COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

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COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO

                    (Provincia di COMO)

         REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
           DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 31.07.2020

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INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti
Art. 4 – Soggetto attivo
Art. 5 – Presupposto
Art. 6 – Soggetti passivi
Art. 7 - Locali ed aree scoperte soggette al tributo
Art. 8 – Locali ed aree non soggettia al tributo
Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11 – Determinazione della tariffa del tributo
Art. 12 – Determinazione della superficie tassabile
Art. 13 – Istituzioni scolastiche
Art. 14 – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art. 15 – Piano finanziario
Art. 16 – Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 17 – Tariffe per le utenze domestiche
Art. 18 – Determinazione del numero occupanti delle utenze domestiche
Art. 19 – Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 21 – Obbligazione tributaria
Art. 22 – Tributo giornaliero
Art. 23 – Tributo provinciale
Art. 24 – Riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
Art. 25 – Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero
Art. 26 – Riduzioni per prestazioni del servizio con livelli di qualità fuori standard
Art. 27 – Ulteriori riduzioni e agevolazioni da coprire altre risorse diverse dal tributo
Art. 28 – Limiti massimi delle riduzioni e agevolazioni
Art. 29 – Riduzioni AIRE
Art. 30 – Riscossione
Art. 31 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 32 – Rimborsi e compensazione
Art. 33– Funzionario responsabile
Art. 34 – Verifiche ed accertamenti
Art. 35 – Accertamento
Art. 36 – Sanzioni ed interessi
Art. 37 – Contenzioso
Art. 38 – Riscossione coattiva
Art. 39 – Obblighi di trasparenza
Art. 40 – Trattamento dei dati personali
Art. 41– Importi minimi
Art. 42 – Norma di rinvio
Art. 43 – Entrata in vigore e norme finali
Allegati - Tabella rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
   dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
   l’applicazione della Tassa Sui Rifiuti “TARI” del Comune di Beregazzo con Figliaro
   in attuazione dell’articolo 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 e s.m.i
   (legge di stabilità 2014) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di
   gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi
   strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il
   presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi
   667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
   2014) e s.m.i. L’Amministrazione Comunale nell’ottica di una possibile applicazione
   della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per
   commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del
   Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
   legge vigenti.

             ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
   smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico
   interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
   152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto
   Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
   si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile
   2006, n. 152:
   a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
       ad uso di civile abitazione;
   b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
       da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai
       rifiuti urbani per qualità e quantità di cui all’elenco, approvato con
       deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2006, e allegato alla presente, dando
       atto che il quantitativo mensile conferito al centro di raccolta rifiuti non potrà
       superare la quota di 1/12 della quota annuale;
   c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
       pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
       o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
       cimiteriali;
   f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
       provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e)
       del presente comma.

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ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti
   sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido
      di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e
      stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni
      a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
      materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
   b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici
      collegati permanentemente al terreno;
   c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel
      corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
      costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
   d. i rifiuti radioattivi;
   e. i materiali esplosivi in disuso;
   f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia,
      sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
      pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di
      energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
      l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
   g. i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione
      delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della
      riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è
      provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione
      2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive
      modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto
   regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive
   norme nazionali di recepimento:
   a. le acque di scarico;
   b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati
      dal     regolamento      (CE)    n.   1774/2002,       eccetto    quelli    destinati
      all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di
      produzione di biogas o di compostaggio;
   c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi
      gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del
      regolamento (CE) n. 1774/2002;
   d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
      dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al
      Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

                           ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente
   o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini
   della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di
   essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se
   dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
   Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
   dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e
   fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

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ART. 5 - PRESUPPOSTO
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la
   detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a
   qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati identificati
   al successivo art. 7.
2. Si intendono per:
   a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso
       l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli
       spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze,
       campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
   c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
   d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
       commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in
       genere.
3. Sono escluse dal tributo:
   a. ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
       accessorie a locali tassabili.
   b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano
       detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori,
       stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
   La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
   erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono
   presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della
   conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche
   la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti
   competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di
   attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le unità immobiliari quali garage, fondi, soffitte e cantine non pertinenza di
   abitazioni, sono assoggettati alla tariffa prevista per n. 1 componente.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
   l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del
   tributo.
                             ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà
   nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva
   il tributo è. dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
   stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle
   aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce
   i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed
   aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
   singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono
   tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le
   aree scoperte in uso esclusivo

         ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi
   specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato,

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verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di
   produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel
   territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso
   anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza
   attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, calore, telefonica o
   informatica) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di
   impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito
   l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, escluse quelle aventi
   destinazione accessoria e/o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati a
   prelievo.

             ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
   non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in
   misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono
   stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
   a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
      sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
   b. le superfici destinate a campo da gioco, locali vasche piscina, pista d’atletica
      fermo restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali
      spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
   c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore,
      centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e
      stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
   d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita,
      atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
      edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data
      di inizio dell’occupazione;
   e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
   f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate
      né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le
      aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente
      adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di
      servizio e dal lavaggio.
   g. soffitte e sottotetti a falde spioventi limitatamente alla superficie avente
      un’altezza inferiore a 1,50 m;
   h. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto
      religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali
      utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Non sono soggette al tributo altresì:
   a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di
      esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti,
      lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con
      strutture fisse;
   b. Le aree comuni condominiali ai sensi di cui all’art. 1117 del codice civile non
      detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o
      altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella
   dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad
   elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad
   esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
   competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da

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impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
   provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
   parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo
   verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il
   conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

            ART.9 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
   dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
   legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
   protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 8.

 ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL
                         PUBBLICO SERVIZIO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si
   tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa
   e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure
   sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento
   sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il
   produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
   a. le superfici adibite all’allevamento di animali;
   b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro
       materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o
       nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
   c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono
       rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione
   di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
   comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile
   o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la
   superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie
   su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
   a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la
       sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),
       nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le
       tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,
       sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
   b. comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i
       quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
       documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate a titolo
       esemplificativo (copia formulari debitamente firmati a destinazione, copie
       contratti di smaltimento ecc.).
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si
   producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso
   oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la diretta produzione
   del rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini
   funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività
   svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati

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all’esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo, i
   magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime
   o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo ove siano insediati
   macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili. Restano,
   pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al
   deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree
   di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione,
   allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati oppure destinati alla successiva
   trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione
   esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

         ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
   corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
   per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla
   base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
   158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il
   termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
   conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell’art. 1,
   comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate
   successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine sopra indicato,
   hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
   deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169 della Legge n.
   296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito
   dall’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino
   degli equilibri di bilancio.

         ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013
   (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la
   superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
   catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile
   dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini
   dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
   della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo
   n. 507 del 13.11.1993 (TARSU) e della TARES prevista pel l’anno 2013 dall’art. 14
   del D.L. n. 201/2011.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati
   catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti
   la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la
   superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
   iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all’80% della superficie
   catastale determinata secondo i criteri del D.P.R. n. 138/1998. Il comune
   comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee
   forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della L. n. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del
   comma 648 della Legge n. 147/2013, è costituita da quella calpestabile misurata a
   filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola

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rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
     trattamento in conformità alla normativa vigente.
4.   La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata
     considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei
     pilastri escludendo i balconi e le terrazze.
     Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con
     altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi
     estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani
     ascensori, locali contatori ecc
     La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra
     analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo
     professionale), ovvero da misurazione diretta.
5.   La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte
     decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6.   Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché
     l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una
     superficie forfettaria pari a 20 m2 per colonnina di erogazione.
7.   Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari
     iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
     assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale
     determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del
     Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

                      ART. 13 – ISTITUTUZIONI SCOLASTICHE
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
   statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori,
   istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del
   Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008,
   n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal
   costo che deve essere coperto con il tributo Tari.

     ART. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del
   servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli
   investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,
   inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Pe la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla
   delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente
   (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai
   rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
   comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
   fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655 della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo
   alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che
   deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati
   annualmente dal Piano Finanziario di cui all’art. 1, comma 683 della Legge
   27/12/2013, n. 147.

                                            9
ART. 15 – PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di
   investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
   assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico
   Finanziario, elaborato dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU e
   integrato dall’Ente Territorialmente Competente. Il documento rappresenta
   l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la determinazione
   annuale dei proventi da tariffa.
3. Il piano economico finanziario è redatto secondo normativa vigente e in
   ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
   Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del
   31/10/2019 con relativo allegato A e Appendici.
4. Il piano economico finanziario è composto da:
     a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti
     dall’Autorità;
     b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
     rappresentante;
     c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
     modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
     contabili sottostanti;
     d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
5. Il piano economico finanziario è, inoltre, corredato da una relazione attestante il
   programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli
   obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
6. L’ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio
   Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all’Autorità il piano
   economico finanziario;
7. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
   regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
   positivo, conseguentemente approva.
8. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del
   servizio, quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente.

               ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
 1. Le tariffe sono articolate in base a due macroclassi rappresentate dalle utenze
    domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. In
    base al predetto decreto, le utenze domestiche sono suddivise in base ai
    componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di
    attività sulla base della potenzialità di produzione del rifiuto.
 2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate
    alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal
    D.P.R. n. 158/1999.
 3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti
    conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del
    servizio di gestione dei rifiuti.
 4. La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n.
    443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione
    alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di

                                            10
spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di
   gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota
   variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.
   Nella ripartizione dei costi fissi e variabili, è applicata la condizione stabilita
   dall’art. 3 dell’All. A alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
   Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, ai sensi del D.P.R.
   158/1999, stabilisce altresì:
      a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non
         domestiche, indicando il criterio adottato, sulla base di criteri razionali;
       b) I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99,
           fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
6. I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in
   base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del Decreto
   del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

              ART. 17 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla
   superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per
   unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni
   di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
   1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione
   al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del
   Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera
   tariffaria.

  ART. 18 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE
                          DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
   residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione
   del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei
   componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la
   residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la
   cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 180 giorni annui. A titolo di
   esempio colf e/o badanti.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti
   residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini
   della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l’assenza per
   un periodo non inferiore all’anno, sia adeguatamente documentata, nel caso in cui
   si tratti di:
    a. Degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri
    socio educativi, istituti penitenziari;
    b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o
   abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
   dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
   Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n
   utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta
   documentata, in una unità.

                                         11
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito
   la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione
   da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione
   viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi
   dell’art. 30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova
   contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero 1 (un) componente.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari
   la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
   l’alloggio.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
   domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel
   comune di utenze abitative.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di
   emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 30 o per le nuove utenze, dalla
   data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a
   partire dall’anno seguente.

            ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
   alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia
   di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione
   secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della
   Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
   applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite
   alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
   produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del
   Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di
   attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

       ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi
   sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole
   utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi
   di attività omogenee con riferimento alla tipologia di attività svolta, tenuto
   conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.
2. L’inserimento di un’utenza in una determinata categoria di attività, avviene di
   regola sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
   dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta
   salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di
   attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso
   e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
   medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
   economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la
   tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie
   destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale
   desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

                                          12
ART. 21 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale
   sussiste il possesso, o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione a
   condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il
   30 giugno dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
   cessata alla data della presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi
   di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito
   dal successivo articolo 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
   destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di
   tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il
   medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di
   tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui
   al successivo articolo 30 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le
   variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

                           ART. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
   temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
   anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
   pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa
   alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
   presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
   assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e
   assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
   tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione
   temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di
   cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di
   entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero n o n si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. L’Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo
   pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi
   tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

                            ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti
   tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio
   delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del
   Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
   assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata
   dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

                                             13
ART. 24 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFERIBILE ALLE
                                  UTENZE DOMESTICHE
1. E’ assicurata una riduzione del 15 % della quota variabile del tributo alle utenze
   domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
   dell’utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla
   sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in
   modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli.
2. La riduzione di cui sopra viene applicata agli utenti a seguito di accertamento e/o
   verifica da parte degli Uffici della effettiva attuazione del compostaggio domestico, a
   decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la
   domanda.

3. Qualora a seguito di controlli il compost venisse trovato inutilizzato, o non più
   presente presso l’utenza, all’utente verranno addebitate tutte le annualità pregresse di
   cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali
   sanzioni applicabili.

     ART. 25- RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL
                                        RECUPERO
1. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art.1 comma 649, secondo periodo, della L.
   147/2013, modificata con DL n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni
   nella Legge n. 68 del 02.05.2014, la parte variabile del tributo può essere ridotta, a
   consuntivo, sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti assimilati di cui
   all’allegato A) al presente regolamento, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati
   che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento,
   mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha
   effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto
   Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La riduzione si applica sulla quota variabile della tariffa nei limiti di quanto previsto al
   successivo articolo 72. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del
   totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di
   rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd
   assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:

                                                      kg rifiuti recuperati
      Calcolo della % di recupero =    ----------------------------------------------------- * 100
                                             Kd assegnato * Superficie tassabile
4.  La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando apposito
   modulo da presentare entro il entro il 31 gennaio dell’anno successivo allegando una
   dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare
   precedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tale dichiarazione dovranno essere altresì
   allegati copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006
   relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati al destinatario, o altra
   documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al
   recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque,
   richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di
   riferimento o altra documentazione equivalente.
5. Il Comune si riserva di applicare la riduzione di cui al comma 3, solo ed
   esclusivamente dopo aver verificato l’avvenuto pagamento del tributo da parte della

                                              14
ditta beneficiaria, sia relativamente all’anno oggetto di riduzione che agli anni
  precedenti.

ART. 26 -RIDUZIONI PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CON LIVELLI DI QUALITÀ
                           FUORI STANDARD
1. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel
   perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è
   regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano
   insediate nell’ambito del territorio comunale.
2. Tutte le utenze domestiche, anche se non servite direttamente, devono conferire i
   rifiuti in luogo idoneo, definito dal Comune, internamente al perimetro in cui il
   servizio è effettuato regolarmente.
3. Per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di
   conferimento, la parte fissa della tariffa è computata al 40%, in considerazione del
   minor servizio erogato.
4. Qualora il servizio venga esteso a zone non servite il tributo si applica, nella misura
   prevista, a far data dalla comunicazione di attivazione del servizio effettuata a cura
   del Funzionario Responsabile.

     ART. 27 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CUI DARE ADEGUATA
       COPERTURA CON RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO
1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di
    valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la
    presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato
    operanti sul territorio comunale o per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per
    altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare purché al costo complessivo di
    dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi
    del tributo.

          ART. 28 - LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
   sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
   considerato.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell’intera
   tariffa (parte fissa + parte variabile).

                               ART. 29- RIDUZIONE AIRE
1. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 80 del 23/05/2014, sull’unità immobiliare
   posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
   all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi
   di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
   locata o data in comodato d'uso, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi.
2. Per usufruire del beneficio, il contribuente ha l’obbligo di presentare apposita
   dichiarazione corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge, al fine di
   permettere agli Uffici Comunali di effettuare le dovute verifiche.
3. La trasmissione della dichiarazione di cui al comma precedente va effettuata entro il
   30 giugno (o diverso termine previsto dalla normativa vigente) dell’anno successivo a
   quello per il quale si richiede l’applicazione della riduzione. Non saranno considerate

                                             15
valide le dichiarazioni non corredate della documentazione richiesta dalla legge.
4. Le dichiarazioni effettuate oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, se
   ritenute valide, saranno efficaci dall’anno successivo a quello per il quale se ne
   richiedeva l’applicazione.

                                  ART. 30- RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di
    pagamento unificato del decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, tramite bollettino
    di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerto dai
    servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento
    contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,
    l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, le tariffe
    applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve
    contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte
    le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in
    vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un
    documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di
    ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine l’avviso di
    pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di poter optare
    per il formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il numero e la scadenza della rate verranno deliberate annualmente dall’organo
    competente e pubblicate sul sito web istituzionale. In caso di mancata deliberazione
    si intenderanno applicabili le scadenze dell’anno precedente.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi
    anche in unica soluzione.
5. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro
    superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a
    49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge
    27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve
    essere operato per ogni codice tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in
    corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno
    successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di
    pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza
    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo
    è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso
    indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione,
    con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di
    inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo
    76, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con
    aggravio delle spese di riscossione.

         ART. 31 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
    l’applicazione del tributo e in particolare:
        a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
        b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
        c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni

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o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata
    anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui
    moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno
    successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
    assoggettabili al tributo.- La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto
    dichiarante, può essere consegnata o direttamente, o a mezzo posta con
    raccomandata a/r, o a mezzo fax, allegando copia del documento d’identità, o a
    mezzo PEC (posta elettronica certificata). La denuncia si intende consegnata all’atto
    del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
    spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del
    rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, dalla data del ricevimento del
    rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni
    successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
    consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è
    obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30
    giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non
    comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del
    numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
    Utenze domestiche:
      a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la
         residenza;
      b. Generalità del denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
         qualifica;
      c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di
         numero dell’interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso
         dei singoli locali, nonché i dati del proprietario/i dello stesso.
      d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
      e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
      f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è
         intervenuta la variazione;
      g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
         riduzioni o esenzioni.
   Utenze non domestiche:
      a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo
         sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice
         fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
      b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
      c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
      d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e
         dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
         singoli locali ed aree denunciati e loro pertinenze interne, nonché i dati del
         proprietario/i degli stessi;
      e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali
         non assimilati agli urbani;
      f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o divariazione
         degli elementi denunciati;
      g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
         riduzioni o esenzioni.

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