Come fare domanda per la contributi
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Come fare domanda per la deroga dei contributi Inarcassa Le istruzioni e i requisiti per la deroga dei contributi Inarcassa 2022 A partire da gennaio, gli iscritti a Inarcassa (la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) sono chiamati a versare i contributi previdenziali dovuti e connessi all’esercizio dell’attività. Per questi, anche nel 2022 è previsto inoltre il versamento del contributo soggettivo minimo per intero, a meno che non si tratti di pensionati con invalidità Inarcassa riconosciuta o pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza). Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari I contributi Inarcassa si distinguono in obbligatori e volontari. Sono contributi obbligatori: il contributo soggettivo, dovuto dagli iscritti ad Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento. Indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno; il contributo integrativo, che devono versare i
professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e le società di Ingegneria, calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; il contributo di maternità/paternità, dovuto da tutti gli iscritti Inarcassa. A questi contributi bisogna infine aggiungere un contributo facoltativo. Ovvero un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, introdotto successivamente con una modifica al Regolamento Generale di Previdenza. Il contributo minimo, invece, è la quota minima mensile dovuta dal professionista (anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare). Contributo minimo e i requisiti di accesso alla deroga dei contributi Inarcassa 2022 Nel 2022, chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 16.310 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione on line. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). La norma, però, riconosce la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa a chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
I requisiti di accesso alla deroga contributi Inarcassa 2022 sono: essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; non essere pensionando o pensionato Inarcassa; non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS); non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte. Inoltre, nel calcolo dei cinque anni complessivi in cui si può esercitare la deroga rientrano anche le annualità in cui l’agevolazione è decaduta per superamento del reddito. Va detto, a tal proposito, che nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Deroga contributi Inarcassa 2022: come fare domanda Come stabilito dal regolamento Inarcassa, la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”. Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
(esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa. Tali scadenze rimangono confermate anche nel 2022, per cui sarà possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda l’iscrizione di anni passati. È importante ricordare che, se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda. La stessa può essere annullata entro e non oltre il termine stabilito per la richiesta, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. Modalità di versamento Come comunicato da Inarcassa, può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso: il piano di rateizzazione decade, le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre. Le modalità di versamento, inoltre, dipendono dall’ammontare di reddito dichiarato. Per cui: se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2023 per il 2022) sarà inferiore a € 16.310, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dich on line, un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/23. qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 16.310, l’avviso di pagamento PagoPA, con scadenza 31/12/23, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della
dich on line, conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria). Se la dichiarazione reddituale 2022 non venisse presentata entro il 31/12/2023 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza. Inarcassa, come cambia l’anzianità contributiva in caso di deroga I versamenti in deroga, come specificato da Inarcassa, producono degli effetti dell’anzianità contributiva (e quindi sulla pensione del professionista ammesso a tale regime). Nello specifico: “la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata”. Ad esempio: “a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2021, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365. [(725/2.280) * 365 gg.]”. Ad ogni modo, si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l’elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del
conguaglio eventuale. Come funziona il riscatto dei contributi in deroga Inarcassa Per il riscatto degli anni in deroga l’onere è pari alla differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello effettivamente versato a seguito di deroga. L’onere derivante da questo riscatto confluirà nel montante contributivo utile a pensione e sarà rivalutato con gli interessi calcolati dalla data di effettivo pagamento dell’onere fino al 31 dicembre dell’anno antecedente la maturazione del diritto a pensione. Il pagamento dell’onere di riscatto, che deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione (di vecchiaia unificata, in totalizzazione oppure in cumulo), può essere effettuato: in unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento; in forma rateale, in tante rate semestrali quanti sono i semestri ricompresi nel periodo riscattato, con applicazione di un tasso d’interesse pari all’1,9% nel 2022. La domanda di riscatto decade in caso di: mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, se in unica soluzione; mancato pagamento di una rata del piano di rateazione dell’onere di riscatto. In questo caso saranno restituite le rate versate; mancata presentazione della documentazione istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta degli uffici. L’elaborazione dell’onere di riscatto potrà essere effettuata
a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento dell’eventuale conguaglio.
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