Città di Cinisello Balsamo - Città Metropolitana di Milano Consiglio Comunale

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Città di Cinisello Balsamo
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                        Ci ttà Metropolitana di Milano
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                            Consiglio Comunale
                      Proposta n. 2021/229 del 20/01/2021

Oggetto:   PROPOSTA DI TRANSAZIONE AVANZATA DALLA SOCIETA' CARONTE IN DATA
           8/10/2020 PROTOCOLLO N. 78252
OGGETTO:       PROPOSTA DI TRANSAZIONE AVANZATA DALLA SOCIETA' CARONTE IN
               DATA 8/10/2020 PROTOCOLLO N. 78252

                                   IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15/12/2020 avente ad oggetto “INDIRIZZO
SULLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE AVANZATA DALLA SOCIETA’ CARONTE IN DATA 8/10/2020
PROTOCOLLO N. 78252” il cui contenuto viene di seguito integralmente riportato:

“Premesso che con comunicazione dell’8/10/2020 prot. n. 78252 la Caronte formulava proposta
transattiva come descritta nell’allegata relazione.

Esaminato il contenuto delle vicende - come ricostruite nell’allegata relazione e della proposta
transattiva della Caronte, militano a favore dell’ espressione di indirizzo sfavorevole
all’accettazione della medesima, le seguenti motivazioni.

 La Caronte offre di rinunciare ad incassare quegli importi che si riferiscono alla quota parte delle
annualità oggetto del Lodo per euro 1.279.953,84 che si sovrappongono a quelle già riconosciute
nella sentenza n. 8098/2019 del Tribunale di Milano.

Quindi, per il suddetto importo la Caronte ha già ottenuto una sentenza di condanna a suo favore a
carico di ATM ed è già peraltro intervenuto un accordo transattivo nella causa in grado d’appello
per l’incasso anticipato di talune somme pari ad un quarto della sentenza di condanna,
complessivamente ammontante ad euro 6.420.526,37 e quindi per oltre 1.600.000,00.

- Rilevato che sul punto è evidente che la Caronte - nell’ottica delle reciproche concessioni che
sempre debbono connotare l’istituto della transazione - non sta effettivamente rinunciando e
concedendo alcunchè. Si evidenzia altresì che anche il Collegio Arbitrale nel disporre con il lodo la
condanna al condebitore solidale Comune di Cinisello Balsamo e nel ammettere la possibilità di
pronunciare ( come ha pronunciato) sentenza di condanna per le medesime voci di cui alla
sentenza n. 8098/2019 a carico di ATM, ha imposto che la Caronte non potrà chiedere gli importi
per cui abbia già ottenuto il pagamento da parte di ATM ex art. 1292.

- Rilevato che anche in punto di interessi legali, quelli liquidati nel Lodo, pari a Euro 462.375,84,
non verrebbero decurtati della quota parte riferita alla sorte capitale oggetto di rinuncia (che
ovviamente non dovrebbe produrre interessi), con conseguente incongruenza e illogicità
dell’offerta sul punto.

- Rilevato altresì che - fermo restando le considerazioni sulla esigua riduzioni offerta, si ritiene in
ogni caso che l’accettazione della proposta transattiva nella forma delineata possa porre in capo
all’Ente profili di responsabilità di natura erariale per i seguenti motivi:

-l'esborso del Comune per effetto della transazione non si ridurrebbe in una mera "partita di giro" (
pagamento del Comune e rimborso da parte di ATM) poiché ATM ha già riscontrato
negativamente le richieste rivolte in tal senso dal Comune, dichiarando di non avere intenzione né
di ''partecipare a trattative che potrebbero pregiudicare l'esito del giudizio pendente avanti alla
Corte d'Appello di Milano" né di "impegnarsi al pagamento di importi che il Comune e Caronte
concorderanno tra loro per la definizione del contenzioso tra esse pendente" (vedi lettere di ATM
dell'8 giugno 2020 e del 20 luglio 2020).

 - Valga altresì il fatto che ATM ha notificato nell’Ottobre del corrente anno, dopo la formulazione
della proposta transattiva, atto di citazione nei confronti del Comune, della Caronte e di Ctp spa
con cui chiede l’accertamento negativo della sua posizione debitoria nei confronti della Caronte e di
tutti i soggetti citati.

La tesi che ATM propugna in ben 142 pagine di atto è la non inerenza al sistema SITAM ed alla
relativa tariffazione del Contratto sottoscritto con il Comune. ATM sostiene che in base ad una
successiva modifica del Contratto intervenuta con CTP (che agiva per conto del Comune), il criterio
di ripartizione degli introiti non sarebbe stato più basato sul volume dei documenti di viaggio
venduti, ma su un importo forfettario, aggiornato annualmente sulla base di eventuali incrementi
tariffari, definito una tantum sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per il valore dell'introito
medio del servizio urbano di Cinisello. ATM avrebbe dunque provveduto a versare a Caronte
quanto dovuto ovverosia Euro 2.097.398,97 oltre IVA (di cui Euro 1.910.779,64 oltre IVA a CTP, per
gli anni tra il 1999 e il 2009 ed Euro 186.619,33 oltre IVA a Caronte, per il periodo novembre -
dicembre 1997 e per l'anno 2011) - oltre che a riconoscere a CTP la somma di Euro 193.047,31
oltre IVA, per il periodo compreso tra il 1 novembre 2009 e il 31 dicembre 2010 (introiti non ancora
corrisposti a causa del fatto che CTP non avrebbe emesso fattura).

  - Considerato quindi che qualora accolte, le domande di ATM condurrebbero ad un diverso
scenario in cui Caronte sarebbe stato già soddisfatto per il servizio reso e non avrebbe più titolo per
richiedere (anche) al Comune il pagamento degli introiti di tariffazione.

- Considerato inoltre che l’Ente dunque correrebbe il rischio di non poter ottenere spontaneamente
da ATM la ripetizione delle somme medio tempore pagate in virtù dell’atto transattivo, poiché gli
esborsi verrebbero effettuati non in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di un Autorità
Giudiziaria (il lodo) ma sulla base di un accordo transattivo ossia di una volontà delle parti, con
provabile proliferarsi di ulteriori contenziosi dall’esito alquanto incerto e della durata pluriennale.

 - Considerato inoltre che analoghe considerazione in ordine ai profili di responsabilità erariale in
capo all’Ente valgono qualora il giudizio pendente in grado d’Appello tra ATM, CTP E CARONTE
dovesse statuire un valore al Km diverso ed inferiore da quello posto a base di calcolo nel lodo
arbitrale. Anche in tale caso l’Ente correrebbe il rischio di non ottenere da Atm la maggior
differenza medio tempore erogata, con ulteriore provabile contenzioso sempre di lunga durata.

- Preso atto che la eventuale adesione alla transazione pone come condizione l’abbandono
dell’impugnazione del Lodo arbitrale e delle domande ivi svolte tese in sintesi a far annullare la
decisione e ad accertare che il Comune non sia obbligato, a nessun titolo, a corrispondere a
Caronte gli importi di tariffazione derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati, che sono
stati percepiti interamente e direttamente da ATM, debitore unico e finale di Caronte, e mai
ritrasferiti al Comune medesimo secondo quanto previsto nell'Allegato 4 alla Convenzione
sottoscritta con ATM.

- Rilevato che anche sul punto ed in considerazione della sovrapposizione di giudicati tra lodo,
sentenza del Tribunale di Milano e gli altri giudizi incardinati, è più opportuno attendere l’esito
dell’appello avverso il lodo al fine di evitare che divenendo definitiva la pronuncia sul lodo per
rinuncia all’appello si determini il sorgere di un conflitto di giudicati.
- Considerato inoltre che la sottoscrizione della transazione comporterebbe il riconoscimento da
parte del Comune della sua qualità di debitore nei confronti di Caronte per gli introiti tariffari
SITAM dedotti nel procedimento arbitrale.

 - Rilevato che tale impostazione è sempre stata contestata dall’Ente che ha sempre sostenuto la
propria carenza di legittimazione passiva e l’assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento in favore
di Caronte per non essere il soggetto debitore in virtù degli atti convenzionali relativi al SITAM,
declinandola a carico di ATM.

 - Preso atto che tale conclusione, lungi dall’essere mera impostazione difensiva in giudizio, ha
trovato accoglimento nella recente sentenza n. 8098/2019 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio
promosso da Caronte contro ATM, che ha affermato la piena legittimazione di Caronte "ad esigere
direttamente dal gestore Atm" i proventi derivanti dal SITAM. Del resto, unico "obbligato finale"
può essere solo colui che ha incassato i proventi, cioè ATM”.

- Rilevato conclusivamente che l’accettazione della transazione espone l’Ente ai rischi espressi in
premessa e riassuntivamente individuabili nelle circostanze che la definizione in senso positivo per
ATM dei contenziosi pendenti sopra menzionati sia in termini di non obbligo di pagare a Caronte
sia in punto di quantum relativo alla determinazione di un valore chilometrico inferiore a quanto
stabilito nell’arbitrato, pregiudicherebbe la possibilità per l’ente di agire in via di regresso nei
confronti di Atm unico soggetto obbligato in via principale nei confronti della Caronte, sicchè
l’esborso del Comune conseguente alla transazione non si ridurrebbe in una mera partita di giro.

- Rilevato che la competenza a deliberare in ordine all’adozione o meno del presente atto
transattivo è attribuita al Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lett. i del TUEL in quanto gli
interessi moratori maturandi nelle more del pagamento comportano impegni per gli esercizi
successivi.
(OMISSIS)
                                            DELIBERA

1. di esprimere atto di indirizzo sfavorevole all’accettazione della proposta transattiva;

2 di dare mandato al Settore competetene di predisporre la proposta di Deliberazione Consiliare di
non approvazione della proposta transattiva formulata dalla Caronte per tutte le motivazioni
espresse in premessa”.

Tutto ciò premesso,
Vista la Relazione allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15/12/2020 a firma del
Segretario Generale Dott. Franco Andrea Barbera e del Dirigente del Settore Managment del
Territorio Arch. Andrea Pozzi in data 13/12/2020;
Ritenuto di accogliere l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con la suddetta Deliberazione di
Giunta Comunale n. 235 del 15/12/2020.
Visti:
    • lo Statuto Comunale;
    • la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 di “Approvazione Documento Unico
        di Programmazione (DUP) 2020-2022;
•    la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 29/07/2020 di “Approvazione del Bilancio di
        Previsione finanziario 2020 - 2022”;
    • la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di "Approvazione del Piano Esecutivo
        di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della performance per il triennio
        2020-2022";
    • Visto l‘allegato parere dei Revisori ex art 239 del TUEL già reso sulla Deliberazione di Giunta
        Comunale n. 235 del 15/12/2020;
    • Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;
Con voti
                                                 DELIBERA
1. per tutte le motivazioni espresse nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15/12/2020
di cui in premessa che si richiamano integralmente, di non accettare la proposta transattiva
formulata dalla Società Caronte in data 8/10/2020 protocollo N. 78252.
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