CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DIPENDENTI COMUNALI - COMUNE DI PERRERO

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COMUNE DI PERRERO
                                       PROVINCIA DI TORINO

         CAPITOLATO DI APPALTO

   PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E
         DIPENDENTI COMUNALI

             01.01.2020 - 31.08.2021
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO:

E’ oggetto del presente appalto:

A. L’appalto del servizio completo di refezione - comprendente, tra l’altro, acquisto, fornitura,
   deposito, immagazzinamento e conservazione di tutte le derrate alimentari necessarie,
   preparazione, cottura, trasporto e consegna a favore degli alunni e insegnanti delle scuole
   primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali.

B. I pasti devono essere predisposti, cotti, distribuiti freschi con esclusione assoluta di cibi precotti.

ART. 2 - BASE D’ASTA:

Il periodo interessato dall’appalto è 01.01.2020 – 31.8.2021.
Limitatamente alla refezione scolastica la fornitura deve essere eseguita secondo il calendario
scolastico.
L’importo unitario da valere a base d’asta per l’intero periodo suindicato è stabilito in complessivi
€ 5,50 oltre IVA a pasto.

Il servizio pasti da offrire risulta determinato come appresso:

• menù unico per le scuole primarie e secondaria di primo grado, diversificato a livello di
  grammature, distintamente per le scuole primaria e secondaria di primo grado ed adulti
  allegato al presente capitolato;

L’importo a base d’asta è stato determinato in base alla tipologia dei pasti erogati, quali risultano
dai menù allegati alla presente e sopra indicati ed al numero presunto dei pasti da fornirsi pari a
circa 5780.

ART. 3 - GESTIONE REFEZIONE

Il numero dei pasti indicati all’art. 2 è da intendersi meramente indicativo in quanto la fornitura dei
pasti stessi dovrà avvenire in base alle effettive presenze giornaliere dell’utenza interessata;
l’appaltatore non potrà richiedere aumenti od indennizzi per eventuali maggiori o minori forniture
di pasti.

I piatti proposti giornalmente dovranno essere confezionati con il metodo, i criteri e le procedure
della cucina fresca. E’ interdetto nel modo più assoluto l’utilizzo di generi e alimenti precotti. I piatti
proposti giornalmente dovranno essere confezionati nel rigoroso rispetto del tipo, quantità e
qualità dei prodotti individuati nelle tabelle dietetiche e menù forniti dalla stazione appaltante,
distintamente per età e tipologia di utenza. In modo particolare dovrà essere scrupolosamente
rispettata la grammatura dei singoli generi previsti per la preparazione del pasto.

Durante il corso dell’appalto potranno, da parte della stazione appaltante, essere apportate
modifiche alle tabelle dietetiche ed ai menù. In tale ipotesi, ove si mantenga invariata la natura,
costo e quantità dei generi alimentari necessari per la preparazione dei nuovi piatti proposti, non si
procederà alla modifica del costo del pasto.

Le variazioni potranno essere apportate unilateralmente e a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione Comunale e comunicate alla ditta risultata vincitrice dell’appalto almeno tre
giorni prima della effettiva variazione della lavorazione.

Eventuali ripercussioni economiche, ove occorrano, a seguito di significative variazioni di qualità e
quantità dei menù, formeranno oggetto di specifico accordo tra le parti. Le variazioni dei costi dei
generi alimentari o di lavorazione dovranno essere, da parte della ditta appaltatrice,
analiticamente e dettagliatamente dimostrate.

Opportune verifiche verranno attuate dal Comune in tal senso.

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Il menù è diversificato, a livello di grammature, a seconda della diversa tipologia di utenza e non
potrà essere modificato da parte della ditta se non previa intesa ed autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale.

ART.4 - MODALITA’ DELLA FORNITURA

I pasti dovranno essere preparati confezionati presso i centri cottura, con le modalità di cui
all’articolo 1, avvalendosi del principio della linea calda, da personale adeguatamente preparato
e istruito, fornito esclusivamente dalla ditta risultata vincitrice dell’appalto e con derrate
approvvigionate a carico della ditta medesima, la quale dovrà provvedere al trasporto e
consegna alle singole utenze, utilizzando idonei e sufficienti contenitori termici e propri automezzi,
questi ultimi idonei sotto il profilo igienico.

I pasti verranno consegnati presso i plessi scolastici siti in Borgata Borgo n. 9 in orari fatti conoscere
dall’Amministrazione Comunale e per i dipendenti comunali presso gli uffici in piazza Umberto I
n.10.

Il servizio si intende completo ed effettuato a regola d’arte in modo particolare con fornitura,
consegna e ritiro dei contenitori termici.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà appaltato per il periodo 01.01.2020 – 31.8.2021.

Il servizio di refezione scolastica dovrà essere fornito in conformità al calendario ministeriale nei mesi
e giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare la cauzione pari al 10% dell’importo
presunto dell’appalto, a garanzia della osservanza di tutti gli obblighi contrattuali. La cauzione
potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria.
Al termine dell’appalto la cauzione verrà svincolata, salvo i casi di incameramento.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

La gestione si assume tutte le responsabilità derivanti dall’ingerimento, da parte dell’utenza, di cibi
contaminati o avariati o comunque non preparati e serviti secondo i canoni che regolano e
reggono i servizi di refezione descritti nel presente capitolato e con la cura ed attenzione del buon
padre di famiglia.

L’appaltatore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere
e risarcimento, con l’esclusione dell’attivazione del diritto di rivalsa nei confronti della stazione
appaltante, salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.

A tale proposito la ditta appaltatrice contrarrà un’assicurazione contro i rischi, anche prodotti per
colpa grave, inerenti la gestione della refezione per un massimale minimo di € 5.164.569,00.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO:

In caso di eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sul normale espletamento del servizio,
l’Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi:

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In caso di scioperi da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice o nei casi di interruzione del
servizio causati o riconducibili alla responsabilità della ditta appaltante, la stessa si impegna ad
assicurare comunque il servizio di refezione con la preparazione di un pasto caldo, di eguale
valore commerciale in altro centro di cottura; pasto costituito da derrate di qualità da concordare
con l’Amministrazione Comunale e ferma restando la possibilità e facoltà della stazione
appaltante di rivalersi per eventuali danni subiti.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore — identificabili esclusivamente in eventi
di estrema gravità e imprevedibilità — non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le
parti.

ART. 9 -ATTREZZATURE

A)     La ditta appaltatrice dovrà fornire, oltre a quanto previsto dall’art. 1 del presente
capitolato:

       • tutto il materiale di consumo ordinario necessario                 per   il   funzionamento    e
         l’approntamento dei pasti presso il centro di cottura;

       • contenitori termici igienicamente idonei al trasporto dei pasti, in numero e con capienza
         sufficienti a garantire l’ottimale servizio di refezione nel plesso scolastico allocato sul
         territorio comunale e comunque per garantire i servizi previsti dal presente capitolato;
         In particolare dovrà essere garantito a tutti gli utenti interessati il servizio del pasto ad una
         temperatura adeguata, conforme alle vigenti disposizioni in materia e comunque
         conforme alla corretta tecnica di ristorazione.
         La ditta deve impegnarsi a istruire il proprio personale sul corretto utilizzo dell’attrezzatura
         di cui sopra, in modo da garantire sempre e comunque la temperatura adeguata.

       • automezzi igienicamente idonei al trasporto di sostanze/derrate alimentari;

       • l’integrazione e la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione in
         caso di guasti, rotture o di obsolescenza, di tutto il materiale, attrezzature, utensileria,
         macchine e automezzi di trasporto o comunque di tutto il materiale e le attrezzature
         necessarie a garantire l’espletamento del servizio, di proprietà della ditta vincitrice
         dell’appalto o eventualmente concesse in uso dal Comune di PERRERO, senza per
         questo aver titolo a pretendere integrazioni o incrementi al canone di appalto pattuito o
         alla liquidazione di somme aggiuntive.

       • tutti gli interventi, sostenendone integralmente il relativo onere, che si rendano necessari
         ed utili per garantire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 10 - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE:

Il coordinamento del servizio e la preparazione dei pasti dovrà essere affidato ad un responsabile
dipendente dalla ditta appaltatrice, avente qualifica professionale idonea a svolgere tale
funzione.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la reperibilità pronta e continua del responsabile interessato
comunicando al Comune l’indirizzo ed il numero di telefono presso i quali tale reperibilità è
garantita.

Il responsabile sarà diretto interlocutore dell’Amministrazione comunale per tutto quanto concerne
le questioni del servizio.

Tutto il personale necessario a garantire l’espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato
dovrà essere fornito direttamente dalla ditta vincitrice dell’appalto e risultare adeguatamente
preparato e istruito, prima di prendere servizio.

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Ove tale personale non risulti adeguatamente preparato, o comunque non risulti idoneo a
svolgere i compiti e le mansioni di istituto, su semplice segnalazione dell’Amministrazione
Comunale, dovrà trovare immediata sostituzione.

ART. 11 - VESTIARIO

Il gestore fornirà a tutto il personale, a proprie cura e spese, gli indumenti e accessori di lavoro
prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, da indossare durante le
ore di servizio.

Il gestore vigilerà affinché il vestiario venga sempre indossato dal personale addetto al servizio e
curerà, inoltre, il periodico e puntuale ricambio dello stesso con cadenza almeno settimanale e
comunque secondo necessità.

ART. 12 -IDONEITA’ SANITARIA

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria,
periodicamente aggiornato secondo la legge vigente.

L’onere di spesa conseguente farà interamente capo alla ditta vincitrice dell’appalto.

ART. 13 - CONTROLLI DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre il personale dipendente dalla citata
ditta appaltatrice e addetto al servizio a controlli sanitari periodici.

I soggetti risultanti portatori di enterobatteri patogeni e/o di stafilococchi enterotossici saranno
segnalati al servizio dell’Azienda regionale ASL TO3 che provvederà al servizio di bonifica e
deciderà sull’allontanamento.

Al gestore farà capo l’onere di provvedere alla sostituzione di detto personale.

ART. 14 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il gestore dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla
prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e
altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso
dell’esercizio per la tutela fisica e della salute dei lavoratori.
Con l’obbligo di adottare tutte le precauzioni e attivare tutte le procedure atte a prevenire
infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare l’incolumità del personale
addetto ai lavori, l’Amministrazione Comunale si riterrà sollevata da ogni responsabilità civile e
penale, anche rispetto a terzi.

ART. 15 - APPLICAZIONE CONTRATTUALE

Il gestore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, nonché rispettare le condizioni
risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che venga
successivamente stipulato.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’appaltatore da tale responsabilità per
eventuali subappaltatori.

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ART. 16 - ALIMENTI

Al fine di adeguare il servizio alle esigenze igieniche e dietetiche, la ditta vincitrice dell’appalto è
tenuta ad operare un costante e severo controllo ed a porre in atto gli opportuni accorgimenti,
affinché gli alimenti ed il trasporto di questi rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in
materia e che qui si intendono tutte richiamate.

I prodotti alimentari dovranno rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato: “In mensa con
gusto – scuole dell’infanzia, primarie e secondarie – Manuale applicativo delle Proposte Operative
per la refezione scolastica” della Regione Piemonte e dei Livelli di Assunzione di Riferimento per la
popolazione italiana della Società Italiana di Nutrizione Umana”

Ove i prodotti e gli alimenti da utilizzarsi, compresa la fornitura di alimenti biologici, non siano
compresi negli elenchi allegati, questi dovranno comunque essere di prima qualità ed in possesso
delle qualità organolettiche e nutrizionali previste dalla legislazione vigente e comunque
perfettamente rispondenti alla normativa di legge prevista in materia.

ART. 17 - VARIAZIONI AL MENU’

E’ consentita la variazione al menù nei seguenti casi:

1. guasti di uno o più impianti necessari alla preparazione del piatto previsto;

2. interruzione temporanea della produzione per cause varie (scioperi, black-out, ecc.);

3. avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;

4. costante non gradimento di alcuni piatti da parte degli utenti del servizio;

In ogni caso la gestione dovrà attenersi anche per gli altri piatti alle tabelle dietetiche in
precedenza citate.

ART. 18 -DIETE SPECIALI

La gestione si impegna a fornire le diete speciali o i piatti alternativi, in contenitori singoli, ogni qual
volta ne venga fatta richiesta dall’Amministrazione Comunale.

La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e
comprovate patologie croniche o di congrua durata temporale, opportunamente dimostrate,
motivate ed accertate da competenti servizi specialistici della Azienda Regionale ASL TO3.

Tali diete o piatti alternativi verranno forniti e conteggiati allo stesso prezzo unitario previsto per gli
altri pasti serviti. Ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

Art. 19 -TRASPORTO

I pasti dovranno essere trasportati dalla cucina in dotazione alla ditta vincitrice, ai plessi scolastici e
agli uffici comunali indicati all’art. 4, in appositi contenitori termici già suddivisi utenza per utenza.

Dovrà essere scrupolosamente osservato l’orario di consegna dei pasti.

In caso di accertati e continuativi ritardi non dovuti a cause di forza maggiore o impedimenti di
carattere eccezionale, potrà essere applicata da parte della stazione appaltante una sanzione
pecuniaria di € 258,23=, da disporsi mediante deliberazione della giunta comunale.

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Tale sanzione verrà applicata, con conseguente riduzione dei compensi per erogazione pasti
dovuti alla ditta vincitrice dell’appalto, a fronte di tre ritardi - segnalati per iscritto
dall’Amministrazione Comunale - nel periodo gestionale indicato nel presente appalto.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzi idonei a garantire le temperature previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

I contenitori dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 21.3.1973.

Il trasporto dal luogo di cottura a quello della consumazione dovrà avvenire con confezioni
conformi al Regolamento CE 852/2004, in contenitori termici, in modo che i cibi giungano al
consumatore alla temperatura più idonea per il consumo.

I mezzi di trasporto dovranno essere idonei e conformi al Regolamento CE 852/2004.

ART. 20 - DISTRIBUZIONE

I pasti verranno consegnati nei contenitori a cura del personale di cui al precedente art. 4 nei
locali refezione.

ART. 21 - PERIODICHE ANALISI DI CAMPIONATURA

Al fine di individuare eventuali cause di tossinfezione alimentare la gestione dovrà effettuare
periodicamente, a proprie cura e spese, l’analisi dei prodotti alimentari utilizzati fornendo i risultati
all’Amministrazione Comunale.

ART. 22 - RISPETTO DELLE TEMPERATURE

L’organizzazione del lavoro e la dotazione delle attrezzature dovranno essere tali da garantire il
rigoroso rispetto delle temperature indicate dalla normativa vigente, per quanto riguarda tempi e
temperature impiegati nello scongelamento, cottura, riscaldamento, conservazione al caldo e al
fresco degli alimenti.

ART. 23 - PULIZIA AMBIENTI E LOCALI COTTURA

Gli ambienti dovranno essere tenuti costantemente puliti e si dovranno osservare le norme stabilite
dall’Autorità Sanitaria.

ART. 24 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o far effettuare
controlli sia direttamente, con l’intervento di propri funzionari addetti, che con l’ausilio e intervento
di altri Servizi ed Enti pubblici, per verificare la rispondenza alle norme stabilite nel contratto.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di procedere a controlli sulla igiene dei locali,
attrezzi, utensili e macchine ed al controllo delle derrate, sia presso le cucine che nei luoghi di
distribuzione, mediante prelevamenti delle stesse ed analisi da effettuare presso i laboratori di
propria fiducia.

Nel caso in cui tali controlli evidenzino la non rispondenza alle norme contrattuali, l’Amministrazione
Comunale sanzionerà la concessionaria del servizio con una ammenda da € 51,65= a € 516,46=, da
determinarsi mediante deliberazione della giunta comunale.

ART. 25 - ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

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Gli organismi preposti al controllo igienico sanitario sono i competenti servizi di Igiene Pubblica ed
Ambientale, per quanto riguarda le analisi di laboratorio, o altre strutture specialistiche che
verranno indicate dall’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale garantirà che tutti i componenti gli organismi di controllo siano muniti
di libretto sanitario e all’atto del controllo indossino indumenti adeguati.

Tali interventi potranno avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso, sia nella cucina che presso
i vari punti di distribuzione.

ART. 26 - RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale farà pervenire alla gestione, per iscritto e con raccomandata A.R., le
osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo.

Rilievi, manchevolezze, anomalie e disfunzioni registrate nell’erogazione del servizio verranno
contestate alla ditta anche a mezzo fax.

Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione il gestore non fornirà nessuna controprova probante,
l’Amministrazione comunale applicherà le misure repressive previste dal presente capitolato.

ART. 27 - RIFIUTO DELLA FORNITURA

I cibi preparati con alimenti non commestibili o non rispondenti a norme di legge, o precotti, o non
conformi al presente capitolato speciale, che tali risultino accertati dal Responsabile del Servizio di
Igiene Pubblica, saranno respinti e dovranno essere sostituiti, senza diritto di alcun corrispettivo.

ART. 28 - PREZZO DEL PASTO - REVISIONE PREZZI

Il prezzo dell’appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato a revisione
annuale sulla base dei numeri indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (indice ISTAT), con riferimento al mese di settembre.

ART. 29 - SUBAPPALTO

In considerazione della particolare tipologia del servizio in questione non è ammesso subappalto e,
pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire ed essere garante di tutte le prestazioni d’opera e
forniture comprese e previste nel presente capitolato.

E’ fatto quindi divieto alla ditta appaltatrice di cedere e/o subappaltare, direttamente o
indirettamente, i servizi oggetto del presente capitolato, in epoca successiva all’assegnazione
dell’appalto, pena la decadenza automatica dall’appalto, l’incameramento della cauzione, il
risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per
effetto della risoluzione stessa.

In ogni caso non sono considerate subappalto le prestazioni nel presente capitolato indicate quali
“parti scorporabili” ed effettuate da imprese mandanti o unite in consorzio con l’impresa principale
purché le prestazioni stesse siano operate da personale dipendente direttamente dalle imprese
interessate e inquadrato in regime di rapporto di lavoro subordinato con le stesse.

In considerazione della particolare tipologia delle forniture e prestazioni d’opera, si specifica che la
parte scorporabile dell’appalto, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese
mandanti, è relativa al trasporto dei pasti.

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Anche nel caso in cui non vengano eseguiti direttamente dalla ditta appaltatrice, per i servizi
scorporabili dovranno comunque essere scrupolosamente osservate tutte le norme in materia, con
particolare riferimento a quelle sanitarie, del codice della strada, contributive e previdenziali.

ART. 30 - SICUREZZA SUL LAVORO

Nel corso di esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà puntualmente ottemperare ad ogni
norma in tema di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al disposto del D.P.R. 547/1955 e
303/1956 modificati dal D.L. 19/9/1994. n. 626 e dal D.L. n. 242 del 19.3.1996.

Trova anche applicazione il disposto dell’art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55.

Ogni responsabilità civile o penale dovuta alla mancata applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sarà a carico esclusivo dell’appaltatore.

ART. 31 - CONTROVERSIE

La definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’appaltatore in
ordine all’esecuzione dei patti stipulati e di cui al presente capitolato sarà deferita alla
competenza del Foro giudiziario di Pinerolo.

ART. 32 - PENALITA’

Il Comune si riserva la facoltà di comminare penalità per ogni caso di disfunzione del servizio
mediante deliberazione della giunta comunale.

Le penalità saranno graduate a giudizio del Comune secondo la gravità delle disfunzioni e le
inadempienze accertate, da un minimo di € 51,65= (giornaliere) ad un massimo di € 2582,29=
(giornaliere).

Il Comune è autorizzato a trattenere l’importo delle penalità comminate detraendo le somme
relative dai pagamenti da effettuarsi alla ditta o in conto del servizio o dalla cauzione prestata
dalla stessa.

Per casi specifici di seguito indicati valgono le norme riportate nei commi seguenti.

Qualora i cibi non fossero rispondenti alla qualità e tipo previsti nel presente Capitolato, oppure nel
caso di cariche microbiche molto elevate, accertate da un laboratorio della struttura pubblica,
l’Amministrazione Comunale, previa contestazione, defalcherà il 20% (venti per cento) dal valore
complessivo della fornitura contestata.

Nel caso che gli episodi si verifichino per più di tre volte nel corso dell’anno, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto, fatta salva la possibilità di
rivalersi nei confronti dell’appaltatore inadempiente per eventuali danni subiti.

Nel caso di sospensione del servizio per un periodo massimo di giorni tre, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di rifornirsi presso altri distributori, rivalendosi sull’appaltatore
inadempiente per eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con il
preavviso minimo di mesi uno da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

Qualora la risoluzione del contratto si renda necessaria per gravi motivi di igiene o di tutela della
salute degli utenti, il preavviso di cui al comma precedente viene ridotto a giorni tre.

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In particolare l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto
con l’accertamento delle seguenti infrazioni:

⇒ utilizzo di derrate alimentari che differiscano da quelle previste nel presente capitolato o dai
  menù approvati;
⇒ intossicazioni alimentari causate dall’impiego di vivande scadenti, mal conservate o cucinate in
  modo inadeguato;
⇒ gravi e ripetute violazioni del contratto
⇒ inottemperanza alle norme stabilite dalla Legge 19.3.1990, n. 55;
⇒ sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a giorni 2 (due);
⇒ utilizzo di cibi precotti

In caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto determinata da gravi inadempienze,
come previsto dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sull’impresa
inadempiente per gli eventuali danni subiti.

ART. 34 - PAGAMENTI

L’importo del corrispettivo verrà liquidato a mezzo mandato, su presentazione di fatture mensili,
che dovranno pervenire entro i primi 15 giorni successivi alla fine di ogni mese.

Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere
all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla
ditta appaltatrice, o il rimborso di spese o pagamento di penalità.

Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di gg. 90 solari dalla data di ricevimento delle
fatture come risultante dal numero di protocollo generale assegnato.

ART. 35 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

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