COMUNE DI MONTESPERTOLI - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLCITARI - Comune di ...
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COMUNE DI MONTESPERTOLI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLCITARI 1
INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ART. 3: DEFINIZIONI GENERALI ART. 4: DISCIPLINA INSERIMENTO IMPIANTI ART. 5: CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ART. 6: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ART. 7: LIMITAZIONI E DIVIETI TITOLO II – PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE ART. 8: TIPOLOGIA DI IMPIANTI CONSENTITI ART. 9: AUTORIZZAZIONE ART. 10: OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE TITOLO III – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA ART. 11: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI CONSENTITI ART. 12: MODALITA' DI APPOSIZIONE ART. 13: OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 14 : QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ART. 15 : TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E UBICAZIONE TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI Art. 16: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il piano generale degli impianti, di seguito denominato “Piano”, in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e nel rispetto della vigente normativa disciplina: - la distribuzione degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e delle norme generali e regolamentari in materia. - la tipologia, formato, quantità e caratteristiche degli impianti pubblicitari nel rispetto delle disposizioni vigenti del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e infine dei vincoli posti a tutela del territorio comunale. Art. 2 Suddivisione del territorio comunale Ai fini della distribuzione e collocazione degli impianti, il territorio comunale è suddiviso in due zone: - ZONA A: capoluogo - ZONA B: frazioni Art. 3 Definizioni generali 1. Il piano disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in: a) Impianti di pubblicità esterna ovvero impianti a carattere permanente di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materiale di qualsiasi natura conforme alle prescrizioni del Piano. b) Impianti di pubblica Affissione, ovvero impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, priva di rilevanza economica, di natura sociale o istituzionale o da destinare alle affissioni di carattere commerciale. 2. Si intende per installazione pubblicitaria permanente qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno. 3. Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata non superiore a 3 mesi. 3
Art. 4 Disciplina inserimento impianti 1. L'installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale deve rispettare quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché il Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità, le specifiche norme contenute nel Regolamento Edilizio. 2. I segnali turistici sono disciplinati dall'art. 134 del D.P.R 16/12/92 n. 495. Art. 5 Classificazione degli impianti 1. Gli impianti pubblicitari sono classificati in: - Impianti permanenti a) Insegna b) Preinsegna c) Cartello stradale d) Targa di esercizio e pubblicitaria e) Tende e vetrofanie f) Impianto pubblicitario di servizio - Impianti temporanei a) Cartello/manifesto riferito ad iniziative occasionali con durata limitata effettuata su supporti propri o su pali esistenti nel luogo individuato; b) Striscioni pubblicitari riferiti ad iniziative occasionali con durata limitata; c) Locandina d) Ogni messaggio pubblicitario riferito ad iniziative occasionali con durata limitata; Art. 6 Caratteristiche degli impianti 1. Tutti gli impianti da installare devono essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche: - integrazione nell'ambiente urbano - decoro - solidità e durevolezza - sicurezza - funzionalità - conformità alle normative 2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili; le strutture di sostegno devono resistere alla spinta del vento, solidamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non devono generare confusione con la segnaletica stradale. 4
4. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e ss.mm.ii Art. 7 Limitazioni e divieti 1. La collocazione di impianti pubblicitari è soggetta ai divieti e alle limitazioni stabilite dall'art. 18 del Regolamento pubblicità e affissioni oltre che alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada D.Lgs 285/92 e suo regolamento di attuazione Dpr n. 495/92. 2. La collocazione di impianti pubblicitari e altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale sia architettonico in conformità al Vigente Regolamento Edilizio. TITOLO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE Art. 8 Tipologia di impianti consentiti 1. Gli impianti di pubblicità permanenti consentiti sono: a) Insegna b) Preinsegna c) Cartello stradale d) Targa di esercizio e pubblicitarie e) Tende e vetrofanie f) Impianto pubblicitario di servizio Transenne Parapedonali 2. Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo di proprietà comunale, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del DPR 495/92 integrato dal DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito nel piano. Art. 9 Autorizzazione 1. L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire impianti pubblicitari permanenti o variare quelli già installati nel territorio comunale, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione con le modalità, le disposizioni e gli allegati previste dall'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. 2. L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data del rilascio (Art. 27 comma 5 D.Lgs 285/92 e Art. 53 Dpr 495/92) e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno fino a quando non intervengano: - disdetta da parte del titolare - provvedimento di revoca da parte del Comune - modifiche 5
- entrata in vigore di disposizioni cogenti che dispongano diversamente le modalità di installazione e rinnovo - morosità nel pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e affissioni. Art. 10 Obblighi del richiedente 1. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di: - mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza - adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; - rimessa in pristino, in caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento di cose o di luoghi, che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione di insegne e/o mezzi pubblicitari, salvo richiesta di voltura; - provvedere alla rimozione; la rimozione è disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo pubblicitario, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino della forma peesistente della sede del manufatto; - su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne, dovrà essere fissata all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92, sulla quale sono riportati il numero dell'autorizzazione, data di scadenza, il soggetto titolare, l'amministrazione rilasciante. 2. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto in ordine alla pubblicità abusiva dal Regolamento Pubblicità e Affissioni. TITOLO III – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA Art. 11 Tipologia degli impianti consentiti 1. Gli impianti di pubblicità temporanei consentiti sono: a) Cartello/manifesto riferito ad iniziative occasionali con durata limitata effettuata su supporti propri o su pali esistenti nel luogo individuato; b) Striscioni pubblicitari riferiti ad iniziative occasionali con durata limitata; c) Locandina d) Ogni messaggio pubblicitario riferito ad iniziative occasionali con durata limitata; 2. Per gli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. sono state individuate postazioni conformi sia alle norme relative al codice della strada sia al Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni indicati negli allegati “H” e “I” del presente regolamento che ne fanno parte integrale e sostanziale. 6
Art. 12 Modalità di apposizione 1. Chiunque intenda collocare installazioni pubblicitarie temporanee deve presentare apposita domanda al Comune o al concessionario del servizio e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidamente obbligato, il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento. 2. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento. Art. 13 Obblighi del richiedente 1. Il richiedente l'autorizzazione per la posa in opera di mezzi pubblicitari temporanei, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento cono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 14 Quantificazione degli impianti 1. L'articolo 9 del Regolamento Pubblicità e Affissioni individua la superficie degli impianti destinati alle affissioni così come previsto dall'art. 13 c. 3 D. Lgs 507/93. Art. 15 Tipologia degli impianti e ubicazione 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Lo stato di fatto degli impianti di affissione (istituzionale, sociale e commerciale) è di mq 333,20 2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Montespertoli sono: All. A – impianti affissionali capoluogo-frazioni All. B – Bacheca in Piazzale Lotti a disposizione dell'associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli All. C – Bacheche per locandine funebri All. D – Bacheche Gruppi Consiliari All. E – Bacheche Piazza del Popolo vano contatori a disposizione del Comune di Montespertoli All. F – Transenne Parapedonali 7
All. G – Bacheche in Piazza del Popolo vano contatori a disposizione delle Associazioni di Montespertoli All. H – Postazioni per esposizione temporanea manifesti su pali esistenti o su appositi supporti All. I – Postazioni per esposizione temporanea striscioni pubblicitari 3. Le affissioni effettuate al di fuori degli impianti sopraelencati sono da considerarsi abusive e pertanto incorrono nelle sanzioni previste dal vigente Regolamento Pubblicità e Affissioni. TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Quadro normativo di riferimento 1. Le norme contenute nel presente piano hanno come riferimento la normativa nazionale vigente, in particolare: D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 Codice della Strada, D.P.R n. 495 del 15/11/1992 Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada nonché le successive disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada, D. Lgs n. 507 del 15/11/1993. 2. L'attuazione del Piano è poi regolamentata più in dettaglio dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità nonché da specifiche norme contenute nel Regolamento Edilizio o nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune. 3. In materia di tutela dei beni ambientali ed architettonici la norma di riferimento è il D.L n. 490 del 29/10/1999. 8
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