Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari: tutte le scadenze 2021

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Contributi       Inarcassa,
obbligatori   e  volontari:
tutte le scadenze 2021
Come ogni anno, anche nel 2021 gli iscritti a Inarcassa (la
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti) saranno chiamati a
versare i contributi previdenziali       dovuti   e   connessi
all’esercizio dell’attività.

Contributi Inarcassa, obbligatori e
volontari
I contributi Inarcassa si distinguono in obbligatori e
volontari.
Sono contributi obbligatori:

     il contributo soggettivo, dovuto dagli iscritti ad
     Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito
     professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per
     l’intero anno solare di riferimento. Indipendentemente
     dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
     il contributo integrativo, che devono versare i
     professionisti iscritti all’albo professionale e
     titolari di partita IVA (individuale, associativa e
     societaria) e le società di Ingegneria, calcolato in
     misura percentuale sul volume di affari professionale
     dichiarato ai fini IVA;
     il contributo di maternità/paternità, dovuto da tutti
     gli iscritti Inarcassa.

A questi contributi bisogna infine aggiungere un contributo
facoltativo. Ovvero un contributo volontario calcolato in base
ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale
netto, introdotto successivamente con       una   modifica   al
Regolamento Generale di Previdenza.

Contributi Inarcassa obbligatori:
scadenze      2021      contributo
integrativo    e   contributo   di
maternità/paternità
Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i
professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di
partita IVA, anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. A
partire dal 1° gennaio 2021 il contributo integrativo minimo è
dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa.
Fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per
i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità
grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo
nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale
Previdenza).

Va versato ad Inarcassa in un’unica soluzione entro il 31
agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto,
entro il 31 agosto 2021 vanno versate le maggiorazioni
applicate sulle fatture emesse nell’anno 2020, tramite il
Bollettino M. Le maggiorazioni sulle fatture 2021, invece,
dovranno essere versate entro la fine di agosto 2022.
Può essere pagato in maniera differita, invece, il contributo
di maternità/paternità. Il professionista, in questo caso,
insieme al minimo soggettivo e a quello integrativo, ha la
possibilità di versare quanto dovuto in due rate, ovvero il 30
giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli
effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai
fini fiscali.
Contributo     minimo    soggettivo
Inarcassa: deroghe e scadenze 2021
A partire dal 1° gennaio 2021 il contributo soggettivo minimo
è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa.
Fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per
i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità
grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo
nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale
Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione
ai mesi solari di iscrizione ed è deducibile ai fini fiscali.

La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di
iscrizione nel mese solare ma, come da norma, il
professionista in questo caso ha la possibilità di derogare
all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un
massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della
vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore
corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Il Regolamento Inarcassa, per quanto riguarda il contributo
minimo soggettivo dovuto nel 2021, ha stabilito nello
specifico che chi ha conseguito nel 2020 un reddito
professionale inferiore a 16.241 euro può non versare il
contributo soggettivo minimo. Ma pagare il 14,5% del solo
reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2021, dopo la
presentazione della dichiarazione on-line.

Deroga, quando e come richiederla
La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31
maggio, esclusivamente in via telematica, tramite
l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On
Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo
minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati
successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga
relativamente all’anno in corso – qualora il professionista
preveda di conseguire un reddito minore all’importo che dà
diritto all’esonero – dovrà essere presentata entro il mese
successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (ad
esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la
domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto)
secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

È importante ricordare che, se si vuole usufruire nuovamente
della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare
una nuova domanda. Inoltre, il mancato versamento del
contributo minimo soggettivo a seguito di esonero determina la
diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione
che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto
versato per l’annualità interessata.

Tale deroga, comunque, non vale per gli altri contributi
obbligatori. Il contributo minimo integrativo e il contributo
di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti
(30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

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Contributi Inarcassa, a quanto
ammonta il contributo soggettivo
facoltativo
In aggiunta ai contributi obbligatori, come anticipato, i
professionisti iscritti a Inarcassa – anche i pensionati da
gennaio 2021 – hanno la possibilità di versare un contributo
soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art.
4.2 Regolamento Generale Previdenza).
Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la
possibilità di incrementare il montante contributivo e
conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche
in futuro.
L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad
un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul
reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF.
Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione
della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente,
in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli,
entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo
facoltativo del 2021 deve quindi essere versato entro il
31/12/2021).
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