Come fare domanda per la contributi

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Come fare domanda per la
deroga    dei  contributi
Inarcassa
Le istruzioni e i requisiti per la deroga dei contributi
Inarcassa 2022

A partire da gennaio, gli iscritti a Inarcassa (la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti) sono chiamati a versare i
contributi previdenziali dovuti e connessi all’esercizio
dell’attività.

Per questi, anche nel 2022 è previsto inoltre il versamento
del contributo soggettivo minimo per intero, a meno che non si
tratti di pensionati con invalidità Inarcassa riconosciuta o
pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità
grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo
nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale
Previdenza).

Contributi Inarcassa, obbligatori e
volontari
I contributi Inarcassa si distinguono in obbligatori e
volontari.

Sono contributi obbligatori:

     il contributo soggettivo, dovuto dagli iscritti ad
     Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito
     professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per
     l’intero anno solare di riferimento. Indipendentemente
     dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
     il contributo integrativo, che devono versare i
professionisti iscritti all’albo professionale e
     titolari di partita IVA (individuale, associativa e
     societaria) e le società di Ingegneria, calcolato in
     misura percentuale sul volume di affari professionale
     dichiarato ai fini IVA;
     il contributo di maternità/paternità, dovuto da tutti
     gli iscritti Inarcassa.

A questi contributi bisogna infine aggiungere un contributo
facoltativo. Ovvero un contributo volontario calcolato in base
ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale
netto, introdotto successivamente con       una   modifica   al
Regolamento Generale di Previdenza.

Il contributo minimo, invece, è la quota minima mensile dovuta
dal professionista (anche per un solo giorno di iscrizione nel
mese solare).

Contributo minimo e i requisiti di
accesso alla deroga dei contributi
Inarcassa 2022
Nel 2022, chi prevede di conseguire un reddito professionale
inferiore a 16.310 euro può non versare il contributo
soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito
effettivamente prodotto entro dicembre 2023, dopo la
presentazione della dichiarazione on line.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità
vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e
30 settembre dell’anno in corso).

La norma, però, riconosce la possibilità di derogare
all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un
massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della
vita lavorativa a chi produce redditi inferiori al valore
corrispondente al contributo minimo soggettivo.
I requisiti di accesso alla deroga contributi Inarcassa 2022
sono:

     essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
     non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
     non essere titolare di pensione erogata da altro ente
     previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile
     dell’INPS);
     non usufruire della riduzione per i giovani under 35
     anni;
     non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5
     volte.

Inoltre, nel calcolo dei cinque anni complessivi in cui si può
esercitare la deroga rientrano anche le annualità in cui
l’agevolazione è decaduta per superamento del reddito. Va
detto, a tal proposito, che nel corso dell’anno di deroga
restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi,
indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così
come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea,
servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di
ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre
gestioni previdenziali.

Deroga contributi Inarcassa 2022:
come fare domanda
Come stabilito dal regolamento Inarcassa, la deroga deve
essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun
anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo
disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù
“Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati
successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga
relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro
il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
(esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio,
la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31
agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

Tali scadenze rimangono confermate anche nel 2022, per cui
sarà possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in
corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda
l’iscrizione di anni passati.

È importante ricordare che, se si vuole usufruire nuovamente
della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare
una nuova domanda. La stessa può essere annullata entro e non
oltre il termine stabilito per la richiesta, esclusivamente in
via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

Modalità di versamento
Come comunicato da Inarcassa, può richiedere la deroga anche
chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi
minimi. In tal caso: il piano di rateizzazione decade, le rate
già versate vanno in compensazione con il contributo
integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo,
se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

Le modalità di versamento, inoltre, dipendono dall’ammontare
di reddito dichiarato. Per cui:

     se l’ammontare del reddito professionale che verrà
     inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31
     ottobre 2023 per il 2022) sarà inferiore a € 16.310, si
     dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento
     della dich on line, un avviso di pagamento PagoPA per un
     importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare
     entro il 31/12/23.
     qualora invece il reddito professionale dichiarato si
     rivelasse uguale o superiore a € 16.310, l’avviso di
     pagamento PagoPA, con scadenza 31/12/23, che si dovrà
     generare alla fine della procedura di inserimento della
dich on line, conterrà anche l’importo pari al 14,5% del
     reddito dichiarato, maggiorato degli interessi
     (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e
     decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione
     obbligatoria).

Se la dichiarazione reddituale 2022 non venisse presentata
entro il 31/12/2023 la deroga sarà revocata automaticamente
con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo
dovuto e l’applicazione delle sanzioni         previste   dal
Regolamento Generale Previdenza.

Inarcassa, come cambia l’anzianità
contributiva in caso di deroga
I versamenti in deroga, come specificato da Inarcassa,
producono degli effetti dell’anzianità contributiva (e quindi
sulla pensione del professionista ammesso a tale regime).
Nello specifico: “la deroga determina la diminuzione
dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene
riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per
l’annualità interessata”.

Ad esempio: “a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato
per il 2021, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 *
14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni
anziché 365. [(725/2.280) * 365 gg.]”.

Ad ogni modo, si potrà integrare gli importi non versati
richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e
assicurarsi    così   l’anzianità    previdenziale    intera
(integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere
presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla
Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
derogato e l’elaborazione del relativo onere potrà essere
effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione
reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del
conguaglio eventuale.

Come funziona il riscatto dei
contributi in deroga Inarcassa
Per il riscatto degli anni in deroga l’onere è pari alla
differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello
effettivamente versato a seguito di deroga.

L’onere derivante da questo riscatto confluirà nel montante
contributivo utile a pensione e sarà rivalutato con gli
interessi calcolati dalla data di effettivo pagamento
dell’onere fino al 31 dicembre dell’anno antecedente la
maturazione del diritto a pensione.

Il pagamento dell’onere di riscatto, che deve essere
completato entro la data di decorrenza della pensione (di
vecchiaia unificata, in totalizzazione oppure in cumulo), può
essere effettuato:

      in unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica del
     provvedimento;
     in forma rateale, in tante rate semestrali quanti sono i
     semestri ricompresi nel periodo riscattato, con
     applicazione di un tasso d’interesse pari all’1,9% nel
     2022.

La domanda di riscatto decade in caso di:

     mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla
     notifica del provvedimento, se in unica soluzione;
     mancato pagamento di una rata del piano di rateazione
     dell’onere di riscatto. In questo caso saranno
     restituite le rate versate;
     mancata presentazione della documentazione istruttoria
     entro 90 giorni dalla richiesta degli uffici.

L’elaborazione dell’onere di riscatto potrà essere effettuata
a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale
dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento dell’eventuale
conguaglio.
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