Installazione ripetitore su lastrico solare, il quorum per deliberare dipende dal contratto

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO   IL TESTO DELLA SENTENZA
                                       Corte di cassazione -
                                       Sezioni Unite civili -
                                       Sentenza 5 novembre 2019-
                                                                                Installazione ripetitore
                                       30 aprile 2020 n. 8435
                                       Presidente Travaglino;
                                       Relatore Cosentino;
                                                                                su lastrico solare,
                                       Pm - conforme - Matera
                                                                                il quorum per deliberare
                                                                                dipende dal contratto

                                         LA MASSIMA

                                         Condominio - Lastrico solare - Installazione di ri-         nalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro
                                         petitore - Contratto - Natura. (Cc, articoli 812, 934,      impianto tecnologico, richiede l’approvazione di
                                         1108 e 1120)                                                tutti i condomini.
                                         Il programma negoziale con cui il proprietario di           Condominio - Lastrico solare - Installazione di ri-
                                         un lastrico solare intenda cedere ad altri, a titolo        petitore - Contratto atipico ad aedificandum - Ap-
                                         oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per         provazione da parte di tutti i condomini - Solo nel
                                         un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tec-         caso di contratto ultranovennale - Sussiste. (Cc, ar-
                                         nologico, con il diritto per il cessionario di mante-       ticoli 812, 934, 1108 e 1120)
                                         nere la disponibilità e il godimento dell’impianto, e       Lo schema negoziale a cui riferire il contratto con il
                                         asportare il medesimo alla fine del rapporto, può           quale le parti abbiano inteso attribuire al loro ac-
                                         astrattamente essere perseguito sia attraverso un           cordo effetti obbligatori è quello del contratto atipi-
                                         contratto a effetti reali, sia attraverso un contratto a    co di concessione ad aedificandum di natura perso-
                                         effetti personali. La riconduzione del contratto con-       nale, con rinuncia del concedente agli effetti del-
                                         cretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra          l’accessione. Con tale contratto il proprietario di
                                         delle suddette categorie rappresenta una questione          un’area concede ad altri il diritto personale di edifi-
                                         di interpretazione contrattuale, che rientra nei po-        care sulla stessa, di godere e disporre dell’opera
                                         teri del giudice di merito.                                 edificata per l’intera durata del rapporto e di aspor-
                                         Condominio - Lastrico solare - Installazione di ri-         tare tale opera al termine del rapporto. Detto con-
                                         petitore - Contratto a effetti reali - Approvazione         tratto costituisce, al pari del diritto reale di superfi-
                                         da parte di tutti i condomini - Necessità. (Cc, artico-     cie, titolo idoneo a impedire l’accessione ai sensi
                                         li 812, 934, 1108 e 1120)                                   dell’articolo 934, primo comma, del codice civile.
                                         Lo schema negoziale a cui riferire il contratto con il      Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai
                                         quale le parti abbiano inteso attribuire al loro ac-        patti negoziali, dalle norme generali contenute nel
                                         cordo effetti reali è quello del contratto costitutivo      titolo II del libro IV del codice civile, nonché, per
                                         di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’ac-   quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla
                                         quirente la proprietà superficiaria dell’impianto in-       locazione, tra cui quelle dettate dagli articoli 1599
                                         stallato sul lastrico solare, può essere costituito per     del Cc e 2643, n. 8, del codice civile. Il contratto ati-
                                         un tempo determinato e può prevedere una deroga             pico di concessione ad aedificandum di natura per-
                                         convenzionale alla regola che all’estinzione del di-        sonale stipulato da un condominio per consentire
                                         ritto per scadenza del termine il proprietario del          ad altri la installazione di un ripetitore, o altro im-
                                         suolo diventa proprietario della costruzione. Il con-       pianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato
                                         tratto con cui un condominio costituisca in favore          condominiale richiede l’approvazione di tutti i con-
                                         di altri un diritto di superficie, anche temporaneo,        domini solo se la relativa durata sia convenuta per
                                         sul lastrico solare del fabbricato condominiale, fi-        più di nove anni.

                                                           Fatti di causa                            (OMISSIS), domandarono la declaratoria di illegittimi-
                                          1. Con ricorso depositato il 27 giugno 2008 i signo-       tà della Delib. Assembleare 28 maggio 2008, che ave-
                                       ri (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un’unità          va approvato l’installazione di un impianto ripetitore
                                       immobiliare posta al settimo piano dell’edificio del          di telefonia cellulare della (OMISSIS) s.p.a. sul lastrico

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO
solare condominiale, in assenza della necessaria una-         troricorso tanto al ricorso del (OMISSIS) quanto a
nimità ed in violazione dell’articolo 6 del regolamento       quello della (OMISSIS) s.p.a.
condominiale, il quale vietava le innovazioni che ren-           7. Il ricorso della (OMISSIS) s.p.a. è stato depositato
dessero inservibili le parti comuni al godimento di           successivamente al ricorso del (OMISSIS) (pur se nella
ciascun partecipante.                                         medesima data del 23 gennaio 2018) e, pertanto, è
   2. Il Tribunale di Pescara accolse la domanda con          stato iscritto a ruolo come ricorso successivo; esso,
sentenza del 25 gennaio 2013, ritenendo, per un ver-          tuttavia, risulta notificato via PEC in un orario (h
so, che l’istallazione dell’impianto sul lastrico solare      11,05) precedente a quello in cui è stato notificato via
costituisse innovazione vietata e, per altro verso, che       PEC il ricorso del (OMISSIS) (h 11,50) e, pertanto, as-
il contratto con il quale il Condominio aveva concesso        sume caratteri ed effetti d’impugnazione principale,
alla società (OMISSIS) s.p.a. il diritto di installare un     mentre il ricorso del (OMISSIS) si converte, riunito a
proprio ripetitore sul lastrico condominiale andasse          quello della (OMISSIS) s.p.a., in ricorso incidentale.
qualificato come contratto costitutivo di un diritto re-         8. I ricorsi sono stati discussi nella pubblica udienza
ale di superficie, per il quale era necessario il consen-     del 13 marzo 2019, per la quale tutte le parti hanno
so unanime di tutti i condomini ai sensi dell’articolo        presentato memorie ex articolo 378 c.p.c. In tale
1108 c.c.                                                     udienza la Seconda Sezione civile ha rimesso la causa
   3. Gli appelli proposti sia dalla (OMISSIS) s.p.a. che     al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
dal (OMISSIS) sono stati entrambi respinti dalla Corte        Sezioni Unite sulla questione di massima di particola-
d’appello dell’Aquila sulla scorta di una duplice ratio       re importanza: «se è necessario il consenso di tutti i
decidendi.                                                    partecipanti, ai sensi dell’articolo 1108 c.c., comma 3,
   3.1. Sotto un primo profilo la Corte abruzzese - pre-      per l’approvazione del contratto col quale un condo-
messo che dall’escussione dei testimoni era emersa la         minio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pa-
prova che il lastrico solare condominiale veniva usato        gamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra
abitualmente dai sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), com-          idonea superficie comune, allo scopo precipuo di con-
proprietari del piano attico, per le loro esigenze fami-      sentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti
liari ha giudicato illegittima l’impugnata Delib. di ap-      (nella specie, necessari per l’esercizio del servizio di
provazione del contratto de quo ritenendo che la col-         telefonia mobile), che comportino la trasformazione
locazione del ripetitore della (OMISSIS) s.p.a. sul la-       dell’area, riservando comunque al detentore del lastri-
strico solare si ponesse in contrasto con il divieto di       co di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti
innovazioni che rendano «talune parti comuni del-             nel corso del rapporto come alla fine dello stesso».
l’edificio inservibili all’uso ed al godimento anche di          9. La causa, rimessa dal Primo Presidente alle Se-
un solo condomino», posto sia dell’articolo 1120 c.c.,        zioni Unite, è stata quindi discussa e decisa nella pub-
u.c., che dall’articolo 6 del regolamento condominiale.       blica udienza del 5 novembre 2019, per la quale tutte
   3.2. Sotto un secondo profilo la Corte distrettuale        le parti hanno presentato un’ulteriore memoria ex ar-
ha affermato che il contratto con il quale viene auto-        ticolo 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale
rizzata l’istallazione di un ripetitore sul lastrico solare   ha concluso come riportato in epigrafe.
di un fabbricato costituirebbe in capo al beneficiario
un diritto reale di superficie e pertanto, qualora si                               Ragioni in diritto
tratti del lastrico di un fabbricato condominiale, la re-        10. La Sezione remittente, nel proporre a queste Se-
lativa approvazione richiederebbe il voto unanime di          zioni Unite la questione di massima riportata nel pre-
tutti i condomini.                                            cedente § 8 ha evidenziato come la relativa soluzione
   4. La Corte d’appello ha altresì disatteso la doglian-     postuli un chiarimento sulla «esatta qualificazione del
za con cui gli appellanti - deducendo che i ricorrenti        contratto col quale un condominio conceda in godi-
non avevano mai sostenuto che il contratto concluso           mento ad un terzo, dietro il pagamento di un corri-
tra il Condominio e la società (OMISSIS) s.p.a. fosse         spettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie co-
un atto costitutivo di un diritto reale di superficie -       mune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazio-
avevano ascritto alla sentenza di primo grado il vizio        ne di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari
di ultra petizione; al riguardo il Giudice distrettuale ha    per l’esercizio del servizio di telefonia mobile), che
argomentato che il Tribunale aveva semplicemente ri-          comportino la trasformazione dell’area, garantendo
qualificato giuridicamente i fatti dedotti dalle parti ed     comunque al detentore del lastrico di acquisire e con-
ha sottolineato come la previsione contrattuale relati-       servare la proprietà dei manufatti sia nel corso del
va alla «restituzione delle installazioni al termine della    rapporto sia alla cessazione di esso» (§ IV, pag. 6, del-
locazione» non deponesse inequivocabilmente «per la           l’ordinanza di rimessione).
natura solo obbligatoria» del contratto concluso tra il          11. Il suddetto rilievo va condiviso. In effetti, alla lu-
Condominio e la società (OMISSIS).                            ce del disposto dell’articolo 1108 c.c., comma 3, è pro-
   5. La sentenza della Corte abruzzese è stata impu-         prio la qualificazione del menzionato contratto - e
gnata per cassazione, con distinti ed autonomi ricorsi        quindi, in definitiva, la verifica se esso concerna la co-
notificati entrambi, via PEC, il 18 gennaio 2018, tanto       stituzione di un diritto reale di superficie oppure la
dal (OMISSIS), in persona del suo amministratore,             concessione di un diritto personale di godimento lato
quanto dalla società (OMISSIS) s.p.a.                         sensu riconducibile al tipo negoziale della locazione -
   6. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con con-          ad orientare la soluzione della questione relativa alla

N. 34-35 - 8 AGOSTO 2020                                                              GUIDA AL DIRITTO - IL SOLE 24 ORE       43
CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO   necessità del consenso di tutti i partecipanti al condo-       caratteristiche oggettive dell’opera, bensì nella conside-
                                       minio per la relativa approvazione.                            razione che l’immutatio foci derivante dall’ancoraggio
                                          12. Prima di affrontare il tema della qualificazione        dell’impianto al lastrico solare viene realizzata non su
                                       negoziale indicato nel paragrafo che precede è peral-          disposizione, a spese e nell’interesse del condominio,
                                       tro opportuno, onde perimetrare con chiarezza il               bensì su disposizione, a spese e nell’interesse del terzo
                                       campo dell’indagine, chiarire che, ai fini della soluzio-      cessionario del godimento del lastrico. Non si tratta, in
                                       ne della questione della necessità del consenso unani-         altri termini, dell’installazione, ad opera del condomi-
                                       me dei condomini per l’approvazione della cessione             nio, di un impianto tecnologico destinato all’uso co-
                                       temporanea a terzi di un lastrico condominiale, fina-          mune, del quale il condominio medesimo abbia deciso
                                       lizzata all’installazione di un ripetitore di segnale, non     di dotarsi (e le cui spese, per il principio maggioritario,
                                       viene in rilievo la disciplina dettata dall’articolo 1120      gravino anche sui dissenzienti, salva la specifica disci-
                                       c.c., per le innovazioni.                                      plina dettata dall’articolo 1121 c.c.), ma dell’installazio-
                                          12.1. In proposito va preliminarmente evidenziato           ne, ad opera ed a spese di un terzo, di un impianto
                                       che non può trovare seguito l’opinione, avanzata in            tecnologico destinato all’utilizzo esclusivo di tale terzo.
                                       dottrina, secondo cui la collocazione di un ripetitore         La vicenda va quindi guardata non nella prospettiva
                                       sul tetto di un fabbricato esulerebbe, di per se stessa,       dell’approvazione di una innovazione ai sensi dell’arti-
                                       dal concetto di innovazione o di modificazione in              colo 1120 c.c., bensì nella prospettiva dell’approvazione
                                       senso proprio.                                                 di un atto di amministrazione (il contratto con il terzo)
                                          12.2. Tale opinione si fonda sul rilievo che il ripeti-     ai sensi dell’articolo 1108 c.c., comma 3. Si tratta dun-
                                       tore non inciderebbe sulla consistenza materiale del           que, in sostanza, di verificare se l’atto di amministra-
                                       tetto e non sarebbe funzionale alla utilità del medesi-        zione costituito da un contratto di cessione totale o
                                       mo o all’uso che esso consente ai condomini, cosicché          parziale del lastrico condominiale ad una impresa di
                                       lo stesso non risulterebbe diretto «al miglioramento o         telefonia ai fini della installazione di un ripetitore - per
                                       all’uso più comodo o al maggior rendimento» (artico-           un tempo determinato e con la conservazione in capo
                                       lo 1120 c.c., comma 1) del tetto, del quale lascerebbe         al concessionario dell’esclusiva disponibilità dell’im-
                                       inalterata la consistenza e la conformazione ed al             pianto (col conseguente jus tollendi) - rientri tra quelli
                                       quale verrebbe ad aggiungersi. Al riguardo, per con-           che dell’articolo 1108 c.c., comma 3, sottrae al potere
                                       tro, va qui richiamato il risalente e consolidato orien-       dell’assemblea e, quindi, alla regola maggioritaria.
                                       tamento di questa Corte secondo cui costituisce inno-             13. Esclusa, quindi, la rilevanza, ai fini che ci occu-
                                       vazione ex articolo 1120 c.c., la modificazione della co-      pano, del disposto dell’articolo 1120 c.c., la prima con-
                                       sa comune che alteri l’entità materiale del bene ope-          siderazione da svolgere in relazione alla questione di
                                       randone la trasformazione, ovvero determini la                 massima sollevata dalla Seconda Sezione civile è che,
                                       trasformazione della sua destinazione, nel senso che           secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
                                       detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite,           quando non risulti possibile l’uso diretto della cosa
                                       una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizza-         comune per tutti i partecipanti al condominio, in pro-
                                       to per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione          porzione delle rispettive quote millesimali (promi-
                                       della opere (sentt. nn. 2940/1963, 240/1997,                   scuamente o con turnazioni temporali o con fraziona-
                                       862/1998, 15460/2002, 18052/12, ord. n.                        mento degli spazi), la compagine condominiale può
                                       20712/2017). Sulla scorta di tali principi di diritto ri-      deliberare l’uso indiretto della cosa comune e tale de-
                                       sulta inevitabile concludere che la collocazione sul la-       liberazione, quando si tratti di atto di ordinaria ammi-
                                       strico condominiale di un manufatto stabilmente in-            nistrazione (come nel caso della locazione di durata
                                       fisso nell’impiantito va considerata una “innovazio-           non superiore a nove anni), può essere adottata a
                                       ne”, nel senso di cui all’articolo 1120 c.c., in quanto        maggioranza (sentt. nn. 8528/1994, 10446/1998,
                                       determina una parziale trasformazione della destina-           4131/2001 e, più recentemente, 22435/2011).
                                       zione del medesimo lastrico. Esula dall’oggetto del               14. Può quindi pervenirsi alla prima, parziale, con-
                                       presente giudizio l’esame del rapporto tra il campo            clusione che, ai fini dell’approvazione di un contratto
                                       applicativo dell’articolo 1120 c.c., come modificato           avente ad oggetto la concessione temporanea, a titolo
                                       dalla riforma della disciplina del condominio recata           oneroso, della facoltà di installare un ripetitore di se-
                                       dalla L. n. 220 del 2012 e l’articolo 1117-ter c.c., intro-    gnale sul lastrico condominiale, ai sensi dell’articolo
                                       dotto ex novo da detta riforma. In questa sede è suffi-        1108 c.c., comma 3, non è necessario il consenso di
                                       ciente sottolineare che un lastrico solare sul quale           tutti i condomini nel caso in cui tale concessione trovi
                                       venga realizzato un manufatto mantiene, ciò non di             titolo in un contratto che non abbia ad oggetto il tra-
                                       meno, la propria funzione di copertura del fabbricato          sferimento o la costituzione di diritti reali e non attri-
                                       e di protezione del medesimo dalle intemperie, ma              buisca un diritto personale di godimento di durata
                                       tuttavia perde, per la parte della sua estensione su cui       superiore a nove anni.
                                       il manufatto insiste, la destinazione al calpestio.               15. Il nodo nel quale si sostanzia la questione di
                                          12.3. La ragione per cui la cessione temporanea a           massima proposta dalla Seconda Sezione civile si ri-
                                       terzi di un lastrico condominiale, finalizzata all’installa-   solve, allora, nello stabilire se un contratto con cui il
                                       zione sul medesimo di un ripetitore di segnale, non è          proprietario di un lastrico solare attribuisca all’altro
                                       riconducibile alla disciplina delle innovazioni dettata        contraente, a titolo oneroso, il diritto di installarvi e
                                       dall’articolo 1120 c.c., non va, dunque, rinvenuta nelle       mantenervi per un certo tempo un ripetitore e di

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO
asportarlo al termine del rapporto debba qualificarsi          giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello di Fi-
come contratto ad effetti reali o come contratto ad ef-        renze, 15 ottobre 2005 n. 1470: «In ogni caso, la strut-
fetti obbligatori; nella prima ipotesi, infatti, ove il la-    tura la cui realizzazione si è consentita con la Delib.
strico solare appartenga ad un condominio, l’approva-          impugnata è destinata ad essere stabilmente infissa
zione del contratto richiede, ai sensi dell’articolo 1108      sul lastrico solare, ergendosi in altezza; ciò significa
c.c., comma 3, il consenso di tutti i condomini.               che con la decisione assembleare si è costituito sul la-
   16. Va sottolineato che la questione di massima po-         strico comune un diritto reale di superficie»).
sta dalla Sezione remittente è riferita, in ragione del-          18. La prima questione da risolvere, ai fini dello
l’oggetto del giudizio, ad un lastrico condominiale. La        scioglimento della questione di ermeneusi negoziale
questione di qualificazione negoziale menzionata nel           prospettata nel paragrafo 15, consiste, allora, nello
paragrafo che precede, tuttavia, prescinde, evidente-          stabilire se i ripetitori di segnale debbano considerarsi
mente, dalla natura individuale o comune o condomi-            beni immobili (e, più specificamente, costruzioni) o
niale della proprietà del lastrico. Conseguentemente,          beni mobili; in questa seconda ipotesi, infatti, la pos-
nella presente sentenza dapprima si esaminerà la               sibilità di qualificare il contratto di cui si tratta come
questione della qualificazione del contratto con cui il        atto costitutivo di un diritto di superficie non potreb-
proprietario di un lastrico solare attribuisca ad altri, a     be porsi nemmeno in astratto.
titolo oneroso, il diritto di installarvi e mantenervi per        18.1. La Sezioni Unite ritengono che i menzionati ri-
un certo tempo un ripetitore e di asportarlo al termine        petitori debbano essere considerati beni immobili,
del rapporto contrattuale; successivamente, si trarran-        rientrando essi tra le «altre costruzioni, anche se unite
no le conseguenze degli esiti di tale esame nella spe-         al suolo a scopo transitorio» secondo il disposto del-
cifica ipotesi che detto contratto riguardi un lastrico di     l’articolo 812 c.c., comma 2.
copertura di un fabbricato condominiale.                          18.2. Al riguardo va sottolineato come la giurispru-
   17. La questione delineata nel paragrafo 15 si con-         denza di legittimità abbia chiarito che costituisce bene
nota, in primo luogo, come questione di ermeneusi              immobile qualsiasi costruzione, di qualunque mate-
negoziale, la cui soluzione compete al giudice di meri-        riale formata, che sia incorporata o materialmente
to. Come è stato segnalato da avvertita dottrina, infat-       congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio (Cass.
ti, al fine di attribuire al contratto di cui si discute ef-   n. 679/1968); che deve considerarsi costruzione qual-
fetti reali o effetti obbligatori, bisogna innanzi tutto       siasi manufatto non completamente interrato che ab-
valutare l’effettiva volontà delle parti, desumibile, oltre    bia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazio-
che dal nomen juris (di per se stesso non determinan-          ne al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione
te, ma nemmeno del tutto trascurabile nel processo             o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente
interpretativo), anche da altri elementi testuali, quali       o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemen-
la previsione relativa alla durata, la disciplina negozia-     te dal livello di posa e di elevazione dell’opera, dai ca-
le della sorte del manufatto al momento della cessa-           ratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall’uni-
zione del rapporto, la determinazione del corrispettivo        formità o continuità della massa, dal materiale impie-
come unitario o come canone periodico, la regolazio-           gato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o
ne degli obblighi del cessionario in ordine alla manu-         destinazione (Cass. n. 20574/2007); che, ai fini delle
tenzione della base della installazione, l’eventuale ri-       norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di co-
chiamo a specifici aspetti della disciplina delle loca-        struzione non è limitata a realizzazioni di tipo stretta-
zioni non abitative; nonché da elementi extratestuali,         mente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto,
quali la forma dell’atto e il comportamento delle parti.       avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le
A quest’ultimo riguardo può, ad esempio, evidenziarsi          quali non rileva la qualità del materiale adoperato
come la stipula del contratto per atto pubblico può            (Cass. n. 4679/2009, pag. 6); che la nozione di “co-
essere valorizzata a favore della qualificazione dell’at-      struzione” comprende qualsiasi opera, non completa-
to come contratto a effetti reali ed altrettanto può dir-      mente interrata, avente i caratteri della solidità ed im-
si, ai sensi dell’articolo 1326 c.c., comma 2, in relazio-     mobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n. 22127/2009
ne al comportamento delle parti, successivo alla con-          che ha ritenuto che integrasse la nozione di “costru-
clusione del contratto, consistente nella decisione di         zione” una baracca di zinco costituita solo da pilastri
trascrivere l’atto nei registri immobiliari, pur quando        sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma do-
il diritto di utilizzazione del lastrico solare sia stato      tata di copertura).
concesso per una durata inferiore a nove anni. Il tema            18.3. In definitiva, ricordato il risalente ed autorevo-
posto dalla Sezione remittente si colloca, tuttavia, a         le insegnamento secondo cui la distinzione tra immo-
monte dell’ermeneusi negoziale concernente il singolo          bili e mobili è, al pari di tutte le altre distinzioni sulle
contratto dedotto in giudizio, in quanto investe la            cose, ispirata da criteri economico-sociali e non da
stessa possibilità astratta di qualificare il contratto di     criteri naturalistici, deve affermarsi che, come è stato
concessione di un lastrico solare per l’installazione di       segnalato in dottrina, ai fini della qualificazione di un
un ripetitore di segnale come contratto costitutivo di         bene come immobile, l’“incorporazione” a cui fa rife-
un diritto reale di superficie o come contratto ad ef-         rimento dell’articolo 812 c.c., comma 1, va intesa come
fetti obbligatori; ipotesi, la prima, non percorribile ove     relazione strumentale e funzionale tra bene incorpo-
si neghi ai ripetitori di segnale la qualifica di beni im-     rato e bene incorporante; ciò che quindi essenzial-
mobili e, la seconda, non sempre riconosciuta dalla            mente rileva - più che la stabilità dell’unione del bene

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO   al suolo, o il tipo di tecnica usata per realizzare tale            18.6. Né, si osserva da ultimo, la tesi che i ripetitori
                                       unione, o la irreversibilità dell’unione stessa - è l’ido-       di segnale rientrano nella categoria delle “costruzio-
                                       neità del bene incorporato al suolo a formare oggetto            ni”, che qui si sostiene, trova ostacolo nella disposi-
                                       di diritti non in sé isolatamente considerato, ma in             zione, che pure si rinviene nel Decreto del Presidente
                                       quanto rapportato alla sua dimensione spaziale. Un               della Repubblica n. 259 del 2003, articolo 86, citato
                                       bene è immobile, in senso giuridico, in quanto gli in-           comma 3, che le suddette infrastrutture «non costitui-
                                       teressi che esso soddisfa sono determinati proprio               scono unità immobiliari ai sensi del Decreto Ministe-
                                       dalla sua staticità, nel senso che esso assolve a deter-         riale Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, articolo 2 e non
                                       minate esigenze in quanto insiste su un certo luogo.             rilevano ai fini della determinazione della rendita ca-
                                       Ciò che, appunto, può dirsi di un ripetitore di segnale.         tastale». Tale disposizione ha infatti portata e finalità
                                          18.4. Va aggiunto che i ripetitori telefonici devono          esclusivamente tributaria, innovando rispetto alla pre-
                                       altresì considerarsi - oltre che, genericamente, beni            cedente prassi dall’Amministrazione finanziaria, che,
                                       immobili ai sensi dell’articolo 812 c.c. - anche “costru-        con la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006,
                                       zioni” agli specifici effetti tanto dell’articolo 934 c.c. (e,   aveva, di contro, stabilito che gli impianti per la diffu-
                                       dunque, suscettibili di accessione), quanto dell’artico-         sione della telefonia mobile dovessero essere dichia-
                                       lo 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto       rati al catasto edilizio urbano nel caso in cui risultas-
                                       di un diritto di superficie). Supportano tale conclusio-         sero collocati su aree o locali (preesistenti o di nuova
                                       ne le indicazioni, puntualmente sottolineate nella or-           costruzione) specificamente destinati ad ospitarli.
                                       dinanza di remissione, che si desumono, per un ver-                 19. Se, dunque, un ripetitore di segnale può essere
                                       so, dal testo unico dell’edilizia (Decreto del Presidente        considerato un bene immobile e, più specificamente,
                                       della Repubblica n. 380 del 2001), il quale, nell’artico-        una costruzione, si deve concludere che il programma
                                       lo 3, comma 1, lettera e), punto 4, ricomprende                  negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare
                                       espressamente, fra gli interventi di «nuova costruzio-           intenda concedere ad altri, a titolo oneroso, la facoltà
                                       ne» la «istallazione... di ripetitori per i servizi di tele-     di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ri-
                                       comunicazione»; per altro verso, dal codice delle co-            petitore, con il diritto per il cessionario di mantenerne
                                       municazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259             la disponibilità ed il godimento e di asportarlo alla fi-
                                       del 2003), il quale, nell’articolo 86, comma 3, espres-          ne del rapporto, può astrattamente essere perseguito
                                       samente assimila alle opere di urbanizzazione prima-             attraverso un contratto ad effetti reali e, precisamente,
                                       ria le «infrastrutture di reti pubbliche di comunicazio-         attraverso un contratto costitutivo del diritto reale di
                                       ne, di cui agli articoli 87 e 88», ossia, a mente del De-        superficie. Non può dunque condividersi l’opinione,
                                       creto del Presidente della Repubblica n. 259 del 2003,           avanzata in dottrina, secondo la quale il concetto di
                                       articolo 87, comma 1, le «infrastrutture per impianti            costruzione di cui all’articolo 952 c.c., evocherebbe
                                       radioelettrici... e, in specie, l’installazione di torri, di     una nozione tradizionale di costruzione che richiame-
                                       tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di       rebbe pur sempre l’idea di un manufatto stabilmente
                                       servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio          destinato a circoscrivere lo spazio e, quindi, a distin-
                                       base per reti di comunicazioni elettroniche mobili               guere uno spazio interno dallo spazio esterno, in tal
                                       GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e                modo generando un volume. La suddetta opinione,
                                       contribuzione dedicate alla televisione digitale terre-          infatti, non soltanto non risulta sorretta da evidenze
                                       stre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze          esegetiche che autorizzino ad assegnare alla nozione
                                       sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti ra-         di costruzione contemplata nell’articolo 952 c.c., un
                                       dio a larga banda punto-multipunto nelle bande di                significato diverso da quello alla stessa correntemente
                                       frequenza all’uopo assegnate».                                   assegnato dalla giurisprudenza civile richiamata nel
                                          18.5. La conclusione enunciata nel paragrafo prece-           precedente paragrafo 18.2, ma risulta incompatibile
                                       dente risulta suffragata anche dalla giurisprudenza              anche con gli orientamenti espressi dalla giurispru-
                                       penale di questa Suprema Corte, la quale - in sintonia           denza penale, amministrativa e costituzionale richia-
                                       con la giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n.                mata nel paragrafo che precede.
                                       129/2006) e amministrativa (Cons. Stato nn.                         19.1. Per completezza argomentativa è opportuno
                                       100/2005, 4159/2005, 2436/2010) - ha chiarito che,               escludere espressamente che la situazione soggettiva
                                       in tema di installazione di infrastrutture di comunica-          di vantaggio generata dalla cessione del godimento di
                                       zione elettronica per impianti radioelettrici, il provve-        un lastrico solare finalizzata alla installazione di un ri-
                                       dimento autorizzatorio e la procedura di denunzia di             petitore da parte del cessionario possa essere riferita a
                                       inizio attività previsti dal Decreto Legislativo n. 259          diritti reali diversi dalla superficie.
                                       del 2003, articolo 87, hanno quale contenuto anche la               19.2. In primo luogo va esclusa la utilizzabilità del
                                       verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’in-       modello della servitù volontaria (anche industriale, ex
                                       tervento (Cass. Pen. 41598/2005); donde la conse-                articolo 1028 c.c., u.p.), per l’assorbente considerazio-
                                       guenza che l’installazione di impianti di telefonia mo-          ne che la servitù presuppone una utilitas per il fondo
                                       bile senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione di-        dominante e, quindi, l’esistenza di un fondo domi-
                                       sciplinata dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003,              nante, nella specie non configurabile.
                                       suddetto articolo 87, integra il reato previsto dal De-             19.3. Parimenti va esclusa la utilizzabilità del mo-
                                       creto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,           dello del diritto reale di uso disciplinato dall’articolo
                                       articolo 44, lettera b).                                         1021 c.c. è vero, infatti, che, come affermato da questa

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO
Corte con la sentenza n. 7811/2006, l’edificazione sul         prietà superficiaria può asportare il manufatto, ove ciò
fondo rientra tra le facoltà dell’usuario (fermo restan-       le parti abbiano pattuito, in deroga alla norma conte-
do l’obbligo di quest’ultimo di restituire la cosa, al         nuta nel medesimo dell’articolo 953 c.c. (dispositiva e
momento dell’estinzione del diritto per decorso del            non imperativa), alla cui stregua il proprietario del
termine di durata, nello stato in cui l’ha ricevuta e sal-     suolo diventa proprietario della costruzione quando il
va la regolamentazione convenzionale degli effetti de-         diritto di superficie si estingue.
terminati dalla realizzazione della costruzione). Ed è            20.1. Perché il diritto conferito al cessionario del la-
parimenti vero che, in linea di principio, non vi sono         strico solare comprensivo delle facoltà di installarvi
ragioni che escludono che tale diritto possa sorgere in        l’impianto, di utilizzare e manutenere quest’ultimo e,
capo alle persone giuridiche (salvo che, come segnala-         infine, di asportarlo al momento dell’estinzione del
to da risalente ed autorevole dottrina, le facoltà di          diritto per il decorso del termine pattuito - possa es-
queste ultime si limitano all’utilizzazione e non com-         sere configurato come un diritto reale di superficie sa-
prendono la raccolta dei frutti, anche quando si tratti        rà peraltro necessario riscontrare che le parti abbiano
di cose fruttifere, non verificandosi, nei loro riguardi,      inteso attribuire al suddetto diritto le caratteristiche ti-
la condizione a cui è subordinato il diritto ai frutti, os-    piche della realità; vale a dire, l’efficacia erga omnes
sia la sussistenza di bisogni personali da soddisfare).        (ossia la possibilità di farlo valere nei confronti di tutti
Tuttavia, la non riferibilità al diritto reale di uso della    e non solo del concedente), la trasferibilità a terzi,
situazione soggettiva dell’impresa di telecomunicazio-         l’assoggettabilità al gravame ipotecario.
ni che si renda cessionaria di un lastrico al fine di in-         21. Una volta acclarato che la concessione a titolo
stallarvi un ripetitore discende dal rilievo che l’unica       oneroso della facoltà di installare e mantenere per un
facoltà che contrattualmente compete alla cessionaria          certo tempo un ripetitore su un lastrico solare, con il
è, appunto, quella di installare sul lastrico un ripetito-     diritto per il cessionario di mantenere la disponibilità
re. Laddove questa Corte ha chiarito che l’ampiezza            ed il godimento del ripetitore, ed asportare il medesi-
del potere dell’usuario di servirsi della cosa traendone       mo alla fine del rapporto, può astrattamente essere
ogni utilità ricavabile, se può incontrare limitazioni         realizzata attraverso un contratto ad effetti reali e,
derivanti dalla natura e dalla destinazione economica          specificamente, un contratto costitutivo del diritto di
del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori            superficie, va ora verificata la possibilità che analogo
o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. n. 17320/2015,         risultato socio-economico possa essere conseguito,
nonché Cass. n. 5034/2008, dove si è altresì precisato         mutatis mutandis, anche mediante un contratto ad ef-
che la differenza, dal punto di vista sostanziale e con-       fetti obbligatori.
tenutistico, tra il diritto reale d’uso e il diritto perso-       22. Ritengono le Sezioni Unite che debba ricono-
nale di godimento è costituita dall’ampiezza ed illimi-        scersi al proprietario di un lastrico solare la possibilità
tatezza del primo, rispetto alla multiforme possibilità        di attribuire ad altri, mediante un contratto ad effetti
di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo ca-         obbligatori, il diritto personale di installarvi un ripeti-
rattere obbligatorio, può essere diversamente regolato         tore, o altro impianto tecnologico, con facoltà per il
dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto).      beneficiario di mantenere la disponibilità ed il godi-
Donde la non utilizzabilità del paradigma del diritto          mento dell’impianto e di asportare il medesimo alla
reale di uso, giacché il principio del numerus clausus         fine del rapporto. Non vi è infatti ragione per negare
dei diritti reali non consente di ritenere che il nucleo       alle parti la possibilità di scegliere, nell’esercizio del-
di poteri e di modalità di godimento che connotano             l’autonomia privata riconosciuta dall’articolo 1322 c.c.,
l’utilità che il titolare di un determinato diritto reale      se perseguire risultati socio-economici analoghi, an-
può trarre dal bene che ne forma oggetto possa essere          che se non identici, mediante contratti ad effetti reali
conformato dall’autonomia privata; quest’ultima, in-           o mediante contratti ad effetti obbligatori; come si ve-
fatti, può conformare, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., i     rifica, ad esempio, in relazione all’attribuzione del di-
rapporti obbligatori, ma non le situazioni reali, in ciò       ritto di raccogliere i frutti dal fondo altrui (che può es-
sostanziandosi, in ultima analisi, la differenza tra “ti-      sere conseguita attraverso un contratto costitutivo del
po contrattuale” e “tipo di diritto reale”.                    diritto di usufrutto o attraverso un contratto attributi-
   20. Lo schema negoziale attraverso il quale il pro-         vo di un diritto personale di godimento, lato sensu ri-
prietario di un lastrico solare può concedere ad altri, a      conducibile al modello del contratto di affitto) o in re-
titolo oneroso, il diritto reale di installarvi un ripetito-   lazione all’attribuzione del diritto di attraversare il
re, mantenerne la disponibilità ed il godimento per un         fondo altrui (che può essere conseguita attraverso un
certo tempo ed asportarlo al termine del rapporto va           contratto costitutivo di una servitù di passaggio o at-
allora individuato, come anticipato nel § 19, nel con-         traverso un contratto attributivo di un diritto perso-
tratto costitutivo di un diritto reale di superficie; dirit-   nale di passaggio, cfr. Cass. 2651/2010, Cass.
to che, appunto, conferisce all’acquirente la facoltà di       3091/2014).
realizzare e mantenere, sul suolo altrui, una costru-             22.1. L’accordo con cui il proprietario di un’area
zione destinata, una volta realizzata, ad entrare nella        conceda ad altri il diritto personale di edificare sulla
sua proprietà superficiaria. Il diritto di superficie può      stessa e rinunci agli effetti dell’accessione e, così, con-
essere a tempo determinato, in conformità al disposto          senta alla controparte di godere e disporre del fabbri-
dell’articolo 953 c.c. e, al momento della sua estinzio-       cato e di asportarlo alla cessazione del rapporto è ri-
ne per la scadenza del termine, il titolare della pro-         conducibile allo schema del contratto atipico di con-

N. 34-35 - 8 AGOSTO 2020                                                               GUIDA AL DIRITTO - IL SOLE 24 ORE      47
CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO   cessione dello jus ad aedificandum ad effetti obbligato-         23.1. Nel contratto volto a consentire la installazio-
                                       ri.                                                           ne di un ripetitore sul lastrico di un palazzo condomi-
                                           22.2. L’ammissibilità, nel nostro ordinamento, del        niale l’interesse principale del beneficiario non cade,
                                       suddetto negozio atipico è già stata affermata da que-        per contro, sull’acquisizione di una generica possibili-
                                       sta Corte nella sentenza n. 2851/1967, dove si è affer-       tà di costruire, bensì sull’acquisizione della disponibi-
                                       mato che la concessione ad aedificandum, da cui deri-         lità di un luogo ove installare il ripetitore. Va sottoli-
                                       va il diritto di fare e mantenere determinate costruzio-      neato, infatti, che l’utilità che un ripetitore fornisce
                                       ni al di sopra del suolo altrui, può, in taluni casi, pur     non discende dalla sua natura di costruzione, ma dal-
                                       attribuendo il godimento esclusivo dell’opera in corre-       la sua posizione topografica; esso viene fissato al la-
                                       lazione e per la durata del diritto di godimento del          strico per ovvie ragioni di stabilità e sicurezza, ma po-
                                       terreno, avere un contenuto diverso dal diritto reale         trebbe svolgere la propria funzione anche se fosse
                                       ed assumere, in particolare, le caratteristiche di un di-     semplicemente poggiato sull’impiantito.
                                       ritto personale di natura obbligatoria. è quindi giuridi-        23.2. Può quindi affermarsi che, nell’accordo con
                                       camente configurabile, si precisa in Cass. n.                 cui una compagnia di telecomunicazioni acquisisce il
                                       2851/1967, un negozio ad effetti obbligatori, qualifica-      diritto di collocare per un certo tempo un proprio ri-
                                       bile come tipo anomalo di locazione, in cui al locatario      petitore sul lastrico di copertura di un edificio, il pro-
                                       si concede il godimento di un terreno, con facoltà di         filo di interesse principale del beneficiario del diritto
                                       farvi delle costruzioni di cui godrà precariamente co-        cade, in sostanza, sul godimento dell’area (di quella
                                       me conduttore e che, alla fine del rapporto, dovranno         specifica area, che si trova in quel determinato punto
                                       essere rimosse a sua cura. In senso conforme si sono          dello spazio che risulta funzionale alla ripetizione del
                                       successivamente espresse le sentenze nn. 2036/1968,           segnale); cosicché vengono in primo piano, nello
                                       3318/1968, 3721/1974, 3351/1984, 4111/1985, 1392/98           schema negoziale, proprio quegli elementi che, come
                                       e 7300/01, le quali hanno reiteratamente ribadito che,        osservato nel paragrafo 23, nel contratto costitutivo
                                       in ragione dell’autonomia contrattuale riconosciuta al-       del diritto reale di superficie sono destinati a restare
                                       le parti dall’articolo 1322 c.c., la concessione ad aedifi-   sullo sfondo, vale a dire le caratteristiche della costru-
                                       candum, non si concreta sempre e necessariamente in           zione dedotta in contratto (il contratto è funzionale
                                       un diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 952 c.c.,    all’installazione di un ripetitore, non di altri manufatti,
                                       ma, in taluni casi, può assumere i caratteri e i conte-       e le caratteristiche tecniche del ripetitore sono vinco-
                                       nuti di un diritto personale nei soli confronti del con-      late dalle previsioni del titolo abilitativo di cui al De-
                                       cedente, che trova la sua fonte in un contratto (atipi-       creto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 87); la de-
                                       co) con effetti meramente obbligatori non soggetto a          terminazione della durata del rapporto; il diritto del
                                       rigori di forma o di pubblicità.                              beneficiario di asportare il ripetitore alla cessazione
                                           22.3. Va quindi conclusivamente affermato che il          del rapporto contrattuale.
                                       programma negoziale con cui il proprietario di un la-            23.3. Dalle considerazioni fin qui svolte discende
                                       strico solare intenda concedere ad altri, a titolo onero-     quindi, in definitiva, che il contratto avente ad oggetto
                                       so, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo       la concessione totale o parziale, a titolo oneroso, del
                                       tempo un ripetitore, con il diritto per il cessionario di     godimento del lastrico solare di un fabbricato, allo
                                       mantenere la disponibilità ed il godimento del ripeti-        scopo di consentire al concessionario l’installazione di
                                       tore, ed asportare il medesimo alla fine del rapporto,        un ripetitore di segnale, del quale il medesimo con-
                                       può astrattamente essere perseguito tanto attraverso          cessionario abbia la facoltà di godere e disporre nel
                                       un contratto ad effetti reali quanto attraverso un con-       corso del rapporto e di asportarlo al termine del rap-
                                       tratto ad effetti obbligatori.                                porto, va ricondotto - in mancanza di indicazioni di
                                           23. Posta la premessa di cui al paragrafo che prece-      segno contrario suggerite dall’interpretazione del sin-
                                       de, ed al fine di individuare un criterio idoneo ad           golo contratto allo schema del contratto atipico di
                                       orientare la concreta ermeneusi negoziale a cui si è          concessione ad aedificandum ad effetti obbligatori;
                                       fatto riferimento nel paragrafo 15, va ancora osservato       concessione soggetta, oltre che ai patti negoziali, alle
                                       che, in linea generale, nel contratto costituivo di un        norme generali contenute nel titolo II del libro IV del
                                       diritto reale di superficie, l’interesse prevalente del be-   codice civile (articolo 1323 c.c.), nonché, per quanto
                                       neficiario dell’attribuzione, che connota la funzione         non previsto dal titolo, alle norme sul contratto tipico
                                       economico-sociale (astratta) tipica di tale contratto, ha     di locazione.
                                       ad oggetto la possibilità del superficiario di realizzare        23.4. La conclusione enunciata nel paragrafo che
                                       e tenere opere edilizie sul fondo altrui, anche rico-         precede appare altresì supportata dalla considerazione
                                       struendole; mentre restano sullo sfondo, come è stato         che qualificare la concessione del diritto di godimento
                                       osservato da attenta dottrina, gli altri elementi che         del lastrico solare finalizzato all’installazione di un ri-
                                       conformano il concreto regolamento di interessi volu-         petitore come attribuzione di un diritto reale di super-
                                       to dalle parti, come le caratteristiche della costruzione     ficie implicherebbe la necessità di riconoscere alla
                                       dedotta in contratto (stabile o instabile, di maggiore o      compagnia telefonica concessionaria la qualità di con-
                                       minore entità), l’eventuale esistenza di limitazioni del      domina (con conseguente necessità di revisione della
                                       diritto nel tempo, il rapporto intercorrente fra dispo-       tabella millesimale); il che sembra un effetto tenden-
                                       nibilità del fondo e godimento delle costruzioni o ad-        zialmente eccedente l’intenzione delle parti, almeno
                                       dizioni poste in essere.                                      secondo l’id quod plerumque accidit, e sempre in man-

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO
canza di evidenze ermeneutiche da cui emerga che,               precedenti di questa Corte (Cass. 2343/1966, Cass.
nella specifica situazione dedotta in giudizio, i contra-       5454/1991, Cass. 664/2016), che la disciplina dal me-
enti abbiano inteso conferire al concessionario del go-         desimo dettata ha natura eccezionale. Tali precedenti,
dimento del lastrico proprio un diritto reale di super-         infatti, sono stati tutti pronunciati in materia di con-
ficie, sia pure temporaneo. Evenienza, quest’ultima,            tratto di comodato ed affermano l’eccezionalità delle
che potrebbe verificarsi ove il soggetto che intende in-        disposizioni di cui all’articolo 1599 c.c., al fine di
stallare il ripetitore abbia interesse a disporre di un         escludere che le stesse possano applicarsi, appunto, al
diritto sul quale inscrivere l’ipoteca destinata a garan-       contratto di comodato, il quale si differenzia radical-
tire il finanziamento dell’iniziativa o, comunque, a di-        mente dalla locazione perché, per il disposto dell’arti-
sporre di un diritto che, quand’anche di durata infe-           colo 1803 c.c., comma 2, «è essenzialmente gratuito».
riore a nove anni, possa essere alienato secondo le re-         Per contro, qualora il contratto atipico di concessione
gole di circolazione previste dal sistema della pubbli-         ad aedificandum avente ad oggetto l’installazione tem-
cità immobiliare per porre l’acquirente al riparo dagli         poranea di un ripetitore di segnale su un lastrico sola-
effetti del principio resoluto jure dantis, resolvitur et jus   re sia a titolo oneroso, come nel caso dedotto nel pre-
accipientis (articolo 2652 c.c.).                               sente giudizio, non vi è ragione di regolarne il regime
   24. Con riferimento all’applicabilità della disciplina       di opponibilità all’acquirente dell’immobile coperto da
della locazione al contratto atipico di concessione ad          tale lastrico con una disciplina diversa da quella det-
aedficandum di natura obbligatoria, cui si è fatto cen-         tata dall’articolo 1599 c.c., per il contratto tipico di lo-
no alla fine del paragrafo 23.3, va sottolineato che, co-       cazione.
me evidenziato dalla dottrina, la linea di demarcazio-             25.2. È altresì opportuno precisare - ancora sulla
ne tra concessione ad aedficandum atipica ad effetti            applicabilità dell’articolo 1599 c.c., al contratto atipico
obbligatori e contratto tipico di locazione corre lungo         di concessione ad aedificandum avente ad oggetto l’in-
una linea troppo sottile per assicurare una demarca-            stallazione temporanea, a titolo oneroso, di un ripeti-
zione netta tra i due modelli negoziali. In linea di            tore di segnale su un lastrico solare - che l’opponibili-
massima la differenza tra tali modelli va ravvisata nel-        tà di tale contratto all’acquirente dell’immobile secon-
la maggior ampiezza dell’uso attivo del bene altrui             do il regime, e nei limiti, dell’articolo 1599 c.c., copre
consentito dal contratto tipico di locazione rispetto al-       non soltanto la pattuizione relativa alla concessione
l’uso limitato al diritto di appoggio di una costruzio-         dell’occupazione del lastrico. ma anche la pattuizione
ne, che costituisce il nucleo della concessione atipica         che attribuisca incondizionatamente lo jus tollendi, al
ad aedficandum. Si tratta tuttavia di una differenza,           termine del rapporto, alla compagnia di telecomuni-
come detto, di massima, giacché anche nella locazio-            cazioni. Come la giurisprudenza di questa Corte non
ne tipica il diritto di godimento della cosa attribuito al      ha mancato di sottolineare (sent. 11767/1992), infatti,
conduttore può essere convenzionalmente limitato ad             la regola emptio non tollit locatum dettata dall’articolo
una sua particolare utilità, senza il trasferimento della       1599 c.c., implica una cessione legale del contratto,
detenzione del bene in via esclusiva (in termini, Cass.         con la continuazione dell’originario rapporto e l’as-
n. 2233/1951, poi ripresa da Cass. n. 17156/2002). In           sunzione, da parte dell’acquirente, della stessa posi-
ogni caso la questione della differenza tra concessione         zione del locatore. D’altra parte il patto con cui le parti
atipica ad aedficandum di natura obbligatoria e con-            escludono il diritto del proprietario del lastrico di rite-
tratto tipico di locazione non presenta significative ri-       nere, al termine del rapporto, i manufatti ivi installati,
cadute sull’individuazione della disciplina applicabile         pur divergendo dalla disciplina dettata dall’articolo
giacché, come già precisato da questa Corte nella sen-          1593 c.c., non determina, proprio in ragione della na-
tenza n. 18229/2003, ai contratti atipici, o innominati,        tura non imperativa di tale disciplina, alcuna radicale
possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme             inconciliabilità con il modello tipico della locazione.
generali in materia di contratti, anche le norme rego-             26. Va peraltro evidenziato come la tendenziale at-
latrici dei contratti nominati, quante volte il concreto        trazione della disciplina del rapporto fondato su una
atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interes-       concessione ad aedificandum di natura personale nel
si coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a             corpus delle regole dettate dal codice civile per il con-
quelle disciplinate dalla norme dettate per i contratto         tratto di locazione non pone in discussione la validità
tipici.                                                         della pattuizione che sottragga al proprietario del la-
   25. Dalla evidenziata applicabilità della disciplina         strico il diritto di ritenere le addizioni (il ripetitore) al-
della locazione al contratto atipico di concessione ad          la cessazione del rapporto e, specularmente, attribui-
aedificandum di natura personale discende che a tale            sca lo jus tollendi alla compagnia di telecomunicazioni
contratto si applica tanto l’articolo 1599 c.c., in tema        concessionaria del godimento del lastrico (salvo l’ob-
di opponibilità del contratto al terzo acquirente, quan-        bligo di ripristino del lastrico medesimo in caso di
to l’articolo 2643 c.c., n. 8, in tema di trascrizione dei      eventuali danneggiamenti derivanti dalle operazioni
contratti di locazione immobiliare di durata superiore          di rimozione); il disposto dell’articolo 1593 c.c., com-
ai nove anni.                                                   ma 1 - che attribuisce al locatore lo jus retinendi in or-
   25.1. Per quanto in particolare riguarda l’articolo          dine alle addizioni eseguite dal conduttore - è infatti
1599 c.c., va precisato che la sua applicabilità al con-        norma non imperativa, come reiteratamente afferma-
tratto atipico di concessione ad aedificandum non tro-          to da questa Corte nelle sentenze nn. 1126/1985,
va ostacolo nell’affermazione, contenuta in diversi             192/1991, 6158/1998, 13245/2010.

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CIVILE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO      27. Va infine ancora aggiunto, per una compiuta ri-        tro, non tratta il tema dell’operatività dell’accessione
                                       costruzione del sistema, che la locazione (nel campo          nei rapporti tra il proprietario del suolo e colui che al
                                       della cui disciplina, come si è sottolineato alla fine del    medesimo sia legato da un rapporto contrattuale. An-
                                       paragrafo 23.3, è attratta la concessione ad aedifican-       ch’essa, peraltro, sottolinea che l’articolo 934 c.c., fa
                                       dum di natura personale) costituisce titolo idoneo ad         salve le deroghe alla regola dell’accessione previste
                                       impedire l’accessione. Tale principio è stato espresso        dalla “legge” o dal “titolo” e include, tra le prime,
                                       da questa Corte già nella sentenza n. 233/1968, se-           quelle relative alle addizioni eseguite dal locatore (§
                                       condo cui «la regola dell’accessione delle opere fatte        2.5, pag. 23). Questa Corte, del resto, ha già persuasi-
                                       dal terzo, con materiali propri, su suolo altrui sancita      vamente affermato, nella sentenza n. 2501/2013, che
                                       dall’articolo 936 c.c. - trova applicazione solo nel caso     il contratto di locazione vale a impedire l’accessione
                                       in cui il costruttore possa effettivamente considerarsi       finché vige il contratto medesimo e che il diritto del
                                       terzo per non essere legato al proprietario del suolo         conduttore sul bene costruito è un diritto non reale
                                       da un vincolo contrattuale o comunque negoziale.              che si estingue al venir meno del contratto e con il
                                       Pertanto, nel caso che la costruzione su suolo altrui         riespandersi del principio dell’accessione. Va poi con-
                                       sia stata oggetto di espressa convenzione fra il pro-         siderato che è vero che la deroga alla regola dell’ac-
                                       prietario del suolo e il costruttore, non può il giudice      cessione derivante dalla “legge”, in ordine alle addi-
                                       di merito ritenere senz’altro avverata l’accessione sen-      zioni del conduttore, subordina lo jus tollendi di que-
                                       za prima esaminare - secondo criteri di corretta erme-        st’ultimo al duplice presupposto che il relativo eserci-
                                       neutica - il contenuto di tale convenzione, al fine di        zio non rechi nocumento alla cosa e che il
                                       escludere che con essa si fosse inteso costituire sia un      proprietario non preferisca ritenere le addizioni (arti-
                                       diritto di superficie, sia una concessione ad aedifican-      colo 1593 c.c.); ma è vero pure che la norma dettata
                                       dum quale rapporto ad effetti meramente obbligatori,          dall’articolo 1593 c.c., non ha natura imperativa, come
                                       che può trovare sua fonte e sua disciplina in un con-         evidenziato nel precedente § 26, e pertanto può essere
                                       tratto atipico non soggetto a requisiti di forma e di         convenzionalmente derogata; e la convenzione dero-
                                       pubblicità». A tale pronuncia ha fatto seguito la sen-        gatoria costituisce, appunto, il “titolo” a cui fa riferi-
                                       tenza n. 2413/1976, secondo cui «la regola dell’acces-        mento l’articolo 934 c.c.
                                       sione di cui all’articolo 934 c.c., non ha carattere di as-      29. Le Sezioni Unite ritengono, quindi, di dover da-
                                       solutezza, ma è limitata alle sole ipotesi in cui non ri-     re continuità all’orientamento, già seguito da questa
                                       sulti dal titolo o dalla legge che l’opera esistente sopra    Corte nella sentenza n. 4111/1985, che l’articolo 934
                                       o sotto il suolo appartiene ad un soggetto diverso dal        c.c. - là dove prevede che il principio superficies solo
                                       proprietario di questo. Pertanto, nell’ipotesi in cui la      cedit possa essere derogato dal titolo, non esclude,
                                       costruzione sia stata oggetto di espressa convenzione         proprio per l’indeterminatezza della menzione del “ti-
                                       tra il proprietario del suolo e il costruttore, il giudice    tolo” - che le parti, nell’esercizio della autonomia con-
                                       del merito non può ritenere senz’altro avverata l’ac-         trattuale loro riconosciuta dall’articolo 1322 c.c., pos-
                                       cessione se non abbia prima esaminato il contenuto            sano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto
                                       di tale convenzione al fine di escludere che tra le parti     reale di superficie, derogare al principio dell’accessio-
                                       si fosse inteso costituire, quanto meno, una conces-          ne dando vita ad un rapporto meramente obbligato-
                                       sione ad aedificandum che, essendo un rapporto ad             rio. Non vi sono, del resto, ragioni per ritenere non
                                       effetti meramente obbligatori, può trovare la sua fonte       meritevole di tutela l’interesse che il locatore e il con-
                                       e disciplina anche in un contratto atipico, non sogget-       duttore vogliano realizzare attribuendo al conduttore
                                       to a requisiti di forma e di pubblicità»; nello stesso        del fondo locato, in deroga al principio dell’accessio-
                                       senso si sono poi pronunciate le ulteriori sentenze nn.       ne, il diritto personale di godere delle costruzioni ivi
                                       4111/1985, 4887/1987, 1392/1998, 7300/2001,                   da lui realizzate e di asportarle al termine del rappor-
                                       3440/2005.                                                    to; anche, eventualmente, nel caso in cui l’asportazio-
                                          28. Va altresì precisato, per evitare ogni equivoco,       ne rechi nocumento al fondo, salva l’obbligazione di
                                       che nessun contrasto sussiste tra gli arresti giurispru-      ripristino, e con esclusione dello jus retinendi del loca-
                                       denziali citati nel paragrafo precedente e la recente         tore.
                                       sentenza di queste stesse Sezioni Unite n. 3873/2018,            30. È ora necessario, per dare risposta alla questio-
                                       in tema di accessione dell’opera costruita su un’area         ne di massima sollevata dalla Seconda Sezione civile,
                                       in comproprietà da uno dei comproprietari. La sen-            rapportare, come preannunciato nel § 16, le conclu-
                                       tenza n. 3873/2018 ha, infatti, superato il tradizionale      sioni fin qui raggiunte alla specifica situazione in cui
                                       orientamento secondo cui presupposto indefettibile            il lastrico solare destinato a ricevere l’installazione di
                                       dell’accessione sarebbe la qualità di “terzo” del co-         un ripetitore di segnale costituisca parte comune di
                                       struttore, ma a tale conclusione essa è giunta con rife-      un edificio condominiale ex articolo 1117 c.c. Al ri-
                                       rimento al tema della operatività dell’accessione nei         guardo il Collegio osserva, riprendendo quanto già
                                       rapporti tra comproprietari (vedi pag. 16, primo capo-        accennato nel § 14, che, ai sensi dell’articolo 1108 c.c.,
                                       verso, di detta sentenza: «l’operare dell’istituto dell’ac-   comma 3, per la costituzione di un diritto reale di su-
                                       cessione non è affatto precluso dalla circostanza che,        perficie sul lastrico condominiale è necessario il con-
                                       in presenza di una comunione del suolo, la costruzio-         senso di tutti i condomini; per contro, per il rilascio di
                                       ne sia realizzata da uno (o da alcuni) soltanto dei           una concessione ad aedificandum, come tratteggiata
                                       comproprietari»). La sentenza n. 3873/2018, per con-          nel § 23.3, di durata non superiore a nove anni è suf-

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