COMUNE DI PUTIGNANO - dell'Economia e delle Finanze per ...

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COMUNE DI PUTIGNANO
                     AREA METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO B

        Regolamento tassa sui rifiuti (TARI)
      (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 29/07/2015)
 (Modificato ed Integrato con D.C.C. n.21 del 29/04/2016, D.C.C. n.17 del 28/03/2018 e
                              D.C.C. n.21 del 29/03/2019)
               Modificato ed Integrato con D.C.C. n.14 del 13.07.2020
COMUNE DI PUTIGNANO
                           AREA METROPOLITANA DI BARI

INDICE

                                    DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del tributo
Art. 2. Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali
Art. 3. Soggetto Attivo

      SOGGETTI PASSIVI-PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E DETERMINAZIONE

Art. 4. Presupposto per l’applicazione
Art. 5. Soggetti passivi
Art. 6. Locali ed aree scoperte soggette al tributo
Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Art. 8. Determinazione della superficie tassabile
Art. 9. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzione superficie
Art.10. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art.11. Determinazione della tariffa
Art.12. Istituzioni scolastiche

                                      TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 13. Copertura dei costi del servizio
Art. 14. Piano finanziario
Art. 15. Articolazione delle tariffe
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Obbligazione tributaria
Art. 21. Mancato svolgimento del servizio
Art. 22. Zone non servite- Limiti applicazione territoriali

                                  RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Esenzioni
Art. 24. Riduzioni ed esenzione per utenze domestiche
Art. 25. Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art.26. Altre agevolazioni
Art.27. Cumulo di riduzione
Art.28. Tributo giornaliero
Art.29. Tributo provinciale

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                  DICHIARAZIONE -ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.30. Riscossione
Art.31. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art.32. Rimborsi e compensazione
Art.33. Funzionario Responsabile
Art.34. Verifiche ed accertamenti
Art.35. Sanzioni ed interessi
Art.36. Accertamento con adesione
Art.37. Riscossione coattiva
Art.38. Importi minimi
Art.39. Dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni

                                     DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40. Trattamento dei dati personali.
Art. 41. Norma di rinvio
Art. 42. Norme transitorie e finali

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                                    DISPOSIZIONI GENERALI

                                          ART.1
                                    OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la “TARI” diretta alla copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall’art.1 commi dal 641 al 704 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e
obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento
attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

                                   ART. 2
  DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo
3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel
regolamento comunale di igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
14 del 29.07.2015.

                                            ART. 3
                                       SOGGETTO ATTIVO

1.Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera
superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione
di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati
gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti
interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

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  SOGGETTI PASSIVI – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E DETERMINAZIONE

                                         ART. 4
                             PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE
1.Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

2.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3.Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
come individuati dall’articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4.Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non
domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e
connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

                                             ART. 5
                                         SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui
al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di
solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Per le parti
comuni condominiali di cui all’art. 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto
dagli occupanti o conduttori delle medesime.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A
quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

                                      ART. 6
                   LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno
qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel
territorio del Comune. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a
qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati
al prelievo.

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                                     ART. 7
                LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

   1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
       -locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vano ascensore, centrali termiche,
       cabine elettriche, celle frigorifere, ecc. dove non è compatibile o non si abbia di regola la
       presenza umana;
       -aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a
       terra;
       -le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
       superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
       ristoro, gradinate e simili;
       - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non
       utilizzabili o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al
       rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di
       validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine
       lavori;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi
    gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze
    e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; aree visibilmente adibite in via esclusiva
    all’accesso ed uscita dei veicoli dalle aree di servizio di distribuzione carburante;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
    esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

                                     ART. 8
                    DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili
soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano
le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo
15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione
delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e
i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma
647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto

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dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti
interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell’atto
al contribuente, giusta art. 6 L. n. 212/2000 (pec, raccomandata A/R, notifica a mezzo messo
notificatore
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree
scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al
successivo articolo 9.

                                 ART. 9
  PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
                             SUPERFICIARIE

 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI
 delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via
 continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a
 provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto
 trattamento in conformità alla normativa vigente.

 2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti
 speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,
 l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui
 l’attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività
 economiche:
                categoria di attività                   % di abbattimento della superficie
 Uffici all’interno di immobili destinati ad
 abitaz.                                                                  20
 Lavorazione del ferro                                                    30
 Lavorazione del legno, restauratori                                      30
 Lavorazione di materiali lapidei                                         30
 Stamperie-Tipografie,incisioni tipogr. e
 serigraf.                                                                30
 Riparazione autoveicoli,carrozzerie,elett.e gom                          50
 Centri e/o ambulatori medici, dentistici,
                                                                          20
 odontoiatrici, radiologi, veterinari e lab. analisi
 Lavanderie, tintorie                                                     20
 Macellerie                                                               30
 Servizi di parrucchiere, estetistico e solarium                          20
 Falegnamerie                                                             30
 Attività di autoriparazione                                              50
 Autofficine meccaniche                                                   50
 Officine metalmeccaniche                                                 50
 Autofficine di elettrauto                                                50
 Lavanderie                                                               30
 Verniciatura                                                             70
 Galvanotecnica e trattamento metalli                                     80

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                             AREA METROPOLITANA DI BARI
 Fonderie                                                                  80
 Laboratori odontotecnici                                                  30
 Marmista                                                                  80
 Laboratori litotipografici                                                50
 Attività commerciali con prod. Rifiuti animali                            30
 Laboratori vetri e specchi                                                50
 Pescherie                                                                 50
 Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco                         30

 3.Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in
 via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione
 dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione
 spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività
 svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio
 dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente
 impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal
 processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo
 parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree
 di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva
 trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non
 assimilati da parte della medesima attività.
 4.Per fruire dell’esclusione o abbattimento di cui ai commi precedenti, a pena di perdita dei relativi
 benefici, i soggetti interessati devono:
     a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione la specifica attività svolta, nonché produrre
          apposita planimetria che evidenzi le superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti
          (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui
          rifiuti) distintamente per codice CER;
     b) Comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di
          rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante
          l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

                                  ART. 10
    RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti
speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo
proporzionale alla quantità degli stessi nella misura del 30%. considerando la soglia di assimilazione
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei servizi di igiene ambientale approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 20/07/2015.
2. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo
di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la
produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno.
3. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a
presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di

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rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed , in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la
quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene
svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui
all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal
destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al
riciclo, in conformità alle normative vigenti.
                                         ART. 11
                              DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
 un’autonoma obbligazione tributaria.
 2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
 unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del
 servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 15 del presente regolamento.
 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine
 fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
 finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le
 tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena
 indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione
 nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
 del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo
 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

                                           ART. 12
                              ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L.
31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

                                      TARIFFE DEL TRIBUTO

                                  ART. 13
          COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché
di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del
Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive
modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.

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COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni
standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal
piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

                                                   ART. 14
                                         PIANO FINANZIARIO
1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per
regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente.
3) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
         la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
         valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
         con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e
viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto al gestore.
5) Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6) L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

                                         ART. 15
                               ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE
7) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a
loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
riportate all’art.19.

                                         ART. 16
                           TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

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COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI
1.Alle utenze domestiche si applica la tariffa secondo le sei categorie in relazione al numero degli
occupanti, di cui all’allegato 1, tab. 1° e 2 del DPR n. 158/1999.
2.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate
al numero di occupanti.
3.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti.
                               ART. 17
        DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
                             DOMESTICHE

1.Per la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche si rinvia a quanto
stabilito dal DPR 158/99, al piano finanziario e alla deliberazione annuale delle tariffe.
2.Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori
del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero
dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione
presentata ai sensi dell’art. 31. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova
contraria, il tributo è dovuto per intero, per il numero di tre occupanti.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
Nel caso di servizio di volontariato o attività prestata all'estero o fuori sede e nel caso di degenze o
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, appartenenti alle forze armate, con obbligo di domicilio in caserma, studenti fuori sede,
la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che
l'assenza sia almeno di sei mesi nell’anno ed adeguatamente documentata tramite presentazione di
regolare denuncia corredata da contratto di locazione e/o da ogni altra idonea documentazione.
3. In presenza di più nuclei familiari residenti presso la stessa utenza domestica, la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, é necessario presentare una dichiarazione contenente i dati relativi
al numero degli occupanti l'alloggio. In assenza della dichiarazione integrativa, il numero degli
occupanti è determinato in n. tre componenti.
5. Per le utenze domestiche formate e catastalmente contraddistinte da più subalterni ma dallo stesso
foglio e stessa particella, la tariffa variabile si applica per una sola volta.
6. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione
dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente
intervenute;
7. Alle utenze domestiche si applica la tariffa sia nella parte fissa che nella parte variabile calcolata
in ragione del numero degli occupanti.
8.Sono considerate pertinenze gli immobili di cui all'art. 817 del C.C, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche, a titolo esemplificativo le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
9.Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi similari di deposito non di pertinenza di unità abitativa
o condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel comune, si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante.
10.Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche
condotte da un unico occupante, se condotte da persona fisica. In difetto delle predette condizioni, i

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COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI
medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita
diretta).

                                       ART. 18
                       TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta individuate in 30
tipologie, essendo il Comune di Putignano con popolazione superiore a 5000 abitanti, giusta allegato
1, tabella 3a e 3b del DPR 158 del 1999.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria modificati così come previsto dalla normativa
in modo inferiore o superiore ai massimi indicati del 50%.

                                    ART. 19
                 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con
diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla
qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come segue:

 CTG.                                         UTENZE NON DOMESTICHE

   1     Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
   2     Cinematografi e teatri
   3     Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
   4     Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
   5     Stabilimenti balneari
   6     Esposizioni, autosaloni
   7     Alberghi con ristorante
   8     Alberghi senza ristorante
   9     Case di cura e riposo
  10     Ospedali
  11     Uffici, agenzie
  12     Banche, istituti di credito e studi professionali
  13     Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  14     Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15     Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16     Banchi di mercato beni durevoli
  17     Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18     Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19     Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20     Attività industriali con capannoni di produzione
  21     Attività artigianali di produzione beni specifici

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COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI
   22    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
   23    Mense, birrerie, amburgherie
   24    Bar, caffè, pasticceria
   25    Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
   26    Plurilicenze alimentari e/o miste
   27    Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
   28    Ipermercati di generi misti
   29    Banchi di mercato generi alimentari
   30    Discoteche, night club

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività
principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione
all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in
caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto
passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte,
per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si
applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie,
previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente
nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata
secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l’attribuzione di un’unica
categoria possa rilevarsi non idonea a rappresentare l’effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto
riguardo all’attività realmente esercitata nei locali o aree).
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento
di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto
dell’importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria
corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA

                                          ART. 20
                                  OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o
delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale
permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione
che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno
successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

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COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal
successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla
destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva
variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del
tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro
il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto
previsto dal successivo art. 30.

                                      ART. 21
                          MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo
è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

                                  ART. 22
           ZONE NON SERVITE-LIMITE DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1.L’applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è attuato il servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati.
Le zone sono così divise:
   - Zona “A” comprendente la parte urbana dove il servizio è effettuato in regime di “porta a
       porta”;
   - Zona “B” comprende tutta la parte extraurbana del territorio comunale (agro) dove il servizio
       viene svolto non in regime di “porta a porta” ma parzialmente, ovvero esclusivamente lo
       smaltimento del secco residuo conferito in vasche scarrabili dislocate nelle zone individuate
       con esclusione delle zone C e D;
   - Zona “C” località di San Pietro Piturno dove il servizio è effettuato in regime di “porta a
       porta”;
   - Zona “D” località Pin Pen il servizio prevede la presenza di cassonetti per tipologia di rifiuti
       smaltiti con frequenza variabile;

2.La perimetrazione delle zone del territorio urbano ed extraurbano, di cui all’art. 29 dlgs. 507/93, ai
sensi degli artt.3 e 8 del D.P.R.915/82 è delimitato dalle piantine planimetriche e dall’elenco delle
strade che lo circoscrivono al presente allegate:
- ZONA A
- ZONA C
- ZONA D
3.Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
in regime di “porta a porta” Zona A e Zona C.
4.Ai detentori o gli occupanti della Zona B la tariffa da applicare è del 30%. Ai detentori o gli
occupanti della Zona D la tariffa da applicare è del 50%.

                                                    14
COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI

                                 RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

                                                ART. 23
                                              ESENZIONI

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 660, legge 147/2013, sono esenti dalla TARI:
a. I locali utilizzati per l’esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è a sostenere le spese di
funzionamento, le Biblioteche, le caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di
enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
b. Possono essere riconosciute esenzioni per le utenze domestiche di persone che si trovano in
particolari condizioni sociali e che ricevono l’assistenza continuativa da parte del Comune sulla base
delle informazioni fornite dai Servizi Sociali.

                                     ART. 24
                RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.Ai sensi dell’Art.1, comma 659, dell’art. 1 legge 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni con unico occupante riduzione del 30%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, riduzione del
30%;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
ma ricorrente, riduzione del 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero, riduzione del 30%;
- riduzione di due terzi per l’abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’ AIRE, già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso;
2. Non sono soggette alla tassazione le utenze domestiche prive sia di arredo e mobilio, sia di contratti
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, luce, gas e telefono) previa rituale dichiarazione.

3.Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente
presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

                                                    15
COMUNE DI PUTIGNANO
                             AREA METROPOLITANA DI BARI

                              ART. 25
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
                              ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata
dai competenti organi.
2. non sono soggette alla tassazione le utenze non domestiche prive sia di arredo, suppellettili e
macchinari, sia di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, luce, gas e telefono)
previa rituale dichiarazione;
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione
di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

                                           ART. 26
                                     ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le
seguenti fattispecie:
a. la tassa annua è ridotta del 50% per i pensionati, soggetti passivi d’imposta di età superiore a 65
anni, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a € 15.000,00 quale valore
ISEE al cui reddito contribuisca un unico fabbricato posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto
reale di godimento e le relative pertinenze, catastalmente identificate in una singola unità per le
seguenti categorie catastali A/2- A/3-A/4-A/5 -A/7- C/2- C/6 -C/7.
b. la tassa annua è ridotta del 50% per il nucleo familiare, con invalido civile riconosciuto al 100%
che non risulti proprietario di altri beni immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative
pertinenze e con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00 quale valore
ISEE.
c. la tassa annua è ridotta del 5% per tutti i cittadini che effettueranno il compostaggio domestico
secondo le prescrizioni e autorizzazione che saranno stabilite dall’Ufficio ambiente del Comune di
Putignano con apposito provvedimento.
d. la tassa annua è ridotta del 75% per gli esercizi commerciali ed artigianali, ad eccezione di istituti
bancari, finanziari e postali, ubicati all’interno del centro storico, circoscritto dalle seguenti vie:
“Margherita di Savoia, Estramurale a Mezzogiorno, Estramurale a Levante e Corso Umberto I (dal
numero civico n. 2 al civico 50) che rimangono escluse dalla riduzione.
e. la tassa annua è ridotta del 50% per le Associazioni Culturali, sociali, sportive, di volontariato,
d’arme e combattentistiche, partiti politici.

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f. la tassa annua è ridotta del 30% le attività identificate nella categoria n. 22 (ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub).
g. per promuovere la raccolta differenziata, incentivare i comportamenti virtuosi e raggiungere gli
obiettivi percentuali di Raccolta Differenziata indicati dalle normative nazionali, l’Amministrazione
ha attivato dal 1° gennaio 2015, presso il Centro Comunale di Raccolta un sistema di
contabilizzazione informatica dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza.
La differenziazione dei rifiuti in maniera corretta darà diritto ad una premialità. I destinatari della
premialità sono solo le Utenze Domestiche residenti nel territorio del Comune di Putignano.
L’Amministrazione Comunale di Putignano destinerà ogni anno una parte degli incentivi Anci –
Conai ottenuti, in base ai quantitativi complessivi di rifiuti raccolti in maniera differenziata sul
territorio, alle utenze sotto forma di riduzione della Tari secondo i criteri di seguito stabiliti.
Per accumulare punteggio occorre conferire i diversi rifiuti recuperabili presso il CCR di Via Martiri
delle Foibe. L’utente dovrà farsi identificare mediante la propria card utente “Differenziamo
Putignano” o in alternativa attraverso la tessera sanitaria. L’operatore del CCR posizionerà i rifiuti
raccolti in maniera differenziata sulla bilancia elettronica e rilascerà uno scontrino con l’indicazione
dei punti conseguiti per singola pesata e dei punti totali accumulati. L’operatore è tenuto a conferire
il rifiuto nell’apposito contenitore.
In caso di mancata esibizione di documento di riconoscimento gli operatori non sono autorizzati a
riconoscere alcuna premialità. L’operatore è, altresì, tenuto ad effettuare una verifica visiva dei rifiuti
conferiti e non accetterà né attribuirà premialità in tutte le ipotesi di conferimenti errati, non
correttamente separati e sporchi.
Per ogni conferimento di rifiuti differenziati di seguito riportati si avrà diritto al corrispondente
punteggio:

    CARTA CARTONE (CER 20 01 01)                                1 punto ogni 10 kg conferiti
  IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01                             1 punto ogni 5 Kg conferiti
                02)
  ALLUMINIO E ACCIAIO (CER 20 01 40)                             1 punto ogni 5 kg conferiti

Per tutte le altre categorie di rifiuto non indicate non è riconosciuto alcun punteggio. Quantitativi di
rifiuti inferiori a quelli stabiliti danno diritto a frazioni decimali di punto.
Gli utenti otterranno un sconto sulla TARI proporzionale al punteggio raggiunto secondo i seguenti
criteri:
         Al raggiungimento del punteggio minimo di 50 si avrà diritto a € 10 di sconto;
   ➢
       Ogni 25 punti in più si avrà diritto ad ulteriori € 5 di sconto;
   ➢
       punteggio massimo raggiungibile pari a 250 che darà diritto a € 50 di sconto.

   Ulteriori conferimenti oltre i 250 punti non daranno diritto a premialità

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2.Le agevolazioni e simili sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno
in corso a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate. La riduzione del 50/% per gli over 65, persona invalida
al 100% e nucleo famigliare con persona invalida al 100% l’attestazione ISEE va presentata ogni
anno.
3.Il costo delle riduzioni, agevolazioni e simili è finanziato con l’inserimento nel piano finanziario
della Tari, ad eccezione delle agevolazioni legate al reddito che possono anche essere finanziate dal
capitolo di bilancio dedicato ai servizi sociali.

                                          ART. 27
                                     CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire
unicamente di quella più favorevole.

                                            ART. 28
                                     TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il
tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del
tributo maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa
annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11
del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo
annuale.

8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate,
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

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                                           ART. 29
                                     TRIBUTO PROVINCIALE

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

                  DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

                                               ART. 30
                                            RISCOSSIONE

1.Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello
unificato (F24) ovvero le ulteriori modalità di pagamento previste dalle norme.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente
l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le
scadenze.
2bis L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L.
212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire
dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un
documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento
medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni
che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa
procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi deve essere effettuato in 4 (quattro) rate trimestrali, scadenti il 16
marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, o unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del
modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo.
5.In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune
provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o
posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica
soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza di adempimento da parte del contribuente, si
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel
successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge
27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

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                                     ART. 31
                 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del
tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui appositi
modelli predisposti dallo stesso entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo. La
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente
o a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal
timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a
mezzo PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
    sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso
    ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
    dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale
    si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.

Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO
dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;

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e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli
urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a
comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto
all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente
dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo
è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le
superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente
integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti.
Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a
disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate
agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

                                          ART. 32
                                RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine
di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal
vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti
minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

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