Corso base IVA 2020: Studio Bandera

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Corso base IVA 2020: Studio Bandera
Corso base IVA 2020:

                        Studio Bandera
                       Commercialisti Avvocati Revisori Legali
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Corso base IVA 2020: Studio Bandera
Definizione di IVA

L’IVA (imposta sul valore aggiunto) è un imposta indiretta che grava sui consumi di beni e servizi pertanto grava sul consumatore
finale.

       Fonti Normative:

                 Norma comunitaria (direttiva n.2006/112/CE, direttiva 2008/9/CE, ecc..)

                 Norma Nazionale (Dpr n. 633/1972, D.l. n.331/1993 ecc…)

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Definizione di IVA

L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o di arti
e professioni, nonché alle importazioni (Art.1 del Dpr 633/1972).

Ai fini dell’imposta, le operazioni si classificano in:

Ø   Operazioni rientranti nel campo IVA:

              - operazioni imponibili;

              - operazioni non imponibili;

              - operazioni esenti

Ø   Operazioni fuori dal campo IVA:

              - operazioni escluse per assenza di requisiti;

              - operazioni escluse per espressa previsione normativa.

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Operazioni soggette

a) Affinché un operazione sia assoggettata al regime IVA devono ricorrere tutte e tre le seguenti condizioni:

 1) Requisito OGGETTIVO: cessioni di beni e / o servizi;

 2) Requisito SOGGETTIVO: effettuate nell’esercizio di imprese o di arti e professioni;

 3) Requisito TERRITORIALE: effettuato nel territorio dello stato.

                                                 Requisito Oggettivo
      Operazioni
      imponibili                                 Requisito Soggettivo
            Art.1 Dpr 633/1972
                                                 Territoriale

b) Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti.

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Operazioni soggette

                      Artt.1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CEE normativa comunitaria

         Operazioni
                                      Effettuate da un soggetto passivo               A titolo oneroso
 territorialmente rilevanti

     Cessione di beni
   Prestazioni di servizi                Che esercita abitualmente un
  Importazioni (extra CE)             attività economica (Art.9 direttiva)         Dietro un corrispettivo
  Acquisti intracomunitari                Compiute in questo ambito

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Operazioni soggette

                                  PRESUPPOSTI di imponibilità
                               (Art.1 Dpr 633/1972 normativa nazionale)

           OGGETTIVO                       SOGGETTIVO                                 TERRITORIALE
         sono imponibili le       se EFFETTUATE (art.6 dpr 633/72)                   e se effettuate nel

         Cessioni di beni                Esercizio d’impresa                       Territorio dello Stato
      (art.2 Dpr 633/1972)              (art.4 dpr 633/1972)                        (art.7 e successivi)

                                                                          STATO (Territorio della Repubblica Italiana,
      Prestazioni di servizi       Esercizio di arte o professione
                                                                              con esclusione di Campione d’Italia,
      (art.3 Dpr 633/1972)              (art.5 dpr 633/1972)              Livigno, acque italiane del Lago di Lugano),

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Operazioni soggette: presupposto OGGETTIVO Art.2 Dpr 633/1972

CESSIONI di BENI:

Presupposto oggettivo (Art.2 Dpr 633/1972): costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano:
-   Il trasferimento della proprietà dei beni;
-   La costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione ecc….);
-   Il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili, materiali).

Non sono considerate cessioni di beni:
– le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di
azienda;
– le cessioni di denaro o crediti in denaro;
– le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
– i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società;
– le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.

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Operazioni soggette: presupposto OGGETTIVO Art.3 Dpr 633/1972

PRESTAZIONI di SERVIZI

Presupposto oggettivo: prestazioni di servizi (art.3 Dpr 633/1972)
Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto
di “qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere”.
Vi possono essere delle prestazioni di servizi in cui sussistono solo prestazioni di fare come ad esempio i contratti d’opera, i contratti
d’appalto, i contratti di noleggio, i contratti di locazione, i contratti di trasporto, i contratti di spedizione, i contratti di deposito, i
contratti di mandato, i contratti d’agenzia, i contratti di mediazione, i contratti di mutuo.
Vi possono essere dei contratti che prevedono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni «sia un fare che un dare» come ad
esempio: le concessioni di beni in locazione, di affitto e simili (leasing); le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore,
invenzioni industriali, modelli, marchi ecc…, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti
presso le banche, le somministrazioni di alimenti e bevande, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto ecc…
Non sono considerate prestazioni di servizi e pertanto escluse da Iva ad esempio le seguenti operazioni:
            – i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazioni;
            – le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. effettuate direttamente
            dall’autore e loro eredi o legatari;
            – i prestiti obbligazionari.

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Operazioni soggette: presupposto SOGGETTIVO (Art.4 – 5 Dpr 633/1972)

L’operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell’IVA se è posta in essere
nell’esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo).
La distinzione è rilevante perché cambia il regime IVA (es. emissione del documento commerciale).
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità
limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice
civile e dalle società di fatto.

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Operazioni soggette: presupposto della TERRITORIALITA’

L’art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni necessarie per individuare quando un’operazione si considera “effettuata nel
territorio dello Stato”:

1.   territorio dello Stato;
2.   territorio della Comunità;
3.   soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;

Territorialità - Cessione di beni (art. 7bis Dpr 633/1972)
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se riguardano beni immobili o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime
della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso.
Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui
avviene l’operazione.
Esempi: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno fuori campo IVA se riguardanti un bene sito all’estero. Al
contrario potranno considerarsi “effettuate nel territorio dello Stato” le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non
sono residenti ma il bene si trova in Italia.
Eccezioni a tale regola sono le cessioni di beni effettuate a bordo di una nave, di un treno o di un aereo, e le cessioni di gas e di
energia elettrica.
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Operazioni soggette: presupposto della TERRITORIALITA’

Territorialità – Prestazioni di servizi (art. 7 ter e seguenti Dpr 633/1972)

REGOLA GENERALE
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a:
a) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 Committente                    Nazione del prestatore        Natura del servizio    Regola IVA

                                                                                     Luogo in cui è stabilito il committente
 Soggetto Passivo
                                   Ita – Ue – Extra UE         Servizio generico
                                                                                     Luogo in cui è stabilito il prestatore
 Privato

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Momento Impositivo (Art.6 Dpr 633/1972)

     Cessioni di beni                                                               Prestazioni di servizi

                   Immobili: momento della stipula dell’atto                             Momento del pagamento del
                                                                                               corrispettivo

                   Mobili: momento della consegna o spedizione

                  Per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti quando si producono tali effetti o
                  se beni mobili dopo un anno dalla consegna / spedizione.

 In ogni caso al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se antecedente agli eventi
 sopra indicati

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Momento Impositivo (Art.6 Dpr 633/1972)

In base al momento di effettuazione dell’operazione si può emettere:
-   una fattura immediata dovrà essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
-   una fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del
    bene mobile all'altra parte, se la consegna o spedizione risulta da un documento di consegna ad esempio, il
    documento di trasporto, uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale integrata a cura dell’emittente - emesso
-   dal cedente prima dell’inizio del trasporto e della spedizione - (art. 21, comma 4).

Fatturazione anticipata:
la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento, se questo precede la consegna o spedizione dei beni mobili o la
stipulazione dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6, comma 4).

N.B. - L'emissione della fattura prima della consegna o spedizione o della stipulazione dell'atto di vendita determina
l'effettuazione dell'operazione.

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Soggetto debitore d’imposta

 Ai sensi dell’art.17 del Dpr 633/1972 l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
 imponibili.

Esigibilità IVA

E’ il momento nel quale l’IVA diviene un credito. In pratica con l’introduzione del concetto di esigibilità dell’imposta, viene
formalmente distinto il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria (= esigibilità) da quello in cui sorge l’obbligo di adempiere a
tutti gli obblighi IVA previsti nella normativa (=effettuazione).
Il momento di esigibilità coincide con il momento di effettuazione delle operazioni salvo alcune eccezioni.

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Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le operazioni che, per disposizione legislativa, sono soggette al regime IVA ma non scontano l’imposta sul loro corrispettivo sono:
1)   Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis);
2)   Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art.9);
3)   Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93).

Sulle operazioni sopra riportate, non viene applicata l’IVA in quanto l’imposta è applicata nel paese di destinazione finale del
bene.

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Operazioni soggette:              OPERAZIONI NON IMPONIBILI
1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis)
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a cura od a nome del cedente
(art. 8, lett. a) effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi
extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione.

ESPORTAZIONI DIRETTE

        1° CASO                     Cedente - residente                          Cliente estero

                                                                                                                Art.8 comma 1, lett. A)

                                    Cedente - residente                          Cliente estero

        2° CASO
  (triangolazione IVA)
                                                                                                                              = Fattura
                                    Cedente/cessionario
                                        - residenti                                                                           = Bene

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Operazioni soggette:              OPERAZIONI NON IMPONIBILI

1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis)
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle effettuate dal cessionario residente nei confronti di un terzo non residente a
condizione che il cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi
extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co.
1, lett. b) ESPORTAZIONI INDIRETTE (Art.8 comma 1 lett. B)

ESPORTAZIONI INDIRETTE
                                                                               Esportazione entro
                                                                              90 giorni e allo stato
                                                                                   originario
                                    Cedente - residente
                                                                                                              Art.8 comma 1, lett. B)
        3° CASO

                                      Cessionario NON
                                                                                    Cliente estero
                                         Residente

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Operazioni soggette:              OPERAZIONI NON IMPONIBILI

1) Esportazioni ed operazioni assimilate all’esportazione (Artt. 8 – 8 bis)

La prova di avvenuta      esportazione può essere ottenuta consultando il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online –
Tracciamento di movimenti di esportazione e transito (MRN) , stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; in caso di
mancato risultato positivo di uscita entro 90 giorno dalla presentazione della dichiarazione di esportazione occorre prendere
contatto con la dogana al fine di verificare i motivi del disguido; in caso di mancata risoluzione del problema occorre procurarsi
ed esibire alla Dogana delle prove alternative (la principale delle quali è rappresentata dalla dichiarazione di importazione nel
Paese di arrivo, vistata dalla Dogana di tale Paese).
Riguardo all’operazione in argomento, NON vi è l’obbligo di inserimento nella comunicazione mensile delle operazioni
transfrontaliere (introdotta dalla Legge di bilancio 2018), a condizione che l’operazione di esportazione venga eseguita presso
una dogana italiana.

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Operazioni soggette:                 OPERAZIONI NON IMPONIBILI

2) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art.9);
Ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 633/1972 i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono operazioni non
imponibili IVA. L’agevolazione concessa dal legislatore, ovvero la non imponibilità si giustifica in quanto si tratta di operazioni
collegate gli scambi internazionali.
Per servizi internazionali si intendono le prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati.
Si tratta di prestazioni che, in genere, vengono svolte solo in parte in Italia. Questo perché costituiscono parte di operazioni a
carattere internazionale o collegate agli scambi internazionali.
I servizi internazionali possono essere suddivisi in due categorie:
•   I trasporti internazionali e servizi connessi;
•   Gli altri servizi connessi agli scambi internazionali.
Le prestazioni di servizi internazionali sono non imponibili ai fini IVA, quando sono territorialmente rilevanti in Italia. Altrimenti sono
escluse da IVA.
E’ necessario stabilire se quel determinato servizio sia astrattamente rilevante, ai fini della territorialità.
Pertanto, tali prestazioni, quando sono rese a favore di committenti soggetti passivi stabiliti all’estero, sono fuori campo IVA.
Invece, quando sono rese nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in Italia sono non imponibili.

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Operazioni soggette:                OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93).
Per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere
congiuntamente i seguenti requisiti:
-   onerosità dell’operazione;
-   acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
-   status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario entrambe iscritti al VIES;
-   effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto
    o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto;
-   compilazione dei modelli Intrastat.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA (la presentazione del modello Intrastat dal 2020
diviene un requisito sostanziale supplementare).

         20                                                    Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:              OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93).

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Dal 1° gennaio 2020, sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, per le quali si
presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino quando il venditore entra in possesso di almeno due prove tra quelle
elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano
le prove; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce.
La presunzione prevista dal Regolamento, ed efficace in tutti i Paesi membri senza il preventivo recepimento, è smontabile
dall’Amministrazione finanziaria solo se essa è in possesso di elementi oggettivi, ed è stata inserita, in particolare, per porre un
limite alle pretese dei funzionari delle amministrazioni fiscali di quei Paesi nei quali, mancando una norma chiara, la sufficienza
degli elementi di prova prodotti è a discrezione del verificatore.

        21                                                 Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA            DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
 CASO A) Trasporto eseguito dal venditore o da un terzo.           (PROVA CESSIONI INTRA-UE REG.UE 2018/1912)

 Il venditore:

 1) certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto (autodichiarazione)

 2) ed è in possesso di almeno due dei documenti di prova (riportati nella colonna A), non contraddittori rilasciati da due diverse
 parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente. In alternativa, di uno qualsiasi di tali elementi di prova in combinazione con
 uno qualsiasi degli elementi di prova (riportati in colonna B)

                                Colonna A                                                         Colonna B

 - Documento o lettera CMR riportante la firma (del venditore,          - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto di
 dell’acquirente e del vettore)                                         beni

                                                                        - Documenti bancari attestanti             il   pagamento   della
 - Polizza di carico
                                                                        spedizione o del trasporto

                                                                        - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (i.e.
 - Fattura di trasporto aereo                                           notaio che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro
                                                                        di destinazione)

                                                                        - una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il
 - Fattura emessa dallo spedizioniere
                                                                        deposito dei beni in tale Stato membro
                                                            Corso base IVA 2020
       22
Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI
3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA        DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
 CASO B) Trasporto eseguito dall’acquirente o da un terzo        (PROVA CESSIONI INTRA-UE REG.UE 2018/1912)

 Il venditore è in possesso di:

 1) Una dichiarazione scritta dell’Acquirente, ricevuta entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione. La dichiarazione
 scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso
 acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome
 e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni, nonché l'identificazione della
 persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

 2) ed è in possesso di almeno due dei documenti di prova (riportati nella colonna A), non contraddittori rilasciati da due diverse
 parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente. In alternativa, di uno qualsiasi di tali elementi di prova in combinazione con
 uno qualsiasi degli elementi di prova (riportati in colonna B)

                       Colonna A                                                          Colonna B

 - Documento o lettera CMR riportante la firma
                                                      - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto di beni
 (del venditore, dell’acquirente e del vettore)

 - Polizza di carico                                  - Documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto

                                                      - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (i.e. notaio che
 - Fattura di trasporto aereo
                                                      confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione)

                                                      - una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in
 - Fattura emessa dallo spedizioniere                       Corsomembro
                                                                 base IVA 2020
                          23                          tale Stato
Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

La nuova norma, non è applicabile quando il trasporto è curato con i mezzi propri del cedente e del cessionario, e quando è
curato da un trasportatore incaricato dal cessionario (nelle vendite con clausola ex-works o franco-fabbrica), la stessa è di
difficile applicazione.
In tutti i casi in cui il contribuente non sia nella possibilità di produrre i documenti previsti dal Regolamento, egli deve produrre dei
documenti alternativi che, detto con le parole della Commissione Europea, devono essere ritenuti soddisfacenti
dall’Amministrazione fiscale di ciascun Paese; tale concetto è stato precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con la
circolare 12/E/2020, ha fatto un riassunto di precedenti circolari, risoluzioni e risposte ad interpello, chiarendo che ciò che è stato
chiarito in tali documenti di prassi continua ad essere efficace, salvo precisare che “Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi
nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla
valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”.

        24                                                   Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT
Il modello Intrastat è un adempimento fiscale che permette all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate di monitorare
a) gli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
b) le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese
successivo al periodo di riferimento.
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
- periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;
- periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi
nella condizione indicata alla lettera a).
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei
50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In
questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

        25                                                   Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:               OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT - Tabella riepilogativa
                                                                                                                         Obbligo
    Tipologia
                      Modello        Limiti                                                                             present. a statistici
   operazione
                                                                                                                        fini fiscali
                                     mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o
                                     superiore a 50.000.
 Cessioni di beni                                                                                                            si     no ( si )
                                     La compilazione ai fini statistici è obbligatoria solo se in almeno uno dei
intracomunitarie    INTRA – 1 bis    trimestri precedenti è stato superato l’importo di euro 100.000

                                     trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000           si       no

                                     mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o
  Prestazioni di                                                                                                             si        si
                 INTRA – 1 quater    superiore a 50.000
      servizi
 intracomunitari                     trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000           si        si

                                     mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o
                                                                                                                            no         si
Acquisto di beni    INTRA - 2 bis    superiore a 200.000 euro
intracomunitari                      Trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 200.000
                                                                                                                            no        no
                                     euro

   Acquisto di                       mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o
                                                                                                                            no         si
      servizi    INTRA - 2 quater    superiore a 100.000 euro
 intracomunitari
                                     trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 100.000       no        no
         26                                                  Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:              OPERAZIONI NON IMPONIBILI

3) Cessioni intracomunitarie (Art.41 e 40 , comma 9, DL 331/93). INTRASTAT

Si evidenzia, tuttavia, che chi ha realizzato nell’anno precedente (in caso di inizio attività, presuma di realizzare nell’anno in
corso) un valore delle spedizioni o dei ricevimenti non superiore ad Euro 20.000.000 può omettere i dati riguardanti il valore
statistico, le condizioni di consegna e le modalità di trasporto. Tale limite va considerato distintamente per le cessioni (Intra 1) e
per gli acquisti (Intra 2).

         27                                                Corso base IVA 2020
Operazioni soggette:                OPERAZIONI ESENTI

Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socioeconomico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni
esenti, ad esempio:
- le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento;
-   le operazioni di assicurazione;
-   le operazioni relative a valute estere;
-   le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;
-   le prestazioni sanitarie;
-   le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non
    strumentali e le locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, salvo i casi
    in cui non si sia optato per l’imponibilità o il locatario abbia un diritto alla detrazione dell’imposta non superiore al 25%;
-   le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta.

        28                                                     Corso base IVA 2020
Operazioni non soggette:                    OPERAZIONI FUORI CAMPO

Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito
soggettivo - oggettivo – territoriale.

Ad esempio, sono operazioni non soggette:
-   cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo);
-   consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo);
-   cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale).

Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione, registrazione, ecc.).

         29                                                     Corso base IVA 2020
Sintesi riepilogativa IVA

                                            REQUISITI IVA – SCHEMA DI SINTESI

  Art.1 Dpr                L’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
  633/1972                            nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.

                  Requisito                              Requisito                                Requisito
                 Soggettivo                              Oggettivo                               Territoriale

                                              Operazione rilevante ai fini IVA

Imponibile (Iva esposta, margine, reverse
                                                       Non Imponibile                              Esente
             o split payment)

    30                                              Corso base IVA 2020
Sintesi riepilogativa degli adempimenti IVA

                                                                     Operazioni soggette
                              Operazioni non
                                soggette
                                                   Imponibili          Non Imponibili      Esenti

Addebito IVA                       NO                   SI                  NO              NO

Fatturazione                       NO                   SI                   SI              SI

Registrazione IVA                  NO                   SI                   SI              SI

Limitazione alla
detraibilità dell’IVA sugli        NO                  NO                   NO               SI
acquisti

   31                                          Corso base IVA 2020
Regole generali per la detrazione dell’IVA pagata (Art.19 e 19 bis)

L'imposta pagata o da pagare ai fornitori e quella relativa alle importazioni sono ammesse in detrazione dall'imposta
addebitata ai clienti a condizione che si tratta di beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione (cosiddetto principio dell'inerenza). Pertanto l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per fini privati od
estranei all’esercizio dell’impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa in detrazione per la quota
imputabile a detta utilizzazione, da determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
In deroga alla regola generale sono fissate alcune eccezioni alla detrazione dell’IVA assolta su determinati acquisti e / o
prestazioni (ad esempio autovetture, ristoranti, hotels, telefonia, ecc…).
Durante l’esercizio, il contribuente può computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite a operazioni per le
quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione del suddetto mese, sempreché le fatture siano registrate e ricevute nei
primi 15 giorni del mese successivo.
Il termine ultimo previsto per la detrazione dell’IVA, è entro quello di presentazione del modello della dichiarazione IVA relativa
all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.
Per quanto riguarda le fatture elettroniche a cavallo d’anno, la normativa prevede un meccanismo speciale che non prevede
la possibilità di annotare le fatture ricevute con data di effettuazione dell’operazione dell’anno precedente.

    32                                                   Corso base IVA 2020
Fatturazione regole generali

Soggetto emittente                                 Venditore

Momento della fatturazione                         Effettuazione dell’operazione

Operazioni da fatturare                            Imponibili, non imponibili (art.7, 8, 8-bis, 9, nonché artt.41 e
                                                   40, comma 9 Dl 331/93), esenti (art.10)

Fatturazione «eccezioni»
Quando una cessione di beni o una prestazione di servizi viene effettuata in Italia (secondo le regole di territorialità di
cui agli artt. 7 – 7 septies) da un soggetto non residente (senza stabile organizzazione in Italia), che non abbia un
rappresentante IVA per l’Italia, nei confronti di un soggetto IVA residente in Italia, sarà quest’ultimo a dover emettere, in
unico esemplare, apposita fattura (cosiddetta autofattura, art. 17, comma 3).

     33                                                  Corso base IVA 2020
Reverse charge Interno

Il reverse charge è uno dei meccanismo introdotto in Italia per il contrasto all’evasione fiscale in materia di IVA.
Il reverse charge consiste in un particolare meccanismo IVA che sposta l’applicazione dell’imposta dal venditore al
compratore.
In sostanza, con il reverse charge, anche detto regime di inversione contabile, l’imposizione fiscale viene trasferita dal
soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA. In termini operativi l’inversione contabile IVA
rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA per effetto del quale:

1.    il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;
2.    il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede
      con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo
      23 d.p.r. 633/1972).

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Autofatture IVA

Tipici casi di autofattura emessa da società sono i seguenti:

• prestazioni di servizi da soggetti extra comunitari (art.17);
• autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5);
• omaggi (art. 2, comma 2, n. 4);
• autofattura decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi
  dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72)

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Note di variazione art.26 Dpr 633/72

                          Note di variazione art.26 Dpr 633/1972

    Variazioni in AUMENTO                            Variazioni in DIMINUZIONE

     Sempre obbligatorie                             Facoltative entro 12 mesi
(art.26 comma 1 dpr.633/72)                       (art.26 comma 2 e 3 dpr.633/72))

                36
TRIANGOLAZIONI IVA:

Operazioni nelle quali contemporaneamente:
A) Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
B) I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
C) Si realizza un unico movimento di beni.

I tre operatori economici si identificano come:
1)PRIMO CEDENTE (A): fornitore materiale dei beni;
2)PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B): è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto
e una di vendita;
3)DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C): è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

Possiamo avere principalmente tre tipologie diverse di triangolazioni:
1) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE : Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue;
2) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE: Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue;
3)TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE: Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-UE.

        37                                                      Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA:

1) Triangolazioni IVA Comunitarie

Le triangolazioni IVA comunitarie presuppongono l’esistenza di 3 soggetti (dei quali almeno uno non residente in Italia) e due
cessioni: A vende a B che vende a C, ma la merce viaggia direttamente da A a C. Per poter dar luogo ad una triangolazione
IVA comunitaria il presupposto indispensabile è che tutti e tre gli operatori siano soggetti passivi IVA e iscritti al Vies.
In particolare i soggetti sono:
A – Fornitore
B – Promotore della triangolazione
C – Cliente finale

Nelle triangolazioni, B è il promotore dell’operazione, che vende la merce a C (acquistata precedentemente da A), e per
risparmiare sul trasporto, incarica A di spedire la merce direttamente a C.
Da un punto di vista della fatturazione, in ogni caso A è tenuto a fatturare a B (cessione comunitaria non imponibile Art.41), che
a sua volta deve fatturare a C.
Si chiama cessione intracomunitaria la cessione di un bene da un Paese UE ad altro Paese UE.

        38                                                    Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA:

2) Triangolazioni IVA comunitarie interne

Le triangolazioni Iva nazionali sono quelle operazioni caratterizzate dalla presenza di due soggetti (primo cedente e promotore
della triangolazione) identificati in Italia. Il terzo soggetto (secondo cessionario), invece, risulta essere identificato in altro Paese
UE o in un Paese extra-UE.
Il promotore della triangolazione è il soggetto centrale, cioè quello che acquista e vende e che incarica il primo di consegnare
al terzo. Occorre citare nella fattura sia del primo che del secondo cedente che “trattasi di triangolazione“.
La triangolazione è utile in quanto consente la non imponibilità IVA delle due cessioni:
 1) Articolo 58, comma 1 DL n 331/93, articolo 41, comma 1, lettera a) DL n 331/93, nel caso di operazioni intracomunitarie;
 2) Articolo 8, comma 1, lettera a) DPR n 633/72 nel caso di esportazioni.
Il trasporto deve risultare effettuato a cura o a nome del primo soggetto (A), anche per incarico del promotore della
triangolazione (B).

        39                                                  Corso base IVA 2020
TRIANGOLAZIONI IVA:

3) Triangolazioni IVA extra comunitarie

Nelle operazioni in triangolazioni all’esportazione, uno dei soggetti è extracomunitario e la condizione del trasporto dei beni al di
fuori del territorio dell’Unione europea, è indispensabile per beneficiare del regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 8,
comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972.

        40                                                  Corso base IVA 2020
Novità IVA:

              NOVITA’ IVA 2021

     41            Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021
1) Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021:

   Tipo Documento     Descrizione
          TD01        Fattura Immediata
          TD02        Acconto / Anticipo su fattura
          TD03        Acconto / Anticipo su parcella
          TD04        Nota di Credito
          TD05        Nota di Debito
          TD06        Parcella
          TD16        Integrazione fattura reverse charge
          TD17        Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
          TD18        Integrazione per acquisti di beni intracomunitari
          TD19        Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972
          TD20        Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.gs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
          TD21        Autofattura per splafonamento
          TD22        Estrazione beni da deposito IVA
          TD23        Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA
          TD24        Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, lett. A)
          TD25        Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B) - (operazioni triangolari c.d. interne)
          TD26        Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex.art.36 DPR 633/72)
          TD27        Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
     42                                                      Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021
Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021:

          Natura     Descrizione

           N1        Escluse ex art.15

           N2        Non soggette (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

           N2.1      Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. (Da 7 a 7-septies del Dpr 633/72)

           N2.2      Non soggette – altri casi (Fuori campo IVA)

           N3        Non imponibili (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

           N3.1      Non imponibili – esportazioni (art.8 let. A) e B) del Dpr 633/72)

           N3.2      Non imponibili – cessioni intracomunitarie(art.41 del Dpr 633/72)

           N3.3      Non imponibili – cessioni verso San Marino (art.71 del Dpr 633/72)

           N3.4      Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (Art.9 Dpr 633/72)

           N3.5      Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento (art.8 let. C) Dpr 633/72)

           N3.6      Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

           N.4       Esenti

           N.5       Regime del margine / IVA non esposta in fattura (Artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)

     43                                                   Corso base IVA 2020
Novità IVA - 2021
Nuove specifiche tecniche 1.6 della fattura elettronica e dell’esterometro in vigore dall’01.01.2021:

       Natura        Descrizione

          N.6        Inversione contabile (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

          N6.1       Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 Dpr 633/72)

          N6.2       Inversione contabile – cessione di oro e argento (art. 17, 5 comma Dpr 633/72)

          N6.3       Inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17, 6 comma Dpr 633/72)

          N6.4       Inversione contabile – cessione fabbricati (art. 17, 6 comma lett. a bis)

          N6.5       Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72)

          N6.6       Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72)

          N6.7       Inversione contabile – prestazione comparto edile e settori connessi (art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72)

          N6.8       Inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72)

          N6.9       Inversione contabile – altri casi
                     IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art.40 commi 3 e 4 e art.41 lett. B DL 331/93; prestazione di
          N7         servizi di telecomunicazioni; tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. F, G, Dpr 633/72 e art.74 –
                     sexies, DPR 633/72)

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Novità IVA - 2021

2) Brexit effetto sull’IVA e sulla fatturazione
Dall’ 01.01.2021 tutte le cessioni di merci dall'Italia al Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione (verso
paese terzo - extra UE); sarà perciò necessario espletare formalità doganali a prescindere dalla negoziazione o meno di
un accordo. Le procedure da seguire sono dettagliate espressamente e con chiarezza dall'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli: la presentazione della dichiarazione, l'assegnazione del numero di riferimento dell’operazione M.R.N
(Movement Reference Number), l'attribuzione del DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) e la ricevuta di
uscita della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate.
Si ricorda, inoltre, che per esportare verso Paesi extra UE, e quindi dal gennaio 2021 anche verso la Gran Bretagna, è
necessario essere titolari di un codice EORI. Questa è una formalità che gli operatori che fino ad oggi hanno svolto solo
transazioni intracomunitarie dovranno adempiere in via preventiva, per poter garantire la continuità di invio delle
proprie merci nel Regno Unito; gli operatori sprovvisti di tale codice fin da ora possono prendere contatti con le Autorità
doganali per ottenerlo (scheda di sintesi EORI - Agenzia ICE).
Per le vendite in corso al 31.12.2020, se la spedizione / trasporto dei beni ha avuto inizio prima della fine del periodo
transitorio da un paese UE al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude nel 2021 l’operazione resta un operazione
intracomunitaria, tuttavia la merce va presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data di inizio del
trasporto.

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Novità IVA - 2021

3) Marche da bollo su FTE, controlli automatici dall’01.01.2021
L’imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul
valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.
L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella
misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o
accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate effettuerà dei controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale
sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo Natura operazione dalle nuove
specifiche tecniche (versione 1.6).
In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo SdI, l’Agenzia delle entrate provvederà ad integrare le fatture che
non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.
La novità riguarda anche le nuove tempistiche di versamento del bollo, che dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come avviene ora, entro il giorno 20 del primo mese successivo
allo stesso trimestre.
Pertanto, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021.

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Novità IVA - 2021

4) Conservazione delle fatture elettroniche 2019
Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici presuppone la loro memorizzazione su supporti ottici o altri
supporti che garantiscano la leggibilità nel tempo, rispettando l'ordine cronologico per periodo d'imposta e senza soluzione di
continuità, con funzioni di ricerca e loro associazioni logiche. Tale processo, che termina con l'apposizione di un riferimento
temporale "opponibile a terzi" sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014), deve concludersi entro tre mesi dalla
scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale.
La conservazione elettronica può essere effettuata:
          - direttamente dal contribuente;
          - dal soggetto depositario delle scritture contabili;
          - da un soggetto terzo (ad esempio la stessa Agenzia delle Entrate) oppure un conservatore di cui si avvale il
          depositario.
Il processo di conservazione della fattura elettronica si conclude con la preparazione e la sottoscrizione (firma digitale / firma
elettronica qualificata) da parte del responsabile della conservazione del pacchetto di archiviazione, che andrà poi gestito
secondo le specifiche della struttura dati di cui all’Allegato 4 al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e le modalità riportate nel manuale
della conservazione.

                                   La scadenza della conservazione delle
 Vi ricordiamo
                                        fatture elettroniche entro il
                                                                                                   28 / 02 / 2021
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Novità IVA - 2021

5) Ulteriori novità IVA

A) L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento ha proroga di un anno la durata delle deleghe per l’utilizzo dei servizi alla
    fatturazione elettronica, in scadenza dal 15 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.
B) Lotteria degli scontrini al via dal 1° gennaio 2021: è tutto pronto per l’avvio del piano anti evasione. Dal 1° dicembre si può
    richiedere il codice per partecipare alle estrazioni, con premi che vanno da 25.000 euro a 5.000.000 di euro
    (https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/).
C) Dal 2021 il “Cashback standard”: verrà erogato ogni 6 mesi un rimborso del 10% degli importi spesi mediante utilizzo di carte
    elettroniche, fino a un massimo di 150 euro, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti con carte elettroniche.

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