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come avviene ora, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Pertanto, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021. 46 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 4) Conservazione delle fatture elettroniche 2019 Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici presuppone la loro memorizzazione su supporti ottici o altri supporti che garantiscano la leggibilità nel tempo, rispettando l'ordine cronologico per periodo d'imposta e senza soluzione di continuità, con funzioni di ricerca e loro associazioni logiche. Tale processo, che termina con l'apposizione di un riferimento temporale "opponibile a terzi" sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014), deve concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale. La conservazione elettronica può essere effettuata: - direttamente dal contribuente; - dal soggetto depositario delle scritture contabili; - da un soggetto terzo (ad esempio la stessa Agenzia delle Entrate) oppure un conservatore di cui si avvale il depositario. Il processo di conservazione della fattura elettronica si conclude con la preparazione e la sottoscrizione (firma digitale / firma elettronica qualificata) da parte del responsabile della conservazione del pacchetto di archiviazione, che andrà poi gestito secondo le specifiche della struttura dati di cui all’Allegato 4 al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e le modalità riportate nel manuale della conservazione. La scadenza della conservazione delle Vi ricordiamo fatture elettroniche entro il 28 / 02 / 2021 47 Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021 5) Ulteriori novità IVA A) L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento ha proroga di un anno la durata delle deleghe per l’utilizzo dei servizi alla fatturazione elettronica, in scadenza dal 15 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. B) Lotteria degli scontrini al via dal 1° gennaio 2021: è tutto pronto per l’avvio del piano anti evasione. Dal 1° dicembre si può richiedere il codice per partecipare alle estrazioni, con premi che vanno da 25.000 euro a 5.000.000 di euro (https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/). C) Dal 2021 il “Cashback standard”: verrà erogato ogni 6 mesi un rimborso del 10% degli importi spesi mediante utilizzo di carte elettroniche, fino a un massimo di 150 euro, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti con carte elettroniche. 48 Corso base IVA 2020
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