Commento la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (parte riguardante il Cantone di Obvaldo)

Pagina creata da Lorenzo Sanna
 
CONTINUA A LEGGERE
Dipartimento federale dell’ambiente,
                                 dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
                                 Ufficio federale dell’ambiente UFAM

12.05.2021

Commento      concernente     la   modifica
dell’ordinanza sulla protezione delle paludi
d’importanza nazionale (parte riguardante il
Cantone di Obvaldo)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021

                                                                                           1/8

BAFU-D-6B3D3401/1038
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021                                          Commento Ordinanza sulle paludi

Indice
1     Situazione iniziale / Introduzione ..................................................................................... 3
2     Punti essenziali del progetto ........................................................................................... 5
    2.1       Lavori di aggiornamento nel Cantone di Obvaldo .................................................... 5
3     Rapporto con il diritto internazionale ............................................................................... 6
4     Commento alle singole disposizioni ................................................................................ 7
5     Ripercussioni .................................................................................................................. 8
    5.1       Ripercussioni per la Confederazione ....................................................................... 8
    5.2       Ripercussioni per il Cantone di Obvaldo .................................................................. 8
    5.3       Ripercussioni per i Comuni ...................................................................................... 8
    5.4       Altre ripercussioni .................................................................................................... 8

                                                                                                                                           2/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021                       Commento Ordinanza sulle paludi

1          Situazione iniziale / Introduzione

Secondo l’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio
(OPN; RS 451.1), la Confederazione è tenuta a riesaminare e aggiornare regolarmente i
cinque inventari federali dei biotopi d’importanza nazionale (torbiere alte, paludi, zone golenali,
siti di riproduzione degli anfibi, prati e pascoli secchi) e quello sulle zone palustri d’importanza
nazionale. Di regola, le revisioni avvengono ogni tre-dieci anni.
Nel 2015, la Confederazione ha effettuato una consultazione nazionale sulla revisione delle
ordinanze sulla protezione dei biotopi d’importanza nazionale. A quel momento non è stato
possibile completare l’aggiornamento delle ordinanze sulla protezione delle paludi
(RS 451.33) e dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (OPPS, RS 451.37). La
revisione non ha potuto essere effettuata secondo i piani nei Cantoni di Obvaldo e dei Grigioni.
Pertanto, il rapporto esplicativo dopo la seconda consultazione degli uffici dell’epoca
(11.09.2017) riporta che gli oggetti delle paludi d’importanza nazionale dei Cantoni di Obvaldo
e dei Grigioni nonché gli oggetti dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale del Cantone
dei Grigioni saranno trattati e approvati dal Consiglio federale in una fase successiva della
procedura.
La revisione degli oggetti del Cantone dei Grigioni è stata approvata dal Consiglio federale
nell’autunno 2020. I perimetri modificati sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021. Le attività di
revisione sono ora concluse anche nel Cantone di Obvaldo e le modifiche entreranno in vigore
il 1° luglio 2021.
Uno degli obiettivi principali della revisione è mettere a disposizione dei Cantoni basi
aggiornate e precise per l’esecuzione delle ordinanze federali, fondate a loro volta sulle
banche dati dei Cantoni. Questa precisazione degli inventari federali consente di migliorare la
certezza del diritto per l’esecuzione.

     Lavori preparatori:
     2013:                consultazione preliminare degli uffici cantonali della natura e del paesaggio
     2014/15:             prima consultazione in due fasi degli uffici
     2015/16:             consultazione dei Cantoni e di altri attori (06.08.15–29.01.16)
     2017:                seconda consultazione degli uffici (nessuna revisione di determinati oggetti
                          nei Cantoni GR e OW)
     2017:                il Consiglio federale decide di rivedere le cinque ordinanze sui biotopi e
                          l’ordinanza sulle zone palustri (entrata in vigore: 01.11.2017)
     2020:                il Consiglio federale decide di rivedere gli oggetti d’importanza nazionale
                          relativi alle paludi e ai prati e pascoli secchi del Cantone dei Grigioni (entrata
                          in vigore: 01.01.2021)
     2020:                revisione degli oggetti d’importanza nazionale relativi alle paludi del Cantone
                          di Obvaldo

                                                                                                                     3/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021                Commento Ordinanza sulle paludi

La presente revisione concerne gli allegati (elenco degli oggetti) dell’ordinanza seguente:
          ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle
           paludi; RS 451.33); inventario delle paludi (all. 1, solo parte riguardante il Cantone
           OW).

                                                                                                              4/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021               Commento Ordinanza sulle paludi

2          Punti essenziali del progetto

La revisione interessa 49 paludi nel Cantone di Obvaldo (47 con modifiche del perimetro, 2
nuovi oggetti). A seguito della revisione, la superficie complessiva dei biotopi d’importanza
nazionale pari a 97 794,8 ettari (2,37 % del territorio nazionale) aumenta di circa 343,6 ettari.
Tale incremento è riconducibile da un lato all’integrazione della mappatura dettagliata del
Cantone, allestita nel quadro dell’attuazione degli inventari federali da parte del Cantone o di
altre misure di protezione decise a livello cantonale, che hanno consentito di verificare e
convalidare le banche dati. Dall’altro lato, l’incremento è conseguente al completamento del
rilevamento, finora parziale, delle paludi all’interno della zona palustre d’importanza nazionale
del Glaubenberg.
Questa precisazione degli inventari federali permette di aumentare la certezza del diritto per
l’esecuzione cantonale. Gli elenchi degli oggetti che figurano negli allegati delle ordinanze
sono aggiornati.
La fase di aggiornamento per il Cantone di Obvaldo a seguito della consultazione effettuata
nel 2015/16 dalla Confederazione si conclude con la presente revisione.

2.1        Lavori di aggiornamento nel Cantone di Obvaldo

Nella sua risposta del 2016 alla consultazione, il Cantone di Obvaldo ha espresso
preoccupazioni in relazione ai nuovi perimetri delle paludi, poiché divergerebbero dal piano di
protezione e di utilizzazione approvato. La verifica e l’aggiornamento dei perimetri sono
avvenuti fondandosi su diversi dati, tra i quali i perimetri delle zone di protezione forniti dal
servizio specializzato del Cantone di Obvaldo. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha
preso atto dei dati forniti dal Cantone di Obvaldo e nel quadro della presente revisione li ha
confrontati con i perimetri degli oggetti stabiliti per legge e i dati della consultazione. Secondo
la disposizione legale del mantenimento intatto disciplinato nelle ordinanze sui biotopi, l’UFAM
ha verificato la proposta cantonale, applicando gli stessi criteri previsti per gli altri Cantoni. È
stata accordata una riduzione del perimetro degli oggetti stabiliti per legge se la mappatura
federale si fondava su basi imprecise. Nuove superfici o ampliamenti sono integrati
nell’ordinanza se soddisfano le esigenze in materia di qualità e di dimensione di un biotopo
d’importanza nazionale.
Nel quadro del presente processo, le proposte del Cantone hanno potuto essere considerate
per tutti gli oggetti esterni alla zona palustre, dove i perimetri sono stati adeguati alle zone di
protezione stabilite per legge in base alle indicazioni cantonali. In tal modo, le riduzioni del
perimetro degli oggetti stabiliti per legge sono state accordate se la mappatura federale si
fondava su basi imprecise. Gli oggetti aggiornati rimangono all’interno delle zone di protezione
cantonali.
Dei 51 oggetti all’interno della zona palustre del Glaubenberg 45 sono stati modificati
dall’UFAM, mentre gli altri 6 oggetti rimangono inalterati. Secondo l’interpretazione comune
della legge, tutte le paludi all’interno di una zona palustre, anche quelle d’importanza solo
regionale, sono considerate biotopi d’importanza nazionale.

                                                                                                             5/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021             Commento Ordinanza sulle paludi

3          Rapporto con il diritto internazionale

La revisione non presenta alcun rapporto diretto con il diritto internazionale.
La revisione consente di aggiornare i biotopi d’importanza nazionale e quindi di adempiere le
convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera, segnatamente quelle sulla diversità
biologica (RS 0.451.43), sulle zone umide (Convenzione di Ramsar; RS 0.452.45) e di Berna
(RS 0.455).

                                                                                                           6/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021                 Commento Ordinanza sulle paludi

4          Commento alle singole disposizioni

Nel Cantone di Obvaldo sono modificati 47 oggetti esistenti. Pertanto, sia le voci degli elenchi
nell’allegato 1 che le relative schede degli oggetti riportano l’anno di revisione 2021. Due nuovi
oggetti sono stati inoltre iscritti nell’allegato 1 dell’inventario federale. Le rispettive descrizioni
degli oggetti sono infine aggiornate in una pubblicazione separata conformemente all’articolo
1 capoverso 2.

                                                                                                               7/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021                  Commento Ordinanza sulle paludi

5          Ripercussioni

5.1        Ripercussioni per la Confederazione

Nel quadro della presente revisione, la Confederazione e i Cantoni hanno verificato gli oggetti
e migliorato la precisione dei perimetri. In tal modo si tiene conto delle migliori possibilità
cartografiche di cui si dispone attualmente. Pertanto si riducono le differenze territoriali tra il
perimetro definito nell’inventario federale e l’attuazione da parte dei Cantoni, aumenta la
certezza del diritto e si rafforza l’esecuzione. La proprietaria della piazza di tiro situata nella
zona palustre del Glaubenberg, armasuisse, attuerà nei prossimi anni gli obiettivi del
programma «NPE – Natura, paesaggio ed esercito».
Gli oggetti modificati sono già ora gestiti ai sensi dell’ordinanza sui biotopi e indennizzati nel
quadro degli accordi programmatici fra Confederazione e Cantoni (artt. 18 segg. e 23b segg.
LPN). Non sono previsti costi aggiuntivi per la Confederazione.

5.2        Ripercussioni per il Cantone di Obvaldo

Il Cantone gestisce gli inventari cantonali e disciplina l’utilizzazione e la cura degli oggetti
d’importanza nazionale attraverso la stipula di contratti. Per gli oggetti al di fuori della zona
palustre del Glaubenberg esistono zone di protezione cantonali. Per gli oggetti modificati sono
sovente già disponibili dei contratti. A seguito della revisione, per una parte degli oggetti della
zona palustre del Glaubenberg occorre tuttavia modificare i contratti esistenti o stipularne di
nuovi. Ciò avviene in seguito al costante aggiornamento dei contratti nel quadro del budget
previsto a tale scopo.

5.3        Ripercussioni per i Comuni

Il Cantone è responsabile dell’attuazione dei biotopi d’importanza nazionale. Nel quadro dei
loro piani di utilizzazione ordinari, i Comuni devono tenere conto dei principi e delle prescrizioni
di Confederazione e Cantone.

5.4        Altre ripercussioni

La presente revisione migliora le basi per attuare la protezione degli oggetti degli inventari e
aggiunge nuovi oggetti pregiati agli inventari dei biotopi. L’ampliamento della rete delle zone
protette consente di mantenere importanti zone centrali dell’infrastruttura ecologica fornendo
quindi un contributo significativo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera, in
particolare degli obiettivi 2 (creare un’infrastruttura ecologica) e 3 (migliorare lo stato delle
specie prioritarie a livello nazionale). Le superfici costituiscono anche una base per le indennità
da destinare all’agricoltura e sono importanti spazi vitali per gli impollinatori e altri insetti. Gli
spazi vitali pregiati e attrattivi dal punto di vista paesaggistico inseriti negli inventari dei biotopi
rappresentano un significativo capitale di base per l’industria del turismo in Svizzera e luoghi
indispensabili per l’attività ricreativa di prossimità della popolazione locale.

                                                                                                                8/8

 054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Puoi anche leggere