Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari: tutte le scadenze 2021
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Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari: tutte le scadenze 2021 Come ogni anno, anche nel 2021 gli iscritti a Inarcassa (la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) saranno chiamati a versare i contributi previdenziali dovuti e connessi all’esercizio dell’attività. Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari I contributi Inarcassa si distinguono in obbligatori e volontari. Sono contributi obbligatori: il contributo soggettivo, dovuto dagli iscritti ad Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento. Indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno; il contributo integrativo, che devono versare i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e le società di Ingegneria, calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; il contributo di maternità/paternità, dovuto da tutti gli iscritti Inarcassa. A questi contributi bisogna infine aggiungere un contributo facoltativo. Ovvero un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale
netto, introdotto successivamente con una modifica al Regolamento Generale di Previdenza. Contributi Inarcassa obbligatori: scadenze 2021 contributo integrativo e contributo di maternità/paternità Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. A partire dal 1° gennaio 2021 il contributo integrativo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa. Fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza). Va versato ad Inarcassa in un’unica soluzione entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, entro il 31 agosto 2021 vanno versate le maggiorazioni applicate sulle fatture emesse nell’anno 2020, tramite il Bollettino M. Le maggiorazioni sulle fatture 2021, invece, dovranno essere versate entro la fine di agosto 2022. Può essere pagato in maniera differita, invece, il contributo di maternità/paternità. Il professionista, in questo caso, insieme al minimo soggettivo e a quello integrativo, ha la possibilità di versare quanto dovuto in due rate, ovvero il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno. Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.
Contributo minimo soggettivo Inarcassa: deroghe e scadenze 2021 A partire dal 1° gennaio 2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa. Fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza). Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione ed è deducibile ai fini fiscali. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare ma, come da norma, il professionista in questo caso ha la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Il Regolamento Inarcassa, per quanto riguarda il contributo minimo soggettivo dovuto nel 2021, ha stabilito nello specifico che chi ha conseguito nel 2020 un reddito professionale inferiore a 16.241 euro può non versare il contributo soggettivo minimo. Ma pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2021, dopo la presentazione della dichiarazione on-line. Deroga, quando e come richiederla La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica, tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso – qualora il professionista preveda di conseguire un reddito minore all’importo che dà diritto all’esonero – dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (ad esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa. È importante ricordare che, se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda. Inoltre, il mancato versamento del contributo minimo soggettivo a seguito di esonero determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Tale deroga, comunque, non vale per gli altri contributi obbligatori. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). Esonero contributi professionisti, quali Casse hanno anticipato lo stop? Inarcassa: 2021 nero senza provvedimenti del Governo Contributi Inarcassa, a quanto ammonta il contributo soggettivo facoltativo In aggiunta ai contributi obbligatori, come anticipato, i professionisti iscritti a Inarcassa – anche i pensionati da gennaio 2021 – hanno la possibilità di versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).
Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche in futuro. L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF. Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2021 deve quindi essere versato entro il 31/12/2021).
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